Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26848 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.O., in proprio e quale socio ed amministratore della Olearia Giordano s.n.c., proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione, emessa il 7.2.2001 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, con cui era stato ingiunto al G. stesso,in proprio ed alla Olearia Giordano s.n.c., quale responsabile solidale, il pagamento della complessiva somma di L. 259.936.186, pari al triplo della quota dell’aiuto indebitamente richiesto dal P.M., titolare dell’omonima ditta individuale. Al ricorrente veniva contestato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti, mettendo così il P. nelle condizioni di percepire indebitamente l’aiuto.

Contumace l’Ispettorato, con sentenza 25.5.2005, il Tribunale di Mistretta, in parziale accoglimento dell’opposizione, determinava la sanzione amministrativa nella minor somma di Euro 112.061,24, ritenuta non provata l’inesistenza dell’operazione commerciale limitatamente alla fattura n. (OMISSIS) e considerata, invece, provato tramite la documentazione acquisita, il riferimento di tutte le altre fatture a vendite di olio di oliva, fittiziamente effettuate dalla Olearia Giordano s.n.c. all’impresa individuale P.M..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il G., in proprio e nella qualità suddetta, sulla base di due motivi di ricorso.

Il Ministero Politiche Agricole e Forestali-Ispettorato Centrale Repressione Frodi, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 23 e della L. n. 898 del 1986, art. 4 come modificato alla Legge di Conversione 23 dicembre 1986, art. 4 in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 14;

a) il giudice di prime cure aveva violato il principio di irretroattività della legge sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 poichè aveva irrogato la più grave sanzione prevista dal regolamento CEE n. 643/93, nonostante si trattasse di contestazione soggetta alla sanzione più mite di cui alla L. n. 898 del 1986;

b) aveva, inoltre, violato l’art. 4, L. cit., per aver omesso di rilevare, di ufficio, l’estinzione dell’obbligazione relativa al pagamento della somma ingiunta, stante l’omessa notifica della violazione contestata nel termine perentorio di 180 giorni;

c) aveva violato la L. n. 689 del 1981, art. 23 non avendo accolto l’opposizione, pur in difetto di prove certe sulla responsabilità dell’opponente, fondata su documentazione (fatture prodotte dal ricorrente ed appunti apocrifi, rinvenuti nel domicilio del P.) inidonea a provare la insussistenza delle operazioni cui si riferiva;

2) omessa o insufficiente,contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove il primo Giudice aveva ritenuto legittima l’ordinanza impugnata sul presupposto di fatto della percezione degli aiuti comunitari, senza dare conto della presentazione della relativa domanda, presupposto "non verificato e non emerso dagli atti" e ritenuto essenziale dalla nuova normativa richiamata nell’ordinanza di ingiunzione.

Il ricorso è infondato.

Le censure sub a) e b) attengono a questioni nuove, non dedotte con l’opposizione e, di conseguenza, esulano dal sindacato di legittimità di questa Corte.

La doglianza sub c) attinge una valutazione probatoria che involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Sul punto va rammentato il consolidato orientamento della S.C., secondo cui il Giudice di merito, nel valutare le risultanze probatorie scegliendo quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza che sia tenuto ad esaminare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 1032/2007; n. 12362/2006; n. 5231/2001).

Nella specie il Giudice adito ha dato conto, con adeguata e logica motivazione, della sussistenza della violazione contestata sulla base degli appunti redatti, in parte dal P. ed in parte dai fratelli G., attestanti il reale rapporto di dare/avere tra gli stessi ed, in particolare, il fatto che "i G., nella qualità di fornitori-venditori, restituivano a P., senza alcun motivo, il denaro ricevuto da costui per il pagamento delle fatture contestate, restituzione che avveniva o materialmente o contabilmente mediante detrazione da crediti effettivamente vantati dai G.".

E’ stato, inoltre, evidenziato che G.O., non aveva mai dato una spiegazione del contenuto degli appunti, limitandosi a rilevare l’avvenuto pagamento con assegni delle fatture, elemento ritenuto irrilevante "giacchè tale pagamento, unito all’emissione delle fatture e delle bolle di accompagnamento, era funzionale all’artifizio architettato per simulare l’effettività delle operazioni commerciali".

La censura sub 2) è inammissibile in quanto non dedotta con l’opposizione.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 13-09-2011, n. 701 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. U.C., titolare dell’omonima ditta individuale, avendo fin dal 1981 la disponibilità di un’area di terreno non fabbricabile, estesa mq.6000, censita al catasto terreni al foglio 6, particella 439, sita in Comune di Gabicce Mare, che ha destinato a deposito di materiali inerti da utilizzare nella propria attività di impresa per costruzioni stradali, con istanza del 10.12.2004 ha chiesto al Comune di Gabicce Mare la sanatoria edilizia e, successivamente, domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1 c. 39 della legge 308/2004, per le opere effettuate sull’area stessa e consistenti in un piazzale, realizzato con pavimentazione drenante in stabilizzato su sottofondo di ciotolame, per deposito inerti ed installazione di macchine, silos e tramoggia di carico funzionali alla sua impresa.

Le opere sono già state oggetto di domanda di sanatoria, ai sensi della legge 724/94, per la quale la Provincia esprimeva parere negativo con nota n. 9896 del 14.3.2001. Le opere erano successivamente fatte oggetto di diniego di sanatoria, con successiva ordinanza di rimessione in pristino da parte del comune di Gabicce Mare. I provvedimenti erano impugnati con ricorsi 407/2001 e 894/2001, respinti da questo Tribunale con sentenze 28.10.2003 n. 1279 e 30.10.2003 n. 1319.

Dopo l’iter presso il Comune, la pratica è stata trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino per l’acquisizione del relativo parere essendo le opere abusive state realizzate su aree soggette a vincolo paesaggistico.

Il Dirigente del competente Ufficio della Provincia di Pesaro e Urbino, con provvedimento n. 16 del 12.1.2009 ha denegato alla ditta U.C. il nulla osta, ai fini paesaggistici, alla sanatoria delle opere. Successivamente, il Comune di Gabicce Mare ordinava, con ordinanza n. 25 del 23.2.2009, la rimessione in pristino di dette opere.

Avverso la determinazione del Dirigente del Servizio UrbanisticaPianificazione TerritorialeVia e VAS della Provincia di P.U. 1672009, e la successiva ordinanza di demolizione, il sig. C.U. produceva il ricorso introduttivo depositato il 16.4.2009, a sostegno del quale deduceva i seguenti motivi di ricorso:

a)Eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta ingiustizia e perplessità, sviamento. Violazione di legge per violazione art.82 D.P.R. n.616/1977; art.32 L. n.47/1985; art.146 e 149 del D.Lgs. 42/2004, Illegittimità e degli artt. 11 ss. 152/2006.

b) Incompetenza, violazione della legge della Regione Marche 29/2003 e 23/2004. Eccesso di potere per falso e erroneo presupposto degli artt. 31 e 37 del DPR 380/2001, eccesso di potere, illegittimità derivata.

c) Violazione di legge per violazione artt. 31 e 37 del DPR 380/2001. Eccesso di potere, illegittimità derivata.

d) Violazione art. 7 e ss. legge 7.8.1990 n. 241.

Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato il 29.10.2009, il ricorrente impugna la determinazione del Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare n. 70/VI del 7.7.2009 con la quale, dopo avere annullato in autotutela la precedente determinazione di rimessione in pristino (a causa dell’assenza di pronuncia comunale sull’istanza di condono), il Comune respingeva la richiesta di sanatoria

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12.2.2010, il ricorrente impugnava la conseguente ordinanza del 24.11.2009 n. 216 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare.

Il Tribunale, con ordinanza n. 154 del 11.3.2010, in accoglimento dell’istanza cautelare, disponeva la sospensione di quest’ultimo provvedimento fissando l’udienza per la discussione nel merito.

Alla pubblica udienza del 7.7.2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, in quanto i procuratori delle Amministrazioni si opponevano alla richiesta di rinvio presentata dal ricorrente.

1 Innanzitutto, va rilevato che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda l’impugnazione dell’ordinanza 23.2.2009 n. 25 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare, in quanto il provvedimento è stato annullato in autoutela dal Comune medesimo, che ha riaperto la procedura di sanatoria.

1.1 Nel merito, il ricorso è infondato.

1.2 Infatti, il Collegio non può che confermare, nella fattispecie, quanto statuito con le precedenti sentenze 18.10.2003 n.. 1279 e 30.10.2003 n. 1319, adottate in seguito al diniego della precedente istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, che riguardava le medesime opere, come del resto dichiarato correttamente dal ricorrente nel ricorso.

1.3 Contro le sentenze pende attualmente appello in Consiglio di Sato ma è appena il caso di ricordare che le sentenze di cui sopra sono oggi perfettamente valide ed esecutive. Inoltre, seppure in sede di sommaria cognizione, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle sentenze citate, denegando la sospensione delle medesime "Considerato che la decisione appellata appare coerente con i principi che regolano la materia controversa;", condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali, con ordinanze 6.4.2004 n. 1622 e 1623.

1.4 La motivazione del diniego oggi impugnata ricalca quella resa in precedenza. Riguardo l’originaria motivazione del diniego il questo Tribunale ha statuito che "…..la motivazione che sorregge il diniego di nulla osta da parte della Provincia è motivata in modo logico, coerente e completo. L’atto si fonda infatti sul parere sfavorevole espresso in merito dall’Ufficio Beni PaesisticoArchitettonici dello stesso Servizio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, parere che, nel corpo motivazionale, viene riportato integralmente ed, infine, viene pienamente condiviso.

Orbene, il parere in questione:

a)- ha precisato che le opere abusive riguardanti la realizzazione del piazzale per deposito di inerti che si è richiesto di condonare sono consistite nello scortecciamento e spalteamento del terreno con susseguente riporto di materiale lapideo di grossa pezzatura, livellato e rullato, e che, sul piazzale così formatosi, insistono, oltre a cumuli di inerti di non trascurabile entità, un silos ed una tramoggia per il preconfezionamento di conglomerati cementizi;

b)- ha evidenziato l’inadeguatezza ovvero l’incompatibilità di tale trasformazione urbanisticoedilizia con il territorio circostante, in quanto essa interessa una vasta zona agricola "pressoché integra compresa tra la linea ferroviaria ed un corso d’acqua pubblica quale il torrente Taviolo" ed insiste su un’area contigua al Parco Regionale San Bartolo;

c)- ha messo in luce il notevole impatto paesaggistico che l’intervento ha comportato nello specifico contesto ambientale; ed invero, dalla documentazione fotografica allegata al parere, sono facilmente riscontrabili il contrasto e l’improprietà dell’opera, soprattutto dalla visuale panoramica del vicino Colle di Gradara;

d)- ha richiamato il D.M. 31 luglio 1985 di imposizione del vincolo paesaggistico sulla zona in cui è ricompresa l’area oggetto dell’intervento, il quale aveva messo in risalto la suggestività dei vari panorami godibili percorrendo strade pubbliche e l’opportunità di garantire le migliori condizioni di tutela che impedissero modificazioni dell’aspetto esteriore del territorio atte a comportare l’irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale;

e)- ha rammentato che già l’Amministrazione provinciale, in sede di approvazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Gabicce Mare, aveva provveduto a stralciare, per l’area in questione, la previsione "a deposito edile e autotrasportatori" proposta in sede di adozione, in quanto essa interferiva con i vincoli del P.P.A.R. e non era paesaggisticamente conforme;

f)- si è richiamato alla disciplina del vigente P.R.G., il quale prevede specificamente, per le zone agricole (come quelle in cui ricade l’area di che trattasi), la difesa del paesaggio agrario e dei valori ecologici e storico ambientali; il che avvalora, ancora una volta, la non compatibilità paesistico ambientale dell’intervento.

Alla stregua di considerazioni così puntuali, ragionate, pregnanti ed esaustive, le doglianze secondo cui la motivazione dell’atto sarebbe incongrua ed insufficiente appaiono, esse sì, irragionevoli ed incongrue. Laddove poi si lamenta che l’opera non costituirebbe un vulnus per il paesaggio, essendo l’obiettivo assetto della zona già fortemente antropizzato ed interessato da imponenti infrastrutture (ferrovia, autostrada, altri opifici, ecc.), ovvero che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo ben avrebbe potuto rilasciare una concessione condizionata al rispetto di talune prescrizioni, ovvero anche un’autorizzazione limitata ad una parte ristretta dell’area, si pongono questioni pertinenti a valutazioni ed a scelte che sono di puro merito tecnico, insuscettibili di essere sindacate in questa sede, in quanto nemmeno sconfinanti nel vizio di eccesso di potere per irrazionalità, errore nei presupposti o altre figure sintomatiche…." (Tar Marche 1319/2003, cit.).

1.5 L’impugnato parere negativo fornito dalla Provincia di Pesaro e Urbino, come già accennato, richiama integralmente il precedente parere.

1.6 Il Collegio ritiene che debbano essere confermate le considerazioni fatte in precedenza e valutate favorevolmente, sia pure in sede di sommaria cognizione, dal Giudice di Appello.

2 Conseguentemente, passando al merito del ricorso introduttivo, riguardo al primo motivo è evidente che, non essendo cambiata, per stessa ammissione del ricorrente, la situazione di fatto, sia nel pieno diritto dell’Amministrazione basarsi su una motivazione ritenuta idonea da una sentenza di merito non sospesa dal Consiglio di Stato, sia pure in attesa della decisione definitiva di secondo grado.

2.1 Ancora, sempre con riguardo al primo motivo, le motivate obiezioni del ricorrente sono state già superate in precedenza dal Tribunale, per cui è nel pieno diritto dall’Amministrazione ribadire le proprie argomentazioni.

2.2 Con riferimento all’affermata non vigenza del vincolo vanno condivise (del resto non sono state contestate dal ricorrente nelle sue memorie), le affermazioni contenute nelle memorie del Comune di Gabicce Mare. Premesso che il ricorrente non fornisce alcuna prova che le aree in questione siano da considerarsi urbanizzate ai sensi dell’art. 60 PPAR Regione Marche, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la dichiarazione delle aree di interesse paesaggistico individuate dal decreto 31.7.1985 dal Ministero in virtù di un concorrente potere statale di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali meritevoli di tutela, mantiene la sua piena efficacia con ogni conseguenza in ordine al regime di inedificabilità relativa delle aree in questione (CdS sez. VI 08.2.2008 n. 408), per cui sono infondate le affermazioni relative alla violazione della normativa di tutela paesaggistica e ambientale entrata in vigore dopo il primo provvedimento di sanatoria, in quanto in nucleo fondamentale della tutela rimane sempre la compatibilità con i valori paesaggistici, che è stata oggetto di un giudizio negativo più che motivato e già ritenuto sufficiente da questo Tribunale.

2.3 Con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche esso è infondato. E’ evidente come non vi sia nell’impugnato diniego alcuna violazione della competenza del Comune di Gabicce Mare. Nella fattispecie, l’affermazione che il Comune dovrà irrogare la sanzione demolitoria e ripristinatoria, contenuta nel provvedimento, costituisce una mera affermazione relativa alle conseguenze del diniego di nulla osta.

2.4 Con riguardo al terzo e al quarto motivo di ricorso, che investono l’ordinanza 23.2.2009 n. 25 del Comune di Gabicce Mare la quale ordinava la rimessione in pristino dell’area, va rilevato che, effettivamente, il Comune ha omesso di decidere sull’istanza di condono, prima di adottare l’impugnata ordinanza di demolizione. Il provvedimento è stato successivamente annullato in autotutela dal Comune di Gabicce Mare per questa motivazione. Come già accennato, essendo il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda le censure rivolte contro la citata ordinanza 23.2.2009 n. 25, il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati improcedibili (verranno, in parte, riproposti dal ricorrente unitamente ai secondi motivi aggiunti).

2.5 Ricapitolando, il ricorso introduttivo deve essere in parte dichiarato improcedibile (per le censure rivolte contro l’ordinanza 3.2.2009 n. 25 del Comune di Gabicce Mare) e per il resto respinto.

3 Il primo ricorso per motivi aggiunti impugna il definitivo diniego di sanatoria adottato (successivamente all’annullamento in autotutela della precedente ordinanza di rimessione in pristino), con determinazione del Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare n. 70/VI del 7.7.2009.

3.1 Del tutto destituita di fondamento è la prima censura, ove si afferma l’illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e la violazione della legge 241/90. In tutta evidenza, l’appello opposto contro le più volte citate sentenza di questo Tribunale (non sospese, come già accennato, dal Consiglio di Stato) non comporta alcun obbligo di sospensione del procedimento, che resta nella piena discrezionalità dell’Amministrazione procedente.

3.2 Alla luce dell’infondatezza del ricorso introduttivo, è infondato anche il secondo motivo di ricorso, che afferma l’illegittimità del provvedimento impugnato per illegittimità derivata.

3.3 Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, dove si afferma la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 per mancanza del preavviso di rigetto, va rilevato che il ricorrente ha regolarmente ricevuto il preavviso di rigetto del presupposto parere negativo della Provincia di Pesaro e Urbino, nonché l’avviso ex art. 7 della riapertura del procedimento di cui al diniego impugnato con i motivi aggiunti. Conseguentemente, il ricorrente ha avuto modo sia di interloquire nella fase di elaborazione del parere della Provincia di Pesaro e Urbino, sia precedentemente alla formulazione del definitivo diniego da parte del Comune. Il diniego del Comune è motivato esclusivamente in base al parere negativo della Provincia, su cui il ricorrente ha avuto la possibilità di interloquire, ed è in tale parere è stata esercitata l’attività discrezionale della PA (sul tema Tar Veneto Venezia, 3.8.2009 n. 2253, che ha annullato il diniego di sanatoria in un caso in cui era mancata la partecipazione sia per il parere presupposto, sia per detto diniego). Alla luce di ciò, tenendo conto della partecipazione al parere provinciale e dell’avviso di riapertura del procedimento di sanatoria (che, in presenza di un presupposto parere negativo, risulta, di fatto, assimilabile ad un preavviso di diniego), il Collegio ritiene che sia stata assicurata la partecipazione del ricorrente, considerato che, dopo il parere provinciale, l’attività del comune aveva carattere vincolato, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies legge 241/90 (sul tema, in caso di diniego di sanatoria edilizia, Tar Napoli 13.7.2010 n. 16689).

3.4 Privo di pregio è anche il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente ha ricevuto la comunicazione ex art. 7 legge 241/90 in data 21.4.2009, mentre l’impugnato diniego è stato adottata in data 7.7.2009, per cui tra la comunicazione e l’adozione del provvedimento sono trascorsi 77 giorni, non essendo quindi necessaria una risposta del Comune sulla richiesta di proroga dei termini per il deposito di memorie e documentazione.

4 Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è impugnata l’ordinanza 24.11.2009 n. 216 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare.

4.1 Il primo motivo va respinto. Il ricorrente, nella parte del motivo rubricata nel ricorso sub A1, deduce l’illegittimità derivata, affermando la fondatezza del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, che, come già visto, sono infondati. Con riguardo al motivo sub A2,come già accennato in sede di trattazione del ricorso introduttivo, l’affermazione che il Comune dovrà irrogare la sanzione demolitoria e ripristinatoria, contenuta nel provvedimento, costituisce una mera affermazione relativa alle conseguenze del diniego di nulla osta, per cui non vi è alcuna incompetenza provinciale, dato che il Comune ha, successivamente, regolarmente adottato il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione.

4.2 Le censure del primo motivo rubricate sub B sono repliche delle censure dedotte con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, e vanno respinte. Per quanto riguarda la censura sub C, relativa al vincolo di pregiudizialità con i ricorsi pendenti in appello contro il precedente diniego, come più volte ricordato i ricorsi in primo grado sono stati respinti con sentenze per le quali il giudice di appello ha denegato la sospensione dell’esecutività. Non è rinvenibile alcuna norma che consenta al Tribunale la sospensione della causa fino alla decisione nel merito nell’appello.

4.3 Con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche esso è infondato. Riguardo all’affermazione del ricorrente, per cui le opere non richiedevano la concessione edilizia ma, al limite, la DIA e che potevano essere sottoposte, sempre al limite, alla sanzione ex art. 37 DPR 380/2001, non si può che riportare quanto già affermato da questo Tribunale nelle sentenze più volte citate. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che "…..quanto all’obbligatorietà della concessione per realizzare l’intervento, questa era sicuramente necessaria ai sensi dell’art.1 della legge n.10/1977: nella stessa descrizione dell’abuso fattane dal ricorrente per ottenere la sanatoria si parla di "costruzione di un piazzale con pavimentazione drenante in stabilizzato su sottofondo di ciotolame, per deposito inerti, di superficie di circa mq.6000 e installazione di macchine, silos e tramoggia per preconfezionamento di conglomerati cementizi. Trattasi di una trasformazione del territorio preesistente, che rileva sia sul piano fisico (riduzione a piazzale pavimentato di un’area verde) sia in senso urbanistico (il piazzale è attrezzato e viene utilizzato e movimentato per il deposito di materiali e per la loro trasformazione) e la quale sicuramente rientra quindi nella fattispecie delineata dall’art.1 della legge n.10/1977. Del resto, che le opere abbisognassero di concessione è lapalissianamente dimostrato dal fatto che il ricorrente, non avendola richiesta anteriormente alla loro realizzazione, la ha chiesta successivamente in via di condono ai sensi dell’art.39, comma 4° della legge n.724 del 23.12.1994…..(Tar Marche 1319/2003 cit.).

4.4 Tali valutazioni, fatte a suo tempo dal Tribunale, escludono che l’opera potesse essere oggetto di DIA (alla luce del DPR 380/2001 successivamente approvato), in quanto si tratta, in tutta evidenza, di nuove costruzioni ci cui al’art. 31 DPR 380/2001.

4.5 Con riguardo al punto 2.2 del secondo motivo di ricorso, dove il ricorrente afferma che il provvedimento di demolizione avrebbe dovuto essere motivato, va detto in primo luogo che, alla luce della descrizione dell’opera di cui sopra, è evidente che le opere non possano essere ritenute "di impatto edilizio nullo". Ancora, con riguardo all’affidamento per il tempo passato dall’intervento, di cui ai precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente, il Collegio fa notare come già nella precedente domanda di sanatoria il ricorrente aveva indicato, quale epoca di realizzazione dell’abuso, il periodo dal 16.3.1985 al 31.12.1993, e che questo stesso periodo risultava da altri documenti della pratica (vedere le più volte citate sentenze 1279 e 1319 del 2003). Ma anche se l’opera fosse stata eseguita nel 1981, non può certo sussistere alcun affidamento del ricorrente, che ha presentato la prima istanza di condono nel 1995 mentre il manufatto è oggetto di ordinanza di demolizione (non eseguita) dal 2001. A parere del collegio, nel caso in esame, non si può che applicare il costante orientamento per cui la demolizione di un’opera abusiva non richiede alcuna specifica motivazione, che è necessaria, invece, nei casi di contrarie determinazioni. L’ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è, quindi, sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell’opera stessa. (CdS sez. IV 12.4.2011 n. 2266).

4.6 Infine, è irrilevante l’ultima censura relativa al difetto di motivazione per il richiamo dell’art. 27 del DPR 380/2001, in quanto l’ordine di demolizione è in ogni caso sufficientemente motivato con il richiamo al presupposto parere della Provincia di Pesaro e Urbino e al successivo diniego di sanatoria, che porta come conseguenza la demolizione ai sensi dell’art. 27 c.2 del DPR 380/2001, dato che il parere dell’autorità competente è stato negativo.

5 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, respinto perché infondato, mentre i due ricorsi per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

5.1 Le spese possono essere compensate, anche in considerazione della parziale improcedibilità del ricorso introduttivo a causa dell’annullamento in autotutela della ordinanza di demolizione 23.2.2009 n. 25 del Comune di Gabicce Mare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)definitivamente pronunciando

– In parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso introduttivo

Respinge i due ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2012, n. 794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 19.06.2000, R.P. conveniva in giudizio la Davoli s.r.l. chiedendo al Giudice del Lavoro di accertare la sussistenza con detta società di un rapporto di lavoro subordinato dalla data dell’1.5.1995 sino alla data del 9.12.1999, nonchè di accertare che la stessa doveva essere inquadrata sin dall’inizio del rapporto nel 4^ livello del C.C.N.L. del commercio, con condanna della Società al pagamento delle somme risultanti dai conteggi allegati al ricorso, previa occorrenda c.t.u. contabile, oltre interessi e rivalutazione, con espressa riserva di chiamata in causa dell’I.N.P.S..

Si costituiva ritualmente la Davoli s.r.l., la quale negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, sostenendo che la R. aveva svolto attività puramente occasionale e saltuaria, limitandosi alla esecuzione di alcune commissioni e, comunque, contestando integralmente i conteggi forniti dalla controparte contenenti dati non rispondenti al vero, quale l’orario di lavoro nonchè il periodo feriale, i presunti straordinari ed il lavoro nei giorni festivi. Richiesta e disposta la chiamata in causa dell’INPS, l’Istituto si costituiva chiedendo di accertare l’esistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro ira le parti con conseguente condanna della società resistente a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra R..

Con sentenza n. 817 del 30 ottobre 2002, il Tribunale dichiarava che fra R.P. e Davoli s.r.l. sussisteva un rapporto di lavoro subordinato dal 1 maggio 1995 a 9 dicembre 1999 e condannava la Davoli s.r.l. a corrispondere alla lavoratrice la somma di Euro 25.299,00 ed all’INPS i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo lavorativo.

Avverso tale decisione la Davoli s.r.l. proponeva ricorso avanti la Corte d’Appello di Bologna, chiedendone in via principale l’annullamento ed, in via meramente subordinata, nel caso, cioè, di accertamento del dedotto rapporto di lavoro, la sua riforma nella parte in cui la stessa aveva condannato la Davoli s.r.l. al pagamento, nei confronti della R., della somma di L. 25.299,00, e non alla minor somma eventualmente spettante, con conseguente adeguamento dei relativi contributi previdenziali dovuti all’INPS. Con sentenza n. 590/2006 l’adita Corte d’Appello, sulla base della espletata istruttoria, rigettava il gravame diretto a negare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Davoli srl con un unico articolato motivo.

Resiste LINPS con controricorso.

La R. non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il proposto ricorso la Davoli s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 167 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e insufficiente motivazione della sentenza ex art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna sarebbe illegittima perchè i Giudici avrebbero errato nel quantificare il credito retributivo con i connessi oneri contributivi – vantato dalla R., per non aver tenuto conto delle contestazioni contabili al riguardo formulate della stessa odierna ricorrente. Il ricorso, così come proposto, è inammissibile.

Invero, la censura relativa alla violazione degli artt. 416 e 167 c.p.c ( art. 360 c.p.c., n. 3) è corredata da un quesito sostanzialmente privo di formulazione sostanziandosi nei seguenti termini: "Accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 167 c.p.c., comma 1 ed enunci, a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi".

Risulta di tutta evidenza che la ricorrente, invece di articolare un’ipotesi di principio di diritto da sottoporre al vaglio di legittimità di questa Corte, si è limitata ad allegare pretesa violazione delle norme denunciate nella rubrica del motivo. Pertanto, così come proposto, lo stesso quesito deve considerarsi come non formulato (ex plurimis, Cass. n. 4556/2009). Nè il quesito medesimo può essere desunto implicitamente dalle argomentazioni del motivo di ricorso, dovendo esso essere espressamente e specificamente formulato, essendo volto a segnare i confini della pronuncia del giudice.

Analogamente la censura relativa alla "omessa ed insufficiente motivazione della sentenza…" è inammissibile perchè formulata senza l’osservanza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell’art. 366 bis c.p.c..

Questa Corte ha più volte statuito, per quanto attiene alla formulazione dei motivi del ricorso avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che – in ragione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., secondo cui nell’ipotesi di vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione – la relativa censura deve tradursi in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 4556/2009; Cass., Sez. Un., n. 20603/2007).

Nella specie, tale momento di sintesi manca, essendosi la ricorrente limitata a chiedere di accertare se, nella specie, vi è stata omessa od insufficiente motivazione e a chiedere a questa Corte di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

Per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presene giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno disposte a favore della parte costituita.

Nulla per R.P. non avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Nulla per le spese con riguardo a R.P..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-02-2012, n. 2709 Assicurazione contro i danni contro gli infortuni Coassicurazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 7446 del 2007, depositata il 13 febbraio 2009, in riforma dell’impugnata sentenza n. 8023 del 2005 emessa dal Tribunale di Roma, accoglieva l’appello principale proposto da AS Roma spa nei confronti di M. L. e rigettava la domanda inizialmente proposta da quest’ultimo. Assorbito l’appello incidentale.

2. Il M. aveva chiesto la condanna della suddetta AS al pagamento della somma di Euro 34086,15 a seguito dell’infortunio occorsogli il (OMISSIS).

3. Il Tribunale aveva ritenuto inadempiente la AS in quanto avrebbe dovuto comunque sollecitare il calciatore al rilascio di opportuno mandato per citare in giudizio le suddette compagnie di assicurazione e comunque evitare che il diritto all’indennizzo venisse meno, interrompendo la prescrizione nei confronti di tutti.

4. Diversamente, la Corte d’Appello riteneva, premesso in fatto che il M. poneva a fondamento della propria richiesta risarcitoria l’inerzia della AS Roma nel denunciare il sinistro alle altre compagnie coassicuratrici ulteriori rispetto alla Danubio Assicurazioni, che era stata condannata con sentenza passata in giudicato al pagamento degli indennizzi previsti in polizza a suo favore e della AS Roma:

che l’art. 20 dell’accordo collettivo giocatori professionisti prevedeva l’onere di denuncia, ma nessun inadempimento poteva riferirsi alla AS che provvedeva alla denuncia dell’infortunio tempestivamente, atteso che il M. comunque si attivava e che la Danubio era delegataria delle altre compagnie per cui ogni comunicazione (nella specie regolarmente inviata dalla AS Roma) si intendeva fatta e ricevuta da essa a nome di tutte le coassicurate.

5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il M. prospettando 3 motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso la AS Roma.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Nell’esame dei motivi, è preliminare la trattazione del terzo, in quanto lo stesso ha priorità logica rispetto agli altri.

2. Con il medesimo è dedotta violazione di legge per omissione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 34649 del 2000 del Tribunale di Roma (in fascicolo di primo grado, doc. n. 18) intervenuta tra le stesse parti e avente identità di petitum e causa petendi con la sentenza impugnata in questa sede. Violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce il ricorrente che il suddetto giudicato era stato eccepito nell’atto di costituzione in appello. Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se, premesso che tra le stesse parti era intervenuta una controversia avente identità di petitum e causa petendi, decisa dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato, con la quale veniva affermata la responsabilità della AS Roma in ordine alla mancata denuncia dell’infortunio occorso al M. durante la partita di serie A del (OMISSIS), ed alle conseguenze di tali omissioni, la sentenza impugnata violi il giudicato, laddove afferma che nella specie nessun addebito può muoversi alla AS Roma.

Occorre premettere che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass., n. 11844 del 2006).

Va, tuttavia, altresì, considerato che questa Corte a Sezioni Unite (Cass., n. 13916 del 2006), ha affermato che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di passare all’esame del merito del suddetto terzo motivo e che lo stesso non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre precisare che ai sensi della L. n. 91 del 1981, art. 8, comma 1, applicabile ratione temporis, le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

L’oggetto del giudizio su cui è intervenuta la sentenza resa dal Tribunale di Roma in grado di appello, vertente tra il M. e la A.S. Roma ha sempre ad oggetto l’infortunio verificatosi in data (OMISSIS), ma riguarda il contratto di assicurazione di base, intercorso con la società SPORTASS, mentre l’odierno giudizio riguarda il distinto contratto di assicurazione, con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, stipulato con la Danubio Assicurazioni e ripartita in coassicurazione con altre otto compagnie (lo stesso ricorrente, a pag. 2 del ricorso, espone che quella con la Danubio assicurazioni è una seconda polizza, integrativa, distinta dalla polizza SPORTASS).

Pertanto, non incorre nel vizio prospettato la sentenza della Corte d’Appello nel non dare rilievo alla suddetta sentenza, poichè la stessa non è rilevante, dal momento che come si è detto, nel presente giudizio si controverte del distinto rapporto assicurativo con la Danubio assicurazioni.

3. Vanno, quindi, esaminati gli ulteriori motivi di ricorso.

4. Con il primo, è dedotta violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di obbligazioni di risultato e di interpretazione dell’art. 5 del Regolamento della Lega Nazionale dei Professionisti e dell’art. 20 dell’Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive. Violazione degli artt. 1362 e 1173 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso del ricorrente l’espressione "far conseguire" contenuta nel citato art. 20, implicherebbe un’obbligazione di risultato e non di mezzi come, invece, ritenuto dalla Corte d’Appello nel non ritenere sussistente alcuna responsabilità della AS. Sarebbero violate, dunque, le regole dell’interpretazione ex art. 1362 c.c..

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se, considerata la portata dell’art. 5 del regolamento della Lega nazionale dei professionisti e dell’art. 20 dell’Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive, viola gli arrt.

1362 e 1176 c.c., la sentenza di merito impugnata che ha esonerato da ogni responsabilità il contraente (AS Roma) che non aveva diligentemente nè reiterato l’interruzione della prescrizione, nè agito in giudizio nei confronti dei coassicuratori per far conseguire al calciatore la prestazione indennitaria prevista dalle norme contrattuali.

5. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

E’ ravvisata la contraddittorietà della motivazione nell’aver individuato l’esatto adempimento degli obblighi di polizza nella tempestiva denuncia dell’infortunio, ma nel non aver ritenuto la AS responsabile per non avere posto in essere ogni adempimento successivo, consistente nell’attivarsi giudizialmente e, comunque, nell’adempiere l’obbligo di interrompere la prescrizione.

Anche l’affermazione circa l’essersi attivato del M., sarebbe insufficiente, in quanto poichè lo stesso non poteva non costituirsi in giudizio, la condotta processuale del medesimo non può eliminare la responsabilità della AS. Insufficiente sarebbe altresì il rilievo attribuito all’essere la Danubio delegataria delle altre compagnie di assicurazione e comunque al non avere la stessa la rappresentanza processuale.

Il fatto controverso è specificato nel contenuto complessivo degli obblighi a carico della AS Roma che costituivano l’obbligazione di risultato diretta a far conseguire al M. l’indennizzo, onde appare insufficiente la motivazione in merito all’esonero di responsabilità dall’AS Roma derivante dall’attività processuale de M. e dal fatto che la Danubio era delegataria delle altre compagnie.

6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione; entrambi, sotto profili diversi, attengono all’interpretazione di un atto negoziale devoluta all’apprezzamento dei giudice di merito. Gli stessi sono inammissibili.

E’ principio ripetutamele affermato da questa Corte (Cass., n. 4851 del 2009) che, l’interpretazione di un atto negoziale (anche di natura collettiva) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, cosicchè, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

Nella specie, la Corte d’Appello ha riportato il contenuto del citato art. 20 dell’Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive (che nella prospettazione dell’odierno ricorrente, in ragione della ritenuta obbligazione di risultato, contiene un quid pluris rispetto all’obbligo di denuncia di cui all’invocato art. 5 del regolamento della Lega nazionale dei professionisti), circa l’onere della denuncia e di ogni successivo adempimento previsto dalla polizza e/o dalla legge per far conseguire al calciatore e ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti in ragione della assicurazione integrativa.

Il giudice di appello ha, quindi, ritenuto che la AS Roma avesse provveduto tempestivamente alla denuncia dell’infortunio alla Danubio e, poichè questa era delegataria delle altre compagnie, la denuncia si doveva intendere ricevuta dalla stessa anche per queste ultime, oltre al fatto che il M. aveva provveduto personalmente ad attivarsi nel giudizio intentato dalla Danubio.

Nella suddetta motivazione della Corte d’Appello si rinvengono i principi più volte enunciati da questa Corte di seguito riportati.

In ipotesi di coassicurazione, l’espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con "clausola di delega", anche della rappresentanza dell’altro coassicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione pure con riferimento alla quota dell’indennizzo a carico di quell’altro coassicuratore (Cass., n. 9469 del 2004).

Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato. Qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida, l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte (Cass., n. 14590 del 2005).

Il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto decotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio adprocessus del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (Cass., S.U. n. 24179 del 2009).

La censura del ricorrente, nel prospettare la sussistenza di un’obbligazione di risultato, non coglie la ratio decidendi e contrappone una propria lettura a quella offerta dalla Corte d’Appello che con motivazione congrua ha ricondotta la vicenda agli istituti giuridici di cui ai principi di diritto sopra richiamati.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila per onorario, Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.