Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 12-01-2011, n. 575 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10 dicembre 2009 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, ritenuta l’applicabilità dell’art. 666 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 678 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento al servizio sociale presentata da D.R.M. con riferimento alla sentenza emessa in data 11 gennaio 2004 dal Tribunale di Arezzo, confermata in data 11 gennaio 2008 dalla Corte d’appello di Firenze, definitiva il 20 novembre 2008, rilevando che l’istante si trovava nella posizione giuridica di "definitiva + attesa 1 giudizio per altra causa c/o Casa Circ.le Perugia". 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione D. R., la quale lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 125 e 678 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 2, per nullità del decreto per mancanza di motivazione, e, in relazione all’art. 666 c.p.p., comma 2, e art. 678 c.p.p., per l’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’istanza, non manifestamente infondata in relazione al suo stato di detenzione per altra causa.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l’ulteriore corso del procedimento.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè il decreto, pur succintamente motivato, ha collegato la ritenuta inammissibilità alla doppia posizione giuridica dell’istante, definitiva per il reato per il quale la richiesta è stata avanzata e in attesa di primo giudizio, in stato detentivo, per altra causa.

2. E’, invece, fondato il secondo motivo.

2.1. L’art. 678 c.p.p., comma 1, richiama per il procedimento di sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione e quindi anche l’art. 666 c.p.p., comma 4, che prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.

In forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

2.2. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge.

E’ stato, altresì, chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/ 2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445).

2.3. Il decreto di inammissibilità nel caso in esame non si è uniformato a tali principi, in quanto, contrariamente a quanto in esso ritenuto, la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale), presentata da persona detenuta in relazione ad un fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo, è ammissibile, in quanto la condizione di detenzione non è di per sè preclusiva di una valutazione nel merito della domanda e può incidere solo sulla pratica eseguibilità della misura, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare custodiale in corso (Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, dep. 27/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015; Sez. 1, n. 50172 del 08/10/2004, dep. 31/12/2004, Musone, Rv. 230764; Sez. 1, n. 5296 del 07/12/2001, dep. 08/02/2002, Gostivari, Rv. 220693; Sez. 1, n. 6503 del 25/11/1999, dep. 04/01/2000, Giampietro A., Rv. 215120).

3. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e il rinvio per la decisione sull’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la decisione sull’istanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 112 Piano regolatore generale

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Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica in data 3 ottobre 2009 e ritualmente depositato il 13 ottobre successivo, i sigg.ri L.N. e A.S. hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Hanno premesso che, essendo proprietari di un’area sita in agro del Comune di Sarno ed inclusa nella zona B1 del vigente P.d.F., hanno presentato istanza di permesso di costruire che, con il provvedimento di cui in epigrafe sub a) prot. n. 3364 del 17.06.2009, è stata denegata assumendo l’Amministrazione che l’area, per effetto della intervenuta scadenza del vincolo preordinato all’esproprio introdotto in sede di approvazione regionale del P.d.F., sarebbe da qualificare "bianca" e pertanto edificabile nei limiti di cui all’art. 9 del T.U. Edilizia d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno quindi sollevato, avverso tale diniego, le censure, sotto distinti e concorrenti profili, della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando: la violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/90; la erroneità della determinazione denegante, in quanto l’area non sarebbe da qualificare "bianca" siccome attratta alla disciplina pianificatoria (zona "B" residenziale) applicabile ai terreni circostanti; disparità di trattamento rispetto a precedenti analoghe istanze. I ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del gravame.

Il Comune di Sarno, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2009 la domanda di sospensiva è stata accolta ordinando il riesame del provvedimento impugnato.

Con ricorso per motivi aggiunti, spedito per la notifica in data 20 febbraio 2010 e ritualmente depositato il successivo1° marzo, i ricorrenti hanno impugnato il sopravvenuto provvedimento di conferma del della domanda edificatoria, atto meglio distinto in epigrafe sub e) del 22.12.2009, lamentando, oltre ai vizi già articolati in sede introduttiva, la violazione di giudicato di cui all’ordinanza cautelare di questa sezione n. 974/2009. I ricorrenti hanno concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Preliminarmente, occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo siccome proposto avverso l’originario diniego alla domanda edificatoria avanzata dai ricorrenti, provvedimento ormai definitivamente superato dalle successive negative determinazioni assunte dall’Amministrazione a seguito di riesame della vicenda. Difatti, qualora l’amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, il successivo provvedimento ha valore di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma. Infatti il provvedimento di conferma, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto – come nel caso di specie – da un’ordinanza cautelare del g.a., riflette nuove valutazioni dell’amministrazione e implica il definitivo superamento di quelle poste a base del provvedimento confermato, sicché il ricorrente non ha più interesse alla coltivazione del gravame proposto avverso tale provvedimento, non potendo conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (T.A.R Campania Napoli, sez. VII, 12 marzo 2007, n. 1785).

Il ricorso va conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

II. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

III. Innanzitutto non coglie nel segno la censura articolata col primo motivo di ricorso, relativa alla violazione del giudicato cautelare formatosi in ordine all’ordinanza della Sezione n. 974/2009, in quanto l’Amministrazione, nell’articolare la motivazione posta a corredo del diniego a seguito del riesame disposto dal Tribunale, ha mostrato di soffermarsi quantomeno sulla censura, avente rilievo centrale nell’economia del ricorso, della inapplicabilità della disciplina in materia di zone bianche ai sensi dell’art. 9 TUEd ( d.P.R. n. 380/2001). La censura è quindi da respingere.

IV. Nemmeno assume carica persuasiva la doglianza con la quale si lamenta il difetto di contraddittorio procedimentale per omissione del cd. preavviso di diniego, in quanto "le norme che impongono l’osservanza degli adempimenti procedimentali di cui agli artt. 7, 8 e 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 vanno interpretate alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, che richiede al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, e quindi di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale" (T.A.R Basilicata Potenza, sez. I, 10 settembre 2010, n. 588). Il vizio articolato deve quindi reputarsi recessivo rispetto alla fondamentale questione agitata in ricorso in ordine alla individuazione della disciplina urbanistica localmente vigente e di cui si dirà in sede di disamina dei successivi motivi di gravame. Anche tale censura è quindi da respingere.

V. Occorre premettere alla disamina delle ulteriori doglianze articolate in ricorso che il provvedimento oggetto di gravame, segnatamente il parere sfavorevole del Responsabile del Servizio in data 16 dicembre 2009, pone a base della determinazione assunta un duplice rilievo ostativo. Per il primo dei due profili motivazionali si valorizza, come nel precedente diniego, la natura vincolistica della destinazione a zona "per attrezzature" imposta dalla Regione Campania in sede di approvazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Sarno (D.P.G.R.C. n. 1248 del 23/10/1973) cosicchè si afferma testualmente che "il lotto in esame pur recando GRAFICAMENTE la dizione B1 (Zona residenziale di completamento) non ha mai avuto GIURIDICAMENTE tale destinazione". Da ciò deriverebbe, a parere dell’Amministrazione, che l’area debba considerarsi "zona bianca", cioè priva di pianificazione territoriale, e quindi sottoposta ai rigorosi limiti imposti alla suscettibilità edificatoria dall’art. 9 TUEd ( d.P.R. n. 380/2001). Per il secondo profilo, l’Ufficio pone in rilievo che il progetto sarebbe "in ogni caso non rispondente alle norme del Regolamento Edilizio vigente per inosservanza delle distanze da confini, fabbricati ed attigua linea ferroviaria, in rapporto all’altezza proposta". Trattasi pertanto, come è facile constatare dalla semplice lettura degli stralci della motivazione su riportati, di due versanti argomentativi che evidenziano due autonomi profili della vicenda, in quanto il primo accede alla ricostruzione della disciplina urbanistica localmente vigente, il secondo invece impinge nelle caratteristiche progettuali dell’intervento, ravvisando la violazione della normativa edilizia in materia di distanze. La riflessione non è di poco momento, atteso che la conseguente natura plurimotivata del provvedimento oggetto di gravame, in virtù della quale ciascuno dei motivi posti a suo fondamento costituisce autonoma causa giustificatrice dell’atto in grado di sorreggerlo anche nel caso in cui gli altri fossero travolti dalle deduzioni di parte ricorrente, fa sì che l’esito dell’invocato scrutinio sulle censure intese a contestare il primo dei due corni motivazionali rende il ricorso complessivamente meritevole di reiezione.

Ordunque, le doglianze di parte ricorrente relative al primo versante motivazionale valorizzano, in sostanza, la origine procedimentale della destinazione vincolistica "ad attrezzature" a suo tempo introdotta dalla Regione Campania, assumendo che la sua scadenza, secondo il termine quinquennale stabilito dall’art. 2 l.n. 1187/1968, comporterebbe la riemersione della disciplina pianificatoria ("zona residenziale di tipo B1") relativa alla più vasta area nella quale si inserisce il lotto in considerazione, con conseguente astratta assentibilità dell’intervento.

La censura non coglie nel segno

Secondo orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa la intervenuta scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, o comunque sostanzialmente ablativi, del decorso del termine di efficacia quinquennale comporta che l’area rimane priva di disciplina urbanistica ed è soggetta alle previsioni di cui all’art. 4 ultimo comma della legge n. 10/1977 (ora art. 9 del T.U. n. 380/2001), sino all’adozione, da parte del Comune, di nuove, specifiche prescrizioni (ex multis, T.A.R Toscana Firenze, sez. I, 10 dicembre 2009, n. 3267). Tale fenomeno di azzeramento della disciplina urbanistica territoriale non si produce invece in caso di scadenza di disposizioni vincolistiche contenute in piani di rango attuativo, perché in tal caso "il decorso del termine decennale di efficacia del piano fa venire meno solo i vincoli finalizzati all’espropriazione e le altre limitazioni della proprietà privata imposti dallo strumento attuativo, ma non anche la disciplina urbanistico- edilizia da esso dettata, che continua a trovare applicazione fino all’approvazione di un nuovo piano attuativo o di un nuovo Piano Regolatore Generale" (cfr. T.A.R Marche Ancona, sez. I, 03 giugno 2009, n. 457). Ora, calato nella fattispecie all’esame del Collegio il predetto insegnamento giurisprudenziale, avuto riguardo alla pacifica natura espropriativa della destinazione di zona introdotta in sede regionale, comunque configurabile secondo la griglia di criteri stabiliti dal Consiglio di Stato (sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718), non può condividersi l’assunto sul quale si regge l’intera impalcatura concettuale che ispira il ricorso e cioè che alla scadenza del vincolo "ad attrezzature" consegua la riespansione della disciplina urbanistica originariamente contemplata dal piano prima delle correzioni apportate dal Presidente della Regione Campania in sede di approvazione dello strumento urbanistico. Il Consiglio di Stato (sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2262) ha già avuto modo di precisare che "l’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria o nel senso voluto dal privato, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione che, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, risulti più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, potendo anche ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi privati". Non vi è dubbio che indulgere alla tesi di parte ricorrente comporterebbe il deprecabile effetto di consentire l’edificazione generalizzata di interesse privato su di un’area che andava invece riservata all’edificazione pubblica, di talché sarebbero tradita l’esigenza di assicurare un equilibrato e corretto uso del territorio. Non conduce a diverse conclusioni innanzitutto la circostanza, valorizzata in ricorso, dell’introduzione del vincolo su iniziativa della Regione e non del Comune, sia perché il programma di fabbricazione costituisce un atto complesso dal punto di vista soggettivo, siccome promanante dalla volontà di entrambi i citati Enti territoriali, sia perché il più volte richiamato art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 sul limite quinquennale di durata dei vincoli di piano regolatore generale preordinati all’ espropriazione o che comportino l’inedificabilità non contiene distingui di sorta facenti leva sulla esatta paternità del vincolo urbanistico nel complesso iter che connota il suo procedimento formativo. Parimenti priva di rilievo è quanto documentato dal ricorrente in ordine all’orientamento di segno contrario assunto dall’Amministrazione comunale rispetto ad istanze edificatorie riguardanti l’area interessata dal vincolo, in quanto il vizio di disparità di trattamento e travisamento non ha alcun modo di configurarsi laddove l’Amministrazione sia deputata, come nel caso di specie, non ad effettuare apprezzamenti discrezionali ma all’applicazione rigorosa della normativa di riferimento (T.A.R Lazio Roma, sez. I, 07 settembre 2010, n. 32113). Dalle considerazioni appena formulate deriva che l’area d’interesse deve intendersi soggetta alle prescrizioni dell’art. 9 TUEd siccome qualificabile zona bianca per effetto dell’intervenuta scadenza della previsione vincolistica di PdF.

In conclusione, la censura in esame va respinta siccome infondata.

Tanto è sufficiente per la complessiva reiezione del ricorso, attesa l’idoneità del segmento motivazionale relativo alla qualificazione dell’area interessata dall’intervento come zona bianca.

VI. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1662/09, come in epigrafe proposto, così decide:

– dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– respinge i motivi aggiunti, come da motivazione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-03-2011, n. 7494 Contributi

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Svolgimento del processo

L’INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Savona n. 361/2004 che, in accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri B. G., P.A. e P.F., ha condannato l’istituto a rivalutare l’anzianità contributiva degli stessi, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, commi 7 e 8, e successive modifiche, mediante applicazione del coefficiente 1,5, in relazione, rispettivamente, ai periodi lavorativi durante i quali avevano lavorato presso la OMSAV, ex Italsider, di (OMISSIS) con esposizione alla inalazione di microfibre di amianto.

Deduceva l’INPS che la sentenza andava riformata in quanto: a) Sussisteva difetto di prova e di accertamento circa l’esposizione ultradecennale oltre i limiti di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, nonchè la errata valutazione del quadro probatorio in relazione al rischio morbigeno. Il Tribunale di Savona avrebbe ritenuto esistente l’esposizione ad amianto degli appellati in virtù esclusivamente delle perizie depositate dai c.t.u. Conseguentemente la sentenza appellata appariva erronea ed ingiusta, avendo la stessa aderito al metodo ed alla formula finale utilizzata dai periti incaricati, ed ai relativi risultati; b) Il metodo utilizzato in via generale dai c.t.u. risulterebbe inammissibile e scorretto per aver proceduto con criterio induttivo ed analogico senza ricorrere all’utilizzo di documentazione od altri elementi comprovanti l’impiego di amianto sul posto di lavoro ma anzi facendo riferimento e rinvio alle considerazioni assunte in altra consulenza tecnica inerente altro dipendente; c) A parere dell’INPS sarebbe stata condotta un’analisi astratta, basata unicamente sulla letteratura citata dai periti e relativa ad operazioni del tipo di quelle svolte dai ricorrenti.

Insomma, priva di dati e misurazioni dirette, volte ad attestare le effettive condizioni ambientali dello stabilimento nel periodo in questione, e fondata essenzialmente su dati ricavati da fonti bibliografiche; d) Non sarebbero stati tenuti in considerazione, e quindi non inclusi nè accertati, eventuali periodi di assenza non fisiologica dal lavoro; e) Sussisterebbe un errato riconoscimento dei benefici anche a norma della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7.

L’Istituto riteneva che gli appellati non avessero documentato nè provato in alcun modo di aver contratto malattia professionale per esposizione ad amianto, pertanto il beneficio richiesto non avrebbe potuto essere riconosciuto anche a norma di quanto previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7 e successive modifiche, bensì soltanto a norma del comma 8 della medesima disposizione di legge.

Si costituivano gli assicurati chiedendo che l’appello venisse respinto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, quindi, che la sentenza impugnata venisse confermata.

Rilevavano peraltro che anche un’esposizione inferiore al limite stabilito dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 purchè per un periodo superiore a dieci anni, assume rilevanza ai fini della rivalutazione dell’anzianità contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come ritenuto in alcune sentenze dal Tribunale di Genova.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 678/08, espletata c.t.u., in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli assicurati, affidato a due motivi.

Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con primo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè omessa motivazione circa il disposto rinnovo della c.t.u. esperita in primo grado. Deducevano che il giudice di appello, a fronte di esaustiva c.t.u. disposta in primo grado ed a fronte dell’ulteriore documentazione prodotta, che ne confermava la correttezza, non poteva disporre una nuova c.t.u. senza evidenziare l’insufficienza della prima.

Nella specie il rinnovo della consulenza era stato disposto sulla base del presupposto che il primo ausiliare non avesse adeguatamente accertato la personale esposizione dei singoli ricorrenti al rischio di inalazione di polveri di amianto come previsto dalla legge. Che tale presupposto risultava erroneo, avendo il c.t.u. nominato dal Tribunale accertato tale circostanza.

Che parimenti superflua si appalesava la c.t.u. quale strumento diretto ad accertare la presenza della prescritta concentrazione di fibre di amianto nell’aria (cd. c.t.u. ambientale) presso lo stabilimento OMSAV di (OMISSIS), posto che tale circostanza era già stata più volte accertata da altre consulenze disposte dalla medesima Corte genovese.

Lamentavano che la seconda c.t.u. risultava insufficiente ed in contrasto con la documentazione acquisita, ed in particolare con la relazione FINTECNA, CONTARP e INAIL. Formulavano pertanto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il prescritto quesito di diritto.

2. -Con secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine alla contestata inattendibilità della c.t.u. esperita in grado di appello. Lamentavano al riguardo che tale ausiliare aveva già manifestato, nel corso delle operazioni peritali, un pregiudizio consistente in preoccupazioni di ordine economico pubblico circa il massiccio riconoscimento dei benefici previdenziali in esame, come risultava (indirettamente) dalla lettera inviata dal ct. di parte al c.t.u. e dal riconoscimento di una esposizione all’inalazione di fibre di amianto in concentrazioni solo di poco inferiori (0,082) a quelle previste (0,1). La Corte genovese non provvide alla sostituzione del c.t.u. ex art. 196 c.p.c., nè alla richiesta di chiarimenti, limitandosi a recepirne l’elaborato, finendo per sottrarre la consulenza al principio del contraddittorio in violazione dell’art. 184 c.p.c., comma 4.

Elementi in tal senso dovevano trarsi anche dal contrasto delle conclusioni peritali con gli accertamenti eseguiti dall’INAIL, che secondo questa Corte di Cassazione era sufficiente a fondare il diritto alla maggiorazione contributiva di legge.

Evidenziavano che il giudice di appello, ove si trovi di fronte a contrastanti consulenze tecniche, può condividere le conclusioni dell’una o dell’altra, fornendo tuttavia adeguata motivazione (Cass. n. 5206 del 1980, n. 9842 del 1997, n. 418 del 1998). Senza considerare che le conclusioni del secondo c.t.u. avevano formato oggetto di specifiche contestazioni.

Lamentavano che il criterio numerico di 110 fibre per litro (0,1 per centimetro cubo) era di per sè relativo e difficilmente quantificabile con esattezza, sicchè nella specie a maggior ragione la Corte d’appello avrebbe dovuto congruamente motivare in ordine alla preferenza accordata alla seconda relazione peritale.

Formulavano il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. 3. – I motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati. Deve subito chiarirsi che, superato l’orientamento secondo cui il giudice che aderisca alle conclusioni di una delle due consulenze espletate non è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende la contraria valutazione dell’altro c.t.u., Cass. n. 3517 del 2000, questa Corte ha successivamente affermato, sentenze n. 9567 del 2001, n. 9300 del 2004, n. 4850 del 2009, che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte in primo grado e fra loro contrastanti aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde". La suddetta specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice.

Nel primo caso, le doglianze di parte, che siano dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l’anzidetto vizio di motivazione.

Nella specie deve innanzitutto considerarsi che, come incontestatamente esposto nella sentenza impugnata, i dipendenti sostennero in primo luogo che per il riconoscimento del beneficio in questione non sarebbe necessario il superamento di alcuna particolare soglia di esposizione alle polveri di amianto, ed in ogni caso tale soglia non potrebbe essere quella di 0,1 ff/CM3 di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 tesi in contrasto con quanto ormai più volte statuito da questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 17916 del 2010;

Cass. n. 400 del 2007).

Con ciò può evidenziarsi l’infondatezza della censura dei ricorrenti circa la superfluità del rinnovo della c.t.u. per essere già state disposte altre consulenze inerenti il medesimo stabilimento OMSAV dal medesimo organo giudicante. Ed invero non solo tali consulenze non risultano nè allegate nè riportate in ricorso, in contrasto col principio dell’autosufficienza, ma, date le premesse, non è neppure chiaro se da esse risulti la presenza della prescritta concentrazione di polveri di amianto. Deve poi considerarsi che l’accertamento necessita di una valutazione caso per caso, con riferimento alle mansioni svolte, all’ambiente (ad esempio aperto o chiuso) di lavoro specifico, alla durata dell’esposizione, etc. 4.- Deve a questo punto evidenziarsi che la rinnovazione della c.t.u., rientrante nei poteri discrezionali e di apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, risulta ampiamente motivata dalla circostanza, chiaramente esposta nella sentenza impugnata, che nella relazione di primo grado non era contenuto alcun dato soggettivo di valutazione; non era stata utilizzata alcuna formula di calcolo e non era stata fornita alcuna indicazione concreta circa l’ammontare dell’esposizione.

Deve poi notarsi che risulta in contrasto con quanto emerge dagli atti di causa, la circostanza che la prima c.t.u. non avrebbe formato oggetto di specifiche contestazioni, sicchè non vi sarebbe stata alcuna ragione per il suo rinnovo, avendo l’appellante INPS censurato specificamente l’accertamento peritale di prime cure.

Risulta ancora che il c.t.u. nominato nel giudizio di appello ha attentamente esaminato le risultanze dell’istruttoria testimoniale ed ha raccolto dati e documentazione relativi all’ambiente di lavoro presso la società OMSAV ove i ricorrenti hanno svolto la loro attività lavorativa, rilevando per ciascun ambiente di lavoro e per ciascuna mansione svolta i dati necessari per la risposta ai quesiti.

Egli ha infatti proceduto ad un attento ed approfondito esame delle attività svolte presso lo stabilimento OMSAV e dei cicli di lavorazione con individuazione delle mansioni cui i lavoratori erano adibiti.

Verificate quindi le attività svolte dagli appellati e appellanti incidentali, per ciascuna è stato individuato il livello di esposizione, ambientale o diretto, in relazione al luogo e al tipo di lavorazione.

Sono stati inoltre individuati i livelli di concentrazione di fibre di amianto per tipo di attività, utilizzando a tale fine quelli contenuti nella banca dati Amyant presso INAIL. Infine, dovendosi ancora individuare le frequenze di esposizione, in mancanza di risultanze specifiche agli atti, la Corte di merito ha considerato come il c.t.u. le avesse correttamente valutate calcolando, con stima abbondante, i tempi di esposizione con riferimento a ciascuna lavorazione ed all’attività per esse richieste ai lavoratori addetti.

Sulla base dei dati così acquisiti è stata calcolata la esposizione media annua degli appellati e appellanti incidentali facendo applicazione della formula utilizzata per la valutazione della concentrazione di fibre di amianto che viene utilizzata dalla CONTARP, organo tecnico dell’INAIL. Risulta dunque che, come rilevato dalla corte di merito, il c.t.u. ha congruamente e logicamente accertato che nessuno degli odierni ricorrenti ha avuto un’esposizione ad amianto tale da superare il livello di soglia previsto dalla legge quale presupposto per il beneficio richiesto.

5. – La Corte territoriale, dunque, non solo ha motivatamente rinnovato la consulenza, ma ha anche correttamente e con adeguata e logica motivazione, preferito le valutazioni del secondo ausiliare, per avere quest’ultimo sufficientemente valutato, oltre ai singoli elementi fattuali di specie, quelli emergenti dalla documentazione in atti ed invocata dagli stessi dipendenti. Deve del resto considerarsi che, come chiarito nella sentenza n. 16119 del 2005 di questa Corte, l’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 271 del 1993, art. 1, comma 1), non necessita di una prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità.

Risulta pertanto infondata anche la doglianza con cui i ricorrenti si dolgono della opinabilità dei dati e della sospetta quantificazione delle concentrazioni di fibre nella misura dello 0,082%, essendo necessario un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia dello 0,1%.

Risultano per il resto inammissibili le ulteriori doglianze alla c.t.u. disposta nel giudizio di appello, traducendosi in semplice dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico formale del giudizio e traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, Cass. n. 8654 del 2008, Cass. n. 15796 del 2004. 6. – I ricorrenti invocano infine provvedimenti INAIL di riconoscimento dell’esposizione all’amianto.

Essi non risultano prodotti, rendendo la censura inammissibile, non essendo neppure possibile valutare se tali accertamenti siano stati eseguiti dall’INAIL sulla base egli atti di indirizzo del Ministero, come richiesto dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, confermata anche della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20 così come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione (se non contrastate da una specifica prova contraria), consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all’amianto del lavoratore interessato (cfr. Cass. sentenze n. 10037 del 2007, n. 400 del 2007, n. 27451 del 2006, n. 17977 del 2010). Le analoghe considerazioni svolte dalla corte territoriale non hanno formato oggetto di specifiche censure.

7. – Quanto alle censure inerenti il mancato rispetto del principio del contraddittorio, è sufficiente notare come le indagini del c.t.u. siano state, come emerge dalla esposizione dei fatti, ampiamente e puntualmente seguite dai c.t.p., mentre il diritto delle parti di intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare (cfr. Cass. n. 24792 del 2010). Nè può dubitarsi della imparzialità del CTU, rispetto alle valutazioni da compiere (e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa degli odierni ricorrenti per il solo fatto che l’ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico – economico derivanti dal numero di domande (all’epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla L. n. 257 del 1992 ai lavoratori esposti all’amianto. E’ irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto, rilevando piuttosto la correttezza o meno della consulenza espletata, di cui si è ampiamente detto.

8. – Il ricorso deve pertanto respingersi.

Nulla per le spese, risultando inapplicabile, ratione temporis, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-11-2010) 02-03-2011, n. 8253 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del 14 aprile 2010, il Giudice di Pace di Ugento ha assolto S.A. dal delitto di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio del minore P.F..

Era avvenuto che il P., alla guida di un ciclomotore, nel percorrere la via (OMISSIS), giunto all’incrocio con via (OMISSIS), aveva impegnato il crocevia senza rispettare il segnale di "stop", andando a scontrarsi con l’autovettura condotta dallo S. che procedeva lungo la via (OMISSIS).

Il giudice di pace, rilevato che il minore avrebbe dovuto fermarsi all’incrocio data la presenza dello "stop" e dato atto dell’assenza di elementi che autorizzassero a sostenere che l’imputato avesse tenuto una condotta di guida non consona allo stato dei luoghi, nè che procedesse a velocità non adeguata, lo ha assolto per non avere commesso il fatto.

Avverso tale decisione ricorre, per il tramite del difensore, la persona offesa, costituitasi parte civile, G.M., madre esercente la patria sul figlio minore P.F., che deduce:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo, a suo parere, il giudice tenuto conto di elementi probatori che attestavano che lo S. procedeva a velocità elevata; prove rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali delle quali il giudicante non aveva tenuto conto; b) Violazione dell’art. 530 cod. pen. con riguardo alla formula assolutoria adoperata.

-2- Il ricorso è infondato. a) Con motivazione sintetica, e tuttavia sufficiente rispetto alle questioni oggetto di esame, il giudice di pace ha sostanzialmente rilevato che, a fronte dell’accertato mancato rispetto, da parte del giovane P., del segnale di "stop", che gli imponeva di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli che procedevano lungo la via (OMISSIS), nessun elemento probatorio era emerso, che potesse indurre a ritenere che lo S. avesse tenuto, in quel contesto, una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi.

Non ha omesso, lo stesso giudice, di considerare le testimonianze acquisite, che ha tuttavia ritenuto non significative, in quanto flutto non di una diretta percezione dei fatti, bensì di confidenze da altri ricevute. Decisione che si presenta del tutto condivisibile e in nessun modo contrastata dalle osservazioni contenute nel ricorso che finiscono, in realtà, con il confermare il giudizio di irrilevanza di quelle testimonianze formulato nella sentenza. In realtà, secondo quanto sostiene lo stesso ricorrente, i testi Mo. e Ab., giunti dopo l’incidente, hanno dichiarato di non conoscerne le modalità e le cause i testi Gi. e St., neanche loro testimoni diretti dei fatti, hanno solo riferito quanto confidenzialmente appreso da terzi, mentre il teste P. – che aveva nell’immediatezza reso dichiarazioni a favore dell’imputato – ha finito, in dibattimento, con il sostenere di essere arrivato sul luogo dell’incidente dopo che questo si era verificato, aggiungendosi, così, alla lista degli "assenti".

Quanto alle risultanze dello schizzo planimetrico, l’argomento proposto dal ricorrente si presenta, oltre che non proponibile nella sede di legittimità per i suoi connotati in fatto, anche generico, poichè non si comprende come, dalla direzione di marcia dell’auto dello S. (da destra verso sinistra di (OMISSIS)) e dalla ubicazione del danno rilevato sulla vettura (la parte anteriore destra…più marcatamente all’altezza del faro) possano trarsi argomenti in favore della tesi di una guida imprudente dell’automobilista, in termini di velocità e di condotta di guida. b) la censura relativa alla formula assolutoria si presenta ugualmente infondata, posto che nessun rapporto vi è tra l’evento e la condotta dello S., che si è solo trovato casualmente ad incrociare il motociclo condotto dal P., oltre che generica, posto che non viene specificata quale sarebbe la formula assolutoria ritenuta più appropriata.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.