T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2267 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.&.G. s.p.a. espone di essere una società che esercita l’attività di tour operator, organizzando servizi e pacchetti turistici venduti alla clientela, direttamente tramite il portale web o tramite le agenzie di viaggi intermediarie, facenti capo a network commerciali ovvero individuali.

Con la delibera impugnata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato, in quanto scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, lettere b), c), d) e g), 22, commi 2, 4, lettere c), d) ed e), e 5, 24 e 25, lettere a) e d), del Codice del Consumo, la pratica commerciale posta in essere dalla società, nell’esercizio della propria attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici per località estere, consistente "nelle reiterate e molteplici variazioni del programma di viaggio concordato con la clientela, apportate dal professionista sulla base delle proprie condizioni generali di contratto".

Il procedimento veniva avviato a seguito di segnalazioni con cui veniva denunciato che dette variazioni costituirebbero una prassi posta in essere da P&G, consistente in rilevanti modifiche delle modalità di trasporto aereo concordate, relative, in genere, agli orari di partenza dei voli e, talvolta, persino agli scali, nonché alle compagnie aree.

Le asserite modifiche, inoltre, avrebbero comportato significativi disagi a carico dei consumatori, individuabili, tra l’altro, nella riduzione dei periodi di soggiorno effettivo e nell’assenza di adeguate misure di assistenza durante il soggiorno.

In particolare, una prima segnalazione concerneva un pacchetto turistico con destinazione il "Coralia Mont Choisy 3*" in località Mauritius per il periodo dal 17 al 25 febbraio 2009, per il quale due consumatori lamentavano la variazione dell’orario di partenza, con conseguente riduzione del soggiorno (pari ad un giorno di vacanza), nonché la mancanza di adeguata assistenza da parte del tour operator.

Un ulteriore episodio segnalato, riguardava un pacchetto turistico con destinazione l’ "Hotel Stella Makady" sul Mar Rosso per la settimana dal 10 al 17 maggio 2009, in ragione della variazione dell’orario di volo di partenza (21,45 del 10 maggio 2009, anziché le 10,05) e della compagnia aerea (Air Memphis, anziché Eurofly).

Un’altra segnalazione faceva riferimento ad un pacchetto turistico con destinazione "Stella Makadi Beach Resort 5*- Hurghada" per il successivo periodo dal 16 al 23 agosto 2009, in relazione al quale veniva lamentata la modifica, comunicata a ridosso della partenza, della data di partenza (il 17 agosto, anziché il 16) con conseguente riduzione del periodo di soggiorno.

Infine, nel gennaio del 2010, perveniva una lamentela in ordine ad un pacchetto turistico con destinazione il "Resort Berjaya" delle Seychelles per il periodo dal 14 al 22 novembre 2009, concernente la modifica del percorso di viaggio, comunicata a ridosso della partenza, per quanto attiene l’effettuazione di uno scalo intermedio, con conseguente allungamento della durata del tempo di viaggio stesso,

Nel corso del procedimento veniva acquisita la documentazione concernente la promozione, mediante il sito internet del professionista www.phoneandgo.it, del richiamato pacchetto viaggio con destinazione il "Resort Berjaya" delle Seychelles.

In data 30 aprile 2010, veniva richiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell’articolo 15 del Regolamento, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale in esame.

P&G dava seguito all’attribuzione dell’onere della prova, depositando apposita memoria con documenti.

Inoltre, l’Autorità acquisiva d’ufficio la documentazione raccolta nel corso di altro procedimento, concluso con l’adozione di un provvedimento nel quale è stata accertata la sussistenza di una pratica commerciale scorretta da parte della società B. S.p.A. (di seguito, B.) e Going S.r.l., partners commerciali di P. A.G..

Poiché la pratica commerciale oggetto di esame, era stata diffusa, tra l’altro, tramite internet, in data 8 giugno 2010 veniva richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 2 luglio 2010, la suddetta Autorità riteneva che la pratica commerciale in esame viola il disposto di cui agli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

– dalla nota del professionista del 7 maggio 2010 si evinceva che, pur avendo dato riscontro alla comunicazione dell’Autorità con cui è stato attribuito l’onere della prova, non erano state fornite informazioni circostanziate e dettagliate relativamente alle condotte dallo stesso poste in essere con specifico riferimento alle effettive condizioni di viaggio di cui hanno usufruito coloro che avevano aderito alle offerte dallo stesso promosse e, pertanto, l’onere della prova è rimasto inadempiuto;

– i dati di fatto contenuti nei messaggi in esame, sui quali verteva il menzionato onere della prova, dovevano ritenersi inesatti e conseguentemente, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Codice del Consumo, i messaggi dovevano ritenersi ingannevoli.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal canto suo, osservava che la scorrettezza della pratica emergeva, in primo luogo, sotto il profilo dell’ingannevolezza della comunicazione commerciale realizzata dal professionista circa le caratteristiche e la convenienza dei pacchetti viaggio venduti, ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b), c), d), e g), 22, commi 2, 4, lettere c), d) ed e), e 5, del Codice del Consumo.

In secondo luogo, la condotta risultava scorretta sotto il profilo dell’aggressività del comportamento del professionista nella fase successiva alla vendita, caratterizzato dall’indebito condizionamento delle scelte dei consumatori, in particolare quelle relative all’esercizio dei propri diritti contrattuali, tra i quali la facoltà di recesso, in violazione degli artt. 24 e 25, lettere a) e d), del Codice del Consumo.

Diversamente da quanto potevano attendersi sulla base delle informazioni fornite dal professionista, i consumatori non avevano infatti potuto usufruire dell’offerta nei termini ragionevolmente attesi, e cioè, in particolare, secondo le modalità concordate e senza onerose variazioni delle modalità del trasporto aereo, dovendo, al contrario, sostenere i disagi derivanti da ritardi prolungati negli spostamenti – con conseguente perdita di periodi di soggiorno – e dalla mancata assistenza del professionista.

Il professionista, inoltre, lungi dall’avvertire i consumatori con tempestività e per iscritto della sopravvenuta necessità di modificare le condizioni di trasporto, incidenti sulla durata del viaggio e la sua convenienza, aveva invece reiteratamente adottato comportamenti ostruzionistici, quali l’indicazione di voli in realtà inesistenti, la comunicazione di variazioni degli operativi in forma orale e in prossimità della partenza, nonché la trasmissione di informazioni ambigue circa le motivazioni e i diritti spettanti ai consumatori. Secondo l’Autorità, il professionista aveva pertanto indebitamente condizionato la libertà di scelta dei consumatori con riguardo all’opportunità di avvalersi del diritto di recesso, ovvero di mantenere il contratto accettando le modifiche proposte dal professionista in anticipo, secondo le opzioni apprestate dalla normativa.

La pratica era dunque contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare le determinazioni dei consumatori circa l’esercizio dei propri diritti, inducendoli a rinunciare alle garanzie previste in tema di modifica delle condizioni contrattuali dei pacchetti turistici "tutto compreso".

Infine, in ragione della notevole gravità, nonché durata dell’infrazione, l’Autorità, oltre ad inibire alla società l’ulteriore realizzazione della pratica, irrogava una sanzione pecuniaria pari ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Avverso il complesso di siffatte determinazioni è insorta P&G, deducendo:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 d.lgs. n. 206/2005 e degli artt. 1 e 3 l. 21.11.1981, n. 689. Violazione (per falsa applicazione) degli artt. 86, 87, 88, 89 e 91 del d.lgs. n. 206/2005. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

La società ricorda che l’attività di organizzazione dei tour operator avviene di solito con largo anticipo (almeno un anno), rispetto alla stagione semestrale di riferimento. La preacquisizione viene compiuta basandosi sulle stime di vendita, e i pacchetti vengono collocati sul mercato con largo anticipo.

Per tale ragione dalla data di pubblicazione dei cataloghi (ma anche da quella di conclusione del contratto) alla data di effettiva fruizione possono verificarsi circostanze che impongo una variazione dei programmi di viaggio e, addirittura, del prezzo.

Con particolare riguardo ai voli charter, evidenzia che – diversamente da quanto accade con i voli di linea che il vettore è legittimato (ed anzi obbligato) ad operare con continuità in virtù dell’autorizzazione rilasciata da parte delle autorità dell’aviazione civile – detti voli sono soggetti a variabili tali (effettivo rilascio dell’autorizzazione, disponibilità delle fasce di atterraggio e decollo, problematiche di ordine tecnico, variazioni di mercato, situazioni metereologiche avverse) in relazione alle quali tutti i contratti charter predisposti unilateralmente dai vettori prevedono che "gli operativi di volo sono soggetti a modifiche".

In particolare, il contratto stipulato dalla ricorrente con Eurofly prevede, all’art. 3.1 che "Gli orari e le date di partenza e di arrivo indicati nel programma di volo descritto nell’Allegato A si intendono stimati e non garantiti (…)".

L’art. 3.7 prevede poi la facoltà per il vettore di sostituire l’aeromobile o di sostituire a sé altro vettore.

Le stesse disposizioni si rinvengono nelle condizioni di contratto di tutti gli altri vettori charter.

Peraltro, prosegue parte ricorrente, il sistema di organizzazione dei pacchetti cosiddetti "tutto compreso", presenta innegabili vantaggi per l’utenza.

I voli charter comporterebbero costi inferiori rispetto ai voli di linea.

Secondo l’analisi compiuta da parte ricorrente, il t.o. non avrebbe alcun obbligo, ai sensi del Codice del consumo, di indicare nel catalogo il nominativo del vettore ovvero l’operativo dei voli.

L’art. 81 sarebbe, al riguardo, il riflesso della circostanza di fatto, dallo stesso riferita, secondo cui il t.o., alla data di pubblicazione del catalogo, pur avendo negoziato le date dei voli, non disporrebbe di dati definiti, potendo gli stessi comunque subire prima della partenza modifiche significative.

Anche in sede di stipulazione del contratto, secondo l’interpretazione che l’operatore offre dell’art. 86 del Codice del Consumo, non sarebbe necessaria l’indicazione del vettore, di cui invece, il Regolamento UE 2111/2005 consentirebbe l’indicazione in un momento successivo.

Relativamente alla disciplina prevista dagli artt. 91 e 92 del Codice in relazione a modifiche "significative" del contratto, reputa, in primo luogo, che AGCM si sia arrogata, nel valutare detto aspetto, un ruolo che invece compete all’autorità giudiziaria ordinaria.

Parte ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’art. 91, nell’evocare il concetto di "necessità", non faccia riferimento a cause di forza maggiore, bensì proprio alle esigenze operative e di programmazione dei t.o., non spiegandosi, altrimenti, perché il legislatore avrebbe previsto la possibilità per il consumatore non solo di essere riprotetto o rimborsato, ma anche quella di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni.

P&G ritiene perciò di avere legittimamente evidenziato nelle proprie condizioni contrattuali la possibilità di una modifica degli operativi dei voli, di avere legittimamente modificato le informazioni sugli operativi forniti, e di avere legittimamente disposto le variazioni del programma di viaggio.

2) Violazione e falsa applicazione del Regolamento Ce 2111/2005.

Nell’assumere l’illiceità della condotta di parte ricorrente – peraltro nel solo episodio relativo al pacchetto Hotel Stella Makady – in relazione alla modifica dell’operativo dei voli, AGCM non avrebbe tenuto nel debito conto quanto previsto dal reg. comunitario in epigrafe.

In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, è previsto che se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vettori aerei effettivi per il volo o per i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata.

P&G ritiene pertanto che, comunicando al cliente la variazione del vettore inizialmente indicato, abbia agito coerentemente con quanto previsto dal Regolamento in questione.

Essa ha infatti comunicato il vettore che avrebbe "probabilmente" operato il volo (Eurofly) indicando, successivamente, il vettore effettivo.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, e 23 del d.lgs. n. 206/2005, e degli artt. 1 e 3 della l. 24.11.1981, n. 689. Violazione (per falsa applicazione) degli artt. 86, 87 88, 89 e 91 del d.lgs. n. 206/2005. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

Parte ricorrente evidenzia che nelle condizioni generali di contratto vengono chiaramente descritti i diritti spettanti al consumatore ai sensi dell’art. 91 del Codice del Consumo, a nulla rilevando la c.d. "scheda tecnica" allegata, stigmatizzata dall’Autorità, ancorché costituente parte integrante delle condizioni medesime.

Evidenzia, ancora, come detta clausola, nel sottolineare il carattere meramente indicativo dei voli, non intenda affatto escludere la possibilità, da parte del consumatore, di esercitare i diritti di cui all’art. 91 del Codice del Consumo.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 206/2005 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 24.11.1981, n. 689. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fati, errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

L’operato dell’AGCM invade un campo (quello dell’accertamento circa la formazione, la validità od efficacia del contratto) che, ai sensi dell’art. 19 CdC non le compete, essendo riservato all’ago.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, e 23 del d.lgs. 20/2005, e degli artt 1 e 3 della l. 24.11.1981, n. 689. Violazione, per falsa applicazione, del regolamento CE/261/2004.

Il Reg. comunitario in epigrafe detta norme a tutela dei consumatori in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

La società ritiene che il proprio operato sia conforme anche a tale regolamento, là dove mette in guardia il consumatore dalla possibilità che gli elementi del volo possano essere variati.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 206/2005.

Il consumatore medio si attende che non solo l’orario di un volo charter, specie nei periodi di alta stagione, ma addirittura di un volo di linea, possa subire una variazione.

La società è comunque vincolata a condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dai vettori charter che riservano al vettore medesimo di variare gli operativi dei voli e gli stessi aeromobili.

Nessun ostacolo è stato comunque frapposto all’esercizio dei diritti dei consumatori.

Neppure esattamente individuato, sarebbe, l’ostacolo frapposto all’esercizio dei diritti contrattuali dei segnalanti.

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 206/2005. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

Quattro singoli episodi non possono ritenersi indice dell’esistenza di una vera e propria pratica scorretta.

8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2005. Violazione (per falsa applicazione) degli artt. 86, 87, 88, 89 e 91 del d.lgs. n. 206/2005. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17 della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio, ratificata con l. 27.12.1977, n. 1084. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti, ed errore nei presupposti e per difetto di istruttoria.

Parte ricorrente analizza poi alcuni dei pacchetti oggetto di segnalazione.

In particolare, con riferimento al pacchetto turistico con destinazione "Coralia Mont Choisy3*" ricorda come la variazione dell’operativo fu dovuta ad un caso di overbooking imputabile alla compagnia Eurofly. In tale vicenda, peraltro, parte ricorrente assolse puntualmente ai propri obblighi, consentendo ai consumatori la partenza per la sede della vacanza prescelta con il primo volo utile.

Con riferimento al pacchetto turistico con destinazione "Hotel Stella Makady" sul Mar Rosso per la settimana dal 10 al 17 maggio 2009, parte ricorrente ribadisce che la variazione dell’operativo dei voli è dovuta ad un propria legittima scelta operativa e commerciale, conforme tanto al Codice del Consumo, quanto al cit. Regolamento CE 2111/2005 che consente al t.o. di comunicare l’identità del vettore effettivo in un momento successivo alla prenotazione.

Con riferimento al pacchetto turistico con destinazione "Stella Makadi Beach Resort 5* – Hurgada" per il periodo dal 16 al 23 agosto 2009, ritiene che la modifica dell’operativo, in tale occasione, tenuto conto della struttura complessiva del pacchetto acquistato, non presenti i caratteri di "significatività" richiesti dall’art. 91 del Codice del Consumo.

Si tratta, in particolare, di un ritardo di solo due ore sull’operativo previsto.

Relativamente al pacchetto turistico con destinazione il "Resort Berajya" delle Seychelles per il periodo dal 14 al 22 novembre 2009, contesta l’affermazione di AGCM secondo cui il t.o. è responsabile anche delle attività poste in essere dai soggetti di cui egli si sia avvalso.

Non potrebbe, pertanto, rispondere dell’operato dell’agenzia intermediaria che non aveva comunicato ai clienti l’esistenza di uno scalo intermedio.

Ai sensi della normativa internazionale vigente in materia (Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio), ratificata con l. n. 1084/1977, l’agenzia di viaggi, peraltro, è mandataria non già del t.o. bensì del viaggiatore.

Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene di avere comunicato all’agenzia intermediaria (mandataria dei clienti finali) il corretto itinerario del volo, sicché alcuna slealtà le sarebbe nella fattispecie imputabile.

9) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 9 e 13, del d.lgs. n. 206/2005 e dell’art. 11 della l. 689 del 1981. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti e per difetto di istruttoria.

AGCM non ha spiegato esattamente quale, delle norme del Codice del Consumo cumulativamente richiamate dall’Autorità, sia stata violata da P&G.

10) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 9 e 13, del d.lgs. n. 206/2005, e dell’art. 11 della l. n. 689/(1. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti, errore nei presupposti e per difetto di istruttoria.

Parte ricorrente evidenzia di avere un fatturato decisamente inferiore a quello dei principali operatori turistici italiani, e di collocarsi in fascia "media".

La pluralità dei comportamenti posta da AGCM a base della sanzione, sarebbe costituita, in realtà, da soli quattro episodi registrati nel corso di un anno di attività.

L’Autorità non avrebbe inoltre tenuto nel debito conto che la società non ha, in passato, commesso violazioni alla normativa in esame, e che, comunque, nessun pregiudizio economico è derivato ai consumatori per effetto della pratica asseritamente scorretta.

11) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 9 e 14 del d.lgs. n. 206/2005 e dell’art. 11 della l. n. 689 del 1981. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti, errore nei presupposti e per difetto di istruttoria.

Pur avendo analizzato e contestato una pluralità di pratiche, AGCM ha applicato una sanzione onnicomprensiva, senza diversificare e graduare le diverse sanzioni in ragione delle distinte ancorché connesse pratiche commerciali.

Si costituiva, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011.
Motivi della decisione

1. In via preliminare giova riportare il quadro normativo vigente in materia, così come ricostruito nel provvedimento dell’Autorità.

1.1. L’articolo 85 del Codice del Consumo stabilisce che "il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi". In base all’articolo 86, elementi essenziali del contratto di acquisto del pacchetto turistico sono, tra gli altri, "destinazione, durata, data d’inizio e conclusione(…), durata del medesimo (..), il prezzo del pacchetto turistico (…), caratteristiche e tipologie del trasporto, data, ora e luogo della partenza e del ritorno".

Secondo l’Autorità, "gli operativi dei voli facenti parte del pacchetto turistico rientrano, pertanto, tra gli elementi essenziali del contratto, in quanto definiscono la qualità e le caratteristiche del servizio di trasporto".

Essi, prosegue, "assumono particolare rilevanza per il consumatore medio sotto vari profili, quali la qualità e notorietà della compagnia aerea, il tipo di aeromobile, la data, l’ora e il luogo di partenza e di arrivo, compresi eventuali scali intermedi".

Nell’interpretazione dell’Autorità "il fulcro della tutela del consumatore consiste nell’obbligo, imposto al professionista, di fornire informazioni preliminari alla conclusione del contratto, che siano veritiere e che, in linea di principio, non subiscano modifiche per la durata del rapporto contrattuale. In altri termini, la regola è quella dell’immodificabilità e chiarezza delle condizioni contrattuali stabilite prima della partenza, salvo diversa pattuizione tra le parti.".

Viene, in particolare, valorizzato il tenore dell’art. 91 del Codice del Consumo, alla stregua del quale "Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificarne in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso al consumatore in forma scritta, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo".

Il consumatore, in tal caso, deve comunicare se intende accettare la modifica, ovvero recedere senza il pagamento di alcuna penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 92. Quest’ultima disposizione, relativa ai diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del pacchetto, stabilisce che, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno subito, il consumatore ha comunque diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di qualità equivalente o superiore, senza alcun sovrapprezzo, ovvero di un altro pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza, o altrimenti di ottenere il rimborso di quanto già pagato".

L’Autorità ritiene che l’art. 91 conferisca al professionista, un limitato "ius variandi" e che sia inaccettabile l’interpretazione, sostanzialmente riproposta anche in sede di ricorso, secondo cui detta disciplina non si applicherebbe alle variazioni degli operativi dei voli.

Evidenzia, al riguardo, che, se così fosse "il tour operator potrebbe variare gli orari di partenza e di arrivo, a seconda delle sue esigenze, senza doverne rispondere anche laddove ciò comporti, come nei casi in esame, una riduzione del periodo di soggiorno, ovvero una variazione significativa di altri elementi del contratto incidenti sulla convenienza del prezzo. Il che, evidentemente, vanificherebbe, di fatto, le garanzie apprestate dalle richiamate disposizioni del Codice del Consumo".

Più in generale, l’Autorità ritiene che "l’articolo 91 del Codice del Consumo si applica a qualsiasi modifica significativa delle condizioni di trasporto aereo oggetto di pacchetti turistici "tutto compreso"; dette modifiche, peraltro, sono da ritenersi consentite solo in caso di "necessità", ovvero in caso di sopravvenienza di circostanze eccezionali che il professionista non avrebbe comunque potuto evitare anche se avesse adottato tutte le misure del caso. Tale protezione si applica a qualsiasi modifica degli operativi di volo, siano essi di linea che voli "charter", dovendosi assicurare analoghe condizioni tra i due tipi di trasporto, in linea con le indicazioni dell’ordinamento comunitario; in tale ambito si avverte, infatti, l’esigenza di migliorare la tutela dei consumatori danneggiati da notevoli ritardi nelle partenze dei voli, anche laddove questi siano parte di un pacchetto turistico".

L’Autorità si richiama, in particolare, al Regolamento CE n. 261/2004, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

2. Con un primo ordine di rilievi, parte ricorrente invoca, da un lato, il fatto che i contratti "charter", predisposti unilateralmente dai vettori, prevedono che gli operativi dei voli siano soggetti a modifiche.

Allega, ad esempio, un contratto stipulato con Eurofly in cui detta società si riserva la facoltà di sostituire a sé altro vettore, o di sostituire l’aeromobile.

Dall’altro, reputa che, a differenza di quanto ritenuto dall’Autorità, le norme del Codice, relative tanto alla promozione quanto alla conclusione del contratto, debbano essere interpretate nel senso in cui non sarebbe necessaria l’indicazione del vettore, di cui invece, il Regolamento UE 2111/2005 consentirebbe l’indicazione in un momento successivo.

L’art. 91, inoltre, nell’evocare il concetto di "necessità", non farebbe riferimento a cause di forza maggiore, bensì si farebbe carico proprio delle esigenze operative e di programmazione dei t.o..

P&G ritiene perciò di avere legittimamente evidenziato nelle proprie condizioni contrattuali la possibilità di una modifica degli operativi dei voli, di avere legittimamente modificato le informazioni sugli operativi forniti, e di avere in definitiva legittimamente disposto le variazioni del programma di viaggio.

Non spetterebbe, comunque, ad AGCM valutare il carattere di "significatività" di una modifica contrattuale.

2.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, relativamente alla prassi del settore aereo, invocata da parte ricorrente, che non è ben chiaro perché i tour operator debbano "riversare" gli effetti delle clausole loro imposte dai vettori sui consumatori e perché tale prassi giustifichi, nella fattispecie, la condotta addebitata dall’Autorità circa l’assenza di una preventiva e diligente organizzazione di P&G volta a garantire ai consumatori il rispetto del programma di viaggio nei termini concordati.

Al riguardo, è bene sottolineare che alla ricorrente non sono state contestate le variazioni degli operativi dei voli in sé bensì più condotte integranti una distinta, complessa pratica commerciale, alla stessa esclusivamente imputabile, consistente, da un lato, nella "divulgazione di informazioni ingannevoli con riferimento alle condizioni generali di contratto di P&G sul valore meramente indicativo degli operativi dei voli oggetto di commercializzazione", dall’altro nella "diffusione di informazioni ingannevoli circa i pacchetti viaggio".

Sotto il primo profilo "Il professionista ha divulgato comunicazioni commerciali ingannevoli e ambigue con riferimento agli operativi dei voli oggetto di commercializzazione, presentando ai consumatori le relative informazioni come elementi meramente indicativi della propria offerta.".

La "sistematicità" di tale condotta, risulta "dalle condizioni generali di contratto di P. A.G., come integrate, in virtù di espresso richiamo, dalle "Informazioni generaliScheda Tecnica", rinvenibili, a seguire, ad un addendum in calce alle condizioni generali. Analoghe evidenze in tal senso sono, inoltre, ricavabili nelle risposte fornite da P& G ai reclami dei consumatori (…)"

In particolare, l’Autorità ha riscontrato che, sul proprio sito, il professionista ha diffuso informazioni "palesemente" ingannevoli circa "il valore meramente indicativo dei voli e la loro estraneità all’oggetto del contratto", tali da indurre in errore i consumatori circa i diritti loro riconosciuti in caso di modifica delle condizioni di trasporto pattuite.

Le affermazioni contenute nelle condizioni generali di contratto, e nella comunicazione commerciale, contrastano, secondo l’Autorità, con quanto previsto dal Regolamento CE n. 261/2004, e forniscono "un’informazione fuorviante sulla specifica disciplina dettata dal Codice del Consumo in materia di jus variandi per i pacchetti turistici, inducendo i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, di dover accettare qualsiasi modifica dell’operativo dei voli concordato, ivi compresa quelle implicanti una riduzione del periodo di soggiorno. Detta informazione, pertanto, svia i consumatori dall’intraprendere le azioni idonee a garantire il pieno esercizio degli diritti previsti dagli artt. 91, 92 e 93 del Codice del Consumo a fronte di specifici disservizi del professionista.".

Al riguardo, l’Autorità ribadisce che in materia di modifica degli elementi essenziali dei pacchetti turistici vige il principio per cui il consumatore deve essere reso tempestivamente edotto delle stesse modifiche affinché, ove ritenuto opportuno, possa eventualmente recedere dal contratto e, comunque, fare valere i propri diritti anche al fine di ottenere adeguate forme di indennizzo. Tale facoltà "deve essere portata a conoscenza dei consumatori anche con riferimento alla modifica dei voli già prima dell’acquisto del pacchetto di viaggio, attraverso un’informazione completa e quanto più possibile dettagliata, in modo da fornire ai consumatori stessi piena consapevolezza di tali diritti sin dalla fase iniziale del rapporto contrattuale che si instaura tra le parti.".

Relativamente ai contratti intercorsi con i vettori aerei l’Autorità, oltre a ricordare che anch’essi sono soggetti, agli obblighi imposti dal Regolamento CE n. 261/2004, ha poi rilevato, con specifico riguardo alla posizione di P., che "la condotta del professionista appare improntata da una negligente organizzazione dei pacchetti viaggio, non dipendente da esigenze fatte presenti dai vettori, sicché i fatti segnalati sono da ricondurre a una mala gestio tipicamente ascrivibile allo stesso professionista".

Come meglio si vedrà più oltre, l’Autorità ha infatti riscontrato un solo caso di variazione direttamente dipendente dal comportamento del vettore (cfr. i parr. 77 e ss. del provvedimento impugnato).

2.2. Relativamente all’argomentazione secondo cui il Codice del Consumo non richiederebbe affatto la previa indicazione dell’identità del vettore, sia nella fase promozionale che contrattuale, il Collegio osserva, in primo luogo, che proprio il Regolamento n. 2111/2005 invocato attesta, semmai, l’importanza ormai assunta da tale elemento, non solo nella "percezione" del consumatore medio, ma anche ai fini degli obblighi di informazione, gravanti sui vettori e sui tour operator.

Va infatti evidenziato che detto Regolamento attribuisce preminente rilievo proprio all’ "informazione sull’identità del vettore aereo effettivo" (così la rubrica dell’art. 11) essendo chiaramente enunciato che "Al momento della prenotazione il contraente del trasporto aereo comunica ai passeggeri l’identità del vettore effettivo o dei vettori effettivi, indipendentemente dai mezzi utilizzati per fare la prenotazione" (comma 1).

Solo se "l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati". In tal caso, peraltro "il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata" (comma 2).

Premesso, dunque, che l’informazione circa l’identità del vettore costituisce l’oggetto di un obbligo specifico del contraente del trasporto aereo, ovvero, come nel caso di specie, del tour operator in quanto parte del più complesso contratto di "pacchetto turistico", non è chiaro al Collegio come, da tale norma comunitaria (dettata al fine di proteggere gli utenti del trasporto aereo), possa trarsi la conclusione (evocata da P&G nella propria comunicazione di impresa, nonché modulistica contrattuale), secondo cui l’identità del vettore aereo e l’operativo dei voli non farebbe parte del contenuto del contratto o che, comunque, il t.o. possa ad esso apportare qualunque modifica per ragioni di mera convenienza commerciale, ribaltando sostanzialmente sui consumatori le proprie inefficienze organizzative e programmatorie.

L’Autorità ha in particolare rilevato, al riguardo (part. 78 e ss.) che "le variazioni di programma oggetto di segnalazione sono generalmente da imputarsi a fattori dipendenti dall’organizzazione del professionista e non già a circostanze derivanti da caso fortuito, forza maggiore o altre circostanze eccezionali, che il professionista non avrebbe potuto, mediante l’esercizio dell’ordinaria diligenza, prevedere e risolvere e che avrebbero potuto giustificare, ai sensi dell’articolo 91 del Codice del Consumo, la variazione delle condizioni di trasporto concordate".

L’Autorità ha infatti accertato "una prassi ripetuta di variazione dei programmi di viaggio con destinazione all’estero effettuata sul presupposto che gli operativi di volo e, in generale, le modalità di trasporto, non facessero parte del contratto di viaggio e, quindi, potessero essere modificati senza le limitazioni e le garanzie previste dal codice del consumo a tutela dei consumatori (artt. 91 e 92). Il professionista si è dunque avvalso della facoltà di modificare gli operativi dei voli concordati a prescindere dall’esistenza di fatti obiettivamente riferibili ai vettori fornitori del servizio di trasporto aereo e riconducibili, invece, a proprie autonome scelte commerciali. Tale approccio risulta alla base dei disagi lamentati dai consumatori, individuabili, tra l’altro, nella riduzione dei periodi di soggiorno effettivo rispetto a quelli concordati".

Più in generale, osserva il Collegio che l’interpretazione suggerita da P&G in ordine all’esercizio dello ius variandi (il quale sarebbe giustificato non già da una necessità obiettiva, ma da una necessità soggettiva del t.o., legata a ragioni di mera convenienza commerciale) contrasta, prima ancora che con l’esigenza di protezione del consumatore alla quale la normativa in esame è ispirata, con gli stessi principi di equilibrio sinallagmatico che regolano gli ordinari rapporti negoziali.

In base all’interpretazione propugnata da parte ricorrente, uno dei contraenti si troverebbe infatti ad alterare a suo piacimento l’assetto negoziale, senza che l’esercizio del diritto di recesso, ovvero di riprotezione, riconosciuti alla controparte contrattuale, possano effettivamente compensare siffatta alterazione. Si tratta, infatti, di scelte di "second best", che non garantiscono al consumatore il soddisfacimento dell’interesse primario perseguito con la stipulazione del contratto di pacchetto turistico.

Nel caso di specie, come già evidenziato, il riconoscimento normativo dell’esistenza di un contraente "debole", rende peraltro siffatta, singolare interpretazione, del tutto improponibile, su un piano logico, prima ancora che giuridico.

2.3. Con ulteriore ordine di argomentazioni, parte ricorrente ha poi affermato di non avere mai escluso la possibilità, da parte del consumatore, di esercitare i diritti previsti dall’art.91 del Codice del Consumo.

Si è già in precedenza evidenziato, però, come, la società, abbia divulgato comunicazioni commerciali ingannevoli e ambigue con riferimento agli operativi dei voli oggetto di commercializzazione, "presentando ai consumatori le relative informazioni come elementi meramente indicativi della propria offerta" (par. 57 del provvedimento impugnato), ed inducendo quindi i consumatori medesimi in errore circa i diritti loro riconosciuti in caso di modifica delle condizioni di trasporto pattuite.

Al riguardo, erra parte ricorrente, là dove sostiene che l’operato dell’Autorità invade un campo (quello dell’accertamento circa la formazione, la validità od efficacia del contratto) che, ai sensi dell’art. 19 CdC non le compete, essendo riservato all’Autorità giudiziaria ordinaria.

AGCM, nel caso di specie, si è infatti limitata ad accertare l’esistenza di una (complessa) pratica commerciale scorretta, ancorché, a tale fine, abbia utilizzato anche principi propri dell’ordinaria ermeneutica contrattuale.

Non è inutile ricordare, al riguardo, che, come più volte affermato dalla Sezione, sussiste un rapporto di complementarità tra il Codice del Consumo e gli ordinari strumenti di tutela contrattuale (cfr., tra le tante, le sentenze del 15 giugno 2009, nn. 5625, 5627 e 5629).

Non è chiaro, poi, come l’esistenza di una specifica disciplina posta a tutela dei consumatori in caso di "negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato" (l’invocato Regolamento n. 261/2004), possa giustificare la divulgazione di informazioni ingannevoli sugli operativi dei voli oggetto delle offerte della società. E’ semmai vero che, come rilevato dall’Autorità, proprio l’esistenza di una simile disciplina conferma quanto in precedenza rilevato circa l’ambito di estensione dello ius variandi da parte dei tour operator.

La necessità, cui fa riferimento l’art. 91 del Codice del Consumo, riguarda infatti esclusivamente la sopravvenienza di circostanze eccezionali o comunque di difficoltà oggettive che il professionista non avrebbe potuto evitare anche se avesse adottato tutte le misure idonee ad assicurare una adeguata organizzazione e programmazione.

Rileva in particolare l’Autorità che la protezione di cui all’art. 91 "si applica a qualsiasi modifica degli operativi di volo, siano essi di linea che voli "charter", dovendosi assicurare analoghe condizioni tra i due tipi di trasporto, in linea con le indicazioni dell’ordinamento comunitario; in tale ambito si avverte, infatti, l’esigenza di migliorare la tutela dei consumatori danneggiati da notevoli ritardi nelle partenze dei voli, anche laddove questi siano parte di un pacchetto turistico" (par. 55).

2.4. Relativamente all’osservazione secondo cui i quattro singoli episodi specificamente analizzati dall’Autorità non possono ritenersi ex se sintomo dell’esistenza di una pratica scorretta, è agevole osservare che essi costituiscono in realtà solo il punto di emersione di una condotta sistematica, che ha fatto perno sulla comunicazione commerciale e le stesse condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa (cfr., al riguardo, i parr. 57 e ss., già richiamati, nonché i parr. 62 e ss. circa le informazioni ingannevoli diffuse in ordine ai pacchetti di viaggio aventi come destinazione le Seychelles, e, più in generale, circa gli operativi dei voli facenti parte dei pacchetti turistici commercializzati (par. 68 e ss.).

Al riguardo, l’Autorità ha in particolare rilevato "il mancato assolvimento dell’onere della prova attribuito al professionista ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo. Le informazioni e i documenti forniti in tale sede dal professionista, in generale, evidenziano infatti l’assenza di elementi probatori sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla gestione delle singole pratiche e, in particolare, sulla corrispondenza dei voli indicati dal professionista nelle proprie comunicazioni commerciali a una preventiva ed effettiva programmazione da parte dei vettori aerei, nonché in merito alla circostanza, asserita nelle informazioni rese ai consumatori circa i pacchetti viaggio di cui sub b) e c), che le variazioni del programma di viaggio sarebbero state comunicate dai vettori in relazione ad intervenuti impedimenti nello svolgimento della loro attività".

Più in generale, il professionista non ha fornito "alcuna documentazione attestante la veridicità di quanto comunicato ai consumatori e, in particolare, sul fatto che dette variazioni sarebbero state determinate da fattori riguardanti l’attività delle compagnie aeree". L’unica eccezione è stata rinvenuta dall’Autorità in ordina al pacchetto viaggio analizzato sub a) (cfr. par. 25 e ss. della delibera impugnata), per cui "il professionista ha fornito documentazione nella quale la compagnia aerea motiva la variazione del volo di andata per un asserito caso di overbooking dovuto a disguidi tecnici sul proprio sistema di prenotazione".

2.5. Parte ricorrente ha poi cercato di confutare l’analisi svolta dall’Autorità in merito ai quattro specifici episodi oggetto di segnalazione, dai quali ha preso l’avvio il procedimento in esame.

Ancora una volta va sottolineato che parte ricorrente, come già in precedenza evidenziato, (cfr. il par. 69 e ss.), nel corso del procedimento innanzi all’Autorità, non ha assolto l’onere della prova "attribuito al professionista ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo".

Anche in sede di ricorso, si è poi limitata a richiamare gli argomenti, già in precedenza confutati, relativi all’esistenza di un illimitato ius variandi del tour operator, in conseguenza di proprie insindacabili scelte commerciali, nonché dovute ai contratti imposti dai vettori.

L’Autorità ha, per contro, accertato che la società ha utilizzato "dati di fatto fuorvianti circa gli operativi dei voli comunicati ai consumatori segnalanti e le ragioni delle rispettive variazioni".

Secondo l’Autorità la circostanza risulta provata innanzitutto con riferimento al pacchetto viaggio di cui sub b) con destinazione l’"Hotel Stella Makady", "per cui il professionista non ha prodotto alcuna documentazione attestante la corrispondenza tra i voli indicati nel contratto e l’effettiva programmazione del vettore aereo; detti dati, pertanto, sono da considerarsi inesatti. Le informazioni acquisite inoltre confermano che gli operativi dei voli comunicati da P&G non erano veritieri, in quanto, secondo le informazioni fornite dalla compagnia aerea Eurofly, detti dati non erano coincidenti, né per numero, né per destinazione, né per data ed orario, ad una reale programmazione da parte della stessa compagnia ". D’altro canto, come già evidenziato "il professionista ha riconosciuto che la variazione era dovuta a "scelte di tipo commerciale ed operativo"non risultando pertanto "rispondente al vero l’affermazione, trasmessa ai consumatori segnalanti, che la variazione sarebbe stata imposta dal vettore "per motivi tecnici e del tutto indipendenti dalla nostra volontà".

Relativamente al pacchetto viaggio sub c) Stella Makadi Beach Resort 5*- Hurghada, l’Autorità osserva che la società ha allegato unicamente una comunicazione della compagnia area Air Memphis che "diversamente da quanto asserito dal professionista, non riguarda né il volo definitivo comunicato al consumatore, né quello oggetto di preventiva promozione. Si tratta infatti di uno scambio di corrispondenza con la compagnia Air Memphis, avvenuto a ridosso dell’acquisto del pacchetto (l’11 agosto 2009), in cui viene indicato un volo la cui data ed orario di partenza (ore 22.15 del 16 agosto) non corrispondono a quelli comunicati da P&G nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore il successivo 12 agosto (ore 0.05 del 17 agosto). I dati comunicati pertanto vanno considerati inesatti, in quanto non corrispondenti ad una preventiva programmazione da parte del vettore e, comunque, non supportati da una organizzazione dei voli effettuata dal professionista con congruo anticipo rispetto alla promozione e vendita del pacchetto viaggio in esame. Inoltre, anche in tal caso, P&G ha fornito delle informazioni non veritiere circa le motivazioni della variazione, nel caso specifico costituita dalla posticipazione della data di partenza di un giorno dovuta alla propria strategia commerciale".

Anche in questo caso, pertanto, risulta forviante l’affermazione, trasmessa al consumatore segnalante, che la variazione sarebbe stata imposta dal vettore "per motivi tecnici e del tutto indipendenti dalla nostra volontà".

L’Autorità prosegue evidenziando che detta informazione, da una parte, manifesta un comportamento scorretto nella gestione dei reclami e, dall’altra, "non pone il consumatore nella condizione di poter comprendere la portata dei propri diritti, alterandone, perciò, le scelte economiche".

2.6. Con riguardo al pacchetto avente come destinazione le Seychelles, stando a quanto accertato nel corso del procedimento (par. 63 e ss.) "il professionista ha divulgato delle informazioni ingannevoli, mediante il proprio sito internet ed il proprio catalogo Ed. 2009/2010, circa il tragitto del viaggio facente parte del pacchetto con destinazione le Seychelles, in quanto non ha chiarito, come avrebbe dovuto fare secondo diligenza, le caratteristiche dell’operativo del volo oggetto del pacchetto viaggio, specificandone la natura (volo indiretto, con uno scalo intermedio nelle Mauritius) ed i tempi di percorrenza per raggiungere, dall’Italia, le Seychelles.". Anche in questo caso, P&G, in riscontro alla comunicazione dell’onere della prova, non ha fornito "alcun elemento, né informativo né documentale, sull’esistenza di apposita comunicazione trasmessa ai consumatori, divulgata nel periodo in esame (anno 2009) mediante catalogo o il proprio sito internet, circa l’itinerario del trasporto aereo per i pacchetti viaggio con destinazione Seychelles, con menzione dello scalo tecnico a Mauritius nella tratta di andata.".

Relativamente alle argomentazioni difensive del professionista, secondo cui sarebbe stata l’agenzia di viaggio a fornire delle informazioni errate ai consumatori, l’Autorità osserva che, comunque, tale argomentazione è del tutto irrilevante "in quanto è pacifico il principio per cui il tour operator è responsabile anche delle attività poste in essere dai soggetti di cui egli si sia avvalso. Nello stesso senso, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che l’impiego della diligenza ordinariamente esigibile da parte dell’operatore commerciale, deve riguardare non soltanto le condotte direttamente poste in essere da quest’ultimo, ma anche le attività che siano state demandate ad altri nell’immediato interesse del "mandante" o "preponente", precisando che la responsabilità dell’operatore commerciale al riguardo è configurabile sia sotto il versante della culpain eligendo che con riferimento alla culpain vigilando. Nel caso di specie, è configurabile la responsabilità del professionista, innanzitutto, per culpa in vigilando rispetto all’attività posta in essere della rete delle agenzie di B., evincibile dall’assenza di specifiche direttive circa le informazioni da fornire dal consumatore sulle caratteristiche del volo, nonché di una successiva attività di controllo da parte del professionista. Inoltre, il professionista è responsabile per l’attività direttamente da esso poste in essere: risulta, infatti, provato che nella promozione del pacchetto viaggio in esame, realizzata da P&G attraverso il proprio catalogo e sito internet, il professionista non ha informato i consumatori che il viaggio prevedeva uno scalo intermedio alle Mauritius e, dunque, un tempo di percorrenza di gran lunga superiore a quello richiesto per il volo diretto (superiore di circa 12 ore, rispetto alle 7 ore richieste per il volo diretto)". L’Autorità evidenzia ancora che "si tratta di un informazione indubbiamente rilevante per il consumatore medio in quanto lo scalo intermedio sopra indicato, nel caso di specie, incide in modo significativo sulla durata del viaggio e del periodo di soggiorno e, dunque, sulle caratteristiche del pacchetto viaggio".

2.7. Con particolare riguardo al ruolo di B., parte ricorrente si è richiamata alla normativa internazionale vigente in materia (Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio), ratificata con l. n. 1084/1977, secondo cui l’agenzia di viaggi è mandataria non già del t.o. bensì del viaggiatore. P&G sostiene, in particolare, di avere comunicato all’agenzia intermediaria (mandataria dei clienti finali) il corretto itinerario del volo, sicché alcuna scorrettezza le potrebbe essere addebitata, in particolare sotto il profilo della culpa in eligendo e/o vigilando.

Con le memorie conclusive, ha poi precisato di non avere dato alcun incarico a B. inerente la promozione del pacchetto in questione, e, che, pertanto, non potrebbe configurarsi in capo ad essa, alcun obbligo di controllo.

2.7.1. Osserva il Collegio, che, come già evidenziato dagli ampi stralci della delibera impugnata, testualmente riportati, la responsabilità di P&G in ordine alla promozione dei pacchetti riguardanti le Seychelles, ha carattere diretto, in quanto imperniata sulla comunicazione commerciale diffusa attraverso i cataloghi cartacei e il sito internet della società.

In tale contesto, le argomentazioni dell’Autorità in ordine ai rapporti intercorsi con B., risultano pertanto espresse più al fine di cogliere le contraddizioni presenti nell’unica argomentazione difensiva compiutamente svolta dalla ricorrente, che al fine di affermare l’ esistenza (anche) di una culpa in eligendo e/o in vigilando.

Per quanto occorrer possa, circa l’asserita inesistenza di rapporti commerciali tra B. e P&G, aventi ad oggetto la promozione dei cataloghi di quest’ultima, è peraltro sufficiente rinviare all’istruttoria svolta dall’Autorità nel procedimento PS853, le cui risultanze, come già ricordato in fatto, sono state acquisite d’ufficio anche nel procedimento in esame e non sono state puntualmente confutata dalla società.

In tale procedimento, è emerso in particolare, che (par. 60 e ss.), "B. ha in essere da diversi anni rapporti con P. per la commercializzazione dei relativi prodotti attraverso la propria rete di agenzie di viaggi. Detti rapporti, iniziati nel 20062007 e tuttora in corso, non si sono tradotti in alcuna convenzione scritta tra le parti e sono regolati da semplici contatti telefonici o via email’.

2.8. Parte ricorrente, lamenta infine, che l’Autorità non abbia, a suo dire, esattamente individuato le norme del Codice del Consumo violate, in quanto le stesse sono state indicate cumulativamente.

Tale circostanza evidenzia però, a parere del Collegio, proprio l’esistenza di una pluralità di violazioni delle norme del Codice del Consumo, analiticamente indicate (cfr., in particolare, i par. 86 e ss., della delibera impugnata, in cui, nel riassumere le conclusioni raggiunte, l’Autorità ha sintetizzato i profili di scorrettezza e aggressività della pratica).

3. Relativamente alla quantificazione della sanzione, l’Autorità ha in primo luogo considerato, con riferimento alla gravità della condotta, "l’importanza di P.&.G. S.p.A. nel settore dei tour operator operanti attraverso il canale internet (al riguardo, assume rilevanza anche la dimensione economica del professionista, desumibile dal suo fatturato realizzato nel 2008, corrispondente a circa 62 milioni di euro). La condotta deve considerarsi molto grave in ragione della sua natura, in quanto si riferisce a una pluralità di comportamenti, tra loro connessi, che, al di là dei singoli episodi di variazione dei voli oggetto di segnalazione, hanno dato ampia diffusione a un’informazione distorta circa le previsioni del Codice del Consumo e chiaramente decettiva delle scelte dei consumatori, ingenerando negli stessi l’erroneo convincimento della liceità delle variazioni dei programmi di viaggio effettuate dal professionista in contrasto con i presupposti previsti dalla normativa (quale quello della "necessità" delle modifiche, di cui all’articolo 91 del Codice del Consumo)".

Inoltre, prosegue l’Autorità, "l’ampia diffusione dell’informazione, che ha interessato diversi canali di comunicazione (quali il canale internet, nonché i cataloghi dell’operatore, e la trasmissione di comunicazioni specifiche indirizzate ai consumatori), consentendo di raggiungere un numero consistente di soggetti e di esporli a un pregiudizio economico potenzialmente rilevante, deve ritenersi caratterizzata da un elevato grado di offensività. Sotto questo stesso profilo, la particolare gravità della infrazione è ulteriormente avvalorata dal pregiudizio economico derivante dai comportamenti adottati dal professionista anche nella successiva fase di esecuzione del contratto, tenuto conto del fatto che, come desumibile dalle segnalazioni acquisite, le variazioni apportate hanno determinato anche una minore durata effettiva dei periodi di soggiorno, oltre a significativi disagi connessi a lunghe e faticose attese, senza l’offerta di adeguate misure riparatorie o compensative (…)".

3.1. Parte ricorrente ha evidenziato, in primo luogo, di avere un fatturato decisamente inferiore a quello dei principali operatori turistici italiani, e di collocarsi in una fascia "media".

La pluralità dei comportamenti posta da AGCM a base della sanzione, sarebbe costituita, in realtà, da soli quattro episodi registrati nel corso di un anno di attività.

L’Autorità non avrebbe inoltre tenuto nel debito conto che la società non ha, in passato, commesso violazioni alla normativa in esame, e che, comunque, nessun pregiudizio economico è derivato ai consumatori per effetto della pratica asseritamente scorretta.

3.1.1. Il Collegio ricorda in primo luogo, che la "capacità economica" rappresenta uno dei parametri specificamente elencati dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981, (richiamato dall’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo), al fine di assicurare gli effetti deterrenti della sanzione.

Secondo un consolidato orientamento dell’Autorità, inoltre, l’importanza economica dell’operatore è comunque idonea di per sé a rendere più efficace la comunicazione pubblicitaria e, pertanto, ad aggravarne la valenza lesiva ove la stessa integri anche una pratica commerciale scorretta (cfr. TAR Lazio, sez. I^, sentenza n. 277/08).

Nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad affermare che, nel quadro dei tour operator italiani, essa si colloca, per così dire, in una fascia "intermedia" (nel provvedimento, come si è visto, si fa riferimento ad un fatturato di circa 62 milioni di euro). Pertanto, anche a voler considerare il solo dato economico, non sembra che l’importo della sanzione in concreto irrogata, pari a 100.000 euro, difetti del necessario carattere di proporzionalità.

Relativamente all’ "impatto" della pratica – premesso che non è affatto vero che la stessa si riduca ai soli quattro episodi oggetto di specifica analisi, come sopra più ampiamente argomentato – è sufficiente rinviare al consolidato orientamento della Sezione secondo cui l’illecito consumeristico in esame, è un illecito di "pericolo". Gli effetti della condotta, pertanto, oltre a porsi al di fuori della struttura dell’illecito, assumono, ove accertati, significatività solo quale elemento aggravante.

3.2. Non è dato, infine, comprendere quale interesse parte ricorrente abbia alla doglianza secondo cui l’Autorità avrebbe applicato una sanzione onnicomprensiva, "senza diversificare e graduare le diverse sanzioni in ragione delle distinte ancorché connesse pratiche commerciali".

E’ noto infatti che, in materia di sanzioni amministrative, la norma di cui all’art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione – non è legittimamente invocabile, invece, con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Né ancora, può ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati. Tanto la Cassazione ha affermato sia perché il citato art. 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. civ., sez. lav. 21 maggio 2008, n. 12974).

Gli stessi principi sono, pacificamente, applicati anche dal giudice amministrativo (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 aprile 2010, n. 5873).

Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che l’Autorità abbia ravvisato, l’esistenza di una sola, complessa pratica commerciale sleale, ancorché connotata da una pluralità di comportamenti scorretti, preordinati ad un obiettivo unitario, dal punto di vista sanzionatorio ha non già danneggiato bensì favorito parte ricorrente.

4. Per tutto quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14089

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso ritualmente depositato F.M. chiedeva al Giudice dell’Esecuzione che fosse preliminarmente accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a procedere esecutivamente nei confronti dell’opponente in relazione al credito di cui alla sentenza n. 1/2000/R in data 3 gennaio 2000 della Corte dei Conti di condanna dello stesso F. al pagamento delle somme di L. 12.619.972.493 in via principale e di L. 1.920.000.000 in solido con terzi a titolo di risarcimento di danno erariale nell’ambito di un giudizio nel quale la Presidenza del Consiglio non era stata parte e dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva n. 104571 con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma della cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli sui beni del ricorrente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri rimaneva contumace.

All’esito del giudizio il Tribunale di Roma con sentenza n. 20205 in data 23 settembre 2005 rigettava l’opposizione dell’esecuzione e in accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi, dichiarava estinta la procedura esecutiva. Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2006 il F. proponeva appello contro detta sentenza affermandone l’erroneità in relazione alla ritenuta esperibilità delle azioni esecutive di recupero del danno erariale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri perchè le stesse erano esperìbili esclusivamente dall’Erario dello Stato e quindi dal Ministero dall’Economia e delle Finanze.

Era quindi chiesto l’accoglimento dell’opposizione proposta con accertamento del dedotto difetto di legittimazione dell’appellato ad agire esecutivamente nei confronti dell’appellante.

La Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 30.5.2008, rigettava il gravame, affermando che "rileva però il collegio che l’appello non ha per oggetto l’estinzione della procedura esecutiva già dichiarata con la sentenza gravata di appello, ma il diritto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad agire esecutivamente contro il F. in forza della menzionata sentenza di condanna della Corte dei Conti. Sulla questione non è affatto cessata la materia del contendere perchè, indipendentemente dalla sorte della procedura esecutiva dichiarata estinta, permane il contrasto tra le parti. Nel merito l’appello è infondato. Il D.P.R. n. 260 del 1988 ha innovato la disciplina dell’esecuzione delle decisioni di condanna al risarcimento del danno erariale attribuendo la relativa competenza alle singole amministrazioni statali danneggiate (art. 1). L’art. 8 ha anche abrogato la precedente normativa di cui al R.D. n. 776 del 1909 il cui art. 5 effettivamente accentrava nell’amministrazione del Demanio l’attività di riscossione delle somme dovute per danno erariale di difficile esazione. E’, quindi privo di rilievo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non sia stata formalmente parte del giudizio di danni davanti alla Corte dei Conti".

Ricorre per cassazione il F. con un unico motivo (deducendo violazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 474 c.p.c. e all’art. 156 disp. att. c.p.c.). Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

In relazione al motivo di ricorso è stato formulato il seguente quesito, ex art. 366 bis c.p.c.: "voglia la Suprema Corte di Cassazione enunciare se sulla base del contenuto del titolo (sentenza della Magistratura Contabile), sussista la legittimazione attiva nella procedura esecutiva oggetto di opposizione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o se, alla luce del contenuto del titolo e dell’originario sequestro conservativo concesso e della trascrizione del sequestro stesso, ad opera del Ministro delle Finanze, appaia illegittimo l’impulso operato con versamento del titolo ad opera del terzo (Presidenza del Consiglio dei Ministri), statuendo se nella fattispecie si rilevi violazione del combinato disposto di cui all’art. 474 c.p.c. e art. 156 disp. att. c.p.c., con conseguente carenza di legittimazione attiva della procedente".

Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi di detto art. 366 bis c.p.c..

Deve infatti ribadirsi che, come statuito da questa Corte (tra le altre, n. 7197/2009) il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Nella specie non è dato comprendere la regula iuris che la sentenza impugnata avrebbe violato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3353 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che la ricorrente C.P. S.p.A. espone di avere, da tempo, realizzato un complesso campeggistico ("Castelfusano Country Club") su un terreno di proprietà sito nel Comune di Roma e già munito, si afferma, delle opere di urbanizzazione necessarie a consentirne il funzionamento, eseguite dall’interessata a propria cura e spese;

– Che la Società si duole del fatto che, in risposta alle istanze di concessione edilizia in sanatoria, ex

lege n. 47/1985, da essa presentate -il 16 dicembre 1985 ed il 10 marzo 1986 -in relazione a talune opere abusivamente realizzate nel complesso sopra descritto, con gli atti impugnati -del 12 agosto e

dell’ 8 settembre 1999 – l’Amministrazione ha subordinato il rilascio dei titoli al pagamento di maggiori somme, sia a titolo di oblazione, quale conguaglio a saldo rispetto a quelle a suo tempo autodeterminate e già corrisposte dalla ricorrente, sia a titolo di oneri di urbanizzazione. Sebbene, con riferimento a questi ultimi, la ricorrente avesse formulato espressa richiesta di esenzione dal

relativo pagamento, proprio in ragione del fatto di aver "provveduto a propria cura e spesa all’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ali "interno del complesso campeggistico";

– che, avendo la Società dichiaratamente provveduto ai richiesti pagamenti nelle more del giudizio,

il Collegio deve in primo luogo verificare la ammissibilità, oltrechè ricevibilità, del ricorso, con specifico riguardo alla permanenza di un interesse a ricorrere dopo lo spontaneo adempimento dell’atto impugnato, ovvero se ciò abbia determinato un’acquiescenza all’operato dell’Amministrazione;

– Che la questione preliminare in esame può peraltro essere definita in senso favorevole al ricorrente, atteso che il pagamento costituiva un onere ineludibile ai fini dell’ottenimento dei titoli e della conseguente attivazione dell’impianto ricettivo, con espressa riserva di chiederne la restituzione all’esito del giudizio;

– Che, definita l’ammissibilità del giudizio, nel merito il Collegio osserva che il ricorso contesta, in particolare, la prima pretesa indicata, in quanto ai sensi dell’art. 35, co. 18, l. n. 47/1985, "decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima s’intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio", ed in quanto, in ogni caso,"trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti". Infatti, argomenta la ricorrente, per costante giurisprudenza, qualora l’istanza di concessione in sanatoria sia corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge (come nel caso di specie, si afferma, poiché il Comune non ha mai formulato alcuna richiesta d’integrazione " il termine per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio dell’oblazione versata decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa;

– Che analogamente, prosegue la ricorrente, formatosi il silenzio assenso sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 35, co. 18, cit., dovrebbe ritenersi altresì prescritto (ammesso che sia mai venuto ad esistenza) il diritto dell’ Amministrazione al saldo delle somme pretese a titolo di oneri concessori, essendo nella specie ampiamente decorso, dalla data di formazione del silenzio medesimo a quella della richiesta di pagamento, anche l’ordinario termine decennale;

– Ancora sulla seconda pretesa patrimoniale del Comune, la ricorrente aggiunge altresì che la specifica finalità del contributo posto a carico del concessionario, commisurato, per quanto qui interessa, all "incidenza delle spese che il Comune, di regola, deve sostenere per l’ urbanizzazione dell’ area, non consente, comunque, di considerare tamquam non essent le opere, a tal fine necessarie, che siano già state tutte realizzate direttamente dal concessionario medesimo;

– Che, costiutitosi in giudizio il Comune, i competenti uffici amministrativi hanno riferito solo che risultano presentate richieste di concessione edilizia in sanatoria dalla CASTELFUSANO PRIMA S.p.A. con prott. nn.86/33023 ed 86/129443/001002 per degli immobili siti in Viale Mediterraneo n.52, e che l’istruttoria tecnica relativa alle domande di condono suddette è stata definita e per il prot. n.86/129443 e l’Ufficio è in attesa dell’espletamento di tutti gli atti propedeutici al ritiro delle concessioni edilizie in sanatoria; che i termini di prescrizione dell’oblazione vengono conteggiati secondo quanto disposto dall’art.35, comma 12, Legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni e che, per quanto attiene il pagamento degli oneri concessori, le opere di urbanizzazione interne al complesso campeggistico sono comunque allacciate alle opere di urbanizzazione comunali e pertanto averle realizzate all’ interno della proprietà non esonera il richiedente dal pagamento degli oneri concessori;

– Che, ai fini del decidere, occorre invece acquisire una articolata e dettagliata relazione del Comune intimato, circa la completezza e fedeltà alla situazione reale delle domande di concessione e circa il successivo iter istruttorio ai fini del computo dei termini di legge, nonché circa le modalità di accertamento del maggiore importo dovuto, anche quanto all’avvenuta ponderazione, ovvero alle ragioni dell’avvenuta esclusione, dell’incidenza dell’eventuale risparmio pubblico sulle spese di urbanizzazione, conseguente alle iniziative spontanee della ricorrente;

– Che, l’ulteriore trattazione deve quindi essere rinviata ad un momento successivo al deposito della predetta relazione, e che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara ricevibile ed ammissibile ed accerta l’attualità dell’interesse azionato dai ricorrenti.

Assegna altresì al Comune intimato il termine di giorni 30 (trenta), dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, per il deposito presso la Segreteria di questa Sezione della relazione di cui in premessa.

Fissa l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 23 giugno 2011.

Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 17710 Donazione e legato

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22-10-1994 C.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce E. B. e, premesso che G.C. con testamento olografo de 30-8-1979 aveva legato in favore della B. un fondo sito in (OMISSIS)) di circa tre ettari, assumeva:

– dopo la vendita a terzi di parte del suddetto fondo con atti del 12 e del 16-2-1981 e dopo la riduzione della sua estensione a seguito di espropriazione da parte del Comune di Galatina fino a raggiungere la superficie di ha 2.71,20, con scrittura privata del 28-4-1987 il G. si era impegnato a trasmettere all’esponente il medesimo fondo a soddisfazione di quanto da questi vantato per il rapporto di lavoro subordinato espletato alle sue dipendenze;

– deceduto in data (OMISSIS) il G., l’istante aveva trascritto il 20-12-1989 contro le eredi G.C. e D.M.M. l’atto di citazione con il quale aveva chiesto dichiararsi la validità e l’efficacia nei confronti di esse della scrittura privata del 28-4-1987 e, quindi, il trasferimento in suo favore della proprietà del fondo "Impalate";

– la B. a sua volta aveva trascritto il 30-10-1992, a suo favore e contro l’eredità G., l’atto relativo al legato in questione;

– le eredi G. avevano transatto la controversia instaurata nei loro confronti dal C. con atto del 12-7-1994, rinunciando ad ogni pretesa sul fondo predetto e facendo salva ogni azione eventualmente proponibile dal C. stesso nei confronti della B..

L’attore chiedeva quindi dichiararsi la validità e l’efficacia della scrittura privata del 28-4-1987 a firma G.C., dichiararsi che al momento del decesso di quest’ultimo il fondo in questione non era più nella disponibilità di costui e, quindi, privo di effetto giuridico il legato, e dichiararsi il trasferimento in suo favore dell’immobile.

Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento delle domandi attrici di cui chiedeva il rigetto; in particolare sosteneva che la scrittura privata del 28-4-1987 invocata da controparte non le era opponibile nella sua qualità di legataria in quanto prevedeva semmai un mero impegno al trasferimento della proprietà del bene, sicchè al momento della morte del "de cuius" il fondo oggetto del legato, ancora in proprietà di quest’ultimo, era stato da lei acquistato con effetto immediato ai sensi dell’art. 649 c.c..

Il Tribunale adito, sulla base della qualificazione della scrittura prodotta dal C. come impegno unilaterale sprovvisto dell’accettazione necessaria per l’attribuzione di efficacia ai fini del trasferimento della proprietà del fondo, con sentenza dell’8-3- 2002 rigettava le domande attrici.

Proposto gravame da parte del C. cui resisteva la B. la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 10-5-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato ad un unico articolato motivo illustrato successivamente da una memoria cui la B. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di contratti e di accettazione della proposta e dell’art. 686 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente risolto la questione principale oggetto della controversia, consistente nell’accertare se e quali effetti comportasse, rispetto al legato disposto con il testamento olografo del 30-8-1979 in favore della B., l’assunzione da parte del testatore di successivo formale impegno di trasferire a terzi la stessa cosa oggetto del legato, impegno all’epoca della morte del "de cuius" non ancora produttivo di effetti reali, e tuttavia oggetto di domanda giudiziale trascritta, nei confronti degli eredi del testatore, anteriormente alla trascrizione del testamento da parte della legataria.

Il C. al riguardo sostiene che il giudice di appello, nei ritenere rilevante il fatto che l’adesione dell’esponente alla proposta di G.C. formalizzata nella scrittura privata del 28-4-1987 fosse stata tardiva e che comunque la trascrizione della stessa non fosse stata tempestiva, non ha considerato che nella specie, in presenza di una disposizione testamentaria sicuramente revocata a seguito della menzionata scrittura privata (dovendosi in proposito ritenere la revoca di un legato di una determinata cosa in presenza di un successivo atto disposizione di natura non soltanto reale ma anche obbligatoria relativa all’oggetto del legato stesso ed altresì di un atto di disposizione non ancora perfezionato dalla accettazione del destinatario, come nella fattispecie), non poteva negarsi il diritto dell’esponente di perfezionare il contratto alla cui formazione mirava la proposta del 1987, come in effetti era avvenuto prima con una richiesta stragiudiziale e poi con una domanda giudiziale, entrambe formulate nei confronti dei soli soggetti legittimati, ovvero gli eredi del G..

Il ricorrente assume che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulle persistente valenza della disposizione testamentaria, negata in via incidentale nel giudizio di primo grado dall’attore con l’accettazione della proposta di C. G., costituente l’oggetto principale della controversia a seguito dell’esercizio del cessato diritto di legato da parte della B.; inoltre avrebbe dovuto ritenere irrilevante sia la mancata partecipazione della B. al giudizio C. eredi G., sia l’indagine sulla trascrizione del testamento da parte della B. stessa, intervenuta comunque dopo la trascrizione della domanda da parte dello stesso C..

La censura è infondata.

La Corte territoriale, nell’esaminare la domanda del C. riguardante gli effetti riconducibili alla scrittura a firma G. in funzione del trasferimento del fondo ivi menzionato in contrapposizione alla disposizione relativa al legato, ha rilevato (con statuizione non oggetto di censure in questa sede) che non risultava impugnata la pronuncia di primo grado con riferimento alla ritenuta attribuzione alla disposizione contenuta nella scrittura del 28-4-1987 di mero vincolo unilaterale di natura preliminare, non idoneo al trasferimento della proprietà.

Sulla base di tale premessa il giudice di appello ha affermato che qualsiasi pretesa nascente dalla menzionata scrittura avrebbe potuto essere fatta valere dal C. soltanto nei confronti degli eredi del G., i soli in astratto tenuti, in qualità di successori, al rispetto di un obbligo assunto dal "de cuius", e non quindi nei confronti della B.; ha poi preso atto dell’autonomo giudizio instaurato dal C. nei confronti degli eredi del G. al fine di far valere le pretese nascenti, con riguardo al fondo in contestazione e ad altri beni, dalla predetta scrittura, giudizio conclusosi con una transazione risolutiva di qualsiasi pretesa del C. nei confronti di detti eredi, contemplante il trasferimento della proprietà di alcuni beni in capo all’attuale ricorrente.

La sentenza impugnata ha inoltre rilevato che nel contesto delineato restavano irrilevanti le argomentazioni inerenti all’attribuzione di efficacia di revoca del legato a comportamenti diversi da atti dispositivi, quali l’impegno di cui alla scrittura privata del 28-4- 1987, atteso che, in mancanza di accettazione della promessa unilaterale prima della morte del promittente, la presunta revoca, ove in astratto configurabile, sarebbe stata suscettibile di produrre effetti esclusivamente in favore degli eredi del G..

Infine la Corte territoriale ha ritenuto del tutto irrilevante il regime delle intervenute trascrizioni, stanti la natura e l’efficacia differenti degli atti cui le stesse si riferivano.

Il convincimento espresso dal giudice di appello è del tutto corretto sul piano logico – giuridico e dunque immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente.

E’ invero decisivo rilevare che la mancata impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado riguardo alla qualificazione della volontà espressa dal G. nella scrittura privata del 28-4-1987 di mero vincolo unilaterale di natura preliminare, come tale inidoneo al trasferimento della proprietà del fondo per cui è causa, esclude in radice ogni fondamento alla pretesa del C., atteso che, ritenuta insussistente l’alienazione del bene già oggetto del legato in favore della B., deve conseguentemente negarsi la ricorrenza di una revoca del legato suddetto ai sensi dell’art. 686 c.c..

Lo stesso ricorrente, del resto, si mostra consapevole di tale punto fondamentale della controversia laddove, proprio sul presupposto dell’inidoneità del contenuto della suddetta scrittura privata a produrre un effetto traslativo della proprietà del fondo in questione dal G. in suo favore, ricollega tale effetto ad una sua successiva accettazione della proposta ivi formulata dal G., accettazione effettuata prima con una richiesta stragiudiziale e poi con una domanda giudiziale nei confronti degli eredi del G., trascurando di considerare che tali atti, avvenuti dopo la morte del "de cuius", sono irrilevanti, in quanto ai momento dell’apertura della successione, in assenza di una alienazione de fondo predetto, tale bene era stato acquistato "ope legis" ai sensi dell’art. 649 c.c. dalla B..

E’ poi appena il caso di rilevare la manifesta infondatezza dell’assunto del C. tendente ad ampliare l’ambito di operatività della revocazione del legato di cosa determinata per avvenuta successiva alienazione ad ipotesi non contemplate dall’art. 686 c.c., come appunto una proposta di alienazione, come tale inidonea a produrre l’effetto traslativo della cosa stessa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.