T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 410

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni V.I. Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOCG Barbera d’Asti".

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.

In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.

In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.

In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.

A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.

I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;

2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.

La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.

3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.

Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.

Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.

La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..

Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..

Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.

Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.

Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..

4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.

Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.

5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.

La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.

Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "Bianchello del Metauro", "Colli Pesaresi" e "Pergola": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V.

Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.

2.1 La prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.

Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.

L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.

In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.

In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.

Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.

2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).

Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.

L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).

A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.

Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.

Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).

In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.

Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.

Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.

2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.

L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.

La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.

Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.

Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.

2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..

Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.

Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.

Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.

Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.

Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).

Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.

3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.

4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).

4.1 Le censure sono infondate.

4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.

Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.

Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.

In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.

Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.

Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.

Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.

4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.

Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.

Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.

4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.

Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.

L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.

5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).

In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, notificato il 17.12.08 e depositato il 16.01.09, il ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe con cui gli era stato revocato il permesso di soggiorno dal momento che la Commissione Territoriale per la Protezione internazionale di Gorizia aveva rigettato la sua domanda per il riconoscimento dello status di protezione internazionale.

Il ricorrente articolava quattro motivi di ricorso; il primo attiene al mancato rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7 e 10 bis L.241\90 non avendo ricevuto comunicazione dell’inizio del procedimento volto al diniego, ne preavviso del provvedimento medesimo.

Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione essendosi il provvedimento limitato a richiamare il provvedimento della Commissione Territoriale per la Protezione internazionale di Gorizia senza tener conto che il permesso gli era stato rilasciato anche per attività lavorativa.

Il terzo motivo denuncia la mancata traduzione del provvedimento con i conseguenti riflessi in tema di diritto di difesa.

Il quarto motivo richiama il divieto di espulsione dei soggetti che possono essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di lingua, di cittadinanza, di opinioni politiche, di religione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.1.2009 veniva concessa la sospensione del provvedimento

All’udienza del 24 marzo 2009 il Tribunale, all’esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

Ritiene il Collegio che il giudice amministrativo nel caso di specie sia carente di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario.

Una recente pronuncia delle SS. UU. della Corte di Cassazione (11535\09), poi confermata da successive sentenze, ha affermato che la giurisdizione sul permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5,comma 6, D.lgs. 286\98 competa al giudice ordinario

Nella motivazione della stessa si dà atto come in passato, sulla scorta della precedente legislazione in tema di rifugiati politici, non fosse mai stata messa in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti del Questore relativamente ai c.d. permessi per motivi umanitari.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (d.lgs 251\07 per le questioni sostanziali e d.lgs. 25\08 per le questioni procedurali) il quadro è mutato.

Si riporta un brano della sentenza della Cassazione che esplicita il percorso argomentativo in questione: "Le statuizioni formulate in tale pronunziato di queste Sezioni Unite – adottato in un quadro di solo prevalente diverso orientamento del Consiglio di Stato (ex multis n. 3835 del 2005; contra n. 2868 del 2006) – non hanno più alcuna possibilità di richiamo diretto, come pervero premesso nella stessa ordinanza n. 7933 del 2008, le volte in cui la cognizione della richiesta di "asilo" dello straniero sia stata devoluta (dopo il 20 aprile 2005, data di acquisizione di efficacia della nuova regolamentazione dell’asilo) alle Commissioni Territoriali. Ed infatti, e sinteticamente richiamando l’attuale quadro normativo, emerge che:

– solo con il 20 Aprile del 2005, data di acquisizione di efficacia, per il decorso dei 120 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla G.U., del regolamento di attuazione del T.U. (approvato con il D.P.R. n. 303 del 2004), ha acquisito efficacia, giusta la L. n. 189 del 2002, art. 34, comma 3 il disposto dell’art. 32 della predetta Legge che, come sopra anticipato, ha aggiunto al D.L. n. 416 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 39 del 1990 l’art. 1 quater sulle Commissioni territoriali il cui comma 4 ha previsto che dette commissioni nell’esaminare la domanda di asilo valutino "… per i provvedimenti di cui all’art. 5, comma 6 del citato Testo Unico (…) le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria…";

– con la successiva previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 (non derogata dal successivo D.Lgs. n. 159 del 2008), adottata in attuazione della direttiva 2005/85/CE ed in sede di regolamentazione procedimentale delle "protezioni" di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 (lo status e la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria), si è disposto che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6".

Appare al Collegio evidente che la previsione dell’art. 32 del Decreto del 2008 è nulla più che una più organica ed esplicita regolamentazione del nuovo rapporto tra accertamento valutativo della Commissione Territoriale e potere del Questore che era già chiaramente delineato nella norma introdotta dalla L. del 2002, art. 32 ma bisognevole di una regolamentazione procedimentale di dettaglio che fosse attuativa delle previsioni sostanziali di cui al sopravvenuto D.Lgs. n. 251 del 2007: di qui l’attribuzione alla Commissione di tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo, da quella diretta all’ottenimento della protezione maggiore (lo status di cui al capo 3^ del D.Lgs. n. 251 del 2007) a quella generante una protezione sussidiaria (capo 4^ del D.Lgs., citato) sino a quella, residuale e temporanea, di cui al più volte richiamato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 con una organica previsione che fa venir meno ogni margine di apprezzamento politico delle condizioni del paese di provenienza (apprezzamento che non può competere ad un organo tecnico quale è la Commissione Territoriale) e lascia residuare al Questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa (restando al Questore rimessa la valutazione degli altri requisiti di legge che rendono "eventuale", come recita il citato art. 32, comma 3 il rilascio del permesso umanitario)".

Il Tribunale ritiene di aderire a questo nuovo orientamento della Cassazione poiché i c.d. permessi per motivi umanitari dovranno ormai essere sostituiti dai permessi per protezione sussidiaria previsti dall’art. 17 D.lgs. 251\07 che presuppongono la presentazione di una domanda per ottenere lo status di rifugiato politico e potranno essere mantenuti in vigore anche in caso di reiezione della domanda da parte della Commissione territoriale solo se la Commissione medesima valuterà l’esistenza di controindicazioni al rimpatrio.

Non vale sottolineare che il permesso era stato concesso anche per motivi di lavoro, poiché in verità il permesso per motivi umanitari consente anche di lavorare, ma non può essere equiparato ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Al provvedimento del Questore,pertanto, non residuano margini di discrezionalità che soli giustificano l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.

Il diverso esito della fase camerale da quella di merito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 181 SENTENZA 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 settembre 2009, depositato in cancelleria il successivo 22 settembre ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia; Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; Uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Nicolo’ Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia. Ritenuto in fatto 1. – Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. 1.1. – In via preliminare, il ricorrente illustra il contenuto dell’impugnata disposizione. In base ad essa, la Regione Lombardia provvede, quanto all’organizzazione dei servizi ferroviari, all’affidamento progressivo degli stessi attraverso la procedura ristretta prevista dall’art. 3, comma 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), «utilizzando il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso decreto legislativo». La norma impugnata, tuttavia, contrasterebbe con l’art. 81, comma 2, del medesimo Codice degli appalti, il quale stabilisce – sottolinea il ricorrente – che «la stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni piu’ vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu’ basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa». Detto articolo, a propria volta, avrebbe recepito quanto affermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 ottobre 2004 resa nella causa C-247/02, secondo cui «la fissazione da parte del legislatore, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilita’ di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio piu’ idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta». Infine, la disposizione regionale impugnata contrasterebbe con l’art. 54, comma 1, del medesimo Codice, secondo cui – prosegue il ricorrente – «per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, lasciando, quindi, nuovamente un ampio margine di autonomia alle amministrazioni aggiudicatrici, rispetto, in tal caso, alla scelta della procedura di aggiudicazione». 1.2. – Tanto premesso, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nella disciplina degli appalti – come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (e’ richiamata, in particolare, la sentenza n. 411 del 2008) – «si profila un’interferenza tra materie di competenza statale e materie di competenza regionale», destinata, pero’, a risolversi «normalmente con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (e’ citata, a riguardo, anche la sentenza n. 401 del 2007). In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe stato chiarito che «la disciplina delle procedure di gara» e, segnatamente, «la regolamentazione della qualificazione e della selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione» sono dirette «a garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, delle liberta’ di stabilimento, nonche’ dei principi costituzionali di trasparenza e della parita’ di trattamento» (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Vengono, pertanto, in rilievo quelle esigenze, connesse alla necessita’ di «consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti», che risultano «riconducibili alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale». Parimenti, ad un ambito di esclusiva competenza dello Stato deve essere ricondotta anche «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale», connotandosi «per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall’esercizio di autonomie negoziali», sicche’ essa «deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento civile» (sentenze n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007). Sulla base, dunque, di tali premesse il ricorrente ha concluso che l’impugnato art. 74, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2009, «introducendo il criterio esclusivo dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nell’affidamento dei servizi ferroviari, viola il principio, di matrice anche comunitaria, della libera scelta del criterio di aggiudicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e, conseguentemente, invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza». 2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Lombardia chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata. 2.1. – La Regione eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilita’ del ricorso sotto un duplice profilo. 2.1.1. – Viene dedotta, in primo luogo, la «violazione dei termini di cui all’art. 127 Cost.». Si rileva, infatti, che la proposta impugnazione «ha ad oggetto una norma fedelmente riproduttiva di una disposizione entrata in vigore nel gennaio del 2002», ovvero il comma 2-bis dell’art. 22 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), comma ivi inserito dall’art. 3, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale n. 34 del 1978). La presente questione si indirizzerebbe, dunque, nei confronti di una previsione legislativa contenuta in un testo unico di natura meramente compilativa, nel quale sono riprodotte disposizioni gia’ da tempo vigenti per la Regione Lombardia, sicche’ una eventuale declaratoria di ammissibilita’ di ricorsi – come quello in esame – che investono testi unici esclusivamente compilativi «finirebbe per consentire una sostanziale elusione del disposto dell’art. 127 Cost., secondo cui le leggi regionali vanno impugnate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione». Per queste ragioni la Regione Lombardia insiste, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. 2.1.2. – Il medesimo esito, in secondo luogo, si imporrebbe – prosegue la difesa regionale – anche a causa della «erronea indicazione dei termini della questione di costituzionalita’». Il ricorrente, difatti, assume che la norma sarebbe invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. In particolare, essa violerebbe il principio della libera scelta del criterio di aggiudicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, sancito dall’art. 81, comma 2, del Codice degli appalti, nonche’ il principio secondo cui le stazioni appaltanti sono libere di scegliere se fare ricorso ad una procedura aperta o ad una ristretta, ex art. 54 dello stesso Codice. Tale presupposto – secondo la Regione – sarebbe, pero’, erroneo, giacche’, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del medesimo Codice, «il servizio del trasporto (incluso quello ferroviario) disciplinato dalla legge regionale rientra in uno dei cosiddetti "settori speciali" dei contratti pubblici», per i quali, ai sensi dell’art. 206, comma 2, del Codice non si applicano ne’ l’art. 54 ne’ il comma 2 dell’art. 81, ovvero le due norme statali delle quali il ricorso lamenta la violazione. L’errore effettuato dal ricorrente renderebbe inammissibile il ricorso, giacche’ – conclude sul punto la difesa regionale – costringerebbe, di fatto, la parte resistente, ovvero la Corte costituzionale, «a sostituirsi al ricorrente nell’individuare le eventuali norme statali» con le quali la legge regionale si pone, in ipotesi, in contrasto. 2.2. – Nel merito, la Regione Lombardia assume che la disposizione impugnata sarebbe immune dai vizi denunciati, presentandosi pienamente conforme alla normativa statale. Essa nega, infatti, che la disciplina in esame possa considerarsi lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., giacche’ essa, nell’ottica di favorire la concorrenza, «si colloca nel solco di quanto gia’ disposto dal legislatore statale in merito alla procedura di scelta del contraente per i settori speciali». Ribadisce, infatti, che, ai sensi dell’art. 206 del d.lgs. n. 163 del 2006, e’ stabilito «che per i contratti pubblici nei settori speciali, quale e’ il trasporto ferroviario, non trovi applicazione l’art. 81, comma 2, dello stesso Codice, che prevede la possibilita’ per le stazioni appaltanti di scegliere tra il criterio del prezzo piu’ basso e quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa». Opererebbe, viceversa, il comma 1 del medesimo art. 81, secondo cui «la migliore offerta e’ selezionata con il criterio del prezzo piu’ basso o con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa». Ne consegue, secondo la Regione Lombardia, che in base a tale sistema residua – per i settori speciali – «uno spazio di discrezionalita’ che ben puo’ essere occupato dal legislatore regionale». Infine, si sottolinea che l’impugnato art. 74, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2009 sarebbe conforme alla normativa comunitaria, ed in particolare alla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 ottobre 2004, intervenuta all’esito della causa C-247/02. La ratio della pronuncia in esame sarebbe, difatti, solo quella – secondo la resistente – «di consentire, con tutti gli strumenti a tal fine necessari, all’amministrazione aggiudicatrice di scegliere l’offerta migliore», impedendo l’automatica applicazione del criterio del prezzo piu’ basso, ma non anche di quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 3. – Con memoria depositata il 24 marzo 2010, la Regione Lombardia ha insistito per la declaratoria di inammissibilita’ o, in alternativa, per il rigetto della questione. 4. – Con memoria del 6 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto rigettarsi l’eccezione di inammissibilita’ della questione, per intempestivita’ del ricorso, sollevata dalla difesa regionale. Rileva, difatti, l’Avvocatura generale dello Stato che – anche a voler ritenere «meramente formali le differenze tra la disposizione qui impugnata e la previgente norma regionale, che si assume meramente riprodotta nel Testo unico» – l’oggetto del ricorso statale «e’ il contrasto tra la disposizione regionale ed una norma statale contenuta nel Codice dei contratti pubblici del 2006, l’art. 81, comma 2». Quest’ultima, in particolare, «innovando rispetto al passato», ha «stabilito che non esistono preclusioni normative rispetto all’adozione di uno dei criteri di selezione delle offerte, la cui scelta e’ demandata alla discrezionale valutazione dell’Amministrazione». Ne consegue, pertanto, che se la norma regionale del 2002 era conforme alla disciplina statale allora vigente – prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri – «non e’ possibile ipotizzare», come assume la difesa regionale, «che la sua mancata impugnazione costituisca manifestazione di acquiescenza da parte del Governo». Il contrasto, per contro, con la disciplina del Codice degli appalti, «che si assume essere espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza», ha determinato «una situazione di illegittimita’ costituzionale sopravvenuta, derivante dall’omesso adeguamento della disciplina regionale a quella statale», quest’ultima, a sua volta, costituente applicazione dell’interpretazione delle norme comunitarie effettuata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. 5. – Con nuova memoria depositata il 6 aprile 2010, la Regione Lombardia ha ribadito le proprie difese. In particolare, sottolinea come l’infondatezza della censura statale risulti confermata «anche alla luce di quanto prevede l’art. 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 422 del 1997». Tale norma, infatti, stabilisce che le gare per la scelta dei gestori dei servizi pubblici regionali e locali di trasporto devono essere aggiudicate «sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonche’ dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite». Sarebbe, in tal modo, ribadito che, «al fine di poter verificare l’esistenza dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione dei servizi di trasporto ferroviario e verificare quali siano le migliori condizioni di prestazione del servizio, si rende necessario il ricorso al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa». Considerato in diritto 1. – Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. 1.1. – Secondo il ricorrente, la norma impugnata, «introducendo il criterio esclusivo dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nell’affidamento dei servizi ferroviari», sarebbe in contrasto con il «principio, di matrice anche comunitaria, della libera scelta del criterio di aggiudicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice» e, conseguentemente, invaderebbe «la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza». Detta norma, infatti, violerebbe, per un verso, l’art. 81, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale, nello stabilire che «la stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni piu’ vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu’ basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa», si porrebbe come «puntuale applicazione» del criterio di delega contenuto nell’art. 25, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004), in base al quale il legislatore delegato era tenuto ad adeguare la normativa vigente in materia alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 ottobre 2004 resa nella causa C-247/02. Per altro verso, la disposizione censurata violerebbe l’art. 54, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui – ad avviso del ricorrente -«per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, lasciando, quindi, nuovamente un ampio margine di autonomia alle amministrazioni aggiudicatrici, rispetto, in tal caso, alla scelta della procedura di aggiudicazione». 2. – La resistente Regione Lombardia – oltre a contestare nel merito la fondatezza della presente questione – ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilita’ dell’impugnativa statale sotto un duplice profilo. Ha dedotto, innanzitutto, la violazione del termine stabilito dall’art. 127 Cost., giacche’ il ricorso investirebbe una norma contenuta in un testo unico compilativo, e dunque «fedelmente riproduttiva di una disposizione entrata in vigore nel gennaio del 2002», ed esattamente il comma 2-bis dell’art. 22 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), comma ivi inserito dall’art. 3, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale n. 34 del 1978). In secondo luogo, l’inammissibilita’ della questione viene argomentata sul presupposto che ricorra un’«erronea indicazione dei termini della questione di costituzionalita’», giacche’, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del citato d.lgs. n. 163 del 2006, «il servizio del trasporto (incluso quello ferroviario) disciplinato dalla legge regionale rientra in uno dei cosiddetti "settori speciali" dei contratti pubblici», per i quali, ai sensi dell’art. 206, comma 2, del medesimo Codice, non si applicano ne’ l’art. 54 ne’ il comma 2 dell’art. 81, ovvero le due norme statali delle quali il ricorrente lamenta la violazione. Nel merito, la difesa regionale esclude che l’impugnato art. 74, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2009 possa ritenersi in contrasto con l’obiettivo, sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., della tutela della concorrenza. 3. – In limine, e’ necessario vagliare l’ammissibilita’ dell’impugnazione. 3.1. – Ritiene, in particolare, questa Corte – cui spetta, nel valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame, «stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre» (da ultimo, sentenza n. 262 del 2009) – che l’eccezione di inammissibilita’ per «erronea indicazione dei termini della questione di costituzionalita’» meriti accoglimento. 3.2. – In base a quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del gia’ citato d.lgs. n. 163 del 2006, rientra tra i «settori speciali» dei contratti pubblici, tra gli altri, anche quello dei trasporti (compresi quelli ferroviari). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 206, comma 2, dello stesso decreto legislativo, non si applicano, alla fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, ne’ l’art. 54 ne’ il comma 2 dell’art. 81, del medesimo Codice, vale a dire proprio le due norme statali delle quali il ricorrente lamenta, invece, la violazione. Il riferimento esclusivamente a disposizioni statali non conferenti rispetto al caso in esame, compiuto dal Presidente del Consiglio dei ministri nel suo ricorso, non consentendo neppure di stabilire «se le norme impugnate vengano censurate per il solo fatto di invadere la competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza o di ordinamento civile» (competenze, entrambe, la cui violazione e’ contestata con il ricorso), si risolve nella proposizione di un’impugnazione le cui censure risultano «formulate in modo generico ed indeterminato» (sentenza n. 45 del 2010). Deve, dunque, dichiararsi l’inammissibilita’ della questione, giacche’ il ricorrente avrebbe dovuto indicare le esatte disposizioni del predetto Codice «eventualmente recanti prescrizioni difformi rispetto a quelle oggetto di impugnazione» (cosi’, nuovamente, la sentenza n. 45 del 2010). Resta assorbito l’esame di ogni altra questione.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 242 del 2005, In tema di sviluppo della produzione nazionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004, depositato il 4 marzo 2004 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi del 2004, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato – tra gli altri – l’art. 4, commi da 106 a 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

Tali disposizioni – premette la ricorrente – sono volte alla istituzione e alla disciplina di un Fondo rotativo nazionale «per effettuare interventi temporanei di potenziamento del capitale di imprese medio-grandi che presentino nuovi programmi di sviluppo, anche attraverso la sottoscrizione di quote di minoranza di fondi immobiliari chiusi che investono in esse».

Secondo la Regione Emilia-Romagna, la disciplina impugnata sarebbe viziata da illegittimità costituzionale in quanto le provvidenze in essa previste non potrebbero essere giustificate in base al titolo di intervento statale contemplato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, concernente la tutela della concorrenza, secondo la configurazione che a tale titolo ha conferito la sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

In particolare, «la relativa modestia delle risorse allocate per l’esercizio in corso e i vincoli comunitari agli aiuti di Stato (preluderebbero) ad un intervento di modesto rilievo, tale da escludere […] che esso possa essere classificato tra gli “strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese”, “finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico” e giustificati per la loro “rilevanza macroeconomica”». Solo in tale quadro, infatti, la citata sentenza n. 14 avrebbe affermato la facoltà dello Stato «di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall’ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed a impatto complessivo, ad incidere sull’equilibrio economico generale».

In subordine, secondo la Regione ricorrente – anche ove la disciplina impugnata dovesse essere considerata esente dalle sopra menzionate censure di legittimità costituzionale – essa non potrebbe che essere ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui regola «le modalità di gestione delle misure previste», le quali sarebbero contrastanti con i precetti costituzionali a causa del loro carattere spiccatamente “centralistico”, «in quanto pretermettono totalmente le Regioni». Infatti, – in relazione alla programmazione degli interventi – risulterebbe lesiva del principio di leale collaborazione la attribuzione al CIPE del «compito di fissare, senza alcun concorso delle Regioni, i criteri generali di valutazione e la durata massima di essi». Al riguardo, osserva la ricorrente, la individuazione del titolo di intervento statale in una materia c.d. “trasversale” comporterebbe la circostanza che tale intervento si esplichi anche in relazione ad ambiti materiali regionali: di qui la necessità di adeguati «strumenti di concertazione e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni».

Dal punto di vista della gestione degli interventi, del resto, sarebbe «ingiustificata e lesiva delle attribuzioni riconosciute alla Regione dall’art. 117 Cost.» – in quanto non ragionevole, congrua e proporzionata – «la concentrazione della gestione degli interventi in Sviluppo Italia s.p.a.»: «sia il riparto di competenze che il principio di sussidiarietà», infatti, richiederebbero «che le funzioni di gestione ed attuazione degli interventi siano affidate alla Regione», la quale vi dovrebbe provvedere attraverso i propri strumenti di intervento.

2. – Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, affermando di voler resistere nei confronti di tutte le doglianze esposte nel ricorso introduttivo, riservandosi tuttavia – quanto a quella in questa sede presa in considerazione – di proporre le relative argomentazioni in una successiva memoria.

3. – In data 15 febbraio 2005, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale svolge argomentazioni a sostegno della richiesta della declaratoria di infondatezza avanzata nell’atto di costituzione.

Al riguardo, la memoria afferma che «la finalità indicata dal comma 106», ossia «favorire la crescita economica», sarebbe stata «più esplicitamente puntualizzata dalla delibera CIPE 7 maggio 2004 […] con l’espressione “ovviare al problema della scarsa capitalizzazione delle imprese”».

La difesa dello Stato segnala, inoltre, che con l’art. 1, comma 257 (rectius: 252), la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) avrebbe aumentato a 55 milioni di euro lo stanziamento per l’anno in corso.

Quanto alla “modestia” degli importi, affermata dal ricorso della Regione, la difesa erariale sostiene che si tratterebbe di interventi «volutamente “di minoranza”», dunque non di ingenti dimensioni, «e però non modesti». Da tale dato quantitativo non potrebbe desumersi la illegittimità costituzionale della normativa oggetto del giudizio, in quanto – prescindendo dalla valutazione dell’impatto dei singoli provvedimenti – non potrebbe «aprioristicamente ritenersi che l’insieme degli interventi consentiti dai commi in esame sia, sol perché singolarmente non giganteschi, di limitato impatto sull’economia nazionale, e perciò solo, da riservare alle Regioni».

La difesa erariale, inoltre, individua l’effettivo motivo delle doglianze regionali nella circostanza che il comma 107 attribuisca la gestione degli interventi in questione alla s.p.a. Sviluppo Italia, a totale partecipazione statale, e non alla ERVET, «verosimilmente» (secondo l’Avvocatura) controllata dalla Regione ricorrente. Secondo la memoria depositata dal Presidente del Consiglio, tale doglianza apparterrebbe ad «un terreno […] poco congruo ad un giudizio di legittimità costituzionale».

A ciò la difesa erariale aggiunge che la infondatezza della questione discenderebbe dalla considerazione secondo la quale sarebbe «paradossale», nonché «insostenibile», la tesi – che sola potrebbe condurre ad una differente conclusione – che lo Stato avrebbe perso la possibilità di acquistare, con strumenti di diritto privato, partecipazioni societarie, del resto al momento dallo Stato stesso ampiamente detenute. Unico limite che verrebbe in evidenza nella materia in questione sarebbe quello dell’impossibilità, per ciascun ente territoriale, di affidare a società commerciali o a fondazioni di diritto privato «lo svolgimento di attività […] sostitutive di (o al più concorrenziali con) attività svolte nell’esercizio di competenza amministrativa o giurisdizionale» attribuita ad altro ente territoriale. Tale limite non sarebbe stato violato nel caso in questione, poiché nelle norme impugnate sarebbero previste solo «normali acquisizioni mobiliari che qualsiasi investitore istituzionale […] o addirittura qualsiasi risparmiatore privato potrebbero fare».

Inoltre, la difesa erariale sottolinea la non riconducibilità della fattispecie de qua alla figura della sovvenzione. Ciò in quanto la acquisizione di partecipazioni mobiliari comporterebbe l’inserimento di valori nel patrimonio dell’acquirente, mentre la sovvenzione è priva di contropartita.

Conseguentemente, nel presente caso si sarebbe «del tutto al di fuori dell’ambito dell’art. 117 Cost.».

Da ultimo, la memoria dell’Avvocatura dello Stato – in via subordinata – afferma la riconducibilità degli «interventi temporanei e di minoranza» in questione «alla competenza esclusiva in tema di politica economica generale e tutela della concorrenza prevista dall’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.». Al riguardo, andrebbe considerato anche «il carattere rotativo del fondo», che lo renderebbe «idoneo ad operare da volano per una serie aperta di interventi successivi».

4. – Nella memoria presentata in prossimità dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ribadisce i propri rilievi relativi alle disposizioni impugnate ed in particolare sostiene la tesi che se anche fosse riconosciuta la liceità di un intervento statale in nome della «tutela della concorrenza», non si giustificherebbe «la totale estromissione delle Regioni nella fase della programmazione degli interventi». Inoltre, la ricorrente sostiene che la asserita violazione dell’art. 119 Cost. dovrebbe condurre ad una sentenza non semplicemente demolitoria, ma di tipo additivo.

Considerato in diritto

1. – La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, l’art. 4, commi da 106 a 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).

Secondo la ricorrente, anzitutto, la normativa censurata – che istituisce e disciplina un Fondo rotativo nazionale affidato alla gestione della società Sviluppo Italia «per effettuare interventi temporanei di potenziamento del capitale di imprese medio-grandi che presentino nuovi programmi di sviluppo, anche attraverso la sottoscrizione di quote di minoranza di fondi immobiliari chiusi che investono in esse» – non troverebbe alcun fondamento nelle competenze legislative statali individuate nell’art. 117 Cost. In particolare, la Regione motiva la inapplicabilità al caso in oggetto della giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché la relativa modestia delle risorse previste escluderebbe che esso possa essere configurato «tra gli “strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese”, “finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico” e giustificati per la loro “rilevanza macroeconomica”».

In secondo luogo, le disposizioni impugnate, nella parte in cui regolano «le modalità di gestione delle misure previste», sarebbero contrastanti con i precetti costituzionali a causa del loro carattere spiccatamente “centralistico”, «in quanto pretermettono totalmente le Regioni». Infatti, – in relazione alla programmazione degli interventi – risulterebbe lesiva del principio di leale collaborazione la attribuzione al CIPE del «compito di fissare, senza alcun concorso delle Regioni, i criteri generali di valutazione e la durata massima di essi».

Dal punto di vista della gestione degli interventi, del resto, sarebbe «ingiustificata e lesiva delle attribuzioni riconosciute alla Regione dall’art. 117 Cost.» – in quanto non ragionevole, congrua e proporzionata – «la concentrazione della gestione degli interventi in Sviluppo Italia s.p.a.»: «sia il riparto di competenze che il principio di sussidiarietà», infatti, richiederebbero – a giudizio della ricorrente – «che le funzioni di gestione ed attuazione degli interventi siano affidate alla Regione», la quale vi dovrebbe provvedere attraverso i propri strumenti di intervento.

2. – Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità indicate devono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.

3. – Le questioni sono parzialmente fondate, nei termini di seguito esposti.

4. – Va osservato, anzitutto, che appare irrilevante il fatto che l’intervento finanziario previsto dalla disciplina censurata sia posto in essere tramite l’istituzione di un fondo affidato alla gestione di un soggetto di diritto privato incaricato di operare nella materia dello sviluppo economico attraverso l’acquisizione temporanea di quote minoritarie del capitale di imprese produttive.

Nel caso di specie – per di più – la società per azioni Sviluppo Italia è stata istituita dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come società interamente partecipata dallo Stato e nella quale «i diritti dell’azionista» sono esercitati «in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per le politiche agricole» (art. 2, comma 6).

5. – La soluzione delle questioni poste dalla Regione ricorrente impone di considerare il riparto di competenze di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, tenendo conto dell’ orientamento di questa Corte secondo il quale «il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze» (così le sentenze n. 77 e n. 51 del 2005, n. 423 e n. 320 del 2004).

Né può essere pretermessa, ai fini del presente giudizio, la considerazione del quarto comma dell’art. 119 Cost., che chiarisce che l’autonomia finanziaria delle Regioni deve essere configurata in modo tale da permettere l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni, di modo che sarebbe – anche da questo punto di vista – costituzionalmente illegittimo un finanziamento statale riferito ad attività in ambiti spettanti alla competenza delle Regioni.

6. – Tuttavia, questa Corte ha altresì già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 14 del 2004 (anch’essa successivamente più volte confermata) che dal complessivo disegno di riparto delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione ed in particolare dagli strumenti statali di intervento esclusivi elencati nell’art. 117 Cost., comma 2, lettera e), emerge «l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero paese»; ciò mentre «appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma Cost.)».

Ciò significa che sussiste in generale una ineludibile responsabilità degli organi statali in tema di scelte di politica economica di sicura rilevanza nazionale, anche al di là della specifica utilizzabilità dei singoli strumenti elencati nel secondo comma dell’art. 117 Cost. (come appunto la “tutela della concorrenza” nel caso affrontato nella sentenza n. 14 del 2004); peraltro, in questi diversi casi, gli organi statali dovranno necessariamente utilizzare altri poteri riconosciuti allo Stato dal Titolo V della Costituzione.

Nel caso di specie non si opera nell’ambito della “tutela della concorrenza”, neppure a volerla intendere in senso dinamico, dal momento che gli interventi previsti appaiono finalizzati semplicemente ad agevolare una maggiore capitalizzazione di alcune imprese medio-grandi, con un evidente ed importante impatto sul miglioramento del sistema societario, ma con una ricaduta necessariamente limitata e solo indiretta sull’attività economica nei tanti e diversi settori produttivi che potranno essere interessati.

Ciò non toglie, peraltro, che il legislatore statale possa considerare necessario che anche in materie affidate alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, si possano attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell’art. 118 Cost., dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione.

Ciò è precisamente quanto avviene con la disciplina qui oggetto di censura, la quale opera l’attribuzione al livello statale di una funzione amministrativa di temporaneo sostegno finanziario a determinate imprese produttive per evidenti finalità di politica economica.

7. – Come ben noto, questa Corte ha più volte ammesso che la legge statale «chiami in sussidiaretà» alcune funzioni in ambiti di normale competenza delle Regioni, peraltro nel rispetto di determinate condizioni.

In linea generale, è ammissibile una deroga al normale riparto di competenze «solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata», e «non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità» (sentenza n. 303 del 2003). Più precisamente, «perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine» (sentenza n. 6 del 2004).

Per poter compiere tale valutazione nel caso di specie, dirimente è la considerazione dell’esplicita finalizzazione del Fondo rotativo nazionale alla crescita e allo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, in quanto per il raggiungimento di tale finalità appare strutturalmente inadeguato il livello regionale, al quale inevitabilmente sfugge una valutazione d’insieme. Ciò è ancor più avvalorato dalla considerazione che il Fondo previsto dalle disposizioni impugnate si riferisce alle sole imprese medie e grandi “come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria”, nonché dall’affidamento al Comitato interministeriale per la programmazione economica del decisivo potere di determinare «le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109». Si tratta, pertanto, di un intervento volto a realizzare finalità di politica economica da attuare in contesti particolari che almeno in parte sfuggono alla sola dimensione regionale (l’intervento tramite Sviluppo Italia s.p.a. prefigurato dalla disciplina impugnata non esclude quello analogo delle Regioni, come reso evidente dallo stesso comma 106 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, là dove prescrive che Sviluppo Italia s.p.a. intervenga nei settori dei beni e dei servizi «con priorità per quelli cofinanziati dalle Regioni»).

Tuttavia, come già chiarito da questa Corte, la “chiamata in sussidiarietà” di funzioni che costituzionalmente spettano alle Regioni comporta anche la necessità che lo Stato coinvolga sostanzialmente le Regioni stesse, «poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (cfr., ancora, sentenza n. 303 del 2003).

Su questa linea si è anche ammesso che, ove non sussistano ancora adeguati strumenti di partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi statali, quanto meno debbano essere previsti «adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (sentenza n. 6 del 2004).

Nel caso in esame, mentre non appare configurabile alcun tipo di coinvolgimento delle Regioni nell’ambito dell’attività meramente gestoria affidata a Sviluppo Italia s.p.a., il fondamentale ruolo di tipo normativo in materia riconosciuto al CIPE è senz’altro in grado di costituire la sede idonea per un coinvolgimento delle Regioni che risulti adeguato ad equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle funzioni attratte in sussidiarietà al livello statale; ciò comporta, necessariamente, la conseguenza che il comma 110 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 sia integrato dalla previsione che i poteri del CIPE in materia di determinazione delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di gestione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio possano essere esercitati solo di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe,

dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che l’approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.

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