Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37368

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Condannata dal Tribunale di Massa per il reato di cui all’art. 660 c.p., con sentenza divenuta irrevocabile il giorno 1 luglio 2009, M.A. ha proposto istanza di revisione supportandola con la produzione di una relazione tecnica giurata, dalla quale ha assunto potersi dedurre che gli oggetti – ritenuti molesti – esposti sul suo terrazzo non erano visibili da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza in data 16 settembre 2010, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la relazione giurata non costituisse nuova prova, in quanto ne sarebbe stata possibile la produzione nel pregresso giudizio di cognizione.

Ha proposto ricorso per cassazione la M., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso si richiama al principio giurisprudenziale secondo cui devono intendersi come prove nuove, rilevanti ai fini del giudizio di revisione, non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza divenuta irrevocabile, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, quand’anche la loro mancata acquisizione sia dipesa da comportamento processuale negligente dell’imputato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

A confermare la bontà delle ragioni addotte dalla ricorrente basti riferirsi alla regula iuris enunciata dalla Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza n. 624/02 in data 26 settembre 2001, cui le sezioni singole non hanno mancato, in seguito, di adeguarsi (v. Cass. 20 gennaio 2003 n. 12826; Cass. 26 marzo 2003 n. 20266);

con tale pronuncia l’organo supremo di nomofllachia ha affermato che "in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c) ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario".

L’ordinanza qui impugnata, che non ha dato corretta applicazione al suesposto principio, deve conseguentemente essere annullata; il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Milano ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e art. 634 c.p.p., comma 2, sottoporrà la richiesta di revisione a rinnovato esame sotto il profilo dell’ammissibilità e, se del caso, darà ingresso al giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Milano.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6415 Incompatibilità Ordinamento giudiziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ appellata la sentenza in epigrafe, con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’avv. S. S. avverso delibera del C.S.M. e conseguente decreto ministeriale di decadenza del medesimo dall’incarico di giudice di pace nella sede di Castellamare di Stabia, in considerazione di causa di incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. cbis) della legge n. 374/91, essendo stato accertato che il fratello Armando S. esercitava professione forense nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata ed era, inoltre, fiduciario della compagnia di assicurazione Assitalia.

Le censure dedotte in primo grado, di violazione del principio del ne bis in idem per esser state dette circostanze contestate in precedente procedimento archiviato per mancata tempestiva iscrizione nell’apposito registro previsto dal d.P.R. n. 198/2000, violazione dell’art. 8, comma 1, lett. cbis) legge n. 347/91, illegittimità costituzionale di detta norma, sono state disattese dai primi giudici, la prima, considerando non decisiva la precedente archiviazione, non trattandosi di illecito istantaneo ma di situazione di incompatibilità ancora attuale al momento del provvedimento impugnato, la seconda, in considerazione della ratio della previsione dell’incompatibilità in questione e tenuto conto che era emerso che il fratello era costituito in quarantatre procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata mentre la relativa posizione di fiduciario di impresa di assicurazione denotava un collegamento stabile e non occasionale con l’impresa assicuratrice, la terza, rilevando che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione solo nella parte in cui stabiliva l’incompatibilità riguardo all’intero territorio nazionale anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale il giudice di pace esercita le funzioni.

L’appellante denuncia error in procedendo, error in judicando, violazione e falsa applicazione art. 5, comma 3, art. 8, comma 1 lett. c) bis, art.7 e art. 9 della legge n. 374/91, violazione e falsa applicazione delle circolari del C.S.M. n. P1436 del 21.1.2000 e P15880 del 1.8.2002, violazione e falsa applicazione art. 17 DPR 168/00, violazione del principio del ne bis in idem, vizio del procedimento, eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento del fatto, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 legge n. 241/90, difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 Cost..

Sostiene, in sintesi, che non sussista un rapporto di collegamento stabile tra il proprio fratello e le compagnie di assicurazione Assitalia e Generali, che le conseguenze dell’archiviazione precedentemente disposta non possano essere che quelle dell’impossibilità di riproporre l’imputazione disciplinare, pregiudicandosi altrimenti le guarentigie dell’incolpato e svuotandosi di significato la previsione dell’art. 17, comma 9, del DPR 198/2000; inoltre, la circostanza che il fratello abbia continuato a seguire, in proprio o quale fiduciario di un’impresa assicuratrice, in maniera non assidua, stabile e continuativa, incarichi professionali già pendenti alla data di nomina dell’appellante a giudice di pace non poterebbe giustificare un provvedimento di decadenza, potendo eventualmente determinare una sospensione dall’incarico nelle more dell’espletamento di un’adeguata istruttoria, nella specie rivelatasi carente.

Rileva, ancora, con richiamo alla circolare n. P1463, che il rapporto intercorrente tra l’avv. Armando S. e l’Assitalia non implica vincolo di subordinazione o dipendenza, comportando il rapporto fiduciario solo l’occasionale attribuzione di incarichi, mentre la natura fiduciaria dei singoli incarichi attribuiti non vale a configurare un rapporto di lavoro caratterizzato dalla continuità e abitualità delle prestazioni. Soggiunge di non essere, peraltro, tenuto a conoscere con esattezza il numero di cause patrocinate dal fratello, non intrattenendo con questi rapporti di natura professionale, essendo cessata ben prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace l’associazione professionale anteriormente esistente col fratello; inoltre, egli stesso ha cessato ogni attività professionale pure consentitagli al di fuori del circondario.

L’appellante richiama e ripropone le censure dedotte in primo grado, sottolineando che è mancata una prova rigorosa circa l’esistenza del carattere abituale della prestazione professionale svolta dal fratello a favore delle compagnie di assicurazione, e contesta l’esegesi fornita dal C.S.M ed avvalorata dal giudice di prime cure.

Subordinatamente insiste sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1 lett. c) bis per violazione degli artt. 3, 102 e 107 Cost., in particolare evidenziando il diverso trattamento delle incompatibilità per i giudici di pace e per i magistrati di carriera.

Si sono costituiti e replicano articolatamente il C.S.M. ed il Ministero intimati.

L’appellante, in memoria, ulteriormente illustra le proprie tesi, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.6.2011.

L’appello è infondato.

Non giova all’appellante valorizzare la archiviazione di precedenti, analoghe contestazioni, dovuta a perenzione del procedimento, in quanto i provvedimenti impugnati si basano su elementi di fatto cronologicamente successivi, e, pertanto, nuovi, costituiti dalla permanenza della situazione di incompatibilità.

Né può condividersi l’osservazione dell’appellante che la natura permanente dell’illecito inciderebbe esclusivamente sul termine di decadenza per l’esercizio del potere, che, peraltro, una volta esercitato si esaurirebbe definitivamente; tesi che erroneamente postula l’irrilevanza dei comportamenti illeciti successivi al provvedimento di archiviazione.

Il principio del ne bis in idem, dunque, non risulta fondatamente invocato nella fattispecie.

Anche le ulteriori censure non persuadono. L’art. 8, comma 1 lett. cbis), della legge n. 374 del 1991 stabilisce che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace "coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività". La circolare del C.S.M. n. P15880 del 1°.8.2002 puntualizza che per attività professionale incompatibile deve intendersi quella consistente nell’assunzione non episodica di incarichi libero professionali o nell’esercizio di attività di agente, subagente, rappresentante e consulente nei settori in questione e che, relativamente ai soggetti legati al giudice di pace, la nozione di attività professionale comprende anche l’attività svolta negli uffici legali di imprese di assicurazione o banche anche con rapporto di lavoro subordinato.

Non è decisivo, dunque, che, come sottolineato dall’appellante, il fratello non sia legato da rapporto di tipo subordinato con assicurazioni, rilevando parimenti l’attività professionale autonoma abituale, ossia non episodica.

Il giudice di primo grado ha evidenziato che "nella fattispecie, dagli accertamenti svolti, è emerso che l’avv. Armando S. rappresenta la società Assitalia ed è costituito in quarantatre procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata" ed ha ritenuto legittima la valutazione del C.S.M., il quale, con la delibera del 9.11.2005, aveva considerato che l’attività svolta non poteva ritenersi episodica alla luce, oltre che degli accertamenti istruttori effettuati, delle stesse ammissioni del dott. S., che alla audizione del 6.6.2005 dichiarava che il fratello era fiduciario per la provincia di Napoli di Generali s.p.a e di Assitalia s.p.a.

L’avviso del T.A.R. è pienamente condivisibile, considerato che detto rapporto fiduciario denota un collegamento non meramente occasionale ma stabile con le predette compagnie assicuratrici, indipendentemente dal numero dei singoli, specifici incarichi che, in concreto, possono, in un determinato periodo, essergli concretamente affidati. Non è dunque determinante il rilievo dell’appellante che un avvocato fiduciario possa teoricamente non ricevere incarichi per periodi più o meno lunghi.

Manifestamente infondata appare, infine, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 8, comma 1 lett. cbis) legge n. 374 del 1991, come prospettata dall’appellante, considerata la diversità delle categorie di magistrati poste a confronto e che le incompatibilità previste per i magistrati onorari sono definite tenendo conto, in particolare, della tipologia di controversie prevalentemente trattate dai medesimi.

La declaratoria, intervenuta nel 2006, di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui proiettava la propria efficacia su tutto il territorio nazionale anziché limitatamente al circondario in cui opera il giudice di pace non rileva nella presente controversia, in cui si discute di attività del fratello dell’appellante nel circondario di Torre Annunziata; la pronuncia ha fornito spunto a richiesta dell’appellante di trasferimento ad altra sede ma tale richiesta, l’esito negativo che ha sortito e la relativa impugnazione, ripetutamente segnalati dall’appellante, non rilevano nel presente contenzioso, relativo ai provvedimenti del 2005 di decadenza dall’incarico.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10232

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Svolgimento del processo

A seguito del ricorso ex lege 89/2001 – proposto dall’odierno ricorrente per violazione del termine di ragionevole durata del procedimento – la Corte di Appello di Roma, con decreto reso il 12 ottobre 2009 e depositato il 19 marzo 2010, condannava il convenuto Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 500,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi fino al soddisfo.

Il decreto, non impugnato, acquistava autorità ed efficacia di res judicata.

In assenza di alcun adempimento al giudicato, sostiene il ricorrente che sussistano i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del presente mezzo di tutela, preordinato a veicolare l’ottemperanza dell’Amministrazione al suindicato provvedimento giudiziario.

Chiede pertanto che venga ordinata al Ministero della Giustizia l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di che trattasi; e, in particolare che:

– venga dichiarata l’inottemperanza del Ministero della Giustizia al giudicato formatosi sul predetto decreto della Corte di Appello di Roma;

– venga assegnato un termine alla predetta Amministrazione al fine di disporre il pagamento della somma sopra specificata;

– venga nominato, fin da ora, e per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma in data 12 ottobre 2009 e depositato in cancelleria il 19 marzo 2010; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione della somma di Euro 500,00, oltre interessi fino al soddisfo.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto indicato in motivazione, provvedendo alla corresponsione degli importi pure ivi specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-11-2011) 13-12-2011, n. 46011

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 25.1.2010 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale condannava alla pena indicata H.H. in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 14, comma 5 ter accertato il (OMISSIS).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisione della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus supervenlens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.

Conseguentemente, a norma dell’art. 2 cod. pen., comma 2, e dell’art. 129 e art. 609 cod. proc. pen., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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