Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11856

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2005 T.E. e T.V. convenivano in giudizio davanti al Giudice di pace di Mascalucia la E-Price s.r.l., chiedendo la condanna della stessa all’adempimento del contratto di vendita stipulato via internet per l’acquisto di due computer al prezzo di Euro 259,09 ciascuno, ovvero in subordine la condanna al risarcimento dei danni.

La società convenuta si costituiva, deducendo che il contratto non si era concluso e che comunque era incorsa in errore nella indicazione del prezzo.

Con sentenza in data 24 aprile 2007 il Giudice di pace accoglieva la domanda subordinata, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 800,00 per ciascuno degli attori.

La E-Price s.r.l. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, con sentenza in data 1 ottobre 2008, in base alla seguente motivazione:

Dalla documentazione in atti emerge con sufficiente chiarezza che tra T.E. e T.V. da una parte e la E Price srl dall’altra sono intervenuti due distinti contratti di vendita di due p.c. Toshiba.

Ed invero non vi è dubbio che a seguito della immissione dell’ordine via internet da parte degli appellati per l’acquisto di due p.c., la E Price srl provvide ad inoltrare conferma dell’ordine di acquisto (vedi email del 26.4.2005), specificando il prezzo complessivo (Euro 277,64 comprensivi delle spese di spedizione), le modalità di pagamento (alla consegna), le modalità di consegna (corriere espresso TNT), il luogo della consegna.

Non vi è subbio che nella specie vi sia stato l’incontro tra proposta ed accettazione, secondo lo schema tipico di cui all’art. 1326 c.c..

Quanto alla dedotta sussistenza di un errore ostativo alla conclusione del contratto, ovvero alla errata visualizzazione del prezzo di vendita dei p.c. (Euro 259,09), è evidente che detta censura non sia meritevole di accoglimento.

Ed invero ai fini della rilevanza dell’errore quale vizio del consenso idoneo ad ottenere l’annullamento del contratto, deve sussistere, prima della riconoscibilità, il requisito della essenzialità ( artt. 1428 e 1429 c.c.). Ora, nella specie la non riconoscibilità dell’errore può facilmente desumersi dalla circostanza che il cliente normalmente si affida all’esperienza delle agenzie specializzate, restando cosi esonerato dall’acquisire informazioni dirette. E’ poi sufficiente richiamare l’antico e costante indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale l’errore sul prezzo della prestazione può dare luogo all’azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1428 c.c., qualunque sia l’entità della sproporzione e non è, quindi, causa di annullamento del contratto, salvo che ridondi in errore su una qualità essenziale della cosa determinante del consenso (Cass. Civ., Sez. 3^, 25/03/1996 n. 2635).

Ipotesi che, con ogni evidenza, non ricorre nella specie.

Quanto all’ammontare della liquidazione del danno – effettuata in via equitativa dal giudice di pace – deve – invero – rilevarsi la eccessività della stessa, ma pur tuttavia non è possibile in questa sede operare alcuna riduzione non essendo stata fatta alcuna specifica domanda in tal senso nell’atto di appello (ove si è solo eccepito l’eccessività, senza però farne oggetto di specifica domanda).

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la E-Price s.r.l., con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso T.V..
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile per nullità della procura ad litem.

Il mandato, infatti, risulta conferito, secondo quanto indicato nella intestazione del ricorso, dal legale rappresentante pro tempore della soc. E-Price, di cui non vengono indicate le generalità, le quali non risultano neppure nel corpo della procura, in calce alla quale risulta apposta una firma illeggibile, senza indicazione della qualità del soggetto sottoscrivente.

Rimane, pertanto, indimostrata l’effettiva provenienza della sottoscrizione dal legale rappresentante della società ricorrente, poichè la certificazione dell’autografia da parte del difensore non si può riferire anche alla legittimazione e non è possibile individuare la persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza, al fine di consentire il controllo in ordine alla effettiva esistenza di tale potere.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente alle spese, che liquida nella complessiva somma di Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13496 Esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. ricorre avverso l’ordinanza de plano 5.2.2010 del tribunale di Roma in composizione monocratica, che, quale giudice della esecuzione, dichiarava l’inammissibilità della di lui istanza volta ad essere rimesso in termini per impugnare la sentenza del tribunale di Arezzo n. 139/2006 del 20.2.2006, la notifica del cui estratto contumaciale era stata dichiarata, in sede di incidente di esecuzione, non valida, con la conseguente declaratoria della non esecutività della sentenza del tribunale di Arezzo.

Il giudice della esecuzione ha ritenuto l’inammissibilità della istanza per essere venuto il P. a conoscenza fin dal 6.2.2007, in occasione dell’incidente di esecuzione promosso, della sentenza di cui in questa sede richiede di essere rimesso in termini, con la conseguente maturazione del termine di 30 giorni, fissato dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, per la presentazione dell’istanza.

Il ricorso è fondato, per non aver considerato il giudice della esecuzione che occorre, una volta riconosciuta la non definitività del titolo,la rinnovazione della notificazione, nella specie dell’estratto contumaciale, non validamente eseguita. Perentorio, in tal senso, il disposto dell’art. 670 comma primo ultima parte e ult. cpv. c.p.p. Solo dalla notifica dell’estratto, poi, decorreranno i termini per l’esercizio del diritto di impugnazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 20-04-2011, n. 15694

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.R. ricorre avverso la sentenza, in data 27 aprile 2010, della Corte d’appello di Brescia, che a parziale conferma della sentenza del Tribunale di Mantova,previa riqualificazione del fatto, lo ha condannato per il reato di cui all’art. 712 c.p., e, chiedendone l’annullamento, deduce la carenza di motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi utilizzati per affermare la sua responsabilità, e comunque per negare l’inquadrabilità del fatto nell’art. 712 c.p., ovvero l’ammissione al procedimento di oblazione ex art. 162 bis c.p..

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento agli elementi relativi alle modalità di ricezione dei farmaci di provenienza delittuosa e al comportamento dell’imputato che pagava gli stessi senza consegna regolare fattura e alla valutazione della gravità del fatto, che correttamente ha portato all’esclusione dell’ammissibilità della domanda di oblazione ex art. 162 bis c.p.; le valutazioni appaiono esenti da censure logico giuridiche anche per quanto riguarda le modalità procedimentali adottate, essendo stato garantito il contraddittorio tra le parti, e comunque essendo stata adottata una motivazione di rigetto nel merito).

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Per quanto riguarda la sussistenza dell’elemento soggettivo nel caso di specie la Corte ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in base al quale ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perchè è richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell’art. 712 c.p. (Cass., sez. U, 26 novembre 2009, n. 12433, CED 246325), come è avvenuto nel caso di specie.

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va rigettata l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-05-2011, n. 2747 Atti amministrativi diritto di accesso

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gelo e Vallefuoco Valerio;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione la società ricorrente espone che:

– con verbale di ispezione n. 058/048/074/055/075/069 del 7 aprile 2009, a conclusione degli accertamenti amministrativi iniziati il 22 aprile 2008, riceveva formale diffida per alcune asserite violazioni e richieste di pagamento per sanzioni amministrative per altre asserite violazioni, sia sanabili sia insanabili;

– con istanza del 20 aprile 2009 chiedeva l’accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo conclusosi con il menzionato verbale, evidenziando che la richiesta trovava ragione nel fatto che la stessa non era stata posta nelle condizioni di interloquire sin dall’inizio dell’accertamento ispettivo (anno 2008) e nulla poteva sapere delle risultanze del verbale;

– con nota n. 8143 dell’11 maggio 2009, la Direzione provinciale del lavoro di Modena respingeva la predetta istanza.

Ciò posto, ritenendo illegittimo il diniego di accesso, la stessa ha chiesto l’annullamento del citato diniego e, ove occorra, del d.m. n. 757 del 1994, quale atto presupposto, ed ha proposto, altresì, le ulteriori domande indicate in epigrafe.

A sostegno del gravame, la società S. E. C. deduceva, con un unico motivo, le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accesso a documenti amministrativi ex artt. 22, 24 e 25 l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e giusto procedimento, nonché del diritto di difesa; falsa applicazione D.M. 4 novembre 1994, n. 757; annullamento ovvero disapplicazione della normativa regolamentare; eccesso di potere sotto molteplici motivi; motivazione insufficiente e/o carente.

Si è costituito per resistere Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con la sentenza in epigrafe, l’adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo avere esaminato l’eccezione di incompetenza proposta dalla difesa erariale, con la quale era stato sostenuto che il giudizio sarebbe dovuto essere deciso dal Tribunale amministrativo dell’EmiliaRomagna, riteneva infondata l’eccezione stessa e, affermata la propria competenza, decideva la causa nel merito in applicazione dell’art. 31, comma 5, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma 5, l. 21 luglio 2000, n. 205. Il giudice respingeva così il ricorso, dopo aver osservato che non bastavano le esigenze di difesa enunciate dalla ricorrente per consentire l’accesso, dovendo questo corrispondere ad un’effettiva necessità di tutela di interessi ritenuti lesi ed ammettendosi l’accesso solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti dati "sensibili e giudiziari"; e ciò dopo avere richiamato alcune decisioni del Consiglio di Stato.

Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, con il quale la soc. S. E. C. censura le statuizioni del primo giudice attraverso la deduzione di doglianze sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in primo grado.

Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase processuale, le Amministrazioni appellate hanno replicato, con memoria, ai motivi prospettati dalla società ricorrente, ribadendo la loro opposizione, e quindi concludendo per la reiezione del ricorso in esame, con conseguente conferma della gravata pronuncia.

Infine, nella camera di consiglio dell’1 marzo 2011, la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione

La Sezione non può che confermare quanto già stabilito con le decisioni 16 dicembre 2010, n. 9103 e 29 marzo 2011, n. 1905.

Come emerge dalla esposizione in fatto, con verbale di obbligazione in solido n. 058/048/074/055/075/069 del 7 aprile 2009, redatto dal Responsabile del servizio ispezioni del lavoro di Modena, la S. E. C. s.p.a. veniva diffidata per alcune asserite violazioni e richieste di pagamento in solido con la predetta impresa, per cui, con istanza del 20 aprile 2009, la medesima chiedeva all’Amministrazione del lavoro l’accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo conclusosi con il menzionato verbale.

L’istanza non otteneva risposta dall’Amministrazione predetta, sicché veniva a formarsi il diniego in epigrafe.

Tale sentenza costituisce l’oggetto dell’odierno appello, che critica, in sostanza, la statuizione centrale del primo giudice con cui è stato ritenuto insussistente il diritto, in capo alla S. E. C. s.p.a., di ottenere l’accesso a tutti gli atti del procedimento conclusosi con il verbale di obbligazione in solido sopra specificato.

L’appello è meritevole di accoglimento.

Con il gravame la s.p.a. S. E. C. rileva che – avendo richiesto l’accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi del procedimento concluso con la comunicazione ricevuta e avendo invitato l’Amministrazione del lavoro sia a far conoscere l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria ed di ogni altro adempimento, oltre al nominativo del responsabile del procedimento, sia la "messa in visione, estrazione e/o trasmissione della documentazione medesima presso l’eletto domicilio" – l’Amministrazione medesima era tenuta a soddisfare la richiesta, non sussistendo dubbio sull’interesse e sulla legittimazione all’accesso (ex art.25 l. n.241 del 1990) della ricorrente.

Il Collegio non ritiene pertinente il richiamo, a bae della sentenza impugnata, alle decisioni del Consiglio di Stato ivi indicate (in particolare: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 763), secondo cui si giustificherebbe il diniego di accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso stesso.

Nel caso presente la documentazione richiesta dalla società S. E. C. non concerneva specifiche posizioni di lavoratori dipendenti e quindi segreti epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali ovvero commerciali riguardanti la vita privata e la riservatezza dei soggetti interessati.

Ciò posto, non vi sono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata di questa Sezione in tema di diniego di accesso opposto sulla base di norme (nel caso quelle di cui al d.m. n.757 del 1994) che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso.

Le finalità che sostengono siffate disposizioni preclusive, fondate su un particolare aspetto della riservatezza, attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro non vengono qui in discussione. Non appaiono infatti concretamente rappresentati, né per riflesso motivati, siffatti motivi contrastanti con la trasparenza amministrativa.

Va rilevato, infine, che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, degli interessi giuridicamente rilevanti non necessita, nel caso della soc. S. E. C., di specificazioni ulteriori circa le concrete esigenze di difesa, essendo tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione posta a base dell’istanza di accesso dell’interessata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

In conclusione, il ricorso in esame va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, si deve ordinare all’Amministrazione del lavoro di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla società istante. Invece la domanda risarcitoria ribadita nell’attuale sede dall’appellante, attesa la sua genericità, va dichiarata inammissibile.

Quanto alle spese giudiziali sussistono giusti motivi per compensarle, in connessione alla peculiarità della fattispecie e degli interessi da contemperare nell’applicazione della normativa vigente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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