Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-01-2011, n. 125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor A.B. ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Molise ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso il decreto del Presidente della Repubblica che ha respinto il ricorso straordinario promosso dallo stesso istante avverso il giudizio di non idoneità relativo alla sua richiesta di arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza.

A sostegno dell’impugnazione, l’appellante ha dedotto:

1) violazione dell’art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, nr. 168; eccesso di potere (in relazione agli effetti dell’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata unitamente al ricorso al Capo dello Stato, che il primo giudice ha ritenuto superato a seguito della reiezione del ricorso);

2) violazione di legge (d.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, in specie artt. 11 e 13); violazione della legge 7 agosto 1990, nr. 241, in specie artt. 7, 9 e 10; violazione del procedimento e del contraddittorio; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi (in relazione alle violazioni procedurali consistenti nel non essere state portate a conoscenza dell’istante le determinazioni dell’Amministrazione successive all’accoglimento dell’istanza cautelare, nonché nel non essergli state comunicate le relazioni e deduzioni prodotte dalla stessa Amministrazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva).

L’Amministrazione appellata si è costituita per opporsi all’appello con atto formale.

Alla camera di consiglio del 13 luglio 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questo è stato differito su istanza di parte, per essere abbinato alla trattazione del merito.

All’udienza del 9 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’odierno appellante, signor A.B., ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione della Difesa all’esito degli accertamenti psicoattitudinali finalizzati all’arruolamento di volontari in ferma breve, con possibilità di successiva assunzione nella Guardia di Finanza.

Dopo che il Consiglio di Stato in sede consultiva aveva accolto la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato, il ricorso è stato però respinto con d.P.R. 7 ottobre 2002 su conforme parere dello stesso Consiglio di Stato.

A questo punto, l’istante ha impugnato il predetto decreto dinanzi al T.A.R. del Molise il quale, con la sentenza oggi appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Tanto premesso, l’appello è a sua volta inammissibile.

3. Ed invero, va preliminarmente rilevato che del tutto condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso un decreto del Presidente della Repubblica emesso all’esito di ricorso straordinario proposto dallo stesso ricorrente, atteso che la possibilità di impugnazione di siffatti decreti è limitata ai soli errores in procedendo, e non anche estesa a un non consentito ulteriore riesame del merito della controversia (cfr. ex plurimis C.g.a.r.s., 16 settembre 2008, nr. 739).

4. A fronte di tale pronuncia, l’odierno appello si fonda su due censure le quali, seppure forse integranti effettivamente la denuncia di vizi in procedendo asseritamente manifestatisi durante il procedimento scaturito dal ricorso, risultano formulate per la prima volta nel presente grado, non trovando alcun riscontro fra le doglianze articolate in primo grado, e sono pertanto a loro volta inammissibili.

5. Peraltro, dette nuove censure – lo si rileva solo ad abundantiam- appaiono anche infondate nel merito.

Infatti, è innanzi tutto inconferente il richiamo al disposto dell’art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, nr. 168, trattandosi di norma dettata in materia di effetti delle pronunce cautelari in relazione agli esami di abilitazione professionale, e quindi non estensibile né ai concorsi pubblici né – tanto meno – all’arruolamento dei militari.

In secondo luogo, con riferimento alla presunta violazione del contraddittorio che si sarebbe verificata nella fase istruttoria del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva, è sufficiente rilevare che nessuna norma imponeva all’Amministrazione di comunicare al ricorrente le memorie e deduzioni prodotte in tale sede, ricadendo dunque sull’interessato l’onere di tenersi informato al riguardo.

6. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone in via prioritaria e assorbente una declaratoria di inammissibilità dell’appello.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 3000,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 01-03-2011, n. 5026 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato l’11 aprile 1995 D.D.P.P. e la s.r.l. Sacea citarono davanti al Tribunale di Napoli la GmbH Paul Ritzau Pari Werk con sede in Germania, con la quale avevano stipulato il 22 giugno 1989 un contratto, poi modificato il 19 luglio 1990, avente per oggetto l’importazione esclusiva per l’Italia di apparecchi elettromedicali prodotti dalla convenuta; chiesero che fosse dichiarato illegittimo il recesso dal rapporto, comunicato loro dall’altra parte il 20 settembre 1994 con effetto dal successivo 31 dicembre, o in subordine che fosse dichiarato risolto il contratto per inadempimento della stessa convenuta, con sua condanna, nell’un caso o nell’altro, al risarcimento dei danni. La GmbH Paul Ritzau Pari Werk si costituì in giudizio, contestando la fondatezza di tali domande.

Con sentenza non definitiva del 5 maggio 2000 il Tribunale dichiarò risolto il contratto "per colpa di entrambe le parti"; con sentenza definitiva del 20 maggio 2002 condannò la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di 47.227,60 Euro, oltre agli interessi.

Le due pronunce, impugnate dalla GmbH Paul Ritzau Pari Werk, sono state riformate dalla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 17 dicembre 2004 ha rigettato le domande proposte da D.D.P. P. e dalla s.r.l. Sacea, ritenendo: che non potessero essere prese in esame le nuove eccezioni formulate dal difensore della s.r.l. Sacea per la prima volta nella comparsa conclusionale; che il contratto in questione, considerato dal primo giudice come "misto di importazione e di rappresentanza", doveva invece essere qualificato come di somministrazione; che dal rapporto la GmbH Paul Ritzau Pari Werk si era legittimamente sciolta dando un preavviso congruo; che il recesso avrebbe dovuto essere considerato valido anche se si fosse trattato di contratto di agenzia; che in tal caso agli originari attori sarebbe spettata semmai un’indennità, che però non avevano chiesto; che la loro domanda di risarcimento di danni peccava di genericità.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

Sacea e D.D.P.P., in base a tre motivi. La GmbH Pari Spezialisten fur effektive Inhalation (già GmbH Paul Ritzau Pari Werk) si è costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale subordinata. Sono state presentate memorie dall’una e dall’altra parte.
Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Con la sua memoria la GmbH Pari Spezialisten fur effektive Inhalation ha dedotto l’improcedibilità del ricorso principale, poichè non vi è menzionata la richiesta alla cancelleria della Corte d’appello di Napoli di trasmissione del fascicolo di ufficio del giudizio a quo.

L’eccezione non è fondata, poichè la richiesta di cui si tratta è stata a suo tempo depositata insieme con il ricorso principale e il fascicolo di ufficio del giudizio di secondo grado è stato trasmesso a questa Corte, le è pervenuto ed è inserito negli atti di causa.

Con il primo motivo del loro ricorso la s.r.l. Sacea e D.D. P.P. lamentano che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto essere state sollevate nella loro comparsa conclusionale nuove eccezioni, mentre in realtà erano stati soltanto illustrati gli argomenti che già in precedenza erano stati fatti valere, ma che non sono stati vagliati nella sentenza impugnata.

La doglianza non può essere accolta, non avendo i ricorrenti precisato quali delle "ragioni difensive svolte ritualmente e tempestivamente" fossero state trascurate, salvo un vago accenno alle "modalità" e allo "svolgimento" dei rapporti tra le parti, alle "attività svolte dalla SACEA e dal Dr. D.D." e al "comportamento, nell’intero periodo, della Pari", che hanno invece formato oggetto di specifico e puntuale esame da parte del giudice di secondo grado.

Con il successivo motivo di impugnazione i ricorrenti principali sostengono che tutte le risultanze di causa deponevano nel senso della configurabilità del rapporto intercorso tra le parti come di agenzia, anzichè di somministrazione, quale infondatamente è stato reputato dalla Corte d’appello.

L’assunto è inconferente, poichè la diversa qualificazione prospettata dalla s.r.l. Sacea e da D.D.P.P., pur se ritenuta inesatta, è stata presa in considerazione dal giudice di secondo grado, il quale ha osservato che seminai ne sarebbe derivato il diritto al pagamento di un’indennità, che però non aveva formato oggetto di domanda. In ordine a tale rilievo non sono state formulate dai ricorrenti contestazioni di sorta.

Per un’analoga ragione deve essere disatteso il terzo motivo del ricorso principale, con cui la s.r.l. Sacea e D.D.P.P. si dolgono del rigetto della loro domanda di risarcimento di danni.

In proposito la Corte d’appello ha rilevato che l’unico inadempimento della GmbH Paul Ritzau Pari Werk, ravvisato dal giudice di primo grado, era consistito nella mancata evasione di ordinativi di merce, ma non era stato provato che ne fossero derivati "danni economici, anzi neppure descritti e quantificati, ma solo lamentati genericamente". Questa decisiva considerazione non viene in alcun modo investita dalle argomentazioni svolte dai ricorrenti.

Rigettato pertanto il ricorso principale, resta assorbito l’incidentale, in quanto proposto in via condizionata.

Alla soccombenza dei ricorrenti principali consegue la loro condanna – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3,000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 17-02-2011, n. 5987 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa il 9 luglio 2010, il Tribunale della Libertà di Palermo confermava il provvedimento di sequestro emesso dal gip di quel tribunale nei confronti della società Mediconf delle somme, al netto dell’IVA, di cui disponeva la restituzione, versate dal Comando della Guardia di Finanza quale corrispettivo per la fornitura di camicie invernali in relazione ad un contratto stipulato con la spa Mediconf, quale capogruppo di una RTI, dalla cui esecuzione, non conforme ai parametri indicati nel bando, era scaturita a carico del B., n.q. di socio della predetta Mediconf, l’ipotesi di frode nelle pubbliche forniture.

Il Tribunale osservava che era pacifico che la società aveva, in violazione del capitolato, realizzato gli indumenti con tessuti realizzati in ambito extra U E ed in stabilimenti diversi da quelli facenti capo al raggruppamento di imprese e che tale dati, in punto di fumus, integravano il reato di cui all’art. 356, giacchè, la condotta, consistente nella mala fede nella esecuzione del contratto, come sopra individuata era stata pienamente realizzata; gli indagati avevano infatti frustrato di fatto la finalità perseguita dalla PA, che non era solo quella di ottenere la fornitura di vestiario avente le caratteristiche merceologiche indicate in capitolato, ma anche prodotto in ambito UE secondo una catena vincolata senza alcuna facoltà di modifica unilaterale da parte del fornitore.

In mancanza di elementi certi che consentissero di distinguere nell’importo sequestrato quanto imputabile al profitto, escludeva comunque dallo stesso l’ammontare dell’IVA. 2. Ricorre B.P., socio della Mediconf, a mezzo dei difensori e deduce violazione di legge per non avere il Tribunale considerato che l’aliud pro alio presuppone un grave inadempimento che genera la non esecuzione del contratto, laddove nella specie il committente aveva approvato il prodotto ed era stato soddisfatto l’interesse pubblico che era quello di avere camicie idonee per gli agenti della GG.FF. Il tribunale errando avrebbe individuato la frode nella non osservanza del regime vincolato imposto dal contratto per la realizzazione dei manufatto, considerandolo un reato di mero pericolo e non di danno.

La difesa invoca la concezione realistica del reato e quindi l’accertamento del pericolo concreto, nella specie insussistente date l’accertata conformità del prodotto alle caratteristiche merceologiche fissate nel contratto.

Inoltre, i difensori sottolineano che il provvedimento in difetto delle condizioni per la confisca ha mantenuto il sequestro anche su componenti diverse dal profitto e deducono pertanto una ulteriore nullità della pronuncia.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato 2. In proposito è opportuno premettere che questa corte non deve accertare l’effettiva sussistenza del reato, accertamento questo che compete al giudice del merito, ma verificare solo la sussistenza del fumus, deve accertare cioè l’astratta configurabilità del reato in base agli elementi prospettati dalle parti.

3. Ciò precisato, lo scopo della norma di cui all’art. 356 c.p. è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione dei contratti di pubbliche forniture per l’ovvio interesse della collettività ad assicurare che tali contratti siano esenti da comportamenti fraudolenti dei fornitori. In altre parole la norma tutela l’interesse dello Stato a che le forniture destinate all’amministrazione pubblica siano eseguite tempestivamente e con lealtà. 4. L’elemento oggettivo consiste nel tenere un comportamento fraudolento nell’esecuzione del contratto. Sul concetto di frode non v’è però univocità d’interpretazione Secondo l’opinione che sembra prevalere in giurisprudenza, la frode viene ravvisata in ogni violazione contrattuale effettuata in mala fede senza la necessità della messa in atto di artifici o raggiri nei confronti del pubblico contraente. In proposito si ritiene sufficiente ad integrare la frode la realizzazione di uno dei comportamenti previsti dal reato di frode in commercio ( art. 515 c.p.), ossia consegnare una cosa diversa da quella pattuita, per qualità, quantità, origine provenienza ecc (cfr Cass 11 gennaio 1996, Zini riv n. 204986; Cass 22 ottobre 1991, Leopardi; Cass. 21 marzo 1994 Zoccali).

5. Per la configurabilità del reato non è necessario che le cose o le opere abbiano carattere tale che la loro mancanza ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle sue finalità istituzionali, giacchè tale ulteriore requisito non è richiesto dalla norma, ma è rilevante e preminente che sia frustrato l’interesse della PA alla esatta esecuzione del contratto.

6. Tanto premesso, le censure del ricorrente si sono appuntate sostanzialmente sulla irrilevanza dell’inadempimento, peraltro pienamente ammesso, circa le modalità di esecuzione del contratto, posto che la amministrazione pubblica avrebbe ottenuto comunque un prodotto valido ai fini merceologici che lo interessavano e come tale accettato e pagato.

7. Tale tesi non tiene conto che nella specie il nodo centrale della esecuzione del contratto ossia la produzione in ambito UE e l’affidamento solo ai soggetti componenti il raggruppamento di imprese, come messo in evidenza dal tribunale della libertà, costituiva un interesse centrale per la amministrazione committente,tanto specifico quanto preminente sì da essere compiutamente codificato nel contratto che regolava il rapporto.

8. Tanto basta per individuare in termini di fumus il delitto in esame, specie considerando che da un canto, l’appaltatore, proprio per nascondere lo artifizio messo in opera, con un espediente malizioso per far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, ebbe cura di tagliare i margini delle stoffe utilizzate, da cui risultava la loro produzione in Cina; dall’altro la PA non ha accettato il prodotto, ma lo ha solo pagato, esprimendo la riserva di procedere alla liquidazione delle spettanze per non incorrere in penali e spese (vedi lettera della comando della Guardia di Finanza di cui al fg 9 del fascicolo in atti ), il che esclude, in questa fase, che possa ritenersi tout court irrilevante il mancato rispetto delle condizioni di produzione imposte al momento del bando di gara.

9. Peraltro, è evidente che la corrispondenza o meno del prodotto realizzato a quello richiesto e la rilevanza o meno dell’interesse alla produzione in ambito comunitario potranno formare oggetto di approfondimenti nella sede di merito, ma non in questa fase, in cui, come prima precisato, questa Corte deve limitarsi a valutare, sia pure tenendo conto anche delle prospettazioni difensive, l’astratta configurabilità del reato.

10. Parimenti infondato è il profilo con cui si deduce che la misura non poteva comprendere che il netto ricavo, esclusi i costi di produzione, di cui si chiede la restituzione.

11. E’ da osservare in primo luogo che la non esecuzione del contratto, per la violazione delle disciplina imposta al contraente privato dalla PA, determina di per sè la mancanza di utilità per la amministrazione; in concreto, l’esborso è stato effettuato per una prestazione difforme da quella voluta e per la quale la amministrazione si era determinata, sicchè il danno non può che essere identificato nell’intera somma pagata per un bene che sostanzialmente non assolve alla funzione che gli era stata assegnata. Il rilevato difetto ha, pertanto, privato il pagamento di una causa giustificativa.

12. In ogni caso, le richieste di scorporo dei costi implicherebbero una valutazione istruttoria non compatibile con la speditezza del procedimento incidentale e con il principio informatore del vigente ordinamento processuale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti; ne consegue che la decisione dell’organo del riesame è fondata esclusivamente sugli elementi emergenti dagli atti trasmessi dal P.M. e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell’udienza, nella specie del tutto assenti, come rilevato in seno all’impugnato provvedimento.

13. In conclusione, il ricorso è da rigettare ed il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9562 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di notifica di avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva, Contributo Sanitario Nazionale e Contributo per l’Europa per l’anno 1996, emesso sulla base dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 maggio 1996, come modif. con D.P.C.M. 27 marzo 1997 nei confronti di F.L., giornalista professionista, il contribuente proponeva ricorso deducendo in particolare di svolgere essenzialmente attività di "rilevazione e monitoraggio di apparizioni televisive", la qual cosa sarebbe valsa a rendere non adeguati alla sua situazione, e pertanto non applicabili, i parametri previsti per la categoria dei giornalisti.

Il Giudice adito accoglieva il ricorso, e la sentenza, appellata dall’Ufficio, veniva successivamente confermata dalla Commissione di secondo grado di Trento con sentenza n. 69/04, depositata il 19.8.2005 e non notificata.

Per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva l’intimato con controricorso ritualmente notificato.
Motivi della decisione

1. Con i primi due motivi deduce la ricorrente:

a) il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, con riferimento a quanto ivi affermato per escludere che il contribuente potesse considerarsi giornalista;

b) il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, artt. 3, commi 181 e 183 e D.P.R. n. 195 del 1999, art. 4 nonchè dell’art. 2697 c.c. ed ancora vizio di motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia, in relazione a quanto implicitamente in essa affermato, in adesione alla tesi del contribuente, circa l’inapplicabilità alla fattispecie dei parametri presuntivi di reddito, attesa la atipicità dell’attività professionale del F..

Le doglianze in questione meritano di essere congiuntamente esaminate e risultano entrambe infondate.

La sentenza impugnata, attraverso anche il rinvio alla decisione di primo grado e ai documenti prodotti dal contribuente a sostegno della sua tesi in ordine alla particolare natura dell’attività prevalentemente svolta, contiene un accertamento al riguardo, che ha ad oggetto lo svolgimento da parte del F., che pure non ha mai negato di essere abilitato all’esercizio della professione di giornalista, di una diversa attività, che viene indicata come rivolta alla "rilevazione e monitoraggio di apparizioni televisive".

Sul punto la motivazione, certamente sintetica, non può dirsi insufficiente anche e soprattutto per il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, i cui contenuti, riportati nel controricorso dal contribuente, risultano ampiamente esaustivi e convincenti, perchè fondati sulla verifica delle risultanze documentali, rinnovata a sua volta dal giudice del gravame, dalle quali emergeva non solo lo svolgimento della peculiare attività della quale si è detto, ma anche la prevalenza della stessa su quella dal contribuente pure svolta nell’esercizio della professione giornalistica, essendo la prima rappresentata dall’emissione di 283 fatture, per il complessivo importo di L. 154.593.300, e la seconda da 13 fatture per complessive L. 16.253.700.

Nè al riguardo censura alcuna può muoversi per non aver il giudicante particolarmente indagato sulla relazione esistente tra quell’attività e la qualifica professionale dell’attuale intimato, essendo definite per legge, così come per qualsiasi altra professione, le attività riservate ai giornalisti professionisti, e risultando irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le eventuali connessioni di quella prevalente attività con il suo specifico profilo professionale, tema quest’ultimo, peraltro, a giudicare dagli atti posto per la prima volta in occasione del ricorso in esame.

La circostanza di fatto in tal modo accertata dal giudice di merito, di tale pregnanza da indurre la CTR ad affermare "che il F. non poteva considerarsi giornalista", pienamente vale a supportare la decisione assunta in ordine alla non applicabilità al caso di specie dei parametri previsti per quella categoria professionale, integrando una condizione specifica che non consente l’estensione al contribuente degli "standards" di redditività comunemente applicati a chi svolge la professione di giornalista, sì da costituire una variabile propria del caso concreto che inevitabilmente sospinge il contribuente al di fuori dell’alveo nel quale ordinariamente si iscrivono quei professionisti, giustificando, tra l’altro, costi per macchinari e attrezzature di gran lunga maggiori rispetto a quelli imposti dalle ordinarie esigenze di un giornalista, come dal primo momento evidenziato dal F..

Siffatta decisione, invero, risulta assolutamente corretta perchè coerente con i principi al riguardo affermati da questa Corte, essendo stato anche recentemente ribadito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma può eventualmente conseguire solo all’esito del contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano la sua esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell’attività economica svolta nel periodo di tempo in esame, mentre l’attività dell’Ufficio non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con la specificazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, (v. Cass. SS.UU. sent.

18.12.2009, n. 26635).

Nel caso di specie il contribuente, secondo l’esito dell’accertamento svolto dal giudice di merito, ha dunque fornito la prova di una circostanza che vale a rendere "anomala" la sua posizione rispetto a quella di un comune giornalista, e ciò correttamente, secondo la richiamata giurisprudenza, è stato ritenuto sufficiente a vincere la presunzione di maggior reddito accertato dall’Ufficio sulla base degli strandards di redditività elaborati per quei professionisti.

2 . Con il terzo articolato motivo l’Agenzia denuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 i vizi di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 57 ed occorrendo dell’art. 112 c.p.c. nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5 omessa o insufficiente motivazione della sentenza, con riferimento a quanto dai giudice di merito affermato per disattendere la pretesa dell’Ufficio di procedere comunque alla "rideterminazione delle maggiori imposte accertate".

Anche tale doglianza è sotto ogni profilo infondata, o addirittura inammissibile. In merito a questo aspetto della vicenda deve infatti rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge che la CTR ha disatteso le aspettative dell’Agenzia affermando che: "….vuoi perchè non vi sono elementi in causa, ma soprattutto perchè la domanda di cui appello – rideterminarsi le maggiori imposte accertate – è stata proposta solamente in grado d’appello, non può neppure essere presa in esame".

La rilevata circostanza, nel mentre vale palesemente ad escludere l’omessa pronuncia, evidenzia addirittura la presenza nella decisione impugnata di una doppia ratio decidendi: l’una costituita dalla violazione del divieto di domande nuove in appello, espressamente censurata dall’Agenzia con il ricorso in esame, e l’altra, per nulla attinta dalla doglianza esposta dalla ricorrente, fondata invece sul rilievo di merito, dell’insussistenza agli atti, una volta esclusa l’applicabilità delle presunzioni desumibili dai parametri, di elementi sufficienti a giustificare l’accertamento di un diverso reddito del contribuente. Questa affermazione, di per sè sola idonea a giustificare la decisione della CTR, in quanto non specificamente aggredita con il motivo di ricorso, determina la irrilevanza della questione processuale posta dalla ricorrente, e comporta l’inammissibilità della relativa doglianza, in considerazione anche della genericità che la contraddistingue per aver la ricorrente completamente omesso di indicare in base a quali residui elementi il giudice avrebbe dovuto e potuto procedere ad una diversa determinazione dei redditi del contribuente.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, potendosi compensare le spese del giudizio di legittimità in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.