Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2012, n. 5097 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Lecce D.T.D. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Trani – sezione lavoro nel marzo 2005, definito con sentenza del febbraio 2008. La Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole del giudizio presupposto, ha rigettato la domanda, con onere a carico della parte ricorrente delle spese di lite. Avverso tale decreto D.T.D. ha proposto ricorso a questa Corte per due motivi, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la corte territoriale: a) ha omesso di considerare che l’Amministrazione resistente, nel costituirsi, non aveva sostanzialmente contestato l’an della responsabilità; b) ha considerato la sola durata complessiva del procedimento presupposto, omettendo di tener conto – nonostante i criteri di valutazione indicati in premessa nel decreto – del lungo lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la data della prima udienza e tra questa e quella di rinvio fissata dal giudice (ancorchè su richiesta del difensore di esso ricorrente), per una causa non complessa che avrebbe potuto essere decisa in non più di otto mesi invece che nei trentasei mesi impiegati; b) ha aggiunto l’affermazione, priva di indicazione delle prove a sostegno, secondo la quale esso ricorrente avrebbe instaurato il giudizio presupposto quando era già stato soddisfatto della sua pretesa, quindi consapevole della infondatezza.

Tali doglianze sono prive di fondamento.

La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte.

Criteri ai quali rettamente la Corte d’appello ha fatto riferimento, applicando (nella sua valutazione discrezionale che non può costituire oggetto di riesame in questa sede senza violare i limiti del giudizio di legittimità) il parametro tendenziale di tre anni per il primo grado per cause non complesse.

Va inoltre esclusa la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perchè la valutazione discrezionale in concreto sulla ragionevolezza della durata del processo presupposto compete al giudice e non alla parte contro la quale è svolta l’azione, sia perchè le espressioni contenute nella comparsa di costituzione del Ministero (trascritte nel ricorso) comprendevano la contestazione della infondatezza della domanda di equa riparazione anche in relazione alla effettiva durata del giudizio. Quanto poi alla critica in ordine alla ulteriore ratio decidendi riguardante la consapevolezza nel ricorrente della infondatezza della sua pretesa, tale critica, ove anche fondata, non potrebbe comunque produrre in nessun caso l’annullamento del provvedimento impugnato, che resta validamente sorretto dalla ratio, infondatamente criticata, riguardante la ragionevolezza della durata del processo presupposto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in Euro 900,00 per onorati oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-10-2011) 04-11-2011, n. 39766

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Giova premettere l’iter giudiziale che ha dato luogo al presente procedimento innanzi a questa Corte di Cassazione n. 28444/2011, al quale è stato riunito il n. 25119/2011 con provvedimento del Presidente di Sezione, ex art. 610 cod. proc. pen., trattandosi delle medesime istanze prospettate.

– Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 22/01/2004, condannava F.D. alla pena detentiva di anni sei mesi otto di reclusione per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

– La Corte di Appello di Milano, in data 15/07/2005, confermava la decisione.

– La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza del 14/01/2009, annullava la decisione di Appello limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Milano.

– La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18/09/2009 in sede di rinvio, riduceva la pena detentiva all’imputato ad anni sei di reclusione.

– A seguito di nuovo ricorso per cassazione presentato dal F., la Suprema Corte rilevava che la sottoscrizione del Presidente del Collegio apposta in calce alla sentenza era stata effettuata da persona diversa da quella che aveva presieduto. Dal che conseguiva che il giudizio svolto rimaneva valido, ma doveva essere rinnovato l’atto viziato con una nuova redazione della sentenza di secondo grado ed un nuovo deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 548 cod. proc. pen.. In tal senso, veniva annullata la sentenza impugnata e trasmessi gli atti alla medesima sezione della Cotte di Appello di Milano per la rinnovazione e pubblicazione della sentenza-documento.

– La Corte di Appello di Milano, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, procedeva a rinnovare il documento – sentenza e a depositarlo nuovamente in data 20-01-2011. Peraltro, malgrado l’evidente ritardo nel deposito (pronuncia in data 18/09/2009, deposito rinnovato in data 20/01/2011), non veniva disposta la notifica dell’avviso di deposito agli aventi diritto ai sensi dell’art. 548 c.p.p., comma 2.

– La sentenza della Corte di Appello – 18/09/2009, 20/01/2011 – veniva ritenuta passata in giudicato in data 19/02/2011 ed il F., sulla base di tale titolo esecutivo, veniva arrestato il 22/04/2011. 2. Il difensore di F.D., con istanza del 10/05/2011, proponeva incidente di esecuzione, ex art. 666 cod. proc. pen., chiedendo la declaratoria di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio di rinvio, la restituzione in termini in favore del F. ai sensi degli artt. 175 e 670 c.p.p. e l’immediata scarcerazione del predetto.

3. La Corte di Appello di Milano, con provvedimento del 27/07/2011, rilevava che della sentenza in questione non era stato dato l’avviso di deposito, per cui il relativo titolo esecutivo non risultava correttamente formatosi. Pertanto, dichiarava la nullità dell’ordine di esecuzione emesso nei confronti di F. e ne ordinava l’immediata scarcerazione. Nel frattempo, il Presidente della 5^ sezione penale della Corte di Appello di Milano, con atto del 13/06/2011, trasmetteva a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 4, il fascicolo processuale con l’istanza di remissione in termini del F..

Motivi della decisione

1. Si osserva che l’art. 670 cod. proc. pen. disciplina la competenza del Giudice dell’esecuzione in tema di questioni riguardanti il titolo esecutivo sotto il profilo della sua esistenza e della sua corretta formazione, con particolare riguardo alla notificazione del provvedimento giurisdizionale, se necessario. Quindi, si tratta di questioni riguardanti la conoscenza legale da parte degli aventi diritto, in base alle norme di legge, del provvedimento di cognizione di condanna con la sua conseguente irrevocabilità se non impugnato e la formazione appunto di un valido titolo esecutivo. Diverso è l’istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., che presuppone la ritualità di formazione del titolo esecutivo ed invece la mancata conoscenza effettiva di esso, per cause varie, da parte dell’interessato. La restituzione nel termine attiene solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale si deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore ovvero a contumacia dell’imputato, sicchè solo per l’accertata ricorrenza di una di queste cause, e non per patologie procedimentali, l’istante è abilitato a proporre l’atto per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza.

2. Nel caso di specie, l’interessato ha solo dedotto la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza. Per cui, la normativa da prendere in considerazione risulta essere unicamente quella ex art. 670 (questioni sul titolo esecutivo) e precisamente il comma 1. Il Giudice dell’esecuzione, a fronte della mancanza del titolo esecutivo, con il provvedimento in data 27/07/2011 ha correttamente dichiarato nullo l’ordine di esecuzione a carico di F. e ne ha disposto la scarcerazione. Peraltro, di sua competenza sarebbe stato disporre contestualmente (v, 2 parte art. 670, comma 1) la esecuzione della notificazione non eseguita ex art. 548 cod. proc. pen. per consentire la decorrenza del termine per l’impugnazione.

In conclusione, il provvedimento del 13/06/2011, con il quale la Corte di Appello di Milano 5 sezione Penale ha trasmesso a questa Corte la cd. istanza di restituzione in termine, va annullato senza rinvio. Vanno trasmessi gli atti al Tribunale di Milano quale Giudice dell’esecuzione perchè provveda a disporre a cura dell’organo competente la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza agli aventi diritto. Pari menti, va data urgente comunicazione della presente sentenza di questa Corte di Cassazione alla Corte di Appello di Milano, perchè provveda comunque agli incombenti stabiliti dall’art. 548 cod. proc. pen. (notifica avviso di deposito della sentenza della Corte di Appello di Milano Reg Gen. 221/2009 emessa in data 18/09/2009 dep. il 20/01/2011, n sentenza 2747/09 e 173/2010).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento 13 giugno 2011 della Corte di Appello di Milano, 5 sezione penale.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano quale Giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso.

Dispone altresì che copia della presente sentenza sia comunicata alla Corte di Appello di Milano per gli adempimenti di competenza.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 43071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 27.12.2010, ha dichiarato inammissibile la sua domanda volta alla concessione delle misure dell’affidamento in prova, della semi libertà ovvero della detenzione domiciliare, sul rilievo che lo stato di detenzione dell’istante per altro titolo non definitivo risultava ostativo alla concessione delle misure invocate dappoichè impraticabili le medesime, propone ricorso per cassazione P.R., personalmente, chiedendone l’annullamento perchè viziato, a suo avviso, da violazione di legge ed illogicità della motivazione.

Denuncia, in particolare, il ricorrente, il quale richiama la lezione giurisprudenziale di questa Corte sul punto, che, erroneamente, è stata dichiarata l’incompatibilità dello stato di detenzione cautelare in carcere con le misure alternative di cui alla sua istanza.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e contestuale trasmissione degli atti al giudice territoriale.

3. Le richieste del P.G. sono condivise dal Collegio.

Ed invero è costante l’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui è consentito applicare una misura alternativa alla detenzione contestualmente ad una misura cautelare personale, dovendosi solo verificare, in concreto, l’effettiva compatibilità tra l’una e l’altra, con prevalenza, nel caso siano contrastanti, della misura cautelare (Cass., Sez. 1^, 14/06/2002, n. 24710). Tale valutazione di compatibilità, tuttavia, ancora secondo insegnamento di questa Corte di legittimità, non può essere effettuata dal presidente del tribunale di sorveglianza, al quale è demandata solo la verifica preliminare sull’esistenza delle condizioni di legge per la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione (Cass., Sez. 1^, 19/05/2009, n. 22077) di guisa che deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibili "de plano" le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà presentate dal condannato, a causa del concomitante suo stato di custodia cautelare, in quanto, per un verso, come detto, quest’ ultimo stato non è, di per sè, ostativo alla concessione delle predette misure alternative e, per altro verso, conseguentemente, le istanze vanno esaminate nel merito dall’organo collegiale (Cass., Sez. 1, 22/06/2004, n. 28588).

La riconosciuta compatibilità, pertanto, comporta soltanto che lo stato di detenzione può incidere solo sulla pratica esecuzione dell’eventuale provvedimento di accoglimento, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione (Cass., Sez. 1^, 19/05/2009, n. 22077; Cass., Sez. 1, 08/10/2004, n. 50172; Cass., Sez. 1^, 01/04/2003, n. 21377; Cass., Sez. 1, 14/06/2002, n. 24710).

4. L’impugnato decreto presidenziale va pertanto annullato senza rinvio e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 03-07-2012, n. 11102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Bologna, B.R., quale erede di B.A. deceduto nel (OMISSIS), proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica, instaurato dal suo dante causa dinanzi alla Corte dei Conti nel marzo 1958, e definito in primo grado, dopo la riassunzione effettuata dall’erede nel maggio 2007, con sentenza di rigetto nel marzo 2008.

La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo: a) che nella specie doveva escludersi che il dante causa del ricorrente avesse subito il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, considerando la sua originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie pretese, desumibile dagli esiti degli ulteriori accertamenti medico- legali non impugnati e dal lungo tempo trascorso sino alla morte senza che il predetto sollecitasse la decisione; b) che, quanto all’erede, la sua riassunzione del processo presupposto nel 2007 era avvenuta con connotazioni di tale genericità da lasciarne indurre la verosimile finalizzazione all’indennizzo ex L. n. 89 del 2001.

2. Avverso tale decreto B.R., in qualità di erede di B.A., ha proposto ricorso a questa Corte, cui resiste l’Amministrazione intimata con controricorso.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 e art. 13 C.E.D.U.), per non avere la Corte di merito considerato che il diritto all’equa riparazione sussiste a prescindere dall’esito della controversia sfavorevole per la parte richiedente e dalla originaria consapevolezza – peraltro da provare – che di tale esito questa potesse, o non avere; e che, ciò posto, non può essere posta in discussione la legittimazione attiva dell’erede, succeduto nel processo, di colui che sia deceduto prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, anche per l’equa riparazione del danno relativo alla irragionevole durata del processo anteriore alla sua successione. Tali doglianze sono fondate nei limiti delle considerazioni che seguono. In primo luogo, relativamente ai giudizi amministrativi – quale quello in esame – iniziati prima della entrata in vigore della legge n. 133/2008, la mancata proposizione di istanza sollecitatoria può assumere rilevanza, per consolidato orientamento di questa Suprema Corte a partire dalla nota S.U. n. 28507/05, solo ai fini dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio non patrimoniale, non già per escluderlo (cfr. ex multis Cass., n. 28428/08; n. 25518/10). Parimenti inidonea a giustificare il rigetto della domanda di equa riparazione deve ritenersi, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide (cfr. ex multis Cass. n. 12494/11; 9938/10; 9337/08; n.l5064/06; n. 19204/05; n. 3410/03), la circostanza che il ricorrente potesse prospettarsi un esito sfavorevole del giudizio. A tale circostanza non può invero attribuirsi rilevanza ai fini della esclusione della sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo, che, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata, non può, senza incorrere in contraddizione, essere disconosciuta alla parte la cui pretesa giudiziale viene respinta (o in generale che subisce un esito sfavorevole del giudizio), salvi i casi nei quali questa abbia posto in essere un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001. La ricorrenza nel caso in esame di una siffatta fattispecie di abuso non risulta neppure specificamente evidenziata nel decreto impugnato, che tantomeno ne ha indicato gli elementi di riscontro. L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità.

5. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, tenendo presente: a) che al calcolo della ragionevolezza della durata del giudizio presupposto sfugge il periodo di svolgimento anteriore alla data dell’1 agosto 1973, a partire dalla quale è riconosciuta dal nostro ordinamento la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato (cfr. Cass. sez. 1 n. 16284/09; n. 14286/06); b) che, a partire dall’agosto 1973, il giudizio presupposto si è protratto, sino al decesso del dante causa del ricorrente avvenuto nel gennaio 1981 (avendo il ricorrente proposto l’impugnazione nella esclusiva qualità di erede), per un periodo di circa otto anni, che eccede di cinque anni la ragionevole durata di un giudizio non complesso quale quello in esame; c) che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo; d) che pertanto l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente, nella misura corrispondente alla sua quota ereditaria, di Euro 4.250 oltre agli interessi legali dalla data della domanda.

8. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente, nella misura corrispondente alla sua quota ereditaria, la somma di Euro 4.250,00 con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.

Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito – in Euro 445 per onorati, Euro 378 per diritti e Euro 50 per esborsi – e di questo giudizio di legittimità, in Euro 565 per onorari e Euro 100 per esborsi, oltre, per entrambi, le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.