T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2250 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con lodo n. 38/09 pronunciato in data 3 marzo 2009, il Collegio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale per i Contratti pubblici in Roma ha ingiunto al Comune di TURSI di pagare alla ricorrente la somma di euro 214.987,20 oltre IVA al 10% (o difforme aliquota di legge) dalla data della decisione (3 marzo 2009) a quella di effettivo soddisfo;

– che, allo stesso modo, il predetto Collegio arbitrale ha posto le spese di funzionamento, il compenso degli arbitri, il rimborso delle spese e le competenze del Segretario, per 2/3 a carico del Comune di Tursi ed per 1/3 a carico della ricorrente, pur con vincolo di solidarietà;

– la stessa percentuale di imposizione è stata disposta con riferimento alle spese difensive ed al compenso del CTU (Ing. Bentivoglio);

– che, per quanto riguarda il compenso del CTU, la società T.T. ha già provveduto a liquidare l’intero importo liquidato dal Collegio arbitrale di euro 8.480,13 (comprensivo degli oneri), i cui 2/3 a carico del Comune di Tursi ammontano quindi a euro 5.653,52;

– che, con riferimento al compenso degli arbitri, la ricorrente aveva già provveduto a versare un acconto di euro 15.000,00 quando la parte di sua spettanza, come previsto nel lodo arbitrale n. 33/09, ammonta ad euro 14.083,29 (residuando, quindi, un credito nei confronti del Comune di euro 916,71);

– che, in merito alle spese di registrazione del lodo, la società istante ha versato l’intero importo di euro 1.916,00, la cui percentuale dei 2/3 a carico del Comune di Tursi ammonta a euro 1.277,33 (di cui è quindi creditrice la ricorrente, sulla base del dispositivo del lodo);

– che il predetto lodo, non opposto nei termini di legge come confermato dalla Corte di Appello di Roma, è stato munito di formula esecutiva dal Presidente del Tribunale di Roma in data 7 dicembre 2009;

– che il lodo arbitrale non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. e) del D.lgs n. 104/2010;

– che, pertanto, non risultando eseguito il lodo arbitrale n. 33/2009, il ricorso (notificato in data 7 dicembre 2010 e depositato il 20 dicembre 2010) deve essere accolto nella parte in cui chiede il pagamento della somma di euro 214.987,20 oltre IVA al 10% (o difforme aliquota di legge) dalla data della decisione (3 marzo 2009) a quella di effettivo soddisfo e di quelle già versate in favore del CTU e degli arbitri a titolo di compensi, mentre deve essere respinto nella parte in cui chiede di ordinare al Comune di Tursi di pagare le somme non ancora corrisposte in favore della Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Camera Arbitrale), non essendo la ricorrente legittimata ad avanzare tale richiesta;

– che, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo del Comune di Tursi di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando al ricorrente la somma sopra specificata, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Tursi non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Matera ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Tursi, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al lodo arbitrale n. 33/2009 nei sensi e limiti di cui in motivazione, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 214.987,20 oltre IVA al 10% (o difforme aliquota di legge), dalla data della decisione (3 marzo 2009) a quella di effettivo soddisfo, e delle spese già sostenute dalla società istante relativa alla procedura di che trattasi (ovvero euro 5.653,52 quale quota parte spettante al Comune di Tursi per il compenso del CTU, euro 916,71 per la parte di onorari degli arbitri già corrisposti a titolo di acconto dalla ricorrente ed euro 1.277,33 quale quota parte spettante all’amministrazione intimata relativa alle spese di registrazione del lodo);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Matera ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 1.000,00 (mille /00), da porsi a carico del Comune di Tursi;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Tursi, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14065 Accertamento

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Svolgimento del processo

La Corte:

quanto segue:

Con atto notificato il 16/2/2006, la banca di credito cooperativo Cassa Rurale Bassa Anaunia ed il suo presidente C.R. hanno proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e L’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza de1 31/5/2011.
Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che le Casse Rurali della Provincia di Trento si sono accordate con la Federazione Trentina Cooperative per la gestione in forma associata deLla pubblicità relativa ad eventi eccedenti l’ambito territoriale dei singoli Istituti.

A questo proposito è stato stabilito che la scelta delle manifestazioni da sponsorizzare sarebbe stata effettuata da un apposito ente paritetico denominato Comitato Comprensoriale, mentre tutte le restanti attività, quali la conclusione dei necessari contratti, il loro pagamento e la ripartizione delle spese fra le varie Casse sarebbero state svolte dalla federazione.

In esecuzione di tale accordo, quest’ultima ha pertanto provveduto a contattare i fornitori, a saldare le relative fatture, ad inserirne l’importo fra i costi, a detrarre l’Iva ed a farsi rifondere pro quota dai singoli Istituti mediante emissione nei loro confronti, di separate fatture con addebito dell’IVA. Nell’anno 1995 è però intervenuta una modifica operativa, in forza della quale la Federazione ha cominciato a non detrarsi più l’imposta versata ai fornitori ed a farsi rimborsare dalle varie Casse senza addebito l’IVA. Questo nuovo sistema, tuttavia, non è apparso corretto alla Guardia di Finanza, che nell’anno 2001 ha elevato processo verbale con il quale ha sostenuto che quello intercorso tra le parti era stato un rapporto di mandato senza rappresentanza e che sulle fatture emesse dalla Federazione avrebbe dovuto essere pertanto applicata anche l’IVA. L’Ufficio ha recepito il rilievo, notificando alla Cassa Rurale Bassa Anaunia quattro distinti avvisi con cui le ha contestato, per gli anni 1996/99, l’omessa regolarizzazione delle predette fatture e l’infedele dichiarazione dell’IVA, invitandola al pagamento di complessive L. 6.885.000 a titolo d’imposta ed accessori.

La Cassa Rurale li ha impugnati assieme al C. davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trento e dopo aver ricordato che per evitare un lungo contenzioso, la Federazione aveva già provveduto al versamento delle imposte e delle sanzioni, ha puntualizzato che quello ad essa conferito era stato un mandato con rappresentanza e che, da parte sua, non aveva provveduto alla regolarizzazione delle fatture non soltanto perchè non ne ricorrevano i presupposti, ma anche perchè il destinatario non era tenuto a controllare l’esattezza delle valutazioni compiute dall’emittente in ordine alla non imponibilità dell’operazione.

Tenuto conto di quanto sopra ed aggiunto, altresì, che il D.Lgs n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, aveva modificato il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 41 del DPR n. 633 del 1972, eliminando l’obbligo del pagamento dell’imposta che, oltretutto, era già stata incassata due volte dall’Amministrazione:, ha quindi concluso per l’annullamento degli atti impugnati perchè illegittimi ed infondati.

L’Ufficio ha difeso la correttezza del proprio operato sololineando, in particolare, che la modifica introdotta dal D.Lgs n. 471 del 1997 non aveva riguardato il tributo, ma la sanzione, alla cui applicazione la controparte non poteva pretendere di sottrarsi perchè pur non essendo tenuta a sindacare le conclusioni qiuridiche dell’emittente, aveva comunque l’obbligo di verificare se sussistevano davvero i presupposti per la non assoggettabilità delle fatture all’IVA. La Commissione Provinciale ha riunito i ricorsi, accogliendoli con sentenza che l’Ufficio ha impugnato, ribadendo le tesi già esposte in precedenza.

La Cassa Rurale ed il C. hanno depositato controdeduzioni e la Commissione Regionale ha innanzitutto stabilito che dovendosi avere riguardo alla sostanza del rapporto più che alle definizioni ad esso date dalle parti, non poteva assolutamente parlarsi di mandato con rappresentanza, visto che non vi era stata una vera procura, che la Federazione aveva sempre contattato in nome proprio i fornitori e che questi ultimi non avevano emesso tante fatture quante erano le Casse interessate, ma una sola, "intestandola alla Federazione che ne aveva suddiviso l’importo fra le mandanti non "in base al costo ipoteticamente anticipato per ciascuna di esse, bensì secondo una quota forfettaria di quanto complessivamente stanziato in bilancio per la pubblicità comprensoriale".

Ciò posto e condiviso quanto affermato dall’Ufficio in ordine al fatto che la novella di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, aveva inciso soltanto sulla misura della pena pecuniaria, la Commissione Regionale ha da ultimo precisato che il compito demandato al destinatario delle fatture non consisteva nel sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’emittente, ma nel regolarizzare le operazioni con il versamento dell’IVA su di esse dovute.

Per tali motivi, ha quindi accolto l’appello erariale, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite.

La Cassa Rurale ha proposto ricorso per cassazione unitamente al C., deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 3, che nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità non imponeva affatto al destinatario della fattura di accertare la debenza o meno dell’imposta, ma soltanto di supplire alle mancanze eventualmente commesse dall’emittente nella identificazione dell’atto negoziale o nella esposizione degli altri dati fiscalmente rilevanti.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 e D.Lgs n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, in quanto ai Commissione Regionale avrebbe dovuto riconoscere che nella parte in cui prevedeva anche l’obbligo di pagamento del tributo, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comminava, in realtà, una sanzione impropria ormai abolita dall’art. 6 sopra indicato e, quindi, non più applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, secondo il quale fra più sanzioni succedutesi nel tempo, doveva applicarsi quella più favorevole all’incolpato.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla natura del rapporto intercorso con la Federazione, che la Commissione Regionale avrebbe dovuto qualificare come mandato con rappresentanza se avesse attentamente ponderato la documentazione in atti e, segnatamente, la comunicazione in data 1/8/1995, il mandato successivamente rilasciato in conformità, la cointestazione delle fatture dei fornitori anche al Comitato Comprensoriale e l’espresso richiamo al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, operato dalla federazione per giustificare la non applicazione dell’IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Casse.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al fatto che l’Ufficio aveva già percepito due volte l’IVA dalla federazione, per cui non poteva pretendere un ulteriore pagamento che avrebbe addirittura portato ad una triplicazione dell’introito.

Così riassunto il contenuto del ricorso, di cui i controricorrenti hanno richiesto il rigetto e cominciando con l’esame del terzo motivo, che va scrutinato per primo in ragione della sua priorità logico-giuridica, osserva il Collegio che l’interpretazione dei contratti oggetto della controversia è riservata al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione se non sotto il profilo della violazione di legge o della insufficienza della motivazione (C. cass. 2002/8577, 2004/3296, 2006/3075, 2007/4178, 2008/13513 e 200 9/129624).

Nel caso di specie, la Cassa Rurale non ha imputato alla Commissione Regionale alcuna violazione di legge, ma soltanto delle carenze motivazionali che, però, non sussistono in quanto i giudici a quo hanno ricostruito la vicenda in modo chiaro e coerente sottolineando, in definitiva, che anche a prescindere dal contenuto niente affatto decisivo del mandato rilasciato dalla Cassa alla Federazione, non vi era comunque stato, nei rapporti esterni coi terzi, alcun cambiamento capace di comprovare l’effettivo abbandono del sistema precedente in favore di uno nuovo caratterizzato dalla spendita del nome delle mandanti e dalla totale estraneità della mandataria ai diritti ed agli obblighi derivanti dai contratti a suo mezzo stipulati.

Trattandosi di conclusione adeguatamente argomentata, cui questa Corte non potrebbe preferirne un’altra senza sconfinare nel merito, il terzo motivo va, pertanto, rigettato al pari, del resto, del primo, a proposito del quale è sufficiente ricordare che proprio la giurisprudenza citata dalle ricorrente (v., espressamente in tal senso, C. cass. 2008135132 nonchè, sia pure per implicito, C. cass. 2009/19624), riconosce l’obbligo del destinatario di procedere alla regolarizzazione della fattura nei casi in cui, come quello in esame, l’emittente abbia dato al negozio sottostante una qualificazione diversa da quella dovuta, che nel caso di specie la Cassa ricorrente non poteva ignorare, stante la sua qualità di parte del rapporto.

Il secondo motivo è invece fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte confermato l’indirizzo secondo il quale l’obbligo imposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, di pagare anche il tributo nelle ipotesi di mancata regolarizzazione delle operazioni costituiva una sanzione impropria (C. Cass. SU 2010/26126 e 26127), che ai sensi, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, non poteva più essere applicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 471 del 1997, art. 6, comma 8.

In accoglimento del secondo motivo e dichiarato assorbito il quarto, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata senza rinvio, perchè non essendo necessario alcun ulteriore – accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’affermazione dell’obbligo della Cassa di pagare soltanto una sanzione pari al cento per cento dell’imposta.

La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiarato assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, riduce la sanzione complessivamente dovuta dalla Cassa ad una somma pari al cento per cento dell’imposta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15642

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto depositato il 25.9.2008, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato nullo il ricorso proposto da A.M.L. per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, introdotto innanzi al TAR Campania e non ancora definito, in conseguenza della nullità della procura, priva di data e con diversi caratteri a stampa, conferita al difensore su foglio separato nonostante la pagina finale del ricorso non fosse conclusa, con numerazione progressiva a penna e timbro di congiunzione, aggiunti sicuramente dopo il deposito dell’atto, la cui copia non reca le medesime caratteristiche. L’atto, inoltre, relativo a giudizio seriale, non indica l’autorità competente adita.

Avverso questo decreto A.A.M. ha proposto ricorso per Cassazione ad unico motivo articolato in quadruplice profilo.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è improcedibile.

La procura, alla quale si riferisce il vizio riscontrato dal giudice del merito, di cui si assume in questa sede regolarità e validità, non risulta allegata al fascicolo di parte ricorrente, tanto meno si rinviene nel fascicolo d’ufficio. La palese violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che prescrive il deposito, insieme col ricorso per cassazione, degli atti e documenti sui quali esso si fonda, comporta l’applicazione dell’indicata sanzione.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimati.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 05-05-2011, n. 17478 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 31/7/2010 il GIP del Tribunale di Caltagirone emetteva ordinanza cautelare in carcere nei confronti di P. G. (e del convivente D.F.S.), per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla detenzione e cessione di droga fatta ad acquirenti presso la propria abitazione.

Le fonti di prova erano costituite da indagini di P.G., appostamenti e dichiarazioni dei tossicodipendenti acquirenti.

2. Con ordinanza del 20/8/2010 il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame avanzata dalla P..

Osservava il Tribunale che:

– i gravi indizi emergevano dalle dichiarazioni dei tossicodipendenti acquirenti L.R.F., T.A. e S. O., i quali avevano riferito di avere acquistato, poco prima del loro controllo da parte della P.G., la cocaina sequestrata da due persone e che essa materialmente era stata consegnata dalla P.;

– dal rinvenimento nell’abitazione degli indagati di altre dosi di cocaina e di materiale utile al confezionamento della sostanza (bilancino) e danaro costituito da banconote di vario taglio.

Quanto alle esigenze cautelari, esse emergevano dalla pericolosità manifestata dalla P. gravata da plurimi precedenti e carichi pendenti e che svolgeva la attività di spaccio in modo professionale.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagata, lamentando:

3.1. la violazione di legge in relazione alla perquisizione svolta senza autorizzazione del P.M. e senza alcun avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore;

3.2. il difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto nell’alveo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

3.3. il difetto di motivazione in ordine alla affermata sussistenza di esigenze cautelari, a fronte di precedenti e carichi pendenti riguardanti solo reati contro il patrimonio.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che "l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. 4, n. 2050/96, imp, Marseglia, rv. 206104).

Orbene, quanto ai gravi indizi, nel caso di specie, il Tribunale ha riportato le dichiarazioni degli acquirenti, le quali hanno trovato oggettivo riscontro nel reperimento di cocaina presso l’abitazione della imputata. Quanto alla lamentata illegittimità della perquisizione, va rilevato che:

– la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente od altre indagini, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti, in forza del disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41, e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103;

– all’atto della perquisizione, nel verbale della Questura di Caltanissetta del 27/7/2010, ore 2.20, vi è l’avviso all’indagata della facoltà di assistenza difensiva ed è annotato il suo rifiuto;

– in ogni caso, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha statuito che "La perquisizione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, comma 3, si differenzia da quella d’iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l’esistenza di una notizia di reato e rientra in un’attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l’eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all’esito rinvenute" (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26668 del 06/05/2009 Ud. (dep. 30/06/2009), Flisi, Rv.

244507; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 150 del 15/11/2005 Cc. (dep. 05/01/2006), D’Ambrosio, Rv. 232793).

Quanto alla possibilità di configurare l’attenuante del fatto di lieve entità, in ogni caso tale eventualità non inibisce la adozione e mantenimento della misura cautelare ed allo stato, valutata la reiterazione delle condotte, il giudice di merito coerentemente non ha ritenuto il fatto di minima lesività. 3.2. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari va ricordato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che in tema di misure cautelari personali, il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (ex piunmis, cass. 4, 39531/06, imp. De Los, rv. 235391; conf., Cass. 2, 39785/07, imp. Poropat, rv. 238763). Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato come la reiterazione delle condotte (da parte di persona già pregiudicata) lasciava trasparire la "professionalità" dell’indagata nell’illecita attività, da cui si desumeva il pericolo della reiterazione delle condotte criminose in caso di adozione di una misura meno afflittiva, tenuto conto, peraltro, che la illecita attività era svolta in casa. Tali argomentazioni, coerenti e non manifestamente illogiche, rendono incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter.

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