Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26882 Estinzione del processo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 7730 del 2007 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Latina, ha dichiarato nullo, in quanto sorretto da intento ritorsivo, il licenziamento intimato in data 19.07.2002 a C.F. da parte del CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, disponendo la reintegrazione dello stesso C. nel suo posto di lavoro e la condanna del Consorzio al risarcimento del danno pari alle mensilità della retribuzione maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione ed oltre versamento dei contributi previdenziali. Il Consorzio ricorre per cassazione in base a quattro motivi.

Il C. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

2. I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. Ciò posto, in via preliminare va preso atto della rinuncia del ricorrente principale e del ricorrente incidentale ai rispettivi ricorsi per cassazione.

La rinuncia, intervenuta in data 2 novembre 2011, risulta sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori Claudio Martino per il Consorzio e dall’Avv. Fabio Petracci per il C..

In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione del processo.

Le spese del giudizio di cassazione vano compensate, come convenuto tra le stesse parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara l’estinzione del processo per rinuncia e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7223

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il Sig. S. ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09, a causa della condanna del medesimo per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, ritenuta dall’Amministrazione ostativa al conseguimento del beneficio richiesto.

Il ricorso è fondato.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 10 maggio 2011, ha chiarito che: "In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio il legislatore italiano, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento";

A seguito di tale pronuncia l’orientamento giurisprudenziale s’è consolidato nel senso che:

– la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, co. 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro… che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU);

– per effetto, dunque, dell’entrata in vigore della direttiva, il reato previsto dal menzionato art. 14, co. 5 ter, non può più considerarsi tale, versandosi in un’ipotesi di abolitio criminis che, a norma dell’art. 2, co. 2, c.p., ha effetto retroattivo e fa cessare l’esecuzione della condanna con i relativi effetti penali (Cons. St., ad. plen., n. 8/2011);

– il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, in quanto tuttora sub iudice non può ritenersi insensibile al detto mutamento della normativa di riferimento; pertanto, poiché la condanna penale a suo tempo riportata dall’odierno appellato per il reato di cui al cit. art. 14, co. 5 ter, non può più essere considerata ostativa all’accoglimento della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare e, dunque, all’ottenimento del conseguente permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il medesimo provvedimento deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto dell’istanza, la quale quindi dev’essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione (Cons. St., sez. III, n. 2845/2011; n. 3283/2011).

Tale linea interpretativa è pienamente condivisa dal Collegio che non ravvisa alcuna ragione per discostarsene nella decisione della fattispecie in esame, sicchè il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dell’atto impugnato.

Quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, attesa la natura interpretativa della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-01-2012, n. 762 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.B. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 4 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.750,00,oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi davanti ai giudice amministrativo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente censura la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda. Il ricorso è fondato in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2005/18105; 2005/24756; 2009/27193).

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che sull’indennizzo liquidato al ricorrente devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione avendo il relativo ricorso riguardato solo la decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore del ricorrente, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore del ricorrente decorrano dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00 di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi in favore del difensore, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-02-2012, n. 2741 Parti comuni dell’edificio

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28.3.2001 M.M., Ma. e G.L.M., premettendo di essere proprietari di una unità immobiliare al piano attico del condominio (OMISSIS), agivano in giudizio per la rimozione di una canna fumaria asseritamene collocata dalla società proprietaria della pizzeria bar al piano terra in aderenza al muro condominiale a ridosso della loro terrazza, integrando illegittima limitazione della veduta e violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni.

Si costituivano C.B., conduttore dell’esercizio e Martina srl, proprietaria della pizzeria, eccependo l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, l’assenza nei ricorrenti della proprietà esclusiva e l’inesistenza di pregiudizio alcuno. La misura interinale veniva concessa e poi revocata e, con sentenza n. 169/03 la sezione di Portogruaro del Tribunale di Venezia rigettava la domanda, con i compensazione delle spese, decisione riformata dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 502/2010, che ordinava la rimozione della canna fumaria installata in aderenza al muro comune fino a metri tre sotto la soglia della terrazza con condanna alle spese, sul presupposto che il proprietario di un singolo piano ha diritto ad esercitare dalle proprie vedute una vista a piombo fino alla base dell’edificio oltre che quella panoramica tutt’all’intorno e la possibilità del condomino di appoggiare la canna fumaria è ammessa solo ove non leda il diritto di veduta.

Ricorrono C. e Martina srl con unico articolato motivo, resistono le controparti. I rispettivi atti sono illustrati da memorie.

Motivi della decisione

Si lamentano violazione degli artt. 1102, 906 e 907 c.c., e vizi di motivazione sulla lesione del diritto di veduta per non essere stata nemmeno indicata la distanza di legge che avrebbe dovuto essere rispettata e, a tutto concedere, la distanza avrebbe dovuto essere calcolata in orizzontale e non in verticale.

Unico riferimento giurisprudenziale alla lettura della Corte territoriale è Cass. 3859/1985, che da prevalenza all’art. 907 c.c., rispetto all’art. 1102 c.c..

Il manufatto installato, come evidenziato dal ctu, è la soluzione migliore.

Osserva questa Corte Suprema:

Il precedente giurisprudenziale, criticato dal ricorrente perchè asseritamene unico, ha statuito che qualora il proprietario di un attico condominiale agisca in via possessoria per denunciare la collocazione di canna fumaria che ha arrecato pregiudizio al suo godimento di veduta, l’indagine sulla legittimità del fatto denunciato va condotta con riferimento all’art. 907 c.c. e non all’art. 1102, uso della cosa comune, tenuto conto che la suddetta domanda è rivolta a tutelare il possesso del singolo appartamento, non il compossesso di un bene condominiale, e nella specie, la Corte veneziana ha escluso la fondatezza del primo motivo di gravame sulla condominialità del muro perimetrale ed ha accolto il secondo sulla limitazione al diritto di veduta, fissando in dispositivo in metri tre la distanza, decisione conforme alla massima riportata, criticata nei termini sopra indicati.

Questa Corte, sia pure in diversa ipotesi, ha statuito che occorre il consenso di tutti i condomini per l’utilizzo in via esclusiva di una canna fumaria (per scarico di fumi di una pizzeria), non trattandosi di uso frazionato della cosa comune (Cass. 6.11.2008 n. 26737) e che è esperibile l’azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., a difesa del possesso da immissioni di fumo pregiudizievoli da canna fumaria (Cass. 30.5.2005 n. 11382 ord.).

La Corte di appello ha limitato l’indagine alla violazione dell’art. 907 c.c. e non ha considerato che, se ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, a fortiori non può limitare il normale godimento del bene di proprietà esclusiva.

Invero vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell’art. 907 c.c., trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale.

Sembra più corretto valutare la legittimità dell’opera in funzione non dell’art. 907 cc ma del principio desumibile dall’art. 1102 c.c.) secondo cui, come dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

In mancanza di una indagine per accertare se, con la realizzazione del manufatto, si impedisca il normale godimento del bene, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

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