T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato nominato ricercatore confermato della Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il settore scientificodisciplinare BIO/11 della Facoltà di Biologia Molecolare con decorrenza giuridica ed economica dal 1 marzo 2000, iniziale classe stipendiale 0.

Tanto è avvenuto a seguito del superamento del concorso riservato, espletato ai sensi della L. 14 gennaio 1999, n. 4, atteso che il ricorrente rivestiva, sin dal 2 gennaio 1990 la qualifica di Funzionario Tecnico presso la Facoltà di Scienze Matematiche della Università degli Studi di Roma "La Sapienzà ed aveva comprovato di avere svolto almeno tre anni di attività di ricerca.

Tanto premesso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 191 depositata in data 6 giugno 2008 dichiarava la illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dall’art. 23 L. 23 dicembre 1999 n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

Pertanto, il ricorrente, in data 3 luglio 2009, inviava rituale istanza avente ad oggetto il "riconoscimento dei servizi prestati precedentemente all’immissione nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 depositata in data 6 giugno 2008".

L’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in data 25 agosto 2009, con lettera prot. 0045088 informava il ricorrente che la suddetta istanza non poteva essere accolta in quanto si era verificata una delle ipotesi preclusive alla attuazione del riconoscimento, ossia la mancata impugnativa dei provvedimenti con i quali, all’atto della conferma in ruolo, l’Università, in applicazione dell’art. 103, comma 3, D.P.R. n. 382/1980, versione antecedente all’intervento della Corte Costituzionale, non ha riconosciuto il servizio svolto in qualità di tecnici laureati.

In tale contesto, perdura l’interesse dell’odierno ricorrente a conseguire l’accertamento pieno del proprio diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382/1980 nei termini indicati nella sentenza n. 191/2008 della Corte Costituzionale, con ogni provvedimento anche di natura condannatoria avuto riguardo alle differenze retributive dovute a decorrere dall’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati e sino al mese di agosto 2009 – posto che soltanto dal mese di settembre 2009 è intervenuto il previsto adeguamento stipendiale – oltre interesse e/o rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute sino all’effettivo soddisfo.

Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Roma "La Sapienzà che deduceva l’infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto

Alla udienza del 15 luglio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, nominato "ricercatore confermato" dell’intimata Università in conseguenza del superamento di apposito concorso riservato, indetto ai sensi della l. 14 gennaio 1999, n. 4, premettendo di avere in precedenza rivestito la qualifica di "funzionario tecnico" e di avere richiesto all’Ateneo il riconoscimento del servizio prestato in tale qualità, a far data dall’inquadramento nel ruolo de quo, ne ha censurato l’operato, atteso che il ripetuto Ateneo ha provveduto a riconoscere il suddetto servizio solamente a decorrere dal mese di settembre 2009, prospettando a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza: Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del DPR 382/1980; eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Il ricorso in trattazione, con il quale è stato richiesto l’accertamento della fondatezza di una pretesa avente consistenza di diritto soggettivo (cfr., di questa Sezione, la sent. 11 settembre 2008, n. 8263), è fondato nei sensi di cui alla motivazione.

L’art. 103, co. 3, d.P.R. n. 382 del 1980 (modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999, n. 488) stabilisce, per quanto d’interesse, che "ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, l. 21 febbraio 1980, n. 28 (…)".

Con sentenza 6 giugno 2008, n. 191, la Corte costituzionale – muovendo dal rilievo della manifesta irragionevolezza del differente trattamento riservato dall’art. 103, comma 3, cit. "ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori" – ha pronunciato l’illegittimità costituzionale di detta disposizione "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca".

La giurisprudenza, anche della sezione, ha affermato più volte la piena equiparazione del funzionario tecnico al tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata "tecnico laureato"; pertanto anche il funzionario tecnico rientra nella elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980.

Tale elencazione, infatti, deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di una interpretazione logica: in particolare, l’indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata sotto il profilo formale alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento. Nella sostanza l’omessa previsione della qualifica di funzionario tecnico laureato nell’art. 103 comma 2, d.P.R. n. 382 del 1980 è in effetti conseguente alla sua inutilità, in quanto si tratta del succedersi di qualifiche formali a fronte delle stesse funzioni sostanziali esercitate: la qualifica di funzionario tecnico non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita.

Da tanto può concludersi che le mansioni del tecnico laureato e quelle del funzionario tecnico sono sostanzialmente analoghe: il funzionario tecnico deve quindi considerarsi come la nuova qualifica in cui è stata trasformata quella di tecnico laureato.

Tale ricostruzione consente di ritenere che l’art. 103 nell’individuare la qualifica di tecnico laureato al fine del riconoscimento del servizio pre ruolo utile per la determinazione del trattamento economico del professore associato confermato, include anche la qualifica che nel nuovo ordinamento ha sostituito integralmente la predetta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 febbraio 2009, n. 1235).

Va precisato che il termine annuale previsto dal quarto comma del citato art. 103 per proporre la domanda di riconoscimento ("il riconoscimento dei servizi (…) può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data") non può esser ritenuto perentorio (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 8263/2008 cit.; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328).

Come affermato dalla giurisprudenza, il senso di tale disposizione si coglie nella circostanza che il credito insorge al momento della presentazione della domanda dell’interessato, soltanto a seguito della quale l’Università è tenuta a rideterminare lo stipendio a lui spettante (per la valutazione dei servizi preruolo) e a corrispondere le eventuali differenze retributive.

Ne segue, in punto di determinazione degli accessori, che, per il periodo anteriore a detta presentazione, "l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto" impedisce di ravvisare "un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi" (così Cons. Stato, sez. VI, n. 328/2004 cit.).

Quanto, poi alla eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Amministrazione resistente, il Collegio ne rileva la parziale fondatezza.

Così come risulta dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, l’odierno ricorrente ha provveduto a richiedere il riconoscimento dei servizi prestati precedentemente all’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati soltanto in data 3 luglio 2009 a fronte dell’intervenuta nomina quale ricercato confermato in data 1 marzo 2001.

Sotto tale profilo, appare principio pacifico quello secondo cui il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione ( art. 2935 c.c.) (Cfr. Cass. 8 ottobre 2010, n. 20863).

Non v’è dubbio, dunque, che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c. risulti iniziato a decorrere, nella presente fattispecie, a far data dal 1 marzo 2001 e maturato rispetto alle prestazioni antecedenti il quinquennio calcolato a ritroso a far data dall’evento interruttivo (istanza di riconoscimento in data 3 luglio 2009). Devono, conseguentemente, considerarsi prescritte le richieste di adeguamento stipendiale e di ricostruzione di carriera relative al periodo antecedente la data del 3 luglio 2004 (quinquennio calcolato a far data dal 3 luglio 2009).

In tali limiti, dunque, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo ai sensi dell’art. 103 d.P.R. cit. a far tempo dal 3 luglio 2004.

Pertanto, l’Amministrazione va condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla suddetta data, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento sino al soddisfo.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980 a far tempo dal 3 luglio 2004;

b) condanna l’intimata Università a pagare le differenze retributive dovute a far tempo dalla citata data di cui al punto a), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ricezione dell’istanza con cui è stato chiesto il riconoscimento del citato servizio sino al soddisfo;

c) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31105

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 30.1.2006 veniva confermata la sentenza del Tribunale di Marsala in data 8.3.2005 con la quale C.C. veniva condannato, in concorso con la moglie Cu.Gi., alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed Euro 103,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso dal (OMISSIS) infrangendo i sigilli apposti sul contatore dell’energia elettrica installato presso l’abitazione della Cu. in (OMISSIS) ed impossessandosi di Kwh 1,790 di energia elettrica in danno dell’ENEL. Con sentenza in data 6.2.2008 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta decisione, rilevando vizio motivazionale nel riconoscimento del concorso dell’imputato in base alla mera convivenza con la Cutaia, intestataria del contratto di fornitura; a seguito del rinvio la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 9.5.2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti del C. in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Con sentenza in data 5.11.2008 la Corte di Cassazione annullava con rinvio tale decisione, osservando che la Corte territoriale aveva pronunciato in termini di estinzione del reato senza instaurare un previo contraddicono e senza esaminare adeguatamente il profilo della responsabilità soggettiva dell’imputato.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti del C. in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. nullità della sentenza impugnata laddove la stessa ignora la decisione della Corte d’Appello di Palermo del 9.5.2008 e la sentenza della Corte di Cassazione del 5.11.2008 con i principi di diritto ivi enunciati, pronunciando a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte in data 6.2.2008;

2.2. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza impugnata è infondato. Ed invero, pur essendo priva di riferimenti espressi al rinvio di cui alla sentenza di questa Corte in data 5.11.2008, la sentenza aderiva di fatto alle indicazioni della stessa nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato nel contraddicono delle parti e con previa vantazione degli elementi relativi alla responsabilità oggettiva dell’imputato ai fini dell’esclusione di cause di assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

2. Il motivo di ricorso relativo alla mancata assoluzione dell’imputato è anch’esso infondato.

Premesso che in presenza di una causa estintiva del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi motivazionali che comportino un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria di detta causa (Sez. 4, n. 40799 del 18.9.2008, imp. Merli, Rv.241474), |a motivazione della sentenza impugnata dava congrua indicazione di elementi ostativi ad un esito processuale più favorevole all’imputato nel compimento della condotta in un luogo visibile a tutti gli occupanti dell’abitazione e nel vantaggio patrimoniale trattone dal C.;

nè rilevante è la mancanza della verifica sulla durata della convivenza fra quest’ultimo e la Cu., menzionata quale dato di approfondimento nella sentenza di rinvio di questa Corte, non essendo detta indicazione vincolante nel momento in cui la Corte territoriale provvedeva comunque a sopperire alle carenze argomentative rilevate (Sez. 6, n. 42028 del 4.11.2010, imp. Regine, Rv. 248738).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-10-2011, n. 5474 Sanità e igiene

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in primo grado il dottor F. P. F., proprietario dell’appartamento sito in Roma, via Bruxelles n. 34, terzo piano, int. 7, esponeva che in data 15.9.2006, accortosi di un’occlusione della canna fumaria dell’appartamento di sua proprietà, aveva provveduto ad inoltrare alla Asl RM/A una nota con cui richiedeva un intervento al fine di accertare le cause del predetto evento. All’ esito del sopralluogo, la Asl, con la nota prot. 407 del 29.11.2006, inibiva l’uso del camino perché la canna non superava il colmo dell’edificio. Pertanto, con la d.i.a. protocollata al II° Municipio del Comune di Roma in data 19.6.2007, il ricorrente provvedeva a richiedere il nulla osta per i lavori di innalzamento della canna fumaria predetta e, trascorsi 30 giorni, nel silenzio dell’amministrazione, avviava i relativi lavori. Con successiva nota prot. n. 411/07Ei/SISP II del 17.1.2008, l’amministrazione, preso atto dell’innalzamento della canna fumaria, informava l’istante del venir meno delle cause dell’inibizione all’uso del camino. Tuttavia, con la successiva nota prot. 203 del 24.7.2008, infine, l’amministrazione nuovamente comunicava, a rettifica del precedente provvedimento, che poiché la canna fumaria, anche se rialzata, non risultava superare il colmo dell’edificio, come previsto dalla normativa vigente in materia, che si intendeva come confermata la nota del 2006, di inibizione dell’uso della canna fumaria sino all’adeguamento della stessa.

Pertanto, l’interessato impugnava dinanzi al Tar il provvedimento predetto, deducendo i seguenti vizi:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà;

– eccesso di potere anche per travisamento dei fatti, sviamento di potere, perplessità dell’azione amministrativa.

Il Tar con la sentenza appellata respingeva il ricorso.

L’appellante censura la sentenza per avere superficialmente valutato le circostanze di fatto e di diritto concernenti la vicenda e in particolare per avere fondato il proprio convincimento sulle disposizioni, non già del Regolamento edilizio del Comune di Roma, ma del Comune di Albano Laziale, erroneamente depositato dalla Asl nel corso del giudizio di primo grado. Evidenzia inoltre come la canna fumaria supera il piano di copertura dell’edificio tenuto conto che l’immobile al cui interno è ubicato l’appartamento ha due distinti piani di copertura posti ad altezze diverse.

Si è costituita la Azienda Usl RM A chiedendo con dovizia di argomentazioni il rigetto del ricorso.

Sono state depositate ulteriori memorie difensive.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 24 giugno 2011.

2. Si può prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, sollevata dalla difesa della Azienda Usl RM/A (peraltro infondata mancando nel provvedimento impugnato alcun elemento per la esatta individuazione del soggetto controinteressato) in quanto nel merito l’appello è infondato.

3. La sentenza di primo grado, pur richiamando erroneamente il Regolamento edilizio del Comune di Albano, ha correttamente accertato la oggettiva situazione fattuale e cioè che ".. la canna – proprio in ragione della particolare architettura del fabbricato – non supera il colmo dell’edificio, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica, ponendosi,… conseguentemente, a distanza inferiore a quanto disposto, dalle aperture e finestre prospicienti".

In concreto è stata data quindi applicazione all’articolo 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n.7.395 del 12.11.1932 e succ. modifiche e integrazioni, secondo il quale "Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o incomodo ai vicini".

Risulta evidente che la ratio di tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi e pertanto, laddove, come nel caso in esame, per la peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo stabile abbia due o più piani di copertura di diverso livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre l’ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a terzi.

Nel caso in esame, come risulta evidente dalla documentazione fotografica depositata, il comignolo dell’appellante, pur elevandosi oltre il piano in cui è ubicato l’appartamento di sua pertinenza, ha però sbocco proprio all’altezza del terrazzo dell’appartamento sito al piano superiore, determinando quindi la concreta possibilità di immissioni nocive nell’appartamento medesimo.

Con l’effetto che i rilievi contenuti nel ricorso in appello sono ininfluenti e strumentali dal momento che il provvedimento impugnato non si è basato sulla erronea applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Albano Laziale, ma sull’esatto rilievo che la canna fumaria non supera il colmo dell’edificio.

Ne deriva che il provvedimento di inibizione, a seguito di più approfondito esame, da parte dell’amministrazione, della documentazione prodotta, appare giustificato dalla necessità di adeguamento, come indicato, peraltro nella stessa nota, a tutela delle disposizioni igieniche sanitarie vigenti ed idoneamente motivato, a seguito della attività di verifica operata dall’amministrazione e dell’apporto partecipativo dell’interessato, senza che possano trovare accoglimento i vizi dedotti da parte istante.

Infondate in particolare sono le censure relative ad una asserita carenza di attività istruttoria della Azienda che a contrario, come emerge dalla documentazione depositata, ha effettuato sopralluoghi acquisendo due relazioni redatte da un tecnico di fiducia del dottor Fulci al quale ha assicurato la partecipazione al procedimento.

4. Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto.

5. Sussistono motivi, data la peculiarità della fattispecie e l’andamento della vicenda amministrativa, per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 27-10-2011, n. 8284 Collocamento a riposo o in congedo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la determina n. 358996, datata 24 agosto 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di cessazione anticipata dal servizio permanente.

L’interessata si è arruolata nell’Arma dei Carabinieri il 2 settembre 2004 risultando vincitrice del concorso per la selezione di Ufficiali in ferma prefissata del ruolo tecnico logistico.

Dal 2 novembre 2006, risultata vincitrice del concorso per la nomina di 21 tenenti in servizio permanete del ruolo tecnico- logistico dell’Arma dei Carabinieri, è in servizio permanente come tenente e, dal 2 novembre 2007, in qualità di capitano dell’Arma, Specialità Genio.

Laureata in ingegneria, ella svolge attività di progettazione, affidamento, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili in uso al’Arma dei carabinieri.

Nel corso del 2010, la ricorrente – per motivi personali, anche legati all’ambiente militare per una donna, e di sviluppo professionale (impossibilità di carriera a causa dell’organizzazione dei ruoli tecnici dell’Arma) – ha partecipato a tre concorsi pubblici, risultando in tutti vincitrice.

Ella, pertanto, ha chiesto la cessazione anticipata dal servizio permanente in data 28 dicembre 2010.

Il relativo procedimento ha richiesto tre pareri. Uno di questi è stato favorevole (direzione lavori Genio, IV Reparto; gli altri due negativi, motivati sull’assunto che la cessazione anticipata inciderebbe sulla funzionalità del Reparto già deficitario di personale.

Il 30 agosto 2011 è stato notificato all’interessata il provvedimento di diniego della domanda di collocamento in congedo così motivato "… a mente di quanto previsto dall’art. 933, c. 1 del D.Lvo n. 66/2010. L’ufficiale, infatti, risulta essere sottoposto alla ferma obbligatoria settennale contratta ai sensi dell’art. 10, c. 3 del D.Lvo 5 ottobre 2000, n. 298, ora articolo 738, c. 3 del D.Lvo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal 6 novembre 2006. Inoltre, la specialità del dovere richiamato dall’art. 52 Cost. e l’impossibilità di procedere alla modifica della programmazione annuale per consentire il reclutamento di personale in sostituzione di quello cessato… fanno ritenere che non sussista il carattere di eccezionalità che possa adeguata,ente motivare… il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare".

La ricorrente, nel gravarsi avverso l’impugnata determinazione, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

a)violazione e falsa applicazione: dell’art. 200, c. 1, T.U. n. 3/1957, dell’art. unico della L. n. 229/1965 nonché dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990;

b)eccesso di potere sotto vari profili.

L’interessata conclude con domanda di risarcimento del danno "qualora non venisse immediatamente consentita l’assunzione dell’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Tortoreto".

Il ricorso è fondato.

Recitano i commi 1 e 2 dell’art. 933, D.Lvo n. 66/2010:

"1.Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione.

2. L’amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso".

Tale disposizione va interpretata secondo un criterio letterale, teleologico e non estensivo nel senso, cioè, che l’ufficiale che abbia contratto una ferma vincolata (sette anni) non può cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi speciali rispetto ai quali l’amministrazione deve adeguatamente motivare l’accoglimento o meno dell’istanza, a tutela dell’interesse pubblico al buon andamento delle strutture e dei reparti (cfr C.d.S., sez. IV, 28/11/2005, n. 6687 e n. 4850/2003).

La normativa in commento è volta a salvaguardare l’interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare particolarmente specializzato, quali sono gli ingegneri del Genio militare, siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma.

Si tratta di esigenze di mantenimento del rapporto di lavoro rispetto alle quali la normativa di settore tende a disincentivare l’esodo del personale.

Tali esigenze trovano, peraltro, fondamento nella natura stessa del rapporto di lavoro siccome instaurato sulla base di un impegno consapevole ed autonomo del militare, in base al principio per il quale i rapporti di lavoro a termine (nel caso di specie, ferma vincolata settennale) sono, di norma, indisponibili sino alla scadenza del termine finale (scadenza della ferma).

Ciò posto, appare decisivo per il Collegio il rilievo per cui la domanda di cessazione dal servizio è stata presentata dalla ricorrente per assumere servizio presso altra pubblica amministrazione, segnatamente presso il comune di Tortoreto con la qualifica di Istruttore Direttivo.

La fattispecie appare regolata – come osservato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 958/2010 – dall’articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229 disciplinante l’estensione al personale militare dell’esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle carriere civili dello Stato. Tale disposizione, come chiarito dall’Alto consesso amministrativo, "E’ espressione di un principio generale che tende a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un principio ricavabile dal diritto costituzionale riconosciuto e di portata rafforzata rispetto agli altri diritti fondamentali, al lavoro, inteso, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, come diritto non solo di accedere per la prima volta al mercato del lavoro, ma anche di sceglierla tipologia lavorativa, e sotteso aduna serie di disposizioni specifiche in favore del personale militare, come quella che attribuisce titolo di precedenza e di riserva ai militari congedati senza demerito nei pubblici concorsi".

La norma in commento introduce, dunque, nell’ordinamento un criterio di potenziale mobilità del personale militare all’interno dell’organizzazione del comparto del pubblico impiego. Essa, peraltro, incidendo su posizioni di status, non può non riferirsi che a qualsiasi tipo di rapporto, a termine o permanente.

Neppure appaiono plausibili eventuali ostacoli legati al costo sostenuto dall’amministrazione per la formazione dell’ufficiale ricorrente.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, i costi per la formazione e la preparazione del personale da essa assunto ridondano, in circostanze simili, in favore di altre amministrazioni nei cui ruoli il militare aspiri a transitare rendendo, così, proficuo ed economico per l’erario l’impegno finanziario assunto dall’amministrazione della Difesa.

A questo aggiungasi che la ricorrente, all’atto dell’arruolamento, già era in possesso del diploma di laurea sicché, sotto questo specifico profilo, i costi di formazione culturale e professionale neppure sono stati sostenuti, in parte qua, dall’amministrazione.

Le ragioni di doglianza sono le stesse che fondano l’illegittimità del provvedimento che va, perciò, annullato (se non addirittura dichiarato nullo per violazione dell’ordine pubblico lavorativo).

Il disposto annullamento reintegra l’interessata nella posizione sostanziale di base.

Non residuando ulteriori margini di discrezionalità in capo all’intimata amministrazione, l’effetto conformativo che deriva dalla pronuncia vincola l’amministrazione alle conseguenti determinazioni in senso favorevole all’accoglimento dell’istanza della ricorrente, per tal via esaurendosi anche l’area dei danni risarcibili a motivo della conseguita reintegrazione in forma specifica

In conclusione, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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