Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7498

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Svolgimento del processo

1. Il cittadino marocchino H.E.B. è l’albanese F. K. erano imputati di violazione della legge sugli stupefacenti, rispettivamente per la cessione di quantitativo non modico di hashish (così nelle sentenze di merito a fronte dell’originaria indicazione di cocaina) a tale M.Z. e acquisto dallo stesso Z. di un chilogrammo circa di hashish, il primo, e di cessione di cocaina a tali R.S. e, con questo, a A.C. V., il secondo (fatti del febbraio – marzo 2006). I due erano condannati per i reati loro ascritti dal Tribunale di Brescia il 9.12.2009. Con sentenza in data 8-18.10.2010 la Corte d’appello di Brescia assolveva E.B. in relazione all’acquisto di hashish e rideterminava la pena per il secondo fatto; riduceva la pena inflitta al K..

2. Ricorrono entrambi gli imputati.

2.1 Con ricorso personale E.B. enuncia motivi di violazione degli art. 192 c.p.p., comma 1 e 2, art. 133 c.p., art. 530, comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1, art. 3 Cost., nonchè vizi alternativi di motivazione sui criteri per l’affermazione di responsabilità:

– l’intestazione della scheda telefonica e il rinvenimento della stessa nel possesso dell’imputato dopo un anno dai fatti, in assenza dell’identificazione nel medesimo E.B. dell’interlocutore delle conversazioni intercettate, non realizzerebbero certezza della prova, come sarebbe stato comprovato dalla sua contestuale assoluzione per l’acquisto di hashish;

– in ogni caso sarebbe configurabile l’attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5;

– nella determinazione della pena sarebbe stato violato l’art. 133 c.p.;

– mancherebbe motivazione sull’applicazione della "pena accessoria" D.P.R. n. 309, ex art. 86, da ritenersi implicitamente contestata già in appello con la richiesta assolutoria e comunque priva di motivazione in ordine alla pericolosità sociale.

2.2 Il ricorso in favore di K. enuncia in modo alternativo vizi di motivazione sui punti dell’affermazione di responsabilità (quanto alla fondatezza della tesi difensiva sulle ragioni della presenza dell’imputato presso il cimitero e sull’incontro con lo S. ed al significato probatorio delle intercettazioni telefoniche) e del trattamento sanzionatorio (per la mancata applicazione del minimo della pena).

Motivi della decisione

3.1 Il ricorso di E.B. è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che l’atto di appello risultava sostanzialmente incentrato sull’inadeguatezza probatoria del contenuto delle conversazioni, mentre sul distinto punto dell’attribuibilità delle stesse all’imputato vi era solo una frase "incidentale" a p. 2, l’indicazione in ricorso sul dato temporale del rinvenimento della scheda anche nel possesso dell’imputato (cui era intestata) è da un lato priva del supporto probatorio in termini di autosufficienza dell’impugnazione (non risultando appunto dedotta nell’atto d’appello) e, dall’altro, si risolve in censura di merito. Nè sussiste alcuna contraddizione per la contestuale parziale assoluzione: il Giudice d’appello ad essa è pervenuto interpretando il contenuto delle conversazioni ed evidenziando che, quanto all’acquisto, vi era la prova della contingente indisponibilità della sostanza, da parte del venditore.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Il terzo motivo è inammissibile perchè diverso da quelli consentiti svolgendo, e in termini generici, censure di merito.

Il quarto motivo è inammissibile perchè nuovo (l’atto di appello svolgeva deduzioni solo su altri aspetti del trattamento sanzionatorio, nè la richiesta di assoluzione costituisce motivo sussumente tutti i possibili articolati punti del trattamento sanzionatorio, che debbono essere ciascuno "attaccato" con autonome e pertinenti argomentazioni specifiche, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c).

3.2 Il ricorso di K. è inammissibile.

Il motivo sul punto della responsabilità è del tutto generico, non confrontandosi con quanto in effetti argomentato dalla Corte bresciana, che ha spiegato l’irrilevanza dell’eventuale presenza della donna (p. 6 sent.).

Il motivo sul trattamento sanzionatorio è diverso da quelli consentiti, risolvendosi in generica censura di merito.

3.3 Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 13-11-2013, n. 45610

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Chieti, accogliendo la richiesta di riesame proposta dagli acquirenti – in epigrafe indicati – di alcune unità immobiliari facenti parte del complesso (OMISSIS) ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vasto il 19.12.2012, limitatamente alla parte in cui ha disposto il sequestro delle predette unità immobiliari.
I giudici di merito, premessa una ricostruzione della vicenda urbanistica sfociata in un procedimento penale per lottizzazione abusiva a carico del legale rappresentante della società costruttrice Molino e Molino srl e di altri soggetti (tecnici e pubblici funzionari del Comune), hanno ritenuto che dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero era emersa la configurabilità dell’ipotesi accusatoria, essendo stata modificata la destinazione d’uso di una struttura alberghiera attraverso la realizzazione di un complesso residenziale derivante dalla parcellizzazione in un numero di alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente.
Ha quindi ritenuto che dall’esame dei vari atti di compravendita risultava l’incolpevole affidamento dei terzi sulla legittimità dell’edificazione, giacchè nei titoli si faceva espresso riferimento all’obbligo di rispetto, da parte della società costruttrice, alle disposizioni della L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, art. 12, comma 17 (secondo cui le unità abitative fisse delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 1, tra cui i villaggi turistici, possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie…soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, commerciali e quelle destinate a servizi).
Il Tribunale del riesame ha infine considerato che i vari atti di acquisto vennero stipulati quando i lavori erano ancora in corso (cioè prima della realizzazione delle difformità) e che gli acquirenti prestarono pieno affidamento sia ai permessi rilasciati dalla pubblica amministrazione, sia a quanto attestato dal notaio nell’atto pubblico, mentre le verifiche relative alla effettiva gestione unitaria del complesso non potevano essere fatte in quel momento, per cui non era possibile esigere alcun diverso e più approfondito controllo, come dimostrato dal fatto che era stato necessario nominare un consulente tecnico per accertare i presunti profili di illiceità dell’intervento nel suo complesso.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre per Cassazione contro il provvedimento deducendo la violazione della Legge Regionale e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44 nonchè la contraddizione logica del ragionamento del Tribunale: secondo il ricorrente, proprio il fatto che le unità erano situate all’interno di un villaggio turistico disciplinato dalla L.R n. 16 del 2003, avrebbe dovuto indurre i singoli acquirenti a valutare, con l’eventuale ausilio di un tecnico, sia il piano di lottizzazione approvato con delibera di CC n. 33/2007 e contenente il divieto di destinare l’area per insediamenti turistici ad uso residenziale, sia la legge regionale. Ritiene che tutti i protagonisti della vicenda abbiano violato il divieto, essendo pacifico che quegli appartamenti sono stati destinati a civile abitazione e addirittura acquistati con i benefici fiscali della prima casa.
Insomma, a dire del Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale ha confuso la possibilità di cessione a privati di porzioni del complesso turistico (attività lecita) con quella di destinare dette porzioni a residenza privata. Ha richiamato anche uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato.
Sempre secondo il ricorrente, in sede cautelare la buona fede dell’acquirente deve emergere ictu oculi e a tal fine non è sufficiente l’affidamento nella figura del notaio.
Inoltre, il fatto che i rogiti siano stati stipulati quando i lavori erano ancora in corso non ha alcun pregio perchè – precisa il ricorrente – la lottizzazione è anche negoziale e il cambio di destinazione d’uso è previsto dagli atti di compravendita, così come nessun rilievo assume, ai fini della prova della buona fede degli acquirenti, la necessità di una consulenza tecnica per accertare la lottizzazione, essendo difficile immaginare un procedimento per reati edilizi sganciato da una valutazione tecnica dell’intervento. Rileva infine il ricorrente che la possibilità di fissare la residenza con i benefici fiscali della prima casa all’interno di un villaggio turistico o di una struttura turistico alberghiera appare stridente addirittura con i comuni parametri dell’uomo della strada.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Tornano in Cassazione le questioni riguardanti la posizione dei "terzi acquirenti" nell’ambito della lottizzazione abusiva e la buona fede degli stessi nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
La Corte si è già occupata, anche di recente, di questi temi. In ordine alla posizione dei terzi acquirenti, vanno richiamate in particolare le sentenze cass. sez. 3 28.2-8.4.2013 n. 15986 e cass. sez. 3 28.2-21.3.2013 n. 13043 che hanno affermato i seguenti principi:
– la lottizzazione abusiva negoziale è un reato a carattere generalmente plurisoggettivo, poichè in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale (vedi Cass., Sez. 3, 8.10.2009, n. 39078);
– la condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perchè anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello (vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, xxx) e, per la cooperazione dell’acquirente nei reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica);
– l’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benchè compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad un’operazione di Illecita lottizzazione;
– quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
La giurisprudenza ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che la contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa anche per colpa (cfr. Cass., Sez. 25.2.2011, n. 7238, xxx; 3.2.2011, n. 3886, xxx;
29.4.2009, n. 17865, xxx; 2.10.2008, n. 37472, xxx; 7.4.2008, n. 14326, xxx; 5.3.2008, n. 9982, xxx; 12.10.2005, n. 36940, xxx; 13.10.2004, n. 39916, xxx): non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall’art. 42 c.p., comma 40.
Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificazione di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore" così testualmente Cass., Sez. 3, 2.10.2008, n. 37472, xxx.
Va rilevato, inoltre che oggetto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1 può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti vedi Cass.:
n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992.
La giurisprudenza ha altresì approfondito il tema dell’affidamento riposto dall’acquirente nella presenza del notaio.
E’ stato affermato in particolare (cfr. cass. sez. 3 n. 15986/2013 cit.) che nell’illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto ad un notaio quale pubblico ufficiale rogante. Le parti stipulanti infatti – proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell’attività negoziale – potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento Illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., comma 2.
L’intervento del notaio – si è detto – non garantisce una sorta di "ripulitura giuridica" della originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, nè può consentire all’acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato in dottrina) lo scempio territoriale, che è intollerabile perchè perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’illegalità diventerebbe diritto acquisito (cfr. cass. sez. 3 n. 15986/2013 cit.).
Il ricorrente Pubblico Ministero ritiene che nel caso di specie non risultava fornita la prova della buona fede, perchè i singoli acquirenti erano in grado di rendersi conto con l’ordinaria diligenza richiesta – e quindi anche con eventuale assistenza tecnica, sulla scorta delle previsioni urbanistiche e in particolare di quelle contenute nel piano di lottizzazione che disciplina la zona D4, e sulla scorta della Delib. n. 33 del 2007 del Consiglio Comunale nonchè della L.R., art. 12, comma 17 – del fenomeno lottizzatorio riguardante gli immobili che essi stessi si apprestavano ad acquistare.
Il Tribunale del Riesame, invece, diversamente ragionando, ha ricavato l’esistenza della buona fede degli acquirenti sostanzialmente dal fatto che i lavori edilizi erano ancora in corso all’epoca della stipula degli atti di trasferimento immobiliare (con conseguente impossibilità, per gli acquirenti, di rendersi conto delle alterazioni della destinazione d’uso), dalla menzione – inserita nei vari atti di compravendita – dei titoli abilitativi e degli obblighi del costruttore di rispettare le disposizioni della L.R. Abruzzo, art. 12, comma 17, ed ancora dalle attestazioni rilasciate dal notaio incaricato delle stipula dei trasferimenti immobiliari.
2. La valutazione non appare sufficiente perchè non tiene conto dell’altra questione, pure posta dal ricorrente (cfr. pag. 9) e che assume rilievo decisivo nel caso di specie: si tratta dei limiti entro i quali può essere oggetto di valutazione la buona fede del terzo acquirente nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
Il tema non è nuovo: la Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24435 del 25/05/2011 cc. dep. 17/06/2011 Rv. 250692) ha affermato in proposito che la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere oggetto di valutazione a condizione che essa risulti immediatamente evidente.
Al principio oggi va data senz’altro continuità perchè esso risponde indubbiamente alla fondamentale esigenza di evitare che il procedimento cautelare, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà proprie della fase delle indagini preliminari, venga di fatto snaturato attraverso la possibilità di consentire approfonditi accertamenti che invece devono trovare il loro spazio naturale nel successivo giudizio di merito.
Venendo all’esame del caso di specie, è pacifica la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva per mutamento di destinazione d’uso della struttura turistica realizzata dalla società attraverso gli interventi riportati nella narrativa che precede, sicchè non è il caso di soffermarsi sui principi già elaborati in passato da questa Corte con riferimento proprio ai villaggi turistici.
Manca invece, come si è detto, ogni indagine da parte del giudice di merito sulla immediata percepibilità della buona fede da parte dei compratori, cioè proprio sul dato essenziale che giustifica l’eccezione alla regola secondo cui l’accertamento dell’elemento soggettivo non può essere effettuato in sede di riesame, salvo casi di particolare evidenza.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata e il giudice di rinvio, attenendosi ai principi di diritto esposti, accerterà, a fronte delle violazioni urbanistiche denunziate, se la buona fede dei compratori era immediatamente evidente al momento degli acquisti.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 21 giugno 2010, n. 14926. In materia di eccezione di inadempimento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello attribuito ad essa un grave inadempimento che aveva dato corso alla lite, per avere fatto decorrere il calcolo degli interessi dal momento in cui sarebbero giunti a scadenza i pagamenti contrattualmente concordati, per avere determinato l’entità del risarcimento ad essa spettante in misura tale da non tener conto delle risultanze della prova testimoniale e della consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, osserva la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in quanto, pur avendo riconosciuto che la fornitura effettuata da R.D.B. era affetta da vizi, i giudici hanno tuttavia affermato che il mancato pagamento del saldo costituiva grave inadempimento; affermazione, quest’ultima, incompatibile con il riconosciuto fondamento dell’actio quanti minoris, non assumendo comunque rilievo scriminante la circostanza che le contestazioni mosse da essa ricorrente fossero state accolte solo in parte.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., sostenendo che l’accoglimento, sia pure parziale, della sua domanda, avrebbe dovuto valere ad attribuire legittimità alla sospensione dei pagamenti, posta in essere in applicazione della citata disposizione. Gli interessi, dunque, non avrebbero potuto essere computati da un momento anteriore a quello della sopravvenienza delle condizioni di esigibilità della prestazione. In sostanza, la misura della prestazione dovuta a R.D.B. era stata determinata dalla sentenza, sicché era essa a fungere da condizione di esigibilità dell’obbligazione di pagamento.

La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, sarebbe pertanto viziata sia nella parte in cui ha posto a suo carico le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, supponendo un grave inadempimento in realtà escluso dalla stessa sentenza; sia nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento degli interessi nella misura convenzionale dalle singole scadenze anziché dalla data della sentenza che ha determinato la somma dovuta.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato che essa ricorrente avrebbe accettato con ritardo la consegna dei materiali forniti da R.D.B., trattandosi di affermazione in realtà sprovvista di alcuna motivazione e per di più contrastante con le risultanze della prova testimoniale.

I primi due motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono ammissibili e fondati.

Come si è visto, la Corte d’appello, sulla scorta delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, ha riconosciuto la sussistenza dei vizi denunciati dall’appellante principale; e mentre per quelli individuati come fessurazione dei pannelli ha ritenuto che gli stessi non dessero luogo a diminuzione del valore dei materiali forniti da R.D.B. s.p.a., per il vizio concernente l’altezza dei pali del capannone ha provveduto a ridurre l’importo della prestazione ancora dovuta da X. s.r.l.

Risulta dunque evidente, come esattamente denunciato dalla ricorrente, che la Corte d’appello, nel riconoscere la sussistenza dei vizi e nel ritenere comunque dovuti gli interessi nella misura contrattualmente dovuta e con la decorrenza contrattualmente prevista sulla residua somma dovuta dall’acquirente, si è posta in contrasto con il principio secondo cui “la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l’art. 1224 cod. civ., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all’omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nel caso concreto si trattava del mancato pagamento del corrispettivo dell’appalto giustificato dalle difformità e dei vizi dell’opera)” (Cass., n. 8567 del 1996).

È vero che “in tema di responsabilità contrattuale, l’exceptio non rite adimpleti contractus di cui all’art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all’inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede (Cass., n. 58 del 2004). Nei contratti con prestazioni corrispettive, dunque, “quando una delle parti giustifica il proprio inadempimento con l’inadempimento dell’altra ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento non solo all’elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico – sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell’altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente il principio che quando l’inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell’altra non è di buona fede e quindi non è giustificato” (Cass., n. 699 del 2000). In proposito, si è ulteriormente chiarito che “la salvaguardia del nesso sinallagmatico tra prestazioni corrispettive da adempiere simultaneamente, riconosciuta a ciascun contraente dall’art. 1460 cod. civ. mediante la facoltà di sospendere l’adempimento della propria obbligazione fino a quando l’altra parte non adempia, o non offra di adempiere, la propria, non legittima il rigetto delle domande di adempimento del contratto hic et inde proposte se entrambe le parti sollevano l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovendo invece il giudice valutare, secondo il principio di buona fede e correttezza, in senso oggettivo, quale tra le due condotte, in relazione non soltanto alla relativa successione temporale, ma anche avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico – sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte (Cass., n. 16822 del 2003).

Orbene, la Corte d’appello di Bologna, dopo aver accertato la fondatezza della denuncia dei vizi e della domanda di riduzione del prezzo proposta in via principale dalla X. s.r.l., ha del tutto omesso di considerare l’incidenza di tale accertamento sulla determinazione del contenuto della residua prestazione dovuta dalla medesima società e, per tale aspetto, la sentenza risulta viziata e va quindi cassata.

Si deve solo aggiungere che l’accoglimento per questo aspetto dei due motivi di ricorso assorbe la censura relativa alle spese processuali.

Il terzo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto integrata la fattispecie disciplinata dal contratto con la previsione della penale nella misura del 2% mensile del valore delle merci prodotte e non potute consegnare. In proposito, ha osservato che “la R.D.B. ha soddisfatto l’onere della prova che le incombeva: la documentazione in atti e la prova testimoniale dimostrano l’entità del ritardo nella consegna del materiale e la imputabilità del fatto alla X. (data di rilascio della concessione Xizia, bolle di consegna, testimonianze rese da Roberto Sangermani, Luigi Berti e Stefano Assirelli)”.

A fronte di tale motivata conclusione, la ricorrente oppone generiche contestazioni, prive per di più del requisito dell’autosufficienza, e sostanzialmente volte a censurare l’apprezzamento di fatto svolto dal giudice del merito. Ma è noto che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass., n. 15489 del 2007).

In conclusione, accolti il primo e il secondo motivo di ricorso e rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo esame, a una diversa sezione della Corte d’appello di Bologna.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a una diversa sezione della Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – ORDINANZA 15 aprile 2011, n.8713 VERBALE FEDELE FINO A QUERELA DI FALSO

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Fatto e diritto

Ritenuto che N. M. R. ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 41897/08, depositata il 17 giugno 2008, che ha rigettato la domanda di revocazione da essa proposta avverso la sentenza del medesimo Giudice di pace n. 102333 del 2006, depositata il 20 gennaio 2006;

che, con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 221 e 403 c.p.c., 203 del codice della strada e 18 e seguenti della legge n. 689 del 1981;

che la ricorrente ricorda che con la sentenza impugnata per revocazione, il Giudice di pace di Napoli aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il verbale a lei notificato il 13 aprile 2005, relativo alla violazione accertata il 24 novembre alle ore 12,20, ad opera del conducente del veicolo a lei intestato, e che, a fondamento di detta opposizione, ella aveva dedotto, tra l’altro, la duplicazione della contestazione rispetto ad altro verbale elevato al conducente del veicolo il medesimo giorno, alle ore 12,30, avente ad oggetto la medesima infrazione rilevata nella medesima località;

che, osserva ancora la ricorrente, l’opposizione era stata rigettata dal Giudice di pace sul rilievo che "i motivi addotti a sostegno del ricorso in presenza di un verbale di contravvenzione redatto da Pubblico ufficiale non possono farsi valere in questa sede. Il verbale opposto è un atto pubblico (art. 2700 c.c.) e, pertanto, per ottenerne l’annullamento, in base ai motivi esposti in ricorso, è necessario formulare, innanzi al giudice competente, il procedimento di querela di falso espressamente previsto dall’art. 221 c.p.c. In particolare si evidenzia che il verbale opposto è diverso da quello indicato nel ricorso (numero e orario) per il quale l’opponente ha proposto opposizione al Prefetto di Napoli";

che la N. ricorda quindi che avverso questa sentenza aveva proposto giudizio di revocazione, sostenendo che il Giudice di pace era incorso in errore percettivo, che lo aveva portato “ad escludere l’identità dei verbali opposti dal trasgressore, cui ha fatto seguito l’opposizione ex art. 203 C.d.S., e della coobbligata proprietaria del veicolo, che ha prodotto opposizione in alternativa a quella al Prefetto”;

che, tuttavia, il ricorso per revocazione era stato rigettato dal Giudice di pace di Napoli, secondo il quale il primo giudice non era affatto incorso in errore di fatto o in una svista, evidenziando che il verbale opposto era diverso da quello indicato nel ricorso (numero ed orario) per il quale era stata proposta opposizione al Prefetto e che il verbale non era stata elevato da ausiliari del traffico ma dai vigili urbani;

che la ricorrente ritiene che con la sentenza qui impugnata, il Giudice di pace abbia violato le indicate disposizioni, per non avere rilevato la incidenza causale dell’errore di fatto che sarebbe stato compiuto nella prima sentenza, nella quale si era affermata la necessità della querela di falso, e per avere affermato la diversità dei verbali elevati per la medesima violazione, laddove dagli atti emergeva che i verbali, pur recando un diverso orario, si riferivano alla stessa infrazione compiuta nella medesima via, contestata alla proprietaria con notificazione del verbale e al proprietario con contestazione immediata;

che, dunque, attesa la identità della infrazione, la ricorrente sostiene che i due verbali presenterebbero, quanto all’orario, una insanabile contraddittorietà, tale da precludere ad entrambi i verbali di acquisire efficacia probatoria privilegiata;

che, infine, la ricorrente rileva che, non essendo intervenuto il provvedimento del Prefetto sull’opposizione proposta avverso il verbale contestato personalmente al conducente, dovrebbe ritenersi verificata la decadenza della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione anche riguardo al verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale;

che, a conclusione del motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., chiede alla Corte di stabilire “se il mero apprezzamento personale espresso dai verbalizzanti circa l’orario indicato nei p.v. contravvenzionali, h. 12,20 e 12,30, costituisca o meno atto assistito da fede privilegiata, e se allo stesso debba o meno riservarsi il giudizio della querela di falso”;

che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Napoli e al Comune di Napoli;

che solo la Prefettura ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso;

che la relazione è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con la quale contesta la proposta di decisione contenuta nella citata relazione.

Considerato che, essendo la sentenza revocanda una sentenza del giudice di pace emessa prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che ha deciso sulla revocazione è suscettibile, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., delle medesime impugnazioni proponibili avverso la sentenza oggetto di revocazione, e quindi, nel caso di specie, di ricorso per cassazione;

che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’amministrazione controricorrente, per mancanza del quesito di diritto, atteso che il ricorso contiene la formulazione di idoneo quesito di diritte-che il ricorso è tuttavia infondato, dal momento che non appare revocabile in dubbio, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, che il verbale oggetto di opposizione si configuri come atto diverso rispetto a quello contestato personalmente al conducente;

che la sentenza impugnata, dunque, nell’avere escluso la sussistenza del denunciato vizio revocatorio, si sottrae alle doglianze della ricorrente;

che le censure sono anche infondate con riferimento al merito alla questione oggetto del quesito di diritto, formulato sul presupposto della identità della infrazione oggetto di contestazione con i due verbali, e consistente nella asserita inidoneità dell’accertamento dell’orario contenuto nel verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ad acquisire efficacia probatoria privilegiata, stante l’esistenza di altro verbale, asseritamente riferito alla medesima infrazione, redatto in un orario differente;

che, invero, la risposta al quesito di diritto formulato dalla ricorrente non può essere altro che affermativa, nel senso che l’attestazione del verbalizzante circa l’ora della rilevata infrazione costituisce accertamento assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso;

che trova infatti applicazione il principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggetti va, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore)” (Cass., SSUU, n. 17355 del 2009);

che certamente la rilevazione dell’orario della infrazione è attività insuscettibile di apprezzamento e rispetto al quale non è possibile prospettare una irresolubile contraddittorietà rispetto alle ulteriori circostanze attestate nel verbale, la cui non veridicità può quindi essere dimostrata unicamente attraverso il giudizio di querela di falso;

che il ricorso deve quindi essere rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo, in favore della costituita amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese riguardo al Comune di Napoli, non avendo detto ente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Prefettura di Napoli, che liquida in Euro 400,00, per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

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