Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19596 Poteri della Corte

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 5/2/2007, ai sensi della L. n. 6 del 2004 M.F. chiedeva al Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Emilia la nomina di un amministratore di sostegno per la moglie Me.

L., affetta da una grave forma di demenza precoce. In accoglimento di tale istanza il giudice adito, con decreto in data 24 aprile 2007, dichiarava aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di Me.La. nominando M.F. amministratore.

Con atto notificato il 29/05/07, Me.Gi., sorella della beneficiaria, proponeva, avanti la Corte d’Appello di Bologna, reclamo ex art. 720 bis c.p.c. avverso il suddetto decreto del Giudice Tutelare, chiedendo di essere nominata essa amministratore di sostegno della sorella La. con gli stessi poteri conferiti dal giudice tutelare a M.F.. Con decreto depositato in cancelleria il 06 agosto 2007, notificato il 22/08/07,la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma del decreto del Giudice Tutelare di Reggio Emilia, nominava Me.Gi. amministratore di sostegno di Me.La. in sostituzione di M.F., ritenendo che l’art. 408 c.c. non accordi alcuna preferenza al coniuge nella scelta del soggetto incaricato di ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il M. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Me..

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al giudizio che risulta notificato alla resistente.

Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Osserva il collegio, che, a seguito del decesso di Me.La., deve ritenersi venuto meno ogni interesse alla controversia con conseguente cessazione della materia del contendersi.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando privi di ogni efficacia i provvedimenti giudiziari assunti nel corso del giudizio di merito.

La parte ricorrente ha chiesto l’enunciazione del principio di diritto se l’art. 408 c.c. contenga un ordine preferenziale nella scelta dell’amministratore di sostegno che privilegia il coniuge rispetto ad altri soggetti.

Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, non preclude alla Corte di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all’esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell’inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio. (Cass 19051/10). Sussistendo, dunque, le condizioni di cui all’art. 363 c.p.c., ritiene il collegio di doversi pronunciare sulla questione di diritto posta dal ricorrente.

Va anzitutto rammentato che l’art. 408 c.c. recita espressamente che "la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (…). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata". Dall’articolo in questione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata.

Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria.

Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perchè ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria.

Ciò del resto trova conferma nell’art. 408 c.c., u.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale nè un carattere esclusivo.

Va aggiunto che quando il legislatore ha voluto determinare un ordine rigoroso di preferenze lo ha espressamente stabilito, come nel caso, ad esempio, dell’art. 433 c.c. che, nello stabilire quali sono le persone obbligate agli alimenti, precisa espressamente che le stesse sono obbligate nell’ordine di elencazione di modo che la precedente esclude la successiva.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; compensa le spese dell’intero giudizio e pronuncia ex art. 363 c.p.c..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5098 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso all’esame del Collegio, proposto in proprio dall’Avv. M.S., si chiede l’esecuzione della sentenza di questa sezione 16.6.2010, n. 18077, per la parte recante la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli onorari;

che, per quanto qui interessa, con la suddetta sentenza si condanna l’Amministrazione a versare la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.;

Considerato che, in assenza di indicazione espressa dei soggetti beneficiari, essi devono ritenersi necessariamente i ricorrenti, in favore dei quali è stata adottata la pronuncia in parola;

Tenuto conto che non risulta che l’Avv. S. sia antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

Ritenuto:

che pertanto lo stesso sia privo di legittimazione processuale;

che conseguentemente il ricorso sia inammissibile;

che, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari relativamente al ricorso qui in esame, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti, stante l’assenza di un’articolata difesa da parte dell’Amministrazione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24790

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 26.09.2003, di condanna del M. per il reato di tentata estorsione alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1300,00 di multa, ricorre la difesa del M., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo che gli indizi rilevati dalla Corte di merito non hanno singolarmente presi quella gravità, precisione e concordanza che richiede l’art. 192 c.p.p., comma 2 e sono privi di valore probatorio.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Motivo di ricorso è generico e, pertanto, inammissibile.

2.2 Il ricorrente, infatti, nel lamentare che il giudice non avrebbe preso in considerazione le richieste articolate nel relativo atto di impugnazione, non specifica quali aspetti della vicenda, devoluti alla cognizione del detto giudice, sarebbero stati ignorati e si limita a censurare in modo generico la motivazione della Corte di merito, affermando che la stessa viola il disposto dell’art. 192 c.p.p., comma 2 ma omette di indicare le ragioni alla base della censura limitandosi ad affermazioni apodittiche circa la mancanza di rilevanza degli indizi indicati in motivazione.

2.3 L’art. 581 c.p.p., lett. c), prescrive che i motivi di impugnazione devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, così ponendo a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l’allegazione degli stessi atti (Sez. 6, 15 marzo 2006, n. 10951, Casula; Sez. 6, 26 aprile 2006, n. 22257, Maggio).

2.4 L’onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso, secondo la previsione di cui all’art. 581 c.p.p. che prevede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, non può essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze formulate in un pregresso atto, senza indicarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. 2.5 Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità ovvero indeterminatezza dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame". (Cass. Sez. 6 sent. 13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003 rv 227195. 2.6 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 1861Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 03.06.2011 e depositato il successivo 13.06.2011, l’esponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, assunto dall’amministrazione sul presupposto dell’esistenza, a carico del lavoratore – aspirante all’emersione dal lavoro irregolare, di una sentenza di condanna ostativa alla procedura in questione.

La sentenza richiamata nelle premesse dell’atto impugnato concerne una condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, di cui all’art. 14, co. 5°ter, del d.lgs. n. 286/1998, pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 25.06.2007.

I profili di illegittimità denunciati dall’istante fanno leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere per vizi della motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità.

Ciò, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il reato per cui v’è stata la condanna del Tribunale di Ferrara non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione, visto che non sarebbe riconducibile né alla previsione dell’art. 380 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale superiore a quella prevista per il reato commesso dal ricorrente sopra richiamato, pur prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza – né alla previsione di cui all’art. 381 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale assimilabile a quella del reato di immigrazione clandestina, con la differenza, rispetto a quest’ultimo, della previsione dell’arresto facoltativo in flagranza.

Si è costituito l’intimato Ministero, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con un unico motivo di ricorso la difesa ricorrente rileva come, il reato per il quale v’è stata condanna a carico del ricorrente, ossia l’indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non possa essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione.

La doglianza è meritevole di accoglimento.

Per la positiva definizione della procedura di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore extracomunitario irregolare non deve risultare condannato, "anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice" (così, l’art. 1ter, comma 13°, lett. c, del D.L. n. 78/2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009).

Nel caso di specie, l’esponente è stato condannato dal Tribunale di Ferrara per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Ebbene, il trattamento sanzionatorio di questa fattispecie di reato è consistito, sino alla recentissima modifica apportata dal D.L. 23 giugno 2011 n.89, di cui si tratterà più diffusamente nel prosieguo, dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5ter) e dall’arresto obbligatorio dell’autore del fatto colto in flagranza (art. 14, comma 5quinquies).

In tali evenienze, dapprima la giurisprudenza amministrativa di primo grado e, successivamente, lo stesso Giudice d’appello, hanno ritenuto che tale fattispecie criminosa non fosse sussumibile nella previsione di cui all’art. 381 c.p.p. e, quindi, non rientrasse fra le ipotesi ostative all’emersione indicate all’art. 1 ter, co.13°, lett. c) D.L. n.78/2009, conv. in legge dalla L.n. 102/2009 (che, come già accennato, richiama i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.).

Su tale querelle interpretativa, approdata all’esame del Supremo Consesso Amministrativo (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10.5.2011 n.7), dopo essere stata affrontata anche dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28 aprile 2011 in causa C61/11), il Collegio si permette di rinviare alla giurisprudenza pacifica di questo T.A.R. (cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, IV^, 22.03.2011 n. 771; id. 5.05.2011 n. 1199; II^, 24.06.2011 nn. 1713, 1715, 1716, con i riferimenti ivi contenuti alla decisione dell’Adunanza Plenaria cit., nonché alla Corte di Lussemburgo; di recente cfr. anche Consiglio Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2845).

A diverse conclusioni non può indurre, come adombra di ritenere la difesa resistente, la recente modifica apportata all’art. 14 cit. dall’art. 3, del D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2011, n. 144, in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione).

Con tale decretazione d’urgenza, infatti, il reato di immigrazione clandestina non è stato, come opina la difesa erariale, "semplicemente sostituito" dalla nuova previsione, che punisce la medesima condotta con la pena pecuniaria anziché con quella detentiva, confermandone con ciò la illiceità penale (cfr. memoria di parte resistente).

La modifica del trattamento sanzionatorio, infatti, per quel che qui interessa, è di immediata ripercussione sulla problematica che ci occupa, posto che la fattispecie di reato in questione non risulta più sussumibile, neppure quoad poenam, nella previsione di cui all’art. 381 c.p.p. Conseguentemente, la ridetta tipologia delittuosa non rappresenta più una fattispecie ostativa all’emersione, ai sensi dell’art. 1 ter, co. 13°, lett. c) poc’anzi richiamato.

Di ciò si trae ulteriore conferma attraverso una rapida lettura della circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 del 23.06.2011, prodotta in atti dal patrocinio ricorrente, laddove – nel fornire le prime indicazioni alle Prefetture in ordine alle ripercussioni derivanti dal D.L. n. 89 cit – si afferma espressamente il venire meno della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 14 co. Vter, quale causa ostativa all’ammissione delle dichiarazioni di emersione.

Nessun rilievo può assumere, infine, in questa sede, il conseguimento o meno da parte ricorrente di una formale declaratoria di revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., essendo la stessa ininfluente ai fini per cui è causa, in cui – giova rimarcare – non è dirimente la circostanza che vi sia una qualunque condanna a carico del ricorrente, occorrendo, invece, la prova di una condanna per una fattispecie di reato riconducibile a quelle richiamate dagli artt. 380, 381 c.p.p., tale non essendo la fattispecie di immigrazione clandestina, né nella versione precedente al D.L. n.89/2011 né in quella ad esso successiva.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, adottato sull’unico presupposto della condanna riportata dall’esponente per il reato di cui all’art. 14, co. 5°ter d.lgs. n. 286/1998.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.