Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 22-02-2013, n. 8752 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 30/05/2012, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l’opposizione proposta ex art. 263 cod. proc. pen., comma 5 da R.R.R. avverso il decreto con il quale il P.M., in data 3/11/2011, aveva ordinato la restituzione dei dipinti (sottoposti a sequestro probatorio) a F.B.F. persona offesa del delitto di furto delle opere che ne aveva richiesto la restituzione.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il R., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. l’inosservanza ed erronea applicazione di norme extrapenali cui si doveva tener conto nell’applicazione della legge penale (artt. 1147 e 1153 c.c.);

2.2. vizio di motivazione, in quanto, pur avendo il Giudice ritenuto come sostanzialmente fondata la prospettazione della buona fede del R. al momento dell’acquisito dei dipinti aveva, poi, contraddittoriamente affermato che mancava il presupposto per incidere sul provvedimento del P.M..

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

In punto di fatto è pacifico che il F. era il proprietario al quale i dipinti in questione erano stati rubati, così come è pacifico che il ricorrente è colui che, successivamente, li aveva acquistati presso una gallerie d’arte.

Il giudice per le indagini preliminari ha respinto l’opposizione adducendo la seguente motivazione: "… seppure la richiesta di restituzione potrebbe in sè avere un fondamento a fronte della pretesa buona fede del richiedente al momento dell’acquisto delle opere (acquisto documentato), manca il presupposto per incidere su un provvedimento in sè legittimo, laddove gli interessi del richiedente non risultano comunque pregiudicati, potendo questi fare valere le sue pretese in sede civilistica;

che, quanto alla richiesta subordinata della Difesa, allo stato, nessuna contestazione risulta mossa in sede penalistica in ordine alla titolarità delle opere, tale da avere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 263 c.p.p., comma 3 (cfr, la giurisprudenza ha affermato, invero, il seguente principio: "In tema di riesame, il principio di cui all’art. 324 cod. proc. pen., comma 8, secondo cui, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro, presuppone che il giudice adempia all’onere di accertare la reale esistenza di una controversia, che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda, non essendo sufficiente la mera sussunzione di una tale contestazione: Cass. n. 41879 del 11.10.2007, rv. 237939".

La suddetta decisione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non si presta ad alcuna censura in quanto il giudice per le indagini preliminari ha correttamente applicato i consolidati principi di diritto enunciati, in casi similari, da questa Corte di legittimità.

In particolare, la dedotta questione dell’applicabilità degli artt. 1153 e 1147 c.c. è fuorviante in sede penale per le stesse ragioni esposte dal giudice per le indagini preliminari il quale ha correttamente rilevato che la controversia fra il legittimo proprietario e colui che afferma essere possessore in buona fede, dev’essere risolta in sede civile ove il ricorrente potrà far valere le sue pretese eventualmente anche cautelari, anche perchè, al momento della decisione, non ricorreva l’ipotesi di concreta attualità della controversia ex art. 263 cod. proc. pen., comma 3 non rilevabile sulla base della mera contestazione del R., argomento questo sul quale il ricorrente non ha ritenuto, in questa sede, di dedurre alcuno specifico motivo.

La motivazione dell’ordinanza impugnata, quindi, deve ritenersi corretta, logica e conforme alle norme di diritto: di conseguenza, non essendo rilevabile alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, il ricorso dev’essere respinto.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 21-11-2013, n. 46437

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 ottobre 2012 la Corte d’appello di Genova confermava la condanna alla pena di giustizia di R.G. per il reato di furto con destrezza di un telefono cellulare sottratto al legittimo proprietario L.P.G. nell’officina gestita da quest’ultimo approfittando della sua momentanea distrazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.

2.1 Con il primo deduce formalmente l’errata applicazione della legge penale, ma evoca in realtà la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando come la Corte territoriale abbia fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa senza provvedere ad approfondimenti istruttori della loro attendibilità, senza tenere conto del fatto che il medesimo imputato non è stato trovato in possesso del bene sottratto e senza confrontarsi con le possibili alternative spiegazioni del furto ipotizzate dalla difesa.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali della sentenza in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato sostanzialmente riproponendo in tale ottica le doglianze svolte con il primo motivo e censurando altresì il fatto che i giudici d’appello abbiano argomentato la loro decisione anche dai precedenti penali del R. per classificare arbitrariamente come remota la possibilità che egli si fosse effettivamente recato presso l’officina del L. per cercare un lavoro.

2.3 Con il terzo motivo infine si eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 133 c.p., per aver la Corte territoriale valorizzato ai fini della conferma del trattamento sanzionatorio esclusivamente le risultanze sfavorevoli all’imputato e senza procedere ad una compiuta valutazione di tutti i parametri indicati nella suindicata disposizione, nonchè ulteriori carenze motivazionali della sentenza impugnata in merito al diniego delle invocate attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, esulano dal novero di quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p.. Infatti le censure in essi elevate, anche dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, si traducono invero nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentita in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotta ad accreditare l’ipotesi accusatoria ed in tal senso hanno in maniera non manifestamente illogica fondato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui descrizione della dinamica dei fatti portava ad escludere che terzi estranei, a parte l’imputato, si fossero introdotti nel luogo in cui si trovavano il telefono sottratto e la stessa persona offesa.

La linea argomentativa così sviluppata risulta per l’appunto immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dai testo del provvedimento, mentre del tutto eccentrica appare il riferimento operato dal ricorrente ad una presunta violazione della regola di giudizio di cui dell’art. 533 c.p.p., comma 1, atteso che i giudici d’appello si sono rigorosamente attenuti proprio ai principi sanciti dalla giurisprudenza citata nel ricorso, dando conto dei motivi per cui le ipotesi alternative formulate dalla difesa dovevano considerarsi remote e comunque prive di ancoraggio nell’evidenza disponibile, così come doveva considerarsi irrilevante la circostanza che a distanza di tempo dai fatti l’imputato non fosse stato trovato in possesso della refurtiva.

Motivazione questa con la quale peraltro il ricorrente non si è confrontato come invece doveroso, limitandosi alla generica ed apodittica riprospettazione della sua lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito.

Ulteriormente generica appare poi la doglianza ad oggetto la valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato al fine di confutare l’ipotesi per cui egli si fosse recato presso l’officina per cercare lavoro, atteso che il ricorrente non ha saputo indicare l’eventuale decisività della circostanza ai fini della tenuta del percorso argomentativo seguito dalla Corte.

2.Inammissibile si rivela infine anche il terzo motivo. Quanto alla valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio va evidenziato che lo stesso era stato determinato dal giudice di prime cure nel minimo edittale, il che sollevava quello d’appello dall’onere di qualsiasi ulteriore applicazione della disposizione che il ricorrente presume violata, risultando dunque la sua doglianza manifestamente infondata. Con riguardo invece al diniego delle attenuanti generiche il ricorso si rivela clamorosamente aspecifico, essendo in proposito riferito alla posizione di alt soggetto (tale D.C.), presumibilmente assistito dal medesimo difensore in altro procedimento, ed incentrato infatti sulla mancata considerazione del fatto che questi aveva confessato, confessione che invece l’odierno imputato non ha mai reso.

3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, dunque, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sezione III – 31 maggio 2010, n. 13208. In tema di abuso del diritto.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 17 settembre 2002 il Comune di Termini Imerese intimava sfratto per morosità a I.G.AR. s.r.l., conduttrice di un immobile, con annessa zona termale, di sua proprietà. Secondo il locatore, che contestualmente citava l’intimata per la convalida, la società conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione.
Resisteva I.G.A.R. s.r.l., la quale eccepiva che il credito vantato dal Comune di Termini Imerese si era estinto per compensazione con il maggior credito, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1051 del 1999, da essa maturato nei confronti dell’ente locatore. Spiegava anzi la convenuta domanda riconvenzionale per la condanna dell’Amministrazione intimante ai danni da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
Con sentenza depositata il 19 febbraio 2004 il giudice adito dichiarava la risoluzione del rapporto di locazione per grave inadempimento del conduttore; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente che veniva altresì condannata al pagamento della somma di euro 185.924,48, a titolo di penale.
Proposto gravame dalla società soccombente, la Corte d’appello, con sentenza depositata il 10 novembre 2005, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava inammissibile la domanda di condanna di I.G.A.R. s.r.l. al pagamento della somma di euro 185.924,48, conseguentemente eliminando la relativa statuizione. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Per quanto qui interessa, così motivava il giudicante il suo convincimento.
La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 cod. civ., invocata dall’appellante, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione sia fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. Nella fattispecie, il controcredito vantato dall’appellante era ancora sub iudice, essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che lo aveva riconosciuto, di guisa che difettava il requisito della certezza necessario alla operatività sia della compensazione legale che di quella giudiziale. Alcuna rilevanza poteva poi avere l’esecuzione data dal Comune, prima dello sfratto, alla sentenza di condanna, non avendo di certo l’Ente rinunciato ad attuare le procedure per la riscossione dei canoni arretrati e per il rilascio coattivo dell’immobile e avendo piuttosto mostrato di voler tenere distinte le due vicende scaturite, l’una, dalla ristrutturazione dell’Albergo delle Terme e, l’altra, dal rapporto di affitto tra Comune e I.G.A.R.
Peraltro, a giudizio della Corte, disattesa l’eccezione di compensazione, restavano tout court travolte anche le ulteriori censure dell’appellante in ordine alla gravità dell’inadempimento addebitato alla conduttrice.
Infine, considerato che la sentenza impugnata veniva riformata solo su un punto marginale della controversia, non sussistevano i presupposti per la condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, I.G.A.R. Impresa Gestione Alberghi e Ristoranti s.r.l., formulando tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Termini Imerese, che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da I.G.A.R. s.r.l. e dal Comune di Termini Imerese avverso la stessa sentenza.
1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché degli artt. 1241, 1242, 1243 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Riportato il contenuto pattizio essenziale dell’atto in data 10 aprile 1989, documentante due distinti contratti: quello di appalto, per la ristrutturazione del complesso termale-alberghiero, e quello di affitto, riguardante il medesimo immobile, e ricordato che il credito da essa vantato nei confronti del Comune per i lavori realizzati nell’immobile è stato giudizialmente accertato con sentenza ormai passata in giudicato, evidenzia che il Comune di Termini Imerese, con lettera del 13 settembre 2002, pur contestando il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sugli importi a tale titolo liquidati a I.G.A.R. s.p.a., aveva tuttavia manifestato l’intento di voler dar corso, a saldo del residuo debito in questione, a due mandati di pagamento, dell’importo, rispettivamente, di euro 378.234,07 e di euro 52.563,52, da emettere nei mesi successivi.
Malgrado ciò, il 16 settembre 2002, reputando il credito vantato da I.G.A.R. illiquido e inesigibile, e quindi non eccepibile in compensazione, la giunta comunale aveva autorizzato il Sindaco a promuovere azione di sfratto per morosità ai sensi dell’art. 658 cod. proc. civ.
Sostiene quindi l’impugnante che il giudice a quo, nel negare ingresso all’eccezione di compensazione, aveva applicato i principi in tema di compensazione giudiziale, laddove la società, opponendo che il credito del Comune si era già estinto, quanto meno in coincidenza con la manifestazione di volontà dello stesso di pagare il proprio debito, aveva eccepito la compensazione legale. La sentenza impugnata aveva così violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5947).
Avrebbe altresì errato la Curia territoriale nel respingere l’eccezione di compensazione sull’assunto che difetterebbe, nella fattispecie, il requisito della certezza che l’art. 1243 cod. civ. richiede sia per la compensazione legale che per quella giudiziale, senza considerare che la certezza non è requisito necessario al verificarsi della prima, essendo a questa funzionale solo la liquidità e la esigibilità dei debiti e crediti reciproci. In ogni caso, il requisito in parola si era concretizzato nel corso del giudizio, essendo stato respinto con sentenza del 4 febbraio 2005 il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo: in tale contesto, non sussistendo più ostacoli alla operatività della compensazione, la domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere rigettata.
Aggiunge ancora la deducente che la Corte d’appello, valorizzando la volontà del Comune di tenere distinte le due vicende giudiziarie, l’una riguardante il compenso dovuto a I.G.A.R. per la ristrutturazione, e l’altra il rapporto di affitto tra il Comune e la stessa I.G.A.R., aveva violato il disposto degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., nonché i principi generali in matteria di compensazione, posto che questa estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, a prescindere dalla volontà delle parti.
1.2 Le censure sono infondate, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba, in taluni passaggi, essere integrata e corretta, ex art. 384 cod. proc. civ..
Pacifico che l’istituto della compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243, comma 2, cod. proc. civ., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10055; Cass. civ. 13 maggio 2002, n. 6820), la ricorrente affida l’attacco alla scelta decisoria del giudice a quo ai seguenti, consequenziali rilievi: a) la compensazione eccepita in giudizio era quella legale, non già quella giudiziale; b) la certezza non è prevista dalla legge come requisito della compensazione legale; c) anche a opinare diversamente, il requisito della certezza è sopravvenuto nel corso del giudizio; d) posto che la compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 cod. civ.), la domanda di risoluzione per morosità andava in ogni caso rigettata.
1.3 A confutazione di tali critiche il collegio osserva quanto segue.
Contrariamente all’assunto dell’impugnante, il requisito della certezza è, per così dire, consustanziale all’istituto della compensazione legale. È infatti a dir poco ovvio che essa non possa operare qualora il credito opposto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, siffatto requisito, insieme a quelli della omogeneità e della esigibilità delle reciproche poste debitorie e creditorie (confr. Cass. 18 ottobre 2002, n. 14818).
Venendo al caso di specie, la pendenza di un giudizio avente ad oggetto il credito vantato da I.G.A.R. nei confronti del Comune di Termini Imerese, nel mentre chiarisce le ragioni dell’insufficiente approccio del giudice di merito, che ha ritenuto di dover richiamare, in parte qua, i principi che presidiano l’istituto della compensazione giudiziale, impone di ritenere che correttamente sia stata negata l’operatività della compensazione legale malgrado la manifestazione di volontà del Comune di pagare la somma portata dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo. E invero quella determinazione, assunta a fronte di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo e quindi, per così dire, necessitata, non escludeva affatto la volontà dell’Ente di insistere nella contestazione delle pretese della controparte, tanto vero che il ricorso per cassazione già proposto avverso la pronuncia della Curia territoriale, non venne affatto rinunziato.
Ne deriva che la condivisibilità delle critiche formulate dalla ricorrente alla valorizzazione della volontà dell’Ente di tenere distinte le contrapposte e speculari situazioni debitorie e creditorie (valorizzazione sicuramente impropria, a fronte del principio per cui la compensazione opera a prescindere da qualunque accordo intervenuto tra le parti e anche senza la saputa dei debitori, come recitava l’art. 1285 del codice civile del 1865), non giova all’impugnante perché non scalfisce la tenuta dell’incidenza sull’operatività della compensazione delle perduranti contestazioni del credito vantato dal conduttore.
1.4 Sta però di fatto che il requisito della certezza venne conseguito nel corso del giudizio, essendo stato respinto, con sentenza n. 2273 del 4 febbraio 2005, il ricorso per cassazione proposto dall’Ente territoriale avverso la decisione della Corte d’appello di Palermo.
E allora il primo rilievo che si impone è che la circostanza del passaggio in giudicato della condanna del Comune al pagamento in favore di I.G.A.R. del credito da essa opposto in compensazione, e la connessa questione della incidenza di siffatta statuizione sulla valutazione dell’inadempimento del conduttore, non risultano in alcun modo trattati nella sentenza impugnata e integrano, perciò, una questione nuova. Posto allora che i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello e che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali, la ricorrente aveva l’onere, rimasto del tutto inosservato, di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito di tali dirimenti fatti, indicando anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1°, 31 agosto 2007, n. 18440).
Né è vero, come sostiene la ricorrente (pag. 20 del ricorso), che la Corte d’appello abbia deciso in costanza della controversia sul credito opposto. A ben vedere, infatti, la causa venne da essa assunta in decisione all’udienza collegiale del 28 ottobre 2005, laddove l’udienza di discussione del ricorso per cassazione era già stata celebrata il 28 ottobre del 2004 e la sentenza pubblicata il 4 febbraio dell’anno successivo col numero 2273. Semmai, dal rilievo, contenuto nella pronuncia impugnata, per cui la questione del controcredito vantato dall’ odierna appellata è ancora sub judice perché il ricorso per cassazione non risulta (…) definito, emerge che essa non fu portata a conoscenza del decidente.
1.5 Non è superfluo aggiungere, per gli spunti di riflessione che se ne andranno a trarre nell’esame del secondo mezzo, che il problema giuridico centrale posto dalla ricorrente – l’incidenza della compensazione legale i cui requisiti siano maturati nel corso di un giudizio di risoluzione sulla sussistenza dell’inadempimento che ha originato la relativa domanda – difficilmente avrebbe potuto trovare risposta in mancanza di una puntuale ricostruzione dell’epoca in cui sono via via insorte le poste creditorie hinc et inde vantate, accertamento indispensabile al fine di stabilire il giorno in cui, venuti i due debiti a coesistere, si è prodotta la vicenda estintiva.
Il primo motivo di ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
2.1 Col secondo mezzo la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1175 e 1375 cod. civ., nonché del principio generale di buona fede, omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Rileva, riportando testualmente il contenuto dell’atto di appello (pagine 7 e 9), che in sede di gravame era stato segnatamente evidenziato come il Comune, omettendo di trattenere sulle somme pagate a I.G.A.R. quanto da questa dovuto a titolo di canoni di locazione, aveva violato l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Malgrado ciò, il decidente nulla aveva statuito sul punto, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Ripercorsi i momenti salienti della vicenda per cui è controversia, e richiamata la nozione di abuso del diritto, torna l’impugnante a ribadire che la condotta del Comune di Termini Imerese – il cui debito, peraltro, sopravanzava di gran lunga la misura del credito da esso vantato nei confronti di I.G.A.R. per canoni di locazione – era assolutamente contrario a buona fede, essendo chiaramente volto a determinare l’inadempimento del conduttore al fine di chiederne successivamente lo sfratto per morosità (confr. Cass. n. 20399 del 2004).
2.2 Le critiche sono fondate.
La Corte territoriale, all’esito di una diffusa esposizione delle censure svolte dall’appellante in punto di gravità dell’inadempimento addebitato al conduttore, ha liquidato i relativi motivi di gravame ritenendoli, in termini puramente assertivi, assorbiti dal rigetto dell’eccezione di compensazione.
Trattasi, all’evidenza, di motivazione meramente apparente, che omette di farsi carico, malgrado le sollecitazioni dell’impugnante, dell’innegabile peculiarità dei rapporti tra le parti il cui sviluppo, se non consentiva di escludere tout court l’inadempimento del conduttore, esigeva puntuali verifiche in ordine alla sua gravità, in un assetto normativo in cui, per consolidato diritto vivente, tale valutazione deve essere operata alla stregua e di parametri oggettivi, attinenti all’economia complessiva del rapporto, e di criteri soggettivi, relativi al comportamento di entrambe le parti e alla eventuale incolpevolezza delle rispettive condotte (confr. Cass. civ., 18 febbraio 2008, n. 3954).
In particolare non poteva il giudice di merito sottrarsi alla valutazione della condotta del locatore in termini di correttezza e buona fede, indiscutibile essendo che la mancata detrazione dei pur reclamati canoni dovuti da I.G.A.R. dalle somme poste in pagamento dal Comune, costituì il passaggio obbligato per la successiva intimazione di sfratto per morosità, intervenuta con assai peculiare tempismo, e ciò tanto più che l’omessa compensazione, peraltro specificamente opposta dalla controparte, costrinse l’Ente a esborsi che ben avrebbe potuto evitare, se non avesse avuto il trasparente intento – di cui andrà scrutinata la corrispondenza a un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico – di cristallizzare e rendere irreversibile l’inadempimento del conduttore.
2.3 Valga al riguardo considerare che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (confr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo.
Peraltro, l’assenza nel nostro codice di una norma che sanzioni, in via generale l’abuso del diritto – che costituisce il vero punto critico delle risposte giudiziarie di volta in volta sollecitate sul punto – non ha impedito, a una giurisprudenza attenta alle posizioni soggettive in sofferenza, di sanzionare con l’illegittimità la cosiddetta interruzione brutale del credito, e cioè il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito tutte le volte in cui, benché pattiziamente consentito, esso assuma connotati di arbitrarietà (confr. Cass. civ. 21 febbraio 2003, n. 2642; Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482 cit.); ovvero di colpire con l’invalidità la delibera assembleare affetta da eccesso di potere della maggioranza, in quanto adottata ad esclusivo beneficio della stessa e in danno dei soci di minoranza (confr. Cass. civ. 11 giugno 2003, n. 27387), spingendosi al punto da prefigurare, in ambito contrattuale, in nome del dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, un sindacato – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale (confr. Cass. civ. sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. civ. 20 aprile 1994, n. 3775; Cass. civ. 24 settembre 1999, n. 10511; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128) nonché un controllo di ragionevolezza di singole clausole, in funzione di contemperamento degli opposti interessi dei paciscenti (confr. Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106).
2.4 Con particolare riguardo alle problematiche sottese al presente giudizio, ritiene il collegio che l’apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento pur avendo altre vie per tutelare i propri interessi, non possa non ripercuotersi sulla valutazione della gravità dell’inadempimento stesso, che dell’abuso del creditore della prestazione costituisce l’interfaccia. Non par dubbio infatti che il giudizio di pretestuosità della condotta dell’attore in risoluzione si risolve nel riconoscimento della scarsa importanza dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse dell’altra, a un interesse, cioè, che poteva essere preservato senza ricorrere al mezzo estremo dell’ablazione del vincolo.
L’inemendabile carenza argomentativa della sentenza impugnata su tali, dirimenti profili della controversia, oggetto di specifiche censure rimaste, in sostanza, prive di risposta, impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
La decisione va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di locazione, applicando i principi innanzi enunciati e tenendo conto delle deduzioni dell’impugnante sul comportamento abusivo della controparte nonché del contesto complessivo dei rapporti tra le parti.
Nell’accoglimento del secondo motivo restano peraltro assorbiti il terzo, volto a sollecitare la condanna dell’Ente ai danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., nonché l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Termini Imerese, al fine di far valere l’inammissibilità di tale domanda.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo, assorbiti il terzo nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 21-03-2006, n. 6218 (ord.) GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – Azione di risarcimento danni alla salute derivanti da emissioni elettromagnetiche generate da elettrodotto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. I coniugi M. C. e S. G., in proprio e quali geni tori esercenti la patria potestà sui figli minori M. e N. C., con atto di citazione del 14 novembre 2002, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, la Spa ? ? ? e la Spa ? ??, rispettivamente proprietaria e gestore dell’elettrodotto ad alta tensione Calabritto – Contursi, chiedendo che nei confronti delle convenute fosse dichiarata la pericolosità ed il danno alla salute degli attori e del loro nucleo familiare, derivante dalle emissioni elettromagnetiche generate dall’elettrodotto, ordinando alle stesse di interrare la linea elettrica nella parte a ridosso della loro abitazione in agro del Comune di Colliano e di condannarle al risarcimento del danno biologico patito dalla signora G. La Società ? ??, costituita nel giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in materia di pubblici servizi.

2. I ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione ed hanno chiesto che sia dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Resistono la Spa ?. e la Spa ? I ricorrenti e la ? hanno depositato memoria.

3. Richiesto di rendere le proprie conclusioni nella controversia, ai sensi del quarto comma dell’articolo 375 c.p.c., il Pm ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato in diritto

4. Ammissibilità del regolamento preventivo. La Società ?., ai sensi dell’articolo 1, prima parte, del D.Lgs. 79/1999, è stata convenuta in giudizio come titolare del servizio pubblico della produzione dell’energia elettrica e, quindi, in questo ramo della sua attività, svolge le funzioni di concessionario della Pa. Lo stesso si può dire per la Società ?., alla quale, in base alla medesima norma, sono devolute le attività di trasmissione e dispacciamento del medesima servizio. Il regolamento di giurisdizione, pertanto, è ammissibile, perché coinvolge concessionari della pubblica amministrazione e configura una questione di giurisdizione ai sensi dell’articolo 37 c.p.c..

5. La questione di giurisdizione. I ricorrenti, con l’unico complesso motivo sostengono che l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è fondata su una errata lettura dell’articolo 33 del D.Lgs. 80/1988 come modificato dall’articolo 7 della legge 205/00 e, secondo una interpretazione letterale e logica della norma, deve essere rigettata. Essi dichiarano che, sul piano dell’interpretazione letterale, l’articolo 33 del decreto legislativo citato, secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, si riferisce alle sole controversie nelle quali l’oggetto immediato del giudizio è il pubblico servizio, ma non a quelle i cui esiti soltanto abbiano ripercussioni sul pubblico servizio. Aggiungono, sul piano dell’interpretazione logico sistematico, che la domanda proposta non richiede una pronuncia sulla legittimità di provvedimenti amministrativi, ma si riferisce ad aspetti strumentali del servizio in concessione, con riferimento ai quali la posizione dei privati è di diritto soggettivo. Secondo i ricorrenti, in definitiva, la controversia deve essere inquadrata tra quelle fieramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona, sia tra quelle controversie che prescindono dall’impugnazione e dall’annullamento di provvedimenti amministrativi. Con la memoria difensiva, i ricorrenti hanno rilevato che la controversia ha per oggetto la tutela del diritto alla salute e che la cognizione di questa appartiene al giudice ordinario, perché nel giudizio non sono stati impugnati atti di un procedimento amministrativo, sicché l’esercizio di un pubblico potere non può essere ipotizzato neanche in via mediate. Le controricorrenti hanno eccepito che l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva deriva dal fatto che il giudizio di pericolosità dei campi elettromagnetici deve essere reso su asseriti profili di illegittimità dei provvedimenti autorizzatori per contrasto con le normative statali e regionali che disciplinano la materia. Inoltre, l’attribuzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non priverebbe gli interessati del diritto soggettivo asseritamente leso nell’esercizio del servizio pubblico, perché con la legge 205/00 il legislatore si è preoccupato di dare al giudice amministrativo anche i poteri di tutela del diritto soggettivo, compresa la tutela aquiliana di situazioni assolute quali la salute e la proprietà. La Società ?., con la memoria difensiva, ha dichiarato di condividere le conclusioni rese del Pm, che ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

5.1. La situazione di fatto indicata dai ricorrenti non è controversa. Essi si riferiscono alla costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica, la cui induzione magnetica è indicata porsi su valori superiori alla soglia di attenzione secondo le indicazioni dalla letteratura scientifica. Gli attori, in altri termini, temendo che l’esercizio dell’ elettrodotto, per la distanza tra la linea elettrica e la loro abitazione, possa dare luogo ad un?esposizione al campo elettromagnetico generato dal passaggio dell’energia, capace di creare pregiudizio per la salute del loro nucleo familiare, hanno proposto una domanda per far accertare che, alla distanza indicata, l’esposizione al campo elettromagnetico era fonte di pericolo per la loro salute. Hanno pure chiesto che a tale accertamento seguano ordini del giudice di interramento della linea elettrica a ridosso della loro abitazione e di condanna al risarcimento del danno per il pregiudizio già arrecato alla loro proprietà dalla messa in esercizio dell’elettrodotto, in conseguenza del diminuite valore di godimento del bene conseguente al pericolo di danno per la salute degli abitanti.

Il petitum sostanziale dell’ azione, quindi, è costituito dalla richiesta di tutela del diritto alla salute.

5.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al diritto alla salute, è stato già dichiarato che la protezione apprestata dall’ordinamento al titolare di tale diritto si estrinseca, sia nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto, sia nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a quel genere di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità: Cassazione 9398/00. Anche la Corte costituzionale, ha dichiarato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all’ articolo 2043 Cc e che si è casi in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l’illecito; sentenza 641/87.

5.3. Il Collegio condivide questi principi, considerando che il diritto alla salute, che la Costituzione con l’articolo 32 proclama espressamente fondamentale diritto dell’individuo, da tempo ha perduto la valenza assicurativa corporativa propugnata nei primi anni dell’entrata in vigore della Carta costituzionale ed è entrato a far parte della categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes o della categoria dei diritti assoluti della personalità, acquistando, secondo la nuova prospettiva, il titolo per influire sulle relazioni private e limitare l’esercizio dei pubblici poteri. Con riferimento a quest?ultimo aspetto, nelle con traversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della Costituzione, la Pa è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva.

La domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della Pa o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, quindi, è devoluta al giudice ordinario.

5.4. Ne vale obbiettare: che con la soppressione del secondo comma lett. e) dell’articolo 33 del D.Lgs. 80/1988 ad opera della nota sentenza della Corte costituzionale 204/04, la sottrazione dall’ambito della giurisdizione esclusiva delle controversie in materia di pubblici servizi non ha più ragion d’essere; oppure, che nella specie non ricorrono le altre ragioni di sottrazione alla giurisdizione amministrativa va per quanto riguarda controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi: o, ancora, che la controversia non è meramente risarcitoria, perché è chiesta la condanna della Pa ad un facere; o, infine, che nella specie la giurisdizione esclusi va ricorre in base all’articolo 34 dello stesso D.Lgs. 80/1988, giacché la costruzione di un elettrodotto attiene all’utilizzazione del territorio.

5.5. In ordine ai primi due rilievi è sufficiente ricordare che la giurisdizione esclusiva oggi ha ragion d’essere a proposito dei pubblici servizi nei quali si manifesta il potere di supremazia della pubblica amministrazione: Corte costituzionale 204/04, citata. Quanto al divieto per il giudice ordinario di emettere sentenze di condanna della Pa ad un facere, basta rilevare che in questo giudizio una simile domanda non è posta in via principale, ma è connessa a quella principale di risarcimento del danno. Infine, non ricorre neppure la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’articolo 34 del ripetuto D.Lgs. 80/1988, come modificato dall’articolo 7 della legge 205/00, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/04, perché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica e edilizia, prevista dall’articolo 34 citato ha, come presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, ed uso del territorio (in questo senso, già Su, 15660/05); nesso che nella fatti specie non ricorre.

5.6. Il vero è che, pur avendo il testo dell’articolo 33 citato attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, la domanda oggetto di questo giudizio esula dalla giurisdizione medesima, giacché la controversia con essa proposta rientra tra le contraversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose (che lo stesso articolo 33 eccettua dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), dovendo si intendere per tali le controversie – come quella in esame – che, di per sé (e non per il tipo di tutela che la parte chiede in concreto), possono assumere a loro contenuto soltanto una pretesa di risarcimento del danno.

5.7. In questa controversia, d’altra parte, non vi sono provvedimenti della Pa o di suoi concessionari, che siano stati impugnati o dei quali si chiede l’annullamento, ma solo comportamenti della Pa e dei suoi concessionari che non possono incidere negativamente sulle posizioni di diritto soggettivo fatte valere dagli interessati.

5.8. Né la giurisdizione del giudice amministrativo può essere affermata in relazione all’articolo 35 del citato D.Lgs. 80/1998, nel testo vigente, poiché è nelle controversie devolute alla sua giurisdizione che il giudice amministrativo può conoscere delle relative questioni al risarcimento del danno. I danneggiati, infatti, non versano in situazione di interesse legittimo che possa legittimare la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: Cassazione, Su, 6719/03, 15916/05.

In conclusione l’istanza di regolamento della giurisdizione è accolta nel senso della dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione a Su dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.