Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26888 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte territoriale di Salerno, riformando la sentenza di primo grado, respingeva l’appello proposto dal lavoratore in epigrafe, appartenente al personale ATA, già dipendente di ente locale e passato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Circolo didattico di appartenenza, di accertare il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata al tempo del trasferimento del rapporto di lavoro, con condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

La predetta Corte ricostruiva la vicenda applicativa della norma della L. n. 124 del 1999, art. 8 riassumendo i provvedimenti attuativi delle modalità di trasferimento del personale (D.I. 23 luglio 1999 e successiva contrattazione collettiva costituita dall’accordo sindacale 20.7.00, a sua volta recepito dal D.I. 5 aprile 2001) in forza dei quali al personale in questione veniva riconosciuto il solo maturato economico e poneva a base della decisione il rilievo fondante che il legislatore con norma d’interpretazione autentica (della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218) aveva riconosciuto la validità e la correttezza della contrattazione collettiva.

Avverso questa sentenza il dipendente in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di tre censure. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, nonchè vizio di motivazione, chiede affermarsi il principio secondo il quale la denunciata norma ha natura innovativa e non interpretativa.

Con il secondo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 103 e 104 Cost. Con la terza censura il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 formula vari quesiti di diritto che attengono: alla natura dell’accordo sindacale 20 luglio 2000; alla necessità per l’adozione del sistema del maturato economico dì apposita disciplina legislativa; al rispetto dei principi di cui all’art. 2112 c.c. e all’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in via preliminare, dovendosi osservare – con motivazione semplificata come disposto dal Collegio – che: a) non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.; b) come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184- bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr. Cass., sez. un., n. 627 del 2008); c) nella specie, l’avviso dì ricevimento non risulta allegato al ricorso, nè prodotto successivamente, e non è consentita la rimessione in termini, come richiesta dal difensore in udienza, non essendovi prova di tempestive richieste di duplicato o, comunque, di certificazioni attestanti l’avvenuto perfezionamento della notifica ai fini della instaurazione del contraddittorio.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio non essendovi state difese delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 04-08-2011, n. 31112

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Calgiari ha confermato la sentenza in data 9 novembre 2009 del locale Tribunale, appellata da A.M., che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso il (OMISSIS) quando era stato colto dalla polizia giudiziaria dopo aver prelevato dall’interno dei locali dell’ASL n. (OMISSIS) di Cagliari numerosi beni (medicinali siringhe, cavi video, quattro macchine fotografiche e due cellulari).

Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge, poichè il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che non ricorresse l’ipotesi del tentativo. Invero l’imputato era stato colto mentre si trovava all’interno dello stabile dell’ASL, e quindi non avrebbe ottenuto un autonomo possesso degli oggetti ivi rinvenuti.

Osserva il Collegio che le censure prospettate dal ricorrente non sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte. (cfr. sez. 5 sent n. 21881 del 9/4/2010, Rv 247311 ric. Mezzasalma) risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato colui che pur non essendosi allontanato dall’abitazione abbia occultato la refurtiva in una borsa conservandone il controllo ed acquisendone così il possesso.

Correttamente quindi il giudice d’appello ha rilevato come, al momento della sorpresa in flagranza da parte della polizia giudiziaria, il prevenuto avesse indosso buona parte della refurtiva e come la restante fosse tenuta nelle buste di plastica che portava con sè.

E’ quindi esatta, e va esente da censure, l’affermazione del giudice di merito secondo cui i beni sottratti dal luogo dove si trovavano erano passati nella libera disponibilità del prevenuto anche se per pochi momenti, prima dell’intervento dei carabinieri.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-10-2011, n. 7689 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo

Dal 2005 il ricorrente, oggi settantacinquenne, è soggetto a trattamento dialitico, ed è stato riconosciuto, dall’apposita Commissione istituita presso la competente USL, "portatore di handicap grave".

La evidente e documentata situazione di disabilità conduceva il Comune (il X Municipio) ad assegnagli un’area di sosta a tempo illimitato per il parcheggio del suo veicolo.

Il che gli consentiva di recarsi presso l’Ospedale, ad effettuare la dialisi, con la propria autovettura.

Successivamente la competenza in materia di assegnazione di parcheggi riservati è passata, per la zona nella quale risiede il ricorrente (TuscolanaCinecittà), al VII Municipio.

Quest’ultimo ha ritenuto di ridisegnare la mappa dei parcheggi riservati.

Il ricorrente è stato quindi invitato a presentare una nuova istanza di assegnazione.

Ma inopinatamente, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione (nella specie: il Municipio in questione) la ha respinta, sulla scorta della laconica motivazione che la competente Commissione "ha espresso parere negativo".

Con il ricorso in esame l’interessato impugna il predetto provvedimento e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendne il rigetto con vittoria di spese.

Con ordinanza n.5270 del 9.12.2010 questo TAR ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.

All’udienza dell’8.6.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere e violazione della L. n.241 del 1990 (e successive modifiche) per carenza di motivazione e violazione degli artt.4 e 5 del D.lgs. n.286/1998, deducendo:

a) che né dal provvedimento, né dal parere in esso richiamato è dato evincere le specifiche ragioni (tecniche e giuridiche) per le quali l’assegnazione del parcheggio riservato è stata negata;

b) e che egli ha titolo per ottenerlo.

La doglianza merita di essere condivisa.

Il provvedimento negativo impugnato richiama un parere, ma anche la motivazione dello stesso appare laconica, insufficiente e contraddittoria.

In esso viene semplicemente affermato che la patologia dalla quale è affetto il ricorrente non avrebbe "rilevanza sociale"; e che quest’ultima parrebbe consistere – ma non viene spiegato in base a quale normativa (anche semplicemente regolamentare) di riferimento – nella "gravemente ridotta capacità di deambulazione" accertata e dichiarata dalla competente Commissione presso la USL.

Ma l’argomentazione dell’Amministrazione – che in astratto è comprensibile – mal si attaglia alla fattispecie.

Nel caso dedotto in giudizio, infatti, la competente Commissione medica presso la USL aveva accertato che il ricorrente è portatore di un handicap grave che determina la riduzione permanente della sua capacità deambulatoria.

E poiché la gravità di tale riduzione era stata già ritenuta sussistente tanto da indurre l’Amministrazione (seppur un altro "ramo" della stessa) a concedergli il beneficio, un provvedimento sì drasticamente modificativo (e contrastante con il precedente) avrebbe necessitato di una ben più puntuale motivazione, volta ad evidenziare analiticamente le ragioni medicosanitarie (tecniche) e giuridicoamministrative per le quali ciò che prima era stato considerato "grave" adesso sarebbe divenuto "socialmente irrilevante"; ed in misura tale da determinare l’esigenza di neutralizzare una posizione (espansiva della sfera giuridica) già consolidata da anni.

2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; salvi gli ulteriori, purchè specificamente motivati, provvedimenti dell’Amministrazione.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro.1.500,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-10-2011, n. 853 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

a) il ricorrente, in data 28 febbraio 1986, ha presentato istanza di rilascio di concessione edilizia a sanatoria relativamente a opere abusive eseguite nel ristorantebar "La Giungla", in Sabaudia, via lungomare km. 29,10; b) con il ricorso al’esame denuncia che, nonostante il rilascio di tutti i pareri e nulla osta richiesti e vari solleciti (l’ultimo in data 2 febbraio 2011), il comune di Sabaudia ancora non ha definito il procedimento e chiede pertanto che la sezione, acclarata l’illegittimità dell’inerzia, ordini al comune di provvedere sulla istanza, procedendo sin d’ora alla nomina di un commissario che a quello si costituisca in caso di ulteriore inerzia;

Ritenuto che il ricorso sia fondato non avendo il comune di Sabaudia fornito elementi ostativi e potendosi condividere l’assunto secondo cui il rilascio del n.o. idrogeologico sulla pratica ha reso attuale l’obbligo del comune di provvedere;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:

ordina al comune di Sabaudia di definire la istanza di concessione edilizia a sanatoria del ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

b) dispone che in caso di ulteriore inerzia sull’istanza provveda in qualità di commissario ad actus un funzionario del dipartimento territorio della regione Lazio dotato di adeguata qualificazione professionale che sarà designato, a istanza del ricorrente, dal Dirigente responsabile del dipartimento; pone a carico del comune di Sabaudia il compenso del commissario che liquida sin d’ora in euro mille, salvo conguaglio; il conguaglio sarà liquidato con decreto del giudice estensore previa istanza del commissario che dovrà descrivere (e documentare) le attività svolte e le spese sostenute per l’esecuzione del incarico;

c) condanna il comune di Sabaudia al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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