T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 2745

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 5, comma 5 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame della documentazione versata in atti si evince che lo straniero è stato condannato in data 24 giugno 2010 dal Tribunale di Milano per il reato di sfruttamento della prostituzione, ovvero in relazione ad ipotesi prevista dall’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs.;

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative succitate ed in particolare dell’art. 9, comma 4, e 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che così recita: "… Non è ammesso in Italia lo straniero… che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite….", nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 148, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6928

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Svolgimento del processo

1. M.T., T.A. e T.G. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 957 del 29 marzo 2010 della corte di appello di Milano, pronunciata sul gravame da loro proposto avverso l’integrale rigetto dell’opposizione ad esecuzione (e ad atti esecutivi) dispiegata avverso il precetto loro notificato da V.L. in data 8.10.03 per "Euro 4.0848,03": sentenza con la quale, disattese quasi tutte le doglianze, è stato ridimensionato ad Euro 1.016,82 l’importo dei diritti precettati, ma sono state accolte altre istanze di cancellazione della controparte, con condanna degli odierni ricorrenti ad un danno equitativamente determinato in Euro 1.000 ed alle spese anche del secondo grado.

Resiste con controricorso il V.; e, per la pubblica udienza del 27.3.12, depositata memoria fuori termine dai ricorrenti, nessuna delle parti prende parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

2. Una volta rilevata l’inammissibilità, per tardività (in quanto avvenuto il 23.3.12 a fronte dell’udienza fissata per il 27 successivo), del deposito di memoria ed ulteriore documentazione ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. ad opera dei ricorrenti, il ricorso è inammissibile per almeno un duplice ordine di ragioni:

2.1. non è dato rinvenire agli atti la ricevuta di ritorno del piego raccomandato con cui è stata operata la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione; mentre è noto che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita: sicchè, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (da ultimo: Cass. 4 giugno 2010, n. 13639); del resto, neppure essendosi avvalsi i ricorrenti, che non sono comparsi alla pubblica udienza, della facoltà di fornire la prova della ritualità della notifica fino ad un momento prima dell’inizio della relazione (da ultimo:

Cass. 28 aprile 2011, n. 9453);

2.2. non è dato desumere con la necessaria precisione e concretezza i motivi di ricorso, che i ricorrenti adducono in una serie indeterminata, tra loro inestricabilmente confusi e solo a fatica riferibili ad almeno nove tematiche tra loro diverse (almeno prima facie: tardività del deposito del fascicolo di parte appellante incidentale, irregolarità della costituzione del rapporto processuale per invalidità dello jus postulandi, tempo della delibazione del precetto, consistenza reale dell’atto notificato ed alla querela di falso civile, inesistenza del titolo esecutivo, diniego di istruttoria sul credito opposto in compensazione e sul controcredito, riconosciuta spettanza di voci di credito invece inesistenti, liquidazione di spese, diritti ed onorari, risarcimento ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ.), all’interno di ciascuna delle quali prospettando differenti ed eterogenee doglianze, talvolta tra loro incompatibili e sovente commiste all’esposizione di elementi di fatto delle fasi di merito; eppure, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, vi è l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto (giurisprudenza fermissima; tra le ultime, v. Cass. 31 maggio 2011, n. 11984): ed infatti il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (tra le altre, v. Cass. 19 agosto 2009, n. 18421).

3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente solidale condanna dei soccombenti ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M. T., T.A. e T.G., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di V.L., liquidate in Euro 1.040,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

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Cass. civ. VI – 1, Sent., 01-06-2012, n. 8898 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 8 febbraio 2010, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da L.C. C. ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, sul rilievo che la durata del processo penale, cui si riferiva l’istanza, a partire dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari sino alla decisione della Corte di cassazione, risulta pari a sei anni e tre mesi, ed è quindi in linea con i parametri CEDU. Per la cassazione del decreto della Corte d’appello il L.C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 maggio 2010, sulla base di un motivo.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è infondato.

Il decreto impugnato – nel giudicare ragionevole, nei tre gradi di giudizio, la durata del processo penale, protrattasi per sei anni e tre mesi – non si è discostato dai parametri tendenzialmente fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (tre anni per il giudizio di primo grado, due per il giudizio di appello ed uno di cassazione) (Cass., Sez. 1, 5 dicembre 2011, n. 25955), avendo il giudice del merito – con una valutazione ancorata alla ordinaria complessità di quel processo presupposto – ritenuto non rilevante il modesto superamento di detta soglia complessiva di appena tre mesi.

D’altra parte, è erronea la prospettiva del ricorrente di considerare isolatamente la fase dell’appello, atteso che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 delinea in modo unitario il diritto all’equa riparazione, e correlativamente l’azione con cui il diritto è fatto valere, senza autorizzare frazionamenti o scissioni con riferimento a vicende o fasi del processo: pertanto, benchè sia possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, si deve sempre procedere ad una valutazione complessiva, anche quando il processo si è articolato in gradi e fasi, e questo può fare escludere, come nella specie, la sussistenza del diritto all’indennizzo, qualora il termine di ragionevole durata di una fase risulti violato, senza però che lo sia stato quello concernente l’intera durata del processo, nelle due fasi di merito e di legittimità.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, in base al principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 565,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 12-01-2012, n. 287

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 22 giugno 1998 e depositato il successivo 25 giugno l’Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi s.r.l. ha impugnato la deliberazione n. 490 del 22 maggio 1998 del Direttore Generale della A.U.S.L. RM D, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza, in via definitiva, dall’elenco provvisorio dei soggetti accreditati.

Tale decisione è stata assunta sul rilievo che due soci dell’Istituto, i sig.ri A.S. e A.D.P., erano anche dipendenti dell’A.U.S.L. RM A ed avevano quindi violato le disposizioni, dettate dall’art. 4, comma 7, L. n. 412 del 1991 in materia di incompatibilità.

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 4, comma 7, L. n. 412 del 1991 – Violazione e falsa applicazione art. 1, commi 5, 6, 19, 56 e art. 65 L. n. 662 del 1996 – Violazione e falsa applicazione della circolare dell’assessorato alla salvaguardia e cura della salute del Lazio n. 45 del 28 luglio 1997.

Il potere sanzionatorio previsto dall’art. 4, comma 7, L. n. 412 del 1991 si applica ai dipendenti che hanno violato la normativa in materia di incompatibilità, e non alle strutture private accreditate per un loro presunto comportamento illecito.

b) Eccesso di potere per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, per insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione – Sviamento per irragionevolezza tra gli elementi di fatto e la decisione assunta.

La situazione di incompatibilità era antecedente al riconoscimento dell’accreditamento e non poteva dunque riverberare i propri effetti con riferimento ad un periodo successivo. I due soci avevano infatti ceduto le proprie quote il 10 febbraio e il 13 marzo 1997, mentre l’Istituto ha ricevuto l’accreditamento con delibera dell’USL RM D n. 241 del 25 marzo 1997.

Aggiungasi che illegittimamente la delibera impugnata non fa alcun riferimento a responsabilità imputabili all’Istituto. Presumibilmente si ritiene la ricorrente responsabile per omessa vigilanza, fattispecie questa non prevista dalla normativa di settore.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale RM D, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

5. Con ordinanza n. 1081 del 29 luglio 1998 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

6. All’udienza del 10 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa la ricorrente impugna la deliberazione n. 490 del 22 maggio 1998 del Direttore Generale della A.U.S.L. RM D, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza, in via definitiva, dall’elenco provvisorio dei soggetti accreditati.

Tale decisione è stata assunta sul rilievo che due dipendenti dell’A.U.S.L. RM A con la qualifica di assistente tecnico – perito chimico, i sig.ri A.S. e A.D.P., nel periodo, rispettivamente, 30 settembre 1992 – 13 marzo 1997 e 30 marzo 1992 – 10 febbraio 1997, erano stati soci dell’Istituto. Avevano quindi reso falsa dichiarazione attestando che non sussistevano nei loro riguardi profili di incompatibilità, con ciò violando le disposizioni dettate nella materia de qua dall’art. 4, comma 7, L. 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 19, secondo aliena, L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacita’ di garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilita’ previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali".

Dal tenore letterale della norma si evince che la preclusione all’autorizzazione all’accreditamento è determinata dall’esistenza di una situazione di incompatibilità in atto.

In punto di fatto nel caso all’esame del Collegio tale situazione di incompatibilità era stata fatta cessare dai soggetti in essa coinvolti qualche giorno prima del rilascio dell’accreditamento: i due soci avevano infatti ceduto le proprie quote il 10 febbraio e il 13 marzo 1997, mentre l’Istituto aveva ricevuto l’accreditamento con delibera dell’USL RM D n. 241 del 25 marzo 1997. Dunque, alcuna situazione di incompatibilità era ravvisabile nel momento in cui l’istituto era stato dichiarato accreditato.

3. Per quanto invece attiene al pregresso comportamento dei due soci, spetta all’Azienda sanitaria valutare se esso comporta violazione dei doveri incombenti su di essi in quanto suoi dipendenti, con le connesse conseguenze sul piano disciplinare.

4. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti in causa costituite, in considerazione della peculiarità dei fatti oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata deliberazione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.