Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12879 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1. Nel pomeriggio del (OMISSIS) avvenne una rapina nella Gioielleria (OMISSIS) con asporto di gioielli e valori per circa L. 176 milioni. Con citazione del 9 giugno 1997 la Gioielleria conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la società SIP SPA che aveva istallato un sistema di allarme collegato alla Questura, che non era entrato in funzione al momento della rapina. Si costituiva la SIP e contestava il fondamento delle pretese sostenendo che il contratto di noleggio non prevedeva responsabilità per il fatto del terzo. La causa era istruita con prove orali e per interpello: il commesso sosteneva di avere azionato il pulsante dello allarme, ma senza esito.

2. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione stralcio, con sentenza del 6 dicembre 2010 accoglieva la domanda per inadempimento contrattuale e condannava al risarcimento dei danni ma in misura inferiore al chiesto.

3. Contro la decisione proponeva appello principale la Telecom, chiedendone la riforma e appello incidentale la Gioielleria in ordine alla liquidazione del lucro cessante.

4. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 10 settembre 2009 accoglieva l’appello principale ed in riforma della sentenza del tribunale rigettava la domanda della Gioielleria, compensando tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

5. Contro la decisione ricorre la Gioielleria deducendo tre motivi di ricorso. Non resiste Telecom ritualmente citata.

Motivi della decisione

6. Il ricorso merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre la sintesi dei motivi ed a seguire le ragioni di accoglimento.

6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1221, 1223, 1225, 1226 c.c.; la violazione degli artt. 2717 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

La violazione delle norme sopraindicate, in relazione alle prove raccolte sulle modalità della rapina, e sul mancato funzionamento dello impianto di allarme per un difetto di contatti non rilevato dalla SIP, costituisce prova di un inadempimento contrattuale, che la stessa Corte di appello ha rilevato; tuttavia la Corte ha argomentato che "non sussiste la prova rigorosa della riconducibilità causale allo incontestato inadempimento della Telecom" non potendosi ragionevolmente ritenere che se il teleallarme avesse funzionato la rapina sarebbe stata sventata. Il motivo argomenta la irragionevolezza di tale tesi, posto che la misura di pronto allarme ed il collegamento con le forze dell’ordine dislocate a breve distanza erano misure di prevenzione idonee a mettere in fuga i rapinatori od a consentirne la cattura con un pronto intervento.

NEL SECONDO motivo si deduce il vizio della motivazione su fatto decisivo e controverso e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla costituzione di prova di fatti non contestati, in ordine alla centralità della gioielleria in (OMISSIS) ed alla vicinanza con la questura ed al servizio di pronto intervento che lo allarme avrebbe attivato, avendo il commesso premuto il pulsante.

Nel TERZO motivo si denuncia la omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni con violazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ..

7. RAGIONI DI ACCOGLIMENTO. La trattazione dei motivi è unitaria in relazione alla consequenzialità del fatto dannoso da illecito contrattuale.

Evidente lo inadempimento della SIP che affitta il sistema di allarme con garanzia di continuo ed efficiente collegamento con le forze dell’ordine. Garanzia non interrotta dal fatto della possibilità della rapina, posto che la parte utente era una gioielleria e che la rapina era probabile, data la notorietà dello esercizio. La Sip ha inoltre evitato la produzione del contratto.

La prova della causalità del danno segue le regole di cui all’art. 1223 cod. civ., ed il criterio della consequenzialità diretta ed immediata, esige la prova, da parte del danneggiato adempiente della esistenza del fatto dannoso – la rapina – e del diretto nesso causale tra la condotta illecita dei rapinatori ed il mancato funzionamento dell’apparato di sicurezza e di allarme che la SIP assicurava per contratto. VEDI in tal senso Cass. 1 marzo 2007 n. 4791 e Cass. 31 agosto 2005 n. 17562. La SIP che garantiva l’apparato di sicurezza e di allarme aveva l’onere di dare la prova che lo allarme era stato sabotato, non già che vi fosse una difettosa manutenzione, che le incombeva come obbligo.

La prova del danno è stata dedotta e documentata, ma per la sua determinazione occorre una stima in relazione al danno emergente ed al lucro cessante, onde la opportunità che la valutazione equitativa ma circostanziata sia data dal giudice del merito.

La cassazione e dunque con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopraindicati e liquiderà il danno patrimoniale sotto entrambi i profili del danno emergente e del lucro cessante, anche in via equitativa.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15073

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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30/4/1990, D.C. G. conveniva avanti al Tribunale di Patti, il Comune di xxx chiedendone la condanna sia al pagamento della giusta integrazione del corrispettivo pattuito per la cessione volontaria, intervenuta con atto rogato in data 23/4/1983, al convenuto prezzo di L. 32.885.580, salvo conguaglio, di un’area edificabile, già di sua proprietà ed estesa mq. 4.220, assoggettata ad occupazione ed esproprio per la realizzazione di un impianto sportivo, e sia al pagamento dell’indennità per occupazione legittima oltre che di ulteriori indennizzi per opere esistenti sul fondo e per la perdita di alcune servitù.
Con sentenza in data 19/8/1998, il Tribunale di Patti dichiarava la propria incompetenza, concedendo alle parti il termine per la riassunzione della causa avanti alla Corte di Appello di Messina.
Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Messina, con sentenza in data 21/7/1999, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Comune di xxx al pagamento della somma di L. 167.112.640, a titolo di integrazione del prezzo di cessione del bene, oltre agli interessi legali dal 19/7/1983 al soddisfo. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello, il Comune di xxx proponeva ricorso principale, fondato su quattro motivi, e la D.C. ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Con sentenza n. 2276 del 2001, questa Corte di legittimità, riuniti i ricorsi, accoglieva il terzo motivo del ricorso principale, respingeva il primo ed il secondo motivo del medesimo ricorso, assorbito il quarto ed il ricorso incidentale, cassava l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinviava alla Corte di appello di Catania, anche per le spese del giudizio di cassazione, affermando il principio secondo cui, posto che il conguaglio del prezzo della cessione volontaria di un terreno da espropriare per ragioni di pubblica utilità deve essere rapportato all’indennità di espropriazione prevista dal del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis – aggiunto, in sede di conversione, ad opera della L. 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario fare riferimento, ai fini della determinazione del valore del bene, alle sue possibilità legali di edificazione.
In particolare e per quanto ancora rileva, questa Corte osservava e riteneva che:
– con il terzo motivo il Comune ricorrente si era doluto che la Corte territoriale, nella determinazione del conguaglio, da rapportarsi alla giusta indennità di esproprio L. 359 del 1992, ex art. 5 bis non aveva tenuto conto che il terreno de quo si trovava a meno di 150 metri dalla battigia ed era perciò inedificabile ai sensi della L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, lett. a) come interpretato dalla successiva L.R. Sicilia n. 15 del 1991, art. 2, comma 3 e concluso per l’edificabilità del suolo in questione sulla base della presunzione che, essendo edificabili i suoli limitrofi in quanto inseriti in zona b), anche l’area in esame sarebbe stata inserita in zona b) se non fosse stata destinata ad impianti sportivi, con previsione urbanistica chiaramente preordinata all’esproprio;
– il motivo era fondato, in quanto, ai fini della determinazione del valore del terreno era necessario fare riferimento alla sua edificabilità legale, vale a dire all’edificabilità desumibile dagli strumenti urbanistici vigenti al momento del decreto di esproprio, in attuazione delle cui previsioni era stato apposto il vincolo espropriativo;
– di conseguenza la Corte territoriale dopo avere esattamente rilevato che della destinazione ad impianti sportivi non si poteva tenere conto, in quanto preordinata all’esproprio, sarebbe dovuta risalire allo strumento urbanistico generale ed accertare quale fosse stata, in base a tale strumento, la destinazione urbanistica del terreno, mentre invece aveva proceduto ad attribuire all’area la natura edificabile in via presuntiva, il che non concretizzava il requisito della edificabilità legale, posto che la suddivisione del territorio in zone era compito esclusivo dell’Amministrazione e non poteva essere nè surrogato nè integrato dal giudice ordinario.
Con sentenza del 14.11.2007-17.04.2008, la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, anche all’esito della disposta CTU, condannava il Comune di xxx a pagare alla D.C., l’indennità di occupazione legittima, determinata L. n. 865 del 1971, ex art. 20, comma 3 e liquidata nella somma di Euro 1.297,39, con gli interessi legali dal 30.4.1990 alla data di effettivo soddisfo; rigettava, invece, le altre domande proposte dalla medesima D.C. e compensava interamente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
– dall’istruttoria svolta risultava che secondo il Programma di Fabbricazione vigente dal 1975 al 1979, la destinazione urbanistica del terreno era per attrezzature di quartiere – impianti sportivi;
– nel sistema introdotto dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità, che pure non si identificava e non si esauriva in quella abitativa, postulava l’indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita all’area dagli strumenti urbanistici, sicchè, ove la zona fosse stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico e attrezzature per lo sport), la classificazione apportava un vincolo di destinazione che precludeva ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla legislazione edilizia, restando anche irrilevante la circostanza che la destinazione richiedesse la realizzazione di strutture, la cui valutazione "in melius" avrebbe comportato il riconoscimento di un "tertium genus", tra aree edificabili e non edificabili, contrario alla logica della norma, laddove l’edificabilità andava identificata con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, non già con gli interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblicistico; in particolare non poteva qualificarsi edificabile un’area gravata da vincolo di destinazione ad attrezzature per lo sport, in quanto, anche se una simile destinazione avesse potuto comportare l’edificazione del terreno con importanti opere murarie realizzabili anche da privati, tuttavia, in relazione alla natura del vincolo, le opere previste, e cioè le attrezzature per il gioco e lo sport, non avrebbero potuto costituire espressione dello "ius aedificandi" del proprietario, ma sarebbero state funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico;
pertanto, al terreno in questione non poteva essere attribuita la qualifica di edificabile, con la conseguenza che l’ammontare dell’indennità di espropriazione doveva essere individuato alla stregua del combinato disposto della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15, 16 e 20 e succ. modificazioni, criterio indennitario in rapporto al quale la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione in misura diversa e maggiore rispetto a quella definitivamente fissata nell’atto di cessione volontaria risultava infondata che fondata era, invece, la sola ulteriore domanda della D.C., di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, la quale non risultava ricompresa nell’atto di cessione volontaria, indennità da riferire al periodo di tempo di 10 mesi e quindici giorni, intercorso tra il 9.06.1982 ed il 23.04.1983.
Avverso questa sentenza la D.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria e notificato al Comune di xxx, che ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso la D.C. denunzia:
1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 42, 117 Cost., art. 1 del primo Protocollo della CEDU, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e art. 834 c.c., D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2 conv., con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa e/o insufficiente motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5". Si duole, anche per il profilo argomentativo, del rigetto della sua domanda di conguaglio e della incongrua determinazione dell’indennità di occupazione legittima, assumendo anche che le avversate statuizioni sono state illegittimamente ancorate a criteri standardizzati relativi ad aree non edificabili e in rapporto non ragionevole con il valore venale dei beni acquisiti dal Comune, che i giudici di rinvio avrebbero dovuto tenere conto della sopravvenuta sentenza n. 348/2007, pronunciata dalla Corte Costituzionale e non trascurare nemmeno le puntuali indicazioni circa le possibilità legali ed effettive di edificazione, fornite dal CTU, oltre che il contenuto dei propri scritti difensivi. Conclusivamente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, formula il seguente quesito di diritto dica la Corte Suprema di Cassazione se il giudice, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, commi 1 e 2, deve determinare la indennità di esproprio e la indennità di occupazione senza fare riferimento astratto nè alla dicotomia tra suoli edificabili e suoli non edifìcabili, nè ai criteri standardizzati per la liquidazione delle aree agricole, dovendo, invece, rapportare le suddette indennità al valore venale del fondo espropriato e, con riguardo alla vicenda oggetto di giudizio, dica se è illegittima la decisione della Corte di Appello di Catania, giudice del rinvio, resa dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348, che ha proceduto, quindi, alla determinazione della indennità di esproprio e della indennità di occupazione facendo riferimento alla "edificabilità legale" del fondo e, quindi, ha liquidato le suddette indennità alla stregua del combinato disposto della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15, 16 e 20 in quanto richiamati dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 5 bis, comma 4;
rispondendo affermativamente al quesito, cassi l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Catania. Precisa inoltre che "Il fatto controverso in relazione al quale si è dedotta la carenza assoluta di motivazione o, in alternativa, la insufficienza della motivazione medesima, va individuato nella vocazione edificatoria dell’area oggetto della controversia in relazione alla sua collocazione nell’ambito dello strumento urbanistico vigente, avuto riguardo alla specifica determinazione del CTU".
2. "Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4". Conclusivamente formula il seguente quesito di diritto dica la Corte Suprema di Cassazione se costituisca violazione della vincolatività del principio di diritto di cui agli artt. 383, 384 e 394 c.p.c., determinando la nullità della sentenza e/o del procedimento in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, la decisione del giudice di rinvio che proceda alla qualificazione come (rectius non) edificabile di un terreno espropriato, mediante l’esame di quello strumento urbanistico che aveva impresso la destinazione preordinata all’esproprio, a fronte della espressa enunciazione contenuta nella sentenza che ha disposto il rinvio della esattezza della decisione cassata, che aveva ritenuto di non dovere tenere conto di siffatta destinazione e, con riguardo alla concreta fattispecie oggetto di giudizio, se sia illegittima, in base alle surrichiamate norme, la decisione della Corte di Appello di Catania che ha qualificato come (rectius non) edificabile il terreno oggetto di esproprio basando siffatta qualificazione sul Programma di Fabbricazione vigente al momento dell’esproprio e preordinato all’esproprio stesso, senza risalire allo "strumento urbanistico generale" come stabilito nella sentenza che ha disposto il rinvio;
rispondendo affermativamente al quesito, cassi l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Catania".
3. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 42, 117 Cost., art. 1 del primo Protocollo della CEDU, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 art. 834 c.c., L. n. 359 del 1992, art. 5 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37 L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 1, L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".
Conclusivamente formula il seguente quesito di diritto dica la Corte Suprema di Cassazione se è illegittima la decisione del giudice di merito che afferma la natura non edificabile del fondo espropriato sulla base della destinazione urbanistica contenuta nel Programma di Fabbricazione, senza considerare il regime urbanistico delle porzioni del territorio comunale identificate in base a criteri generali e predeterminati, e, con riferimento alla vicenda oggetto di controversia, dica se è illegittima la decisione della Corte di Appello di Catania che ha affermato la natura non edificabile del terreno espropriato, sulla base del dato della sua destinazione urbanistica ad "attrezzature di quartiere-impianti sportivi", senza considerare la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione pubblicistica era stata concepita;
rispondendo affermativamente al quesito, cassi l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Catania.
4. "Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5", in riferimento al fatto che la Corte di Appello di Catania ha ritenuto la non edificabilità del fondo espropriato limitandosi ad affermare che "risulta dalla istruttoria svolta come, secondo il Programma di Fabbricazione vigente dal 1975 al 1979, la destinazione urbanistica del terreno era per attrezzature di quartiere-impianti sportivi", omettendo di verificare se si trattasse di un vincolo conformativo, riguardante porzioni del territorio comunale identificate in base a criteri generali e predeterminati, ovvero – come in effetti avvenuto – se l’utilizzazione collettiva fosse funzionale a porzioni circoscritte del territorio comunale, poste all’interno di una ampia zona urbanizzata.
5. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 42, 117 Cost., art. 1 del primo Protocollo della CEDU, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, art. 834 c.c., L. n. 359 del 1992, art. 5 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 1, L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".
Conclusivamente formula il seguente quesito di diritto dica la Corte Suprema di Cassazione se un’area destinata ad attrezzature per lo sport sia da qualificare, agli effetti della determinazione dell’indennizzo di esproprio e di occupazione, come edificabile, e, con riferimento alla vicenda oggetto di giudizio, dica se sia illegittima la decisione della Corte di Appello di Catania che ha qualificato come non edificabile espropriabile il fondo di proprietà di D.C.G., sul quale gravava il vincolo di destinazione ad attrezzature per lo sport; rispondendo affermativamente al quesito, cassi l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Catania.
Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che trattando questioni connesse consentono esame congiunto, non hanno pregio, risolvendosi in censure che si rivelano o inammissibili per genericità, difetto di autosufficienza e perchè volte a contrastare accertamenti in fatto, insindacabili in questa sede, o infondate, Occorre premettere che, in tema di indennità di espropriazione le sentenze n. 348 del 2007 e n. 181 del 2011 della Corte costituzionale hanno rispettivamente inciso sul sistema indennitario dei suoli edificatori ed agricoli ma entrambe le pronunce di incostituzionalità non hanno toccato la necessità stessa di rigida distinzione tra suoli edificabili e non edificabili – bipartizione che non ammette figure intermedie- posta dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992, che, quindi, deve continuare ad essere applicata, al pari dei noti principi già elaborati in questa sede per la ricognizione legale delle aree. Tanto premesso, il giudice di rinvio, che, per quanto detto, lo jus superveniens non aveva esonerato dalla verifica oggettiva (demandatagli da questa Corte con la sentenza n, 2276 del 2001) circa la natura edificabile o meno del terreno occupato e ceduto, verifica da condurre secondo la classificazione urbanistica generale vigente anteriormente all’imposizione del vincolo urbanistico lenticolare ad impianti sportivi, è pervenuto irreprensibilmente, nel doveroso rispetto del principio di diritto affermato da questa Corte e con puntuali argomentazioni, al risultato che tale terreno non può essere qualificato legalmente edificabile, dal momento che nel Programma di Fabbricazione in vigore dal 1975 al 1979, e, dunque, in epoca anteriore all’occupazione ed alla cessione (correlate a sopravvenute, diverse determinazioni urbanistiche di carattere ablatorio, dalle quali in sede di rinvio si doveva prescindere ai fini dell’inquadramento in discussione), la destinazione urbanistica (legale) del terreno era per attrezzature di quartiere – impianti sportivi. Nel P.d.F, quindi, che, al pari del PRG, è strumento generale di pianificazione urbanistica, contenente previsioni programmatiche conformative (tra le altre, cfr cass. SU n. 173 del 2001), il fondo risultava inserito in zona integralmente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che precludeva ai privati ogni tipo di trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione (in tema, cfr. cass. n. 404 del 2010; n. 15213 del 2010; n. 15682 del 2011) e che conclusivamente ne comportava l’inedificabilità legale. D’altra parte nuova, priva di autosufficienza e di pregressi riscontri oggettivi (e non meramente valutativi) si rivela la prospettazione secondo cui anche tale P.d.F non avesse avuto sul punto natura generale, ma introdotto, in via eccezionale, un vincolo particolare, incidente su beni determinati, sostanzialmente preordinato all’espropriazione, dal quale – nonostante la sua formale allocazione -, dovesse comunque prescindersi ai fini della qualificazione dell’area, per gli effetti indennitari (in tema, cfr cass. n. 3022 del 2008).
Il primo motivo del ricorso oltre ad involgere censure non apprezzabili favorevolmente alla luce delle precedenti considerazioni nonchè l’improprio richiamo alla sentenza n. 348 del 2007, resa dalla Corte Costituzionale in relazione ai criteri già previsti per la determinazione dell’indennità di esproprio relativa ad aree edificabili, dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2 involge pure la questione dell’incongruità delle indennità stimate per i terreni agricoli secondo i criteri tabellari o agricoli medi dettati, dalla legge n. 865 del 1971, la quale si rivela fondata alla luce della recente, nota pronuncia del giudice delle L. n. 181 del 2011, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 del medesimo art. 5 bis, che a detti criteri rinviava.
Conclusivamente, si deve accogliere per la precisata ragione, il primo motivo del ricorso, respingere gli altri motivi e cassare l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei precisati limiti il primo motivo del ricorso, respinge gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 220 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con ordinanza del 18 dicembre 2009, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 18 dicembre 2009, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari; che il giudice a quo e’ investito del reclamo proposto da un detenuto per il quale e’ stata disposta, a norma dell’art. 41-bis ord. pen., la sospensione delle regole trattamentali; che detto reclamo, avanzato ai sensi dell’art. 35 ord. pen., avrebbe ad oggetto «la nuova disciplina» prevista dalla norma censurata, introdotta nel testo dell’art. 41-bis mediante l’art. 2, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); che il rimettente rileva, in via preliminare, come la giurisprudenza costituzionale abbia stabilito che la condizione detentiva non implica il difetto di tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli interessati, anche nei loro rapporti con l’Amministrazione penitenziaria, e che tale tutela deve assumere carattere giurisdizionale (e’ citata la sentenza n. 26 del 1999); che lo stesso rimettente prosegue osservando come, nella perdurante assenza di una organica disciplina degli strumenti di tutela, la giurisprudenza ordinaria abbia provveduto ad individuare una sede processuale immediatamente utile all’esercizio della giurisdizione, e cioe’ il procedimento di reclamo disciplinato dall’art. 14-ter dello stesso ordinamento penitenziario (e’ citata la sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione n. 5 del 2003); che nella specie, dunque, il giudice a quo ha disposto procedersi nell’indicata sede giurisdizionale, con conseguente sua legittimazione a sollevare questione di legittimita’ costituzionale; che nei confronti del reclamante il Ministro della giustizia, con provvedimento del 19 novembre 2009, ha decretato la sospensione delle regole ordinarie, tra l’altro, quanto ai «colloqui con i familiari e conviventi con frequenza superiore complessivamente ad uno al mese e di durata superiore ad un’ora (art. 18, legge n. 354/1975) a prescindere dal numero di persone ammesse a colloquio», prescrivendo inoltre che «detti colloqui» avvengano «con le modalita’ di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b)» della stessa legge n. 354 del 1975; che, in base citato provvedimento ex art. 41-bis ord. pen., la Direzione della Casa circondariale di Cuneo avrebbe «applicato direttamente, dando avviso ai detenuti ristretti in tale regime, la normativa dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009», limitando i colloqui con i difensori «ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»; che la parte reclamante, con l’atto introduttivo del giudizio principale, ha eccepito in ordine alla legittimita’ costituzionale della disciplina introdotta nel 2009, per l’ingiustificata disparita’ di trattamento istituita tra i detenuti soggetti al regime speciale (si tratti di imputati o condannati) e tutti gli altri detenuti i quali, «pur trovandosi in identiche situazioni giuridiche, non sono soggetti a tale restrizione»; che il rimettente, facendo propri i rilievi difensivi, aggiunge che una discriminazione non giustificata sarebbe introdotta anche rispetto ai detenuti in espiazione di pena per i delitti elencati all’art. 4-bis ord. pen., per i quali le norme regolamentari prevedono restrizioni nei colloqui solo con riguardo ai familiari; che la sperequazione varrebbe a colpire – con violazione concomitante dell’art. 24, secondo comma, Cost. – detenuti generalmente protagonisti di plurime e complesse vicende giudiziarie, spesso ristretti lontano dai luoghi di origine e dalla residenza dei loro difensori, e cioe’ proprio persone che avrebbero il maggior bisogno di flessibilita’ e di libera durata nei colloqui con i difensori medesimi; che il diritto delle persone ristrette nella liberta’ a conferire con un difensore non potrebbe essere compresso, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti, cosi’ come riconosciuto dalla Corte costituzionale anche con riguardo alla fase esecutiva del procedimento (e’ citata la sentenza n. 212 del 1997); che il giudice a quo, a tale proposito, rammenta come, prima della novella attuata con la legge n. 94 del 2009, soltanto i colloqui con persone appena private della liberta’ a fini cautelari, nei casi eccezionali indicati all’art. 104 del codice di procedura penale, potessero subire limitazioni; che, per altro, tali limitazioni consistono in una preclusione dalla durata assai breve, attuata mediante un provvedimento giudiziale a carattere individuale e non imposta, come nella specie, da una regola generale ed inderogabile; che, a parere del rimettente, contrasta con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa una disciplina che limita i contatti tra detenuto e difensore a tre colloqui settimanali della durata di un’ora, in alternativa ad altrettanti colloqui telefonici della durata di dieci minuti, salva la possibilita’ di corrispondenza epistolare; che l’illegittimita’ della norma censurata deriverebbe anche dalla violazione del terzo comma dell’art. 111, Cost., non assicurando la legge che la persona accusata disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa; che le descritte limitazioni all’esercizio della difesa non potrebbero giustificarsi alla luce di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente garantiti, perche’ nella specie tali interessi non sarebbero «individuati»; che non potrebbe affermarsi, in particolare, l’esigenza di prevenire contatti tra i reclusi particolarmente pericolosi e le organizzazioni criminali di riferimento, perche’ in tal senso, valendo comunque il divieto assoluto di ascolto e di documentazione del tenore dei colloqui con i difensori, le limitazioni di carattere temporale non presenterebbero alcuna utilita’; che sarebbe irragionevole, d’altra parte, il necessario frazionamento delle comunicazioni, che a parere del rimettente impedirebbe finanche il «cumulo» dei tempi a disposizione degli interessati; che neppure ragioni di economia della spesa pubblica potrebbero sottendere ai limiti concernenti i colloqui telefonici, visto che l’onere relativo e’ posto a carico del detenuto; che nessuna delle indicate lesioni di principi costituzionali, secondo il giudice a quo, potrebbe essere evitata mediante una interpretazione «adeguatrice»; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto nel giudizio mediante atto depositato in data 2 marzo 2010, chiedendo che sia dichiarata la inammissibilita’ ovvero la infondatezza della questione sollevata; che il rimettente, infatti, non avrebbe dato alcuna concreta indicazione sull’oggetto del reclamo presentato dal detenuto, «riconducendo le censure di illegittimita’ costituzionale alla norma "in se’" e non in quanto applicabile al caso concreto pendente davanti al giudice»; che la questione, in ogni caso, sarebbe infondata, posto che le restrizioni connesse al regime speciale, comprese quelle concernenti i colloqui, sarebbero giustificate dall’esigenza di contenere la pericolosita’ di determinati soggetti, individuati non secondo una logica presuntiva, ma in esito ad una valutazione specifica ed individuale; che detta giustificazione varrebbe anche riguardo al nuovo regime dei colloqui difensivi, le cui restrizioni sarebbero compatibili con l’esercizio effettivo del diritto di difesa, e tuttavia concorrerebbero a garantire la necessaria riduzione dei rapporti tra detenuti di accertata pericolosita’ e «mondo esterno»; che si tratterebbe, in altre parole, di un bilanciamento la cui legittimita’ sarebbe gia’ stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, di fronte all’esigenza di difendere «i cittadini e l’ordine giuridico», e a condizione che il diritto di difesa del singolo non sia sostanzialmente soppresso, con conseguente violazione dell’art. 24, Cost.; che andrebbe parimenti esclusa, secondo la difesa dello Stato, la pretesa violazione dell’art. 3, Cost., perche’ la situazione dei detenuti soggetti al regime speciale non potrebbe essere comparata a quella dei detenuti per i quali non sussistono, in astratto od in concreto, i presupposti per la sospensione delle regole trattamentali; che neppure sussisterebbe, infine, un contrasto tra la disposizione censurata e l’art. 111, Cost., poiche’, secondo l’Avvocatura generale, tale norma non attiene alla tutela dei rapporti tra la persona accusata ed il proprio difensore (tutela rimessa all’art. 24 Cost.), ma alla sola organizzazione del processo ed ai rapporti tra la persona inquisita ed il giudice; che la disposizione costituzionale citata garantirebbe, in ogni caso, le sole condizioni «necessarie» alla preparazione della difesa, cioe’ le condizioni indispensabili in vista d’una efficace azione difensiva, le quali sarebbero assicurate, in astratto come nel caso concreto, da una disciplina che pur sempre consente ripetuti colloqui settimanali tra i detenuti ed i rispettivi difensori. Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari; che il procedimento principale, condotto in applicazione dell’art. 14-ter ord. pen., sembra introdotto da un reclamo direttamente rivolto «avverso la nuova disciplina prevista dall’art. 41-bis […] in materia di colloqui visivi e telefonici con i difensori», e dunque al solo scopo di sindacare la legittimita’ costituzionale di una norma di legge; che la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalita’, per costante giurisprudenza di questa Corte, e’ causa di inammissibilita’ della questione (da ultimo, sentenza n. 38 del 2009); che il rimettente, in ogni caso, ha precluso ogni possibile controllo sulla rilevanza della questione sollevata, omettendo di indicare se il reclamante avesse richiesto colloqui in eccesso rispetto al limite attualmente consentito, se detti colloqui fossero pertinenti a specifici procedimenti o adempimenti per i quali si ponessero esigenze difensive altrimenti non assicurabili, se fossero intervenuti provvedimenti di rigetto dell’Amministrazione penitenziaria; che l’assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza e’ causa di manifesta inammissibilita’ della questione (da ultimo, ex multis, ordinanza n. 311 del 2009).

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con l’ordinanza in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Silvestri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione VI Sentenza n. 17562 del 2006 deposito del 22 maggio 2006 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI Accertamento, opposizione e contestazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

D.V.M. e C.A.M.R. a mezzo del difensore Avv. C.M. ricorrono avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di P.G. e altri, rilevando che illegittimamente non era stato ammesso a sostenere la difesa nell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p. l’Avv. V.V. nominato sostituto processuale dal difensore dell eparti offese opponenti Avv. C.M..

Successivamente il medesimo Avv. M. ha presentato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, evidenziando che nel ricorso non si contestava il merito del provvedimento impugnato ma la violazione del contraddittorio sotto l’aspetto del diniego al difensore nominato in sostituzione di potere interloquire alla udienza camerale.

Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.

Come si ricava dagli atti, nella udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il giudice ritenne inammissibile, in quanto non delle fromalità previste dagli artt. 96 comma 2, 102 c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p., la dichiarazione con la quale l’Avv. M. nominava quale proprio sostituto l’Avv. V., atteso che l’atto non era stato presentato all’autorità giudiziaria direttamente o a mezzo raccomandata dal titolare dell’ufficio difensivo, ma dal sostituto.

Al riguardo va osservato che, in base all’art. 34 disp. att. c.p.p., per la nomina di un sostituto del difensore ex art. 102 c.p.p. devono essere osservate le forme previste per la nomina del difensore di fiducia indicate dall’art. 96 comma 2 c.p.p., secondo cui la nomina "è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata".

L’espressione "consegnata alla stessa dal difensore" non implica affatto che la consegna della dichiarazione di nomina fiduciaria sia effettuata materialmente dal difensore, ben potendo questo avvalersi di un incaricato.

In ogni caso, le formalità previste dall’art. 96 comma 2 c.p.p. non hanno valore tassativo e non sono accompagnate da alcuna sanzione in caso di loro inosservanza, purchè non vi siano dubbi circa la provenienza dell’atto da colui che abbia il potere di nomina.

Lo stesso vale, a maggior ragione, per la nomina di un sostituto del difensore di fiducia, considerato il rinvio fatto dall’art. 34 disp. att. c.p.p. all’art. 96 comma 2 c.p.p. e avuto riguardo al fatto che in questo caso l’indicazione del sostituto del difensore proviene direttamente da un soggetto qualificato, quale è il difensore di fiducia.

Nella specie, l’atto di nomina del sostituto processuale era contenuto in carta intestata dello studio del titolare dell’ufficio difensivo, e in esso il sottoscrivente Avv. C.M. indicava sia l’incombente processuale per il quale doveva operare la sostituzione (udienza camerale ex art. 409 c.p.p. dell’11 giugno 2004) sia l’Avv. V.V. quale sostituto, il quale provvide alla materiale consegna dell’atto all’Ufficio giudicante.

Non poteva dunque sorgere alcun ragionevole dubbio circa il fatto che l’atto provenisse dal difensore di fiducia e che l’Avv. V. avesse la qualità di sostituto processuale dell’Avv. M. ex art. 102 c.p.p..

Data l’evidente violazione del diritto del contraddittorio conseguita alla decisione impugnata, questa deve essere annullata senza rinvio, dovendo il Gip di Taranto procedere a nuova udienza ex art. 409 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.