Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-09-2011, n. 19615 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31/1 – 20/3/08 la Corte d’Appello degli Abruzzi – L’Aquila rigettò l’impugnazione proposta dall’Istituto Stenodattilo Professionale di A.L. avverso la sentenza n. 441 del 25/5/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, con la quale era stato condannato al pagamento dell’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto e al risarcimento dei danni in favore di G.F., in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, in conseguenza dell’annullamento del licenziamento intimato il 19/2/02, e condannò l’appellante alle spese del grado.

La Corte abruzzese addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che si era formato il giudicato sulla statuizione di nullità del licenziamento disciplinare per violazione delle garanzie procedimentali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e che l’istruttoria svolta aveva consentito di appurare che le unità operative presso le quali il predetto dipendente aveva lavorato non possedevano le caratteristiche di autonomia strutturale e funzionale, nè quelle di indipendenza tecnica ed amministrativa che la parte datoriale aveva invocato a sostegno della inoperatività della tutela reale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il predetto Istituto professionale che affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso il G..
Motivi della decisione

Con un unico articolato motivo l’istituto ricorrente denunzia i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., n. 5) e di violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In concreto l’istituto ricorrente imputa al giudice d’appello di aver omesso la necessaria valutazione delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, così pervenendo a ritenere apoditticamente assente ogni forma di autonomia delle singole unità produttive della società, dislocate presso i vari uffici giudiziari, nelle quali era stato impegnato il dipendente, con conseguente riferimento al dato dimensionale dall’intera impresa ai fini dell’affermazione della riconosciuta applicabilità del regime della tutela reale invocato dal lavoratore. Quindi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’istruttoria svolta avrebbe consentito di appurare la sussistenza di caratteristiche dell’organizzazione lavorativa presso le singole sedi giudiziarie in guisa tale da non lasciare dubbi sulla esistenza di una vera e propria autonomia delle singole unità produttive operanti presso le stesse sedi, al punto che era emerso che tali unità coincidevano strutturalmente con le sedi degli uffici giudiziari ove operavano in limitato numero i dipendenti della società ivi addetti, ragione per la quale era da escludere che potesse ricorrere il requisito dimensionale indispensabile per l’applicabilità della tutela reale invocata dalla controparte.

A conclusione del motivo la difesa dell’istituto ricorrente ha posto il seguente quesito di diritto: "L’espressione in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo" di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 individua quelle articolazioni autonome dell’impresa in cui si svolgono, in tutto o in parte, le attività di servizi dell’impresa, ed in cui si esaurisce un ciclo produttivo aziendale a prescindere dall’impiego di rilevanti attrezzature e di beni materiali? Il motivo è infondato.

Anzitutto, va ricordato che per consolidato orientamento di questa Corte è da escludere che, ai fini della individuazione del requisito dimensionale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 una singola unità produttiva possa ritenersi caratterizzata da autonomia se la stessa persegue scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se contraddistinta da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 19837 del 04/10/2004) che "agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un’unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa, (per precedenti in senso conforme v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11092 del 10/11/1997 e n. 9881 del 20/7/2001).

Ebbene, la Corte territoriale si è correttamente uniformata a tali principi nel valutare in maniera esente da vizi di carattere logico- giuridico il materiale probatorio sottoposto al suo esame, materiale che le ha consentito di escludere che nella fattispecie le unità produttive cui si era riferito l’istituto appellante fossero dotate della necessaria autonomia, caratteristica, questa, necessaria per poterne valutare la rilevanza ai fini della verifica della sussistenza o meno del requisito dimensionale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Invero, il giudice d’appello ha potuto accertare, attraverso il libro matricola unico e le deposizioni testimoniali, che non erano emersi quei presupposti di autonomia strutturale e funzionale, nè di indipendenza tecnica ed amministrativa con riguardo alle unità operative locali che, al contrario, svolgevano in modo ausiliario e strumentale rispetto ai fini dell’impresa le attività dell’istituto (sbobinatura e trascrizione delle registrazioni audio), dalla cui sede legale di (OMISSIS) venivano impartite le direttive organizzative per il lavoro da eseguire prevalentemente negli uffici giudiziari in cui erano effettuate le stesse registrazioni, sedi, queste ultime, che erano coordinate dal dipendente più anziano e non di grado più elevato; inoltre, era risultato che gli appartamenti presso le sedi distaccate erano utilizzati dai dipendenti per pernottarvi e per lavorarvi anche coi mezzi loro forniti dall’istituto.

Quanto al dedotto vizio motivazionale è bene ricordare che, come già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse".

Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa disamina mosse col presente motivo di doglianza.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’istituto ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2540,00, di cui Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5112 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;;

Rilevato:

che con il presente gravame si impugna l’ordinanza identificata in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione di un manufatto abusivo, avente la superficie di 85,86 mq e la volumetria di 455 mc, inglobante, al suo interno, un vecchio manufatto parzialmente demolito;

che è evidente che l’opera realizzata, differentemente da quanto assunto in ricorso, non è affatto minore, come si evince dalle sopra riportate misure, ed integra un vero e proprio intervento di nuova costruzione, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire;

che la pacifica assenza in concreto di detto titolo comporta l’irrogazione della sanzione demolitoria;

Considerato che l’attività di cui il provvedimento costituisce esplicazione è del tutto vincolata, posta in essere in presenza dei necessari presupposti ex lege, e che, perciò, non doveva essere ponderato ed esplicitato alcun interesse alla demolizione;

Ritenuto che, in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione di avvio del procedimento non valga ad inficiare il provvedimento impugnato, atteso che in ogni caso il contenuto non sarebbe potuto essere diverso, in caso di partecipazione procedimentale conseguente a tale comunicazione;

Considerato, altresì, che, trattandosi di opera del tutto diversa dal manufatto preesistente e non già di mera lieve difformità dallo stesso, non era applicabile l’invocato art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, né risulta dimostrato, essendo solo asserito, il pregiudizio alla statica di detto fabbricato per l’ipotesi di demolizione di quello contestato;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, per quanto concerne le spese di giudizio, gli onorari di difesa ed i diritti, stante la soccombenza dei ricorrenti, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

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T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 1525Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, tra l’altro, esponeva:

a) di essere l’amministratore di sostegno di A.S.;

b) che il Sambito era stato riconosciuto dai competenti organi sanitari portatore di handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104;

c) che nel 2008 il Sambito aveva completato con successo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale ad indirizzo Classico ed Artistico "T. Campailla" di Modica il relativo ciclo di studi e che successivamente si era iscritto all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e di Ristorazione di Modica, per l’indirizzo alberghiero;

d) che nel nuovo corso di studio aveva conseguito ottimi risultati tanto che, alla fine del biennio, era stato ammesso a frequentare la terza classe alla quale si era frattanto preiscritto già nel mese di gennaio, corrispondendo la somma di Euro 100,00 a tal fine prevista;

e) che aveva ricevuto il provvedimento del Dirigente dell’I.P.S.S.A.R., con il quale veniva comunicato che Alessandro non sarebbe stato ammesso alle lezioni del terzo anno.

Tutto ciò premesso impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per:

1. Violazione del diritto allo studio ex art. 34 cost. violazione e falsa applicazione del principio di logicità e buon andamento della azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 97 cost. Violazione del giusto procedimento ex artt. 3, 7 e ss. e 21 octies e nonies, l. 7.8.1990, 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 3, d.lgs. 15.4.2005, n. 76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 2, l. 5.2.1992, n. 104. carenza di istruttoria. Violazione dell’affidamento incolpevole del destinatario del provvedimento. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento del potere amministrativo dalla sua causa tipica.

2. Violazione del diritto allo studio ex art. 34 cost. violazione e falsa applicazione del principio di logicità e buon andamento della azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 97 cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies e nonies, l. 7.8.1990, 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 3, d.lgs. 15.4.2005, n. 76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 2, l. 5.2.1992, n. 104. Difetto dei presupposti di diritto. Sviamento del potere amministrativo dalla sua causa tipica.

3. Illegittimità costituzionale del divieto di frequentare e completare un corso di studi di istruzione superiore di pari livello di altro già concluso per violazione degli artt. 3 e 34 cost. Illegittimità derivata.

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 12 dicembre 2010 n. 1533 il Tar – rilevato che l’art. 1, comma 3. d. lgs. 76/2005 assicura il diritto all’istruzione sino al diciottesimo anno d’età e sino al conseguimento di "una" qualifica almeno triennale – riteneva meritevole di adesione l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere 25 ottobre 2006 n. 3333 e conseguentemente rigettava la domanda cautelare.

Successivamente il C.G.A. con ordinanza 2325 febbraio 2011 n. 274, riformava il provvedimento prima indicato rilevando, tra l’altro, che il ricorrente "…aveva maturato un fondato affidamento sulla prosecuzione del corso di studi per il quale era stata accolta la sua iscrizione ai primi due dei tre anni di corso…".

Indi all’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

Anche a seguito di quanto statuito dal C.G.A. nell’ordinanza prima citata, occorre preliminarmente precisare che appare non controverso che il Sambito abbia già frequentato due anni del nuovo corso di studi e che con il provvedimento ora indicato gli è stata negata la possibilità di frequentare il terzo anno.

Nel caso di specie, inoltre, va rilevato che il provvedimento per negare l’iscrizione al terzo anno nella sostanza ha fatto unicamente riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 3, d. lgs 76/2005, soffermandosi poi sugli aspetti legati all’ingresso dell’interessato e dell’amministratore di sostegno nell’edificio scolastico.

L’atto adottato dall’amministrazione scolastica, ed avversato dal ricorrente, deve dunque essere correttamente qualificato come provvedimento che, in autotutela, annulla la precedente decisione di permettere la frequenza del nuovo corso di studi all’interessato, decisione quest’ultima assunta al momento in cui si era già consentita l’iscrizione (e la frequenza) al primo e al secondo anno.

In ragione di ciò, facendo piana applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 (come introdotto dalla legge 15/2005), l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare la sua potestà di autotutela decisoria valutando non solo l’esistenza di un vizio dell’atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati, quando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate dall’apparenza di uno stato di diritto basato sull’atto da ritirare, rilevando l’affidamento ingenerato dall’atto nell’interessato in merito alla legittimità del provvedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 19651). Giova ricordare, inoltre, che al potere di autotutela, esercitato dopo un considerevole lasso di tempo (in applicazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990), deve comunque essere applicato il principio di ragionevolezza che deve suggerire, in presenza di posizioni oramai consolidate, e frutto di vizi meramente formali, un puntuale apprezzamento del ragionevole affidamento suscitato nell’amministrato sulla regolarità della sua posizione (Consiglio Stato, sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5074).

Poiché nel caso di specie il provvedimento ha fatto soltanto riferimento alla circostanza che la frequenza al terzo anno del corso sarebbe contraria all’art. 1, comma 3, d. lgs 76/2005 e si è poi soffermato sugli aspetti legati all’ingresso dell’interessato e dell’amministratore di sostegno nell’edificio scolastico, l’atto deve essere annullato non contenendo una ponderata valutazione anche di tutti gli altri aspetti previsti dalla legge; come già rilevato, ai sensi dell’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare, oltre all’illegittimità dell’atto amministrativo, (a) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, (b) l’esercizio del potere entro un termine ragionevole e (c) gli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all’atto da rimuovere (Consiglio Stato, sez. V, 07 aprile 2010, n. 1946).

In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini prima esposti.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-07-2011, n. 6151 Prodotti agricoli

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnativa in esame, le ricorrenti hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti con cui AGEA ha comunicato il calcolo del prelievo supplementare dalle stesse dovuto per l’annata lattiera 2008/2009.

Al riguardo, le ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, in particolare degli articoli 1, 7 e 8, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e per violazione del principio di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione e di istruttoria.

L’AGEA, prima dell’invio degli atti impugnati, non ha comunicato l’avvio del procedimento, impedendo alle interessate di poter interloquire con l’amministrazione.

2) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 nel procedimento accertativo del quantitativo di riferimento individuale (QRI) e del prelievo supplementare, in particolare eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., per erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione e di istruttoria.

Le comunicazioni impugnate sono, altresì, illegittime perché non hanno seguito la procedura di cui alla legge n. 33 del 2009 che impone ad AGEA di accertare previamente la debenza del prelievo. AGEA, al contrario, ha demandato tale compito agli allevatori, dopo aver inviato le intimazioni di pagamento di che trattasi.

Non è dato, poi, comprendere quali sono i dati dai quali AGEA ha desunto i prelievi dovuti, non potendosi ritenere che gli stessi siano affidati a meri criteri matematici, e quindi inopinabili.

A ciò si aggiunga che è stata istituita una Commissione di indagine sul tenore di materia grassa che potrebbe inficiare la correttezza dei calcoli effettuati da AGEA;

3) Illegittimità comunitaria derivata degli articoli 2, 5, 9 e 10 della legge 119 del 2003 e dell’articolo 3, comma 1, del D.M. 31 luglio 2003, per violazione e falsa applicazione dei Reg. CE n. 3950/1992 e 536/1993, dei Reg. CE nn. 1265/1999 e 1392/2001, nn. 749/01 e 603/01 e nn. 1788/2003 e 595/2004; violazione dei principi comunitari di irretroattività dell’azione amministrativa, di legittimo affidamento e di certezza del diritto; eccesso di potere per insufficiente ed inadeguata istruttoria, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Le QRI assegnate ai singoli produttori non sono mai state corrette e, in molte occasioni, sono state congelate in sede giudiziale.

Altresì, proprio per la difficoltà di quantificazione, le QRI sono state oggetto di assegnazione retroattiva, in violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, di derivazione comunitaria.

Ciò è stato reiterato nel tempo e anche l’assegnazione dell’annata lattiera 2008/2009 è stata il frutto della reiterazione di un dato storico.

Altresì non vi è mai stato un reale e capillare controllo delle produzioni aziendali sia al fine di verificare le effettive capacità aziendali, sia per accertare l’entità della produzione nazionale di latte;

4) Violazione del diritto comunitario e dei Reg. CE nn. 3950/1992, 1392/2001, 1788/2003 e 595/2004 e dei principi statuiti dalla CGCE.

La legge n. 119 del 2003 avrebbe dovuto essere disapplicata per violazione dei principi comunitari e dei regolamenti emanati in materia anche perché non sussiste l’obbligo per i primi acquirenti di procedere alla trattenuta nei confronti dei produttori.

Altresì, il pagamento del prelievo sarebbe da ritenersi dovuto solo se sia stato sforato il quantitativo globale dell’intera Comunità, previa compensazione tra le produzioni dei singoli Stati membri.

In caso contrario, i regolamenti comunitari si porrebbero in contrasto con i principi del Trattati UE in materia di politica agricola comune.

Si è costituita AGEA per resistere al ricorso.

Con l’ordinanza n. 1042/2010, sono stati disposti incombenti istruttori, adempiuti da AGEA con la produzione dell’ottobre 2010.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

1. Con riferimento al primo motivo e, più in generale, sull’applicabilità al sistema delle c.d. "quote latte", va osservato che la Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. II Ter, 10 maggio 2010, n. 10588 e 15 dicembre 2008, n. 11376) come il Consiglio di Stato (per tutte, sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1629 e 8 giugno 2009, n. 3487), sul punto, hanno già avuto occasione di esprimersi ritenendo che, nei procedimenti come quello in esame, non sussiste difetto di motivazione e violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, in quanto la procedura stessa è caratterizzata dall’attribuzione ai produttori di un quantitativo provvisorio, in genere uguale al dato storico dell’anno precedente, che è loro comunicato con possibilità di indicare eventuali nuovi elementi; inoltre, il provvedimento di determinazione finale degli importi dovuti costituisce l’esito di mere operazioni aritmetiche e, comunque, è anche in questo caso comunicato ai produttori e ai primi acquirenti, che possono entro venti giorni inviare ogni documentazione utile per procedere alla modifica dell’importo; da ciò deriva che la partecipazione al procedimento è assicurata e che, anche esercitando il diritto di accesso agli atti, le aziende possono verificare i conteggi, la cui determinazione non richiede una motivazione, trattandosi appunto di un mero calcolo, sulla base di dati comunque contenuti negli atti delle amministrazioni.

Ciò posto, non si hanno motivi per discostarsi da quanto esposto in precedenza e, pertanto, il motivo può essere rigettato.

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano ancora la non correttezza dei dati che hanno portato all’imputazione dei prelievi impugnati.

Ora, in disparte la genericità delle censure proposte già stigmatizzata dalla Sezione (per tutte, la citata sentenza TAR Lazio, Sez. II Ter, 15 dicembre 2008, n. 11376) in casi analoghi (seppure riferite ad annate diverse), non può non osservarsi che le ricorrenti richiamano, per fondare la propria prospettazione, la legge n. 33 del 2009 che non è immediatamente applicabile alla fattispecie in esame, riguardante la richiesta di prelievo supplementare per l’annata lattiera 2008/2009.

La legge n. 33 del 2009 (già esaminata dalla Sezione con una serie di pronunce – per tutte, 16 febbraio 2010, n. 2267 e 17 febbraio 2010, n. 2377) riguarda la procedura di rateizzazione dei prelievi supplementari, liquidi ed esigibili (secondo la definizione del legislatore del 2009, ovvero anche di quelli per i quali risulta pendente una controversia), risultati non corrisposti dagli interessati a partire dall’avvio del sistema delle quote – latte.

La procedura di rateizzazione prevede, tra l’altro, l’iscrizione dei debiti nel Registro nazionale, come in effetti avvenuto, ma tale adempimento non costituisce certo il presupposto per l’imputazione (ordinaria) del prelievo relativo all’annata di che trattasi.

Lo stesso vale con riferimento al richiamo all’istituzione della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa che, secondo le ricorrenti, potrebbe inficiare la correttezza dei calcoli effettuati da AGEA.

Anche su tale punto, la Sezione si è già espresso in passato con molte pronunce (per tutte, TAR Lazio, sez. II Ter, 17 febbraio 2010, n. 2373) ritenendo che le risultanze anche retrospettive dell’indagine della Commissione non possono che valere per il futuro in quanto i calcoli sul tenore di materia grassa non si prestano ad essere rielaborati per il passato con riferimento ad ogni singolo produttore.

Il Collegio, anche in questo caso, non ha motivo per discostarsi da quanto già esposto – e finora non smentito – sul punto.

3. Con il terzo motivo, le ricorrenti ripropongono le censure relative all’illegittima attribuzione dei quantitativi individuali di riferimento, perché all’inizio avvenuta retroattivamente e, poi, reiterata basandosi sul dato storico.

Anche su tale punto, il Collegio si limita a richiamare le varie pronunce che hanno affrontato la complessa problematica (per tutte, la citata sentenza TAR Lazio, sez. II Ter, 10 maggio 2010, n. 10588, in questa parte ormai passata in giudicato).

In quella sede, è stata affrontata la problematica dell’assegnazione retroattiva delle QRI e si è sottolineato che tale condotta dell’amministrazione era stata ritenuta dalla Corte di Giustizia della CE non violativa dei principi comunitari.

La Sezione, nel riportarsi integralmente a quanto esposto sul punto nella pronuncia richiamata, ritiene che, in disparte ancora una volta la genericità delle censure (per tutte, cit. TAR Lazio, sez. II Ter, 15 dicembre 2008, n. 11376), la modalità di assegnazione delle quote ai singoli produttori non abbia leso neanche il c.d. principio di derivazione comunitaria della "certezza del diritto" in quanto, come la Corte di Giustizia della CE ha avuto in più occasioni modo di affermare (per tutte, CGCE, Sez. II, 3 settembre 2009 – C 2/08), tale principio (della certezza del diritto) non può ragionevolmente giustificare né comunque essere di ostacolo all’applicazione effettiva delle norme comunitarie poiché ciò dovrebbe essere considerato in contrasto con il principio di effettività.

La censura va, pertanto, respinta.

4. Con il quarto motivo, le ricorrenti, da un lato, lamentano il contrasto con la normativa comunitaria dei criteri di compensazione previsti dalla legge n. 119 del 2003, dall’altro, deducono profili di illegittimità comunitaria degli stessi regolamenti CE in tema di "quote latte" con i principi del Trattato CE (ora TFUE), per la mancata previsione della compensazione tra Stati membri.

4.1 Con riferimento al primo profilo, la Sezione si è espressa in più occasioni (per tutte, la citata sentenza n. 10588/2010, in questa parte riformata dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2941/2011).

Con la citata sentenza n. 10588/2010, invero, è stata affrontata la questione della compatibilità comunitaria dei criteri di compensazione previsti dall’allora vigente legge n. 43 del 1999.

In quella sede, i criteri di compensazione previsti dall’allora vigente legge n. 43 del 1999 sono stati ritenuti confliggenti con il Reg. CE n. 3950/1992 e uno degli argomenti (normativi) spesi per fondare tale convinzione è stata la successiva normativa comunitaria (in particolare, il Reg. CE n. 1788/2003) che, invece, legittimava il legislatore nazionale a introdurre criteri di compensazione come quelli previsti dalla legge n. 119 del 2003.

Sul punto, il Consiglio di Stato, con la predetta sentenza n. 2941/2011, ha riformato la pronuncia della Sezione che aveva disapplicato la legge n. 43 del 1999 nella parte in cui fissava i criteri di compensazione tra QRI individuali, confermando la compatibilità comunitaria della legislazione nazionale e, di conseguenza, anche quella introdotta dalla successiva legge n. 119 del 2003 (su cui la Sezione si è già espressa, come detto, favorevolmente e che, sul punto, il giudice di appello non ha smentito bensì ha, seppure indirettamente, confermato).

A tale proposito, questa Sezione ha, peraltro, ribadito (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, 9 maggio 2011, n. 3991) – proprio in ragione della complessità della questione che ha comportato le suddette oscillazioni interpretative – di condividere le argomentazioni del giudice di appello, anche nell’ottica di garantire una linea interpretativa unitaria a garanzia del principio di certezza del diritto, di derivazione comunitaria.

4.2 Sul secondo punto, appare opportuno rilevare che non è detto che non si arrivi ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola ai sensi del comma 1, lett. b) dell’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’unione europea, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 38 del medesimo trattato; peraltro, al riguardo, è opportuno richiamare la cd. "teoria atto chiaro" secondo cui il giudice nazionale ha esclusivamente il compito di accertare se la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio, e di conseguenza, di decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto comunitario.

5. In conclusione, il ricorso va respinto.

6. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, trattandosi comunque di questioni complesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda Ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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