Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 17-10-2011, n. 37401

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 02.12.2009 la Corte d’appello di Firenze confermava la penale responsabilità di M.S.N. per due reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore, deducendo in primo luogo la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio per erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla ritualità della dichiarazione di latitanza. Evidenzia in particolare che la sentenza di appello ha illegittimamente ritenuto irrilevante la circostanza – palesemente escludente la volontarietà della sottrazione del prevenuto al provvedimento restrittivo e la idoneità delle ricerche svolte a suo tempo per il suo reperimento – che il M., cittadino della Repubblica Dominicana, si era in precedenza allontanato dal territorio nazionale in adempimento di un decreto di espulsione della Questura di Grosseto. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità assoluta per incompetenza funzionale – erroneamente esclusa dalla Corte di merito – del decreto con cui il GUP distrettuale di Firenze, una volta caduta l’accusa per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, aveva direttamente disposto il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto, anzichè dichiarare la propria incompetenza funzionale e rimettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato (con conseguente assorbimento del secondo motivo) nei sensi e per gli effetti che seguono.

In materia di notificazioni, invero, la previsione della necessità di ricerche internazionali di cui all’art. 169 c.p.p., comma 4, dettata in vista dell’emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittima emissione del decreto di latitanza, che è in sostanza una forma di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9443 del 16/02/2010, dep. 09/03/2010, Rv. 246631; conformi sent. N. 17592 del 2007 Rv. 236504, N. 5929 del 2009 Rv. 243064).

Nella specie risulta per tabulas che il decreto di latitanza fu emesso in data 11.01.2006 dal GIP distrettuale di Firenze sulla base di un verbale di vane ricerche della Questura di Grosseto, in esecuzione di un cui provvedimento di espulsione il M. aveva lasciato il territorio nazionale per far ritorno a Santo Domingo in data 09.03.2005. E’ evidente che, in base a tali elementi, sarebbe stato doveroso svolgere le opportune ricerche del M. a Santo Domingo, la completa omissione delle quali invalida radicalmente la declaratoria di latitanza, con conseguente nullità (assoluta, non rinvenendosi elementi per ritenere che il ricorrente abbia avuto concreta cognizione del procedimento) di tutti gli atti notificati in base alla medesima (in particolare: avviso di fissazione dell’udienza preliminare e atti conseguenti), con conseguente ritorno del procedimento alla fase precedente alla udienza preliminare.

Ciò chiarito, non può peraltro non tenersi conto che il proscioglimento per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 resta fermo, in quanto prevale sull’anzidetta ragione di nullità. Ne consegue che la competenza per i reati ex art. 73, stesso D.P.R. appartiene al Tribunale di Grosseto e gli atti devono conseguentemente trasmettersi al P.M. presso il medesimo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del 13 marzo 2008 del Tribunale di Grosseto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, per procedere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6396 Carriera

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Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR Molise, il sig. M. F., già dipendente dell’allora Ministero del Tesoro, con la qualifica di segretario – VI livello retributivo (ed assegnato alla Direzione provinciale di Isernia) e successivamente inquadrato nella settima qualifica, domandava il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori (asseritamente svolte dal 31.3.1990 sino al 23.6.1999) nonché, all’occorrenza, l’annullamento della nota 26.4.1999, prot. n. 100751, con la quale, in riscontro all’atto di costituzione in mora, il Ministero del Tesoro ha negato al ricorrente le differenze retributive per le predette mansioni superiori. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento, con rivalutazione ed interessi e regolarizzazione ai fini previdenziali, della differenza retributiva tra il trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte ed il minor trattamento percepito in base alla qualifica funzionale rivestita.

A sostegno del ricorso il sig. F. esponeva che successivamente, alla assegnazione alla Direzione provinciale di Isernia ai sensi dell’art. 4, 8° comma della L. 11.7.1980, n. 312 e per effetto del D.M. 29.12.1988, n. 333499/4153, veniva inquadrato nel profilo di collaboratore amministrativo – 7^ q.f., a decorrere dal 23.2.1988.

Con ordine di servizio 31.3.1990, n. 26, lo stesso era stato nominato capo dell’Ufficio I, compito confermato, a seguito della riorganizzazione in Uffici dei Servizi delle D.P.T., con ordine di servizio 15.6.1993, n. 55, insieme alle funzioni di economo, consegnatario, addetto alla gestione degli ordini di accreditamento.

In ragione di ciò, con istanza del 30.12.1998 il Sig. F. chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore (ottava) a far data dal 31.3.1990 o, quanto meno, la corresponsione delle differenze retributive tra le due tipologie di mansioni (quella posseduta e quella cui atterrebbe l’attività lavorativa svolta). Con atto dell’11.3.1999 l’interessato reiterava l’istanza, mettendo in mora l’Amministrazione, che a sua volta rispondeva negativamente (nota 26.4.1999, prot. n. 100751).

A supporto del ricorso al TAR,il dipendente deduceva motivi così riassumibili:

1) violazione ed errata applicazione di legge: L. 11.7.1980, n. 312, in particolare l’art. 4, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche, in particolare gli artt. 56 e 57 – eccesso di potere in tutti i profili;

2) eccesso di potere per contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti.

– Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, precisato l’arco temporale della pretesa ricadente sotto la propria giurisdizione, respingeva il ricorso proposto; di qui l’appello avanzato dal sig. F. innanzi a questo Consesso, suffragato da motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione intimata, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia, che giunge in decisione nel presente grado d’appello, riguarda il riconoscimento di trattamento economico relativo a mansioni superiori richiesto da dipendente del Ministero del Tesoro ed operante presso la Direzione provinciale di Isernia, per i periodi di servizio in fatto specificati.

1.- All’impugnata sentenza di primo grado, l’appellante imputa in primo luogo un "errore di metodo", avendo rigettato la pretesa azionata, senza un preventivo raffronto tra le mansioni svolte e le declaratorie che caratterizzano la 7.ma qualifica. La censura è infondata.

Il riconoscimento della retribuzione correlata all’esercizio di mansioni di qualifica superiori, possibile nel previgente ordinamento solo alle condizioni di cui appresso, è oggettivamente precluso ove le mansioni esercitate risultino corrispondenti a quelle proprie della qualifica formale posseduta ed al mansionario; tale corrispondenza ha accertato il TAR con puntuale riferimento all’organigramma della DPT, sicchè non sussisteva alcuna necessità di inserire nella comparazione, ai fini della pretesa azionata, le mansioni proprie di qualifica superiore, non potendo le stesse costituire presupposto per il riconoscimento economico richiesto.

2 – Il diritto azionato viene poi sostenuto sulla base di ampi riferimenti all’art. 36 della Costituzione ed alla giurisprudenza del tempo datata che riteneva di fare applicazione al rapporto di pubblico impiego dell’art. 2126 cod.civ..

A tale riguardo il giudice di prime cure ha anzitutto ben evidenziato che presupposti imprescindibili per la configurabilità dell’esercizio delle mansioni superiori e della rilevanza dello stesso ai fini retributivi erano comunque "concorrentemente: 1) lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente, di funzioni qualitativamente attinenti a livello funzionale superiore rispetto a quello di cui l’impiegato è titolare; 2) il conferimento formale delle mansioni in questione mediante uno specifico atto; 3) la vacanza del posto relativo in organico. Logicamente, quindi, con riguardo alla posizione dell’appellante, il TAR, compiute i cennati raffronti, ha concluso "che l’assenza di anche una sola delle richiamate condizioni non consente di riconoscere alcuna differenza stipendiale in capo a chi ha svolto l’attività in questione". Questa conclusione negativa ha valenza assorbente delle altre questioni sollevate, che comunque si palesano infondate. In particolare:

– quanto all’applicazione dell’art. 2126 del codice civile, la Sezione non può obliterare che la giurisprudenza del tempo aveva più volte chiarito le ragioni dell’inapplicabilità al pubblico impiego della norma invocata, attesa la sussistenza della normativa di carattere speciale posta a regolazione del pubblico impiego (Cons. di Stato, a.p., n.1 e n.2/1992) e richiamata dallo stesso codice civile;

– la precisazione del dipartimento del Tesoro 25.02.01, integra dichiaratamente un semplice parere reso sulla portata degli ordini di servizio, ma non si colloca in alcun modo tra i summenzionati presupposti indicati dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto in questione. I predetti ordini sono stati, peraltro, correttamente comparati dal TAR con il mansionario previsto dalla normativa, con risultati che l’atto d’appello non perviene a dimostrare erronei;

– del tutto irrilevante è infine, che la Commissione paritetica (nel procedimento previsto dalla legge n. 312/1980 sulle qualifiche funzionali) non abbia ritenuto di dare corso alle istanze di inquadramento in profilo professionale superiore; anzi trattasi di circostanza che, ove necessario, rafforza la tesi contraria alla spettanza del trattamento economico superiore, poiché evidenzia e conferma che la posizione della dipendente non era anzitutto giuridicamente ascrivibile alla qualifica superiore. Mancava, conseguentemente, un presupposto fondamentale per il riconoscimento del trattamento economico differenziale preteso.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto, meritando conferma la sentenza impugnata.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10215

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d" Appello di Roma, con decreto in data 12.10.2009, notificato all’amministrazione convenuta, in data 18.6.2010, accoglieva la domanda di parte ricorrente proposta ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 6.000,00 (oltre gli interessi e le spese di giudizio).

A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, parte ricorrente chiede che venga nominato un Commissario ad acta al fine di procedere, senza indugio, e con piena funzione sostitutoria, all’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 23.11.2011.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi nel vigore degli art. 27, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 37 l. 6 dicembre 1071, n. 1034 (sez. IV, n. 3427/2005 e, da ultimo, 10 dicembre 2007, n. 6318; sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3983; sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4600; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3253; sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3383) il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della c. d. legge Pinto, n. 89/2001, ha natura decisoria su diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso contemplato dai citt. artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il giudizio per l’ ottemperanza dell’amministrazione al giudicato del Giudice ordinario è esperibile, in particolare, anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo civile di esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Cons. Stato, VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass., SS. UU., 13 maggio 1994, n. 4661; Cons. Stato, IV, 25 luglio 2000, n. 4125 e 15 settembre 2003, n. 5167).

Nessun dubbio può, peraltro, esservi oggi, alla luce del codice del processo amministrativo (cfr., in particolare, l’art. 112, comma 2, lett. c), secondo il quale l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ulteriormente precisandosi, in punto di competenza territoriale, che, in tal caso, il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza).

Tanto precisato, sussistendo il presupposto dell’inoppugnabilità per decorso dei termini previsti exlege, non contestato dall’intimata amministrazione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine al Ministero della Giustizia di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme recate dal citato titolo esecutivo oltre gli interessi legali fino al soddisfo.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di provvedere all’esecuzione, in favore di parte ricorrente, della sentenza indicata in epigrafe, e al pagamento delle somme allo stesso dovute, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, nominato fin da ora quale Commissario ad acta, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi 30 giorni dall’istanza.

Condanna l’amministrazione alle rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2011) 13-12-2011, n. 45994 Cause di non punibilità

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 aprile 2009 il Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola ha dichiarato D.M. colpevole del reato di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9 per avere omesso di osservare gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla misura di sorveglianza speciale di P.S., imposti con decreti del Tribunale di Foggia, Sezione Misure di Prevenzione, in data 21 settembre 1999 e 9 dicembre 1999, in plurime occasioni tra il 4 settembre 2003 e il 20 ottobre 2003, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, unificati i singoli episodi nel vincolo della continuazione, l’ha condannato alla pena di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte d’appello di Bari con sentenza del 7 aprile 2010 ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte, a ragione della decisione, osservava che le censure dell’imputato erano limitate al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche; deduceva che, per il principio devolutivo, la causa estintiva della prescrizione, chiesta dalle parti, non poteva operare per essere il termine di prescrizione maturato in grado di appello, per effetto delle sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado, e per essersi formato il giudicato in ordine alla statuizione relativa all’affermazione di responsabilità dell’imputato, e rilevava l’infondatezza delle doglianze dell’imputato in ordine al trattamento sanzionatorio, ostando al più favorevole bilanciamento delle circostanze i plurimi gravi precedenti penali.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.M., che ne chiede l’annullamento senza rinvio sulla base di unico motivo, con il quale deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Secondo il ricorrente, il periodo prescrizionale è maturato in un contesto temporale nel quale non si era ancora formato il giudicato, atteso che il concetto di condanna comprende sia l’accertamento della responsabilità che la determinazione della pena. Per l’effetto, anche se l’impugnazione proposta non aveva riguardato il giudizio di responsabilità ma solo il trattamento sanzionatorio, il Giudice dell’impugnazione doveva rilevare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’esistenza della causa estintiva del reato.

3. All’esito della pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la deliberazione della sentenza è stata differita ai sensi dell’art. 615 c.p.p., comma 1, all’udienza odierna, nel corso della quale, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte, con orientamento costante, ha precisato che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, dep. 28/06/2000, Tuzzolino A., Rv. 216239).

Il concetto di "punto della decisione" ha, rispetto al concetto di "capo della sentenza", infatti, una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un "capo", concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, e coincidenti con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato (accertamento della responsabilità e determinazione della pena). Ad ogni capo, pertanto, corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali si pone come passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ciascun reato, quali l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (Sez. U, n. 1 del 2000, Rv. 216239, citata).

2.1. Alla stregua di tali rilievi, il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l’utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all’intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione.

Nè il concetto di giudicato è invocabile ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 1, che riconosce l’autorità del giudicato sia ai capi sia ai punti della sentenza, ma con riguardo limitato alla specifica situazione dell’annullamento parziale disposto da questa Corte, alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle sue statuizioni e ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio (Sez. U, n. 1 del 2000, Rv.

216239, citata).

2.2. E’ coerente con i detti principi, che questo Collegio condivide e riafferma, il rilievo che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere dichiarata finchè il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.

Consegue che, nella specie, la mancata impugnazione della sentenza, nel punto relativo all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, e la devoluzione da parte dello stesso imputato al Giudice dell’impugnazione dell’indagine riguardante il bilanciamento delle circostanze, hanno fatto sorgere la sola preclusione processuale al riesame del primo punto non impugnato, non ostativa, non essendo intervenuta decisione irrevocabile sull’intero capo, alla declaratoria della prescrizione pacificamente maturata nel corso del giudizio di appello.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.