Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-09-2011, n. 19631 Carriera

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22./30.3.2006 la Corte di appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano, in parziale riforma della decisione di prime cure, dichiarava il diritto di F.A. alla valorizzazione con il punteggio 1,5 del servizio pregresso nella posizione economica di provenienza, ai fini della procedura selettiva per il conseguimento della posizione economica B3 super indetta con decreto del 14.11.2000.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il senso letterale e logico delle disposizioni del bando concorsuale rilevanti, e precisamente della clausola che, in aderenza alla contrattazione collettiva di settore, dava rilievo alla "esperienza professionale nella posizione economica di provenienza", induceva a ritenere che scopo di tale disposizione non fosse quello di valorizzare solo il servizio in tale posizione espletato in favore dell’Amministrazione finanziaria, ma tutta l’esperienza maturata nella stessa posizione, in quanto diversamente tale limite avrebbe dovuto essere espressamente precisato in seno al bando medesimo.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con tre motivi, illustrati con memoria.

Non hanno svolto attività difensiva F.A. e i controricorrenti intimati, indicati in epigrafe.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia ricorrente lamenta violazione dell’art. 17 del CCNL del Comparto Ministeri del 16.2.1999 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 5 e 40 ed, al riguardo, osserva come la corte territoriale, non riconoscendo che la disposizione contrattuale era idonea a giustificare una differenziazione, ai fini dell’esperienza professionale, fra il servizio svolto in favore dell’amministrazione finanziaria e quello presso qualsiasi altra amministrazione, aveva "interferito" sui poteri discrezionali che la legge riconosce al datore di lavoro pubblico (oltre che alle organizzazioni sindacali) tanto con riferimento all’organizzazione degli uffici che alla gestione dei rapporti di lavoro.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1362 c.c., osserva come la corte territoriale, disattendendo i criteri di ermeneutica contrattuale, aveva omesso di considerare come l’esperienza professionale maturata presso altre amministrazioni fosse già oggetto di puntuale valutazione sulla base di altra disposizione del bando, con la conseguenza che la previsione di punteggi specifici per tali compiti confermava l’intento delle parti sociali di differenziare l’esperienza professionale acquisita dal dipendente.

Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente prospetta vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza da riconoscersi alla acquiescenza prestata dalle organizzazioni sindacali alla interpretazione sostenuta dalla amministrazione.

2. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico- giuridica. Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.

Il quesito posto dall’Agenzia ricorrente ("dica codesta Corte se, qualora il CCNL di riferimento rimetta alla contrattazione integrativa di amministrazione la disciplina dei criteri selettivi per la progressione alla posizione economica "B3 super", fissando fra i criteri di massima quello dell’arricchimento professionale, e il bando della procedura, in attuazione di detta disciplina integrativa, preveda punteggi differenti per i titoli "esperienza professionale nella posizione economica di provenienza (punto A)" e, rispettivamente, "anzianità di servizio in posizione diversa da quella di cui al punto A, maturata nella pubblica amministrazione" sia rispettosa della disciplina contrattuale la decisione del Giudice di merito che qualifichi il pregresso servizio prestato dal dipendente presso altra e diversa amministrazione come titolo valevole ai sensi del titolo A) non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto, da un lato, non attinente con le ragioni espresse nell’articolazione del motivo, che si incentra essenzialmente sulla violazione dei poteri discrezionali che spettano al datore di lavoro pubblico sulla base del combinato disposte del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 5 e 40 nemmeno richiamati nel quesito, dall’altro generico, perchè inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione lamenta la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione alla contrattazione collettiva applicabile.

Anche per tale, parte, infatti, il quesito formulato ^"dica codesta Corte se, qualora il CCNL di riferimento rimetta alla contrattazione integrativa di amministrazione la disciplina dei criteri selettivi per la progressione alla posizione economica B3 super, fissando fra i criteri di massima quello dell’arricchimento professionale, e il bando della procedura, in attuazione di detta disciplina integrativa, preveda punteggi differenti per i titoli "esperienza professionale nella posizione economica di provenienza (punto A)" e, rispettivamente, "anzianità di servizio in posizione diversa da quella di cui al punto A, maturata nella pubblica amministrazione" possa dirsi corretta l’interpretazione della volontà contrattuale manifestata dalle parti nella disciplina integrativa con cui il Giudice di merito attribuisce alle parti l’intenzione di equiparare l’esperienza professionale derivante dal servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza con quello prestato presso altre amministrazioni" non appare coerente con le prescrizioni dell’art. 366 bis, in punto di quesito di diritto. Trattandosi, infatti, di interpretazione non di contratto collettivo nazionale, ma di contratto collettivo integrativo, come tale riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. ad es.

Cass. n. 16522/2006, la quale sottolinea il carattere eccezionale della disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 che consente l’interpretazione diretta dei contratti collettivi nazionali), la ricorrente avrebbe dovuto specificare, operando una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al giudici di legittimità, in che modo l’interpretazione offerta dalla corte territoriale si discostasse dai canoni legali di interpretazione, a fronte di quella ritenuta conforme ai medesimi, ed ancor prima quali fossero i canoni legali di interpretazione nella fattispecie rilevanti. Ne deriva in mancanza l’inammissibilità del relativo quesito.

4. Quanto, infine, all’ultimo motivo, lo stesso è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte.

Con tale motivo, infatti, V Agenzia ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e , comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008;

Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

5. Conclusivamente il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5129 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento n. 942 del 13.4.2006 il Consolato generale d’Italia in Lagos, Nigeria, ha negato il visto di reingresso alla cittadina straniera.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) Annullamento per difetto di motivazione, erronea, insufficiente motivazione in relazione ai presupposti per il rilascio del visto di ingresso, nonché per travisamento dei presupposti di fatto per il rilascio del visto di ingresso.

Con ord. n. 5536/2006 è stata accolta la domanda cautelare.

Controparte ha replicato con la nota datata 11.7.2006.

Successivamente, controparte, alla data fissata per il merito della causa (19.5.2011), ha dichiarato che l’Amministrazione, con nota del 5.5.2011, ha comunicato "di avere rilasciato il visto di reingresso a seguito di riesame dopo l’ordinanza di accoglimento del TAR".

Tanto precisato, in ragione del citato atto favorevole intervenuto nelle more del giudizio, l’impugnativa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 21-06-2011, n. 24811 Accertamento Violazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 20.7.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 27 aprile 2009, con la quale R.U. era stato condannato alla pena (interamente condonata) di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5, 8 e 10, ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto R. in ordine ai reati di cui ai capi a), c), d), g) ed h) perchè estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi b) ed e) in anni 1 di reclusione.

Premetteva la Corte che della fattispecie omissiva di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, fosse responsabile, oltre che l’amministratore di diritto, anche l’amministratore di fatto, in quanto quest’ultimo, reale detentore dei poteri all’interno dell’impresa, risponde anche dell’adempimento degli obblighi fiscali.

Tanto premesso, riteneva la Corte di merito che risultasse provato il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal R. nell’impresa individuale Cellnet e Vodatel (di cui amministratore di diritto era R.T.S.E.), sulla base delle dichiarazioni degli imprenditori che trattavano con dette imprese (affermavano infatti di avere avuto contatti solo con l’imputato) e della deposizione del teste S., vicino di casa, il quale aveva avuto modo di ascoltare anche delle conversazioni telefoniche aventi ad oggetto la gestione di attività legata al commercio di telefonia mobile. Assumeva, poi, la Corte che il R. operava, come emergeva dagli accertamenti della G.d.F., emettendo decine di false dichiarazioni di intenti (con le quali si manifestava l’intenzione di vendere la merce ad un acquirente estero intracomunitario esentato dai pagamento IVA; il che consentiva di non pagare a propria volta l’IVA). Tale "trucco" consentiva al R. di rivendere i prodotti ad acquirenti nazionali con un ribasso medio del 12%.

Riteneva, infine, la Corte in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, ascritti ai capi d) ed e), che la tesi difensiva (secondo cui l’ammontare dell’IVA evasa andava determinata solo sulla base delle fatture) fosse improponibile, dal momento che la distruzione delle stesse consentirebbe di eliminare la prova del reato. Era possibile quindi ricorrere anche ad accertamenti indiziari ex art. 192 c.p.p., comma 1, e, nel caso di specie, essendo le dichiarazioni di intenti completamente false (era emerso che mai le imprese del R. ed in particolare la Vodatel avevano venduto beni all’estero), era lecito ritenere che la merce fosse stata ceduta ad operatori nazionali con l’evasione dell’IVA corrispondente. Il che consentiva di ritenere superata la soglia di legge. Peraltro in relazione al capo e) la difesa non era neppure entrata nel merito del superamento della soglia.

2) Ricorre per cassazione R.U., a mezzo del difensore, denunciando la omessa, insufficiente, contraddittorìa motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto. Le circostanze da cui è stata desunta la prova di tale qualifica sono equivoche: le dichiarazioni degli imprenditori al più dimostrano che il R. veniva considerato un rappresentante della società.

Quanto alla testimonianza del Serafini, le telefonate di cui parla il teste potevano riferirsi anche all’attività svolta per la ditta individuale " R.U." che aveva ad oggetto anche il commercio di telefonia mobile.

Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, nonchè la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta solidarietà tra amministratore di diritto ed amministratore di fatto. Tale solidarietà non trova fondamento nel dettato normativo che ha come destinatario solo colui che riveste la qualifica di contribuente, obbligato quindi agli adempimenti fiscali. Delle società Celnet e vodatel di cui ai capi b) ed e) era amministratore di diritto la Rodriguez, la quale era quindi unica obbligata alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Il R., pertanto, non può essere ritenuto responsabile della mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 2002.

Con il terzo motivo denuncia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè la violazione dell’art. 2 c.p., e art. 192 c.p.p..

La Corte territoriale, sommando, ai fini del superamento della soglia di punibilità, l’IVA non versata in base alle dichiarazioni di intenti falsa, ha disatteso il D.Lgs. n. 74 del 2000, art.25, che ha abrogato la L. n. 746 del 1983, art. 2 comma 4. Il D.L. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4, prevede esclusivamente una sanzione amministrativa. Ai fini del superamento della soglia si dovevano quindi sommare solo gli importi IVA relativi alle fatture di vendita e solo delle fatture di cui era stata provata l’effettiva emissione.

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, non possono applicarsi le presunzioni legali o i criteri validi in sede tributaria. Si, chiede, infine la concessione delle circostanze attenuanti generi che; gli asseriti precedenti, non essendo stata contestata la recidiva, non potevano essere presi in considerazione; nè è stato dimostrato l’asserito ruolo preminente del R..

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) La Corte territoriale, attraverso un esame approfondito delle risultanze processuali e con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, ha accertato che il R. fosse, senza ombra di dubbio, l’amministratore di fatto. Ha infatti evidenziato che dalle testimonianze degli imprenditori che trattavano con le imprese di cui alle imputazioni (e quindi anche di quelle di cui era formalmente titolare la R.T.) emergeva che era il predetto a trattare gli acquisti di materiale. Significativa era anche la deposizione del teste Serafini in ordine alle conversazioni telefoniche da lui ascoltate, che confermavano che il R. gestiva in prima persona le attività legate al commercio di telefonia mobile.

Le censure, sollevate dal ricorrente sul punto, non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.

Anche a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell’area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.

Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito11 (così condivisibilmente Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 – Vignaroli).

Il ricorrente, attraverso una formale censura di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ripropone sostanzialmente una diversa e per lui più favorevole lettura delle risultanze processuali.

3.1.1) Sulla base del suddetto accertamento fattuale, correttamente ha ritenuto la Corte territoriale che sull’amministratore di fatto, reale detentore dei poteri all’interno dell’impresa, gravino i doveri inerenti tali carica e quindi anche gli obblighi fiscali; della loro violazione, pertanto deve rispondere, eventualmente in concorso con l’amministratore di diritto.

La tesi difensiva, secondo cui del reato omissivo proprio (nella specie omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) potrebbe rispondere soltanto il soggetto sul quale incombe l’obbligo relativo, non può trovare accoglimento. Da un lato, perchè si porrebbero a carico dell’amministratore di diritto (anche se solo un prestanome) tutte le omissioni civilmente e penalmente rilevanti, mentre verrebbe esclusa ogni responsabilità di chi effettivamente gestisce la società, dall’altro perchè, come ha già ricordato la Corte di merito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, specie in tema di reati fallimentari, l’amministratore di fatto è equiparato all’amministratore di diritto, tanto che risponde dei delitti di cui alla L. Fall., art. 216 e ss., anche a prescindere, dalla responsabilità, quale correo, dell’amministratore di diritto.

L’equiparazione degli amministratori di fatto a quelli di diritto è stata affermata da questa Corte sia in materia civile, che penale e tributaria (cfr. Cass. civ. 5.12.2008 n. 28819; Cass. civ. 12.3.2008 n. 6719; Cass. sez. un. civ. 18.10.2005 n. 2013; Cass. civ. Sez. 5 n. 21757 del 2005; Cass. pen. n. 7203 del 2008; Cass. pen. n. 9097 del 1993; Cass. pen. n. 2485 del 1995). Tale equiparazione trova del resto precisi riferimenti normativi. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, parifica il legale rappresentante all’amministratore di fatto, prevedendo formalmente la diretta responsabilità anche degli amministratori di fatto. E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Anche nel vigore della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12 – abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 29, comma 1, lett. a), il cui art. 11 ha formalmente sancito la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, delle società per le sanzioni pecuniarie connesse a violazioni tributarie riferibili all’ente quale soggetto passivo del rapporto tributario – detta responsabilità poteva comunque profilarsi, tenuto conto che la citata L. n. 4 del 1929, art. 11, prevedeva che se la violazione della norma delle leggi finanziarie, per la quale sia stabilita la pena pecuniaria o la sopratassa sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa" (cfr.

Cass. Sez. 5^ n. 21757 del 9.1.2005). Anche sulla base del novellato art.2639 c.c. "L’amministratore di fatto è da ritenere gravato dall’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitatali, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40 c.p., comma 2", (Cass. pen. sez. 5^ n. 7203 dell’11.11.2008). La norma di cui all’art. 2639 c.p., anche se relativa ai reati societari, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell’ordinamento e per la sua natura interpretativa è applicabile anche ai fatti pregressi (cfr.

Cass. n. 7203/2008). Tale principio rende configurabile il concorso dell’amministratore di fatto sia nei reati commissivi che in quelli omissivi propri. Per quanto riguarda più specificamente il reato in contestazione, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, prevede che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti i soggetti che possiedono redditi anche se non consegue alcun debito di imposta e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili; e il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 4, stabilisce che la dichiarazione di soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto.

3.2) Quanto alle doglianze in ordine alla determinazione dell’imposta evasa ed al superamento della soglia di punibilità, è pacifico che, ai fini della integrazione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, punito solo ove abbia determinato una evasione di imposta pari a Euro 77,468,53, per imposta evasa deve intendersi l’intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente detraiteli, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario" (cfr.

Cass. pen. sez. 3^ n. 21213 del 26.2.2008). Ed è altrettanto indubitabile che "ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario" (cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 21213/2008 cit.).

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, però, "in tema di reati tributari il giudice può legittimante basarsi, per accertare la penale responsabilità dell’imputato per le omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, sull’informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all’accertamento induttivo dell’imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (cfr. ex multis Cass. sez. 3 del 18.12.2007- D’Amico) Anche l’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, "un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti "aliunde" (cfr. Cass. sez. 3^ n. 1904 del 21.12.1999, Zarbo; conf. Cass. sez. 3^, 20.10.1995 Perillo).

I giudici di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logici, hanno, innanzitutto, rilevato che assolutamente improponibile era la tesi difensiva secondo cui l’importo dell’IVA evasa andasse determinato solo sulla base delle fatture (essendo evidente che, in tal modo, con la mera distruzione della documentazione, verrebbe ad essere eliminata la prova del reato) e poi hanno ricordato che è ben possibile ricorrere ad accertamenti indiziari purchè nel rispetto di quanto previsto dall’art. 192 c.p.p.. Sulla base di queste premesse hanno ritenuto che fosse sufficiente la constatazione (per come accertato dalla Guardia di Finanza) che non erano stati mai venduti beni all’estero e che la mercè acquistata con la tecnica delle dichiarazioni di intenti non era stata rinvenuta, per affermare che essa era stata ceduta ad operatori nazionali senza il pagamento dell’IVA. Risultava quindi, attraverso tale ricostruzione indiziaria, accertato il superamento della soglia di punibilità. 3.3) Infine la Corte territoriale ha ritenuto che il R. non fosse meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per il ruolo di vertice avuto nella vicenda, sia per i precedenti penali (di cui uno specifico) dai quali risultava gravato, sia infine per il comportamento processuale (il R. aveva cercato di condizionare l’operato del tecnico incaricato di estrapolare i dati dai computer sequestrati). I giudici di merito hanno, quindi, motivato adeguatamente in ordine all’esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

E’ pacifico, invero, che, ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-11-2011, n. 24987

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Svolgimento del processo

L’Istituto Femminile "Jolanda Statile" proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Taranto in data 5-3-1997, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 51.188.339 in favore dell’avv. C.D., per l’attività professionale svolta in suo favore nella procedura arbitrale promossa nei suoi confronti dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP).

Con sentenza in data 8-6-2001 il Tribunale adito rigettava l’opposizione. In motivazione, esso rilevava che, in ragione della domanda principale di risoluzione contrattuale proposta dall’Ersap, il valore della causa arbitrale andava determinato in L. 4 miliardi, e riteneva, di conseguenza, la congruità del compenso liquidato all’avv. C. dall’Ordine Professionale.

L’opponente proponeva appello avverso la predetta decisione.

Sostenendo.

Con sentenza depositata il 22-11-2004 la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Nella parte motiva, veniva rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il valore della controversia arbitrale andava ricompreso nello scaglione tra i 200 e i 500 milioni di lire, e veniva dato atto della congruità dell’onorario liquidato dagli arbitri a carico dell’Ente soccombente, maggiorato dell’acconto versato dal cliente al professionista.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’avv. Crucci, sulla base di un unico motivo.

L’Istituto Femminile "Jolanda Statile" resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) In via preliminare deve rilevarsi che non possono essere prese in esame le censure e deduzioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal ricorrente, non prospettate con il ricorso per cassazione.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 19-5-1997 n. 4445; Sez. 2, 26-8-2002 n. 12477; Sez. 3, 20-11-2002 n. 16345; sez. Un. 15-5- 2006 n. 11097).

2) Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, denunciando "l’inammissibilità dell’appello per errata applicazione degli artt. 112, 190, 345 e 359 c.p.c.", nonchè l’erronea motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha recepito le censure tardivamente proposte dall’opponente con la memoria conclusionale del 13-2-2001. Rileva che con Tatto di opposizione l’Istituto Statile, nel sostenere che il valore della controversia arbitrale si collocava nella fascia tra i 200 e i 500 milioni, aveva asserito che tale causa aveva ad oggetto esclusivamente la condanna dell’opponente alla restituzione della residua parte del fondo di mq. 500 ed al risarcimento del danno nella somma di L. 240 milioni, senza fare alcun riferimento alla domanda principale di risoluzione per inadempimento contrattuale proposta dall’Ersap nei confronti del predetto Istituto, che avrebbe potuto interessare tutti i contratti di compravendita successivamente stipulati con terzi; e che solo con la comparsa conclusionale l’opponente ha esplicitato altre e più articolate censure.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di rilevare che la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell’Ordine d’appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronunzia dell’ingiunzione, non ha, per contro, valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore assume la veste sostanziale d’attore, e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell’opponente in ordine così all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite come all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (tra le tante v. Cass. Sez. 2, 30-7-2004 n. 14556; Sez. 2, 24-1-2000 n. 736, Sez. 2, 13-4-99 n. 3627).

E’ stato ulteriormente puntualizzato che, affinchè sorga il suddetto onere probatorio a carico del professionista, non è necessario che vengano sollevate contestazioni di carattere specifico; sicchè ogni contestazione, anche generica, sollevata dall’opponente-convenuto in ordine all’espletamento ed alla consistenza dell’attività nonchè all’ortodossia dell’applicazione delle tariffe è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l’onere probatorio in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. Sez. 2, 30-7-2004 n. 14556; 25-6-03 n. 10150; 24-1-2000 n. 736, 26-1-95 n. 942).

Nella specie, con Tatto introduttivo del giudizio di opposizione l’Istituto Statile ha contestato sia il valore della controversia arbitrale e, conseguentemente, lo scaglione tariffario di riferimento per la determinazione dei compensi spettanti al professionista, sia l’illegittimo computo dei diritti ed onorati liquidati con il decreto ingiuntivo sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine.

Alla luce dei principi di diritto innanzi enunciati, pertanto, non par dubbio che le contestazioni mosse con l’atto di opposizione investivano il giudice di cognizione del potere-dovere di compiere ogni verifica riguardo alle prestazioni concretamente effettuate dal legale ed all’effettivo valore della causa, ai fini della corretta applicazione della tariffa professionale. Ne consegue che le deduzioni svolte nella comparsa conclusionale depositata dall’opponente, con le quali veniva meglio specificato e definito l’oggetto delle contestazioni sollevate, non comportavano alcun sostanziale ampliamento del tema d’indagine ab origine sottoposto al giudice dell’opposizione.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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