Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 16-03-2011, n. 10746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 7-11-2008, con la quale il Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Terracina, ha condannato i coniugi P.F. e B.C. alla pena, interamente condonata, di anni tre di reclusione ciascuno per il reato di cui all’art. 378 c.p., per aver favorito i latitanti P.R., D. E. e N.C., tutti colpiti da ordinanze di custodia cautelare in carcere, a sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine, dando al primo ospitalità presso l’abitazione sita in (OMISSIS) all’interno del residence (OMISSIS), e offrendo al secondo e al terzo la disponibilità dell’abitazione sita in (OMISSIS) all’interno del residence (OMISSIS), di proprietà di B.G., padre dell’imputata.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del comune difensore, eccependo con un primo motivo la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti della B.. Sostengono che tale notifica è stata effettuata nelle forme previste dall’art. 157 c.p.p., comma 8, non essendo stata l’imputata rinvenuta presso il domicilio eletto.

Fanno presente che, poichè la B., a seguito di separazione, si era trasferita in altro domicilio in (OMISSIS) e non aveva comunicato il nuovo indirizzo, a norma dell’art. 161 c.p.p. la notifica del decreto di citazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il suo difensore.

Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova fornita dagli imputati, costituita dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 19-9-2002 dal B. G. con F.R., e dalla successiva integrazione avvenuta in data 17-11-2002. Da tali atti, secondo la difesa, si evince che dal novembre 2002 fino al momento della cattura dei latitanti, avvenuta il 29-1-2003, la B. e il coniuge non avevano il possesso del villino in questione, formalmente ancora di proprietà del padre dell’imputata, ma di fatto nel godimento del F..
Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono.

Dall’esame degli atti del procedimento di merito, consentito dalla natura del vizio denunciato, si evince che la notifica del decreto di citazione in appello alla B., eseguita per mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato, non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata irreperibile. Non risulta che, successivamente, siano stati effettuati ulteriori tentativi di notifica alla predetta appellante, nè nelle forme dell’art. 157 c.p.p., comma 8 (alle quali ha fatto riferimento la ricorrente) nè in quelle previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4 (che erano state disposte dall’autorità giudiziaria).

Nella specie, pertanto, si verte in un’ipotesi di omessa citazione dell’imputata, che, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., è causa di nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nei confronti della B., di conseguenza, s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio.

2) Le censure mosse col secondo motivo di ricorso, da esaminare con riferimento alla posizione del P., appaiono fondate, pur potendo assumere concreta rilevanza solo in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte di Appello ha ritenuto certo che i due imputati avessero la disponibilità di entrambi gli immobili serviti, secondo l’accusa, ad ospitare i tre latitanti, senza in alcun modo confrontarsi con le specifiche deduzioni svolte dagli appellanti, secondo cui, all’epoca dei fatti, il villino di proprietà del padre della B. non si trovava più nella disponibilità di quest’ultimo, ma di tale F.R., che era stato immesso nel relativo possesso il 27-11-2002, contestualmente alla stipula di contratto preliminare di compravendita. E’ ben evidente la rilevanza, ai fini della decisione, del tema d’indagine sollecitato dagli appellanti, atteso che l’eventuale accertamento della perdita della disponibilità del villino in questione da parte del padre della B. farebbe venir meno il presupposto stesso su cui poggia, in relazione a tale immobile, la contestazione mossa nei confronti dei prevenuti.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza di motivazione.

Tale vizio, infatti, ricorre non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; nè può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l’esame dei motivi di appello, al fine di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di appello quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Cass. Sez. 6, 17-6-2009 n. 35918; Sez. 6, 9-5-2000 n. 6945; Sez. 2 Sez. 2^ 21-12-1994/2-5-1995 n. 4830).

Di conseguenza, nei confronti del P. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale dovrà colmare le evidenziate lacune motivazioni, procedendo, in caso di accertamento della mancata disponibilità, da parte del prevenuto, dell’immobile intestato al padre della B., alla rideterminazione della pena, tenendo conto della sola condotta di favoreggiamento posta in essere in favore del latitante P.R. (al quale è stata data ospitalità nell’altro immobile indicato nel capo d’imputazione, sito all’interno del residence (OMISSIS)).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.C. e, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di P.F., e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2756

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Svolgimento del processo

Deduce parte ricorrente, avverso gli atti come sopra impugnati, i seguenti motivi di censura:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997 e dei principi generali in materia di presunzioni. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Contraddittorietà con precedenti atti delle medesime Autorità. Violazione del principio di proporzionalità;

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione. Errore sui presupposti. Contraddittorietà con precedenti atti delle stesse Autorità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990;

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997 anche in riferimento all’art. 4, comma 3, della Direttiva 97/33/CE;

4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria;

5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 318/1997. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Illogicità manifesta;

6) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

7) Violazione e/o falsa applicazione delle norme dettate in materia di giusto procedimento dalla legge 241/1990 e dei principi generali in materia di contraddittorio.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Le Autorità intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Si è inoltre costituita in giudizio W.T., sostenendo le ragioni, esplicitate da O. nell’atto introduttivo, di illegittimità dell’avversata determinazione di AGCom.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 3076, pronunziata nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 1999.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

L’esame nel merito delle doglianze esposte con il presente gravame è precluso dalla dichiarazione, depositata in atti il 18 febbraio 2011, con la quale il procuratore di parte ricorrente, avv. Merusi, ha escluso, in capo alla propria assistita, la persistenza di interesse alcuno alla ulteriore prosecuzione del giudizio.

Nel prendere atto di quanto sopra, non può esimersi il Collegio dal dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 575 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 13 marzo 2008, S.A. e Z.L. hanno impugnato i seguenti atti:

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 marzo 2007, con la quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27 settembre 2007, con la quale è stato definitivamente approvato il predetto Piano di Governo del Territorio;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 28.11.2007, recante l’adozione del Programma Integrato di Intervento relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà M. S.P.A.

I ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:

1) Violazione di legge: art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 2002; art. 8 comma 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti.

2) Eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto dell’atto amministrativo e per violazione del principio che impone di esercitare il potere di pianificazione territoriale con completezza ed unitarietà, in modo esteso all’intero territorio comunale. Violazione del principio di necessaria conformità del piano urbanistico attuativo allo strumento urbanistico generale. Violazione di legge: artt. 813 L.R. 12/2005 e succ mod.

Con atto notificato il 12.5.2008 il controinteressato G.D. ha proposto istanza di trasposizione in sede giurisdizionale ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Con atto notificato il 14.5.2008 e depositato il 30.5.2008, A.S. e L.Z. hanno proceduto alla trasposizione mediante costituzione presso il Tar Brescia (ove il ric. Ha assunto il n. 548/08 RGR).

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune sia il controinteressato G.D., chiedendo il rigetto del gravame.

Con atto notificato il 5.5.2008 e depositato il 16.5.2008 (rubricato al n. 492/08 RGR) A.S. e L.Z. hanno impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 febbraio 2008, recante l’approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà M. s.p.a./Donati Giovanni, deducendo:

1) Violazione di legge: art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 2002; art. 8 comma 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti.

2) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento: art. 3.1.14 del Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e manifesta irragionevolezza.

3) Eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto dell’atto amministrativo e per violazione del principio che impone di esercitare il potere di pianificazione territoriale con completezza ed unitarietà, in modo esteso all’intero territorio comunale. Violazione del principio di necessaria conformità del piano urbanistico attuativo allo strumento urbanistico generale. Violazione di legge: artt. 813 L.R. 12/2005 e succ mod.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lumezzane e il controinteressato G.D., chiedendo il rigetto del gravame.

Con primo atto di motivi aggiunti – notificato il 20.6.2008 e depositato il 4.7.2008 – i ricorrenti hanno quindi impugnato il permesso di costruire n. 78, relativo alle opere di urbanizzazione del Programma Integrato di Intervento (Pratica n. 33/2008), da realizzarsi in Via Montini, deducendo:

1) invalidità derivata sia rispetto al PII sia rispetto al PGT (impugnato con ricorso straordinario poi trasposto in giurisdizionale con il ric. n. 548/08)

vizio proprio

2) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento: art. 3.1.14 del Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.); art. 338, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265; art. 8 comma 3 del citato R.R. n. 6 del 9.11.2004, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e manifesta irragionevolezza.

Con secondo atto di motivi aggiunti – notificato il 10.2.2009 e depositato il 20.2.2009 – i ricorrenti hanno infine impugnato il permesso di costruire n° 168 in data 11.12.2008 avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, invia Montini sull’area individuata dai mappali nn. 347 – 350, fg. N. 34, zona PGT B5PII deducendo:

1) Illegittimità derivata

2) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento: art. 3.1.14 del Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.); art. 338, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265; art. 8 comma 3 del citato R.R. n. 6 del 9.11.2004, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e manifesta irragionevolezza.

3) Violazione art. 5 delle NTA del PGT del Comune di Lumezzane. Eccesso di potere per erronea e falsa rappresentazione dei presupposti.

4) Violazione dell’art. 5 NTA del PGT del Comune di Lumezzane. Eccesso di potere per erronea e falsa rappresentazione dei presupposti.

5) Violazione dell’art. 5 NTA del PGT del Comune di Lumezzane. Eccesso di potere per erronea e falsa rappresentazione dei presupposti.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata proposta domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Alla camera di consiglio dell’11.3.2009, la stessa è stata respinta, con ord. n. 182/09 depositata il 13.3.2009.

In vista dell’udienza di merito le parti hanno prodotto documenti e memorie.

Alla pubblica udienza del 9.3.2011 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio procede alla riunione dei ricorsi all’esame, i quali – attesa la stretta connessione (oggettiva e soggettiva) esistente – possono essere decisi con un’unica sentenza.

Con il ric. 548/08 (frutto di trasposizione ex art. 10 DPR 24.11.1971 n. 1199) vengono impugnate:

1) le deliberazioni consiliari di adozione e di approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane (rispettivamente n. 22 del 27 marzo 2007 e n. 85 del 27 settembre 2007);

2) la deliberazione del Consiglio Comunale di Lumezzane n. 100 del 28.11.2007 (doc. 3), recante l’adozione del Programma Integrato di Intervento (in prosieguo indicato come P.I.I.) relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà M. S.P.A.

Con il ric. n. 492/08 – e i successivi due ricorsi per motivi aggiunti in esso incardinati – sono invece impugnati:

3) la deliberazione del Consiglio Comunale di Lumezzane n. 14 del 26 febbraio 2008, recante l’approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio;

4) il permesso di costruire n. 78 del 23.5.2008, relativo alle opere di urbanizzazione del Programma Integrato di Intervento (Pratica n. 33/2008), da realizzarsi in Via Montini, sul foglio 23 mappale 343, foglio 34 mappali 178179180181347, zona PGT B5 P.I.I. (primo ricorso per motivi aggiunti);

5) il permesso di costruire n. 168 in data 11.12.2008, inerente la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, in via Montini sull’area individuata dai mappali nn. 347 – 350, fg. N. 34, zona PGT B5PII.

I ricorrenti A.S. e L.Z. evidenziano i seguenti dati di fatto:

a) che essi sono residenti in Lumezzane via M. n. 164 e proprietari di aree poste nell’immediata vicinanza, in lato est, del Cimitero di San Sebastiano, in adiacenza all’area di proprietà della Società M. s.p.a. e di G.D., catastalmente identificata con i mappali 178179180 e 181 Fg. 34 NCTR), interessata dal Programma Integrato di Intervento qui impugnato,

b) che tale compendio era classificato dal previgente strumento urbanistico generale in parte in zona B4 e in parte in zona SP3 (attrezzature pubbliche o di uso pubblico) e che la Società M. S.P.A. e G.D. avevano presentato al Comune, in data 26.9.2006, una prima richiesta di Programma Integrato di Intervento, in variante al P.R.G., per le aree sopra descritte sulla quale, in data 30.11.2006, si pronunciava (deliberazione n. 96/2006 di adozione) il Consiglio Comunale – ma la procedura di approvazione si interrompeva a causa della scadenza del termine di cui all’art. 13 comma 7 L.R. 12/05;

c) che il Comune di Lumezzane, con deliberazione del Consiglio n. 22 del 27 marzo 2007, adottava il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane che variava per gli immobili di proprietà della Società M. S.P.A. e del G.D. la zonizzazione antecedente: l’area catastalmente identificata con i mappali 178179180 (proprietà Soc. M. per mq. 1366) e 181347 (proprietà sig. Donati per mq. 1696) e 342 (proprietà comunalestrada pubblica) Fg. 34 NCTR era inclusa (unitamente ad altra area catastalmente identificata con il mappale n. 343 Fg. 23, di proprietà della soc. M. e ubicata in Località "Val de put") entro il perimetro di un comparto edificatorio denominato "P.I.I. 1", soggetto a Programma Integrato di Intervento, con possibilità di edificare a fini residenziali senza alcun limite di distanza dal Cimitero di San Sebastiano;

d) che il P.G.T. era definitivamente approvato dal Consiglio Comunale di Lumezzane con deliberazione n. 85 del 27 settembre 2007, che confermava per le aree in esame le previsioni del P.G.T. adottato;

e) che M. S.P.A. e Donati presentavano, in data 17.9.2007, una nuova richiesta di approvazione del Programma Integrato di Intervento sopra menzionato, recante una perimetrazione parzialmente modificata rispetto a quella del P.I.I. precedentemente adottato, successivamente integrata in data 11.10.2007;

f) che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 100 del 28.11.2007 adottava il Programma Integrato di Intervento relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà M. S.P.A.;

g) che con il permesso di costruire n. 78 del 23.5.2008, venivano autorizzate le opere di urbanizzazione del P.I.I. e che con il successivo permesso n. 168 in data 11.12.2008 veniva assentita la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, in via Montini sull’area individuata dai mappali nn. 347 – 350, fg. N. 34.

Così ricapitolati gli antefatti e la successione dei provvedimenti interessanti le aree di proprietà dei controinteressati, i ricorrenti contestano l’attribuzione di destinazione edificatoria di aree antecedentemente ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale in quanto poste a ridosso del cimitero di San Sebastiano.

Preliminarmente la Sezione deve esaminare le eccezioni, di carenza di legittimazione e di interesse al ricorso, sollevata dalla difesa del Comune e da quella del controinteressato, le quali sostengono che i ricorrenti non rientrano nel concetto della "vicinitas", ponendo in luce che la residenza degli stessi si situa ad una distanza di m. 912 in linea d’area – ma superiore al km secondo la via stradale più breve – e che difetta l’interesse al ricorso, in assenza di qualsiasi diretta connessione fra i gli stessi ed il comparto interessato dagli atti oggetto d’impugnazione.

Le eccezioni vanno disattese.

In punto di fatto, va rilevato che ricorrenti, con la memoria depositata l’11.6.2010, hanno fatto presente di essere proprietari di due fabbricati (cfr. gli atti di acquisto prodotti come doc. n. 1 e 2 del deposito effettuato il 30.5.2008) posti a confine con l’ambito interessato dal P.I.I.

In punto di diritto, va richiamato il consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia di impugnazione di piani urbanistici, l’ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento (residenza, possesso o detenzione di immobili, o altro titolo di qualificata frequentazione) con la zona interessata dall’operazione contestata, specificandosi che detti soggetti sono legittimati all’impugnazione ove possano lamentare una pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell’intervento controverso (cfr. Cons. St., Sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1548).

Come è stato evidenziato, proprio in tema di impugnazione di un P.I.I. (cfr. TAR Lombardia Sez. II, 9.7.2009 n. 4345), il pregiudizio che può conseguire ad un intervento di pianificazione può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale: una volta accertata la "vicinitas", rappresentata dal collegamento territoriale, vanno valutate le implicazioni urbanistiche dell’intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto con la zona interessata dall’intervento.

Nel caso di specie, con la memoria depositata il 22.6.2010, i ricorrenti hanno sottolineato (cfr. pag. 3/4) che "la realizzazione di nuovi edifici comporta un aumento del carico urbanistico della zona, la modifica della viabilità, delle esistenti urbanizzazioni oltre che l’incremento del traffico", soggiungendo (cfr. pag. 59 che "il nuovo P.I.I. comporta altresì una lesione delle garanzie direttamente tutelate dall’art. 28 della legge 166 del 2006 (recte: 2002)" che ha introdotto alcune modifiche all’articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie che disciplina la "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali".

Il Collegio ritiene dunque che l’ubicazione del compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti, posto sulla via D’Azeglio che delimita la zona interessata dal PII, comprova la sussistenza sia della "vicinitas" sia del pregiudizio che essi potrebbe subire a causa della trasformazione da area inedificabile in zona a destinazione residenziale, comportante una negativa incidenza sull’ambiente circostante.

Così definite le questioni preliminari, può passarsi alla disamina del merito dei gravami.

Sotto un primo aspetto (con il 1° motivo sia del ric. n. 492/08 sia del ric. n. 548/08) viene prospettato che la localizzazione, operata dal P.I.I. e dal P.G.T., di un intervento di nuova edificazione a fini residenziali entro la fascia di rispetto del cimitero di San Sebastiano collide con le disposizioni che impongono in tale ambito l’inedificabilità assoluta (art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 2002; art. 8 comma 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22). Invero, l’edificio da realizzarsi si colloca a meno di 20 metri dalla recinzione del cimitero, ben al di sotto della soglia ridotta di m. 50, alla quale le richiamate disposizioni eccezionalmente consentono, in determinate circostanze, di pervenire.

Controbattono le difese del Comune e del controinteressato Donati, osservando che le censure non tengono conto della circostanza che il cimitero di San Sebastiano è stato soppresso sin dal 1955, con la deliberazione n. 35 del 3.2.1955 della G.M. di Lumezzane, oggetto di ratifica da parte del consiglio comunale con la deliberazione n. 2 del 7.3.1955 (cfr. i doc. n. 12 e n. 13 del Comune).

Poiché lo scopo perseguito mediante il vincolo cimiteriale è di garantire il futuro ampliamento del cimitero, rilevano le controparti, tale finalità non ha più ragione d’essere nel momento in cui del cimitero sia stata deliberata la soppressione, che fa definitivamente venir meno tale necessità.

In altri termini, sin dal momento della soppressione viene a cessare la fascia di rispetto cimiteriale sulle zone circostanti, permanendo per contro la necessità di seguire le apposite procedure solo ove si intenda destinare ad un nuovo utilizzo la stessa area del cimitero.

Infine, viene fatto rilevare che l’ASL, investita della questione nel corso del procedimento di formazione del piano integrato di intervento, ha rilevato – con la nota 25.3.2008 prot.n. 44435 (doc. n. 14 del Comune), l’ammissibilità dell’edificazione.

Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.

Il R.D. 27.7.1934 n. 1265 – T.U. delle leggi sanitarie – all’art. 338 dispone che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, vietando la costruzione intorno ai cimiteri di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

La medesima norma, in forza delle modifiche da ultimo introdotte dall’art. 28 della L. 1.8.2002 n. 166, prevede la possibilità di deroga da parte del Consiglio comunale, previo parere favorevole della ASL, sino al limite di m. 50, in concorrenza di determinate condizioni.

La giurisprudenza ha rilevato (cfr. ex multis: T.A.R. Brescia, sez. I, 1 dicembre 2009 n. 2381, T.A.R. Toscana Sez. III, 12 luglio 2010 n. 2446, Cons. St., Sez. V, 14 settembre 2010 n. 6671)che la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338 R.D. 1265 del 1934 persegue una triplice finalità: a) assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, b) garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, c) consentire futuri ampliamenti del cimitero.

Va poi rilevato che la procedura di soppressione dei cimiteri risulta disciplinata dagli artt. 9699 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285. In particolare, l’art. 97 dispone (al primo comma) che il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione, con la conseguenza che per tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell’autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione; mentre, una volta che è trascorso tale lasso di tempo, (secondo comma) il terreno del cimitero soppresso, prima di essere destinato ad altro uso, deve essere dissodato per la profondità di metri due al fine di recuperare tutte le ossa che si rinvengono da depositarsi nell’ossario del nuovo cimitero.

L’art. 98 prevede poi la possibilità, per i concessionari di posti per sepolture private nel vecchio cimitero, di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, nonché il gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

L’art. 99 infine disciplina la sorte dei monumenti funerari del cimitero soppresso.

Da tale complesso normativo si evince quindi che, una volta intervenuta la soppressione del cimitero, si apre una fase temporale di quindici anni dall’avvenuta ultima inumazione, all’esito della quale, previo dissodamento del terreno, il sito ove era allocato il cimitero può essere destinato a tale funzione.

Disposizioni per molti versi similari sono contenute nel Regolamento regionale Lombardia 9.11.2004 n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), per quanto qui viene in rilievo, agli artt. 8 (Zona di rispetto) e 26 (in tema di soppressione dei cimiteri).

La fattispecie all’esame si caratterizza per una serie di peculiarità. Invero, il Comune ha prodotto copia delle deliberazione di soppressione del cimitero nel 1955, ma null’altro che documenti quali ulteriori misure siano state assunte riguardo detto cimitero, il quale, a distanza di oltre cinquant’anni dalla soppressione, risulta ancora in funzione.

Per contro, i ricorrenti hanno prodotto – come doc. n. 9 – una rassegna fotografica inequivoca circa l’attuale stato del complesso cimiteriale. Per di più, da tali rappresentazioni fotografiche emerge con chiarezza l’avvenuta inumazione di persone decedute negli anni successivi al 1955, quanto meno sino al 1967.

In tale contesto, l’argomentazione svolta dal Comune e dal controinteresato, circa l’automatico venir meno, per effetto della delibera di soppressione del cimitero, della fascia di rispetto non può essere condivisa.

Sotto un primo aspetto, va sottolineato che – poiché, come si è già rilevato, la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338 R.D. 1265 del 1934 persegue una triplice finalità – la soppressione può determinare solo il venir meno di una delle tre funzioni (il consentire futuri ampliamenti del cimitero), ma ove non si sia, come nella fattispecie, proceduto alla eliminazione dei sepolcri, sussistono pur sempre le altre due esigenze (vale a dire: a) assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, b) garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura).

Sotto altro profilo, se è pur vero che all’epoca in cui è intervenuta la soppressione non era in vigore la normativa dianzi evocata del D.P.R. n. 285/90 e neppure l’antecedente, per molti versi simile, D.P.R. 21.101975 n. 803 (regolamento di polizia mortuaria), va rilevato che si è determinata una situazione protratta nel tempo in modo abnorme, che va fatta oggetto di approfondimenti istruttori onde conoscerne esattamente gli snodi procedurali, anche al fine di verificare quale sia la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie.

Pertanto, al fine della definizione del motivo all’esame – che per la sua radicalità assume carattere di preminenza logicogiuridica rispetto agli altri – occorre acquisire una serie di elementi di conoscenza ulteriori circa gli atti che hanno interessato detto cimitero nel periodo successivo alla delibera di soppressione.

In particolare occorre sapere:

a) se, oltre alla delibera di soppressione del 1955, siano stati successivamente assunti, dal Comune o da altra autorità sanitaria all’epoca competente, provvedimenti volti a disciplinare lo stato del cimitero di San Sebastiano (in caso positivo fornendone copia conforme all’originale degli stessi);

b) sino a quale data sono continuate le inumazioni nel suddetto cimitero;

c) quale sia la data di scadenza delle concessioni cimiteriali esistenti e se sia mai stata avviata la procedura di trasferimento delle stesse dal vecchio al nuovo cimitero;

d) se sia mai intervenuto atto deliberativo abrogativo del vincolo cimiteriale;

e) se il PRG antecedente prevedesse o meno una fascia di rispetto attorno al cimitero suddetto (producendo estratto degli atti di PRG relativi);

f) se dopo la soppressione del 1955 siano stati o meno rilasciati titoli edificatori all’intorno dell’area cimiteriale (all’interno della fascia di rispetto di 200 metri);

g) ogni altra informazione ritenuta utile per la risoluzione della questione sottoposta all’esame del Collegio.

Ai predetti adempimenti provvederà il Comune di Lumezzane, il quale provvederà a stendere una relazione di chiarimenti con allegata la relativa documentazione (ai sensi dell’art. 64, 3° comma del c.p.a.), da depositarsi presso la Segreteria della Sezione nel termine di giorni 90 dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza non definitiva, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, se antecedente.

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, non definitivamente pronunciando sugli stessi,

rigetta le eccezioni di inammissibilità, per difetto di legittimazione e di interesse,

ORDINA

al Comune di Lumezzane di depositare presso la Segreteria della Sezione, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, la relazione di chiarimenti sui fatti di causa ed i documenti nei sensi di cui in motivazione;

RINVIA

per l’ulteriore trattazione, all’udienza del 26.10.2011, ore di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-08-2011, n. 17694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che C.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 804/2008 della corte d’appello di Napoli, che ne ha rigettato l’appello contro la sentenza del tribunale che,sulla base di una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento per la contravvenzione di cui all’art. 733 c.p., lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 115.049,36, in favore del Ministero dei beni culturali ed ambientali, a titolo di risarcimento del danno a seguito di distruzione di beni archeologici;

che al ricorso resiste con controricorso il Ministero;

che il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Che il ricorso si conclude con l’interpello della Corte circa l’essere o no la sentenza affetta dai vizi illustrati;

che si rende dunque applicabile il principio secondo il quale, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere- in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris (Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658);

che le medesime considerazioni si attagliano alla omessa indicazione dei fatti e delle ragioni concernenti i vizi di motivazione, anch’essi nello steso modo prospettati, senza il momento di sintesi prescritto nella parte finale dell’art. 366 bis citato;

che le spese della declaratoria di inammissibilità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.