Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 12-01-2011, n. 556

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 09.02.2010 il Giudice di Pace di Ancona assolveva con formula d’insussistenza del fatto il senegalese G. M. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis fatto denunciato come commesso il 22.01.2010, giorno del controllo del predetto straniero in territorio dello Stato, reato sul quale, in motivazione, veniva in conclusione rilevata "l’evidente insufficienza degli elementi probatori".

Rilevava invero detto giudice come non vi fosse prova certa, nel caso di specie, che al momento dell’effettuato controllo fosse decorso il termine previsto dalla normativa dalla data, non nota, di ingresso dell’imputato nel territorio dello Stato entro il quale egli avrebbe dovuto assolvere agli adempimenti amministrativi inerenti il titolo di soggiorno.

Nè diversa valutazione, rilevava il giudice di prime cure, poteva trarsi dai precedenti dattiloscopici che, essendo non recenti, non potevano far escludere che l’anzidetto straniero potesse essere uscito dall’Italia per poi farvi rientro negli ultimi giorni.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo:

a) lo straniero era privo dei documenti personali di identificazione per cui l’ingresso nel territorio italiano non poteva che essere stato clandestino, il che ne rendeva irregolare anche la conseguente permanenza;

b) l’ultimo precedente dattiloscopico era del 09.01.2010 per cui l’ipotesi del primo giudice – di una fuoriuscita dello straniero e di un suo successivo rientro in tale breve periodo – non era plausibile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

1.1 Va premesso che il tenore dell’imputazione, come formai mente elevata all’imputato ("perchè, dopo essersi introdotto nel territorio dello Stato, vi permaneva in maniera irregolare"), deve essere inteso far esclusivo riferimento al trattenimento irregolare, essendo l’irregolarità – e cioè la contrarietà alla specifica normativa – la qualificazione della condotta e non essendo stata puntualmente contestata l’irregolarità dell’introduzione.

Del resto lo stesso P.G. ricorrente pone l’ipotizzato ingresso irregolare del G. come presupposto logico del suo argomentare, non come tema dell’accusa.

Tanto premesso, devesi rilevare che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis prevede – come osserva lo stesso P.G. ricorrente – due condotte (ingresso e trattenimento) caratterizzate da tendenziale reciproca alternatività (ben potendo uno straniero, che abbia fatto ingresso clandestino, regolarizzarsi, mentre uno straniero, che pur abbia fatto ingresso regolare, rendersi successivamente clandestino), e ciò in evidente relazione alla complessa materia, incisa da numerose integrazioni e modificazioni (si pensi solo alle varie sanatorie).

Orbene, ciò posto, non può certo essere condivisa l’affermazione del ricorrente – tra l’altro illogica perchè contraria alla sua stessa premessa – secondo cui, con improponibile automatismo, dal fatto che il G. sia stato trovato privo di documenti personali si dovrebbe trarre l’indefettibile inferenza del suo ingresso clandestino nel territorio dello Stato e quindi del suo successivo stato di clandestinità.

Ed invero non può certo escludersi che l’anzidetto straniero possa aver fatto ingresso in modo regolare ed abbia poi, per motivi sopravvenuti di più varia natura (che possono andare dalla libera scelta soggettiva alle imposizioni malavitose o delle note organizzazioni su base nazionale) essere refluito nella irregolarità.

Del resto, dalla contingente mancanza di documenti, al momento del controllo, se pur il fatto costituisce ex se violazione di legge, non può certo dedursi, in modo altrettanto indefettibile, che lo straniero tali documenti non possegga in assoluto, affermazione illogica che tende a confondere il dover essere con l’essere, ben molteplici – ancora una volta – potendo essere i concreti motivi per cui uno straniero – ripetesi: pur violando altra specifica norma – sia solo momentaneamente sprovvisto di documenti.

Insomma, la sequenza proposta dall’Accusa (la contingente mancanza di documenti equivale ad assoluta mancanza di documenti, la mancanza di documenti equivale ad ingresso clandestino, l’ingresso clandestino equivale a trattenimento clandestino) non può essere condivisa.

In realtà ogni passaggio deve essere adeguatamente provato.

Orbene, su tutti tali profili fin qui analizzati, la ricorrente accusa pubblica, se da un lato propone spunti critici connotati da un non accettabile automatismo, dall’altro però colpisce l’evidente genericità della motivazione della sentenza impugnata che, lungi da approfondire nello specifico caso i temi suddetti, imprescindibili per la decisione, ripiega a sua volta su un automatismo di segno negativo ancorato solo al sistema e molto poco alla specifica vicenda.

1.2 Anche il secondo motivo di ricorso del P.G. – peraltro in sè riconducibile ad un accertamento in fatto (se lo straniero sia uscito e poi rientrato tra il 09.01.2010 ed il 22.01.2010, giorno del suo controllo in Ancona) – viene impostato in termini di plausibilità, e dunque – in difetto di più specifici elementi concreti – con riferimento alla logica della motivazione dell’impugnata sentenza, che però tale tema tratta in modo presuntivo, limitandosi ad un – in sè – scarsamente significativo riferimento alla mancanza di periodi di detenzione prossimi, senza ulteriore specificazione.

E’ evidente, pertanto, la carenza di motivazione su tale punto.

1.3 Si impone dunque annullamento dell’impugnata sentenza per vizio di motivazione.

Il giudice di rinvio, alla stregua dei rilievi formulati da questa Corte come sopra espressi, dovrà colmare le rilevate lacune, anche attraverso ulteriore ed opportuno approfondimento probatorio, nell’apporto dell’Accusa che dovrà provare i suoi assunti, ma anche se del caso ex officio in forza dei poteri discendenti dall’art. 507 c.p.p., fermo restando che le prove, sia rappresentative che logiche, dovranno convergere sul tema del trattenimento illegale, limite posto dalla contestazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2011, n. 5010 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.B., dipendente dell’Agenzia del Territorio, chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutegli in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati) e la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 28.3 – 16.4.2008, rigettò l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, osservando, in particolare, che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimata M. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione del O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7 assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, sia per il riferimento della sospensione ai "versamenti", fase conclusiva del ciclo di spesa successiva alla trattenuta in busta paga della quota a carico dei lavoratori; sia per i richiami testuali ai "soggetti residenti" o "aventi sede legale", riferibili al concetto aziendalistico di sede operativa; sia in considerazione della ratio del provvedimento, finalizzato alla liberazione di risorse da sfruttare per la produzione di beni e servizi e non all’incremento della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, assumendone la riferibilità anche alla ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002, siccome emessa ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5 in linea con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/2008. 2. La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2, prevede che "Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico".

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che "La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

L’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e del D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 11 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra i suddetti termini sono stati poi prorogati dal O.P.C.M. n. 3279 del 2003, O.P.C.M. n. 3300 del 2003 e O.P.C.M. n. 3308 del 2003.

La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5"); nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza e la non conducenza del rilievo secondo cui l’ordinanza in parola era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost. sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso pertanto che l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza del ricorso.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 18-02-2011, n. 6162

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27 agosto 2010, Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l’appello proposto da G.U. avverso il provvedimento del 28 luglio 2010, con il quale il G.I.P. di quel medesimo Tribunale ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato: – per il reato di cui al capo 1) della rubrica (del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74:

partecipazione ad un’associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quali cocaina, eroina ed hashish, diretta ed organizzata dal proprio figlio G.G., con il ruolo di persona addetta all’esecuzione di azioni intimidatorie e violente per recuperare i crediti da spaccio); – per il reato di cui al capo 8) della rubrica ( artt. 110 e 629 c.p.: avere, in concorso con G. G. e D.J., con violenza e minacce da lui materialmente poste in essere, costretto GR.Do. a consegnargli un’autovettura di sua proprietà, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danni per la parte offesa);

– per il reato di cui al capo 9) della rubrica ( art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 582 e 585 c.p., in riferimento all’art. 577 c.p., n. 3:

avere con premeditazione, in concorso con G.G., percosso S.V., procurandogli lesioni personali consistite in politrauma, trauma contusivo emitorace ed ipocondrio sinistro, trauma cranico ed altro).

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza nei confronti di G. U. di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione ad una associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti, operante principalmente nel territorio di (OMISSIS), facente capo al figlio G. ed alla convivente di quest’ultimo D.J. e della quale erano altresì compartecipi B. V. ed il nipote L., oltre ad altri soggetti quali M.A., factotum della coppia G. – D., e S.F.. La D. fungeva da intermediaria fra il B. ed il L. ed il proprio convivente; e dalle intercettazioni telefoniche disposte era emerso che, per procurarsi sostanza stupefacente, G.G. e la convivente D. usavano recarsi a turno e frequentemente nelle zone di Valenzano e Carbonara, dove prendeva contatto con tale " F."; ed anche se il cognome di quest’ultimo non era stato mai pronunciato, tuttavia la p.g. era riuscita ad identificarlo in P.F..

Con specifico riferimento al ruolo svolto da G.U., il Tribunale ha innanzitutto disatteso la chiesta declaratoria di inefficacia della misura custodiale per non avere il P.M. prodotto tutti gli elementi a favore di esso indagato ed in particolare la trascrizione del verbale di interrogatorio. Il Tribunale ha ritenuto che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, non determinava l’inefficacia della misura cautelare la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di atti che non erano stati prodotti dal P.M. al momento della presentazione della richiesta della misura cautelare al G.I.P., ovvero di atti successivi che non contenessero elementi favorevoli all’indagato; il Tribunale ha altresì ritenuto che tale inefficacia neppure si estendesse a quegli atti o documenti che erano già nella disponibilità della difesa e che avrebbero potuto da quest’ultima essere prodotti con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza; d’altra parte l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p. non era annoverato tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali la norma di cui all’art. 329 c.p.p., comma 5 imponeva la trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria precedente al Tribunale del riesame, atteso che la valenza oggettivamente favorevole all’indagato di tale interrogatorio doveva essere specificamente indicata nel ricorso al Tribunale del riesame, allorchè si fosse inteso sostenere che dalla mancata trasmissione del verbale d’interrogatorio potesse derivare la caducazione della misura cautelare; ed al riguardo neanche nei motivi di ricorso depositati all’udienza erano stati indicati gli eventuali elementi favorevoli all’indagato emersi nel corso del suo interrogatorio.

Gli indizi di colpevolezza ravvisati dal Tribunale a carico di G. U. erano correlati al ruolo attribuito al medesimo, ruolo che, sebbene solo marginale e di mero supporto e quindi non paragonabile a quello dominante e direttivo del figlio G., era pur sempre sufficiente a farlo ritenere partecipe al sodalizio criminoso, potendosi esso qualificare come quello di un soggetto disposto, all’occorrenza, a svolgere compiti operativi, finalizzati a fornire appoggio ed ausilio all’attività delittuosa dell’associazione criminosa. Nonostante l’esiguo numero delle conversazioni intercettate a suo carico il contributo dell’indagato al sodalizio criminoso era stato apprezzato con riferimento all’episodio delle lesioni cagionate a S.V., atteso che detta azione violenta aveva avuto come suo presupposto una contesa circa il predominio dell’organizzazione del G. nell’attività di spaccio di stupefacenti in quel particolare contesto territoriale; il che poteva altresì desumersi dalle conversazioni telefoniche intercorse tra l’odierno indagato e suo figlio prima dell’evento, atteso che da tali conversazioni era emerso come il figlio avesse impartito all’odierno indagato precise disposizioni senza incontrare obiezioni sorta ed anzi ricevendone un’incondizionata disponibilità. In tale chiave di lettura poteva altresì comprendersi l’intervento svolto dall’odierno indagato in occasione dell’estorsione posta in essere in danno di GR.Do., apparendo del tutto inverosimile la giustificazione addotta nell’interrogatorio, secondo la quale il GR. avrebbe venduto la macchina al figlio, versione che era stata palesemente contraddetta dalla successiva denuncia di furto sporta dal GR. e da una conversazione telefonica captata, dalla quale era emerso che il GR. si fosse rivolto proprio al odierno indagato per sistemare la faccenda.

Il Tribunale ha ritenuto infine la sussistenza di una prognosi cautelare ancora attuale, non ritenendo possibile superare la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, tenendo altresì conto dello stretto legame parentale che lo legava al capo dell’associazione criminosa, dei suoi precedenti penali e della mancanza di elementi dei quali poter desumere il venir meno del legame con l’associazione, si da ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati della medesima specie.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Lecce G.U. propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.

Col primo motivo lamenta violazione di legge, avendo sostenuto la perdita di efficacia nei suoi confronti della misura cautelare impugnata, poichè l’autorità giudiziaria precedente non aveva ottemperato all’obbligo previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5 di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti, nessuno escluso, presentati al G.I.P. a norma dell’art. 291 c.p.p., comma 1.

Erroneamente il Tribunale del riesame aveva escluso la ricorrenza dell’effetto caducatorio previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, atteso che esso ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia aveva fornito una serie di elementi nuovi ed ulteriori quanto alla sua posizione ed all’esatta dinamica dei fatti, si che in tal modo il Tribunale era incorso in violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5.

Neppure era condivisibile l’interpretazione della norma fornita dal Tribunale, laddove aveva ritenuto la sussistenza di un vero e proprio onere di produzione in capo ad esso ricorrente degli elementi favorevoli contenuti nella trascrizione integrale del verbale d’interrogatorio, atteso che tale onere o meglio tale obbligo era imposto all’autorità giudiziaria precedente.

Col secondo motivo lamenta violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria in quanto t giudici del riesame non avrebbero dato puntuale e logica contezza del percorso argomentativo seguito per giungere alla determinazione adottata.

L’ordinanza impugnata si basava su poche intercettazioni telefoniche, dalle quali non emergeva la sussistenza della cd. "affectio societatis" e la partecipazione di esso ricorrente all’associazione criminosa diretta dal figlio era basata su un quadro indiziario assai carente e poco chiaro, avendo il Tribunale ritenuto il coinvolgimento di esso ricorrente nelle attività delittuose dell’associazione sulla base di due soli elementi e cioè sui rapporti di parentela con il figlio G.G. e sull’episodio criminoso delle lesioni cagionate a S.V.; trattavasi peraltro di indizi incerti e privi di adeguata motivazione giuridica, avendo lo stesso Tribunale ammesso che sarebbe stato opportuno che le indagini avessero delineato meglio la figura del S.. Pertanto le deduzioni del Tribunale di riesame mal si conciliava con i principi indicati dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis in tema di gravi indizi di colpevolezza.

Parimenti non sussistevano a carico di esso ricorrente indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui al capo 8) della rubrica, non essendo verosimile la ricostruzione dei fatti privilegiata dal Tribunale, secondo cui il G. si sarebbe rivolto ad esso ricorrente per sistemare la faccenda, in quanto il medesimo sarebbe rimasto debitore di somme nei confronti di suo figlio G. per l’acquisto di sostanza stupefacente e, per il recupero del credito, esso ricorrente avrebbe preso parte assieme al figlio ad un’azione estorsiva nei confronti del GR. medesimo; al contrario esso ricorrente non aveva avuto alcun ruolo nell’intera vicenda, che vedeva coinvolto solo suo figlio G. ed il GR.; ed invero dal tenore della captazione telefonica disposta emergeva che il GR. si era rivolto a lui in modo disteso, senza evidenziare preoccupazione o timore di alcun tipo nei suoi confronti; egli poi nulla sapeva dei rapporti commerciali tra il figlio ed il GR. ed il suo intervento era stato esclusivamente finalizzato a prelevare l’auto per conto del figlio; pertanto il Tribunale erroneamente aveva ritenuto esso ricorrente partecipe all’attività criminosa del sodalizio capeggiato dal figlio.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, in quando erroneamente Tribunale aveva ravvisato il pericolo di recidiva nei suoi confronti, desumendola dal vincolo parentale intercorrente con il capo del sodalizio e dai suoi numerosi precedenti penale, non avendo dato il giusto rilievo al tempo intercorso dalla commissione di fatti, trattandosi di eventi verificatisi nel (OMISSIS), mentre l’applicazione della misura custodiale era avvenuta nel luglio del 2010 e quindi a distanza di oltre tre anni, sicchè non era dato desumere il pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto del lungo periodo di libertà nel quale esso ricorrente era nel frattempo vissuto.
Motivi della decisione

1. E’ infondato il primo motivo di ricorso proposto da G.U..

Con esso il ricorrente lamenta una pretesa violazione della norma di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, alla stregua del quale l’autorità giudiziaria procedente è tenuta a trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta alle indagini; e fra tali elementi avrebbe dovuto essere ricompreso, secondo il ricorrente, altresì il verbale del suo interrogatorio di garanzia, dal quale sarebbero emersi elementi a favore della sua estraneità ai fatti contestati, verbale che invece non era stato esaminato nella sua interezza dal Tribunale, il quale aveva potuto soltanto esaminarle in forma riassuntiva.

La giurisprudenza di questa Corte è invece orientata nel senso di ritenere che, in tema di misure cautelari, l’interrogatorio reso dall’indagato in sede di convalida dell’arresto e di emissione dell’ordinanza coercitiva nei suoi confronti su richiesta del pubblico ministero non rientra, proprio in considerazione del momento in cui è assunto, fra quelli cui si riferisce l’art. 309 c.p.p., comma 5, sicchè la mancata trasmissione di esso non può comportare la perdita di efficacia della misura, sancita dall’art. 309 c.p.p., comma 10 (cfr. Cass. 4, 16.11.07 n. 1581, rv. 238574); e tale orientamento appare ancor più condivisibile nella fattispecie, essendo emerso dall’esame del provvedimento impugnato che detto verbale di interrogatorio era stato esaminato dal Tribunale anche se in forma riassuntiva; d’altra parte costituiva preciso onere del ricorrente indicare in modo specifico gli elementi dai quali avrebbe potuto desumersi la sua estraneità ai fatti; il che non risulta essere avvenuto nella specie.

2. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso proposto da G. U.. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha indicato i validi indizi dai quali ha desunto la commissione, da parte sua, dei tre reati al medesimo ascritti.

L’appartenenza di un soggetto ad un’associazione a delinquere richiede: – l’accertamento dell’esistenza in sè di un sodalizio criminoso; – la verifica del ruolo svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni da lui eseguite, tali da porre in rilievo la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e l’associazione;

– l’accertamento che il ruolo a lui affidato nell’ambito della compagine criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si sia protratto per un ragionevole spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02 n. 2838; Cass. 3 16.10.08 n. 43822).

L’associazione a delinquere prevista dall’art. 74 del d.p.r. 309/90 è una species del più ampio genus costituito dal delitto di associazione a delinquere, di cui all’art. 416 c.p., si che anch’essa richiede, oltre alla presenza di almeno tre persone, la sussistenza di un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso, caratterizzato, rispetto a quello delineato in via generale dall’art. 416 c.p., dall’essere esso finalizzato alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall’art. 73 del citato D.P.R. e di fornire, con il proprio contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso anzidetto, per realizzare il quale non è richiesta la predisposizione di una struttura complessa ed articolata, essendo sufficiente che essa sussista in via rudimentale, sia fornita dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle illecite finalità e sia infine destinata ad operare per un apprezzabile arco temporale (cfr. Cass. l’S 22.9.06 n. 34043, rv. 234800).

3. Conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati appare il provvedimento impugnato, con il quale il Tribunale del riesame di Lecce ha ritenuto l’odierno ricorrente partecipe di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, col ruolo di soggetto disponibile ad intervenire, qualora fosse stato necessario, a titolo di supporto del sodalizio criminoso ed ha altresì ritenuto tale ruolo, pur defilato e subalterno, pur sempre idoneo a farlo ritenere partecipe dell’ipotizzata associazione malavitosa. Il sodalizio era operante principalmente nel territorio di (OMISSIS) e faceva capo al figlio G.G. ed alla convivente di quest’ultimo D.J. ed aveva come compartecipi altresì B.V. ed il nipote L., oltre ad altri soggetti quali M.A., vede proprio factotum della coppia G. – D., e S.F..

La D. fungeva da intermediaria fra il B. ed il L. ed il proprio convivente; e dalle intercettazioni telefoniche disposte era emerso che, per procurarsi sostanza stupefacente, G. G. e la convivente D. usavano recarsi frequentemente nelle zone di (OMISSIS), dove prendeva contatto con tale " F.", poi identificato in P.F.. In tale contesto il Tribunale ha ritenuto che il ruolo svolto dal ricorrente fosse quello di fungere da supporto al proprio figlio G., capo dell’organizzazione criminosa, qualora ciò si fosse reso necessario per preservare la struttura dell’associazione criminosa; ed ha richiamato al riguardo la partecipazione dell’odierno indagato all’episodio di estorsione nei confronti di GR.Do. ed all’episodio di pestaggio avvenuto in danno di S.V., avendo rilevato come entrambi detti episodi criminosi fossero da collegare strettamente all’associazione criminosa ipotizzata, avendo essi come propria matrice l’esigenza di assicurare e rafforzare il predominio sul territorio dell’associazione criminosa medesima.

Pienamente condivisibile appare poi la motivazione addotta dal Tribunale del riesame per ritenere inverosimile quanto rappresentato dal ricorrente in sua difesa, al fine di escludere la sua partecipazione all’episodio estorsivo in danno di GR.Do., avendo in particolare il Tribunale correttamente rilevato la palese ambiguità di una conversazione telefonica intercorsa fra l’odierno ricorrente ed il GR., dalla quale era emerso che quest’ultimo si fosse rivolto al primo per "sistemare" la faccenda.

4. E’ altresì infondato anche il terzo motivo di ricorso proposto da G.U.. L’ordinanza impugnata risulta invero adeguatamente motivata anche in ordine alla sussistenza di attuali esigenze cautelari, tali da giustificare la permanenza in carcere del ricorrente, avendo fatto riferimento sia alla sua personalità, trattandosi di soggetto già gravato di numerosi e gravi precedenti penali, sia allo stretto legame parentale che lo legava al capo dell’associazione criminosa, sia alla mancanza di elementi dei quali desumere il venir meno del legame con l’associazione, si da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della condotta antigiuridica (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4, 8.6.07 n. 22500).

Il Tribunale ha altresì fatto riferimento alla presunzione iuris tantum fissata dall’art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare.

E’ noto che tale norma è stata modificata, al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, comma 3 convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 33; e secondo tale ultima normativa, anche per il reato associativo contestato all’odierno ricorrente (cfr. art. 51 c.p.p., comma 3 bis) sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se il ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti; e, nella specie, detta prova non è stata fornita dal ricorrente, non potendo valere in tal senso il mero decorso del tempo tra il compimento dei fatti (anno (OMISSIS)) e l’epoca in cui è stata emessa la custodia cautelare (luglio del 2010).

Il criterio fissato dal legislatore è dunque riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all’interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, qualora pure ritenesse le esigenze cautelari in qualche modo ridotte o diminuite.

5. Il ricorso in esame va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1791 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società E. Spa riferisce di possedere uno stabilimento per la raffinazione del greggio nel Comune di Sannazzaro de" Burgondi (PV), per il quale dopo aver ottenuto nel periodo 2004 e 2005 l’autorizzazione all’emissione di gas serra ha avanzato domanda di assegnazione di quote di emissioni integrative, in qualità di impianto "nuovo entrante" secondo la normativa comunitaria e nazionale in materia, a seguito dell’installazione di due impianti all’interno dello stabilimento i quali permettono di ottenere prodotti ulteriori.

Il Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, con provvedimento 25 marzo 2008, prot. n. 1555/RAS/ANC/2008 ha rigettato l’istanza ritenendo le modifiche effettuate sull’impianto non sostanziali e non tali da consentire all’azienda il riconoscimento della qualifica "nuovo entrante". La società E. Spa ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento di diniego gravando, altresì, con atto contenente motivi aggiunti la successiva decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 20082012, la deliberazione di esecuzione n. 20 del 12 novembre 2008 nonché la deliberazione del Comitato n. 4 del 12 febbraio 2009 di assegnazione e rilascio delle quote di emissione di CO2 per il periodo 20082012, in quanto con tali provvedimenti sono stati assegnati per il detto periodo un numero di quote inferiore a quelle che l’impianto di Sannazzaro avrebbe ottenuto se fosse stata attribuita la qualifica di "nuovo entrante" nel primo periodo di assegnazione (ossia nel 2005- 2007).

Con sentenza 31 marzo 2010, n. 5292, questo Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego prot. n. 1555/RAS/ANC/2008 adottato dal Comitato in data 25 marzo 2008 nonché, nei limiti e negli interessi di parte ricorrente, gli altri provvedimenti impugnati con il ricorso e con l’atto contenente motivi aggiunti proposti dalla società E. Spa.

In data 26 maggio 2010 la società ha notificato la predetta sentenza alle Amministrazioni intimate, le quali non hanno proposto appello, omettendo, altresì, di dare esecuzione alla decisione medesima.

Nel frattempo è stato emanato il D.L. 20 maggio 2010, n. 72 con il quale sono state riconosciute quote integrative gratuite per gli impianti "nuovi entranti".

A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione e anche ai fini di poter accedere alle predette quote integrative, l’E. Spa ha notificato in data 11 giugno 2010 un atto di diffida al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE.

Lamenta la società che anche la diffida non ha avuto alcun riscontro e che il Comitato senza tener conto della predetta sentenza ha adottato la deliberazione n. 16/2010 del 28 luglio 2010 nonché la deliberazione n. 22/2010 del 21 settembre 2010 recante, in attuazione del DL n. 72 del 2010 la determinazione delle quote di CO2 spettanti ai gestori degli impianti riconosciuti "nuovi entranti" ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva "nuovi entranti". Entrambe le deliberazioni sopra indicate sono state impugnate con separato ricorso presso questo Tribunale (RG n. 10478/2010).

Conclude la società chiedendo a questo Tribunale di ordinare alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 5292/2010, sussistendone i presupposti; al riguardo, allega i seguenti argomentati motivi 1) Violazione dell’art.112, comma 1, del c.p.a.. Violazione dell’obbligo delle amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza del Tar Lazio, sez. II bis, del 31 marzo 2010, n. 5292; 2) Sul risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del giudicato ai sensi dell’art.112, comma 3 del cpa: in quanto il giudice avrebbe stabilito i limiti del potere dell’Amministrazione, ritenendo illegittima la decisione del Comitato volta a fornire un’interpretazione alla nozione di "nuovo entrante" non coincidente con il fondamento di cui alle norme nazionali e comunitarie ed avrebbe dovuto essere puntualmente giustificata. Secondo la società il comportamento inerte ed elusivo delle Amministrazioni intimate costituirebbe chiara violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato previsto dall’art.112 del c.p.a..

Pertanto, chiede a questo Tribunale di adottare tutte le statuizioni, compresa la nomina di commissario ad acta in caso di reiterato inadempimento delle Amministrazioni intimate, necessarie ad attribuire allo stabilimento di Sannazzaro, in adempimento di quanto disposto nella sentenza n. 5292/2010, la qualifica di "nuovo entrante" a far data dalla presentazione dell’istanza di assegnazione di quote di emissioni gratuite per il periodo 20052007, nonché di assegnare ad E. Spa le maggiori quote spettanti, per il periodo 20082012, in conseguenza della qualifica di "nuovo entrante" di I periodo, anche mediante l’adozione ai sensi dell’art.34, comma 1, lett.c) cpa di un provvedimento che attribuisca ad E. Spa una somma equivalente al prezzo delle quote acquistate sul mercato per sopperire alla mancata assegnazione delle quote gratuite spettanti all’impianto, da liquidare in una somma annuale compresa tra Euro 2.460.000,00 ed Euro 2.952.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. La società insiste con la richiesta di dichiarare nulle ai sensi dell’art.133, comma 1, lett.a), n. 5 del cpa le deliberazioni del Comitato n. 16 e n. 22 del 2010, in quanto adottate in violazione del giudicato e in ogni caso, condannare ex art.112, comma 3, del cpa il Comitato, il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico al risarcimento del danno derivante dalla violazione del giudicato da liquidare nella misura complessiva di Euro 2.388.758,4 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data di soddisfo.

2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso..

3. Il ricorso é stato ritualmente proposto ai sensi dell’art.112 e ss. del D.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 5292/2010 e la notifica della diffida in data 11 giugno 2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE non vi hanno dato riscontro ed esecuzione.

Il ricorso è altresì fondato, in quanto dette Amministrazioni intimate non hanno fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Il ricorso stesso deve, quindi, essere accolto e deve ordinarsi agli intimati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce di provvedere all’adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta sentenza, tranne quanto nel frattempo eventualmente disposto in risposta alla diffida – fermo restando il giudizio di annullamento proposto avverso le deliberazioni n. 16 e 22 del 2010 sopra indicate, impugnate con separato ricorso RG n. 10478/2010 – e va assegnato alle predette Amministrazioni il termine di 60 (sessanta) giorni per adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’adempimento stesso; tale termine è decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli art. 112 e ss. del D.Lgs n. 104 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:

a) assegna al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e ciascuno per la propria competenza, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla integrale esecuzione della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 marzo 2010, n. 5292, così come precisato in motivazione;

b) dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.