Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 16-03-2011, n. 10943

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di Domodossola, in data 14.12.2005, con la quale P.B. veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di minaccia aggravata commesso il (OMISSIS) presso gli uffici della Polizia di Frontiera in (OMISSIS) rivolgendo al Sovrintendente R. le espressioni "io non ho paura di morire, stai attento, ti faccio la pelle, io non ho paura di voi, ho denunciato cinquantasette poliziotti della Penitenziaria, posso denunciare anche tutto il Commissariato di Domodossola".

Il ricorrente lamenta:

1. nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 521 c.p.p. nella riqualificazione del fatto, originariamente contestato quale reato di cui all’art. 336 c.p.;

2. carenza di motivazione della sentenza impugnata sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado nella riqualificazione del fatto, è inammissibile.

Con la sentenza impugnata, premesso che l’eccepita nullità era ravvisata nell’appello sotto il profilo della mancata contestazione dell’aggravante del fatto commesso in danno del pubblico ufficiale e del conseguente difetto di querela, si osservava che l’imputato aveva avuto modo di difendersi dall’addebito, che nessun pregiudizio era stato allo stesso arrecato dalla derubricazione e che il reato di cui all’art. 612 c.p. era comunque aggravato consistendo la condotta in una minaccia di morte.

Il ricorrente rileva l’omessa contestazione delle ritenute aggravanti, sulle quali l’imputato non aveva avuto possibilità di difesa, e la conseguente ravvisabilità della condanna per un fatto diverso da quello originariamente addebitato, che non contemplava la gravità della minaccia.

E’ principio consolidato che la contestazione di una circostanza aggravante non richiede nè una formulazione testuale espressa, nè la precisazione della norma che la prevede, essendo sufficiente che attraverso l’imputazione siano stati resi noti all’imputato gli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n.38588 del 16.9.2008, imp. Fornaro, Rv.242027).

Nel caso di specie, l’originaria imputazione faceva esplicito riferimento alla qualifica di pubblici ufficiali delle persone offese; elemento, questo, integrante per l’intero la relativa fattispecie circostanziale. La testuale inclusione nell’imputazione delle espressioni profferite rendeva altresì noti all’imputato i termini che consentono di ritenere grave la condotta minacciosa;

l’immutazione della qualificazione giuridica non violava dunque all’evidenza i diritti della difesa.

Il motivo di ricorso è di conseguenza manifestamente infondato.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Con la sentenza impugnata, premesso che la prova a carico veniva desunta in primo grado dalle deposizioni degli agenti R. e D., attendibili in considerazione del consistere l’attività di servizio dei predetti nella mera convocazione del P. per la notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e della rispondenza delle riferite minacce all’essere stato l’imputato effettivamente rinviato a giudiziosi analoghi in danno di agenti della polizia penitenziaria, e che l’appello era fondato sull’essere l’imputato tossicodipendente e vittima di violenze durante un periodo di detenzione e sulla conseguente convinzione dello stesso di essere soggetto a comportamenti arbitrari in quanto sistematicamente convocato per notifiche di atti giudiziari, si osservava che la responsabilità dell’imputato era pacifica e non esclusa da alcuna esimente, tale non potendo essere considerato lo stress indotto da esperienze restrittive o controlli di polizia a fronte di una mera attività di notifica, che non poteva essere intesa in alcun modo come vessatoria.

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata si limitava a riportare le considerazioni del giudice di primo grado senza esaminare i rilievi dell’atto di appello.

Questi ultimi risultano tuttavia puntualmente coincidenti con gli argomenti riportati nella sentenza impugnata e ivi discussi nei termini sopra riferiti; incentrandosi sostanzialmente i motivi di appello sulla vicenda personale dell’imputato e negli effetti reattivi indotti In tale situazione dalla prassi della polizia giudiziaria di convocare ripetutamente il P. presso gli uffici della stessa per la notificazione di atti giudiziari.

Il ricorso sul punto è pertanto generico in quanto privo di reali spunti di critica alla motivazione della decisione di secondo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13567

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Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza, pronunciata a seguito di opposizione a decreto penale, I.E. fu ritenuto responsabile del reato di tentata sostituzione di persona per avere, secondo l’accusa, presentandosi come facente parte degli addetti al controllo dell’ingresso ad uno stadio di calcio, tentato di indurre in errore i veri addetti al suddetto controllo, onde poter accedere allo stadio occupando un posto migliore rispetto a quello cui, come abbonato, avrebbe avuto diritto;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l’imputato, denunciando:

1) mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1;

2) violazione dell’art. 369 e segg. c.p.p.;

3) violazione dell’art. 177 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. b) e c), artt. 191 e 192 c.p.p.;
Motivi della decisione

– Che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, esso non contiene alcuna specifica confutazione di quanto ampiamente argomentato, a sostegno del giudizio di penale responsabilità dell’imputato, nell’impugnata sentenza, ma si limita ad un generico richiamo all’art. 129 c.p.p., comma 1, in relazione agli artt. 425, 459 e 469 c.p.p., per quindi aggiungere – senza alcun riconoscibile nesso logico con il fondamento dell’addebito del quale è stato chiamato a rispondere – che il fatto era avvenuto "fuori dello stadio Meazza, mediante fermo illegale in palese violazione" dell’art. 61 c.p., nn. 5 e 9;

b) con riguardo al secondo motivo, non risulta in alcun modo specificato in che cosa sarebbe consistita la denunciata violazione degli artt. 369 e segg. c.p.p. e per quale ragione essa avrebbe avuto incidenza sulla pronuncia di condanna;

c) con riguardo al terzo motivo, risulta parimenti assente ogni e qualsiasi specificazione circa le ragioni per le quali sarebbe stata da riconoscere la violazione dei richiamati articoli del codice di rito;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 15675 Diritti della personalità

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Svolgimento del processo

T.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza de Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago, che ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Isola della Scala, per violazione del divieto di pubblicazione di dati sensibili e lesione dell’onore relativamente alla pubblicazione della Delib. Giunta n. 206 del 2004.

Il Comune di Isola della Scala resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 22, comma 8, che fa divieto ai soggetti pubblici di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute, assumendo che la contestata pubblicazione della delibera di giunta, facendo riferimento a "oggettive difficoltà all’uso del computer per problemi alla vista", avrebbe violato tale divieto.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha ampiamente e congruamente motivato (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) sul perchè, a suo avviso, non ricorra la lamentata violazione dell’art. 22, correttamente interpretato in diritto. Non compete al giudice di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, censurare la congruità della suddetta motivazione in fatto.

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il riferimento ai suoi "problemi alla vista" non fosse idoneo a rivelare un dato sensibile.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile. Il giudice di merito ritiene che il riferimento ai "problemi alla vista" non sia sufficiente ad identificare con precisione lo stato di salute dell’attore, cosicchè il dato non potrebbe ritenersi "sensibile", essendo a tutti noto, nell’ambiente di lavoro, che il T. portasse gli occhiali. Si tratta di una congrua motivazione in fatto, cui evidentemente non può sovrapporsene – come sostanzialmente richiede il ricorrente – una diversa da parte del giudice di legittimità. 4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lettere d) e m), il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ritiene che un dato non possa ritenersi sensibile se già noto.

4.1.- Il terzo motivo è fondato, ma comporta solamente la correzione della motivazione. L’assunto del giudice di merito, secondo cui un dato non può ritenersi sensibile se già noto, è erroneo, ma ciò non toglie che nella specie non si è di fronte ad un dato sensibile ma ad un dato personale in quanto la delibera – secondo la non censurabile motivazione in fatto dello stesso giudice – fa riferimento ad una caratteristica personale del T. e non è idonea a rivelare lo specifico stato di salute dell’interessato.

5.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 11, 20 e art. 22, commi 3 e 9, del D.Lgs., relativi al trattamento e alla diffusione dei dati sensibili.

5.1.- I quarto motivo è inammissibile, dovendo ritenersi – per quanto affermato sub 3.1. – che nella specie non si tratti di dato sensibile ma di dato personale.

6.- Con il quinto motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura l’affermazione secondo la quale la richiesta di risarcimento del danno per la diffamazione sarebbe stata definita transattivamente in sede di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro.

6.1.- Il quinto motivo è inammissibile, sia perchè la sentenza esclude in fatto la lamentata lesione dell’onore (ed in tale parte non è oggetto di censura), sia perchè il mezzo difetta comunque di autosufficienza, non essendo riportato il testo dell’accordo conciliativo.

7.- Il ricorso principale va pertanto rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato, con la condanna del T. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.400, di cui Euro 2.200 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.400,00 di cui Euro 2.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 05-05-2011, n. 17415 violenza sessuale

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ona del P.G. dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il Riesame ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal difensore dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza cautelare in carcere disposta nei confronti di quest’ultimo per tentata violenza sessuale ai danni di una donna sulla quale egli si era gettato nudo, in preda ad eccitazione erotica, cercando ripetutamente di penetrarla vaginalmente ed adoperando violenza fisica per contrastare l’opposizione della donna che, però, grazie anche alla resistenza ed alle urla, era riuscita a metterlo in fuga.

Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo: violazione di legge da ravvisarsi nel fatto che il Tribunale non abbia disposto la scarcerazione del B. sebbene vi fosse la prova della mancata trasmissione al Tribunale per il Riesame di una serie di atti e precisamente: il referto medico della p.o. e quello del B.; le fotografie delle tracce ematiche, della sedia rotta e del bracciale della p.o. di cui si parla nel verbale di fermo; le s.i.t. di persona informata sui fatti ( M. C.). Più precisamente, il ricorrente contesta la validità degli argomenti utilizzati dal Tribunale per superare la medesima eccezione formulata dall’indagato. E’ stato, infatti, osservato che, per le dichiarazioni di M., manca la prova che le stesse non siano state trasmesse mentre per gli altri atti, ci si rifà al principio della cd. "prova di resistenza" secondo cui occorre verificare se gli atti trasmessi siano comunque sufficienti a giustificare il mantenimento della misura applicata.

Obietta il ricorrente che siffatto modo di procedere elude il principio secondo cui "in claris non fit interpretatio" e che il fatto che il legislatore abbia previsto addirittura la decadenza della misura in caso di mancata trasmissione al Tribunale per il Riesame di alcuni atti trasmessi al G.i.p., è segno della importanza che si annette alla presenza di tutti gli atti in quanto essi potrebbero contenere anche elementi a favore dell’indagato. Esiste, peraltro, anche un orientamento giurisprudenziale che non distingue tra atti rilevanti o meno.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione.

Il ricorso è infondato.

Come è possibile evincere anche scorrendo l’evoluzione giurisprudenziale sul punto, la ratto della nullità eventualmente conseguente al mancato invio di alcuni atti da parte del P.M., in caso di ricorso dinanzi al Tribunale per il Riesame, risiede nel fatto che la mancanza "si ripercuote negativamente sull’esercizio del diritto di difesa".

Si tratta, cioè, di una giusta lettura della disposizione in termini teleologia si da dover essere escluso qualsiasi vizio nel momento in cui, per la modestia della "mancanza", la difesa non abbia subito alcun danno.

E’ appunto in tale ottica che si muove la decisione impugnata quando, pur non negando alcune carenze tra gli atti rinvenibili nel fascicolo, pur tuttavia, analizzando partitamene ed in concreto l’ordinanza del G.i.p., trae il convincimento che dalle omissioni denunciate non sia derivato alcun pregiudizio alla difesa.

Ciò, in particolare viene fatto sottolineando che dal verbale di fermo sono evincibili una serie di dati che ovviano all’- asserito – mancato invio di alcuni atti (referto medico della p.o., del B., delle fotografie delle tracce ematiche, della sedia rotta, del bracciale della persona offesa ) elencati dal ricorrente.

Si osserva infatti che, dal verbale di fermo "emerge l’effettuazione, da parte dell’organo di polizia giudiziaria dell’attività di verbalizzazione della denuncia-querela presentata dalla persona offesa, nonchè di un’attività investigativa di iniziativa nell’ambito della quale quest’ultima e l’indagato furono sottoposti a visite mediche presso il locale nosocomio, all’esito delle quali vennero rilasciati i relativi referti e venne, altresì fatta intervenire, presso l’abitazione ove il delitto continuato per cui si procede venne consumato, personale della polizia scientifica che effettuò i rilievi fotografici dei reperti prima indicati.

Quanto alla lamentata assenza di un verbale di s.i.t. di M. C., la replica del Tribunale è quanto mai accurata nell’evidenziare, in primo luogo, l’assenza di prova del fatto che tali sommarie informazioni fossero state assunte – come si assume – in occasione del fermo (bensì, piuttosto, "nell’immediatezza dell’ingresso dei verbalizzanti presso l’abitazione ove si consumò il delitto").

Decisivo e ben articolato è, secondariamente, l’insieme della ragioni che convincono il Tribunale per il Riesame del fatto che il G.i.p. prese sicuramente cognizione di tutti gli atti. In particolare, si richiamano le citazioni "virgolettate" del G.i.p. dalle quali si evince agevolmente che questi ebbe a prendere visione di tutti gli atti della cui mancata trasmissione ci si duole in questa sede.

La logica che sottende il discorso del Tribunale si pone, pertanto, nel solco della linea interpretativa di questa S.C. (sottolineata in particolare da s.u 29.5.08, Rv. 239699) secondo cui, in tema di misure cautelari reali, l’omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame "non determina, di per sè, l’automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo". (Conf.

S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

A fortiori, il principio vale quando – come avvenuto anche nella specie – "risulta che l’atto, asseritamele non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p." (Sez. 1^, 22.1.09, Di Lorenzo, Rv. 242818).

In altri termini, in tema di "trasmissione degli atti ex art. 309 c.p.p., comma 5", deve registrarsi da parte della giurisprudenza di questa S.C. un atteggiamento interpretativo decisamente più restrittivo teso a valorizzare la "sostanza" piuttosto che la "mera forma"; pertanto – a titolo esemplificativo – neanche la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche – non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare – determina l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, quando detti decreti siano acquisiti autonomamente dal G.i.p. o anche successivamente dal Tribunale del riesame (sez. 6^, 2.10.03, Giua, Rv. 228860).

Nella specie, poi, la assoluta "formalità" della questione sollevata è testimoniata, non solo, dalla pluralità e concretezza degli argomenti svolti dal Tribunale per il Riesame per respingere l’identica eccezione portata dinanzi ad essa, ma anche, dalla genericità della doglianza che si risolve tutta nell’asserzione dell’ipotetico danno che potrebbe conseguire dal mancato invio degli atti indicati in quanto potenzialmente contenenti atti favorevoli alla difesa.

Il tutto sostenuto da citazioni di precedenti giurisprudenziali non identificabili (in quanto citati solo con la sezione ed il numero di sentenza senza l’indicazione dell’anno o (ancor meno) del numero di "Rv." che ne avrebbero consentito il rintraccio e la verifica).

Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, alle autorità penitenziarie.
P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

visto l’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter;

ordina che a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

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