T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-03-2011, n. 2229 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno in data 15.2.2010 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Prefetto di Verona n. 4289/07 del 17.12.2008 con il quale era stato disposto il divieto di detenere armi e munizioni sul presupposto della denunciaquerela per ingiurie e minacce mediante l’uso di un fucile da caccia presentata dalla moglie del C. nei confronti del marito.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 39 RD n. 773/1932 in quanto l’Autorità ministeriale si è limitata a ritenere inaffidabile il ricorrente soltanto sulla base della querela presentata dalla moglie, senza tenere conto che la citata denuncia non era ancora stata vagliata dal giudice; i rapporti dei coniugi si erano normalizzati; il ricorrente era incensurato, privo di precedenti di polizia e in piena salute mentale; in passato non si erano mai verificati episodi simili;

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, in quanto l’Amministrazione ha omesso di considerare gli elementi di valutazione forniti dal ricorrente circa l’inesistenza delle ragioni ostative alla possibilità di detenere armi e la contraddittorietà della querela sporta dalla moglie del C. in un momento di turbamento emotivo (nella quale si legge, ad esempio, che la doppietta sarebbe stata caricata con quattro cartucce) e, poi, ritirata dalla denunciante, a conferma del fatto che era stata presentata in un momento conflittuale ormai superato (come confermato anche dai competenti Servizi sociali) e non seguito da episodi simili;

3) violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, perché se sono venuti meno (come nella fattispecie) i presupposti utili per adottare un determinato provvedimento, l’Amministrazione ha il dovere di porre nel nulla gli effetti del provvedimento stesso;

4) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione ha rigettato il ricorso gerarchico facendo riferimento a mere illazioni contenute nella citata denunciaquerela anziché a fatti concreti di cui avrebbe dovuto dare contezza nella motivazione del provvedimento impugnato.

A parere del Collegio le censure proposte dal ricorrente sono infondate in quanto:

a) per quanto concerne le censure sub 1) e 2), va considerato che il ricorrente, nella sostanza, non contesta l’episodio oggetto della denunciaquerela (ingiurie e minacce mediante l’uso di un fucile da caccia) che appare sufficiente per rigettare il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento prefettizio;

b) la disciplina del ricorso gerarchico è contenuta nel DPR n. 1199/1971 e, quindi, il richiamo all’art, 21 quinquies l.n. 241/1990 risulta non conferente;

c) il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato in quanto sono richiamate le norme applicate, sono esplicitate le risultanze dell’istruttoria e sono indicate le ragioni di fatto poste a base del rigetto del ricorso gerarchico.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14084

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Svolgimento del processo

La Abaco s.r.l propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 30-4-2008, di conferma della sentenza di primo grado, che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Abaco s.r.l. avente ad oggetto il pagamento del saldo delle prestazioni di trasporto di merce eseguite dalla Ditta Autotrasporti Scardino. Per quello che ancora interessa, il Tribunale di Vercelli ha ritenuto la questione relativa a quale termine di prescrizione applicare, quello annuale, come sostenuto dalla Abaco, in forza dell’art. 2951 c.c. o quello quinquennale applicato dal giudice di primo grado, secondo la normativa introdotta dalla L. n. 162 del 1993, art. 2 era superata dalla interruzione della prescrizione a seguito di lettera di messa in mora del 23.9.2002 inviata dalla Autotrasporti Scardino Giuseppe. Ha ritenuto che oggetto del decreto ingiuntivo sono solo crediti divenuti esigibili successivamente al 23.9.2001 e di conseguenza, sia a voler applicare il termine breve di prescrizione sia a voler applicare quello quinquennale, i essi non risultano prescritti.

Il ricorso contiene due motivi.

Non si difende l’Autotrasporti Scardino.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo viene denunziata violazione legge in relazione agli art. 2951 c.c. e L. n. 1621 del 1960, art. 32 e omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver il giudice di appello erroneamente applicato le norme sulla prescrizione.

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:accerti la Corte se in caso di trasporti terresti di cose effettuati tra il novembre 2001 ed il gennaio 2002 al di fuori del territorio nazionale debba essere applicato il termine di prescrizione annuale sancito all’art. 2951 c.c. e alla L. n. 1621 del 1960, art. 32 o la L. n. 162 del 1993, art. 2 che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale; in ogni caso indichi la normativa alla quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non congruente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Infatti i giudici di appello hanno rilevato che a seguito dell’interruzione del termine di prescrizione da parte della Ditta Scardino, il credito non era prescritto sia in relazione al termine di prescrizione annuale che a quello quinquennale.

Con il motivo di ricorso, si chiede l’accertamento della normativa in tema di prescrizione applicabile al contratto di trasporto in oggetto, senza alcuna censura sulla ritenuta irrilevanza di tale accertamento, avendo i giudici di merito ritenuti non prescritti i crediti in relazione ad entrambi i termini di prescrizione.

Inoltre il quesito di diritto ha una formulazione plurima che costituisce di per sè stessa un motivo di inammissibilità. 3. Con il secondo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 degli artt. 116 e 115 c.p.c. chiedendo a questa Corte "se dall’esame dei documenti prodotti in atti risulti interrotto o meno il termine decadenziale imposto dal legislatore". 4. Il Motivo è inammissibile in quanto viene dedotto come vizio di motivazione un errore nel calcolo della prescrizione, denunziabile solo con error in iudicando.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione non essendosi difesa la ditta Autotrasporti Scardino.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15658 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1990 le signore L. M., L.A. e L.C. convenivano dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria per opporsi all’indennità di espropriazione di due fondi di loro proprietà, determinata, rispettivamente, nella somma di L. 10.835.000 e L. 14.792.000, assumendo che i terreni avevano natura urbana e vocazione edificatoria.

Costituitosi ritualmente il consorzio ASI contestava la pretesa natura edificatoria, trattandosi di terreni seminativi ed in parte incolti.

Nel corso dell’istruttoria era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza emessa il 29 gennaio 2004 la Corte d’appello di Reggio Calabria determinava in complessivi Euro 13.020,00 l’indennità di esproprio, disponendone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti; rigettava la domanda di risarcimento danni per svalutazione monetaria e dichiarava compensate tra le parti le spese di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, le signore L. proponevano ricorso per cassazione, notificato il 24 febbraio 2005, deducendo, con unico motivo, la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in relazione al D.M. 2 aprile 1968, art. 2, nonchè la carenza di motivazione, nel qualificare come agricolo un terreno destinato invece a nuovi insediamenti industriali, commerciali o assimilati (zona D), sul presupposto che essi fossero ubicati in aperta campagna.

Resisteva con controricorso il consorzio ASI. All’udienza del 17 maggio 2011 il Procuratore generale ed il difensore delle ricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La stessa Corte d’appello di Reggio Calabria, recependo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha accertato l’inserimento dei terreni in questione nella zona territoriale omogenea "D" (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, commerciali o ad essi assimilati) di cui al D.M. 2 aprile 1968, art. 2 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti), emanato in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica 17 agosto 142, 1150 – legge ponte urbanistica).

Ne consegue il regime di edificabilità legale, sia pure nel rispetto della destinazione urbanistica derivante dalla predetta zonizzazione (Cass., sez. 1^, 24 aprile 2007, n. 9891; Cass. sez. 1^, 6 settembre 2006, n. 19128): edificabilità, contraddittoriamente negata in sentenza sulla base di un dato meramente estrinseco, quale l’ubicazione in aperta campagna. Peraltro, la corte territoriale ha dato pure atto dell’esistenza di altre costruzioni, in aree adiacenti, aventi natura di capannoni industriali per la trasformazione di prodotti agricoli.

Nella determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito delLa dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, vanno applicati, ratione temporis, i criteri previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, con riferimento al valore di mercato (Cass., sez. 1^, 28 novembre 2008, n.28.431).

La sentenza dev’essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-01-2011) 05-05-2011, n. 17319 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza, in rito abbreviato, del Tribunale di Treviso, propone ricorso F.S., in proprio, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d) in relazione all’art. 598 c.p.p. e art. 421 c.p.p., comma 3 e art. 441 c.p.p., comma 1 perchè la Corte di merito ha omesso di acquisire i documenti richiesti dalla difesa ritenendo erroneamente tale produzione incompatibile con il rito abbreviato; b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6 per non aver adeguatamente motivato in ordine alla mancata derubricazione del delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2 in quello di cui all’art. 697 c.p. perchè la Corte di merito, pur confermando la decisione di prime cure, non ha preso in esame lo specifico motivo e le ragioni delle doglianze dell’imputato; c) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) perchè la Corte di merito ha attribuito la natura di munizionamento da guerra alle munizione 9 x 19 perchè utilizzabili anche in arma da guerra. La Corte ha confermato, sul punto il giudizio del giudice di prime cure che si basava esclusivamente sulla destinazione dell’arma (e della munizione) ad un moderno armamento senza curarsi di appurare l’effettiva offensività della specifica munizione; d) omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5; e) mancata motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non può essere accolto.

2.1 Il ricorrente, infatti, ha riproposto con il ricorso, pedissequamente, gli stessi motivi di impugnazione già avanzati in appello, tutti esaminati compiutamente dalla Corte di merito e risolti con motivazione esaustiva, logica e priva di vizi rilevanti ai fini dell’annullamento.

2.2 A proposito di tale situazione processuale questa Corte ha già chiarito che sono generici i motivi di ricorso, che consistono nella pedissequa ripetizione di quelli già formulati in grado d’appello.

Per essere specifici, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c e art. 591 c.p.p., lett. c, devono rappresentare una censura meditata della decisione impugnata. Rv 179874 E’, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione allorchè gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e che, pertanto, non prospettano nella realtà l’esigenza dell’ esercizio del controllo di legittimità sulla stessa Rv. 200180. Il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, non può essere accolto dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rv. 231708. 2.3 E’ solo il caso di rimarcare, a conferma della puntualità dell’esigenza di accurata critica del provvedimento impugnato e dell’inammissibilità di un ricorso che non risponda a tale esigenza, che nel caso in esame la Corte di merito ha già accolto il motivo, che viene riproposto sub e) e, con ampia motivazione, ha riconosciuto proprio la richiesta prevalenza delle attenuanti.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento la parte che tale ricorso ha proposto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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