T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 16-11-2011, n. 1840 Consiglio comunale e provinciale Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, nell’epigrafata qualità, si doleva del mancato rilascio, da parte del Comune di Buccino, delle copie delle determine dirigenziali, pure in epigrafe specificate, nonostante il decorso del termine di legge di giorni trenta dalla richiesta, ed avverso il rifiuto in questione articolava censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/90; dell’art. 43 comma 2 e 3 del d. l.vo 267/2000; dell’art. 97 Cost.; dell’art. 15, commi 2 e 3, dello Statuto del Comune di Buccino; degli artt. 4, 5, 7, 9 e 11 del Regolamento Comunale.

L’Amministrazione Comunale non si costituiva in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 27.10.2011 il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che il ricorrente è senz’altro titolare di una situazione giuridica soggettiva, che lo legittima a domandare l’accesso alle determine dirigenziali in questione, posto che detti atti appaiono funzionali all’esercizio delle prerogative connesse al suo mandato di consigliere comunale di Buccino; né, in contrario, alcunché è stato eccepito dal Comune intimato, restato estraneo al giudizio.

Il primo comma dell’art. 22 della l. 241/90 prevede, infatti: "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge".

Al riguardo, s’è osservato in giurisprudenza che: "L’accesso va riconosciuto a tutti coloro che vantano un interesse differenziato e qualificato all’ostensione, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future" (T. A. R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16722).

Con specifico riferimento alla posizione del consigliere comunale, si legga inoltre, ex multis, la seguente massima, espressione di principi consolidati: "In base all’art. 43, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 i consiglieri comunali, ivi inclusi ovviamente quelli di minoranza, hanno un diritto di accesso incondizionato – purché non invada l’ambito riservato all’apparato amministrativo e non integri un abuso del diritto – a tutti gli atti che possano essere "utili" all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; sul consigliere comunale, inoltre, non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale" (T. A. R. Lazio Latina, sez. I, 29 aprile 2011, n. 389).

S’osserva, altresì, che nella specie il Comune di Buccino non ha fornito alcun riscontro all’istanza del ricorrente, ponendo in essere, pertanto, un’ulteriore condotta, per ciò solo, illegittima.

Si tenga presente, a tale proposito, la seguente ulteriore massima: "L’Amministrazione può negare il diritto di accesso soltanto con provvedimento motivato in relazione alla salvaguardia degli interessi di cui all’art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241, e con riferimento all’art. 8, d. P. R. 27 giugno 1992 n. 352. Sono pertanto da considerarsi illegittimi sia il diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l’omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l’elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti" (T. A. R. Puglia Lecce, sez. II, 4 giugno 2009, n. 1351).

Il Tribunale, ai sensi dell’art. 116 c. p. a., nell’accogliere il ricorso, per le considerazioni svolte in precedenza, ordina pertanto all’Amministrazione Comunale di Buccino d’esibire i documenti richiesti dal ricorrente, come sopra specificati, e tanto nel termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, adottando le modalità più idonee a garantire una piena conoscenza degli stessi, tale da consentire al ricorrente l’esercizio delle prerogative, connesse al proprio "status" di consigliere comunale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Buccino l’esibizione degli atti e documenti richiesti dal ricorrente, nel termine e con le modalità indicate in parte motiva.

Condanna il Comune di Buccino al pagamento in favore del ricorrente delle spese, delle competenze ed egli onorari del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 04-11-2011, n. 40029

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 giugno 1997, la Corte d’Appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena inflitta, la sentenza con la quale, in data 3 aprile 1996, il Pretore di Ischia condannava D.C.S. e D.M.F. per i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14, L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies e art. 349 c.p. in relazione a lavori di realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di due manufatti al grezzo.

Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per Cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deducevano l’intervenuta prescrizione dei reati, che ritenevano maturata anche tenendo conto del periodo di sospensione conseguente alla presentazione della domanda di condono edilizio.

Con un secondo motivo di ricorso lamentavano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità della D.M. per il reato di violazione di sigilli, che i giudici del merito avevano riconosciuto sul solo presupposto del rapporto di coniugio con il D.C. e della sottoscrizione del verbale di sequestro dei manufatti.

Con un terzo motivo di ricorso rilevavano che la Corte aveva omesso ogni considerazione in ordine alla doglianza, mossa con l’atto di appello, circa la possibilità di inquadrare nella fattispecie di cui all’art. 350 c.p. i fatti concernenti la prosecuzione dei lavori dopo il sequestro penale.

Con un quarto motivo di ricorso deducevano la violazione dell’art. 81 c.p. in quanto, ai fini del calcolo della pena, la Corte d’Appello non aveva proceduto ad un unico aumento per la continuazione applicando invece detto aumento per ciascuna violazione.

Con un quinto motivo di ricorso lamentavano che la Corte territoriale non aveva proceduto alla sospensione del processo nonostante la presentazione della domanda di condono edilizio.

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Per le opere realizzate veniva presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. n. 724 del 1994.

Questa Corte disponeva la sospensione del procedimento e richiedeva informazioni all’amministrazione comunale competente.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre preliminarmente osservare, con riferimento alla istanza di condono edilizio, che l’amministrazione comunale non ha fornito alcuna informazione in merito nè risulta in alcun modo dimostrato che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato.

Trattandosi peraltro di opere abusive eseguite in zona vincolata, era comunque necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, poichè il condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994 non può essere concesso – per gli interventi realizzati in zona vincolata – in carenza di tale titolo abilitativo.

Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l’effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l’autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l’opera già eseguita suscettibile di conseguire l’autorizzazione in sanatoria.

La L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 7, aveva modificato la formulazione originaria della L. n. 47 del 1985, art. 32, prevedendo che: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d’abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".

Tale disposizione, però, fu abrogata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 43, ed il successivo comma 44, detto art. previde che "il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione".

Nella fattispecie in esame non risulta rilasciato provvedimento sanante, nè è stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario).

Ciò posto, si rileva che, come osservato nel quinto motivo di ricorso, la presentazione della domanda di condono rendeva necessaria la sospensione del processo che il giudice del gravame non ha disposto.

Tale omissione, tuttavia, in assenza di specifiche previsioni di legge, non determina alcuna nullità come precisato dalla giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 3 n. 3871, 3 febbraio 2011; n. 19235, 20 maggio 2005; n. 7847, 3 luglio 1998; n. 7021, 20 luglio 1995).

Si è chiarito, a tale proposito, che la sospensione del processo opera indipendentemente da una pronuncia del giudice, di natura meramente dichiarativa, sempre che sussistano i presupposti di legge.

Tale natura dichiarativa e non costitutiva della sospensione rende non necessario un formale provvedimento giudiziale che ne determini l’operatività, ben potendo questa essere accertata anche in sede di giudizio finale (Sez. 3 n. 6054, 14 maggio 1999).

Nella fattispecie in esame, peraltro, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio e non ha quindi alcun interesse a dedurre il vizio in questione, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell’istanza di condono, questa Corte ha sospeso il procedimento.

Date tali premesse, deve rilevarsi come, tenuto conto della data di commissione dei reati, non può ritenersi maturata la prescrizione così come richiesto nel primo motivo di ricorso.

Invero la data di cessazione della condotta va individuata, come indicato dagli stessi ricorrenti, al 22 ottobre 1992 (quando venne accertata la prosecuzione dei lavori e la violazione dei sigilli) ma va calcolato anche il periodo di "sospensione automatica", che si protrae sino al termine ultimo per presentare la domanda di sanatoria, oltre al periodo ulteriore di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 38 e 44 e L. n. 724 del 1994, art. 39 (v. Sez. 3 n. 6054, 14 maggio 1999).

Corretta appare, inoltre, la affermazione di penale responsabilità della D.M. in ordine alla violazione di sigilli ed alle altre violazioni contravvenzionali, poichè è stata presa in considerazione dai giudici di merito la sussistenza di elementi fattuali certamente determinanti, quali la piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e l’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (secondo principio del "cui prodest"), il rapporto di coniugio e la presenza "in loco" durante l’effettuazione dei lavori.

Palesemente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso, poichè sulla inapplicabilità dell’art. 350 c.p. alla condotta posta in essere dalla D.M. si era compiutamente pronunciato il giudice di prime cure, la cui motivazione è stata legittimamente richiamata dalla Corte d’Appello.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto riguarda i criteri di determinazione della pena oggetto di contestazione nel quarto motivo di ricorso, poichè nessuna disposizione di legge impone al giudice di procedere, con riferimento al reato continuato, all’aumento della pena per i reati satelliti in termini unitari e complessivi ed, anzi, l’indicazione di detto aumento con riferimento a ciascuna delle violazioni consente una migliore comprensione dei calcoli eseguiti dal giudice. L’unico criterio imposto dalla legge, invero, è quello quantitativo stabilito dall’art. 81 c.p., comma 2.

La inammissibilità del ricorso – infine – non consente il fermarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato che venga eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell’atto di gravame (S.U. n. 32, 21 dicembre 2000).

Alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 1.86) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 22-11-2011, n. 42970

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 11/10/2010, la Corte di Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, pur rideterminando la pena, confermava, in punto di responsabilità, la sentenza con la quale in data 21/02/2002, il Tribunale di Busto Arsizio aveva ritenuto C. G. responsabile dei reati di ricettazione (capo 3), detenzione abusiva di armi (capo 5), di numerosi episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti commessi dal (OMISSIS) (capo 7) nonchè di ulteriori 33 episodi di violazione della normativa in tema di sostanze stupefacenti, realizzati nel predetto arco temporale (capi 10, 15, 53, 54, 55, 59, 68, 71, 85, 88, 93, 100, 101, 105, 106, 108. 109, 110, 111, 130, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 159, 167, 168, 185 del proc. pen. n" 5803/1999) e I.R. dei reati di tentata rapina (capo A), di detenzione e porto abusivo di armi (capo B), e di vari episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti di diverso tipo (capi D. E. F, K. M, del proc. pen. N. 233/1999).

1.1. La Corte territoriale, premetteva che la Corte di Cassazione, con sentenza n 4125 in data 17/10/2006, aveva annullato (ad eccezione del reato di ricettazione ascritto al C.) la sentenza pronunciata in data 29/11/2004 dalla Corte di Appello di Milano in quanto la penale responsabilità degli imputati era stata ritenuta con motivazione apparente senza farsi carico di dimostrare l’assunto, di valutare i singoli capi d’imputazione e di porre in evidenza per ciascuno di essi, i concreti elementi di prova a carico degli imputati, tenendo conto dei rilievi formulati dagli appellanti.

Inoltre la S.C., aveva rilevato che la sentenza annullata:

– con riferimento specifico alle numerose violazioni della normativa sugli stupefacenti contestate a C., non aveva chiarito se le imputazioni di cui al capo 7 del proc. N 5448/97 (riguardante una pluralità di episodi di traffici di droga commessi tra il (OMISSIS)) costituissero, in realtà, duplicazione di quelle contestate ai capi 10, 15, 53, 54, 55, 59, 68, 71, 85, 88, 93, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 130, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 159, 167, 168 e 185 del procedimento penale n. 5803/1999 riguardanti traffici di droga commessi nel medesimo arco temporale;

– con riferimento alle contestazioni mosse a I. – al quale risultava addebitato anche il concorso in una attività continuata di illecito traffico di droga, tra il mese di (OMISSIS) ininterrottamente fino al 1997 (capo 1) – non risultava chiarito se gli episodi di traffico di droga di cui ai capi D. E, F, K ed M della rubrica costituissero, a loro volta, duplicazione del predetto capo I). La Corte, territoriale, quindi, precisava che le questioni oggetto del giudizio (di rinvio), nell’ordine, riguardavano:

– l’esame, con riferimento a ciascun imputato (ed a ciascuna delle residue imputazioni ad essi rispettivamente ascritte) della ricorrenza di prove di penale responsabilità, tenuto conto dei rilievi dagli stessi formulati con ali atti di appello;

– l’individuazione, con riferimento alla posizione di ciascun imputato, di collegamenti tra il contenuto (eventualmente accusatorio) delle intercettazioni ed i fatti-reato ad essi contestati;

– la verifica, con riferimento alla posizione C., dell’eventuale duplicazione di contestazione riguardo ai fatti di cui al capo 7) del procedimento penale n 5448/1997 (riguardante una pluralità di episodi di traffici di droga commessi tra il mese di (OMISSIS)) ed a quelli (capi n 10. 15, 53, 54, 55, 59, 68, 71, 85, 88, 93, 100, 101, 105, 106, 108. 109, 110, 111, 130, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 146. 148, 159, 167, 168 e 185) oggetto del proc. pen. n5803/99;

– il controllo, con riferimento alla posizione I., dell’eventuale duplicazione di contestazioni in relazione ai fatti di cui al capo I) della rubrica (concernenti una protratta attività di illecito traffico di droga posta in essere dal mese di giugno 1996 fino al 1997) ed a quelli di cui ai successivi capi D), E), F), K) ed M);

– l’accertamento dell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio disposto dal Giudice di primo grado.

All’esito della suddetta verifica, la Corte territoriale perveniva alla parziale conferma della sentenza del Tribunale. 2. Avverso la decisione, entrambi gli imputati, con un unico ricorso redatto dai propri difensori, hanno nuovamente proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 627 c.p.p. per non avere la Corte territoriale ottemperato a quanto imposto dalla Corte di Cassazione, essendosi limitata a ripercorrere lo stesso iter motivazionale a cui aveva ricorso la Corte di Appello la cui sentenza era stata poi annullata. In particolare:

– la Corte territoriale, occupandosi dello specifico tema del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate, insisterebbe nel richiamare, per relationem, la sentenza di primo grado ritenendo ampiamente esaustive le ragioni ivi specificate, non rendendosi, però, conto, che tale procedimento era stato vietato dalla Corte di Cassazione proprio perchè anche la sentenza di primo grado era affetta da pari ed identica patologia motivazionale. In altri termini, la Corte territoriale, insisterebbe, con motivazione apparente, a non dar conto delle ragioni per le quali il contenuto di quelle specifiche intercettazioni potesse essere ritenuto rivelatore della responsabilità penale degli imputati;

– in ordine, poi, alla responsabilità per la rapina contestata al capo a) della rubrica, la motivazione doveva ritenersi lacunosa "laddove evoca una pretesa confessione di una rapina di cui si sconoscono i connotati soggettivi (autori e persona offesa) ed ancor prima oggettivi (materialità della condotta);

– infine, per tutte le altre imputazioni, la Corte territoriale non si era adeguata a quanto statuito dalla Corte di Cassazione in ordine alla necessità che fossero enunciate le circostanze di fatto che giustificavano il giudizio di responsabilità su ogni singolo capo d’imputazione.

Motivi della decisione

1. Le doglianze dei ricorrenti, ruotano, come si è detto, sostanzialmente, intorno a tre punti:

– mancata e/o apparente motivazione in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate;

– motivazione lacunosa in ordine alla rapina ascritta ad I.;

– mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi di responsabilità per i singoli capi d’imputazione.

2. La censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. La motivazione con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto di annullare la sentenza della Corte territoriale è la seguente: "la esclusiva fonte viene individuata negli esiti delle conversazioni intercettate e ad essi si fa generico riferimento, affermando che confermerebbero in maniera in equivoca le circostanze di fatto indicate nei vari capi di accusa, senza però farsi carico di dimostrare, attraverso una approfondita, pertinente e specifica analisi critica, tale assunto. Si è di fronte a una motivazione apparente, che omette di valutare i singoli capi di imputazione, di porre in evidenza i concreti elementi di prova a carico degli imputati e di prendere in considerazione i rilievi dagli stessi formulati in sede di appello. Nè il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è idoneo a dare dignità alla motivazione, considerato che anche la prima pronuncia di merito si limita, a sua volta, al mero richiamo sintetico del contenuto delle conversazioni intercettate, omettendo di esplicitare la connessione dello stesso con la posizione processuale dei due imputati, dando per scontate l’interpretazione e la valutazione in chiave accusatoria di tali elementi conoscitivi e affidando sostanzialmente al lettore il compito di dare concretezza all’accusa attraverso la decriptazione delle conversazioni intercettate.

Non basta affermare che "… il tenore e il contenuto delle intercettazioni (è) inequivocabile … la confessione desumibile dalle intercettazioni risulta evidente …", ma è necessario contestualizzare i colloqui captati, ricostruirne concretamente e logicamente i contenuti, individuarne specificamente le connessioni con le circostanze di fatto enunciate nei singoli capi di imputazione".

Corretta, pertanto, si mostra l’individuazione delle questioni che la Corte territoriale ha illustrato dover risolvere (cfr supra in parte narrativa).

3. Quanto al C., va osservato quanto segue.

Costui, come si è detto, risulta imputato dei seguenti reati: 1) ricettazione; 2) detenzione abusiva di armi (capo sub 5); 3) numerosi episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La responsabilità in ordine al reato di ricettazione è stata accertata definitivamente.

In ordine al capo 5) dell’imputazione, la Corte territoriale a pag.

10, ha motivato la responsabilità dell’imputato, sulla base "dell’univoco tenore dell’intercettazione n 2157 del 2 settembre 1996" nel corso della quale " C., parlando con tale P., ammette, invero esplicitamente, di possedere le armi indicate nel capo d’imputazione. L’ampia e dettagliata confessione emergente dalla conversazione captata fornisce, quindi, la prova dell’illecito e della riferibilità del reato a C.".

In questa sede, il ricorrente, nello specifico, nulla ha dedotto, se non una generica doglianza in ordine al fatto che non sarebbe sufficiente la confessione non essendo la medesima contestualizzata.

Sennonchè, si deve ribattere che la censura, sul punto, è assolutamente generica ed aspecifica perchè la motivazione della Corte è puntuale e riferita proprio alla confessione in ordine alla detenzione di armi, confessione ritenuta dalla Corte, con motivazione congrua e, quindi, incensurabile, attendibile essendo "ampia e dettagliata". Quanto ai singoli episodi di traffico di sostanze stupefacenti, la Corte territoriale, non solo ha richiamato, analiticamente le singole conversazioni intercettate riportandone l’inequivoco contenuto (cfr pag. 10-12 della sentenza impugnata), ma, anche alla stregua di precisi riscontri probatori (cfr pag. 13 sentenza impugnata: sequestri di droga; dichiarazioni accusatorie rese dall’originario coimputato T.R.) ha puntualmente disatteso la tesi difensiva secondo la quale l’imputato, nel corso delle numerose conversazioni captate, avrebbe parlato con i suoi interlocutori di droga per mera vanteria.

In ordine a tale punto della sentenza, il ricorrente, in questa sede, si è limitato, a sostenere che si tratterebbe di motivazione apparente non avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali il contenuto di quelle specifiche intercettazioni potesse essere ritenuto rivelatore della responsabilità dell’imputato (cfr pag. 5 ricorso).

Sennonchè deve replicarsi che la suddetta censura è priva di alcuna specificità perchè non è affatto vero che la Corte non abbia preso in esame la tesi difensiva della "vanteria" che, al contrario, è stata ampiamente disattesa sia alla stregua del contenuto delle intercettazioni (ritenute di tenore inequivoco: e lo stesso ricorrente, sul punto, non contesta l’oggettiva inequivocità) sia alla stregua di ulteriori ed oggettivi riscontri (sequestri e dichiarazioni accusatorie di T.).

4. Quanto al ricorrente I. va osservato quanto segue.

Costui risulta imputato dei seguenti reati: a) rapina; b) detenzione e porto d’armi; c) vari episodi di traffico di sostanze stupefacenti.

In ordine alla rapina, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell’imputato sulla base dell’intercettazione n. 947 del 22/08/1996 nel corso della quale I., parlando con il C., confessava di avere perpetrato una rapina in danno di un trasportatore di apparecchi televisivi e di pellicce precisando che il camion, svuotato dalla merce, era stato poi abbandonato in (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto la suddetta conversazione una confessione stragiudiziale sufficiente ex se a giustificare la condanna, essendo precisa e circostanziata, anche perchè lo stesso appellante si era semplicemente limitato a dedurre l’indeterminatezza e la genericità della conversazione.

In tema di valutazione della confessione, questa Corte, ha ripetutamente affermato che può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l’unico elemento d’accusa purchè il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell’interessato: Cass. 20591/2008 Rv. 240213.

Alla suddetta giurisprudenza la Corte territoriale si è sostanzialmente adeguata avendo rilevato: a) la genuità della confessione; b) l’attendibilità, sia perchè circostanziata e precisa sia alla stregua della generica tesi difensiva.

Di conseguenza, la generica e reiterativa censura dedotta in questa sede dev’essere disattesa.

Stessa cosa dicasi, mutatis mutandis, in ordine al reato di detenzione e porto d’armi (cfr pag. 16 motivazione).

Quanto, infine, ai vari episodi di traffico di sostanze stupefacenti, la situazione processuale e probatoria è, in pratica, identica a quella già esaminata in relazione alla posizione del C. (cfr pag. 16 ss sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base di numerose ed inequivoche intercettazioni – ritenute effettuate in "un contesto di assoluta genuità fra I. ed altri soggetti coinvolti negli illeciti traffici – nonchè su riscontri oggettivi (sequestri di droga): vale, pertanto, quanto già detto a proposito del C..

In conclusione, deve ritenersi, che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la motivazione dell’impugnata sentenza, ha ampiamente e correttamente dato risposta alla sentenza di annullamento di questa Corte avendo, per ciascun capo d’imputazione, contestualizzato i colloqui captati, ricostruito concretamente e logicamente i contenuti, ed individuato specificamente le connessioni con le circostanze di fatto enunciate nei singoli capi di imputazione.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-07-2012, n. 11086 Malattia, infortuni, gravidanza e puerperio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto da T.P.F., D.T.G., F. E., V.M., nei confronti della società Aurora Assicurazioni spa (già Winterthur Assicurazioni spa) e della società Winterthur Vita Assicurazioni spa, in ordine alla sentenza del 7 febbraio 2002 del Tribunale di Roma, emetteva una prima sentenza, n. 2229 del 19 febbraio 2009.

1.1. Con detta pronuncia, statuiva definitivamente nei confronti dei soli T., F. e V.. Riguardo alla posizione del D. T., la Corte d’Appello, non definitivamente pronunciando, già in riforma della sentenza gravata, condannava le società al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 57.054,50 per il trattamento di malattia dovuto per i mesi da ottobre ad agosto 1998.

Dichiarava altresì il diritto del D.T. al pagamento delle retribuzioni per il periodo di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999, per ulteriori sette mesi, che era venuto a cadere nel periodo di preavviso, e disponeva la prosecuzione del giudizio.

1.2. Con la successiva sentenza definitiva n. 4986 del 22 marzo 2010, il giudice di secondo grado, in accoglimento parziale dell’appello del D.T., condannava le società appellate al pagamento nei confronti dello stesso, anche della somma di Euro 16.617,26, per trattamento malattia dal dicembre 1998 fino al giugno 1999, nonchè della somma di Euro 33.234,52, per lo stesso titolo, dal novembre 1999 al giugno 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla maturazione del diritto: interessi fino al saldo, rivalutazione sino alla sentenza.

2. I lavoratori avevano adito il Tribunale di Roma esponendo di essere dirigenti delle società convenute, di versare in stato di malattia e di essere stati licenziati con effetto immediato e preavviso.

Chiedevano, quindi, il pagamento delle retribuzioni mensili che non venivano più versate dal dicembre 1997 per tutto il periodo di sospensione del rapporto per malattia. Adducevano l’inefficacia del recesso, in quanto, ai sensi del CCNL applicabile di settore, in caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, il dirigente aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro per mesi 24, o la nullità ex art. 2110 c.c..

La convenuta proponeva domanda riconvenzionale sulla validità ed efficacia dei recessi. I ricorrenti, a loro volta, proponevano domanda riconvenzionale per l’accertamento della nullità del recesso.

Il Tribunale accoglieva la domanda di inefficacia del recesso per i ricorrenti T. – dichiarando cessata la materia del contendere – e per F., condannando la convenuta a pagare Euro 35.285,85, oltre accessori; respingeva ogni altra domanda.

3. Per la cassazione delle suddette sentenze di appello, nella sola parte in cui le stesse riconoscono il diritto del D.T.G. al pagamento delle retribuzioni per l’ulteriore periodo di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999 al giugno 2000, con la condanna delle appellate al pagamento della somma di Euro 16.617,26 e di Euro 33.234,52, oltre accessori, ricorre la società UGF Assicurazioni spa (società titolare dei rapporti di lavoro in questione a seguito di fusione per incorporazione), prospettando un motivo di impugnazione.

4. Resiste con controricorso D.T.G..

5. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., in quanto interpretato ed applicato in modo difforme dalla giurisprudenza di legittimità (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, accertando il diritto del D.T. al trattamento di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999 al giugno 2000, durante il periodo di preavviso, e liquidando il suddetto trattamento di malattia nella misura di Euro 16.617,26 e di Euro 33.234,52, oltre accessori, ha attribuito efficacia reale all’obbligo di preavviso.

Il giudice dell’appello, seguendo tale orientamento giurisprudenziale, avrebbe adottato un’interpretazione in contrasto con quanto affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 11740 del 2007 e nn. 13959 e 21216 del 2009.

Quindi, parte ricorrente ha prospettato il seguente quesito di diritto: se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un dirigente, nell’area della libera recedibilità, si risolva immediatamente per effetto di licenziamento intimato con dispensa dal preavviso e corresponsione dell’indennità sostitutiva, senza necessità di consenso e/o accettazione da parte del lavoratore della dispensa del preavviso.

2. Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso censura in modo puntuale e conferente le sentenze in esame.

3. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità (Cass., sentenza n. 22443 del 2010, n. 11740 del 2007), enunciato in contesti diversi e con molteplici applicazioni (cfr., Cass. n. 21216 e n. 13959 del 2009), ha affermato e motivato la tesi della efficacia obbligatoria del preavviso: alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale – che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine – ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso.

Pertanto, con riguardo all’accertamento del diritto di D.T. G. al trattamento di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999 al giugno 2000, liquidato nella misura di Euro 16.617,26 e di Euro 33.234,52, oltre accessori, la Corte d’Appello di Roma non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, in quanto ha attribuito efficacia reale al preavviso.

Va infine osservato, che il richiamo alla contrattazione collettiva, effettuato dal resistente, non è assistito dalla necessaria allegazione del relativo CCNL, nè dall’indicazione specifica della produzione dello stesso nel corso del giudizio, non essendo a ciò sufficiente il mero "versato in atti".

4. In accoglimento del ricorso, quindi, le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

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