T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 647 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente, nel corso dell’odierna camera di consiglio ha partecipato l’improcedibilità della domanda stante la definizione del già avviato procedimento per come certificato dalla produzione del resistente all’atto della costituzione in giudizio del 5 luglio 2011;

Considerato che parte ricorrente ha comunque insistito per la condanna alle spese di giudizio in ragione della definizione del procedimento in data successiva all’attivata domanda;

Considerato che in ragione di tale ultima evenienza il comune va condannato al pagamento delle spese di giudizio per l’ammontare in dispositivo liquidato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna il comune di Latina al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28979 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino depositata il 20- 12-2006 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Biella n. 52 del 2005, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con F.L. per il periodo 2-11-1998/31-1-1999, per "esigenze eccezionali.." ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’acc. 25-9- 97 e succ. con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 2-11-1998. confermando la condanna al pagamento delle retribuzioni dal 9-10-2003.

La F. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, con l’unico motivo la società lamenta che la Corte territoriale, violando la L. n. 56 del 1987, art. 23, gli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’accordo 25-9-97 e ai successivi accordi integrativi, erroneamente ha subordinato la legittimità del termine apposto al contratto de quo alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione, dovendo, invece, ritenersi legittimo il termine "anche in assenza della prova del nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione per cui è causa, non avendo le parti collettive previsto nè voluto tale requisito".

Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. u.c., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042. Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1- 2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).

Peraltro la questione, come emerge dalla lettura del ricorso stesso, risulta già ampiamente trattata nel giudizio di merito, avendo la società con l’appello ribadito chiaramente la natura ricognitiva degli accordi attuativi dell’acc. az. 25-9-97.

In specie la decisione impugnata, nella parte in cui ha affermato la illegittimità del termine apposto al contratto de quo, deve ritenersi conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza deve ritenersi parzialmente erronea.

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001). sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063.V. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245. Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari. non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass., 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo.

In tal senso, quindi, va respinto il ricorso, in parte correggendosi, come sopra, la motivazione dell’impugnata sentenza, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna ulteriore censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva de termine ed il capo relativo a risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 (su cui vedi la recente Corte Cost. n. 303 del 2011).

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva. una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Infine in ragione della soccombenza, la società va condannata al pagamento delle spese in favore della F..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla F. le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500.00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 16-09-2011, n. 34219 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F.C. ricorre avverso l’ordinanza del 6 dicembre 2010, con cui il Tribunale del Riesame di Messina aveva confermato l’ordinanza cautelare del GIP di quel Tribunale che aveva disposto la sua carcerazione per il reato di tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di A.F., titolare del bar (OMISSIS), consumato in concorso con C.G., M.G. e M.M.F..

Deduce il ricorrente la nullità del provvedimento impugnato per l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; alla qualificazione giuridica della condotta, a suo avviso integrante non un’ipotesi di tentativo, ma di desistenza volontaria; alla ravvisabilità dell’aggravante, ritenuta sussistente in base ad elementi non adeguatamente dimostrativi. Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che l’ordinanza impugnata da dettagliatamente conto dello sviluppo della vicenda, che aveva avuto origine da una controversia insorta tra l’ A. e C.G., suo dipendente. Il predetto si era assentato dal lavoro adducendo impedimento costituito da malattia, e pretendeva la retribuzione per il periodo di durata dell’infermità, che l’ A. non aveva inteso corrispondergli avendo scoperto che la malattia addotta era del tutto insussistente, tanto che il C. mentre risultava infermo aveva lavorato altrove.

L’attuale ricorrente era perciò intervenuto per indurre l’ A. a pagare somma ben maggiore di quella in ipotesi dovuta, presentandosi come Don M.C. (OMISSIS), adombrando la qualità di mafioso potente ed autorevole, minacciando così reazioni punitive in caso di inadempimento, dandogli apposito appuntamento per il materiale pagamento. La ricostruzione della vicenda era stata possibile non solo per quanto l’ A. aveva denunciato, ma anche per i riscontri desunti da una serie di intercettazioni telefoniche; il quadro indiziario era perciò ampiamente dimostrativo, e di tanto l’ordinanza impugnata ha dato congrua motivazione. Quanto poi alla qualificazione giuridica della condotta, contestata come tentativo di estorsione, ha correttamente osservato il Tribunale che l’estorsione non era stata condotta a termine non perchè gli autori si fossero volontariamente astenuti dal portare a compimento l’illecito, ma perchè il giorno in cui la somma pretesa avrebbe dovuto essere pagata, era stata notata sul posto la presenza di personale della Polizia di Stato.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35598

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato C.G. per il delitto di cui all’art. 570 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 1.000 di multa.

All’imputato era addebitato di aver, abbandonando il domicilio domestico e sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e alla potestà genitoriale, fatto mancare al coniuge e ai tre figli minori i mezzi di sussistenza.

2. Avverso la suddetta sentenza e l’ordinanza emessa in pari data che rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, ricorre per cassazione personalmente l’imputato.

In via preliminare, deduce l’estinzione del reato di cui all’art. 570 cod. pen., comma 1 per la remissione della querela avvenuta in data 18 maggio 2010.

Lamenta inoltre:

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 599 c.p.p., comma 2, art. 420-ter c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe disposto il rinvio dell’udienza del primo febbraio 2010, nonostante la produzione da parte della difesa di due certificati redatti dall’Azienda ospedaliera di Perugia, attestanti l’avvenuto ricovero dell’imputato per accertamenti diagnostici in relazione a "dolore emiaddome sinistro", con anamnesi positiva per calcolosi renale.

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., per non aver la Corte di appello rinnovato l’istruttoria dibattimentale per acquisire la testimonianza dei figli e dei fratelli dell’appellante, in ordine allo stato di bisogno delle persone offese e all’effettivo pagamento del mantenimento.

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in quanto la prova della penale responsabilità dell’imputato sarebbe stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della moglie, la cui credibilità ed attendibilità non risulterebbe vagliata dalla Corte di appello, con la ricerca di riscontri in altri elementi probatori.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alla remissione della querela, deve constatarsi che il C. è stato ritenuto responsabile della sola ipotesi autonoma di reato prevista dall’art. 570 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 41735 del 06/11/2006, Vezzali, Rv. 235301), come è dato evincersi, oltre che dal capo di imputazione (la condotta contestata riguardava espressamente la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza), dalla motivazione delle decisioni di merito.

Relativamente al reato in questione, entrambi i giudici di merito hanno considerato il fatto unitariamente, applicando l’orientamento un tempo maggioritario – e più favorevole al reo – (superato dal recente intervento delle Sezioni unite, cfr. Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 26/02/2008, Cassa, Rv. 238468) che riteneva oggetto di repressione penale la condotta omissiva in quanto tale, in quanto contraria a quello che il codice denomina l’ordine e la morale della famiglia, essendo irrilevante il numero delle vittime della mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza. Nel caso in esame, i giudici hanno infatti condannato il C. per un unico reato e applicato un’unica pena, senza apportare alcun aumento in considerazione del numero e della qualità dei familiari offesi dal reato. Nè, del determinare la pena, hanno preso in alcuna considerazione tali circostanze.

Pertanto, l’imputato non ha alcun interesse concreto alla scomposizione dell’unico reato in più reati autonomi.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto non è ravvisabile la denunciata nullità dell’ordinanza dichiarativa di contumacia e del susseguente giudizio d’appello.

Va, preliminarmente, ribadito che, pur quando venga prodotto, a sostegno di una richiesta di rinvio per giustificato impedimento a comparire, un certificato medico attestante l’esistenza di una determinata patologia, ciò non impedisce al giudice di valutare, anche indipendentemente da una eventuale verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza (come avvenuto nella specie), se detta patologia comporti effettivamente una impossibilità, per il soggetto che ne è portatore, di comparire in giudizio, se non a prezzo di grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (cfr. Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810).

Nel caso in esame la motivazione del giudice di merito relativa al legittimo impedimento e1 congrua e immune da errori logici, e in ogni caso la stessa formulazione del ricorso ne dimostra l’inesistenza, trattandosi di ricovero volontario per l’esecuzione di accertamenti diagnostici, dei quali non è affatto dimostrata l’indifferibilità, in ragione di specifiche ed impellenti condizioni di salute (ne è riprova tra l’altro che l’imputato era stato previamente dimesso dal pronto soccorso senza alcuna indicazione).

4. Connotato dalla medesima inammissibilità è il terzo motivo.

Il giudice dell’appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il positivo esercizio di tale potere è, dunque, vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell’indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivato. Peraltro, il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (tra le tante, Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).

Nel caso in esame, la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità e, pertanto, il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità. 5. Quanto all’ultimo motivo, deve ribadirsi che le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni. Soltanto, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto assolutamente attendibile il narrato di P.A.M., moglie dell’imputato, considerato che la donna non si era neppure costituita parte civile.

La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta in ogni caso una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice – e non è il caso in esame – non sia incorso in manifeste contraddizioni (tra le tante, Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342).

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

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