Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2011, n. 2618 Spese giudiziali nelle controversie previdenziali; Disoccupazione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, condannava l’INPS al pagamento in favore dell’assicurata in epigrafe delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennità di disoccupazione percepita nella misura di L. 800 giornaliere, per gli anni da lei indicati,e condannava, altresì, l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c., liquidate in complessive L. 152.000, di cui L. 102.500 per diritti.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunciando sull’appello dell’INPS relativamente all’avvenuto pagamento della reclamata indennità e su quello del lavoratore in ordine alla liquidazione delle spese, riteneva infondata l’impugnazione dell’Istituto previdenziale difettando la prova dell’avvenuto pagamento e non ammissibile l’appello dell’assicurata per mancanza di specificità dei motivi.

In particolare, la Corte territoriale,per quello che interessa in questa sede, affermando di aderire ad un orientamento più rigoroso espresso da talune pronunce di legittimità, reputava necessario, in relazione all’assolvimento delle prescrizioni dettate dall’art. 434 c.p.c., la elencazione dei singoli esborsi non riconosciuti e delle voci della tariffa professionale liquidate in violazione dei minimi, nonchè l’indicazione del valore della controversia, dovendosi configurare il potere-dovere del giudice di provvedere alla liquidazione delle spese alla stregua dell’onere di allegazione della parte; con questi presupposti sottolineavano i giudici d’appello – risultava ininfluente che la liquidazione operata dal primo giudice risultasse ictu oculi in violazione dei minimi della tariffa. In considerazione, poi, del rigetto dell’appello dell’INPS e dell’inammissibilità di quello proposto da Sparo Italia la predetta Corte compensava tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Avverso questa sentenza l’assicurata ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

L’INPS deposita procura ai difensori.

Rinviata la causa a nuovo ruolo per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite il Primo Presidente ha rimesso ogni valutazione al Collegio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’assicurata deducendo "omessa decisione" in relazione all’art. 112 c.p.c. e "carenza assoluta di motivazione", violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., nonchè "contraddittorietà ed erroneità manifeste", formula il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. Prospetta la ricorrente che le censure sollevate con l’atto di appello erano specifiche ed erano state anche illustrate con successive note difensive e che, peraltro, il giudice d’appello avrebbe dovuto d’ufficio determinare il valore della causa e verificare per ciascuna voce della nota spese il rispetto dei minimi tariffari.

Con la seconda censura- erroneamente indicata sub n. 3 – l’assicurata, denunciando violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, "carenza assoluta di motivazione" e "contraddittorietà ed erroneità manifeste", pone il conseguente quesito di diritto.

Prospetta che la Corte territoriale ha considerato generica la censura proposta sulla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, senza considerare che in base agli atti di causa poteva agevolmente pervenirsi all’individuazione del valore della causa. Il giudice di appello, afferma la ricorrente, avrebbe dovuto controllare la esattezza della liquidazione effettuata dal Tribunale e rilevare la violazione dei minimi tariffari.

Con il terzo motivo la ricorrente, allegando violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. e "carenza assoluta di motivazione", pone i relativi quesiti. Deduce che la Corte del merito, nel richiamare alcune pronunce di legittimità, non ha considerato la particolarità delle relative fattispecie, del tutto diverse da quella oggetto della controversia in esame, e sostiene che, comunque, l’orientamento restrittivo condiviso nella sentenza impugnata, nell’attribuire alla parte uno specifico onere di allegazione dei singoli esborsi non riconosciuti e delle singole violazioni delle voci di tariffa, ha finito per equiparare, erroneamente, il giudizio d’appello a quello di legittimità, per il quale è richiesto alle parti uno specifico onere di formale proposizione delle censure.

Invoca, stante il contrasto sul punto della giurisprudenza di legittimità un intervento delle Sezioni Unite.

Con la quarta censura la ricorrente, deducendo illegittimità per carenza assoluta di motivazione circa un punto decisivo della controversia, afferma che la sentenza di appello non è adeguatamente motivata in punto di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

I primi tre motivi, che vanno trattati unitariamente per la loro stretta connessione logico-giuridica, propongono questioni già risolte con numerose e recenti decisioni, adottate da questa Corte in analoghe controversie, nelle quali è stato affermato e ribadito il principio secondo cui "la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado; ne tali indicazioni possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate" (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20088 e n. 23085 del 2008; n. 250, n. 15516, n. 15517, n. 15519, n. 15520, n. 19419 del 2009, nonchè altre conformi).

A tale consolidato orientamento il Collegio intende dare continuità, così ritenendosi ormai superato l’indirizzo di cui ad altre pronunce (cfr. Cass. n. 3137 del 2009 e altre, emesse in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) ed escludendosi, perciò, l’opportunità di una ulteriore rimessione alle Sezioni unite.

Applicando l’enunciato principio alla controversia in esame, non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso in esame se pure la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.. Infatti, è pur vero che in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati il giudice d’appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonchè dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta in primo grado dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (Cass. n. 21932 del 2006, nonchè le pronunce più recenti sopra richiamate). Nondimeno, il potere-dovere del giudice d’appello presuppone che, allorquando la censura riguardi la violazione dei minimi tariffari, la parte indichi gli importi nonchè le singole voci riportate nella nota spese, non potendosi invece desumere tali dati da memorie illustrative successive, tenuto conto che un tale onere dell’appellante – così circoscritto, e non implicante la specificazione dei singoli errores in iudicando o vizi motivazionali come nel giudizio di legittimità – vale a configurare l’ambito del devolutimi in base ad una mera allegazione di merito, secondo la funzione propria del giudizio d’appello. Nella specie, il difetto di indicazione degli elementi essenziali, nei termini sopra precisati, vale a giustificare la statuizione di inammissibilità dell’appello, in ragione della inidoneità delle censure a consentire, comunque, la rideterminazione dei compensi professionali.

Il quarto motivo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello è infondato.

Va premesso che costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi (Cfr. per tutte Cass. n. 406 del 2008).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 20598 del 2008, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese dei giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

In base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello adottato dalla Corte territoriale sia adeguatamente motivato basandosi sulla considerazione del rigetto dell’appello dell’INPS e della inammissibilità di quello proposto dall’assicurata – e quindi della reciproca soccombenza, la quale, d’altra parte, trova riscontro anche nella motivazione che ha determinato la soluzione della controversia.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 545 Deliberazioni

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l’Avv. Colalillo, e Rizzi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha in parte accolto, in parte respinto i quattro ricorsi propostoi dall’attuale appellante per l’annullamento degli atti, adottati dal comune di San Pietro Avellana, relativi al conferimento di incarichi per l’assistenza domiciliare agli anziani e per l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.

L’appellante censura i capi della decisione ad essa sfavorevoli.

Il comune resiste al gravame.

L’appello è infondato.

L’atto di ricorso svolge un’ampia ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale dei criteri di individuazione del rapporto di pubblico impiego e della sua distinzione dal lavoro autonomo.

Ma, proprio attraverso la puntuale applicazione dei parametri indicati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, risulta che, in concreto, difettano i presupposti per riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il comune e la Signora M..

La sentenza impugnata, attraverso un’analitica valutazione di tutti gli elementi istruttori documentali acquisiti, ha chiaramente evidenziato l’assenza degli indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego, anche in via di mero svolgimento di fatto.

Al contrario, tanto il contenuto del rapporto e le sue concrete modalità di svolgimento, quanto la in equivoca formulazione della deliberazione di incarico e della convenzione che lo hanno disciplinato, dimostrano che si tratta di una prestazione di lavoro autonomo, basata su un contratto di opera professionale.

In tal senso, si pongono, fra l’altro, l’espressa richiesta di svolgimento di un’attività professionale autonoma, accompagnata dalla richiesta di iscrizione alla Camera di commercio e all’Ufficio IVA.

L’appellante ha dimostrato di condividere pienamente la scelta dell’amministrazione comunale di dare vita ad un rapporto di lavoro autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione, come emerge, senza alcun dubbio, dall’istanza del 27 dicembre 1983.

Tutte le prestazioni svolte dall’appellante sono state regolarmente fatturate ai fini IVA e sono state assoggettate ai tributi comunali per l’esercizio di arti e professioni.

Nello stesso senso, poi, si pone la determinazione concordata tra le parti dell’orario di svolgimento delle prestazioni lavorative.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, poi, è mancato, in concreto, il dedotto assoggettamento a vincoli di dipendenza gerarchica e funzionale dalle strutture dell’amministrazione comunale.

Né è sufficiente il richiamo alla "natura istituzionale" del sevizio svolto per dimostrare il carattere subordinato dell’attività.

Vanno pertanto confermate integralmente le articolate argomentazioni svolte dal TAR in relazione alla configurazione fattuale del rapporto in contestazione, perfettamente riconducibile al paradigma del lavoro autonomo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 7513 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 18 gennaio 2007, la Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo in parte la domanda di equa riparazione proposta dal signor P.G. contro il Ministero della Giustizia a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, liquidò il danno non patrimoniale spettante al richiedente in Euro 694,34, oltre agli accessori.

Per la cassazione di questo decreto ricorre il signor P., per due motivi, illustrati anche con memoria.

Il ministero, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha prodotto cinque copie del decreto impugnato, una delle quali inserita nel fascicolo d’ufficio e le altre inserite nel suo fascicolo di parte, tutte notificate ad istanza del suo procuratore nel giudizio di merito, avvocato Ernesto Fiorillo, al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Reggio Calabria, Via Plebiscito 15, in data 4 aprile 2007.

Il ricorso per cassazione, notificato nel gennaio del 2008, ben dopo il decorso del termine breve per impugnare, è conseguentemente tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8264

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MENNEO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- F.G. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, del 23 giugno 2009, che – decidendo in sede di rinvio da questa Corte sull’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, del 4.11.04, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) e comma 2 – ha rideterminato in Euro 3.000,00 di ammenda la pena inflitta dal primo giudice.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In particolare, sostiene che, dopo la sentenza di annullamento della terza sezione di questa Corte, in data 23.3.2007, erano interamente decorsi i termini di prescrizione (fin dal 30.5.2007), e dunque ben prima che fosse emessa dalla corte territoriale la sentenza oggi impugnata. Lamenta, altresì, il ricorrente che la stessa corte non abbia disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal primo giudice.

-1- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato tardivamente proposto, A) Dall’esame degli atti emerge: a) che la sentenza impugnata è stata pronunciata, nella contumacia del F., all’udienza del 23 giugno 2009, con termine di deposito di 90 giorni, ed è stata depositata il 16 settembre successivo; b) che la notifica all’imputato del relativo avviso con estratto contumaciale è stata eseguita dall’ufficiale notificatore in data 20 aprile 2010; c) che il ricorso avverso la richiamata sentenza è stato presentato in data 10 giugno 2010, e dunque oltre il termine di 45 giorni, decorrente dal 20 aprile 2010, donde la tardività dello stesso, peraltro già accertata nella sede di merito che ha attestato l’irrevocabilità della sentenza impugnata.

B) Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile anche per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Quanto alla censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, osserva la Corte che legittimamente il giudice di rinvio ha omesso di considerarla.

Invero, essendo l’annullamento di questa Corte intervenuto, con sentenza del 23.3.07, solo in punto di trattamento sanzionatorio, sul capo relativo alla responsabilità, definitivamente ritenuta ed accertata, si è formato il giudicato prima che fosse interamente decorso il termine prescrizionale, maturato, come sostiene lo stesso ricorrente, solo in data 30.5.07.

In proposito, questa Corte ha affermato che "il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte, e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo. Da ciò consegue che, ove una sentenza sia stata impugnata soltanto con riguardo al profilo dell’entità della pena inflitta, il giudicato parziale interno conseguentemente formatosi in ordine al profilo della responsabilità esclude l’applicabilità della sopravveniente causa estintiva rappresentata dalla prescrizione" (Cass. n. 6607/2000).

Con specifico riferimento ai poteri d’intervento, sul punto, del giudice del merito che giudichi su rinvio dalla Cassazione, le Sezioni Unite hanno affermato, già con sentenza n. 4904 del 1997, che "Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale. (Nell’occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l’art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all’annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum".

Nel caso di specie, la terza sezione di questa Corte, come sopra già rilevato, ha annullato solo il capo della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio, di guisa che in punto di responsabilità si è formato il giudicato parziale interno che esclude l’applicazione della causa estintiva.

A tali principi si è correttamente attenuto il giudice del rinvio che, sia pure motivando in termini estremamente sintetici, ha dato atto dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza impugnata in punto di responsabilità, essendo le ragioni del rinvio limitate alla sola determinazione della pena, e dunque, evidentemente, della non rilevabilità della prescrizione successivamente maturata.

Quanto alla censura relativa alla mancata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve rilevarsene l’inammissibilità, non essendo stato il punto oggetto dell’originario ricorso per cassazione proposto contro la sentenza successivamente parzialmente annullata.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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