Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-07-2011, n. 29187 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 5, con ordinanza deliberata l’8 ottobre 2010 e pubblicata il giorno 11 del medesimo mese, ha confermato il provvedimento in data 4 agosto 2010 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva convalidato il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 2, disposto in via d’urgenza dal Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli, in data 26 luglio 2010, su beni e società appartenenti a terze persone, dei quali era stato ritenuto effettivo titolare ovvero imprenditore occulto S.G., sottoposto ad indagini per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha osservato che le società oggetto dell’impugnata misura cautelare e, cioè, la Ibiesse s.a.s. di cui è socio accomandatario il ricorrente B.P. (titolare della quota di Euro 21.000,00) e socio accomandante l’altro ricorrente I.G. (titolare della quota di Euro 9.900,00), e la Cesofa s.r.l. di cui è socia al 50% del capitale la stessa Ibiesse S.a.S. e per l’altro 50% la B.S. Tecnologie S.a.S. di Bo.Gi., dovevano ritenersi nella reale disponibilità del solo indagato, S.G., sulla base del contenuto di conversazioni telefoniche legittimamente captate in un precedente procedimento già iscritto presso la Procura della Repubblica di Napoli, riunito ad altro più recente procedimento pervenuto dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, e sulla base della documentazione pertinente all’una e all’altra società rinvenuta in possesso dello stesso S. in occasione di precedente sequestro preventivo, eseguito il 22 giugno 2010 su provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria del 15 giugno 2010, preceduto da ordinanza del 14 giugno 2010 applicativa della misura della custodia cautelare in carcere a carico dello S., con contestuale dichiarazione di incompetenza del Giudice reggino e trasmissione degli atti per competenza alla Procura distrettuale di Napoli, la quale aveva riemesso le medesime misure cautelari, personale e reale, nei confronti dello S. ed esteso il sequestro preventivo alle suddette società Ibiesse e Cesofa.

Ad avviso del Tribunale del riesame, sia la documentazione acquisita in esecuzione del primo decreto di sequestro nei confronti dello S., in possesso del quale erano stati rinvenuti i seguenti documenti: sfratto per morosità intimato dal Tribunale di Roma alla Ibiesse; consenso al trattamento dei dati personali da parte della banca Credem, firmato dal B.; elenco delle proprietà della Ibiesse; tre assegni di Euro 11.676, Euro 11.000 ed Euro 11.000 emessi dalla Ibiesse a favore della Verna Gas; schemi riepilogativi, estratti dal computer dello S., riportanti gli utili e i volumi di affari di varie società, tra cui la Ibiesse, negli anni 2006 e 2007;

sia il contenuto delle conversazioni registrate e, in particolare: le comunicazioni nell’aprile 2008 tra lo S. e Bo.Gi. della B.S. Tecnologie, al quale il primo forniva tutte le informazioni relative alla Ibiesse S.a.S. come se fosse la propria società; le conversazioni anch’esse avvenute nell’aprile 2008 con altre persone, rispetto alle quali lo S. si poneva come titolare della Ibiesse oltre che dell’omonima tenuta S., precisando che esse appartenevano ad un unico gruppo e rivelandosi informato sulla contabilità della Ibiesse come non era, invece, il B.; e, ancora, i colloqui intercettati in occasione della costituzione di un’associazione temporanea di imprese (A.T.I.) tra le società di Bo.Gi. e quelle del B., nelle quali l’intervento dello S. era sintomatico di una attività di diretta gestione delle varie società; ebbene, tutti i predetti elementi suffragavano la piena ed effettiva disponibilità delle imprese Ibiesse e Cesofa da parte dello stesso S., che le avrebbe acquisite in un momento di crisi finanziaria, nel 2006, in esse investendo i suoi capitali illeciti e divenendone, pertanto, l’unico dominus pur nella loro formale appartenenza ai ricorrenti B. e I..

Oltre al fumus commissi delicti, legittimante la confisca delle predette imprese a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, anche con riguardo al requisito della sproporzione tra il valore delle società sequestrate e i redditi dei formali titolari, con espressa salvezza degli ulteriori accertamenti rimessi alla Procura della Repubblica sulla base delle memorie depositate dai ricorrenti, B. e I., in merito all’autonoma e legittima provenienza dei capitali inizialmente investiti nelle medesime società, ferma la mancanza di risorse in occasione della crisi economica e finanziaria sopravvenuta nel 2006, allorchè era stato ricercato e ottenuto l’aiuto dello S. per ottenere nuovi finanziamenti, come ammesso dagli stessi ricorrenti, sussisteva, secondo il Tribunale, anche il periculum in mora, considerato il rischio che lo S., già sottoposto a misura cautelare personale, potesse disperdere con il concorso di soggetti compiacenti i beni e gli investimenti di provenienza illecita al fine di sottrarli alla confisca.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorrono a questa Corte, con distinti atti, il B. e I.: entrambi tramite il comune difensore, avvocato Antonio Abet del foro di Napoli, con ricorso depositato il 15 novembre 2010, e l’ I. anche tramite i suoi difensori e procuratori speciali, avvocati Matteo Maria Fiorentino e Marco Guaglianone, contestualmente nominati, previa revoca del precedente difensore, con ricorso del 16 novembre 2010. 2.1. Il difensore del B. (già difensore anche dell’ I.) propone due motivi di ricorso.

Con il primo deduce violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della disciplina ricavabile dal combinato disposto dell’art. 321 c.p.p. e L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, sia in ordine all’attribuzione dei beni alla persona dell’unico indagato, S.G.; sia in merito alla ritenuta pertinenzialità del bene rispetto al reato presupposto; sia in ordine alla stimata sproporzione tra il valore (maggiore) dei beni sequestrati e i redditi dichiarati dai terzi intestatari.

Il Tribunale avrebbe attribuito allo S. la titolarità effettiva delle imprese Ibiesse e Cesofa, sulla base di un ragionamento apodittico e di una motivazione meramente apparente.

Omettendo la doverosa valutazione delle memorie e documenti depositati dai ricorrenti nell’udienza camerale, il Tribunale avrebbe sostenuto la riconducibilità delle società sequestrate all’unico indagato, S.G., senza dar conto del documentato investimento, da parte del B. e dell’ I., della somma di Euro 63.100,00 al momento della costituzione della Ibiesse S.a.S., nell’anno 2005, trattandosi di capitale nella loro autonoma e legittima disponibilità, e senza considerare, quindi, la mancanza di alcun nesso di pertinenzialità tra il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, per cui risulta indagato il solo S., e i capitali lecitamente investiti dai ricorrenti, terzi estranei al reato per cui si procede, nelle società Ibiesse e Cesofa, con ingiustificata sopravvalutazione del possesso della documentazione attinente alle predette società da parte dello S. nel corso del primo sequestro, che era stato, invece, congruamente spiegato dal B. e dall’ I. con la contingente crisi economica del settore edile, in cui la Ibiesse aveva investito, e con il conseguente ricorso alla mediazione dello S., divenuto consegnatario della medesima documentazione al solo fine di ottenere i necessari finanziamenti dalle banche, presso le quali egli si era accreditato anche millantando gestioni sociali in realtà non esercitate. Il Tribunale, pertanto, aveva disconosciuto, in contrasto con i canoni della giurisprudenza di legittimità in materia, quanto era stato invece dimostrato dai ricorrenti ovvero le loro rilevanti capacità finanziarie, risalenti nel tempo e antecedenti rispetto al rapporto con lo S..

2.2. Con il secondo motivo il difensore del B. (già difensore e ricorrente anche nell’Interesse dell’ I.) deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per mancata applicazione dell’art. 125 c.p.p., mancando del tutto, in quanto meramente apparente, la motivazione in ordine all’esistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impugnato, sia con riguardo alla riferibilità delle società allo S., sia con riguardo all’essere esse pertinenti al delitto per cui si procede.

Posto che il legame tra il bene sequestrato e lo specifico reato commesso viene presunto dalla legge, ove si tratti di delitto incluso nel catalogo di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, nella fattispecie, appartenendo le società sequestrate a terzi estranei al reato, il detto legame non può essere presunto nè discendere esclusivamente dal ritrovamento di documentazione pertinente a beni altrui in possesso dell’indagato per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, ovvero dal contenuto di comunicazioni telefoniche da cui emergerebbe, invece, il disinteresse dello S. alle vicende della Ibiesse in vista della costituzione di un’A.T.I. con la BS Tecnologie di Bo.Gi., denominata Cesofa, la quale peraltro non avrebbe mai operato sia sul piano commerciale che su quello finanziario.

I documenti prodotti dai ricorrenti, estranei all’ipotizzato delitto, per dimostrare la loro autonoma e legittima disponibilità delle società, nonchè la proporzione ai loro redditi del valore capitale e patrimoniale delle medesime imprese, avrebbero meritato la ponderata valutazione del giudice del riesame, che, al contrario, sarebbe mancata, come indimostrato sarebbe il rapporto di pertinenzialità tra i beni e la fattispecie criminosa per cui si procede, donde il vizio di violazione di legge dell’impugnata ordinanza.

3. I nuovi difensori nominati dall’ I., avvocati Matteo Maria Fiorentino e Marco Guaglianone, nel ricorso depositato il 16 novembre 2010, deducono un unico vizio consistente nella violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il Tribunale avrebbe erroneamente assunto, a fondamento della sua decisione, la sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 7 del 4/05/2000, la quale fa riferimento al sequestro di beni pertinenti al reato, postulando un nesso diretto tra l’indagato, il reato e i beni sottoposti a vincolo.

Il caso in esame, invece, coinvolge interessi di terzi estranei al delitto e postula, pertanto, criteri più rigorosi e valutazioni più approfondite sulla effettiva disponibilità dei beni altrui da parte della persona sottoposta ad indagini e sulla conseguente fittizia appartenenza ai terzi dei valori sequestrati.

Il Tribunale avrebbe, al riguardo, completamente omesso di valutare la posizione dell’ I., socio accomandante, distinguendola da quella del socio accomandatario, B., e, più in generale, da quella della società, e ciò nonostante l’ I. avesse dimostrato, per tabulas, la sua autonoma disponibilità degli ingenti capitali investiti nella Ibiesse S.a.S., e benchè lo stesso risultasse estraneo alle conversazioni intercettate richiamate dal Tribunale a sostegno della riferibilità della società allo S..

Il ricorrente sottopone, quindi, ad analitica critica tutti gli elementi apprezzati dal Giudice del riesame per attribuire all’indagato la titolarità della Ibiesse e della Cesofa, sottolineando, innanzitutto, la congrua motivazione offerta dal socio accomandatario, B., a spiegazione del possesso della documentazione pertinente alla Ibiesse da parte dello S.;

richiamando, inoltre, una telefonata del 28 marzo 2008, non presa in considerazione dal Tribunale, da cui risulterebbe che i tre assegni emessi dalla Ibiesse e rinvenuti in possesso dello S. furono rilasciati dal B. a titolo di mera "cortesia", come da esplicita richiesta in tal senso rivoltagli dallo stesso S., ciò che risulta incompatibile con l’ipotesi che l’indagato fosse il vero dominus della società, nel qual caso non avrebbe richiesto l’emissione per cortesia, ma l’avrebbe semplicemente ordinata; nella stessa logica dovrebbe essere interpretata anche una successiva telefonata del 31 marzo 2008 tra lo S. e tale L., al quale il primo dichiara, evidentemente al solo scopo di indurlo a ricevere gli assegni ottenuti per cortesia dal B., che la Ibiesse era sua; sempre al fine di ottenere il credito bancario, ragione per la quale il B. si era a lui rivolto, lo S. avrebbe poi detto ad una impiegata della Banca di Roma, nel corso della telefonata del 1 aprile 2008, che la Tenuta Scaccia e la Ibiesse s.a.s. appartenevano allo stesso gruppo imprenditoriale; le altre telefonate troverebbero la loro esclusiva ragione nella costituenda "Joint Venture" tra la BS Tecnologie di Bo.

G., la Sole Mio Energy e la Ibiesse S.a.S., con la comunicazione dei dati ad esse pertinenti al solo fine suddetto.

Infine, l’ipotizzato subingresso dello S. nella società Ibiesse al momento della crisi economica della stessa non troverebbe alcun riscontro nei dati contabili della società, la quale aveva cessato di operare già molto tempo prima delle telefonate intercettate nè ha più operato successivamente, e non sussisterebbe alcun concreto elemento atto a dimostrare una concreta gestione della Ibiesse da parte dello S..

Motivi della decisione

4. Va premesso che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226492); mentre non è richiesto l’accertamento di un nesso eziologico (pertinenziaie) tra il reato e i beni, dal momento che opera una presunzione legislativa di illecita accumulazione, non rilevando se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta la condanna (Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009, dep. 25/02/2009, Bellocco, Rv. 242863).

E’ ben vero che, nel caso di formale appartenenza dei beni confiscabili a terzi, non opera la suddetta presunzione relativa di illecita accumulazione e l’accertamento dell’intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 42717 del 05/11/2010, dep. 01/12/2010, Noviello, Rv. 248929), ma proprio tale accertamento, compatibilmente con il carattere sommario del procedimento incidentale demandato al Tribunale del riesame, non è stato omesso, nella fattispecie, con riguardo alla posizione dei terzi considerati solo apparenti titolari delle imprese sequestrate.

La valutazione del Tribunale, se esente da errata applicazione di legge, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità, poichè i provvedimenti in materia di misure reali sono impugnabili solo per violazione di legge, a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, categoria nella quale rientra la mancanza fisica della motivazione o la presenza di motivazione apparente, ma non altri vizi della stessa, che possono denunciarsi, in sede di legittimità, soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, dep. 01/10/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, dep. 20/02/2009, Vespoli, Rv. 242916).

Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto suscettibili di confisca le imprese Ibiesse s.a.s. e Cesofa s.r.l., solo formalmente appartenenti a terzi estranei all’ipotizzato reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, rientrante nel catalogo dei delitti previsti dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, convertito nella L. n. 356 del 1992, e ciò sulla base di rilievi coerenti con le risultanze fattuali puntualmente indicate nell’ordinanza impugnata e sopra riportate, a proposito del rinvenimento nel possesso dell’indagato, S., di documentazione rilevante attinente alle predette società e di assegni emessi dalla Ibiesse s.a.s., e valutati i contenuti di conversazioni intercettate dai quali è stato dedotto il ruolo di effettivo ed esclusivo dominus delle medesime imprese svolto dallo stesso S. sia pure a partire dal 2006, anno dal quale, come ammesso anche dai ricorrenti, a causa della sopravvenuta crisi economica del settore edile, essi si rivolsero proprio all’indagato per rifinanziare le loro società, di fatto cedendo allo S., come ampiamente argomentato nell’impugnata ordinanza, la piena gestione e controllo delle imprese solo apparentemente rimaste nella loro disponibilità.

Ne discende che le argomentazioni dei ricorrenti, che peraltro assumono prevalentemente i contorni di censure di natura fattuale, non sono idonee a contestare in sede di legittimità l’ordinanza impugnata.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28939 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 12.1009 l’Analitycal Control spa, citava avanti al tribunale di Monza, la Unilab sas, e, premesso di avere ricevuto un reso non autorizzato costituito da due macchine centrifughe vendute alla convenuta, chiedeva che, previo accertamento dell’ingiustificato recesso dell’acquirente, quest’ultima fosse condannata al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Radicatosi il contradditorio, la convenuta costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni per l’irregolare esecuzione del contratto, assumendo che la macchina in questione non era in grado di effettuare alcune specifiche operazioni (addizione automatica del siero per il test Coobs). Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale con sentenza in data 23.6/2.7.2001 riteneva che il contratto fosse sciolto per mutuo consenso delle parti, ma condannava ugualmente la società convenuta al pagamento di L. 9.463.315, pari alla somma non recuperata dall’attrice a seguito dell’avvenuta restituzione dell’apparecchiatura alla sua fornitrice americana, aumentata delle spese sostenute e dalla rivalutazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Unilab sas, rilevando che la macchina in questione non aveva le caratteristiche convenute e che la risoluzione del contratto per mutuo consenso non poteva comportare il risarcimento dei danni in favore di una delle parti.

Costituitasi l’appellata, l’adita Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1888/05, depos. in data 18.7.05, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava le domande proposte dalle parti, compensando le spese del grado. La corte milanese, pur ritenendo che nella fattispecie non era configurabile la risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti, rigettava la domanda dell’Analitycal Control spa, per non aver provato, la medesima, l’impossibilità di collocare l’apparecchiatura sul mercato ad un prezzo superiore a quello al quale l’aveva poi rivenduta alla fornitrice americana, "sicchè la somma di L. 5000.000 richiesta a quel titolo non poteva essere riconosciuta".

Avverso la suddetta decisione la l’Analitycal Control spa ricorre per cassazione sulla base di una censura. Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico complesso motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123,1127,1453, e 1455 c.c. c.p.c. nonchè vizio di motivazione su punti decisivi.

Lamenta che la corte distrettuale abbia preteso la prova dell’impossibilità di collocare l’apparecchiatura sul mercato ad un prezzo superiore a quello a quale l’aveva poi rivenduta alla tornitrice americana. In realtà essa Corte aveva omesso di motivare il diniego dell’accoglimento della domanda attrice o aveva errato nel motivare tale richiesta quale somma pretesa a titolo di risarcimento danno per inadempimento. Invero, la compratrice inadempiente era tenuta all’obbligo del pagamento della somma pattuita per la vendita, oltre al risarcimento del danno conseguente all’adempimento stesso.

In termini economici della vertenza, la venditrice avrebbe dovuto ottenere, pertanto, il pagamento integrale della somma complessiva di L. 23.093.280, oltre, a titolo di risarcimento, gli interessi legali sui ritardo e la rivalutazione monetaria a causa del reimpiego delle somme. La doglianza appare fondata.

Deve precisarsi in premessa che, in relazione ad un giudizio per inadempimento contrattuale come quello in esame, deve ritenersi che la domanda di risarcimento danni presupponga quella di risoluzione del contratto, che può ritenersi proposta anche se non espressa con formula "sacramentale", perchè nel contenuto della domanda originaria ad essa viene fatto espresso riferimento (Cass. Sez. 2, n. 3012 del 10/02/2010).

Ciò posto, ne deriva che "ai sensi dell’art. 1453 c.c., la domanda proposta per la risoluzione di un rapporto contrattuale, in relazione all’inadempimento della controparte, non preclude alla parte non inadempiente il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, commisurato, ex art. 1223 c.c. all’incremento patrimoniale netto che avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto, escluso il pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza" (Cass. Sez. L, n. 3598 de 15/04/1994). Invero la S.C. ha più volte statuito il principio per il quale, in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all’incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (Cass. n. 4473 del 28/03/2001). Nel caso di specie questo non si è certo verificato perchè il danno non poteva identificarsi con la sola differenza di prezzo tra quello pattuito con l’acquirente inadempiente e quello realizzato da una successiva vendita della "res" a terzi.

Quanto poi alla "rivalsa" nei confronti del compratore dell’IVA pagata dal venditore che abbia emesso la fattura per il prezzo pattuito, il venir meno dell’obbligo del compratore di versare al debitore l’imposta da questi versata al fisco è correlata alla dimostrazione, incombente sull’acquirente, dell’avvenuto "recupero" dell’IVA da parte dell’alienante mediante la detrazione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26.

Conclusivamente si ritiene di dover accogliere il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 16-09-2011, n. 34286 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza 15/3/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 31 gennaio, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di G. N., indagato in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (plurime ipotesi) e art. 74. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagato, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il reato associativo e delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ed invero, come si evince dalla comunicazione scritta e relativo allegato, pervenuti a questa Corte in data 13/6/2011, dell’avv. Angela Aliani, difensore del ricorrente, il provvedimento coercitivo di cui si discute è stato revocato dal Gip del Tribunale di Ancona in data 10/6/2011 e l’indagato è stato posto in libertà.

Poichè il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, alla declaratoria d’inammissibilità non seguono nè la condanna alle spese processuali nè quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. U n. 20 del 9/10/1996, Vitale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 30-09-2011, n. 35682 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 10 novembre 2010 e depositata il 15 novembre 2010, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, in accoglimento della istanza del condannato C.C., ha riconosciuto la continuazione tra il delitto di omicidio, perpetrato in danno di S.M. e di E.F. il (OMISSIS), e il delitto di associazione di tipo mafioso, estrinsecatosi nella partecipazione alla consorteria camorristica di V.C., con permanenza incoata negli anni 80 e protratta – stante la contestazione c.d. aperta – fino al (OMISSIS) (data della sentenza di condanna in primo grado), motivando con riferimento al contesto associativo, all’accertato movente del delitto di sangue e alla supposta esistenza "ab origine" dell’"atteggiamento psicologico mantenuto dal C. all’epoca del fatto omicidiario ed oltre". 2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 19 novembre 2010, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza o manifesta illogicità della motivazione, deducendo: sulla base dell’accertamento operato nelle sentenze di condanna – fatto proprio dal giudice della esecuzione – l’omicidio di S. "attivo sodale" della associazione camorristica si collega "ad una situazione contingente" e imprevedibile, certamente non riconducibile alla "programmazione e deliberazione in via preliminare di tale delitto nell’originario disegno criminoso della attività associativa"; la causale del fatto di sangue fu, infatti, costituita dalla punizione della vittima, la quale, addetta alla "commercializzazione delle sostanze stupefacenti", aveva sottratto "una ingente somma di denaro dalle casse dell’associazione"; la pacifica considerazione che la commissione del delitto rappresenti "espressione della adesione al sodalizio criminoso" e costituisca attuazione delle finalità del gruppo "non rileva in alcun modo ai fini della esistenza di un passo programmatico deliberato fin dal sorgere della associazione criminale", l’affermazione della Corte territoriale circa la sussistenza ab origine dell’"atteggiamento psicologico" del condannato è affatto immotivata ed è contraddetta dall’accertamento in punto di fatto del movente dell’omicidio, affatto "incompatibile con una programmazione risalente a ben dieci anni prima". 3. – Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell’11 maggio 2011, osserva: dal contesto del delitto di sangue, dalle relative modalità di esecuzione e dal movente non è dato desumere la ricorrenza ab origine, fin dal momento della adesione del condannato alla associazione camorristica, del disegno criminoso; l’omicidio è, piuttosto, frutto di decisione estemporanea, in dipendenza dello sgarro della vittima, appropriatasi di ingente somma di danaro dalle casse della associazione.

4. – Resiste il condannato con memoria, redatta dall’avvocato Finizio Di Tommaso, depositata l’8 settembre 2011, colla quale sostiene: la decisione del giudice della esecuzione è sorretta da congrua motivazione ed è incensurabile nella sede del presente scrutinio di legittimità; ricorre la continuazione in quanto la perpetrazione del fatto di sangue "deve essere valutata proprio nell’ottica della attività associativa" posto che C. al momento della adesione alla consorteria camorristica si sarebbe "prefigurato la possibilità di commettere ogni tipologia di illecito perseguita dalla associazione", per "rafforzare il suo spessore criminale all’interno del sodalizio". 5. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

E’ appena il caso di rammentare che affatto costante nella giurisprudenza di questa Corte suprema è l’affermazione del principio di diritto secondo il quale "la continuazione tra reato asso-ciativo e reati fine è configurabile esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso" (v. per tutte: Sez. 1, 21 gennaio 2009, n. 8451, Vitale, massima n. 243199;

cui adde, con riferimento all’omicidio di matrice associativa, Sez. 1, 22 marzo 2011, n. 13609, Bosti, massima n. 249930 ed, esattamente in termini, con riguardo al caso dell’omicidio perpetrato nei confronti di un associato per sanzionarne la condotta: Sez. 5, 14 maggio 2008, n. 23370, Pagliara, massima n. 240489, la quale ha osservato che il fatto di sangue pur "essendo finalizzato al rafforzamento (della associazione), non era programmabile ab origine, perchè legato a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione stessa".

Risulta, pertanto, palese che, nella specie, il giudice della esecuzione è incorso nella inosservanza della legge penale.

Invero, al di là del generico e affatto confuso accenno alla sussistenza "ab origine (del)l’atteggiamento psicologico mantenuto dal C.", il positivo e incontroverso accertamento fattuale (a) circa l’inizio della permanenza della condotta associativa – negli anni 80 – e (b) circa la sopravvenuta genesi della concorsuale determinazione omicida, pacificamente occasionata da condotta della vittima e, dunque, certamente non prevista (in concreto, neppure nelle linee generali) al momento della adesione alla consorteria, esclude la possibilità della continuazione.

Consegue, restando assorbita nel rilievo della violazione della legge penale la denunzia del vizio di motivazione censurato dal ricorrente (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913 e Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, con comunicazione al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli della presente sentenza per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, per quanto di competenza.

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