Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 28.9.1981, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano agiva in risoluzione, per inadempimento, del contratto di vendita, datato 5.5.1964, di un lotto di terreno in località (OMISSIS), dell’estensione di mq. 17.640, ceduto ad R.A., titolare della ditta Imma, Industria Metal Metallica Abruzzese, al prezzo di lire 17.640, pari a una lira al mq. A sostegno della domanda deduceva essersi trattato di vendita a prezzo simbolico, in quanto l’acquirente aveva assunto col medesimo atto l’obbligazione a) di destinare il lotto esclusivamente per la costruzione, entro due anni, di uno stabilimento industriale per la produzione di carpenteria metallica e di macchine ed attrezzi per l’edilizia; b) di coprire l’area acquistata con opere destinate esclusivamente all’attività industriale e con i relativi impianti;
c) di non mutare la destinazione del complesso edilizio e a non cedere il terreno a terzi senza la previa autorizzazione del Consorzio; e d) di corrispondere a quest’ultimo, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra il prezzo di favore pagato e quello effettivo di mercato del terreno al momento in cui, per qualsiasi causa diversa dalla riconversione, fosse cessata l’attività industriale esercitata su di esso. Deduceva, quindi, che l’acquirente si era reso inadempiente, non avendo installato nè esercitato alcuno stabilimento industriale.
La ditta convenuta resisteva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento di tutte le opere realizzate sul terreno, nonchè dell’avviamento aziendale.
Il Tribunale di Avezzano con sentenza del 30.5.2001 accoglieva la domanda di risoluzione, rigettando sia la domanda accessoria di danni, sia quella riconvenzionale.
L’appello proposto dalla Imma, di A. Rubeo s.a.s., subentrata per conferimento in essa della ditta omonima, era respinto dalla Corte territoriale dell’Aquila, con sentenza del 16.2.2005.
Riteneva il giudice di secondo grado che la documentazione prodotta dall’appellante solo in grado d’appello, forniva la prova della realizzazione sul terreno di alcune opere, ma non dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e nei termini stabiliti. Osservava, poi, che all’ammissione della prova testimoniale dedotta ostava il disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (rectius, comma 3) perchè l’appellante non aveva dimostrato di non averla potuta proporre nel giudizio di primo grado e in quanto la stessa non appariva indispensabile ai fini della decisione. Infatti, detta prova mirava a dimostrare che i lavori di costruzione del capannone industriale erano stati ultimati entro alcuni mesi, e che ad essi aveva fatto seguito l’assunzione di numerose maestranze, ma non anche che tutte le opere previste nel contratto erano state ultimate entro i termini specificamente previsti. Inoltre, dalla sentenza del Tribunale era emerso che il R. aveva dato al terreno acquistato dal Consorzio una destinazione sostanzialmente diversa, senza realizzare il programma di sviluppo industriale ed occupazionale fraudolentemente prospettato. Osservava, ancora, che la clausola di cui al punto 5 del contratto, inerente al diritto del Consorzio al risarcimento del danno nel caso di cessazione dell’attività industriale non poteva essere interpretata, secondo l’opinione dell’appellante, come dimostrativa della volontà delle parti di escludere la risolubilità del contratto, trattandosi di clausola che si limitava a stabilire il quantum dell’eventuale obbligazione risarcitoria per l’inadempimento delle obbligazioni da parte acquirente. Circa il rigetto, poi, della domanda riconvenzionale, osservava che non era configurabile un indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c., atteso che le opere eseguite sul terreno avevano integrato, secondo quanto accertato dal giudice penale, una vera e propria speculazione edilizia, posta in essere mediante vari delitti di truffa, per i quali R.A. era stato condannato in sede penale.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre la Imma, di A. Rubeo s.a.s., con quattro motivi d’impugnazione.
Resiste con controricorso il Consorzio intimato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo d’impugnazione si deduce l’erronea, insufficiente ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, concernente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sostiene parte ricorrente che con Delib. 23 luglio 1997, n. 96, il Consorzio aveva approvato il progetto di variante e di ampliamento dello stabilimento industriale della Imma s.a.s. esprimendo parere favorevole al rilascio in favore di quest’ultima di concessione edilizia, emessa poi il 5.6.1998 dal comune di Avezzano per l’esecuzione di lavori destinati all’ampliamento dei preesistenti insediamenti industriali. Successivamente, sostiene, con verbale del commissario regionale n. 140 del 6.9.1999 il Consorzio deliberò di consentire la cancellazione delle trascrizioni degli atti di citazione, tra cui quello che ha dato origine alla presente controversia, su parte dei terreni con le relative opere ivi realizzate, affinchè queste ultime potessero essere vendute a soggetti esercenti attività industriali. Quindi, il Consorzio sottoscrisse con la Imma s.a.s. un contratto di transazione in data 15.10.1999 autorizzando la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, al fine di consentire l’alienazione a terzi degli immobili.
Tale attività del Consorzio, più che configurare una rinuncia all’azione proposta, aveva determinato la cessazione della materia del contendere, sicchè, sulla base dei documenti prodotti in appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere di conseguenza. Inopinatamente, però, la Corte d’appello ha omesso ogni pronuncia al riguardo.
Pertanto, sostiene parte ricorrente, questa Corte Suprema dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere con contestuale declaratoria di estinzione del processo e ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza impugnata.
1.1. – Il motivo è infondato.
La cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa assimilabile all’estinzione (per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa), presuppone sotto il profilo sostanziale e oggettivo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno sia dell’interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato, sia della necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe utilità alcuna per le parti; e sotto l’aspetto processuale e soggettivo richiede la formulazione di conclusioni conformi che denotino l’assenza di ogni residua questione controversa, ad eccezione, eventualmente, del regolamento delle spese, che il giudice opera in tal caso sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. e pluribus, Cass. nn. 10553/09, 6909/09, 4034/07 e 2567/07). Pertanto, in mancanza di tale pieno accordo, deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (v. Cass. nn. 23289/07, 27460/06, S.U. 13969/04 e 8607/00).
Infine, l’accertamento delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere implica una valutazione di puro fatto che, se espressa con motivazione immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. nn. 4672/98, 12614/95 e 9401/93).
1.1.1. – Nel caso di specie, è pacifico il contrasto fra le parti circa l’efficienza della Delib. consortile 23 luglio 1997, n. 96 contrasto che, espresso mediante la formulazione di conclusioni contrapposte, esclude, in virtù dei principi innanzi richiamati, la fondatezza della doglianza.
1.1.2. – Inoltre, poichè dalla sentenza impugnata non emerge la formulazione di alcuna istanza intesa ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e parte ricorrente non ha specificamente indicato (trascrivendo il relativo passo) come e in quale atto processuale avrebbe sollevato la relativa eccezione, il motivo in esame introduce una questione del tutto nuova e, come tale, inammissibile.
2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancato esame di vari documenti che enumera secondo l’indice di produzione -, e il vizio motivazionale relativamente a un punto decisivo della controversia.
In particolare, sostiene parte ricorrente, non risponde al vero che i documenti prodotti forniscano la prova della realizzazione di opere sul terreno venduto, ma che non dimostrino altresì l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla Imma s.a.s. Tale affermazione della Corte territoriale, secondo parte ricorrente, non risponde al vero, poichè i documenti prodotti dimostrano l’iter amministrativo attuato di concerto tra il Consorzio e il comune di Avezzano, che aveva portato all’emissione in favore della ricorrente prima della concessione edilizia n. 23210/97, poi della variante n. 11792/98, e infine del provvedimento di sanatoria in data 8.5.1998, sulla base del ridetto parere favorevole di cui alla Delib. consortile n. 140 del 1999, culminato, poi, nella transazione. In base a quest’ultima il Consorzio aveva espressamente manifestato di non avere più interesse agli obblighi dell’atto di vendita, ma di voler favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative industriali, al punto di favorire la cessione di aree da parte della Imma ad altri soggetti che avessero attivato insediamenti industriali sul territorio del Consorzio stesso. L’evoluzione in senso novativo del rapporto doveva far ritenere superato il contratto del 5.5.1964, e conseguentemente vana ogni valutazione circa la condotta di R.A. (socio accomandatario della Imma s.a.s.) per fatti avvenuti quindici anni prima della transazione.
2.1. – Neppure tale motivo è accoglibile.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 unicamente nell’ipotesi in cui il giudice ponga a base della decisione non le prove proposte dalle parti, ma la propria scienza privata, ovvero allorchè disponga d’ufficio mezzi di prova al fuori dei casi consentiti dalla legge; al di là di tali situazioni, nel giudizio di legittimità non è autonomamente configurabile altra violazione della norma suddetta, che non si traduca in vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 14267/06).
Per il resto, è sufficiente ricordare che il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi istruttori contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione, ovvero il loro apprezzamento in maniera difforme dalle aspettative della parte, non integra, di per sè, alcun vizio di motivazione, il quale sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto tra la propria ricostruzione dei fatti e quella operata dal giudice di merito (cfr. fra le tantissime, Cass. nn. 1754/07 e 3881/06).
2.1.1. – Nello specifico, parte ricorrente non deduce altro che una diversa lettura critica dei documenti di causa, in senso a sè favorevole, senza nè isolare all’interno del percorso motivazionale singoli passaggi incongrui, nè trascrivere il contenuto dei documenti che, a suo giudizio, varrebbero a fondare la censura, la quale, pertanto, pecca anche della necessaria autosufficienza.
3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c. in relazione alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.
La domanda di risoluzione del contratto, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto essere rigettata per insussistenza dell’inadempimento, per la mancata prova della sua gravita e in ogni caso perchè la Imma s.a.s. aveva pienamente assolto il proprio onere di provare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa azionata.
Richiama a tal proposito l’orientamento di Cass. S.U. n. 13533/01, e deduce che il Consorzio si è limitato ad allegare il contratto, ma non anche a documentare la formale contestazione dell’inadempimento, avvenuta a sedici anni di distanza dalla conclusione dell’accordo solo con la citazione del 1981.
Sostiene, quindi, l’erronea valutazione dei documenti prodotti dalla difesa dell’appellante e idonei a dimostrare i fatti modificativi ed estintivi dedotti dalla Imma s.a.s., documenti a fronte dei quali sarebbe stato onere del Consorzio allegare la prova che il complesso immobiliare, tempestivamente e regolarmente edificato, non rispondesse alle caratteristiche richieste.
Inoltre, parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia utilizzato la possibilità di accertare autonomamente i fatti di causa, senza vincolarsi all’esito del giudizio penale a carico del socio amministratore della Imma s.a.s., in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati, per poi sottoporli al proprio vaglio critico, svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.
3.1. – Il motivo è infondato.
3.1.1. – Proprio il precedente delle S.U. di questa Corte, citato dalla parte ricorrente, afferma, all’opposto di quanto si sostiene nel motivo, che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento assolve il proprio onere probatorio mediante la dimostrazione della fonte contrattuale dell’obbligazione inadempiuta, mentre grava sul debitore convenuto provare l’adempimento. E tale prova la Corte d’appello ha motivatamente escluso sia stata fornita dalla Imma s.a.s..
3.1.2. – Inoltre, l’apprezzamento circa la gravità dell’inadempimento dedotto a base della domanda di risoluzione deve ritenersi non soltanto implicito nella motivazione svolta in ordine alla mancata realizzazione dell’opificio industriale così come previsto in contratto, che costituiva la principale obbligazione a carico della parte acquirente, ma altresì rafforzato dal rinvio alla motivazione della sentenza penale n. 231/83, pronunciata a carico di R.A., dalla quale risultava che questi aveva dato al terreno alienato alla Imma s.a.s. una destinazione sostanzialmente diversa da quella pattuita, senza realizzare il programma di sviluppo industriale ed occupazionale fraudolentemente prospettato.
3.1.3. – Infine, nessuna violazione delle regole di giudizio che presiedono alla decisione è ravvisabile allorchè – come nella specie – il giudice di merito si sia limitato a corroborare la propria valutazione dei fatti di causa richiamando giudizi, espressi in altra sentenza, civile o penale, al fine di sottolinearne la coincidenza con le conclusioni cui egli stesso sia pervenuto per altra via.
4. – Il quarto motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la mancata nomina di un c.t.u..
Sotto il primo aspetto, si sostiene che ai sensi dell’art. 5, punto 4 del contratto 5.5.1964 la società acquirente aveva l’obbligo di corrispondere al Consorzio, a titolo di risarcimento danni, la differenza di valore fra il prezzo di eccezionale favore pagato per la cessione del terreno ed il prezzo venale corrente che lo stesso terreno avrebbe avuto al momento in cui l’industria impiantata su di esso fosse venuta a cessare per qualunque causa. Ciò in quanto, laddove la Imma s.a.s. avesse realizzato, come in effetti ebbe a realizzare, un corpo di fabbrica, sarebbe stato iniquo all’esito della risoluzione consentire la restituzione del terreno e di quanto edificatovi. A tal fine la Imma s.a.s. aveva proposto una domanda riconvenzionale per ottenere il relativo indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c., che però la Corte d’appello ha escluso, omettendo di pronunciarsi sia sul diritto della società a ritenere il complesso immobiliare costruito sul terreno cedutole dal Consorzio, sia sulla nomina di un c.t.u. per la valutazione delle opere eseguite.
4.1. – Il motivo, oltre ad essere erroneamente veicolato sotto l’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre in realtà lamenta o un’omessa pronuncia (e dunque una violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) o una mancata applicazione dell’art. 936 c.p.c. (e dunque un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3), è ad ogni modo destituito di fondamento.
4.1.1. – Il caso in esame, infatti, non ricade sotto la norma dell’art. 936 c.c..
Questa Corte ha più volte affermato che la disciplina dettata dall’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico, di natura reale o personale, tale da consentirgli la facoltà di costruire sul suolo. Tale ipotesi si verifica non soltanto nell’originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorchè un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l’efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia (cfr. Cass. nn. 4623/01, 12703/99, 895/97, 956/95, 12804/93, 3704/76).
Tale principio, però, risulta formulato con riguardo a fattispecie in cui la costruzione era stata realizzata in forza del diritto di proprietà, del possesso o della detenzione del suolo attribuiti al costruttore da un titolo negoziale successivamente caducato (per invalidità o per scioglimento del rapporto), mentre diverso è il caso in cui l’edificazione su suolo altrui sia la risultante dell’esecuzione di un obbligo contrattuale la cui causa debendi sia (per le stesse ragioni) successivamente venuta meno.
Limitando il discorso alla risoluzione del titolo contrattuale, che sottosta alla complessiva vicenda in esame, occorre tenere distinte le due ipotesi, nel senso che l’art. 936 c.c. deve ritenersi applicabile unicamente all’area non coperta dall’art. 1458 c.c., che disciplina le restituzioni conseguenti allo scioglimento del rapporto.
L’art. 936 c.c. mira a regolare la ricaduta patrimoniale di un’attività di costruzione su suolo altrui, che coinvolge soggetti fra loro terzi, cioè non legati da un vincolo contrattuale esistente ed efficace, ovvero che è essa stessa estranea al contenuto dell’eventuale rapporto giuridico tra le parti, in quanto non oggetto dell’agere necesse ivi programmato. Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto attributivo di un diritto reale implicante la facoltà di sfruttamento edilizio del suolo, il conseguente venir meno della coincidenza fra costruttore e titolare dello ius aedificandi costituisce un effetto di risulta che, non essendo disciplinabile in base ai principi che presiedono le obbligazioni contrattuali, data la sua estraneità alla logica commutativa, è regolato dallo statuto della proprietà mediante l’alternativa tra accessione, con pagamento dei materiali, e ius tollendi. Diversamente, allorchè l’attività costruttiva esprima non già l’esercizio di un diritto, ma l’adempimento di un’obbligazione, la risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte determina l’insorgere di un obbligo restitutorio, ai sensi dell’art. 1458 c.c., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario. In tal caso, l’esigenza normativa non è l’assegnazione della proprietà di un bene, quanto il ripristino delle rispettive posizioni economiche delle parti contraenti, riportandole per quanto possibile alla situazione preesistente alla stipula del contratto (cfr. per un caso in cui è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 936 c.c., essendo la costruzione inerente alla sfera del rapporto contrattuale instaurato con il proprietario del fondo, Cass. n. 11835/03).
4.1.2. – Nel caso di specie, è appunto quest’ultima situazione che si è avverata, ove si consideri che in cambio della cessione a prezzo pressochè simbolico dell’area edificabile, la società acquirente si era obbligata a realizzare un dato programma costruttivo, la cui mancata esecuzione ha provocato la risoluzione del contratto.
4.2. – Resta conseguentemente assorbita la doglianza inerente alla mancata motivazione circa la richiesta nomina di un c.t.u. al fine di stimare il valore del complesso immobiliare edificato.
5. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
6. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.
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