Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 21-07-2011, n. 29220

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 8.4.2010, la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 9.7.08 del tribunale della stessa sede con la quale A. A. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di due anni di reclusione, al risarcimento dei danni liquidati in Euro 4.000, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di sequestro di persona, percosse, di violenza privata, molestia continuata, in danno di P.D. e di V.S., resistenza nei confronti di carabinieri della tenenza di Settimo Torinese e lesioni in danno di uno di loro, maresciallo S. G..

L’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 605 c.p.: i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, dalle quali emerge invece come la donna abbia volutamente e scientemente omesso di lasciare la stanza di albergo, la cui porta era stata chiusa a chiave dal ricorrente, all’atto dì allontanarsi per vedere i fuochi artificiali, esplosi nelle vicinanze. Infatti, nel considerevole arco di tempo, l’asserita vittima avrebbe potuto, con l’ausilio del telefono interno e/o del proprio cellulare, chiedere aiuto al portiere o ad altri per aprire la porta e riacquistare la libertà;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati ex artt. 610 e 660 c.p.. Quanto al primo reato, l’ A. è accusato di aver strappato dalle mani della donna le chiavi della sua auto, impedendone l’uso per recarsi in ufficio, costringendola a chiedere l’intervento di un’amica, salvo poi restituirle poco più avanti.

Nella sentenza manca la descrizione di determinate azioni di violenza e minaccia rivolte al soggetto passivo. Quanto ai reati di molestia in danno delle due donne non sono ugualmente specificati i fondamenti fattuali e giuridici che hanno determinato la conferma della sentenza di primo grado. La corte non ha tenuto conto che i messaggi telefonici non erano inviati con la coscienza e volontà di recare disturbo, ma costituivano un salvifico tentativo di metabolizzare la fine (non voluta) della relazione sentimentale, con la consapevolezza che la persona a cui erano indirizzati non li avrebbe ricevuti:

3. vizio di motivazione i giudici di merito non hanno tenuto conto delle censure formulate nei confronti della credibilità della P., che nel corso dei litigi e discussioni avvenuti durante il rapporto, si è avventata contro il ricorrente, cagionando delle ferite. La costituzione di parte civile manifesta poi un interesse personale economico per un determinato esito del processo. Inoltre non vi sono certificati medici che diano conferma alle dichiarazioni sulle percosse.

4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di resistenza e lesioni in danno dei carabinieri: le dichiarazioni del maresciallo S. descrivono un atteggiamento dell’imputato depresso e in preda allo sconforto, volto a comportamenti autolesionisti. Attesa la evidente, intrinseca incapacità dell’agente nel momento dei fatti, è evidente che questi non deve risponderne per incapacità, come dimostrato dal disposto trattamento sanitario obbligatorio. Ove non si ritenga la sussistenza di questo stato di incapacità, la decisione di sottoporlo al TSO avrebbe costituito un sopruso, sicchè la resistenza dovrebbe considerarsi legittima.

5. violazione di legge in riferimento all’art. 133 c.p.: nel quantificare la pena, i giudici di merito avrebbero dovuto tener conto, nella valutazione dell’intensità del dolore del grado della colpa, in favore del ricorrente, del rapporto rissoso e fisicamente dialettico, nell’ambito del quale si sono svolti i fatti.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure formulate sul piano della ricostruzione dei fatti hanno ad oggetto valutazioni fattuali dei giudici di merito, le cui decisioni sono caratterizzate da un concorde apparato logico argomentativo, che le rende un unicum indissolubile, sul piano storico e giuridico, che non può essere censurato con argomentazioni non collocabili nel perimetro del sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte.

La credibilità dei testi di accusa è stata esaminata dai giudici di merito, in maniera esaustiva, con particolare riguardo all’affidabilità della persona offesa, che ha rievocato i fatti in maniera precisa e obiettiva, mostrando di non essere animata da intenti vendicativi. La sua narrazione è stata positivamente inquadrata nella conferma, proveniente da riscontri testimoniali di conoscenti e anche da persone non legate da alcun rapporto. Quanto al disconoscimento di credibilità della persona offesa che si sia costituita parte civile, esso non solo si basa su un’inaccettabile presunzione di non veridicità della sua dichiarazioni, ma si traduce in un’ insostenibile censura di slealtà e scorrettezza nei confronti di un cittadino che abbia esercitato i propri diritti, secondo gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Quanto al reato di sequestro di persona, è emerso dalla ricostruzione dei fatti, correttamente ed esaustivamente compiuta dai giudici di merito, la sussistenza dell’elemento materiale del delitto medesimo, consistito nella limitazione della libertà fisica e morale della donna, nonchè della sua libertà di scelta del luogo in cui restare, realizzata con percosse reiterate, immobilizzandola sul letto e chiudendo la porta della stanza di albergo, al momento di allontanarsi. Questa limitazione si è protratta per un tempo pacificamente rilevante sul piano giuridico, durante il quale alla donna è stato impossibile – sia pure non in modo assoluto – di recuperare le proprie libertà. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, pur senza la presenza costrittiva dell’imputato, alla donna è stato imposto un vincolo alla sua libertà, con la possibilità di eliminarlo, solo a un prezzo (esporsi al pericolo di acuire la brutalità dei comportamenti dell’uomo; dare pubblicità a un evento mortificante per la propria dignità) razionalmente ritenuto dissuasivo e non tollerabile. Quanto al reato di violenza privata, è stato correttamente sottolineato che l’imputato ha sottratto con forza la chiavi dell’auto della donna, rifiutando di restituirle e minacciandola verbalmente. Ha così manifestato e realizzato la volontà di impedire alla P. di utilizzare il proprio autoveicolo e di costringerla a procurarsi un altro mezzo di locomozione.

La condotta persecutoria dell’ A. in danno della donna (sua indesiderata presenza all’ingresso di casa e nei pressi del posto di lavoro, pedinamenti, circa 700 SMS nel corso di quattro mesi, contatti diretti e telefonici, anche molesti, con familiari e amici, con particolare riguardo a V.S.) è compiutamente descritta dai giudici di merito, che, con precisi riferimenti fattuali, ne hanno messo in evidenza l’efficacia lesiva della sfera di libertà e di serenità delle vittime e l’illecita intromissione nella vita priva e nella vita di relazione delle vittime. Le giustificazioni addotte dall’imputato, di per sè del tutto ipotetiche, si basano su argomenti del tutto privi di agganci specificamente dimostrativi della loro sussistenza.

Quanto alle condotte poste in essere nei confronti dei tutori dell’ordine, va rilevato, da un lato, che la loro illegittima aggressività e violenza ha un’indiscutibile traccia nelle lesioni certificate in danno del maresciallo S.; dall’altro, che è da escludere – come ha correttamente argomentato il primo giudice – l’equivalenza della sottoposizione a TSO e dell’incapacità psichica;

il primo era giustificato dalla sua non collaborazione a cure per lui indispensabili per far fronte a un atteggiamento pericoloso per sè e per gli altri.

La motivazione sul trattamento sanzionatorio, infine, è stata ampia, articolata ed esaustiva, in quanto i giudici di merito hanno rilevato la gravità dei fatti in base alla elevata dimensione dei danni cagionati alla persona offesa, determinati dal crescente numero e dalla costante intensità delle condotte illecite. Hanno inoltre sottolineato la spiccata capacità a delinquere dell’ A., desunta dai precedenti numerosi e anche specifici, per commettere i quali ha anche violato la misura cautelare. Razionalmente, nessun pregio è stato riconosciuto all’intento dell’imputato di ricostituire un rapporto affettivo, perchè è stato manifestato con mezzi irrispettosi della libertà e della dignità della donna interessata.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28963 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza 7-14.11.06 la Corte d’Appello di Firenze rigettava i gravami (poi riuniti) di Poste Italiane S.p.A. contro due sentenze del Tribunale di Firenze che, dichiarata la nullità delle clausole di apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con T.A. e C.S. rispettivamente il 13.12.99 e l’8.10.98, avevano affermato la vigenza fra le parti di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a pagare alla sola T. le retribuzioni maturate a decorrere dall’offerta delle prestazioni lavorative (13.11.02), mentre per la C. il periodo risultava coperto da introiti provenienti da altre attività di lavoro.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso la T. e la C..

Sia Poste Italiane sia la T. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, censura la sentenza impugnata in quanto, sulla premessa della natura eccezionale della clausola di apposizione del termine, ritiene – contro il disposto della norma citata – la necessaria correlazione ad una precisa limitazione temporale. Prosegue la ricorrente con l’affermare che erroneamente i giudici del merito ritengono che l’art. 23 cit. richieda la specificazione della causale collettiva in una individuale e formula, infine, il seguente quesito (ex art. 366 bis c.p.c., trattandosi di ricorso al quale è applicabile il nuovo rito ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006): "Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della "delega in bianco" contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da "funzioni paralegislative" non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se, la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine, e non valga invece il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti sociali porti a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazioni operata da parti sociali particolarmente qualificate e l’imposizione di un tetto percentuale alle assunzioni".

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per il carattere multiplo (v. Cass. 29.1.2008 n. 1906, Cass. 29.2.2008 n. 5471, Cass. S.U. 16.11.2007 n. 23732) e inconferente del quesito rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21.6.2007 n. 14385).

Infatti, la sentenza impugnata si è basata – tra l’altro – sul rilievo assorbente dell’espressa previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preciso e perentorio limite temporale (30.4.98) oltre il quale è esclusa la "copertura autorizzatola", rilievo che il quesito non affronta.

Inoltre, la formulazione del quesito non è tale da poter circoscrivere la decisione nei limiti di un suo accoglimento o rigetto (v. Cass. S.U. 26.3.2007 n. 7258). A tal fine bisognerebbe scomporre la prima parte (sulla esistenza di una "delega in bianco" e sulla conseguente assenza di limiti alla contrattazione collettiva), dalla parte successiva del quesito concernente la necessità o meno della specificazione della causale individuale (comunque assorbita dal rilievo decisivo della avvenuta stipula oltre il 30.4.98 dei contratti a termine con le odierne controricorrenti).

2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza avrebbe statuito la necessità che la contrattazione collettiva prevedesse un’efficacia temporale limitata alle deroghe alla previgente normativa di cui alla L. n. 230 del 1962 e che comunque l’accordo aziendale 25.9.97 avesse un’efficacia a tempo definito.

La doglianza è infondata.

Come si è già detto, l’impugnata sentenza ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che i contratti in oggetto sono stati stipulati – ai sensi dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’affermata nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).

Ove però – come accaduto nel caso di specie – un limite temporale (30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745;

Cass. 14.2.2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. 1.10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass. 27.3.2008 n . 7979; Cass. n. 18376/2006).

In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti de quibus, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta in ricorso.

3- Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza erroneamente condannato la società ricorrente al pagamento in favore della T. di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, mentre avrebbe dovuto – al più – riconoscerle un risarcimento del danno commisurato alla differenza fra il trattamento economico che avrebbe percepito in costanza di rapporto e gli eventuali corrispettivi percepiti per attività lavorative svolte alle dipendenze e/o nell’interesse di terzi.

Il motivo è inammissibile perchè del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto che si pretende essere stato commesso dai giudici nel caso esaminato.

Peraltro il quesito risulta altresì inconferente rispetto al motivo, in quanto quest’ultimo, oltre a ribadire il principio di corrispettività, lamenta che l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente fatto coincidere la messa in mora con la comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, questione di cui però non v’è traccia nel quesito medesimo.

4- E’, infine, inammissibile il quarto e ultimo motivo di ricorso, con cui la società deduce un vizio di motivazione in ordine all’aliunde perceptum da parte della T., salvo poi – nel corpo del motivo – dolersi, in realtà, di una violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso qualsivoglia decisione in merito alla richiesta di esibizione di libretto di lavoro e buste paga, tanto che il motivo si conclude con un quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che però risulta così formulato:

"Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il Giudice debba valutare le richieste probatorie con minore rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Ricordato il principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e pertinente alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5.1.2007 n. 36 e 5.2.2008 n. 2658), è chiaro che quello sopra formulato appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto che nel caso concreto sarebbe stato commesso dai giudici del merito (cfr., altresì, Cass. n. 316/2011, cit.).

Per altro, è appena il caso di aggiungere che, come correttamente statuito dall’ impugnata sentenza, la deduzione all’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno, allegazione e richiesta di prova che non possono essere avanzate in via meramente esplorativa.

Diversamente, si verificherebbe una surrettizia esenzione dall’onere probatorio gravante sul datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 17759/2010).

Da ultimo, anche voler considerare il motivo come formulato ai sensi non dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma ai sensi del n. 5 (e, in quanto tale, non bisognevole di quesito ex art. 366 bis c.p.c.), è appena il caso di rilevare che comunque manca il momento di sintesi del fatto decisivo su cui si sarebbe avuto il vizio di motivazione e che quest’ultimo concerne esclusivamente la motivazione in punto di fatto e non quella in punto di diritto.

Le considerazioni sopra svolte assorbono la questione, ventilata da Poste Italiane S.p.A. in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., relativa all’eventuale incidenza, nella vicenda in esame, della L. 4 November 2010, n. 183, sopravvenuto art. 32, commi 5, 6 e 7: peraltro, per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso è necessario non solo che quest’ultima sia pertinente alle questioni oggetto di censura (in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso: cfr. Cass. 8.5.2006 n. 10547; Cass. 27.2.2004 n. 4070), ma anche che il motivo investa – sia pure indirettamente – il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta e che il motivo medesimo sia ammissibile, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame.

5- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 60,00 per esborsi oltre Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34257

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Z.G. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che lo ha dichiarato colpevole dei delitti previsti dagli artt. 337 e 582 c.p. nonchè della contravvenzione prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 1 e 2, denunciando violazione di legge per l’omessa pronuncia di proscioglimento in ordine alla citata contravvenzione, che si era prescritta il 3.7.2009, prima dell’emissione della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

In effetti la contravvenzione prevista dalla citata Legge, art. 4, dovendosi applicare i termini di prescrizione anteriori alla L. 5 dicembre 2005, n. 25, si è estinta prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Perciò, dichiarata l’estinzione del reato, va eliminata la relativa pena di giorni cinque di reclusione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della rubrica, perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni cinque di reclusione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35643 Esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza 19.5.2010 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, decideva:

– la revoca nei confronti di S.F. il beneficio della sospensione condizionale della pena concessole con tre distinte sentenze di condanna comprese nel cumulo emesso in data 1.2.2010 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

– l’applicazione alla S. l’indulto nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 3.006,58 di multa;

– l’unificazione in continuazione dei fatti giudicati con le sentenze 21.5.2008 della Corte di Appello di Napoli e 17.7.2004 del Tribunale di Napoli, determinando, in forza della ritenuta continuazione, la pena unica di anni uno, mesi uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alle modalità di determinazione adottate per la determinazione della pena a seguito della ritenuta continuazione tra reati. In particolare lamenta che, nell’individuare il reato più grave e la relativa pena, la corte di appello abbia erroneamente indicato quello di cui alla sentenza 21.5.2008 della Corte di Appello di Napoli, assumendo come pena base mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa laddove, con quella sentenza fu inflitta la pena di anni uno, mesi cinque di reclusione, (più pena pecuniaria) aumentata di mesi due di reclusione per la continuazione con il reato di cui alla diversa sentenza 25.10.2008 del Tribunale di Napoli.

3.- Il Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso, con atto depositato il 19.1.2011, chiede che il ricorso sia rigettato.

4. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5.- Osserva il collegio che sede di applicazione della disciplina del reato continuato di cui all’art. 671 c.p.p. il giudice è tenuto ad individuare il reato più grave tra quelli assunti in continuazione e ad operare gli aumenti di pena per gli atri reati, ad esso unificati dall’identità del disegno criminoso, partendo dalla pena inflitta per il reato ritenuto di maggior gravità.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in caso di applicazione della continuazione in fase esecutiva in relazione a più condanne, il giudice è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l’aumento della pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 133 c.p..

In particolare, è stato chiarito che in caso di applicazione della continuazione in fase esecutiva in ordine a più condanne, delle quali quella più grave sia stata pronunciata per più reati già uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena inflitta, in quel giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti, che dovrà essere determinato ex uovo dal giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 1, sent. 29.11. 1999, n. 6557, Rv.

215221; Cass., Sez. 1, sent. 27.10. 2004, n. 45161, Rv. 229822;

Cass., Sez. 1, sent. 15.1.2009, n. 4911, Rv. 243375; Cass., Sez. 1, sent. 15.12.2009, n. 49748, Rv, 245987).

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha correttamente assunto una pena base diversa da quella di anni uno e mesi 5 di reclusione di cui alla sentenza 25.1.2008 della Corte di appello di Napoli, perchè detta pena non è riferibile a una singola violazione più grave ma è, a sua volta, il risultato di plurime applicazioni della continuazione, e segnatamente: mesi quattro per la sentenza 25.10.2007 del Tribunale di Napoli, mesi uno per la sentenza 18.12.2006 del Tribunale di Napoli e anni uno per la sentenza 24.3.2006 dello stesso tribunale, a sua volta frutto della continuazione tra più reati, tra i quali quello ritenuto più grave è punito con la reclusione di mesi otto assunta quale pena base nell’ordinanza gravata. Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.