Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 febbraio del 2010, confermava quella resa con il rito abbreviato il 23 settembre del 2009 dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città, con cui G.V. e R.M. L. erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, di detenzione e cessione di eroina. Fatti commessi in (OMISSIS).

La vicenda è stata riassunta dai giudici del merito nella maniera seguente.

Gli investigatori, avendo appreso da fonte confidenziale che presso l’abitazione dei coniugi R. si verificava un intenso traffico di stupefacenti, effettuarono degli appostamenti nel corso dei quali, il (OMISSIS), notarono entrare un giovane nel palazzo dove abitavano i coniugi R. e uscirne poco dopo.

Il giovane, accortosi della presenza delle forze di polizia, si diede a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce, ma gettando lungo il tragitto un involucro che risultava contenere 1,5 grammi hashish ed un biglietto con sopra annotato " V., L. (OMISSIS)", vale a dire i nomi degli odierni imputati e il numero della loro utenza telefonica. Sulla base di tale dato ebbe inizio un’attività d’intercettazione che consentì di registrare fin dall’inizio un intenso traffico telefonico: in pratica i predetti coniugi avevano alternativamente una serie di contatti con molteplici interlocutori tra i quali anche soggetti pregiudicati per reati materia di stupefacenti. In particolare nella serata del 10.1.2008 venne intercettata una conversazione tra G.V. e P.A. a cui fece seguito un contatto tra il primo e T.F. nel quale si concordò un incontro allo stadio (OMISSIS). Gli investigatori seguirono quindi il G., il quale prima si incontrò con il P. e poi con il T. al quale cedette qualcosa. La successiva perquisizione del T. a bordo di Audi A3 consentì di trovare e sequestrare un panetto di hashish per un peso di gr. 98,20, che, per caratteristiche e dimensioni, corrispondeva proprio alla tavoletta consegnata dal G.. Inoltre, mentre il T. si trovava presso gli uffici della polizia ricevette una telefonata dal G. che non ricevendo risposta, si era reso evidentemente conto che il trasporto non era andato a buon fine tant’è che allertò la moglie dicendole di togliere tutto di mezzo . Inoltre da un controllo effettuato dopo l’ascolto di un dialogo intercettato tra Ri.To. e C.G., dal quale emerse che i due si erano organizzati per l’acquisto di un quantitativo di stupefacente, gli investigatori accertarono che l’auto con a bordo i predetti Ri. e C. si era fermata per un lasso di tempo davanti all’abitazione dei coniugi G.. Dall’auto era sceso il Ri. per poi risalirvi e procedere alla divisione dello stupefacente verosimilmente acquistato dai G.. La P.G., effettuato un controllo , rinvenne i due giovani in possesso di cinque grammi di hashish Nella circostanza il Ri. riferì di essere assuntore di droga e cliente abituale dei coniugi G. – R.. Da un’ulteriore intercettazione emerse che R.M.L., parlando con una donna che le era accanto, fece espliciti riferimenti ad una loro (sua e del marito) attività di spaccio di hashish.

Sulla base di tali elementi è stata affermata la responsabilità di entrambi gli imputati.

Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione dell’art. 417 c.p.p., lett. b) già proposta davanti al giudice dell’udienza preliminare per l’indeterminatezza del capo d’imputazione: assumono che nella prima parte del capo d’imputazione si parla genericamente di condotte illecite e nella seconda parte di fatti estranei al procedimento penale;

2) violazione dei criteri di valutazione degli indizi ed insufficienza di motivazione sul punto in quanto gli elementi emergenti dalle intercettazioni telefoniche e dagli appostamenti non sono gravi precisi e concordanti con riferimento a tutti e tre gli episodi ritenuti in sentenza;

3) violazione di legge ed omessa motivazione sul ruolo svolto dalla R., la quale tutt’al più potrebbe considerarsi connivente, ma non concorrente; infine sarebbe stata esclusa immotivamente l’invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Con riferimento al primo motivo va anzitutto ribadito quanto già affermato dai giudici del merito ossia che ,una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell’accusa da parte del P.M. e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell’imputazione, non è consentito all’imputato eccepire in sede di discussione la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità (Cass. sez 6, n 23771 del 20/02/2009 – 09/06/2009; Cass 2 Marzo del. 2005, Cifarelli, rv 214066; 4 febbraio del 2009 rv 242884).

Va rilevato poi che l’eccezione ancorchè tempestivamente formulata, è comunque infondata perchè non esiste alcuna genericità ,come già rilevato dai giudici del merito. Invero ai coniugi si era contestato di avere con condotte plurime, poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,acquistato,detenuto e trasportato sostanze stupefacenti del tipo hashish e si è precisato che il G. si forniva da P.A., per il quale si procedeva separatamente, e si avvaleva dell’ausilio di altre persone nominativamente indicate, tra le quali figura anche T. F. nonchè per avere ceduto a terzi la sostanza acquistata e tra i vari acquirenti si sono indicati Ri.To. e C. G.. Nel capo d’imputazione si sono richiamate inoltre le intercettazioni telefoniche ed i verbali di appostamento dai quali era possibile individuare nel dettaglio i fatti menzionati nel capo d’imputazione. E’ quindi palese che non si tratta d’imputazione assolutamente generica, in quanto si è fatto riferimento agli elementi essenziali del reato,quali la descrizione del fatto, la sua qualificazione giuridica e la corretta individuazione degli imputati Inammissibile è il secondo motivo perchè si risolve in censure in fatto in ordine all’apprezzamento delle prove. L’affermazione di responsabilità si fonda su indizi gravi e concordanti,quali il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, le dichiarazione di qualche acquirente e gli appostamenti che hanno consentito di constatare le cessioni, come emerge dalla ricostruzione del fatto Infondato è il terzo motivo . In proposito si rileva anzitutto che la circostanza di cui all’art. 73, comma 5 trova applicazione allorchè il giudice consideri il fatto di lieve entità in base ai criteri delineati dallo stesso legislatore ossia quando sia tale ,per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, per la qualità e quantità della sostanza.

Secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte i presupposti su cui si fonda il giudizio di lieve entità deve essere apprezzato in base ad una valutazione globale. Pertanto è necessario non solo che la sostanza stupefacente non superi la soglia della modica quantità,ma anche che il fatto nel suo insieme presenti connotati tali da potere essere definito di lieve entità ossia di minore offensività per la collettività.Nella fattispecie l’attenuante è stata esclusa perchè non si è trattato di cessione occasionale, ma di attività organizzata per il commercio di stupefacenti.

Si osserva poi che la R. non può qualificarsi mera connivente perchè ha coadiuvato il marito nel commercio degli stupefacenti.

Come riferito nella parte narrativa, un acquirente uscito dall’abitazione dei coniugi imputati,alla vista della polizia che era appostata nelle vicinanze,si è disfatto di un biglietto dove erano annotati i nomi dei due coniugi e la loro utenza telefonica.

Il Ri., sempre come risulta dalla sentenza impugnata, ha dichiarato che era cliente abituale non del solo G., ma dei coniugi. Sulla base di tali elementi legittimamente è stato ritenuto il concorso di entrambi i coniugi.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20658 Inadempimento

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Svolgimento del processo

Con sentenza del marzo 2000, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Cooperativa Città Nova a r.l. in liquidazione, dichiarava la risoluzione dell’atto di prenotazione di un alloggio sito in (OMISSIS) per colpa del socio G.N., che non era comparso dinanzi al Notaio per la stipula dell’atto di assegnazione e non aveva quindi provveduto al saldo del prezzo dell’alloggio, nonostante formale diffida notificatagli. Condannava quindi il G. al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno in favore della società istante. Interponeva appello il G., insistendo nel contestare il suo inadempimento ed il danno che ne sarebbe derivato. La Cooperativa a sua volta chiedeva, con appello incidentale, la correzione dell’errore materiale relativo alla individuazione esatta dell’immobile a suo tempo prenotato dal G. ed oggetto della condanna al rilascio. La Corte di Appello di Roma confermava la risoluzione della prenotazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni compensando tra le parti le spese del grado.

Rilevava in sintesi che il G. si era reso inadempiente all’obbligazione di comparire per la stipula dell’atto notarile di assegnazione dell’alloggio – già materialmente consegnatogli da tempo, oltre ovviamente a quella del saldo del prezzo, senza che in contrario potessero opporsi le sue contestazioni in ordine alla esatta somma dovuta, posto che egli ben avrebbe potuto stipulare riservandosi di ripetere le somme che fossero risultate pagate in eccedenza; e che d’altra parte era pacifica la sua morosità nel pagamento delle rate di mutuo corrisposte dalla Cooperativa all’Istituto, ed il suo inadempimento – da ritenere grave – era divenuto definitivo a seguito dello spirare del termine assegnatogli con l’atto di diffida.

Avverso tale sentenza, resa pubblica il 3 marzo 2005, il G. ha, con atto notificato il 10 novembre 2005, proposto ricorso a questa Corte. L’intimata società non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria integrativa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, nonostante la non chiara formulazione, risulta sostanzialmente basato su due motivi. 1.1 Con il primo, il ricorrente denunzia "la nullità dei motivi della decisione" ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte territoriale non si è pronunziata sulla parte dell’appello secondo la quale la diffida ad adempiere non costituiva motivo di risoluzione di diritto sino a quando non veniva individuato l’obbligato ad estinguere il mutuo; nè sull’altra parte in cui si chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per avere accertato la somma dovuta quale saldo prezzo senza che la Cooperativa depositasse la lettera indicata nell’atto di invito e significazione quale fonte della somma dovuta; inoltre la sentenza ha pronunciato ultra petita là dove ha rilevato come esso ricorrente poteva riservarsi di ripetere quanto pagato in eccedenza. 1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito in ordine all’inadempimento di esso ricorrente, atteso che l’argomento relativo alla morosità nel pagamento delle rate di mutuo è contraddetto dalla stessa sentenza là dove conferma che egli era in credito verso la Cooperativa.

2. Il ricorso non merita accoglimento. 2.1 Quanto al primo motivo, si osserva che, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocamente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e dall’altro che tali istanze siano riportate nel ricorso per cassazione puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, e con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte. In tal senso è l’orientamento – che il collegio condivide – espresso da questa Corte di legittimità in molteplici pronuncie (cfr. tra le più recenti: n. 10605/2010; n. 11477/2010; n. 6361/2007; n. 9076/2006), che peraltro hanno precisato come il potere/dovere della Corte di Cassazione di esaminare direttamente gli atti, ove – come nella specie – il vizio denunciato consista in un error in procedendo, sia pur sempre condizionato – non essendo il vizio rilevabile d’ufficio – all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito), dall’onere di indicare compiutamente gli atti da esaminare ed il loro contenuto, non essendo la Corte legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo, nel caso in questione, ad una verifica degli stessi. Onere che il ricorrente non ha affatto adempiuto nell’atto di impugnazione. 2.2 Quanto al vizio di motivazione, non merita condivisione la tesi prospettata, sulla quale il ricorrente basa la sua critica alla decisione. Non è invero dato ravvisare alcuna intrinseca contraddittorietà nella motivazione, nella quale rettamente si afferma l’inadempimento del ricorrente per la morosità -da lui pienamente riconosciuta – nel pagamento dei ratei della quota di mutuo attribuita all’alloggio da lui prenotato, indipendentemente dall’esattezza dei conteggi dai quali risulterebbe un preteso credito del medesimo nei confronti della Cooperativa. Si tratta invero di due profili diversi: i conteggi considerano, quanto alla quota di mutuo, la intera somma dovuta dal G., non quella da lui corrisposta, e la corte d’ appello ha rettamente considerato (senza sul punto ricevere censura alcuna) che egli ha pienamente riconosciuto di non aver adempiuto esattamente a tale obbligo. 3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-06-2011, n. 3809 Motivazione dell’atto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza n. 2717 del 29 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, accogliendo il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla I. S.p.A., ha annullato sia il bando di gara pubblicato dal Comune di Lecce per l’affidamento della "gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente comprese le aree mercatali e TARSUG", relativamente al requisito, a pena di esclusione, di cui al punto c), della sez. III, art. 2.1. e dell’allegato A.II, sia il successivo e consequenziale verbale di aggiudicazione provvisoria della gara in favore della società Dogré s.r.l.: ciò in quanto la previsione del possesso, a pena di esclusione, del requisito di aver svolto, per almeno un triennio continuativo nell’ultimo quinquennio antecedente la data della gara, dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tosap congiuntamente o separatamente, in uno o più comuni con popolazione pari o superiore a 90.000 abitanti, atteggiandosi quale ulteriore requisito di partecipazione, oltre quello già previsto dalla legge (iscrizione all’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, ex art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e D.M. 11 settembre 2000, n. 289), in mancanza di una puntuale motivazione che lo giustificasse, era in contrasto con i principi normativi di proporzionalità, concorrenza e massima partecipazione;

b) la società Dogré s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame: "I. La contraddittorietà interna della sentenza appellata e la sua distonia rispetto ai principi enunciati dal codesto Ecc.mo Consiglio di Stato. – II. L’erroneità della sentenza in ordine al supposto contrasto tra il bando di gara ed i requisiti di capacità previsti dall’art. 3 bis del D.L. 40/2010 per l’iscrizione all’albo. – III. L’erroneità della sentenza in ordine all’asserito difetto di proporzionalità del bando ed alla ricostruzione del rapporto tra proporzionalità e concorrenza. – IV. L’erroneità della sentenza per la mancata considerazione, rispetto alle problematiche asseritamente legate alla tutela della concorrenza, tanto della dimensione europea della gara quanto della reale situazione relativa al mercato italiano. – V. L’erroneità della sentenza per la mancata considerazione, rispetto alle problematiche legate alla tutela della concorrenza, dell’autorizzazione piena ed incondizionata da parte del bando all’utilizzo degli strumenti dell’A.T.I. e dell’avvalimento. – VI. L’erroneità della sentenza per la mancata considerazione sia della qualificazione della fattispecie come concessione di servizi che della rilevanza della disposizione di cui all’art. 51 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea", sostenendo la legittimità della contestata clausola del bando di gara atteso che non era stata in alcun modo provata la (presunta) sua illogicità, irrazionalità o irragionevolezza, né la sua concreta incidenza sui principi di concorrenza e massima partecipazione alla gara;

c) ha resistito al gravame chiedendone il rigetto I. S.p.A.;

CONSIDERATO CHE:

d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7247; 6 aprile 2009, n. 2138; 15 dicembre 2005, n. 7139; sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3103, 22 ottobre 2004, n. 6972; sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655; 10 gennaio 2007, n. 37), i bandi di gara d’appalto e per gli affidamenti dei servizi pubblici possono prevedere requisiti di capacità più rigorosi di quelli indicati dalla legge, purché non discriminanti ed abnormi rispetto alle regole proprie del settore, rientrando nel potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice la fissazione di requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, e che possa pertanto pretendere l’attestazione di requisiti di capacità tecnica, diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione in albi o elenchi;

e) è stato più volte precisato che l’esercizio di tale potere discrezionale costituisce attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sostanziandosi nell’apprestamento da parte dell’amministrazione (proprio attraverso la individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) degli strumenti e delle misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci per il corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, in relazione all’oggetto dell’appalto da affidare, laddove le previsioni (generali) contenute nelle relative disposizioni normative di settore (come l’iscrizione in appositi albi o elenchi) sono volte a stabilire una semplice presunzione di possesso dei requisiti minimi per la partecipazione ad una gara e possono pertanto ben possono essere derogati (o meglio incrementati, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo) dall’amministrazione in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da appaltare;

f) di conseguenza le scelte così operate dall’amministrazione sono ampiamente discrezionali, inpingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, con riguardo alla specificità dell’oggetto ed all’esigenza di non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegio;

g) i bandi di gara, quali atti generali, rivolti ad un numero imprecisato di destinatari, si sottraggono all’obbligo di motivazione, così che il sindacato sulla scelta dell’amministrazione di fissare requisiti di partecipazione, ulteriori e più stringenti di quelli fissati dalla legge, non può che riguardare il corretto esercizio del potere amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, razionalità, logicità e non arbitrarietà in relazione all’oggetto del contratto e all’interesse pubblico perseguito;

RILEVATO CHE:

h) la clausola contestata, così come dedotto dall’appellante, non è manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole ed arbitraria rispetto all’oggetto del contratto e all’interesse pubblico perseguito, atteso che essa è diretta all’accertamento in concreto del requisito di capacità tecnica al fine del corretto espletamento del delicato servizio (sia nell’interesse dell’ente locale, sia dei cittadini incisi dal prelievo fiscale) di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche temporanea e permanente comprese le aree mercatali e TARSUG, da evincersi proprio dall’effettivo svolgimento dell’identico servizio in comuni di dimensioni maggiori o analoghi;

i) d’altra parte l’iscrizione nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali costituisce una (astratta) presunzione del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria, non potendo tuttavia escludersi, in mancanza di un’apposita norma in tal senso, il potere dell’amministrazione di fissare ulteriori requisiti di capacità tecnica, tenuto conto dell’effettivo oggetto del contratto (e cioè dei tributi del cui accertamento e riscossione si tratta e del numero della popolazione residente), al fine di rendere il servizio quanto più efficiente ed efficace possibile;

RITENUTO in conclusione che alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla società I. S.p.A., potendo nondimeno compensarsi tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello segnato in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla società I. S.p.A.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 24962 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 15 maggio 2008 la Corte d’appello di Napoli, avendo accertato la durata irragionevolmente eccessiva del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Salerno, nel quale i signori G., M.C., M., C. e L.P. erano intervenuti in data 26 marzo 1997, e che si era concluso con sentenza depositata il 6 settembre 2005, condannò l’amministrazione al pagamento a questo titolo della somma di Euro 5.000,00 a ciascuno dei ricorrenti.

2. Per la cassazione di questo decreto, notificato in data 1 dicembre 2008, ricorrono G., M.C., M., C. e L.P., con atto notificato il 23 gennaio 2009, per due motivi.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso notificato il 27 febbraio 2009. 3. Con il primo motivo di ricorso si censura l’impugnata decisione per violazione di norma di legge, avendo la corte territoriale considerato come data finale del giudizio presupposto quella del deposito della sentenza invece di quella del suo passaggio in giudicato, verificatosi per vano decorso del termine annuale d’impugnazione solo nell’ottobre del 2006, e si richiama a questo proposito la giurisprudenza di questa corte, che fa decorrere il termine semestrale di decadenza dell’azione per la richiesta dell’equo indennizzo non già dal deposito ma dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo.

4. Il motivo è infondato. La giurisprudenza invocata, in tema di decadenza dall’azione, non è pertinente, non trattandosi in questo caso di sancire la decadenza della parte dal diritto a ottenere una pronuncia di merito sulla lamentata irragionevole durata del processo presupposto, ma di accertare la durata effettiva di questo. A tal fine rileva esclusivamente l’attività o l’inerzia dello Stato nel rispondere alla domanda di giustizia, e non può venire in considerazione il tempo che l’ordinamento accorda alle parti per decidere in ordine all’eventuale impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio.

Il principio appena enunciato è stato già affermato da questa corte a proposito della valutazione dei tempi intermedi del processo, tra un grado e l’altro, nel senso che la durata del processo va determinata in relazione alla pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, non rilevando il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisce alle parti uno spatium deliberandi per l’impugnazione (10 maggio 2010 n. 11307).

5. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata.

6. Il motivo è infondato. Dalle conclusioni formulate nel giudizio di merito, come riportate nello stesso ricorso, risulta confermato che gli interessi in questione non erano stati richiesti. La corte ha affermato ripetutamente, invero, che in materia di liquidazione dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto, dal carattere indennitario dell’obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, dalla data della domanda di equa riparazione semprechè, tuttavia, richiesti (Cass. 11 aprile 2005 n. 7389; 13 aprile 2006 n. 8712).

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

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