T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-05-2011, n. 4528 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n.144 del 10.11.2008 (RG 243/2008), divenuto esecutivo (per mancata opposizione), munito di formula esecutiva (in data 8.5.2009) e regolarmente notificato (in data 15.12.2008), il Tribunale Civile di Rieti – Sezione distaccata di Poggio Mirteto ingiungeva al Comune di Collevecchio di corrispondere al ricorrente – su ricorso di quest’ultimo – la somma di Euro 31.460,00 (a titolo di corrispettivo per l’avvenuta esecuzione di lavori edili) oltre interessi legali dalle date di scadenze dei singoli ratei fino al soddisfo, ed (oltre) alle spese legali liquidate nel dispositivo.

La notifica del decreto restava senza effetto, sicchè in data 24.6.2010 l’interessato provvedeva ad effettuarne una nuova; e, successivamente, in data 12.11.2010 notificava un atto di precetto per il pagamento della somma complessiva (comprensiva delle ulteriori spese legali) di Euro.34.846,61.

Poiché il Comune restava ancora inerte, con atto notificato il 29.11.2010 il ricorrente diffidava il Comune a pagare.

E siccome anche quest’ultimo ulteriore atto non ha prodotto alcun effetto utile, il ricorrente si è visto costretto ad adìre questo TAR con il ricorso in esame, con il quale chiede che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.

Il Comune intimato non si è costituito.

All’udienza camerale del 23.3.2011, udito il Difensore del ricorrente, il quale ha insistito per l’accoglimento della domanda giudiziale e per la nomina di un Commissario ad acta, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con decreto ingiuntivo n.144 del 10.11.2008 (RG 243/2008), il Tribunale Civile di Rieti – Sezione distaccata di Poggio Mirteto ha ingiunto al Comune di Collevecchio di corrispondere al ricorrente la somma di Euro 31.460,00 (a titolo di corrispettivo per l’avvenuta esecuzione di lavori edili) oltre interessi legali dalle date di scadenze dei singoli ratei fino al soddisfo, ed alle spese legali liquidate nel dispositivo.

Il decreto ingiuntivo in questione è passato in giudicato (per mancata opposizione) ed è stato regolarmente notificato (in data 15.12.2008), previamente munito di formula esecutiva.

In data 24.6.2010 l’interessato – preso atto dell’inottemperanza – ha effettuato una nuova notifica del decreto; e, successivamente, in data 12.11.2010 ha notificato un atto di precetto per il pagamento della somma complessiva (comprendente le nuove spese legali nel frattempo sostenute) di Euro.34.846,61.

Cionondimeno il Comune ha continuato a restare inerte, sicchè con ulteriore diffida notificata il 29.11.2010 il ricorrente lo ha invitato ad adempiere, avvisando che in caso di persistente inottemperanza avrebbe agito esecutivamente.

E poiché anche questo ulteriore atto non ha prodotto alcun effetto utile, il ricorrente si è visto costretto ad adìre questo TAR con il ricorso in esame, con il quale chiede che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.

In considerazione dell’accertato inadempimento, reiterato non ostante i vari inviti ad ottemperare, non resta al Collegio che dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione intimata ad ottemperare all’ordine contenuto nel decreto ingiuntivo in questione (mediante il pagamento delle somme indicate nell’atto di precetto notificato dall’interessato in data 12.11.2010), assegnando all’uopo il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione, a cura dell’interessato della presente decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza appare opportuno nominare fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del Comune di Collevecchio, con l’incarico di eventualmente adottare, entro il termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del precedente termine, tutti gli atti ed i provvedimenti idonei ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione nascente dal decreto ingiuntivo in questione.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro.3000,00.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara l’obbligo del Comune di Collevecchio di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle spese indicate nell’atto di precetto notificato in data 12.11.2010, assegnando all’uopo il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione, a cura dell’interessato. della presente decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Collevecchio, con l’incarico di eventualmente adottare, entro il termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del precedente termine, tutti gli atti ed i provvedimenti idonei ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione nascente dal decreto ingiuntivo in questione.

Condannare l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro.3000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22719 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 24 novembre 2010 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da A.L. avverso il provvedimento con il quale; il GIP della medesima sede giudiziaria, il precedente 3 novembre, aveva applicato in suo danno la misura cautelare della custodia in carcere perchè gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 750 del 1960, art. 87, comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 nonchè del reato di cui all’art. 416-bis c.p..

1.2 A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure ed a questa richiamandosi espressamente, preliminarmente negava, nella fattispecie, la dedotta violazione di qualsivoglia giudicato cautelare in riferimento alle precedenti operazioni di polizia denominate "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", e questo con l’argomento che, "le condotte di cui al primo reato contestato" (operazione "(OMISSIS)") si erano "arricchite degli apporti processuali offerti dagli elettori la cui libertà di voto è stata coartata", e quelle di cui al secondo reato (operazione "(OMISSIS)") avevano ricevuto sostanziali arricchimenti, consentendo il disvelamento di prestazioni del clan mafioso dei Mazzaroti in favore del Sindaco L. per ottenere controprestazioni che hanno beneficiato la moglie dell’ A..

1.2 Nel merito il tribunale invece osservava che:

– le emergenze processuali confermavano le condotte dell’indagato volte, attraverso "una pressione psicologica", a "determinare la coazione degli elettori avvicinati", al fine di determinare esiti elettorali da cui trarre "future utilità" in "favore dell’attività commerciale svolta dal coniuge dell’indagato" e, "più in generale, in funzione della agevolazione dell’attività criminale riconducibile al clan dei Mazzaroti ";

– tali emergenze processuali sono individuabili nelle testimonianze di L.M.G., F.M., I.A. e P.D.;

– da tali testimonianze è possibile dedurre una sinergica interferenza spiegata dagli indagati C., A. e G. rispetto all’esito delle elezioni amministrative del maggio 2007 nel territorio del comune di Furnari";

– l’ A., in particolare, si appartò con il L.M., esponente politico del fronte avversario, trattenendolo per oltre 30 minuti e, quindi, per un tempo compatibile unicamente con la ferma determinazione…..di coartarne a tutti i costi la libertà di voto…";

– questo intervento è stato percepito dal L.M. e dall’ I., che occasionalmente vi assistette, e da quanti ne hanno sentito parlare, come di carattere minaccioso e comunque collegato a soggetti coinvolti nel circuito criminale locale;

– con particolare riferimento all’indagato, significativa appare la conversazione tra il medesimo e C.T. del 15.5.2007, ore 20,50, nel corso della quale l’indagato si fa vanto di aver decisivamente contribuito alla vittoria elettorale del sindaco L.;

– rilevanti, altresì, gli apporti processuali forniti da I. A. e P.D., i quali hanno concordemente riferito: di aver notato l’impegno elettorale di G., A. e C. in favore del candidato L.; di aver notato che essi giravano in macchina per il paese "esercitando pressioni sui cittadini di F." affinchè votassero per il sindaco L.; di considerare queste persone "poco raccomandabili in quanto conoscevamo C.T. che sapevamo avere legami con la criminalità organizzata";

ricorre, altresì, un adeguato quadro indiziario in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie, dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;

– l’aggravante ricorre sia sotto il profilo del metodo, dappoichè chiaramente percepita l’azione dell’indagato dai destinatari come ispirata dagli ambienti criminali e comunque per questo minacciosa, sia sotto il profilo del vantaggio alla consorteria criminale, per l’interesse poi dimostrato dall’intervento sindacale in favore della moglie dell’indagato e per l’attenzione dimostrata dal sindaco eletto verso le istanze degli appartenenti al consorzio criminale;

– in questa prospettiva va letta la rapidissima concessione alla moglie dell’indagato dell’autorizzazione all’attività itinerante di commercio su aree pubbliche;

– quanto, invece, alla riferibilità delle condotte criminose agli interessi del sodalizio criminale, vanno richiamate le ordinanze sindacali adottate dal sindaco L. in occasione delle avversità – meteorologiche, ordinanze che per l’esecuzione di lavori urgenti individuarono imprese inadatte allo scopo (ditte B., C., M.) tutte collegate al gruppo Mazzarotti, come dimostrato dalle argomentazioni del GIP;

– significativa, in tale prospettiva, deve ritenersi la conversazione intercettata tra il sindaco L. e tale B.C., concorrente malavitoso del C., in quel momento detenuto con applicazione dell’art. 41-bis O.P., ed al quale il L. comunica che la Prefettura impedisce il prosieguo di prassi amministrative particolari per la discrezionalità riconosciuta alla P.A. ed al quale assicura, comunque, il suo impegno quale nuova figura apicale del sodalizio criminale dopo l’arresto del C.;

– gli stessi argomenti dimostrano l’intraneità dell’indagato all’associazione mafiosa locale;

– l’ A. conosce e non poteva non conoscere la caratura criminale del C., nota in Furnari alla maggioranza delle persone;

– tanto viene confermato dalle risultanze dell’operazione "(OMISSIS)" e dall’intercettazione ambientale del 14 dicembre 2007, da dove si deduce che l’indagato scortò il C. per un incontro con il sodale D.C.;

– significativa, altresì, la intercettazione della telefonata del 15 maggio 2007 e le confidenze ivi fatte dal C.;

– tra l’indagato ed il C. vi era un legame criminale risalente ancorchè non consacrato da riconoscimento giudiziale.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il predetto A.L., assistito dal difensore di fiducia, illustrando cinque motivi di impugnazione.

2.1 Deduce la difesa ricorrente col primo di essi violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e difetto di motivazione sul punto, in relazione alla riconosciuta aggravante sotto il profilo del metodo mafioso, in particolare deducendo che mai l’ A. avrebbe fatto riferimento ad organizzazioni mafiose nel suo incontro con il L.M., il quale, a sua volta, avrebbe espresso nulla più che un qualche sospetto che l’indagato agisse per conto del gruppo malavitoso locale per la sua frequentazione con il C.. Mai l’indagato ha fatto minacce in tal senso, nè gli stessi amici del L.M. ne hanno riferito, mentre il diretto interessato, il L. M. appunto, lo ha espressamente escluso.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e difetto di motivazione sul punto, in relazione alla riconosciuta aggravante sotto il profilo della agevolazione all’associazione, in particolare deducendo che quello che emerge nitidamente negli atti di causa sarebbe un interesse personale e familiare dell’indagato nella campagna elettorale in favore del Sindaco L.. Anche per gli altri soggetti individuati come appartenenti al sodalizio malavitoso, C. e G. in particolare, il processo ha evidenziato interessi individuai e familiari, peraltro di minimo spessore economico (incarichi alla sorella architetto per C.) e nella fattispecie, comunque, non risulterebbe provato il dolo specifico richiesto per il riconoscimento concreto del reato contestato e cioè la piena consapevolezza di agire al fine di rendere un vantaggio al gruppo malavitoso, nè tale elemento psicologico può essere confuso con quello attribuito dall’ordinanza al Sindaco L., il quale, ad avviso del Tribunale, avrebbe inteso favorire imprese edili facenti capo a personaggi malavitosi.

2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’accusa di cui all’art. 416-bis c.p., in particolare osservando che:

– le condotte sulle quali il tribunale argomenta l’ipotesi di accusa sono due, il proselitismo elettorale in favore del candidato L., e, l’altra, costituita da un preteso collegamento assicurato dall’indagato tra il C. ed il D., condotta in relazione alla quale già il tribunale avrebbe avuto modo di occuparsi annullando l’ordinanza cautelare per questo emessa dal GIP il 19.1.2009;

– l’una e l’altra condotta risultano già delibate, rispettivamente, dal GIP e dal Tribunale del riesame, la prima nell’ambito dell’operazione "(OMISSIS)" e la seconda nell’ambito dell’operazione "(OMISSIS)", in entrambe le occasioni in senso favorevole all’indagato;

– quanto alla prima condotta nulla di nuovo hanno apportato ai fatti di causa le dichiarazioni rese dal L.M. il 12.4.2010, dichiarazioni ampiamente valutate in precedenza, mentre ogni altro aspetto trattato con l’ordinanza impugnata risulta delibato e valutato nella precedente ordinanza favorevole all’indagato, ivi compresa la intercettazione della conversazione tra indagato e C. del 15.5.2007, già ritenuta irrilevante nella precedente fase processuale;

– la semplice frequentazione con il C. non può costituire elemento idoneo a sostenere l’accusa per cui è causa;

– il Tribunale ha ignorate le prove addotte a dimostrazione della mancata conoscenza da parte dell’indagato della mafiosità del C.;

– tali prove sono: l’incensuratezza del C. al momento dei fatti; la recentissima residenza dell’indagato (per motivi di lavoro) in Furnari proveniente da luoghi lontani;

– anche I.’,coordinatore della lista capeggiata dall’avversario del candito L. ed a differenza dell’indagato residente a Furnari da sempre, ha dichiarato di non aver conosciuto la caratura mafiosa del C. fino all’operazione "(OMISSIS)";

– quanto, in particolare, alla seconda condotta indicata nel capo di imputazione in esame, nel periodo in cui l’indagato trattò con il C. e con il D., questi erano incensurati e presi dal medesimo interesse per la caccia al cinghiale, come peraltro molti altri cittadini di Furnari;

– il Tribunale ha omesso di considerare il tenore dell’intercettazione ambientale avvenuta tra l’indagato ed il C. proprio il 14 dicembre 2007, il giorno cioè in cui l’ A. ha accompagnato il C. stesso dal D.;

– in tale conversazione non si parla d’altro che di caccia e della battuta che si sarebbe tenuta in giorno successivo (nel ricorso viene integralmente riprodotta l’intercettazione);

– il Tribunale della prevenzione ha rigettato il 21.7.2009 la proposta di applicazione di una misura di prevenzione, negando rilevanza alle frequentazioni oggi assunte a prova della mafiosità dell’indagato;

– il Tribunale di Messina ebbe ad annullare il provvedimento cautelare del GIP fondato sui medesimi fatti attualmente considerati (operazione "(OMISSIS)");

– agli esiti istruttori di quell’operazione attualmente si aggiungono le solite dichiarazioni del L.M. del 2010 e quelle dell’ I., del F. e del P. che nulla aggiungono, come detto, in termini di certezza, ed ampiamente innanzi considerate.

2.4 Col quarto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente la violazione del principio del ne bis in idem sia sotto il profilo della violazione di legge che del difetto di motivazione. Tanto con l’argomento, già innanzi più volte richiamato, che l’indagato è stato coinvolto per le condotte oggi contestategli in due diverse operazioni di polizia, quella denominata "(OMISSIS)", in riferimento al fatto di aver esercitato pressioni sugli elettori al fine di favorire l’elezione del dott. L. nel maggio 2007, e quella denominata "(OMISSIS)", per il fatto di aver operato un collegamento tra il C. ed il D., soprattutto un occasione del 14.12.2007.

Rileva il difensore che, in relazione alla prima operazione, il GIP ebbe a rigettare la richiesta di misura cautelare, ed in relazione alla seconda operazione il tribunale del riesame ebbe ad annullare l’ordinanza cautelare del GIP, che i fatti, da allora, non sono per nulla mutati, che le dichiarazioni testimoniali del L.M. ed altri non hanno modificato i due fatti già in precedenza valutati dall’autorità giudiziaria, medesimezza fattuale da delibare criticamente alla luce dell’insegnamento della CEDU (sent. 14939 del 10.2.2009).

2.5 Col quinto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, la violazione di legge, sul rilievo che avrebbe il Tribunale estremamente valorizzato le dichiarazioni di testi appartenenti alla parte politica avversa a quella del L., candidato favorito dall’indagato, senza valutarne l’attendibilità ed in assenza di riscontri confermativi delle loro dichiarazioni. I testi in parola infatti sarebbero portatori di un interesse politico amministrativo palese oltre che di palesi e radicati rancori ed odi. Il candidato F. è stato malmenato dal fratello del candidato L. e la giunta L. è entrata in crisi amministrativa dopo l’arresto del C. in seguito all’operazione "(OMISSIS)", arresto che ha indotto i consiglieri di opposizione a dare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale ed a determinare il commissariamento del Comune. Ebbene, solo allora i denuncianti hanno ricordato i fatti del 2007, fatti che, nella loro imminenza, non erano stati denunciati. Tutti gli altri consiglieri dimissionari dello schieramento di minoranza, inoltre, pur sentiti, nulla hanno riferito circa minacce, pressioni o illiceità elettorali.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 I punti fondati dell’ordinanza impugnata possono essere riassunti: a) sulla duplice imputazione a carico dell’indagato, l’una per il reato elettorale di cui al D.P.R. n. 750 del 1960, art. 87, comma 1, (aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7) l’altra per il reato associativo di cui all’art. 416 bis c.p.; b) sul condizionamento del voto elettorale vi è stato un precedente pronunciamento giudiziale che ha interessato l’ A., in relazione al quale il GIP ebbe a rigettare l’istanza di applicazione di misura cautelare (ed operazione "(OMISSIS)"); c) sul reato associativo vi è altresì stato un pronunciamento giudiziale, questa volta del Tribunale del riesame, anch’esso favorevole all’ A. (cd. operazione "(OMISSIS)"); d) l’ordinanza impugnata non ha violato il principio del ne bis in idem giacchè, in ordine al reato elettorale "le investigazioni…. si sono arricchite degli apporti processuali offerti dagli elettori la cui libertà di voto è stata coartata…..", mentre, e) in ordine al reato associativo è stato accertato un "patto politico-mafioso, nel quale le iniziative dell’ A. si sono efficacemente inserite" con "prestazione resa da personaggi contigui al clan Mazzarotti in favore del candidato L.S. in funzione propedeutica alla resa di adeguate "controprestazioni" che hanno beneficiato in via diretta la moglie dell’indagato e, in via mediata, il consorzio criminale del quale egli è parte". 3.2 Su ognuno degli esposti passaggi logico-motivazionali registra la Corte più di un’incoerenza dialettica e diffuse lacune argomentative.

A miglior comprensione si riportano i passaggi menzionati: A) Il reato elettorale: la norma incriminatrice detta: art. 87 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78). – Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 600.000 a L. 4.000.000". La condotta tipizzata dalla legge è pertanto, per quanto di interesse nel presente processo, quella del "minacciare un elettore per costringerlo a votare in favore di un certo candidato". Nel caso di specie il Tribunale non ha indicato in cosa sia consistita la minaccia e perchè la stessa appariva idonea alla costrizione di voto ancorchè non conseguito il risultato, posto che la persona la quale si assume costretta mediante minaccia ( L.M.G.) non votò per il candidato L. e l’aver discusso per oltre trenta minuti – come posto in evidenza dal giudice a quo – con toni concitati, non integra, di per sè, minaccia volta a costringere qualcuno a compiere un’azione positiva ovvero ad omettere un facere.

B) Il reato associativo: il reato risulta contestato all’indagato per aver il medesimo svolto attività di proselitismo elettorale con G.S. e C.T. in favore di L. S. e per aver svolto "un’essenziale funzione di collegamento e di raccordo fra il medesimo C.T. e D. C.".

B.1 Osserva al riguardo la Corte che non spiega il Tribunale le ragioni per le quali il proselitismo elettorale svolto dall’indagato (di per sè legittima e favorito in ogni democrazia) integri condotta costitutiva del reato associativo giacchè non adeguatamente e sufficientemente individuate condotte e fatti la cui significatività consenta di connettere il proselitismo elettorale (lecito) al metus indotto dall’associazione mafiosa (illecito ed idoneo a trasformare in illecita l’attività di proselitismo elettorale).

B.2 Quanto poi alla finzione di raccordo tra C. e D. non spiega il tribunale in cosa essa sia consistita, perchè fosse essa essenziale, in quali termini, modi e forme tale collegamento si inserisse nell’agire mafioso dei due, perchè era necessario l’ A. a tale collegamento e quale significato di rilevanza penale sia possibile trarre dalla intercettazione del famoso 14.12.2007 non avendone la Corte, compulsando il testo offerto dalla difesa, colto alcuno.

C) Sul bis in idem: quanto al reato elettorale il tribunale evoca nuove acquisizioni istruttorie idonee a mutare il quadro fattuale valutato dal secondo giudice rispetto a quello delibato dal precedente giudicante, ma tali fatti nuovi vengono indicati del tutto genericamente anche nel richiamo per relationem alla motivazione del GIP ("le investigazioni…. si sono arricchite degli apporti processuali offerti dagli elettori la cui libertà di voto è stata coartata, cos’ testualmente nella motivazione impugnata). L’unico elettore del quale si occupa partitamene il tribunale è tale L. M., il quale peraltro non ha votato il candidato sostenuto dall’indagato e sulla cui novità delle dichiarazioni ai fini processuali non satisfattiva si appalesa la motivazione illustrata, apodittica sul punto, del giudice a quo.

Quanto, invece, al reato associativo, del tutto privo di indicazioni probatorie, ancorchè nei limiti del livello indiziario, si appalesa, nella motivazione gravata, l’inserimento associativo dell’indagato, mentre palesemente forzato appare poi il collegamento operato dal giudicante di merito tra il favore sindacale del rilascio di un’autorizzazione temporanea per il commercio ambulante in favore della moglie dell’indagato e gli interessi mafiosi del clan Mazzarotti, interessi i quali, da tale rilascio, avrebbero ricevuto un non meglio individuato vantaggio malavitoso. Ed il più chiaro disvelamento di tali vantaggi mafiosi, connessi ai vantaggi conseguiti dalla moglie dell’ A. in seguito al proselitismo elettorale svolto dal medesimo in favore del L., risultano essere per il tribunale quei darti di novità che consentono di superare l’eccezione difensiva del ne bis in idem.

4. In conclusione l’ordinanza in esame va annullata con rinvio al tribunale territoriale affinchè, in diversa composizione, riesamini, alla luce delle insufficienze motivazionali innanzi partitamene indicate, la configurabilità dei reati contestati in relazione alle condotte accertate, la conseguente fondatezza della contestazione relativa all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sia quanto al "metodo" sia quanto all’"agevolazione"; la ricorrenza di reali elementi di novità probatoria al fine di escludere la ricorrenza, nella fattispecie, della violazione del principio del ne bis in idem.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22809 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.S.R. con ricorso alla Corte d’appello di Venezia proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica instaurato dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale territoriale, nel gennaio 1998, ancora pendente nel dicembre 2006.

La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie una durata di tre anni, liquidava in favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di cinque anni e dieci mesi del giudizio presupposto, la somma di Euro 2950,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto, depositato il 21 maggio 2008, D.S. R. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 3 luglio 2009. Il Ministero dell’economia e finanze non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il ricorso si articola in tre motivi, tutti aventi ad oggetto la liquidazione dell’indennizzo in Euro 500,00 per anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole. Con i primi due si denuncia la violazione degli art. 6, par. 1 e art. 41 C.E.D.U. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 sostenendo che, con tale liquidazione, la corte di merito abbia violato il diritto vivente, come interpretato da questa corte e dalla Corte E.D.U., secondo cui il danno da equa riparazione va individuato nell’importo compreso tra Euro 1000,00 ed Euro 1500,00 salvo che ricorrano particolari controindicazioni, la cui prova non sarebbe stata fornita nella specie dalla Amministrazione resistente.

Con il terzo motivo, formulato in subordine, si denuncia il difetto di motivazione della medesima valutazione relativa alla modesta entità della sofferenza per la durata irragionevole del giudizio presupposto, che la corte di merito avrebbe basato su assiomi illogici, astratti, unilaterali ed apodittici.

2. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connesse, non meritano accoglimento. La corte di merito ha tenuto conto dei criteri sopra evidenziati di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e da questa corte, ai quali ha fatto espresso e puntuale riferimento, indicando nel contempo le circostanze che nella specie giustificano, secondo la sua valutazione ed alla stregua degli stessi criteri, uno scostamento dal parametro di base. La critica che la parte ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la corte di merito non ha violato i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: (cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo non merita condivisione. La corte d’appello ha ritenuto che la sofferenza, il patema d’animo, l’ansia per l’attesa della decisione sia stata nella specie modesta tenendo presente, da un lato, la scarsa rilevanza della posta in gioco (non vertente peraltro sul diritto al godimento della pensione bensì sul diritto a collegare i relativi adeguamenti agli aumenti salariali intervenuti successivamente al collocamento a riposo), dall’altro la circostanza della proposizione della domanda – in dissenso peraltro con la uniforme giurisprudenza della Corte dei Conti – unitamente ad una ottantina di altri pensionati. Ha ritenuto quindi che tali aspetti del caso in esame, pur non essendo idonei ad escludere il pregiudizio non patrimoniale da ritardo ingiustificato della decisione (cioè a vincere la relativa presunzione), ne giustificassero un apprezzamento in termini riduttivi, con conseguente contenimento del risarcimento nella misura indicata. Una motivazione siffatta si sottrae alle censure di illogicità e astrattezza formulate dalla parte ricorrente, che del resto non ha nel ricorso indicato, tantomeno riprodotto, le eventuali risultanze in atti, idonee a fondare una diversa valutazione, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito. Non appare invero illogico nè incongruo tener conto, ai fini dell’accertamento in ordine alla entità del pregiudizio non patrimoniale presuntivamente sofferto, dell’insieme delle circostanze sopra evidenziate: la proposizione di un ricorso oltretutto diretto alla affermazione di un principio generalmente non condiviso dall’Ufficio giudiziario adito – unitamente a numerose altre persone, se, al pari della infondatezza della pretesa azionata, non costituisce circostanza idonea ad escludere ogni sofferenza per l’attesa della decisione oltre il termine entro il quale avrebbe dovuto essere emessa, può giustificare, specie in fattispecie nelle quali l’entità della posta in gioco è modesta (considerazione cui neppure in questa sede il ricorrente ha contrapposto una specifica allegazione di segno contrario), un apprezzamento in termini riduttivi della partecipazione emotiva del ricorrente, in correlazione non solo con la scarsa rilevanza della posta in gioco e con la contenuta aspettativa di un esito favorevole del giudizio, ma anche con la ampia possibilità di condivisione dell’onere relativo alle spese giudiziali.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il resistente svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 07-07-2011, n. 26599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di Como che,riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva pluricircostanziata, con la diminuente del rito, ha condannato B.G. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, deducendo l’inosservanza di legge e l’erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 5, perchè , per tale tipo di recidiva, l’aumento di pena sarebbe obbligatorio e non potrebbe essere eliso dal giudizio di bilanciamento.

Il ricorso non è fondato.

Questa Corte ha già valutato, e questo collegio condivide la decisione e la fa propria,che anche quando, per la tipologia del reato ascrittoci sensi dell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), l’aumento di pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, non sussiste, in presenza di attenuanti, il divieto del giudizio di bilanciamento tra queste ultime e la recidiva, essendo precluso solo quello di prevalenza delle prime sulla seconda (Mass. n. 239620; Mass. 249458; Mass. n. 244209).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.