T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 893 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso la Casa Circondariale di Lecce con la qualifica di agente di polizia penitenziaria, impugna gli atti epigrafati deducendo le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs 449/1992. Violazione dei principi generali in materia di procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quello di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.

1.1. Con atto depositato in data 10 novembre 2006 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

1.2. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

2.1. L’epigrafato provvedimento disciplinare risulta adottato dal Ministero della Difesa nei confronti del ricorrente condannato con sentenza. del Tribunale di Lecce n. 128/2006 del 24 febbraio 2006, emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/1990 (a seguito del rinvenimento nell’autovettura dello stesso di 4 grammi di cocaina suddivisi in cinque dosi, oltre al ritrovamento nell’abitazione della propria suocera e nell’armadietto in dotazione in caserma di materiale idoneo al confezionamento delle sostanze stupefacenti).

2.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è stato adottato senza alcun effettivo accertamento autonomo e senza alcuna valutazione critica in ordine quanto acquisito agli atti del procedimento penale.

2.3. Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in sede di procedimento disciplinare l’Amministrazione ben può utilizzare il risultato delle indagini penali poste in essere nel giudizio sfociato con sentenza di patteggiamento (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 28 marzo 2000 n. 1803; 1 settembre 2000 n. 4647).

Senza nulla togliere a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 197/99) e dall’Adunanza plenaria (dec. n. 6/2000) circa la possibilità che a seguito della sentenza di patteggiamento l’Amministrazione abbia necessità, in sede disciplinare, di compiere autonomi accertamenti, non sempre la sentenza di patteggiamento comporta la necessità di nuovi accertamenti in sede disciplinare; questi ultimi possono essere necessari a seconda del concreto atteggiarsi dell’accertamento penale posto a base della sentenza (in termini, cfr. Cons. Stato, VI Sez., n. 4647/00).

Nel caso di specie, come risulta dalla deliberazione del 4 luglio 2006 del Consiglio Centrale di disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria, risultano valutati i fatti raccolti nella sentenza di patteggiamento e valutati autonomamente anche avuto riguardo allo stato di servizio del ricorrente (al quale erano state comminate 14 sanzioni di cui alcune molto gravi – sospensione dal servizio di 1 mese nel 1999), ai principi che regolano l’appartenenza al Corpo dello Stato, all’affidabilità nei servizi d’istituto, sicché il vizio denunciato non risulta sussistente.

2.4. Del pari infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. 449/1992 il quale, a dire del ricorrente, non ricomprenderebbe, quale reato rilevante ai fini della pronuncia di destituzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Relativamente alla idoneità ritenuta dall’Amministrazione di tali fatti penali a costituire addebiti per la sanzione disciplinare applicata, la gravità dei fatti illeciti – detenzione a fini di spaccio – ascritti è in re ipsa (cfr., da ultimo C.d.S. IV, 31 maggio 2007, n.°2867).

In ogni caso l’art. 6 consente l’applicazione della sanzione della destituzione per tutti quegli atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale o che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento e, sotto tale aspetto, risulta evidente la proporzionalità e logicità della sanzione inflitta.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione costituita liquidate in complessivamente in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 07-06-2011, n. 22764 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con ordinanza in data 21 dicembre 2010 questa Corte, sez. 7^ penale, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da tale A. N. avverso ordinanza del tribunale di Ragusa in data 27 aprile 2010 con la quale era stato confermato il sequestro preventivo di capi di abbigliamento recanti marchi di produzione contraffatti;

– che, per mero errore materiale, nell’intestazione della detta ordinanza 21 dicembre 2010 il provvedimento oggetto di ricorso risulta indicato come pronunciato dal tribunale di Torino anzichè da quello di Ragusa;

– che occorre pertanto provvederà alla correzione del suddetto errore, non incidente sul contenuto essenziale del provvedimento.
P.Q.M.

la correzione dell’epigrafe dell’ordinanza di cui in premessa nel senso che alla parola "Torino" va sostituita la parola "Ragusa".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22793 Risarcimento dei danni

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Svolgimento del processo

La società qualificatasi come "C.A.E.M. s.r.l." agiva in giudizio nei confronti del Comune di Ragusa, esponendo che a seguite di verbale di aggiudicazione, in seguito a regolare gara, le erano stati conferiti i lavori di costruzione di un asilo nido in via (OMISSIS), in conformità al progetto ed al capitolato speciale approvati con Delib. 3 agosto 1989, n. 387 del Consiglio comunale; che, iniziati i lavori di sbancamento, gli stessi venivano sospesi a seguito di contestazioni con la Direzione Lavori in ordine alla redazione dei calcoli strutturali, modificati, a causa della natura scoscesa dei terreno; che siccome il Comune non aveva, approvato alcuna variante al progetto, nonostante le sollecitazioni dell’esponente, questa era receduta dal contratto.

Tanto premesso, la società chiedeva il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e la rifusione dei danni, nell’importo di L. 24.099.211, oltre iva, interessi e spese.

Il Comune chiedeva il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che l’impresa aveva stravolto arbitrariamente il progetto con una variante non approvata; in riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, con condanna ai risarcimento dei danni.

Con distinto atto di citazione, la società C.A.E.M. conveniva in giudizio il Comune di Ragusa, impugnando la Delib. G.M. n. 1323 del 1993, con la quale era stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa; chiedeva dichiararsi l’illegittimità di detta delibera e la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, con condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune, e chiedeva il rigetto della domanda, ed in riconvenzionale instava per il risarcimento dei danni.

I due giudizi venivano riuniti.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio; veniva espletata prova per testi.

Con sentenza non definitiva n. 121 del 2001, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda della società C.A.E.M., confermava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa, che condannava al risarcimento dei danni, per la cui Liquidazione rimetteva la causa sul ruolo.

Avverso detta sentenza proponeva appello la C.A.E.M.; il Comune si costituiva e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’appello, con sentenza 6/2-4/8/2004, ha respinto l’appello, confermando la sentenza non definitiva, e condannate l’appellante ai pagamento delle spese processuali in favore del Comune.

La Corte d’appello, premesso che la società, pur qualificatasi come "C.A.E.M. S.r.l.", in realtà corrisponde alla "Società Cooperativa C.A.E.M. a r.l.", ha evidenziato che: Iniziati i lavori di sbancamento, questi erano stati eseguiti in difformità rispetto al progetto originale, raggiungendo profondità notevolmente superiori e che, a ragione delle differenze di quota rispetto al livello stradale, era stato previsto dalla società il ricorso ad una massiccia struttura in cemento armato sulla quale realizzare l’unico piano della scuola, rialzandolo sino al livello della strada; il Direttore dei Lavori non aveva approvato i calcoli strutturali, che a tali fini prevedevano costosissime strutture in cemento armato e, con un primo ordine di servizio del 1/4/92, rilevato che gli scavi erano stati eseguiti a profondità ingiustificata e che i calcoli in cemento armato presentati con notevole ritardo prevedevano un aumento delle previsioni di spesa, aveva ordinato alla Cooperativa di provvedere alla revisione dei calcoli strutturali; trasmessi i nuovi calcoli, il Direttore dei Lavori, con il secondo ordine di servizio del 17/7/92, aveva rilevato che gli stessi stravolgevano le previsioni progettuali ed economiche del progetto e che non era mai stata autorizzata o preventivata alcuna perizia di variante, per cui aveva ordinato alla cooperativa di attenersi al progetto originale, diffidandola dall’apportarvi variazioni non autorizzate.

La Corte ha rilevato che l’attrice non aveva dimostrato che i lavori eseguiti rispettassero il progetto approvato, ed anzi risultava il contrario dalla relazione redatta dal C.T.U.; nè in senso contrario deponeva la dichiarazione testimoniale dell’ingegner T. G. o T.G., professionista incaricato dei calcoli dalla Cooperativa.

Nessuna rilevanza poteva attribuirsi ai contatti informali tra il detto calcolista, il Direttore dei Lavori e l’ingegnere capo del Comune al fine di modificare il progetto originario (di cui peraltro si ignorava se fossero intervenuti prima o dopo il primo o il secondo ordine di servizio), che mai si erano concretizzati in atti opponibili alla Pubblica Amministrazione, e che non potevano in alcun modo fungere da autorizzazione alla società a discettarsi dal progetto originale.

Dalle risultanze istruttorie emergeva che la società non aveva dato esecuzione alle opere previste nel progetto, ma le aveva eseguite in difformità sin dai lavori di sbancamento.

Quanto alla deduzione dell’appellante, che il Direttore dei lavori sarebbe stato solo la longa manus del committente, risultava che il Direttore dei Lavori si era pronunciato con i due ordini di servizio del 1/4/1992 e del 17/7/92, con cui aveva ripetutamente ordinato alla società di attenersi al progetto originale, per cui non poteva essere messa in discussione la – costante volontà dell’Ente committente e dei Direttore dei Lavori di pretendere il rispetto del contratto nelle previsioni originarie. Nè, anche alla luce dell’ampia istruttoria svolta in primo grado, si ravvisava la necessita di predisporre ulteriori accertamenti tecnici.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Società Cooperativa C.C.A.E.M. in liquidazione coatta amministrativa, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune; detta parte ha depositato altresì la memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, la, società ricorrente denuncia "omesso esame di fatti decisivi, omessa considerazione di prove vertenti su fatti decisivi ed omesso esame documenti decisivi: mancanza di motivazione." Secondo la C.A.E.M., il Giudice d’appello, se avesse minimamente apprezzato la deposizione dell’ing. T. come risulta dal verbale dell’udienza del 10/2/1999, avrebbe inteso più correi, talmente i termini della questione e i fatti ritenti dal Direttore dei Lavori e dall’Ing. Capo del Comune, facendo esatta applicazione dell’art. 1660 c.c. e della L. n. 109 del 1994, art. 25; secondo la ricorrente, è lecito dubitare che la Corte catanese non abbia neppure letto la testimonianza dell’ing. T., se è vero che ad essa non vi è alcun riferimento in sentenza, mentre si fa riferimento alle testimonianze del Direttore dei Lavori e dell’ingegnere Capo del Comune, "che indica erroneamente Ing. Capo del Genio Civile", e senza prospettare alcun dubbio sulla attendibilità di detti testi, responsabili di una progettazione eseguita sulla carta, senza preventivo studio della situazione dei luoghi e della relazioni geologiche, disposte dallo stesso Ente committente i vedi le conclusioni dello stesso geologo dott. R., e la testimonianza del teste G., non valutati dalla Corte).

1.2.- Col secondo motivo, la società ricorrente denuncia "mancata applicazione e, comunque, erronea interpretazione dell’art. 1660 cod. civ. e della L. n. 109 del 1994, art. 25, comma 1, lett. e) e comma 5 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia".

Il Giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare l’errore od omissione del progetto esecutivo e considerare fondata la denuncia della società in ordine alle sorprese geologiche riscontrate durante i lavori di sbancamento, tenere conto del fatto che l’impresa non è andata avanti nei lavori quando non era stato possibile procedere all’approvazione dei calcoli rielaborati per fatto emissivo del Direttore dei lavori del Comune di Ragusa; lo stesso C.T.U. nella relazione integrativa non aveva potuto fare altro che giustificare le conclusioni della propria relazione, assumendo di essersi limitato a rispondere al mandato ricevuto dal Giudice, di accertare se i calcoli presentati dall’Impresa e le relative opere realizzate fino alla risoluzione del contratto fossero conformi al progetto e non invece quello di verificare l’assoluta rispondenza del progetto ai luoghi (vedi pag. 2 della relazione integrativa del C.T.U.); tale affermazione, correlata alle altre risultanze istruttorie, conferma che lo sbancamento era avvenuto nel rispetto delle conclusioni del geologo e delle disposizioni del Direttore dei Lavori, e non su iniziativa autonoma dell’impresa, e per la necessità di rendere l’opera assolutamente statica, nel rispetto della normativa antisismica.

La vicenda trae origine dal fatto, inconfutabile, che il progetto originario, pur essendo stato definito ed approvato come "esecutivo", tale non era secondo la prassi dell’epoca, in quanto il calcolo degli impianti e delle opere strutturali dei lavori, appaltati era stato contrattualmente posto a carico dell’impresa. Non v’è dubbio che vi erano state nel caso gravi carenze progettuali di origine e quindi di fatti obiettivamente prevedibili secondo l’ordinaria diligenza, per cui, essendo stata la sospensione dei lavori resa necessaria per La redazione di calcoli strutturali di diverso tipo ed entità per le manchevolezze progettuali originarie imputabile alla stazione appaltante, la sospensione dei lavori era da ritenersi evento direttamente imputabile al Comune.

2.1.- Il primo motivo va respinto.

E’ costante il principio, secondo il quale "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e dello prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (così tra le ultime, le pronunce 27162/2009, 18119/2008, 23929/2007, 15489/2007, 5797/2005, 16459/2004). Nello specifico, a tacere dalla poco comprensibile doglianza della ricorrente sulla ipotizzabile omessa lettura da parte della Corte del merito della deposizione del teste T. (testimonianza invero a cui fa riferimento la sentenza impugnata) e dai profili di carenza di autosufficienza, in relazione alla detta testimonianza, neppure riportata per intero ma per punti, nell’ambito di una ricostruzione tutta di parte in relazione a quanto si sostiene essere stato dichiarato, nonchè per quanto riguarda il generico riferimento alla relazione geologica, nel resto le censure si atteggiano a rilievi di merito, a fronte della decisione della Corte del merito, basata sulle prove testimoniali, sulla C.T.U. e sui documenti dell’appalto.

2.2.- Anche il secondo motivo va disatteso.

Il motivo è carente infatti sul piano dell’autosufficienza, non riportando, almeno nella parti relative alla prospettata inadeguata valutazione nel progetto originario dello stato di fatto esistente, i contenuti della relazione geologica e della relazione; nel resto, la parte intenderebbe far valere una diversa interpretazione delle testimonianze come già valutate dal giudice del merito.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Cooperativa C.A..E.M. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 07-07-2011, n. 26630

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 3.3.2010 il Tribunale di Ancona applicava a E.M. la pena, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al T.U. imm., art. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b) e disponeva, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e del T.U. imm., art. 12 comma 4-ter la confisca e distruzione di alcuni beni utilizzati per la commissione del reato, tra i quali l’autoarticolato, di proprietà della ditta di C.A., a bordo del quale l’imputato aveva trasportato nove cittadini stranieri.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, il suddetto intestatario dell’automezzo deducendo l’abnormità del provvedimento di confisca e distruzione con esecuzione immediata del mezzo nella titolarità di soggetto estraneo al reato. In particolare, il ricorrente evidenzia che pur avendo rappresentato ed allegato la propria totale estraneità ai fatti, il tribunale con la sentenza di applicazione di pena aveva disposto la confisca e la distruzione del mezzo in oggetto omettendo qualsivoglia motivazione. Richiama a ragione alcune decisioni di questa Corte (Sez. 1, n. 412118 del 2.10.2008; Sez. 1, n.41338 del 15.10.2009).

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, indipendentemente dalla fondatezza delle sue doglianze, il terzo titolare del bene del quale è stata disposta la confisca non è legittimato ad impugnare la sentenza, atteso che, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 3, il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (Sez. 3, n. 23926, 27/05/2010, Baraldi, rv. 247797).

Il titolare del bene di cui è stata disposta la confisca con la sentenza di applicazione di pena, che in quanto terzo non ha partecipato al giudizio di cognizione, avrebbe potuto chiedere in ogni momento la revoca del provvedimento al giudice competente, ovvero proporre incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. una volta intervenuta l’irrevocabilità della sentenza che ha disposto la confisca.

Difettando la legittimazione ad impugnare, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma l lett. a), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dovendosi escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente non va condannato al versamento in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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