T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 31 Deliberazioni; Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 2.5.1995 e depositato in data 1.6.1995, i ricorrenti premettevano che, con Deliberazione di C.C. n. 49 del 22.10.1983 del Comune di Scalea, divenuta esecutiva a seguito dell’atto di controllo del CO.RE.CO n. 7452 del 19.12.1983, era stato approvato il progetto di lottizzazione presentato con riferimento ai propri terreni, siti in località "La Bruca", in catast. part. 11/118/84/90/119/120A/10/94°/14/32B/31°/94B/120B/132/12/49/108/17/109, Fg. n. 18, normati, secondo l’allora vigente PRG, come "zona CT5 -espansione turistica con indice di edificabilità di mc/mq 0,80", con contestuale approvazione dello schema di convenzione e conferimento di mandato al Sindaco, per i successivi adempimenti di competenza.

Precisavano che, a seguito della diffida del 24.11.1993 e dell’atto stragiudiziale di diffida del 25.10.1994, il Comune, con la nota prot. n. 15678 del 4.11.1994, nonostante la positiva relazione dell’UTC del giorno 8.4.1994, rifiutava la stipula della convenzione per atto pubblico, rimettendo la questione al Consiglio Comunale, il quale, infine, si determinava con l’epigrafata delibera.

A sostegno del proprio ricorso, svolgevano svariate censure, sostenendo, in sostanza, che il rifiuto di stipulare la convenzione denoterebbe perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Evidenziavano, inoltre, che vi sarebbe difetto di competenza del Consiglio Comunale, dal momento che sarebbe stato nominato un "commissario ad acta" per la redazione del piano regolatore.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 4.8.1995, si costituiva il Comune intimato ed insisteva per la legittimità del proprio comportamento, rilevando che la semplice approvazione di uno schema di convenzione, peraltro con prescrizioni e condizioni, non potrebbe essere considerata preclusiva della possibilità, per la P.A., di non dar corso alla stipulazione della convenzione, a causa di sopravvenienze normative e fattuali incompatibili o, comunque, tali da alterare il rapporto nella sua iniziale consistenza.

Con memoria depositata in data 14.6.2010, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 8.11.2010, il Comune insisteva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2010, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

1. Con il presente gravame, si censura il comportamento del Comune di Scalea, che, dopo aver approvato il piano di lottizzazione e relativo schema di convenzione con Delibera di C.C. n. 49 del 1983, con riferimento ai terreni di parte ricorrente, siti in località "La Bruca", in catast. part. 11/118/84/90/119/120A/10/94°/14/32B/31°/94B/120B/132/12/49/108/17/109, Fg. n. 18, normati, secondo l’allora vigente PRG, come "zona CT5 -espansione turistica con indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,80", si è determinato negativamente, ai fini della stipula dell’atto convenzionale, con l’epigrafata Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, oggetto dell’odierna impugnativa.

Ritiene, in linea generale, il Collegio che l’Amministrazione, dopo aver approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa convenzione, possa rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione): ciò discende, a tacer d’altro, dalla natura meramente programmatoria del piano di lottizzazione, che è, di per sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate in ordine al regime urbanistico delle aree ricomprese nello strumento attuativo, nonché dalla separatezza tra la fase della approvazione del piano e quella della stipula della convenzione (non casualmente rimesse a organi istituzionali diversi, essendo la prima atto di pianificazione e programmazione e la seconda atto di gestione).

Si osserva, inoltre, che, anche a voler ammettere (come implicitamente sostenuto dalla parte ricorrente) che, dall’approvazione del piano di lottizzazione e dello schema di convenzione, possa scaturire, a carico dell’Amministrazione Comunale, l’obbligo di stipulare la convenzione accessiva, e che, correlativamente, i ricorrenti possano vantare un vero e proprio diritto in tal senso, è incontestato che nessuna iniziativa (a parte i solleciti di cui alla diffida del 24.11.1993 ed all’atto stragiudiziale di diffida del 25.10.1994) sia stata assunta dai ricorrenti nel corso di dieci anni a fronte dell’inerzia del Comune: e poco importa, in questa sede, se tali iniziative dovessero sostanziarsi in un’azione ex. art. 2932 c.c. (come è per l’inadempimento degli obblighi di contrarre), ovvero nei rimedi amministrativi avverso l’inerzia della p.a.

Pertanto, nella specie, la realtà fattuale in relazione alla quale il Comune di Scalea si è trovato a modellare la propria azione amministrativa, è stata, innegabilmente, quella di una lottizzazione approvata e non ancora stipulata, ed è su questa realtà che va parametrata la legittimità delle scelte compiute in ordine ai suoli per cui è causa.

2. Orbene, ritiene il Collegio che, nella specie, non sussista il dedotto difetto di competenza del Consiglio Comunale, poiché, se è vero che, secondo la (allora) vigente normativa di cui all’art. 151 del RD 4.2.1915 n. 148, trasfusa nella Deliberazione di C.C. n. 49 del 22.10.1983 del Comune di Scalea – di cui si chiede l’esecuzione- al Sindaco spetta il potere di emanare gli atti consequenziali all’approvazione della convenzione di lottizzazione, è anche vero, che nella specie, l’impugnata Delibera, anche a causa del lungo tempo trascorso, ha dovuto statuire sull’attuale conformità di detto piano di lottizzazione alla sopravvenuta normativa nonché sulla stessa attualità" dell’interesse pubblico a darvi corso, con ciò, quindi, esercitando quei poteri discrezionali di valutazione del merito, nella sostanza corrispondenti a quelli che vengono esercitati in sede di emanazione di un provvedimento di secondo grado, quali l’annullamento e la revoca, tipicamente riconducibili al "contrarius actus", rispetto alle previsioni di cui all’art. 28 della legge n.1150 del 1942.

Ciò, in quanto la convenzione di lottizzazione conclusa dalla p.a. con il privato interessato al rilascio di una concessione edilizia non assume valenza privatistica ed autonoma rispetto all’atto autoritativo di concessione, ma si inserisce nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di essa.

Invero, come evidenziato dal CO.RE.CO. (atto prot. n.1622 del 3.3.1995), in sede di disamina del reclamo proposto dai ricorrenti avverso l’epigrafata Deliberazione, nelle more fra la data della Delibera di C.C. n. 49 del 1983 e la data dell’impugnata Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, sono intervenuti fondamentali disposizioni legislative, quali, ad esempio, quelle contenute nella Legge 8 agosto 1985 n. 431, che impone vincoli e limitazioni significativi all’edificabilità, per ragioni inerenti la tutela ambientale.

Inoltre, la relazione del CO.RE.CO. evidenzia che lo schema di lottizzazione a suo tempo approvato si pone in contrasto con l’art. 28 della legge 17.8.1942 n. 1150, poiché non prevede i termini di durata della lottizzazione, non prevede, tra le opere di urbanizzazione primaria da eseguire a carico dei lottizzanti, la rete di distribuzione primaria, la rete di distribuzione elettrica e del gas e gli spazi a verde attrezzato, mentre dispone che i suoli a verde debbano rimanere di proprietà del privato, in contrasto con le prescrizioni di cui al comma 5, n. 1 del precitato art. 28 della legge 17.8.1942 n. 1150, il quale dispone che tutte le opere di urbanizzazione primaria, compresi gli spazi di verde attrezzato, debbano essere ceduti gratuitamente al Comune.

In ordine alle suddette questioni, esaminate dall’organo tutorio che ha concluso per la legittimità dell’impugnata Delibera, nessuna censura viene sollevata dai ricorrenti.

Pertanto, le doglianze non meritano adesione.

In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La complessità e la delicatezza della fattispecie consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2011, n. 4994 Pignoramento di crediti di lavoro

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Svolgimento del processo

1- Con ricorso al giudice del lavoro di Teramo D.G.E., già dipendente dal 27.5.82 al 23.9.91 di T.A., premesso di vantare un credito di Euro 4.618,67 nei confronti della medesima in forza di sentenza del 6.12.91 pronunziata dal Pretore di Notaresco e di avere infruttuosamente sottoposto a pignoramento i beni della predetta, esponeva di aver ottenuto dal fondo di garanzia ex D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 solo il trattamento di fine, rapporto e non anche la retribuzione delle tre ultime mensilità del rapporto di lavoro. Conveniva, pertanto, in giudizio l’INPS, quale gestore del Fondo, per ottenere detto pagamento.

L’INPS chiedeva il rigetto della domanda ritenendo non dovuto l’intervento del fondo per crediti relativi a procedure esecutive iniziate prima del 28.2.92, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992. 2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla D.G., la Corte d’appello di L’Aquila con sentenza pubblicata il 3.3.09 accoglieva l’impugnazione e condannava l’INPS a pagamento di Euro 6.205,63 a titolo delle ultime tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.

Secondo il giudice, il Pretore di Notaresco prima della pronunzia aveva concesso il sequestro conservativo e, pertanto, il sequestro stesso si era convertito in pignoramento al momento della sentenza, ex art. 686 c.p.c.. Pur essendo stata pubblicata il 15.1.92, la sentenza era passata in giudicato solo in data 1.3.92 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992. In ogni caso la lavoratore aveva avuto conoscenza dell’insolvenza del datore di lavoro solo in data 31.3.92, quando era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare.

Circa il quantum della pretesa, la Corte di merito riteneva dovuta la cifra richiesta dall’attrice, non avendo l’INPS tempestivamente contestato detta quantificazione.

3.- Di questa sentenza chiede la cassazione l’INPS con ricorso articolato in due motivi.

La D.G. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

4.- I motivi dedotti dall’Istituto ricorrente possono essere sintetizzati, come segue.

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 6 e art. 686 c.p.c.. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, intatti, è avvenuta al momento non del passaggio in giudicato della sentenza (1.3.92), ma della pubblicazione della sentenza stessa (15.1.92), atteso che l’art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva". La data di inizio dell’esecuzione forzata, pertanto, è antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 e, pertanto, è irrilevante anche la circostanza che l’atto di pignoramento fosse stato notificato alla debitrice il 31.3.92, non costituendo detto pignoramento "primo atto di esecuzione", ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), dello steso D.Lgs..

4.2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando la condanna al pagamento, oltre l’importo delle tre mensilità, degli interessi legali dalla domanda amministrativa del 31.5.05 al soddisfo, atteso che nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello la ricorrente aveva specificato che la somma richiesta era già comprensiva di rivalutazione ed interessi. Il giudice avrebbe, dunque, pronunziato extra petita, attribuendo all’istante il diritto agli accessori in misura superiore alla richiesta.

5.- Giova premettere all’esame del ricorso che la direttiva del Consiglio della CEE del 20.10.80 n. 80/987, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevede che gli Stati membri adottino misure legislative affinchè appositi organismi pubblici assicurino il pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati maturati prima dell’accertamento dell’insolvenza del datore, relativamente ad un periodo di tempo prefissato.

Nell’ordinamento italiano l’attuazione della direttiva è avvenuta con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il quale ha previsto che il Fondo di garanzia di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, sia tenuto a pagare i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi anteriori allo stato di insolvenza, in misura non eccedente il triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali (artt. 1 e 2).

Lo stato di insolvenza deve essere conseguenza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (art. 1, comma 1).

Nel caso il datore di lavoro non sia assoggettabile ad alcuna di queste procedure, l’insolvenza deve risultare dall’esecuzione forzata intrapresa per la realizzazione del credito, ove le garanzie, patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (art. 1, comma 2).

L’art. 2, in particolare, prevede che "il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a trattamento di fine rapporto, inerenti, gli ultimi ire mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina Paperi uni di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio, ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per 1 lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa" (comma 1), e che "l’intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicare nell’art. 1 siano intervenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo" (comma 6).

Il D.Lgs. n. 80, dopo la prescritta vdcatio legis, è entrato in vigore il 28.2.92, essendo pubblicato sulla G.u. 13.2.92 n. 36, suppl. ord. n. 36.

E’ circostanza noti controversa in causa che il datore di lavoro non fosse soggetto alle procedure concorsuali di cui all’art. 1, comma 1. 6.- l’atre queste premesse, deve rilevarsi infondatezza del ricorso nei termini di seguito indicati.

Il giudice di ritiene obbligatorio l’intervento del Fondo rilevando che il lavoratore aveva intrapreso esecuzione immobiliare nei confronti del datore in forza di sentenza del Pretore del lavoro passata in giudicato in data 1.3.92 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto successivo), considerando ininfluente la circostanza che la sentenza stessa fosse stata pronunziata il 6.12.91 (data della lettura del dispositivo) e pubblicata il 1 5.1.92 mediante deposito in cancelleria.

Sarebbe, pertanto, irrilevante che il giudice avesse precedentemente accolto un’istanza cautelare del lavoratore di sequestro conservativo dei beni del datore e che la sentenza in questione, accogliendo la domanda di pagamento, avesse convalidato il sequestro, in quanto la conversione del sequestro conservativo in pignoramento prevista dall’art. 686 c.p.c. si sarebbe prodotta al momento del passaggio in giudicato della sentenza. In ogni caso, per il giudice di merito, il lavoratore avrebbe avuto piena conoscenza dello stato di insolvenza del datore di lavoro solo nel corso della procedura di esecuzione esperita successivamente alla sentenza, a tale scopo, richiamandosi un verbale di pignoramento immobiliare (evidentemente negativo) notificato il 31.3.92. 7.- Il richiamato art. 686 c.p.c. prevede che "il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva" (comma 1). Tale norma, sul presupposto che il sequestro sia stato validamente eseguito sui beni del debitore secondo le condizioni previste dall’art. 678 c.p.c., sostituisce al titolo derivante dalla cognizione sommaria (il provvedimento di sequestro), i titolo giudiziale vero e proprio e trasforma la situazione di mero assoggettamento cautelare del bene sequestrato in formale esecuzione giudiziale. A completa realizzazione di tale effetto l’art. 156 disp. att. c.p.c. impone al creditore una attività di impulso processuale consistente nel deposito di copia della sentenza di condanna esecutiva nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione entro sessanta giorni dalla conoscenza della sentenza (circa l’automaticità di questo meccanismo processuale v., tra le altre, Cass. 3.9.07 n. 18536 e Cass. 29.4.06 n. 10029).

Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che la sentenza di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. è per legge esecutiva, seppure m via provvisoria (art. 431 c.p.c). Non ponendo in dubbio il giudice di merito che il sequestro tosse stato db origine validamente eseguito, deve ritenersi che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento fosse intervenuta ipso iure al momento stesso della pronunzia delle semenza, ovvero il 6.12.91, giorno di pronunzia del dispositivo e che dalla stessa data fosse iniziata la procedura esecutiva, atteso che il pignoramento costituisce il primo atto dell’espropriazione forzata ( art. 491 c.p.c.).

Irrilevante è la circostanza che il lavoratore abbia avuto cognizione dello stato di insolvenza solo all’esito di uno specifico atto di esecuzione intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che il già richiamato del D.Lgs. n. 80, art. 1, comma 6, fissa l’inizio dell’operatività della garanzia del fondo a che la procedura di esecuzione sia "intervenuta" (comma 1 "sia iniziata") prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, a prescindere dall’avvenuta consapevolezza dell’incapienza del patrimonio assoggettato ad esecuzione.

Deve, dunque, concludersi che il decreto legislativo in questione è entrato in vigore dopo l’inizio dell’esecuzione e che l’intervento del fondo non è nel caso in esame dovuto.

8.- In conclusione il primo motivo deve essere accolto; il che, assorbito il secondo motivo, comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensare.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 18-02-2011, n. 6238 Falsità

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone in data 22.9.2010, con la quale veniva applicata nei confronti dell’ A. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 476, 479 e 490 c.p., commesso quale direttore della Sezione Provinciale di Frosinone dell’Arpa Lazio falsificando il registro dei risultati il valore di zinco annotatovi dal tecnico M.H. in relazione ad un prelievo effettuato presso la s.p.a. Eurozinco, facendolo In tal modo figurare come ricompreso nei limiti di legge, esponendo tale dato falso nella nota indirizzata alla Guardia di Finanza di Formia in data 22.2.2007 e distruggendo la pagina del registro sulla quale era stata eseguita l’alterazione.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza ed alla attualità delle esigenze cautelari ed all’individuazione della misura adeguata rispetto al tempo trascorso dalla commissione dei fatti per i quali si procede.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con l’ordinanza impugnata, ritenendosi condivisibile il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla ravvisabilità delle esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo della commissione di reati della stessa specie, si osservava, quanto al tempo trascorso dalla data del fatto, che la propensione dell’indagato ad operare con scarsa trasparenza ed imparzialità nella gestione dell’ufficio, evidenziata dalla pendenza nei suoi confronti di altra indagine relativa a campionamenti eseguiti presso la SAf di Colfelice, rendeva evidente ed attuale il pericolo di commissione di ulteriori reati; e che la sospensione dal servizio ed il trasferimento di sede disposti nei confronti dell’indagato non modificavano tali conclusioni, considerato che la sospensione aveva natura cautelare e risultava applicata per il solo periodo di restrizione della libertà personale, e che il trasferimento aveva anch’esso carattere provvisorio e comunque non costituiva misura tale da impedire l’inquinamento della prova e la commissione di reati in altra sede lavorativa.

Il ricorrente, richiamato il contenuto del provvedimento dispositivo della misura cautelare laddove lo stesso evidenziava la necessità di recidere i legami dell’indagato con gli ambienti di lavoro alla luce delle accertate condotte di condizionamento dei dipendenti e delle altre indagini in corso a carico dell’ A., rileva che, rispetto alle circostanze per le quali la vicenda relativa alla SAF era anteriore al 2007, l’indagato non dirige più l’ufficio di Frosinone dal maggio del 2007, non essendo pertanto in grado di esercitare pressioni su quell’ambiente, e il servizio al quale l’indagato è stato destinato a (OMISSIS), benchè ancora in via di definizione, non lo pone più in alcun rapporto con i fatti contestati, l’ordinanza impugnata non motiva sulla concreta possibilità per l’ A. di inquinare la prova non operando più presso la sede di Frosinone e di commettere ulteriori reati nel momento in cui non sono state stabilite le funzioni che il predetto dovrebbe svolgere nella nuova sede, e comunque non da ragione dell’inidoneità di misure cautelari meno afflittive, quale quella interdittiva richiesta in via subordinata dal pubblico ministero o quelle dell’obbligo di dimora in Roma o del divieto di dimora in Frosinone.

Rammentato il principio della reciproca integrazione delle decisioni di primo e secondo grado ai fini del controllo sulla congruità della motivazione (Sez. 2, n. 5606 del 10.1.2007, imp. Conversa, Rv.

236181), è opportuno richiamare l’attenzione, ai fini che qui interessano, sul contenuto dell’ordinanza applicativa della misura nei confronti dell’ A. in tema di consistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura adottata. Il provvedimento citato motivava invero dettagliatamente sulla necessità che all’indagato fosse inibita, al fine di evitare l’interferenza con la ricerca della prova e la commissione di ulteriori reati, non la generica possibilità di rapporti con l’ambiente lavorativo dell’ufficio di Frosinone nella sua operatività, ma specificamente l’opportunità di ristabilire contatti con le persone fisiche dei suoi collaboratori. Questa impostazione è evidentemente recepita nell’ordinanza qui impugnata; la quale per un verso rimarca la gravità e la permanenza delle ragioni di cautela in considerazione della pendenza di altre indagini per fatti similari, che rende irrilevante il tempo trascorso, e per altro pone in risalto l’inidoneità della sospensione dal servizio e del trasferimento dell’indagato a rendere inattuali le esigenze cautelari, con evidente riferimento ad una valutazione di dette condizioni rispetto alla possibilità per l’indagato di avvicinare i collaboratori menzionati dell’ordinanza applicativa.

Dal complesso motivazionale così delineato emerge pertanto un logico e lineare percorso argomentativo dei giudici di merito, che radica la necessità di mantenimento della misura cautelare domiciliare non sull’operatività funzionale dell’indagato presso la sede lavorativa originaria, sulla quale potrebbe essere valutata l’incidenza dei provvedimenti adottati in sede amministrativa, ma sui contatti personali con soggetti facenti parte dell’ambiente di commissione dei reati per i quali si procede, rispetto ai quali detti provvedimenti coerentemente venivano ritenuti ininfluenti. E questa prospettiva implica necessariamente un giudizio di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, all’evidenza inidonee a garantire l’interruzione dei contatti di cui sopra.

La motivazione del provvedimento impugnato risponde pertanto alle questioni sollevate dal ricorrente senza incorrere in vizi rilevabili in questa sede. Il ricorso deve dunque essere respinto, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1839 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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