Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2012, n. 13146 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore del lavoratore in epigrafe al computo del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè negli istituti collaterali.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

La parte intimata resiste con controricorso e propone impugnazione incidentale assistita da un’unica censura.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale l’Istituto ricorrente assume che la Corte del merito non ha tenuto conto della prospettazione secondo la quale il CCNL del 1992 non prevede una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato il ccnl del 1992 e non ha tenuto conto del verbale d’interpretazione autentica.

I motivi vanno trattai unitariamente per la loro connessione logico giuridica.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048 e più di recente Cass. 10 aprile 2012 n. 5680 nonchè Cass. 11 aprile 2012 n. 5716 e molte altre).

Nè vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al D.Lgs n. 40 del 2006 questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

Del resto, l’orientamento espresso nel 2010 da questa Corte, in sede d’interpretazione diretta dell’art. 21 del c.c.n.l. del 1 novembre 1992, risultando confermato dalle richiamate sentenze del 2012 della sezione lavoro di questa stessa Corte esclude la sussistenza di una difformità di decisioni tale da comportare la rimessione della causa, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Il secondo motivo rimane, pertanto, assorbito.

Con la terza censura del ricorso principale l’Istituto ricorrente,denunciando insufficiente motivazione nonchè violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alla normativa collettiva, assume che erroneamente la Corte del merito, quanto al computo della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario negli istituti cd.

indiretti (13A e 14A mensilità e retribuzione feriale), non ha tenuto conto delle specifiche declaratorie contrattuali che disciplinano siffatti istituti e dalle quali non è evincibile un concetto di retribuzione onnicomprensiva.

Il motivo è fondato.

E’ ormai principio consolidato (tra le tante Cass. n. 4341 del 3 marzo 2004) che "nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.".

In base al medesimo principio questa Corte con la sentenza n. 2781 del 06/02/2008 e con numerose altre conformi, rese in fattispecie del tutto analoghe, ha affermato che nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, assume una rilevanza particolare il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, di cui all’art. 1363 cod. civ., ed ha annullato con rinvio la sentenza di merito sul presupposto che questa non avesse indagato a sufficienza le norme dei contratti collettivi per i dipendenti dell’Istituto Poligrafico dello Stato del 1989 e del 1992 in materia di incidenza dello straordinario sull’onnicomprensività della retribuzione ed in tema di modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità.

Si è osservato con la citata decisione che "La sentenza impugnata ritiene che l’incidenza dello straordinario continuativamente prestato su tali istituti derivi dall’art. 21 del C.C.N.L. del 1989 il quale darebbe della retribuzione una nozione onnicomprensiva, senza che nello stesso contratto esistano altri parametri che consentano di scorporare da tale nozione alcuno degli elementi retributivi percepiti. Ad analoga conclusione giunge a proposito del successivo C.C.N.L. del 1992, ove la diversa formulazione della nozione data dall’art. 21 viene interpretata nel senso che retribuzione sarebbe quanto percepito non solo per l’orario contrattuale, ma anche per lo straordinario fisso e continuativo (che come tale entrerebbe a far parte nello "orario normale")". Tale ricostruzione è del tutto carente, in quanto manca l’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dai due contratti collettivi in esame, nonchè dal regolamento del personale, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile. Tale difetto di indagine comporta la violazione del canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.), che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di particolare rilievo nell’interpretazione dei contratti collettivi (Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi)".

Ed infatti, una volta ripudiata la tesi della onnicomprensività della retribuzione, non resta all’interprete che esaminare le singole clausole della contrattazione collettiva, ed interpretarle le une per mezzo delle altre, per accertare quale fosse la reale volontà delle parti sul computo delle mensilità aggiuntive.

Nel caso di specie, poichè la sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, deve invece procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le disposizioni contrattuali da applicare sono le seguenti: in primo luogo quelle di cui alla "nomenclatura". I CCNL del 1986 e del 1989 recano un’unica definizione (rispettivamente artt. 19 ed all’art. 21): "Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa".

Le disposizioni in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra e sono di identico tenore nel CCNL del 198 6 ed in quello del 1989.

Per gli operai all’art. 8 si prevede: "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..".

Per gli impiegati all’art. 8 (parte impiegati) si prevede: "L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato…".

Quanto alla quattordicesima, essa è prevista all’art. 30 del regolamento del personale, concernente quadri, impiegati ed operai e reca la seguente previsione" …. L’ammontare di essa per i quadri e gli impiegati è pari ad una mensilità di retribuzione; per gli operai è pari al salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese".

L’uso del termine "complessivamente" a cui si fa riferimento nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva di voci ulteriori che possono competere, come gli scatti di anzianità, spettanti sia agli operai sia agli impiegati (cfr.

art. 9 di entrambe le parti del CCNL del 1989), o come l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche come l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 CCNL 1989).

Il termine "complessivamente" non indica quindi inequivocabilmente che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse.

Inoltre, nelle disposizioni concernenti compenso per il lavoro straordinario, che pure recano minuziose prescrizioni (art. 2 parte operai e art. 2 parte impiegati), non si prevede in alcun modo la inclusione dei relativi compensi nelle mensilità aggiuntive.

Va poi considerato elemento significativo il fatto che le parti stipulanti abbiano omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono sicuramente di importo variabile per ciascun mese.

Sarebbe allora indebito ogni intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario dovrebbe essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive.

Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del CCNL, laddove figura"Compensi perequativi per le aziende grafiche" ove si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno, e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alle media maturata nell’anno…". Segno quindi che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto le parti tacciono.

Ancor più arduo sarebbe ritenere incluso il compenso per lavoro straordinario nella tredicesima degli operai, questa infatti è determinata a ore, perchè, come sopra rilevato, spetta "per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..". Di talchè si dovrebbe preliminarmente determinare la retribuzione oraria comprendendovi il lavoro straordinario e quindi moltiplicare per duecento. Ma della applicabilità di questo tipo di conteggio non vi è traccia nel CCNL. Si deve quindi concludere, alla luce delle molteplici clausole collettive esaminate, per la infondatezza della pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella tredicesima nel vigore dei CCNL del 1986 e del 1989 (Cfr. nello stesso senso per tutte Cass. 6 aprile 2012 n. 5591).

E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità.

Invero nè nel CCNL del 1986, nè in quello del 1989 si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, che si ravvisa, così sostengono le parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale. In detta disposizione, mentre per gli impiegati si fa riferimento ad una mensilità di retribuzione, per gli operai si richiama il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai, rilevando peraltro che sarebbe incongruo ritenerlo invece incluso per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il ravvisato vuoto, nel contratto, del sistema con cui si dovrebbe procedere a detta inclusione (V. in senso conforme Cass. 6 aprile 2012 n. 5591 cit.).

Quanto alla inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, l’art. 5 del CCNL dispone che gli operai hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi. Il richiamo alla retribuzione di cui all’orario contrattuale non può che escludere la inclusione del compenso per lavoro straordinario, che, per definizione, non è quello contrattuale.

L’art. 6 per gli impiegati prevede il diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore ad un determinato numero di giorni. Anche in questo caso si fa dunque riferimento alla retribuzione, ma, come già osservato per la tredicesima, manca ogni indicazione sul sistema di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, ed anche in questo caso sarebbe irragionevole discriminare tra impiegati ed operai (così già Cass. 6 aprile 2012 n. 5595).

Il ricorso incidentale, con il quale si deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., è inammissibile per genericità del quesito non essendo nello stesso specificato il contenuto della domanda di correzione di errore materiale di cui si prospetta la mancata valutazione da parte del giudice del merito.

La sentenza impugnata conseguentemente va, in relazione all’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale, cassa, in relazione all’accoglimento dei detti motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15176

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 591 del 2006, del 9 febbraio 2007, accoglieva l’appello proposto da N.O. nei confronti di xxx spa avverso la sentenza n. 402/04 emessa dal Tribunale di Padova, e dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 4 gennaio 1999;
per l’effetto ordinava il ripristino del rapporto di lavoro.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre xxx spa prospettando otto motivi di impugnazione.
3. Resiste N.O. con controricorso.
4. La società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha richiamato il verbale di conciliazione, in sede sindacale, intervenuto in data 9 ottobre 2008 tra essa xxx spa e N.O., depositato agli atti.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuta conciliazione.
Motivi della decisione
Motivazione semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009).
Le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 157 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 56, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dalla Corte di cassazione
con ordinanza del 3 marzo 2009, iscritta al n. 243 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2009, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 56, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468).
La norma censurata preclude, quanto alla pena della reclusione
inflitta per i reati previsti dai due commi precedenti dello stesso
art. 56, l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt.
53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
Secondo quanto riferito dalla Corte rimettente, l’imputato, nella
fase di merito del giudizio a quo, ha chiesto ed ottenuto una
sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, relativamente ad un delitto di violazione
degli obblighi connessi alla sanzione della permanenza domiciliare
(art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000). La pena, concordata
nella misura di dieci giorni di reclusione, e’ stata sostituita con
la pena pecuniaria di specie corrispondente, e cioe’ con la multa per
380 euro.
Il provvedimento e’ stato impugnato dal pubblico ministero, e la
Corte rimettente osserva che il ricorso dovrebbe essere accolto, in
quanto il terzo comma dell’art. 56 espressamente preclude la
sostituzione della pena inflitta per i delitti di violazione degli
obblighi connessi alle sanzioni, cosiddette «paradetentive», della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita’.
Al tempo stesso, la Corte di cassazione ritiene che la norma
preclusiva contrasti con l’art. 3 Cost. La disposizione censurata,
infatti, delinea un caso di esclusione su base oggettiva
dell’applicazione di pene sostitutive, che nel contesto originario si
accordava con casi analoghi, regolati dall’art. 60 della legge n. 689
del 1981, ove la sostituzione delle pene detentive brevi era tra
l’altro inibita per il delitto di evasione (art. 385 del codice
penale). Tale ultima norma, pero’, e’ stata successivamente abrogata,
con conseguente eliminazione di tutti i casi di esclusione oggettiva
in essa contemplati (art. 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134,
recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di
applicazione della pena su richiesta delle parti»).
In conseguenza della riforma, le pene inflitte per il delitto di
evasione sono ormai suscettibili di sostituzione a norma degli artt.
53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, e cio’ vale anche per i
fatti concernenti la detenzione domiciliare, di cui al primo ed
all’ottavo comma dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta’), che sono appunto sanzionati a
norma dell’art. 385 cod. pen.
Il perdurante divieto di sostituzione per le violazioni
concernenti la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica
utilita’ sarebbe privo di giustificazione, in quanto retaggio di una
ratio che il legislatore ha sconfessato con l’abrogazione dell’art.
60 della legge n. 689 del 1981.
In altre parole, il rimettente considera irragionevole che, per
effetto della preclusione posta dalla norma censurata, il reato
contestato nel giudizio a quo sia trattato piu’ severamente di quanto
non accada per condotte di gravita’ analoga, se non addirittura
maggiore, come quelle di evasione dal luogo degli arresti domiciliari
o della detenzione domiciliare.
2. – Nel presente giudizio non e’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri ne’ vi e’ stata costituzione delle parti del
procedimento principale.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).
La norma censurata preclude, quanto alla pena della reclusione
inflitta per i delitti previsti dai primi due commi dello stesso art.
56 (inosservanza degli obblighi concernenti la permanenza domiciliare
ed il lavoro di pubblica utilita’), l’applicazione delle sanzioni
sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e cio’ sebbene un analogo
divieto, gia’ operante riguardo a condotte di evasione sanzionate
dall’art. 385 del codice penale, sia stato rimosso dal legislatore
mediante l’abrogazione dell’art. 60 della citata legge n. 689 del
1981 (art. 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134, recante «Modifiche
al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena
su richiesta delle parti»).
2. – La questione non e’ fondata.
2.1. – La norma censurata dal rimettente costituisce espressione
di una scelta legislativa volta a conferire effettivita’ alle
sanzioni cosiddette «paradetentive» previste per i reati di
competenza del giudice di pace.
Allo scopo di valutare la ragionevolezza della norma, si deve
innanzitutto osservare che la permanenza domiciliare ed il lavoro di
pubblica utilita’ colpiscono i piu’ gravi tra i fatti attribuiti alla
competenza del predetto magistrato, e che vengono irrogati solo a
seguito del fallimento, nel caso concreto, dei meccanismi di
riparazione e conciliazione che caratterizzano il relativo
procedimento penale. D’altra parte non e’ sufficiente, per integrare
il reato di cui all’art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000, una qualsiasi
violazione delle prescrizioni connesse all’esecuzione delle citate
sanzioni «paradetentive». Difatti il comma 1 dispone che la
ricorrenza di un «giusto motivo» per il comportamento trasgressivo
esclude la rilevanza penale del medesimo, assicurando in tal modo
un’area di non punibilita’ piu’ ampia di quella derivante dalle
esimenti a carattere generale. A cio’ si deve aggiungere che, mentre
l’allontanamento ingiustificato dai luoghi in cui il condannato e’
obbligato a permanere o a prestare il lavoro di pubblica utilita’,
anche se compiuto una tantum, e’ sufficiente ad integrare il reato,
non cosi’ e’ stabilito per gli altri obblighi e divieti inerenti alle
due pene di cui sopra, che devono essere violati «reiteratamente
senza giusto motivo» (comma 2) perche’ la norma incriminatrice sia
applicabile.
L’ordinamento riserva dunque una risposta graduata ai
comportamenti trasgressivi posti in essere dai condannati a pene
«paradetentive», ricorrendo alla pena detentiva solo nelle ipotesi
piu’ gravi, per le quali il legislatore ha ritenuto di non dover
consentire l’applicazione di pene sostitutive. L’oggetto del presente
giudizio di legittimita’ costituzionale e’ dunque la rigidita’ di
tale estremo esito sanzionatorio, anche in rapporto a quanto disposto
dalla legge per la generalita’ delle pene detentive brevi.
3. – Il fulcro del ragionamento del rimettente poggia sulla
abrogazione – ad opera dell’art. 4 della legge n. 134 del 2003 –
dell’art. 60 della legge n. 689 del 1981, che prevedeva una serie di
esclusioni oggettive dall’applicabilita’ delle pene sostitutive,
riguardanti specifici reati in esso elencati. Tale innovazione
legislativa e’ avvenuta in occasione dell’introduzione nel codice di
procedura penale del cosiddetto «patteggiamento allargato», con il
chiaro intento di incentivare la scelta del rito premiale, favorendo
la conclusione di accordi su pene detentive brevi, con la contestuale
previsione che le stesse possano essere sostituite, quale che sia il
reato in contestazione, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del
1981. La sopravvivenza di un’esclusione oggettiva per il solo reato
di inosservanza delle pene inflitte dal giudice di pace avrebbe
determinato, secondo il rimettente, una illegittimita’ costituzionale
sopravvenuta, essendo irragionevole che tale ultimo reato sia
soggetto ad un trattamento piu’ rigoroso di quello riservato a fatti
di indole analoga, ed anche piu’ gravi, come l’evasione, per i quali
invece le pene sostitutive sono ammesse.
3.1. – L’illegittimita’ costituzionale ravvisata dal rimettente
sussisterebbe solo se vi fosse una identita’ di ratio tra le
esclusioni oggettive previste dall’abrogato art. 60 della legge n.
689 del 1981 e la preclusione disposta dalla norma censurata. L’esame
delle fattispecie in oggetto, e del contesto in cui le singole norme
spiegano i loro effetti, induce tuttavia a concludere che dette norme
non esprimano rationes sovrapponibili, con la conseguenza che
l’evocazione di altre fattispecie penali, come termini di confronto
ai fini di un giudizio di irragionevolezza, non vale a dimostrare la
fondatezza della questione.
Giova innanzitutto notare che le sanzioni «paradetentive» non
sono pene sostitutive, ma principali, e costituiscono l’effetto di
un’apertura fiduciaria verso i condannati – assente invece quanto al
reato di evasione, almeno nell’ipotesi della restrizione in carcere –
che l’ordinamento ha voluto esprimere mediante la loro previsione
come pene edittali. La misura domiciliare che, anche in via
cautelare, sostituisce la detenzione intramuraria, implica una
valutazione fiduciaria che il giudice puo’ dare caso per caso, e che,
nell’eventualita’ di trasgressioni, viene revocata, con conseguente
ripristino della restrizione in carcere. Nell’ipotesi delle pene
«paradetentive» – che consistono in partenza in misure limitative non
carcerarie – il comportamento trasgressivo non puo’ determinare,
invece, alcun inasprimento del regime originario. L’effetto
dissuasivo si connette, dunque, unicamente alla sanzione applicabile
per la violazione degli obblighi concernenti la permanenza
domiciliare o il lavoro di pubblica utilita’, e sarebbe fortemente
ridotto se detta sanzione fosse attenuabile con la pena sostitutiva,
in quanto il trasgressore verrebbe a trovarsi in una situazione molto
vicina a quella iniziale.
Questa Corte – in tema di applicabilita’ delle sanzioni
sostitutive – ha gia’ messo in rilievo che l’elemento cui deve essere
attribuito un ruolo centrale nel giudizio di eguaglianza, per
giustificare o non il differente trattamento tra reati, non e’
l’entita’ della pena edittale, bensi’ l’efficacia deterrente
ragionevolmente esercitabile dalla pena sostitutiva in rapporto ai
caratteri oggettivi della condotta (ordinanza n. 184 del 2001).
Nel caso di specie, l’efficacia deterrente di una pena,
potenzialmente convertibile in un trattamento simile a quello proprio
della sanzione «paradetentiva» inflitta ab initio, sarebbe minima,
con la conseguenza di rendere scarsamente effettivo il sistema delle
pene irrogabili dal giudice di pace, ispirato a particolare mitezza,
sul presupposto di una fiducia che l’ordinamento accorda al reo.
3.2. – Va anche considerato, d’altra parte, che il massimo
edittale della pena detentiva irrogabile per le ipotesi di
trasgressione di cui al comma 1 dell’art. 56 del d.lgs. n. 274 del
2000 e’ la reclusione per un anno. E’ appena il caso di ricordare che
la pena in concreto applicata puo’ essere soggetta a sospensione
condizionale e che non e’ precluso al condannato l’accesso a misure
alternative in fase di esecuzione. Il necessario rigore «astratto» –
volto ad evitare che le pene «paradetentive» siano considerate
trascurabili – puo’ quindi essere attenuato nei casi concreti, avendo
riguardo alle caratteristiche specifiche della condotta, alle sue
motivazioni ed alla personalita’ del soggetto.
In definitiva, la norma censurata non e’ irragionevole per i
profili denunciati in quanto bilancia, con il divieto di conversione
della pena per i trasgressori degli obblighi nascenti da pene
«paradetentive», l’impossibilita’ di aggravare il trattamento
concernente la sanzione originariamente irrogata, come invece e’
previsto riguardo alle fattispecie evocate in comparazione dal
rimettente. Riguardo a queste ultime, il comportamento trasgressivo
incontra una doppia risposta sanzionatoria, il che giustifica la
possibilita’ che per la seconda delle risposte in questione, cioe’ la
pena irrogata per la trasgressione, possa eventualmente essere
applicata una sanzione sostitutiva, secondo la disciplina generale
dei reati che comportano pene detentive brevi.
Si tratta di sistemi diversi, ispirati a logiche in parte
differenti e quindi non del tutto omologabili, come invece sarebbe
necessario per rilevare una violazione dell’art. 3 Cost.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Silvestri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 278 del 2005 CONDANNA CONDIZIONALE Questioni di legittimità costituzionale Sospensione condizionale :concedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 5 aprile 2004, il Tribunale di sorveglianza di Venezia – in sede di reclamo proposto da persona condannata avverso provvedimento del giudice di sorveglianza – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Riferisce il rimettente che il Magistrato di sorveglianza di Venezia aveva negato alla condannata il beneficio della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 207, stante l’ammissione della stessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Ritiene il rimettente che corretta risulta l’interpretazione data dal Magistrato di sorveglianza di Venezia alla disposizione di cui all’art. 1, comma 3, lettera d) della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non consente la concessione del cosiddetto “indultino” ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, in quanto tra tali misure è da considerarsi compresa anche la detenzione domiciliare, che è per alcuni aspetti misura detentiva, ma è comunque alternativa al carcere.

Andrebbe infatti considerato che l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 165 del 1998, comprende espressamente la detenzione domiciliare tra «le misure alternative alla detenzione» in carcere. Deve, pertanto, ritenersi che l’ammissione alla detenzione domiciliare, attuale al momento della decisione del magistrato di sorveglianza, precluda la concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena. Una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, non appare ragionevolmente sostenibile, per le esposte ragioni. Ritiene, tuttavia, il giudice a quo che la disposizione, così formulata e intesa, attribuisca al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il profilo della razionalità e costituzionalità, e che pertanto debba essere sollevata d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Rilevante è la questione ai fini della pronuncia sul proposto reclamo, essendo ineliminabile l’applicazione della norma nell’iter logico-giuridico che il rimettente deve percorrere per la decisione, trovandosi la condannata nelle condizioni previste dall’art. 1 della legge n. 207 del 2003 per l’ammissione all’ “indultino”, e a ciò ostando solo la perdurante ammissione alla detenzione domiciliare.

In punto di non manifesta infondatezza, osserva il giudice rimettente che il nuovo istituto, introdotto nel sistema dalla legge n. 207 del 2003, di difficile inquadramento sistematico, è connotato dalla tendenziale automaticità della concessione, non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio, né sulla sua idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge; da qui le evidenti analogie della sospensione condizionata con la misura clemenziale dell’indulto, con la quale ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché l’estinzione della pena nel caso opposto. D’altra parte, il cosiddetto “indultino” ha come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati dalla più ampia delle misure alternative.

2. – E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Secondo l’Avvocatura, infatti, il c.d. “indultino” avrebbe finalità di deflazione carceraria. E’ dunque logico che da tale beneficio siano esclusi coloro che, già godendo di misura alternativa alla detenzione, siano estranei al regime detentivo carcerario.

Coloro che usufruiscono del beneficio di cui alla legge n. 207 del 2003 vengono a trovarsi in un regime di libertà limitata del tutto analogo a quello cui è sottoposto colui che usufruisce di una misura alternativa alla detenzione.

Inoltre, il sovraffollamento delle carceri ostacola gravemente la funzione rieducatrice della pena: peraltro la problematica rieducativa è del tutto estranea ad un istituto diretto a sospendere l’esecuzione della pena. In ogni caso sono previste delle prescrizioni (la cui trasgressione dà luogo alla revoca della sospensione) che costituiscono una remora al compimento di nuovi reati e svolgono dunque una funzione rieducativa, sia pure in senso lato.
Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), il quale prevede come causa ostativa del beneficio previsto dal comma 1 dello stesso art. 1 l’ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per l’irrazionalità della disposizione, nonché per violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, perchè la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva, non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla concessione del beneficio.

2. – La questione è fondata.

La disposizione, come rileva il giudice a quo, determina una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, perchè “meritevole”, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che – o perché “immeritevole” o perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta – non è stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non può godere del beneficio della sospensione condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa.

E’ bensì vero che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, ma questo limite, nella specie, risulta violato, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, e ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure.

L’accoglimento della questione di costituzionalità sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione comporta l’assorbimento delle altre censure sollevate con riferimento all’altro parametro invocato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.