Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26866 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.S. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 6 novembre 2006, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di quella medesima città aveva respinto il suo ricorso volto a far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con Poste italiane spa il 30 aprile 2002, con scadenza 30 giugno 2002, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo anche un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002".

Il ricorso si articola in tre motivi.

Poste italiane si è difesa con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo si denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia".

Il motivo si conclude con i seguente quesiti di diritto, denominati principi di diritto:

"è configurarle la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato quando non è menzionata la causa della sostituzione e/o le ragioni oggettive e soggettive di lavoro, che avrebbe giustificato l’assunzione a termine, che presuppone la temporaneità della occasione di lavoro".

"Incombe sul datore di lavoro che sostiene in giudizio di aver rispettato il limite percentuale per le assunzioni a tempo indeterminato rispetto a quelle a tempo indeterminato l’onere di provare le circostanze atte a dimostrare con certezza il mancato superamento del suddetto termine".

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 25 ccnl del 11 gennaio 2001, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Anche in questo caso i quesiti riproducono i principi di cui al primo motivo, relativi alla illegittimità di un contratto a termine in cui manchi la specificazione della causale e al fatto che incombe su datore di lavoro l’onere della prova del mancato superamento del limite percentuale in questo caso previsto dall’art. 25 ccnl cit. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 368 del 2001, art. 1 e insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

I relativi quesiti concernono, ancora una volta, la mancanza di specificazione causale, nonchè l’onere del datore di lavoro di provare l’adibizione del lavoratore a strutture, luogo, settore e mansioni per le quali è stato assunto.

Il ricorso non è fondato.

In primo luogo lo stesso è aspecifico. Denunzia la violazione di norme di legge e di contratto succedutesi nel tempo, senza precisare quale delle norme che si assumono violate era quella applicabile al rapporto e quindi quale doveva essere applicata ed è stata violata.

In secondo luogo, il ricorso pone (con il secondo quesito del primo e del secondo motivo) una questione di onere della prova di una circostanza specifica, il mancato superamento del limite percentuale previsto per i contratti a termine, senza spiegare se, in che sede, ed in quali termini aveva posto tale questione al giudice. Il ricorso sul punto viola il principio di autosufficienza.

Quanto alla adeguatezza e specificità della causale giustificatrice del ricorso al contratto a tempo determinato, il ricorso è infondato per le ragioni esposte in cause analoghe relative a contratti in cui, come in questo caso, la causale è stata individuata mediante il richiamo ad alcuni accordi collettivi espressamente indicati nel contratto individuale (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279 ha affermato il principio di diritto per cui è possibile trarre la specificazione della causale del termine dagli accordi collettivi richiamati dal contratto di lavoro. La fattispecie esaminata era la stessa di quella oggetto del presente giudizio, si trattava di un contratto a termine stipulato tra Poste italiane spa ed un dipendente con la seguente causale: esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo anche un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002").

Infondato è poi il motivo con il quale si assume che Poste italiane avrebbe omesso di provare l’adibizione del lavoratore a strutture, luogo, settore e mansioni per le quali è stato assunto. Nel ricorso per cassazione non si precisa se ed in che termini, la lavoratrice nel suo ricorso introduttivo del giudizio aveva allegato di essere stata adibita a strutture, luogo, settore e mansioni diverse da quelle indicate nel contratto di assunzione.

Infine, le censure concernenti i vizi di motivazione sono formulate in modo inammissibile, perchè il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis è quello introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 che impone di indicare il fatto controverso e decisivo per il giudizio sul quale la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.

La ricorrente, da un lato,non ha precisato per quale di questi vizi censura la decisione (una motivazione non può al tempo stesso mancare ed essere insufficiente o contraddittoria e i concetti di mancanza, insufficienza e contraddittorietà sono diversi tra loro e nel ricorso è necessario spiegare quale censura viene specificamente formulata, oltre che perchè), dall’altro non ha specificato qual è il fatto su cui la motivazione è viziata, limitandosi a parlare genericamente di punti controversi (questa Corte ha costantemente affermato: "11 motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.".

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7206

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente espone nell’atto di ricorso di essere giunto in Italia per la prima volta quando era minorenne per ricongiungimento familiare con il padre, già soggiornante in Italia.

Al compimento della maggiore età convertiva il suo permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di lavoro autonomo.

In occasione dell’ultimo rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia, il Questore di Roma, preso atto dell’esistenza di un precedente penale a carico del ricorrente per violazione della disciplina sul diritto di autore e falso (vendita di compact disc contraffatti), disponeva la reiezione dell’istanza ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis d.lgs. 286/98.

Nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 5, comma 5 d.lgs. 286/98, per mancata valutazione della complessiva situazione personale dell’istante, entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, nonché la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90.

L’istanza cautelare è stata accolta all’udienza camerale del 10.2.2011.

L’avvocatura si è costituita con mero atto di stile.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto, in relazione alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso.

Infatti, nel caso di cittadino extracomunitario, che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, trova applicazione l’art. 5 comma 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo modificato dall’art. 2 comma 1, d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5, e recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto al ricongiungimento familiare, per il quale l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato detto diritto, deve tener conto non solo della gravità dei reati per i quali egli è stato penalmente condannato ma anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno in Italia, il che sta a significare che essa è chiamata a ponderare, da un lato, la gravità del reato cui si riferisce la condanna e il connesso interesse pubblico a che sia precluso il soggiorno in Italia allo straniero che se ne è reso responsabile e, dall’altro, il contrapposto interesse dello stesso a permanere sul territorio nazionale (cfr. ex multis T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 7 febbraio 2009, n. 368)

Nel caso di specie, invece, la questura non ha effettuato tali obbligatorie valutazioni discrezionali, limitandosi a dare automatica applicazione alla previsione di cui all’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. citato, senza tener conto del fatto che il richiedente era giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, che vive da anni in Italia con il padre e il fratello, che ha un unico precedente penale. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, assorbite le ulteriori censure. Il provvedimento quindi deve essere annullato con obbligo per l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza alla luce delle considerazioni di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-01-2012, n. 740 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 28.9.1981, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano agiva in risoluzione, per inadempimento, del contratto di vendita, datato 5.5.1964, di un lotto di terreno in località (OMISSIS), dell’estensione di mq. 17.640, ceduto ad R.A., titolare della ditta Imma, Industria Metal Metallica Abruzzese, al prezzo di lire 17.640, pari a una lira al mq. A sostegno della domanda deduceva essersi trattato di vendita a prezzo simbolico, in quanto l’acquirente aveva assunto col medesimo atto l’obbligazione a) di destinare il lotto esclusivamente per la costruzione, entro due anni, di uno stabilimento industriale per la produzione di carpenteria metallica e di macchine ed attrezzi per l’edilizia; b) di coprire l’area acquistata con opere destinate esclusivamente all’attività industriale e con i relativi impianti;

c) di non mutare la destinazione del complesso edilizio e a non cedere il terreno a terzi senza la previa autorizzazione del Consorzio; e d) di corrispondere a quest’ultimo, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra il prezzo di favore pagato e quello effettivo di mercato del terreno al momento in cui, per qualsiasi causa diversa dalla riconversione, fosse cessata l’attività industriale esercitata su di esso. Deduceva, quindi, che l’acquirente si era reso inadempiente, non avendo installato nè esercitato alcuno stabilimento industriale.

La ditta convenuta resisteva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento di tutte le opere realizzate sul terreno, nonchè dell’avviamento aziendale.

Il Tribunale di Avezzano con sentenza del 30.5.2001 accoglieva la domanda di risoluzione, rigettando sia la domanda accessoria di danni, sia quella riconvenzionale.

L’appello proposto dalla Imma, di A. Rubeo s.a.s., subentrata per conferimento in essa della ditta omonima, era respinto dalla Corte territoriale dell’Aquila, con sentenza del 16.2.2005.

Riteneva il giudice di secondo grado che la documentazione prodotta dall’appellante solo in grado d’appello, forniva la prova della realizzazione sul terreno di alcune opere, ma non dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e nei termini stabiliti. Osservava, poi, che all’ammissione della prova testimoniale dedotta ostava il disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (rectius, comma 3) perchè l’appellante non aveva dimostrato di non averla potuta proporre nel giudizio di primo grado e in quanto la stessa non appariva indispensabile ai fini della decisione. Infatti, detta prova mirava a dimostrare che i lavori di costruzione del capannone industriale erano stati ultimati entro alcuni mesi, e che ad essi aveva fatto seguito l’assunzione di numerose maestranze, ma non anche che tutte le opere previste nel contratto erano state ultimate entro i termini specificamente previsti. Inoltre, dalla sentenza del Tribunale era emerso che il R. aveva dato al terreno acquistato dal Consorzio una destinazione sostanzialmente diversa, senza realizzare il programma di sviluppo industriale ed occupazionale fraudolentemente prospettato. Osservava, ancora, che la clausola di cui al punto 5 del contratto, inerente al diritto del Consorzio al risarcimento del danno nel caso di cessazione dell’attività industriale non poteva essere interpretata, secondo l’opinione dell’appellante, come dimostrativa della volontà delle parti di escludere la risolubilità del contratto, trattandosi di clausola che si limitava a stabilire il quantum dell’eventuale obbligazione risarcitoria per l’inadempimento delle obbligazioni da parte acquirente. Circa il rigetto, poi, della domanda riconvenzionale, osservava che non era configurabile un indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c., atteso che le opere eseguite sul terreno avevano integrato, secondo quanto accertato dal giudice penale, una vera e propria speculazione edilizia, posta in essere mediante vari delitti di truffa, per i quali R.A. era stato condannato in sede penale.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la Imma, di A. Rubeo s.a.s., con quattro motivi d’impugnazione.

Resiste con controricorso il Consorzio intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione si deduce l’erronea, insufficiente ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, concernente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Sostiene parte ricorrente che con Delib. 23 luglio 1997, n. 96, il Consorzio aveva approvato il progetto di variante e di ampliamento dello stabilimento industriale della Imma s.a.s. esprimendo parere favorevole al rilascio in favore di quest’ultima di concessione edilizia, emessa poi il 5.6.1998 dal comune di Avezzano per l’esecuzione di lavori destinati all’ampliamento dei preesistenti insediamenti industriali. Successivamente, sostiene, con verbale del commissario regionale n. 140 del 6.9.1999 il Consorzio deliberò di consentire la cancellazione delle trascrizioni degli atti di citazione, tra cui quello che ha dato origine alla presente controversia, su parte dei terreni con le relative opere ivi realizzate, affinchè queste ultime potessero essere vendute a soggetti esercenti attività industriali. Quindi, il Consorzio sottoscrisse con la Imma s.a.s. un contratto di transazione in data 15.10.1999 autorizzando la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, al fine di consentire l’alienazione a terzi degli immobili.

Tale attività del Consorzio, più che configurare una rinuncia all’azione proposta, aveva determinato la cessazione della materia del contendere, sicchè, sulla base dei documenti prodotti in appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere di conseguenza. Inopinatamente, però, la Corte d’appello ha omesso ogni pronuncia al riguardo.

Pertanto, sostiene parte ricorrente, questa Corte Suprema dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere con contestuale declaratoria di estinzione del processo e ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza impugnata.

1.1. – Il motivo è infondato.

La cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa assimilabile all’estinzione (per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa), presuppone sotto il profilo sostanziale e oggettivo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno sia dell’interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato, sia della necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe utilità alcuna per le parti; e sotto l’aspetto processuale e soggettivo richiede la formulazione di conclusioni conformi che denotino l’assenza di ogni residua questione controversa, ad eccezione, eventualmente, del regolamento delle spese, che il giudice opera in tal caso sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. e pluribus, Cass. nn. 10553/09, 6909/09, 4034/07 e 2567/07). Pertanto, in mancanza di tale pieno accordo, deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (v. Cass. nn. 23289/07, 27460/06, S.U. 13969/04 e 8607/00).

Infine, l’accertamento delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere implica una valutazione di puro fatto che, se espressa con motivazione immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. nn. 4672/98, 12614/95 e 9401/93).

1.1.1. – Nel caso di specie, è pacifico il contrasto fra le parti circa l’efficienza della Delib. consortile 23 luglio 1997, n. 96 contrasto che, espresso mediante la formulazione di conclusioni contrapposte, esclude, in virtù dei principi innanzi richiamati, la fondatezza della doglianza.

1.1.2. – Inoltre, poichè dalla sentenza impugnata non emerge la formulazione di alcuna istanza intesa ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e parte ricorrente non ha specificamente indicato (trascrivendo il relativo passo) come e in quale atto processuale avrebbe sollevato la relativa eccezione, il motivo in esame introduce una questione del tutto nuova e, come tale, inammissibile.

2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancato esame di vari documenti che enumera secondo l’indice di produzione -, e il vizio motivazionale relativamente a un punto decisivo della controversia.

In particolare, sostiene parte ricorrente, non risponde al vero che i documenti prodotti forniscano la prova della realizzazione di opere sul terreno venduto, ma che non dimostrino altresì l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla Imma s.a.s. Tale affermazione della Corte territoriale, secondo parte ricorrente, non risponde al vero, poichè i documenti prodotti dimostrano l’iter amministrativo attuato di concerto tra il Consorzio e il comune di Avezzano, che aveva portato all’emissione in favore della ricorrente prima della concessione edilizia n. 23210/97, poi della variante n. 11792/98, e infine del provvedimento di sanatoria in data 8.5.1998, sulla base del ridetto parere favorevole di cui alla Delib. consortile n. 140 del 1999, culminato, poi, nella transazione. In base a quest’ultima il Consorzio aveva espressamente manifestato di non avere più interesse agli obblighi dell’atto di vendita, ma di voler favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative industriali, al punto di favorire la cessione di aree da parte della Imma ad altri soggetti che avessero attivato insediamenti industriali sul territorio del Consorzio stesso. L’evoluzione in senso novativo del rapporto doveva far ritenere superato il contratto del 5.5.1964, e conseguentemente vana ogni valutazione circa la condotta di R.A. (socio accomandatario della Imma s.a.s.) per fatti avvenuti quindici anni prima della transazione.

2.1. – Neppure tale motivo è accoglibile.

La violazione dell’art. 115 c.p.c. è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 unicamente nell’ipotesi in cui il giudice ponga a base della decisione non le prove proposte dalle parti, ma la propria scienza privata, ovvero allorchè disponga d’ufficio mezzi di prova al fuori dei casi consentiti dalla legge; al di là di tali situazioni, nel giudizio di legittimità non è autonomamente configurabile altra violazione della norma suddetta, che non si traduca in vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 14267/06).

Per il resto, è sufficiente ricordare che il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi istruttori contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione, ovvero il loro apprezzamento in maniera difforme dalle aspettative della parte, non integra, di per sè, alcun vizio di motivazione, il quale sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto tra la propria ricostruzione dei fatti e quella operata dal giudice di merito (cfr. fra le tantissime, Cass. nn. 1754/07 e 3881/06).

2.1.1. – Nello specifico, parte ricorrente non deduce altro che una diversa lettura critica dei documenti di causa, in senso a sè favorevole, senza nè isolare all’interno del percorso motivazionale singoli passaggi incongrui, nè trascrivere il contenuto dei documenti che, a suo giudizio, varrebbero a fondare la censura, la quale, pertanto, pecca anche della necessaria autosufficienza.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c. in relazione alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

La domanda di risoluzione del contratto, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto essere rigettata per insussistenza dell’inadempimento, per la mancata prova della sua gravita e in ogni caso perchè la Imma s.a.s. aveva pienamente assolto il proprio onere di provare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa azionata.

Richiama a tal proposito l’orientamento di Cass. S.U. n. 13533/01, e deduce che il Consorzio si è limitato ad allegare il contratto, ma non anche a documentare la formale contestazione dell’inadempimento, avvenuta a sedici anni di distanza dalla conclusione dell’accordo solo con la citazione del 1981.

Sostiene, quindi, l’erronea valutazione dei documenti prodotti dalla difesa dell’appellante e idonei a dimostrare i fatti modificativi ed estintivi dedotti dalla Imma s.a.s., documenti a fronte dei quali sarebbe stato onere del Consorzio allegare la prova che il complesso immobiliare, tempestivamente e regolarmente edificato, non rispondesse alle caratteristiche richieste.

Inoltre, parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia utilizzato la possibilità di accertare autonomamente i fatti di causa, senza vincolarsi all’esito del giudizio penale a carico del socio amministratore della Imma s.a.s., in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati, per poi sottoporli al proprio vaglio critico, svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

3.1. – Il motivo è infondato.

3.1.1. – Proprio il precedente delle S.U. di questa Corte, citato dalla parte ricorrente, afferma, all’opposto di quanto si sostiene nel motivo, che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento assolve il proprio onere probatorio mediante la dimostrazione della fonte contrattuale dell’obbligazione inadempiuta, mentre grava sul debitore convenuto provare l’adempimento. E tale prova la Corte d’appello ha motivatamente escluso sia stata fornita dalla Imma s.a.s..

3.1.2. – Inoltre, l’apprezzamento circa la gravità dell’inadempimento dedotto a base della domanda di risoluzione deve ritenersi non soltanto implicito nella motivazione svolta in ordine alla mancata realizzazione dell’opificio industriale così come previsto in contratto, che costituiva la principale obbligazione a carico della parte acquirente, ma altresì rafforzato dal rinvio alla motivazione della sentenza penale n. 231/83, pronunciata a carico di R.A., dalla quale risultava che questi aveva dato al terreno alienato alla Imma s.a.s. una destinazione sostanzialmente diversa da quella pattuita, senza realizzare il programma di sviluppo industriale ed occupazionale fraudolentemente prospettato.

3.1.3. – Infine, nessuna violazione delle regole di giudizio che presiedono alla decisione è ravvisabile allorchè – come nella specie – il giudice di merito si sia limitato a corroborare la propria valutazione dei fatti di causa richiamando giudizi, espressi in altra sentenza, civile o penale, al fine di sottolinearne la coincidenza con le conclusioni cui egli stesso sia pervenuto per altra via.

4. – Il quarto motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la mancata nomina di un c.t.u..

Sotto il primo aspetto, si sostiene che ai sensi dell’art. 5, punto 4 del contratto 5.5.1964 la società acquirente aveva l’obbligo di corrispondere al Consorzio, a titolo di risarcimento danni, la differenza di valore fra il prezzo di eccezionale favore pagato per la cessione del terreno ed il prezzo venale corrente che lo stesso terreno avrebbe avuto al momento in cui l’industria impiantata su di esso fosse venuta a cessare per qualunque causa. Ciò in quanto, laddove la Imma s.a.s. avesse realizzato, come in effetti ebbe a realizzare, un corpo di fabbrica, sarebbe stato iniquo all’esito della risoluzione consentire la restituzione del terreno e di quanto edificatovi. A tal fine la Imma s.a.s. aveva proposto una domanda riconvenzionale per ottenere il relativo indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c., che però la Corte d’appello ha escluso, omettendo di pronunciarsi sia sul diritto della società a ritenere il complesso immobiliare costruito sul terreno cedutole dal Consorzio, sia sulla nomina di un c.t.u. per la valutazione delle opere eseguite.

4.1. – Il motivo, oltre ad essere erroneamente veicolato sotto l’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre in realtà lamenta o un’omessa pronuncia (e dunque una violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) o una mancata applicazione dell’art. 936 c.p.c. (e dunque un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3), è ad ogni modo destituito di fondamento.

4.1.1. – Il caso in esame, infatti, non ricade sotto la norma dell’art. 936 c.c..

Questa Corte ha più volte affermato che la disciplina dettata dall’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico, di natura reale o personale, tale da consentirgli la facoltà di costruire sul suolo. Tale ipotesi si verifica non soltanto nell’originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorchè un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l’efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia (cfr. Cass. nn. 4623/01, 12703/99, 895/97, 956/95, 12804/93, 3704/76).

Tale principio, però, risulta formulato con riguardo a fattispecie in cui la costruzione era stata realizzata in forza del diritto di proprietà, del possesso o della detenzione del suolo attribuiti al costruttore da un titolo negoziale successivamente caducato (per invalidità o per scioglimento del rapporto), mentre diverso è il caso in cui l’edificazione su suolo altrui sia la risultante dell’esecuzione di un obbligo contrattuale la cui causa debendi sia (per le stesse ragioni) successivamente venuta meno.

Limitando il discorso alla risoluzione del titolo contrattuale, che sottosta alla complessiva vicenda in esame, occorre tenere distinte le due ipotesi, nel senso che l’art. 936 c.c. deve ritenersi applicabile unicamente all’area non coperta dall’art. 1458 c.c., che disciplina le restituzioni conseguenti allo scioglimento del rapporto.

L’art. 936 c.c. mira a regolare la ricaduta patrimoniale di un’attività di costruzione su suolo altrui, che coinvolge soggetti fra loro terzi, cioè non legati da un vincolo contrattuale esistente ed efficace, ovvero che è essa stessa estranea al contenuto dell’eventuale rapporto giuridico tra le parti, in quanto non oggetto dell’agere necesse ivi programmato. Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto attributivo di un diritto reale implicante la facoltà di sfruttamento edilizio del suolo, il conseguente venir meno della coincidenza fra costruttore e titolare dello ius aedificandi costituisce un effetto di risulta che, non essendo disciplinabile in base ai principi che presiedono le obbligazioni contrattuali, data la sua estraneità alla logica commutativa, è regolato dallo statuto della proprietà mediante l’alternativa tra accessione, con pagamento dei materiali, e ius tollendi. Diversamente, allorchè l’attività costruttiva esprima non già l’esercizio di un diritto, ma l’adempimento di un’obbligazione, la risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte determina l’insorgere di un obbligo restitutorio, ai sensi dell’art. 1458 c.c., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario. In tal caso, l’esigenza normativa non è l’assegnazione della proprietà di un bene, quanto il ripristino delle rispettive posizioni economiche delle parti contraenti, riportandole per quanto possibile alla situazione preesistente alla stipula del contratto (cfr. per un caso in cui è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 936 c.c., essendo la costruzione inerente alla sfera del rapporto contrattuale instaurato con il proprietario del fondo, Cass. n. 11835/03).

4.1.2. – Nel caso di specie, è appunto quest’ultima situazione che si è avverata, ove si consideri che in cambio della cessione a prezzo pressochè simbolico dell’area edificabile, la società acquirente si era obbligata a realizzare un dato programma costruttivo, la cui mancata esecuzione ha provocato la risoluzione del contratto.

4.2. – Resta conseguentemente assorbita la doglianza inerente alla mancata motivazione circa la richiesta nomina di un c.t.u. al fine di stimare il valore del complesso immobiliare edificato.

5. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

6. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-02-2012, n. 2724 Premio contributo assicurativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 agosto 2009 la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 ottobre 2007 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dalla Cardiello Trasporti s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale l’Equitalia E.TR. s.p.a. le aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 11.879,30 per conto dell’INAIL a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni dal 1997 al 2002, oltre alle somme aggiuntive. La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall’appellante Cardiello Trasporti, considerando, in particolare, l’avvenuta notifica a detta società del verbale di accertamento nel medesimo indirizzo in cui è stata poi notificata la cartella esattoriale opposta, e quindi validamente conosciuto dalla appellante. Inoltre la Corte d’Appello di Salerno ha considerato che con il medesimo verbale di accertamento l’INAIL ha assolto all’onere probatorio relativo al credito azionato, in quanto il giudice può legittimamente trarre fonte di convincimento anche in verbali in cui sono riportate circostanze riferite da terzi, mentre eventuali dichiarazioni rese da terzi in distinti giudizi intercorsi fra altre parti, non hanno rilevo ai fini della decisione.

La Cardiello Trasporti propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

Resiste con controricorso l’INAIL. L’Equitalia E.TR. è rimasta intimata. La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge e, in particolare dell’art. 2909 cod. civ. e art. 427 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Si deduce, in particolare, l’esistenza del giudicato esterno in relazione ad una pronuncia passata in giudicato e nella quale era stata accertata l’insussistenza dell’obbligo contributivo nascente dalle prestazioni di alcuni lavoratori considerati nel verbale ispettivo da cui è sorta la pretesa creditoria dell’INAIL. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge e, in particolare, della L. n. 335 del 1995, art. 8, e segg., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Si deduce, in particolare, la prescrizione estintiva assumendosi che la notifica del verbale ispettivo all’indirizzo della società destinataria dell’atto, non determina la presunzione della conoscenza dell’atto medesimo in assenza di indicazione della persona che concretamente ha ricevuto l’atto stesso e che potrebbe non avere idoneo rapporto con la medesima società destinataria dell’atto.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge e, in particolare, dell’art. 2967 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

In particolare si deduce inosservanza dell’onere della prova, e vizio di motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla inesistenza del fatto presupposto costituito dalla prestazione lavorativa imponibile con i contributi obbligatori, in quanto i giudici di merito non avrebbero valutato che le circostanze contenute nel verbale redatto dagli ispettori dell’INAIL in data 31 gennaio 2002 erano state oggetto di accertamento tramite verbale ispettivo redatto dalla Guardia di Finanza in data 7 novembre 2000 che ha dato luogo ad altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, che ha escluso l’esistenza di dette prestazioni lavorative che costituiscono fatti presupposti del credito azionato dall’INAIL nel presente giudizio.

Il primo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente riferendosi entrambi al dedotto accertamento negativo che si sarebbe svolto in altro giudizio sul medesimo fatto presupposto del diritto azionato nel presente giudizio. I motivi sono infondati in quanto non è opponibile ad una parte un giudicato formatosi in un giudizio in cui questa non abbia avuto parte. Infatti, l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso, mentre tra potestà accertativa della Guardia di Finanza ai fini previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto assicurativo con l’INAIL sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto.

Anche il secondo motivo è infondato in quanto la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 13 febbraio 2002 ha validamente interrotto il termine prescrizionale. A tal fine va considerato che la Corte territoriale ha dato corretta applicazione al principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’ assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Cass. 12 luglio 2005 n. 14606). E’ pertanto infondato l’assunto della ricorrente secondo cui dovrebbe ritenersi che la società non sia venuta a conoscenza dell’atto per il solo fatto per cui l’incaricato del ritiro dell’atto non aveva determinati requisiti formali di espressa delega al ritiro.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.