Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 20-02-2013, n. 8092

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 5/3/2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 8/3/2011, riduceva la pena inflitta a D.R. per i reati di rapina aggravata e ricettazione in concorso, rideterminandola in anni 3, mesi 2 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della dosimetria della pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2. Premesso che l’appello verteva esclusivamente sulla quantificazione della pena, avendo l’appellante rinunziato anche al motivo concernente il giudizio di equivalenza sulle concesse attenuanti, la Corte territoriale ha sostanzialmente accolto l’impugnazione provvedendo ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

3. Tanto premesso, sono inammissibili sono le censure in merito al trattamento sanzionatorio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007) Rv. 237402). E’ stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009) Rv. 245596).

Nel caso di specie la pena inflitta è molto al di sotto della misura media di quella edittale. Pertanto nessuna censura può essere mossa, sotto questo profilo alla sentenza impugnata.

4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46199

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Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza in data 22 ottobre 2012 del Tribunale di Roma, appellata da S.F., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 2.000 di multa, in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con il riconoscimento della ipotesi lieve di cui al comma 5 del predetto articolo e delle attenuanti generiche, per avere detenuto, parte in dosso, parte occultato nell’autovettura in suo uso e parte nella sua abitazione, un quantitativo di cocaina pari a gr. 0,854 di principio attivo (in (OMISSIS)); cose sottoposte a sequestro di cui veniva ordinata la confisca.
2. Rilevava la Corte di appello che la finalizzazione allo spaccio della sostanza stupefacente si desumeva dalle modalità di occultamento di essa in vari luoghi o sulla persona dell’imputato, e del ritrovamento nella sua abitazione di sostanza da taglio, di un bilancino di precisione nonchè di Euro 48.750 in contanti e di un assegno compilato solo nell’importo e nella sottoscrizione celati sotto una lastra di marmo sulla cui provenienza il S. non forniva sul momento alcuna giustificazione.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, avv. xxx, che con un unico motivo denuncia l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione a carico della sentenza impugnata, in punto di confisca del denaro in sequestro, di cui non era stata dimostrata la natura di profitto dell’attività delittuosa, considerato che la modesta quantità di sostanza stupefacente non era indicativa di una abitualità di condotta criminosa tale da giustificare un provento di Euro 48.750.
D’altro canto l’imputato ha convincentemente spiegato il motivo per il quale egli custodiva in casa tale ingente somma di denaro, oggetto di un regalo paterno; volendo egli evitare che, dato il suo contenzioso con la ex-moglie, un tale importo, ove versato in banca, potesse essere da questa rintracciato e aggredito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Il denaro trovato in casa dell’imputato (Euro 48.750) è stato ritenuto dalla Corte di appello (nel silenzio sul punto da parte del primo giudice) provento dell’attività di spaccio, sulla base della considerazione che era inattendibile la giustificazione resa dall’imputato circa il possesso di tale ingente somma in contanti, occultata sotto una lastra di marmo posta a copertura di un termosifone.
L’imputato aveva dichiarato che la somma, da lui ricevuta dal padre, era custodita in contanti in casa per il timore che, ove fosse stata versata in banca, potesse essere aggredita dalla ex-moglie, con la quale era in corso un contenzioso di natura economica.
La Corte di appello ha rilevato che il S. non avrebbe avuto motivo di tenere occultata la somma in casa per evitare che fosse aggredita dalla moglie, bastando che egli potesse dimostrare di essere sfornito di reddito. L’osservazione non sembra del tutto perspicua, posto che proprio il solo fatto del possesso di una simile forte somma di denaro poteva ben esporre il S. ad azioni creditorie.
Ma, a prescindere da tale considerazione, non collocandosi il caso in esame nell’ambito di un procedimento di prevenzione, ovvero di un procedimento che renda applicabile la previsione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, occorre ribadire che la natura di provento di reato di una qualsiasi entità di natura economica, che la renda assoggettabile a confisca ex art. 240 c.p., comma 1, deve essere fondata su elementi di prova che l’attestino al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ora, la Corte di appello non solo, come detto, si è limitata a ritenere implausibile la giustificazione offerta dall’imputato (prestito della somma da parte del padre) con argomentazioni non risolutive, specie in mancanza di una specifica istruttoria sul punto; ma ha senz’altro dato per provato, con evidente salto logico- probatorio, che tale ingente somma provenisse da una cospicua o comunque reiterata attività di spaccio, in mancanza di elementi indiziari che a ciò conducessero, posto che gli unici dati fattuali su cui si fonda l’imputazione sono collegati a uno specifico episodio, concernente la detenzione di un non rilevante quantitativo di cocaina, tanto che al S. sono state riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup., con irrogazione di una pena ragguagliata ai limiti edittali.
3. Date le evidenziate contraddizioni logiche e lacune argomentative, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata sul punto relativo alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di Euro 48.750 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 211 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28
ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con la quale si dichiara che i
comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e
ministro all’epoca dei fatti) sono da ritenersi di carattere
ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente
interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, promosso
dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, con ricorso
depositato il 7 gennaio 2010 ed iscritto al n. 2 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita’.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di
Cecina, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 dicembre
2009, depositata il 7 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione
della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con
la quale l’organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti
ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e ministro all’epoca
dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il
Tribunale ricorrente, sono riferibili all’articolo 96 della
Costituzione, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere
all’autorita’ giudiziaria;
che, premette il ricorrente, con sentenza n. 241 del 2009,
questa Corte ha statuito il dovere per l’autorita’ giudiziaria
procedente di informare il Presidente della Camera dei deputati, ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia
di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione), del provvedimento emesso in data 31 marzo-4 aprile
2005 dal Tribunale dei ministri di Firenze, con cui tale collegio,
dopo aver escluso la natura ministeriale dei reati ascritti
all’imputato, si limitava a disporre la trasmissione degli stessi
all’autorita’ giudiziaria competente;
che, riferisce il ricorrente, la Camera dei deputati, avendo
avuto notizia della pendenza del procedimento penale presso il
Tribunale di Livorno, nella seduta del 28 ottobre 2009, ha approvato,
con la maggioranza prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge
costituzionale n. 1 del 1989, la proposta della Giunta per le
autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al senatore
Matteoli, da ritenere di carattere ministeriale, sono stati posti in
essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico
nell’esercizio della funzione di governo, ai sensi del citato
articolo 9, comma 3, negando conseguentemente l’autorizzazione a
procedere all’autorita’ giudiziaria;
che, a seguito della deliberazione della Camera dei deputati,
il difensore del senatore Matteoli ha chiesto al Tribunale ricorrente
di emettere, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura
penale, sentenza dichiarativa di non doversi procedere per mancanza
della necessaria condizione di procedibilita’, dal momento che la
valutazione dell’organo parlamentare non sarebbe sindacabile da parte
della autorita’ giudiziaria ne’ sotto il profilo formale, ne’ sotto
il profilo sostanziale, per esplicita previsione dell’articolo 9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989;
che il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta
difensiva, ritenendo preliminarmente necessaria la statuizione, da
parte di questa Corte, in ordine all’effettivo potere della Camera
dei deputati, nel caso in esame, di negare l’autorizzazione a
procedere all’autorita’ giudiziaria;
che, ad avviso del ricorrente, il potere di negare
l’autorizzazione a procedere, insindacabile ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e’ previsto, in
base all’articolo 96 Cost. e alla citata legge costituzionale,
soltanto in ipotesi di reato avente natura ministeriale, cioe’
commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali, mentre, nel caso
in questione, il Tribunale dei ministri di Firenze, con provvedimento
del 4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state condivise dal
Tribunale di Livorno nell’ordinanza del 4 novembre 2006, ha escluso
che il reato contestato avesse natura ministeriale, ritenendo al
contrario che si trattasse di reato comune;
che, in siffatta situazione, sostiene il ricorrente, la
Camera dei deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte
del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno in ordine alla
natura non ministeriale del reato ascritto all’imputato, non avrebbe
avuto il potere di negare la autorizzazione a procedere;
che, inoltre, osserva il Tribunale di Livorno, dalla citata
sentenza n. 241 del 2009 sarebbe desumibile «chiaramente che alla
Camera non spetta alcuna valutazione vincolante rispetto
all’autorita’ giudiziaria in ordine alla natura ministeriale del
reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data la possibilita’,
qualora ritenga diversa la propria valutazione rispetto a quella
operata dal giudice, di sollevare conflitto di attribuzione» dinanzi
a questa Corte;
che, precisa il ricorrente, a fronte del diniego della
autorizzazione a procedere da parte della Camera dei deputati, «pur
potendosi opinare […] che tale diniego non sia vincolante per la
autorita’ giudiziaria procedente in considerazione della natura
comune del reato contestato al Ministro Matteoli e che pertanto,
astrattamente, il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza
tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi
dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale a sollevare
conflitto di attribuzioni tra l’autorita’ giudiziaria e la Camera dei
deputati»;
che, pertanto, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata
di Cecina, chiede a questa Corte di statuire «se, ai fini
dell’esercizio della prerogativa di cui all’articolo 96 Cost., spetti
alla Camera di appartenenza o alla autorita’ giudiziaria la
valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato
contestato».
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
questa Corte e’ chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in
ordine alla esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita’;
che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il
Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, e’ legittimato a
sollevare conflitto al fine di difendere le attribuzioni che spettano
all’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’articolo 96 della
Costituzione, quale organo giurisdizionale in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita competente a dichiarare
definitivamente, nel procedimento di cui e’ investito, la volonta’
del potere cui appartiene (sentenza n. 241 del 2009 e ordinanza n. 8
del 2008);
che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va
riconosciuta in capo alla Camera dei deputati, in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la propria volonta’ in ordine
alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi dell’art. 96 Cost.
(sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 8 del 2008
e n. 217 del 1994);
che, con riguardo ai presupposti oggettivi, sussiste la
materia del conflitto, dal momento che il ricorso e’ indirizzato a
garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili,
secondo la prospettazione del Tribunale di Livorno – sezione
distaccata di Cecina, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale
n. 1 del 1989;
che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della legge n. 87 del
1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica,
stante l’identita’ della posizione costituzionale dei due rami del
Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare
(sentenze n. 241 del 2009, n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze
n. 8 del 2008, n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, nei
confronti della Camera dei deputati, con l’atto introduttivo in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Livorno – sezione
distaccata di Cecina;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la
presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, nonche’ al Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
trenta giorni dall’ultima notificazione, secondo quanto previsto
dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 203 del 2005, In tema di controllo sugli atti degli Enti locali

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Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 12 luglio 2002, depositato in cancelleria il successivo giorno 22 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2002, ha promosso, ai sensi dell’art. 127, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, degli artt. 3, comma 2 [recte: comma 3], e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

1.1.— La difesa dello Stato rileva come l’art. 3 «prevedendo la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti (comma 2), sia su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all’ente (comma 3), si ponga in contrasto con l’art. 14» [recte: 114] «della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni», anche in ragione della intervenuta eliminazione di tale tipo di controllo a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, disposta dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Aggiunge, quindi, «per completezza di informazione (…) che la Regione, in base al proprio particolare statuto di autonomia, ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali».

1.2.— Il ricorrente deduce, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, della stessa legge, in quanto detta norma, aggiungendo l’art. 3-bis alla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), «introduce una nuova figura di soci (soci fruitori) delle cooperative sociali, con anche la possibilità di far parte degli organi sociali, non prevista dalla disciplina giuridica delle cooperative contenuta nel codice civile». Detta disposizione, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

2.— Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e infondate.

2.1.— Con successiva memoria la Regione, richiamando l’ordinanza di questa Corte n. 358 del 2002, ha ribadito l’inammissibilità delle questioni in quanto il ricorrente invoca, quali parametri, disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, ma non deduce le ragioni per cui dette norme dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale.

Ha precisato, quindi, che la prima norma sottoposta all’esame della Corte è l’art. 3, comma 3 (e non comma 2), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2002, la cui disposizione ha sostituito l’art. 28 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 12 settembre 1991, n. 49, recante «Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell’Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7».

Osserva, quindi, come l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione non incida sul proprio ordinamento, in quanto detta norma costituzionale riguardava solo le Regioni a statuto ordinario, mentre l’art. 60 del proprio statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) prevede che «il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato».

Da un lato tale previsione non ha subito modifiche, neanche ad opera della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che ha riformato gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, dall’altro l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione non può riflettersi sul richiamato art. 60 dello statuto, in quanto l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 amplia e non riduce gli spazi di autonomia delle Regioni a statuto speciale.

La Regione deduce, invece, come nell’esercizio delle proprie competenze legislative (art. 4, comma 1, numero 1-bis, dello statuto speciale), «ha ritenuto di armonizzare il proprio ordinamento» alla riforma costituzionale; pertanto, ha soppresso i controlli preventivi necessari ed ha trasformato il controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo (Co.re.co.) «in un “esame di legittimità” avente sostanziale natura di attività di consulenza giuridica liberamente richiedibile dagli enti locali o da minoranze dei loro organi, senza che dalla richiesta derivi la sospensione dell’efficacia dell’atto o un vincolo per gli enti locali in caso di ritenuta illegittimità dell’atto da parte del Co.re.co», ridenominato “Comitato di garanzia” dall’art. 3, comma 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2003).

Non si tratta invero di un controllo, ma di un esame che non ha carattere preventivo, e che non dà luogo ad annullamento, sospensione dell’efficacia (che può essere eventualmente decisa solo dallo stesso ente deliberante) o onere di riesame, ma solo alla formulazione di osservazioni da parte dell’organo a ciò deputato.

2.2.— In ordine alla ritenuta illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, della suddetta legge reg. n. 13 del 2002, che ha introdotto l’art. 3-bis nella legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 1992, la Regione espone che la categoria dei “soci fruitori” – quali soci che godono dei servizi erogati dalla cooperativa sociale senza prestare alcuna attività lavorativa, in quanto portatori di handicap o comunque in posizione svantaggiata (ad es. anziani), che si affiancano ai soci “ordinari” e ai soci “volontari” – non costituisce un novum.

Deduce, altresì, che la Regione Trentino-Alto Adige, con la disposizione contenuta nell’art. 4 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, recante «Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale», ha già adottato una disposizione simile.

La ratio della disciplina introdotta è, poi, coerente con lo scopo per cui sono state previste le cooperative sociali. Infatti l’art. 3-bis, comma 1, stabilisce che gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci fruitori «al fine di rafforzare il perseguimento dell’interesse generale delle comunità di cui all’art. 2, comma 1»; in questo senso la norma si può considerare come attuativa dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) che, oltre ad affidare alle regioni il compito di emanare norme di attuazione della legge stessa (comma 1), prevede che «le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale (…)» (comma 3).

Infine, rileva la Regione Friuli-Venezia Giulia come non vi sia alcuna interferenza con la disciplina statale in materia di ordinamento civile, in quanto il limite del diritto privato non va inteso in senso assoluto – come già riconosciuto dalla Corte, prima della legge cost. n. 3 del 2001, con la sentenza n. 352 del 2001, e come risulta dopo la riforma del Titolo V – permanendo per le Regioni la possibilità di dettare discipline specifiche di istituti particolari, connessi alle attività pubbliche, e restando, quindi, preclusa solo l’interferenza con la disciplina civilistica generale.

3.— In prossimità dell’udienza pubblica la difesa dello Stato ha depositato memoria con la quale, preliminarmente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di costituzionalità relativa all’art. 3, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2002, ed ha ribadito la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, della medesima legge.

In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato ha premesso che l’art. 28 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991, come sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 13 del 2002, è stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2004, dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).

Ha quindi osservato come la categoria dei soci fruitori non ha riconoscimento nell’ordinamento nazionale, quanto in prassi statutarie contra legem. Deduce, pertanto, che alla luce della riforma introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), le cooperative sociali risultano soggette al regime giuridico della società per azioni (s.p.a.) o della società a responsabilità limitata (s.r.l.), che non appare compatibile con la categoria di soci in esame.

Infine osserva come la norma impugnata non possa essere considerata legittima integrazione della disciplina civilistica statale, in quanto dare incondizionatamente ingresso a soci meri utenti di servizi o fruitori di beni, in tutti gli organi sociali, secondo la nuova disciplina della s.p.a o della s.r.l., non appare coerente con la complessa architettura normativa che governa le cooperative.

4.— Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria con la quale ha ribadito le difese svolte. In particolare ha dedotto come, benché l’art. 28 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991 sia stato abrogato dalla legge reg. n. 21 del 2003, a decorrere dal 1° luglio 2004, e il Comitato di garanzia sia stato soppresso dalla medesima legge reg., non si sia verificata la cessazione della materia del contendere, in quanto il Comitato, nel periodo precedente alla data del 1° luglio 2004, ha svolto le proprie funzioni.
Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, degli artt. 3, comma 2 [recte: comma 3], e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

1.1.— La difesa dello Stato rileva come il suddetto art. 3, prevedendo la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti (comma 2), sia su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all’ente (comma 3), si pone in contrasto con l’art. 14 [recte: 114] della Costituzione, che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni, anche in ragione della abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, disposta dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

1.2.— Il ricorrente deduce, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, della medesima legge regionale, in quanto detta norma, aggiungendo l’art. 3-bis alla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), prevede, per le cooperative sociali, una nuova figura di soci – denominati soci fruitori – non prevista dalla disciplina codicistica delle cooperative.

Detta disposizione, ad avviso del ricorrente, viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva nella materia “ordinamento civile”.

2.— Prima di esaminare le censure proposte, occorre effettuare alcune precisazioni in ordine al thema decidendum.

Per dare un coerente significato alla impugnazione in questione è necessario chiarire che l’art. 3, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2002 aggiunge l’art. 3-ter alla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), che tratta altra materia (la rubrica reca Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste), ed è quindi estraneo al tema del controllo sugli atti degli enti locali.

Presumibilmente il ricorso è diretto a censurare il comma 3 del citato art. 3, il quale sostituisce l’art. 28 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 12 settembre 1991, n. 49 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell’Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), già precedentemente modificato dall’articolo 69, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

L’art. 28 richiamato, nel testo così sostituito, ha previsto (comma 2) che «le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad esame di legittimità, se lo richiedono gli organi collegiali deliberanti».

A sua volta il successivo comma 3 ha disposto che «sono, altresì, soggette ad esame le deliberazioni di cui al comma 2, qualora un quinto dei consiglieri assegnati a ciascun ente ne faccia richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, ritenendole assunte in violazione di legge. Tale richiesta è presentata all’ente stesso, che provvede all’inoltro al Comitato regionale di controllo al termine della pubblicazione, senza sospensione dell’esecutività degli atti».

Alla luce del contenuto delle disposizioni sopra citate, si deve ritenere che l’impugnazione proposta dallo Stato concerna l’art. 28, commi 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 13 del 2002.

3.— Così chiarito il thema decidendum in ordine alla suddetta questione di legittimità costituzionale, va rilevato che l’art. 1, comma 14, della successiva legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali) ha espressamente abrogato la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991, come modificata (ad eccezione dell’art. 80, peraltro estraneo alla materia oggetto del contendere), e dunque anche l’art. 28 sopra richiamato. Va, altresì, osservato come l’art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2003 ha soppresso il Comitato di garanzia previsto dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991, così ridenominato il Co.re.co dall’art. 3, comma 18, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2003.

L’intervenuta abrogazione, tuttavia, non dà luogo alla cessazione della materia del contendere, atteso che, pur essendo stato rimosso il precetto normativo, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto che lo stesso ha avuto, medio tempore, attuazione.

4.— Quanto all’art. 11, comma 6, della medesima legge regionale, pure esso oggetto di impugnazione, si deve osservare che il suddetto comma 6 ha inserito l’art. 3‑bis nella legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 1992, la cui rubrica reca Soci fruitori.

Il richiamato art. 3-bis ha così disposto:

«1. Al fine di rafforzare il perseguimento dell’interesse generale delle comunità di cui all’articolo 2, comma 1, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci fruitori, soggetti che beneficiano e godono, anche indirettamente, dei servizi realizzati dalla cooperativa stessa in attuazione dei propri compiti statutari.

2. Possono essere soci fruitori le persone fisiche ovvero le associazioni formalmente costituite di tutela e rappresentanza di tali persone.

3. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non concorre a determinare le aliquote fissate dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

4. I soci fruitori possono far parte degli organi sociali della cooperativa».

5.— Le questioni sono inammissibili.

Al riguardo va precisato che con le questioni di legittimità costituzionale in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato la violazione degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, anche in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’art. 130 della Costituzione.

Il ricorrente, però, pur trattandosi dell’impugnativa di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, omette del tutto di specificare le ragioni per le quali debbano prendersi in considerazione tali parametri in luogo di quelli ricavabili dal relativo statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Va, infatti, rilevato che lo statuto speciale della Regione, all’art. 5, comma 1, numeri 4) e 17), prevede che «con l’osservanza dei limiti generali indicati nell’art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà esclusiva nelle seguenti materie: […] 4) disciplina dei controlli previsti nell’articolo 60; […] 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative».

Il richiamato art. 60, a sua volta, stabilisce che « il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato».

Infine, si può osservare come l’art. 6, comma 1, dello statuto speciale prevede che la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, tra l’altro, nella materia della previdenza e dell’assistenza sociale.

Orbene, come si è ribadito con la sentenza in pari data n. 202 del 2005 in conformità ad un consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. sentenze n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), la mancanza di una tale valutazione comporta l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale nei termini in cui sono state formulate.

Il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, le invocate norme della Costituzione e quelle, anch’esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale.

Siffatta omissione vizia le impugnazioni formulate e determina l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità proposte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.

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