Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-05-2011, n. 3112 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia i signori M. e D., attuali appellanti, agivano avverso la concessione edilizia n.83 del 20 aprile 2000 rilasciata dal Comune di Conversano alla signora F. C. per la esecuzione di lavori di ristrutturazione e sostituzione del solaio dell’immobile sito in quel Comune, atto conosciuto a seguito di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nonchè avverso la revoca dell’ordine di sospensione dei lavori.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che:

1) le doglianze attenevano alla fase esecutiva dei lavori e non era pretendibile quindi una inadeguata istruttoria sul progetto;

2) le opere ulteriori apportate che riguardavano il "filare di coppi" realizzato a seguito di variante riguardavano opere che erano consentite dalla legge regionale che ammetteva i lavori per la coibentazione;

3) in ogni caso la parziale difformità era di tale lieve entità che poteva comportare al massimo una sanzione ma mai la demolizione dell’intervento;

4) in relazione al parere della Sovrintendenza, secondo il primo giudice, non si trattava di atto previsto, vertendosi di area non vincolata; in ogni caso si era provveduto all’adeguamento alle prescrizioni indicate in quel parere.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propongono appello gli originari ricorrenti deducendo quanto segue.

L’intervento realizzato non consisterebbe in un mero risanamento conservativo e ristrutturazione, ma costituirebbe molto di più e cioè una demolizione e costruzione di immobile del tutto difforme da quello precedente; il parere contrario della Sovrintendenza – a prescindere dal comportamento processuale della Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso – non poteva considerarsi irrilevante in quanto comunque rispetto ad esso l’amministrazione comunale doveva adeguarsi o motivare in difformità; nella zona residenziale del centro storico l’altezza non deve superare quella degli edifici circostanti ai sensi dell’art.9 NTA del PRG; nel centro storico non poteva essere costruito un nuovo compendio; la maggiore altezza, che per la legge regionale 23 del 1998 sulla coibentazione sarebbe fino a cinquanta centimetri, nella specie è di oltre un metro e ha prodotto aumento di cubatura e altezza, non potendo quindi ritenersi una mera ristrutturazione.

Si è costituita la signora F. chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato: deduce che al parere della Soprintendenza è stato dato pieno adeguamento; non è stato impugnato dalla controparte l’ordine di prescrizione poi eseguito; l’altezza in eccesso rispetto alla situazione precedente è solo di venti centimetri e la legge regionale su riportata (23 del 1998) prevede proprio che gli spessori siano da aggiungere alla altezza originaria.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1.Con l’appello vengono dedotti i seguenti motivi: 1) la contrarietà dell’intervento con quanto previsto dal parere della Sovrintendenza; 2) la consistenza dell’intervento, che non può ritenersi limitato alla nozione di risanamento conservativo e ristrutturazione, in considerazione della sua entità; 3) la contrarietà dell’intervento rispetto alle previsioni riguardanti il centro storico, in quanto nella zona residenziale del centro storico l’altezza non deve superare quella degli edifici circostanti né può essere costruito un nuovo compendio; 4) la maggiore altezza, che la legge regionale 23 del 1998 sulla coibentazione consentirebbe fino a cinquanta centimetri, nella specie è di oltre un metro e ha prodotto aumento di cubatura e altezza.

2.Il motivo relativo ai rilievi della Soprintendenza è infondato.

Successivamente al rilascio della concessione edilizia la Soprintendenza, alla quale il Comune di Conversano aveva trasmesso il progetto, aveva fornito parere contrario in relazione al fatto che era stato parzialmente inglobato il campaniletto a vela ed era stata demolita la muratura di prospetti della cucina; inoltre aveva chiesto di riportare il solaio alla quota originaria e di ricostruire la muratura di prospetto della cucina.

Con successivo provvedimento n.18560 del 10 ottobre 2001, peraltro non impugnato, il Comune ordinava alla signora F. la attuazione delle prescrizioni della Soprintendenza, ordine al quale veniva prestata esecuzione.

Ad opinione del Collegio nessun vizio di legittimità può essere dedotto fondatamente con riferimento agli originari rilievi della Soprintendenza, a prescindere anche dalla circostanza, pur rilevata dal primo giudice, della mancanza di alcun vincolo ai sensi della legge 1089 del 1939 nella fattispecie, sia sull’immobile di proprietà F. che sulla chiesetta adiacente.

In definitiva, non solo il parere della Soprintendenza nella specie non era richiesto, ma il (comunque) richiesto parere è stato pienamente ottemperato, come risulta dalla relazione dell’ufficio tecnico comunale del 29 maggio 2002.

3.Con gli altri motivi parte appellante lamenta la consistenza dell’intervento (pagina 5 dell’appello), il fatto che esso sarebbe contrario ai limiti consentiti dalla legge regionale invocata, l’aumento di volumetria e altezza (pagina 16 e pagina 18), la esistenza di un innalzamento della sagoma esterna dell’immobile, che sarebbe di circa un metro e non di soli venti centimetri, la compromissione visiva del campaniletto a vela della adiacente proprietà M..

Le deduzioni sono infondate.

Se è vero che non rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia l’intervento con il quale viene mutata, a seguito di sopraelevazione del tetto, la cubatura e la sagoma dell’edificio, giacchè la ristrutturazione al massimo comporta la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato in modo fedele al preesistente, nella specie si è trattato soltanto di sostituzione di parte di scala, di alcune parti di muro degradate, della copertura di un solaio degradato, di sostituzione di una parete al primo piano in tufo.

L’intervento ha comportato la sola modesta modifica della sagoma esterna, consistente nell’innalzamento della sagoma esterna del fabbricato contenuto (in venti centimetri per la parte appellata, in un metro per la parte appellante), pari allo spessore dello strato isolante, che prima non esisteva. L’intervento è stato giustificato anche richiamando la normativa regionale sui consumi energetici e sugli impianti.

Come già ha osservato la sentenza di primo grado, la realizzazione della copertura al secondo piano in cemento armato con conseguente altezza esterna dell’edificio è stata consentita dall’amministrazione comunale, che ha condiviso la richiesta della signora F. della necessità di procedere al suddetto intervento facendo richiamo alle prescrizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale numero 23 del 1998.

L’art. 1 lettera b) l.r.Puglia 23 del 1998 prevede che le nuove prescrizioni in materia di coibentazione termoacustica o di inerzia termica siano estese "anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti".

L’aumento effettuato, di soli venti centimetri, secondo quanto detto, rientra pienamente nell’ambito della misura prevista dalla legge regionale, e cioè di cinquanta centimetri.

La parte appellata F. ha osservato come il vecchio solaio sia stato sostituito da un solaio latero- cementizio e relativa coibentazione per uno spessore complessivo di 20 centimetri circa.

La maggiore altezza del fabbricato è legittimata dalle norme tecniche della legge regionale.

Inoltre la parte appellante non ha dimostrato congruamente la maggiore eccedenza, asserita per circa un metro, rispetto allo spessore dovuto alla coibentazione, come previsto dalla normativa richiamata.

In ogni caso vale anche la considerazione che si tratterebbe – anche laddove la difformità eccedesse i venti centimetri – di una parziale difformità delle opere rispetto al provvedimento di assentimento.

La difformità rientrerebbe nella previsione degli articoli 36 e 38 del T.U. edilizia, tale da poter dare luogo a conseguenze meramente sanzionatorie, in quanto "parziale difformità", ma non inficierebbe il titolo abilitativo originario.

4.In definitiva, chiariti gli aspetti relativi alla natura e alle dimensioni dell’intervento – che è mera ristrutturazione e risanamento conservativo, nella misura di poche decine di centimetri e secondo le indicazioni e secondo i limiti previsti dalla legge regionale indicata – e osservato che quindi non sussiste alcuna contrarietà rispetto a ciò che sarebbe vietato nel centro storico, sono da rigettarsi tutte le doglianze di parte appellante.

5. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, l’appello va respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-06-2011, n. 22505 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Messina, dinanzi al quale era stato tratto a giudizio C.P. per rispondere del reato di cui all’art. 337 cod. pen., con ordinanza 22/9/2010, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, perchè non preceduto dall’avviso previsto dall’art. 4 c.p.p., comma 5 bis, e restituiva gli atti al P.M..

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, lamentando la violazione di legge sotto il profilo che, nel caso specifico, non era dovuto l’avviso di conclusione delle indagini all’imputato, nei cui confronti il contraddittorio in ordine al fatto-reato ipotizzato a suo carico era stato instaurato preventivamente, considerato che, in sede di delibazione sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., il Gip aveva imposto la formulazione dell’imputazione ex art. 409 c.p.p., comma 5. 3. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato è abnorme, perchè determina una indebita regressione del procedimento, lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. Ed invero qualora si proceda a carico dell’imputato per citazione diretta a giudizio a seguito di imputazione coatta ordinata dal Gip, non è dovuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto l’udienza camerale di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2 pone l’imputato e il suo difensore nella condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzia dei quali è previsto l’avviso suddetto (Sez. 6, n. 5369 dell’8/10/2002, dep. 4/2/2003;

Sez. 4, n. 24672 del 22/4/2004, dep. 31/5/2004; Sez. 3, n. 9205 del 21/1/2003, dep. 27/2/2003).

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-11-2011, n. 22735 Fondo di garanzia T.F.R

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi ha respinto la domanda di C. G., ex dipendente della Patty Confezioni di Tomaso Patrizia, tendente ad ottenere la condanna del Fondo di garanzia gestito dall’INPS al pagamento dell’importo dovutole a titolo di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la stessa T..

La Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello della lavoratrice condannando l’INPS al pagamento in favore dell’appellante delle somme ad essa spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto e delle mensilità di novembre e dicembre 2000, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che il datore di lavoro della ricorrente fosse soggetto alla legge fallimentare e che pertanto il Fondo di garanzia fosse tenuto al pagamento del t.f.r. e delle ultime mensilità in sostituzione del datore di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2 chiedendo a questa Corte di stabilire se "a fronte dell’accertamento fattuale della natura commerciale dell’imprenditore insolvente e conseguentemente della sua assoggettabilità ad una procedura concorsuale, il diritto del lavoratore al pagamento del t.f.r. e delle mensilità retributive resta pur sempre condizionato alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro ed all’ammissione di detti crediti nello stato passivo fallimentare". 2.- Il ricorso è fondato. Il quesito formulato dall’Istituto ricorrente deve trovare risposta nei principi costantemente espressi da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 22647/2009 -, secondo cui "a norma della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi dal 1 al 7, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alla legge fallimentare, il lavoratore, per poter ottenere l’immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all’inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest’ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l’apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, ove non sia possibile l’applicazione della legge fallimentare perchè non ricorre la condizione soggettiva di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell’avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all’inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l’ulteriore prova che quest’ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l’esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore". E’ stato altresì precisato che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia richiede, secondo la disciplina della L. n. 297 del 1982, art. 2 che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell’apertura della procedura fallimentare, poichè la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa (Cass. n. 17079/2004, Cass. n. 294/2000).

3.- Pertanto, secondo il meccanismo configurato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da datore di lavoro insolvente soggetto alle disposizioni di cui al R.D. n. 267 del 1942, deve insinuarsi nello stato passivo, eventualmente anche tardivamente, ai sensi del terzo 3; indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare, l’interessato può presentare la domanda all’Inps. E sul punto questa Corte ha rilevato che sarebbe invero inammissibile una domanda proposta al Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto, con la quale il lavoratore allegasse semplicemente il mancato adempimento del datore di lavoro, lamentando genericamente l’insolvenza dello stesso: "infatti il meccanismo è tale che il Fondo non può e non deve intervenire prima della dichiarazione d insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere. Se ne trae conferma considerando che la verifica sull’esistenza del credito non compete invero all’Istituto, non avendo la legge, che pure regola minutamente tutta la procedura, dettato alcuna disposizione affinchè l’Inps venga informato degli elementi necessari per l’accertamento del diritto e della misura della prestazione. E’ infatti sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia, la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo" (Cass. n. 3939/2004).

4.- In definitiva, dal tenore e dalla rado delle suddette disposizioni di legge si deve trarre la conclusione che, ove il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l’intervento del Fondo di garanzia può realizzarsi solo se il lavoratore assolva l’onere di dimostrare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo. Poichè nel caso di specie la lavoratrice non ha ottemperato a tale onere, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata.

5.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di C.G..

6.- Non deve provvedersi in ordine alle spese dell’intero processo, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla lavoratrice;

nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 07-07-2011, n. 26592 Durata

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3/11/2010, il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza con la quale il g.i.p. del tribunale della medesima città, in data 16/09/2010, aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia dell’ordinanza custodiale disposta dalla stesso g.i.p. nei confronti di M.G.A., in data 5/7/2010, per decorrenza dei termini massimi di fase.

1.1. Il Tribunale, in punto di fatto, premetteva che il M. era stato arrestato, una prima volta, il 23/02/2009, per il reato di detenzione di armi ed una seconda volta, in data 5/7/2010, era stato emesso ordine di custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

La tesi difensiva del M. era quella secondo la quale fra i due reati vi era connessione qualificata poichè nell’ordinanza del 5/7/2010 si faceva riferimento proprio alla disponibilità di armi ed allo specifico episodio dell’arresto del M..

Di conseguenza, avendo già sofferto a titolo cautelare, anni uno, mesi tre e gg 15 di reclusione, e dovendosi applicare l’istituto della retrodatazione, aveva diritto di essere scarcerato, ex art. 297 c.p.p., comma 3 per avvenuta perenzione del termine massimo di custodia cautelare di fase pari ad anni uno di reclusione.

Il tribunale, però, rigettava la tesi rilevando che l’istituto della retrodatazione trova "applicazione quando le ordinanza custodiali abbiano ad oggetto fatti diversi (come nel caso di specie) connessi sotto il profilo della continuazione o del nesso teleologico, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza o comunque quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza".

Nel caso di specie, tale evenienza doveva escludersi perchè la misura connessa all’arresto in data 23/02/2009 faceva riferimento ad un reato di illecita detenzione di armi commesso fino alla data dell’arresto, laddove la successiva ordinanza di custodia cautelare si riferiva ad un fatto diverso e successivo e cioè alla partecipazione del M., "in permanenza" al momento dell’emissione della suddetta o.c.c., alla struttura ndraghestista denominata Lombardia ai cui vertici l’indagato aveva partecipato, in ultimo, in data 3/5/2008 e dalla quale non aveva cessato di partecipare nonostante lo stato detentivo "in assenza di precisi segnali di dissociazione da parte dell’indagato".

Era, quindi, evidente che gli elementi posti a base dell’ordinanza del 5/7/2010 non erano già desumibili al momento dell’emissione della prima ordinanza.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 atteso che tutti gli elementi posti a sostegno dell’addebito ex art. 416 bis c.p. (oggetto del secondo titolo di rigore) erano "noti prima che fosse disposto il rinvio a giudizio nell’ambito del primo procedimento, perchè infatti, successivamente al 5 agosto 2009 null’altro a carico del M. è stato acquisito dagli inquirenti della Procura distrettuale di Milano".

Il ricorrente, poi, contesta che sia possibile paralizzare l’operatività del meccanismo della retrodatazione sol perchè gli è stato contestato, con la seconda o.c.c., un reato "ad oggi permanente", sia perchè non spetta a lui dimostrare di avere rescisso il vincolo di appartenenza all’associazione mafiosa, sia perchè sarebbe impossibile individuare il "tempus commissi delicti ogni qualvolta la procura procedente ritenga di dover contestare una fattispecie associativa".

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

In punto di diritto, in relazione alla fattispecie per cui è processo, due sono i consolidati principi ai quali attenersi:

– ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorchè il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza: SSUU 14535/2006 Rv. 235910;

– il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) può continuare a consumarsi anche successivamente all’emissione di una misura cautelare – essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell’affectio societatis scelerum – fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla sentenza di condanna anche non definitiva; nel caso di contestazione senza l’indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado:

ex plurimis Cass. 31111/2009 Rv. 244479.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che:

– la seconda ordinanza di custodia cautelare fu emessa in data 5/7/2010 per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e gli elementi posti a base della medesima ordinanza non erano già desumibili al momento dell’emissione della prima ordinanza;

– la condotta del suddetto reato si era protratta anche successivamente alla prima ordinanza di custodia cautelare in forza della quale il ricorrente si trovava recluso dal 23/02/2009.

Avverso i suddetti fatti il ricorrente, in pratica, nulla ha dedotto se non lamentando che non spettava a lui dare la prova che il vincolo associativo era cessato.

Sennonchè, sul punto, deve ribattersi che si tratta di un’obiezione di scarso momento e fuorviante alla stregua della citata giurisprudenza di questa Corte che non inverte affatto l’onere probatorio ma trae, da notori dati di comune esperienza, la semplice presunzione iuris tantum secondo la quale la reclusione, di per sè sola, non può essere considerata un elemento fattuale tale da far ritenere la cessazione del vincolo associativo.

Posti i suddetti elementi di fatto, la conclusione giuridica alla quale il tribunale è pervenuto deve ritenersi, quindi, del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, con la conseguenza che nessuna violazione del disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3 è ravvisabile.

4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.