Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11840 confini

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Svolgimento del processo

Con citazione del 10.12.1996 B.S. esponeva di essere proprietario del terreno in (OMISSIS) in catasto al foglio 33, m. n. 347 ex 119b di are 54,89 e m. n. 348 ex 119c di are 8,12 e che A. P., proprietario confinante aveva eretto un muro di recinzione sconfinando sul m. n. 348 di sua proprietà.

Chiedeva al Pretore di Verona di accertare l’esatta linea di demarcazione tra il mappale 348 ed il mappale 86 di proprietà del convenuto, con condanna al rilascio del terreno che, con la costruzione del muro, gli era stata usurpata. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, riconvenzionalmente, l’accertamento dell’esatto confine costituito dalla prosecuzione in linea retta del muro di cinta e della adiacente canaletta di irrigazione fino alla stradella di via della Corte e di essere autorizzato a chiamare in causa B.M.R., venditrice del fondo.

Autorizzato l’incombente, la chiamata chiedeva il rigetto della domanda attrice infondata e, comunque, incompatibile con l’intervenuta usucapione della zona reclamata a confine tra i mappali 348 ed 86.

Con sentenza 1.8.2002 il Tribunale dichiarava che il confine doveva essere arretrato nella proprietà P. rispetto alla posizione del muretto nella misura di m. 4,97 e 8,60 agli estremi, condannando il P. al rilascio e la B. a tenerlo indenne dalle eventuali spese. Rigettava ogni altra domanda e condannava il convenuto a pagare le spese all’attore.

Il P. e la B.M.R. proponevano distinti appelli, poi riuniti, resisteva il B. e la Corte di appello di Venezia, con sentenza 764/05, accoglieva i gravami e dichiarava che il confine tra i mappali 348 ed 86 era individuato in parte dalla esistente muretta di recinzione ed in parte in linea retta di tale muretta e dell’adiacente canaletta di irrigazione fino alla stradella di (OMISSIS), condannando il B. alle spese, ciò sul presupposto che la muretta rappresentava il confine certo e condiviso che da anni separava i fondi, che la primaria indagine era costituita dai titoli di acquisto e solo la insufficienza di indicazioni giustificava il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali.

La Corte di merito richiamava la deposizione dell’architetto G. che aveva eseguito per conto di F.E., precedente proprietaria dei terreni del B., il tipo di frazionamento, confermata dal teste Fa., la compravendita tra F. e B. che richiama il frazionamento e la circostanza, riferita da B.F., fratello di S., che B.M.R. aveva chiesto se poteva erigere il muretto addossato alla canaletta.

Donde le prove acquisite contrastavano con la ctu basata su dati meramente catastali.

Ricorre B. con unico articolato motivo, resistono le controparti.

P. ha depositato dispositivo della sentenza 715/2011 della Corte di appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della sentenza della stessa Corte n. 764/2005 e memoria.

B.M.R. ha depositato memoria.

Il Collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Si lamenta contraddittoria motivazione deducendo che nel rogito è precisato che il tutto è conforme alle risultanze del tipo di frazionamento allegato, redatto dall’arch. G., si osserva che le dichiarazioni del teste sono state verbalizzate in modo disarticolato e poco chiaro, che la ctu era stata giudicata dal primo giudice ben motivata ed articolata e se la B.M.R. ha chiesto il consenso per la costruzione del muro era ben consapevole di costruirlo su terreno altrui.

Ciò premesso, la odierna censura non impugna la ratio decidendi, secondo cui, in tema di regolamento di confini va tenuto conto dei titoli di acquisto mentre i dati catastali sono solo residuali.

La circostanza pacifica, richiamata dallo stesso ricorrente, che il frazionamento è espressamente allegato al titolo, cui è conforme e che l’autore di detto frazionamento ha deposto nel senso valutato dalla Corte, non può essere contestata col rilievo di una verbalizzazione poco chiara, in mancanza di specifiche indicazioni su obiezioni e riserve formulate al momento della audizione.

Ogni altra circostanza, pur in astratto rilevante, conduce ad una inammissibile istanza di riesame del merito, non consentita in questa sede, posto che il ricorso non deduce una violazione di legge ma generici vizi di motivazione.

Al riguardo va osservato come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200,00 di cui 1000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 04-04-2011, n. 13558 Motivazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.C. ricorre avverso la sentenza 26.11.09 del Tribunale di Palmi – sezione distaccata di Cinquefrondi che ha confermato quella, in data 15.1.09, del Giudice di pace di Cinquefrondi con la quale è stata condannata, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.032,00 di multa per i reati, unificati ex art. 81 cpv. c.p., di lesioni personali ed ingiurie.

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere il tribunale, nell’operare un approssimativo riassunto dei motivi di appello, illogicamente utilizzato, al fine di verificare l’attendibilità soggettiva dei testi interessati, le dichiarazioni rese in sede di esame dall’imputata, traendone la premessa di fatto per la quale la B. aveva giustificato la sua visita al negozio (in cui si trovavano le p.o.) con la necessità di parlare con l’ex marito e che a seguito della telefonata della figlia era preoccupata e stava rientrando a casa per tranquillizzarla, per poi però dedurre l’assenza di alcun intento persecutorio da parte della querelante D.R. prescindendo dalle stesse dichiarazioni dell’imputata che aveva offerto una versione alternativa e maggiormente verosimile della dinamica dei fatti medesimi, considerato che il risentimento tra la B. e la D.R. era reciproco e che la dinamica dei fatti esposta da quest’ultima non giustificava nè l’iniziativa nè il luogo ove lo scontro fisico era avvenuto, in quanto era stata la D.R. a raggiungere, dopo la pretesa aggressione verbale subita, la B. sul lato opposto alla strada in cui era ubicato il negozio senza che alcuno l’avesse a ciò obbligata.

Inoltre -prosegue la difesa della ricorrente – se era pur vero che l’imputata aveva confermato essersi verificato uno scontro fisico tra lei e la D.R., era altrettanto vero che la B. aveva fornito una versione contrapposta dei fatti, nè il referto medico aveva evidenziato alcunchè sulla iniziativa dell’aggressione, per cui la scelta di una delle ricostruzioni piuttosto che dell’altra non era stata giustificata nè in primo nè in secondo grado e la conclusione raggiunta doveva ritenersi manifestamente illogica non rappresentando il referto medico il preteso elemento di riscontro ai fini della attendibilità delle dichiarazioni dei "testi interessati", dal momento che il "trauma confusivo alla regione dorsale" era certamente compatibile con la riferita azione energica di separazione delle due contendenti operata da L.P. e F.A.M.; il "rubor da schiaffeggiamento torace anteriore" era evento certamente compatibile con l’azione di difesa della B., afferrata per i capelli dalla D.R., ovvero con azione autolesionistica e di calunnia reale posta in essere dalla stessa D.R., ed il "graffio alla tempia dx" era compatibile con un’azione accidentale di difesa dell’aggredita.

Quanto poi allo scontro fisico con F.A.M., figlia della D.R., il tribunale – sostiene la ricorrente – aveva travisato i fatti, avendo l’imputata escluso esservi stato alcun contatto con la F., preoccupata solo di portare via la madre, circostanza confermata anche dal L. secondo il quale l’aggressione verbale era iniziata dentro il negozio per cui egli si era preoccupato di allontanare la B. prendendola per un braccio e conducendola al di là della strada, e quindi poteva essere stata solo la D.R. ad inseguire l’imputata e a scontrarsi con essa, animata dalla volontà di reagire alla pretesa offesa verbale subita, laddove le pretese lesioni riportate dalla F. erano frutto di azione accidentale.

Con il secondo motivo si censura la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’esame di I.A., unico teste non interessato che avrebbe sciolto ogni dubbio in ordine alla ricostruzione effettiva dei fatti.

Osserva la Corte come la difesa della ricorrente, con il proposto gravame, tenda ad una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in questa sede, dove non possono le risultanze probatorie essere rivisitate al fine di sottoporre a questa Corte di legittimità aspetti attinenti all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal giudice di pace che dal tribunale, quest’ultimo proprio dalla. completezza dell’istruzione probatoria avendo ritenuto, nell’esercizio del potere discrezionale conferitogli dall’art. 603 c.p.p., superfluo il richiesto esame del teste I.A..

La piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla denunciarne D.R.T. – è stato ritenuto – discende (e con essa l’esclusione di qualsiasi profilo calunniatorio) anche da quanto affermato dalla stessa imputata, secondo cui essa si era recata presso l’attività commerciale gestita dalla p.o. spinta dalla necessità di avere un colloquio con l’ex marito L.P. (e compagno della querelante) in merito ad una questione comunicatale telefonicamente dalla loro figlia, L.M.R., di essere cioè infastidita dalla D.R., dalla F. e dal L. stesso.

Inoltre – ha sottolineato il giudice di appello – oltre a rappresentare la ricostruzione dei fatti antecedenti operata dalla stessa imputata una plausibile giustificazione dell’aggressione, prima verbale e poi fisica, della B. alla D.R. e alla figlia F.A.M., le dichiarazioni della D.R. si sono caratterizzate per una "certa moderazione nella esposizione dei fatti, che risulta complessivamente scevra da sentimenti di rancore o malanimo nei confronti della B., che non traspaiono affatto dalle parole della denunciante", sì da doversi ritenere genuine e sincere, nonchè riscontrate dalle risultanze del referto medico laddove a carico della D.R. sono state riscontrate obiettivamente lesioni – come pure a carico della F., che le ha indicate come conseguenza del suo intervento per separare le due donne – e in considerazione anche delle stesse affermazioni dell’imputata secondo cui vi era stato uno scontro fisico con la D. R. e con la figlia che cercava di separarle, pur attribuendo l’iniziativa alla D.R..

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle di parte civile, che si reputa di dover liquidare in complessivi Euro 1.250,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.250,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15632

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5.7.2006, in accoglimento dell’appello di I.A. per quanto di ragione, dichiarava la nullità dei contratti intercorsi tra la predetta e la s.p.a. Poste Italiane dal 14,10.1997 al 31,1,1998, dal 8.6.1998 al 30.9.1998 per espletamento del servizio in concomitanza di ferie, dal 27.10.1998 al 20.11999 per esigenze eccezionali, nonchè della proroga sino al 30.4.1999, e dichiarava la trasformazione dei singoli rapporti in unico rapporto a tempo indeterminato dal 31.4.1999, condannando la società, in favore dell’ I., al risarcimento de danno, pari alle retribuzioni dalla data di messa in mora del 10.10.2000 fino alla scadenza del triennio dalla scadenza dell’ultimo contratto del 30.4.2002.

Rilevava la Corte territoriale che i contratti stipulati in virtù dell’accordo del 25.0.1997 erano illegittimi in quanto, da un lato, la società non aveva dimostrato, per quello stipulato anteriormente al 30.4.1998. il nesso di causalità tra le singole assunzioni e le ragioni indicate nei contratti e, dall’altro, in quanto, successivamente al 30.4.1998, l’accordo del 25.9.97 era scaduto e non era più in atto la contrattazione autorizzatola.

Propone ricorso per cassazione la società con tre motivi, lamentando, con il primo di essi, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e ss.. L’insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994; con il secondo, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 ed, infine, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. e, con il terso, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233. Resiste con controricorso la I., che propone, altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 1227 2094 e 2099 c.c., degli artt. 112, 114 e 432 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e la insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo e controverso, in ordine all’ammontare delle retribuzione e, comunque, del risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Disposta, preliminarmente la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve rilevarsi che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c. ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass, 16-12- 2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c. infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo l’iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare, il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., "è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (v. Cass. SU. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, "poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, la società ricorrente, che pur ha ampiamente illustrato i singoli motivi di ricorso, riguardanti sia asserite violazioni di norme di diritto che censure riferite all’art. 360 c.p.c., n. 5, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis. c.p.c., nè ha prospettato, sia pure in modo sintetico, le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile e conseguentemente, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’impugnazione incidentale deve dichiararsi inefficace, stante la tardività della stessa.

L’esito della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi: dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-05-2011, n. 2730 Legittimità o illegittimità dell’atto

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anzi e Valori per delega dell’avvocato Fortunato;
Svolgimento del processo

La ricorrente, sin dal mese di aprile del 1999, ha convissuto con la sig.ra Pavesi Carlotta, assegnataria dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica n. 24 situato in Milano, via Gola n. 23, al fine di assisterla, dietro ospitalità ed un compenso economico.

La convivenza delle due donne si è protratta fino al mese di agosto del 2003, quando l’intestataria dell’immobile è deceduta.

L’istante, con nota pervenuta all’A.L.E.R in data 18 settembre 2003, informava l’Ente gestore del decesso della signora Pavesi, chiedendo di subentrare nel contratto di locazione.

In data 28 ottobre 2003 la predetta azienda diffidava l’interessata a rilasciare l’alloggio. Quest’ultima, quindi, con una nota del 18 settembre 2004, inviava le proprie deduzioni riguardanti la diffida ricevuta, chiedendo di dare corso alla procedura per il cambio di intestazione dell’alloggio.

Con provvedimento del 2 dicembre 2004 l’A.L.E.R. disponeva, invece, il rilascio dell’appartamento, sull’assunto che la richiedente "occupava senza titolo l’alloggio… e che la stessa non risulta destinataria di provvedimento di assegnazione o di altro atto della pubblica amministrazione che legittimi l’occupazione dell’immobile".

Avverso tale atto ha proposto impugnativa l’interessata per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990.

Il provvedimento dell’A.L.E.R non contiene alcuna indicazione circa la possibilità di proporre ricorso, i termini per la sua presentazione e l’autorità competente a riceverlo.

2) Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Mancata e/o erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria.

Il provvedimento impugnato non fa alcun riferimento alla circostanza che la ricorrente ha convissuto con l’intestataria per oltre quattro anni e agli altri elementi emersi nel corso dell’istruttoria.

3) Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 14 e 2 della legge regionale 91/83 anche in relazione alla delibera regionale 25 marzo 1985, n. III/2024 e alla delibera C.I.P.E. 13 marzo 1995. Eccesso di potere per mancata e/o erronea valutazione dei presupposti; difetto di motivazione; travisamento dei fatti.

La signora Pavesi, assegnataria dell’alloggio, ha accolto la ricorrente per motivi di reciproco sostegno morale e materiale per un periodo superiore ai tre anni previsti dalla normativa regionale e dalla delibera CIPE ai fini del subentro nell’assegnazione.

Ne deriva che l’interessata ha diritto al subentro ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 91 del 1983, in combinato disposto con l’art. 2 della medesima legge, e della delibera regionale n. III/2024 del 19 giugno 1985, in quanto la convivenza ha assunto carattere di stabilità ed è stata finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

4) Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 16, 20 e 24 del regolamento recante "i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2004; eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria; ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, travisamento dei fatti.

La ricorrente possiede tutti i requisiti per il subentro previsti dall’art. 20 del regolamento regionale n. 1 del 2004.

L’A.L.E.R, in violazione del predetto art. 20, comma 5, non ha motivato il diniego al subentro dell’interessata.

5) Violazione dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dei principi di celerità, immediatezza e tutela dell’affidamento; irragionevolezza.

La domanda di subentro è stata presentata nel mese di settembre del 2003, mentre il decreto di rilascio è stato emesso il 2 dicembre 2004, oltre il termine di trenta giorni ordinariamente previsto per la conclusione del procedimento dall’art. 2, commi 2 e 3 della legge 241/1990.

La ricorrente, inoltre, a causa del notevole lasso di tempo trascorso, ha maturato un fondato affidamento circa il legittimo subentro nel rapporto locativo.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso della ricorrente.

Ella propone appello affidato ai seguenti motivi così epigrafati:

1) erronea motivazione in relazione alla violazione dell’art. 3, comma 4, della legge 241 del 1990 atteso che il provvedimento dell’ALER non contiene alcuna indicazione in relazione alla possibilità di presentare ricorso ed alle modalità dello stesso;

2) erronea motivazione in relazione alla violazione degli artt. 2 e 3 della legge 241 del 1990 nonché quanto all’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

3) erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine alla violazione degli artt. 2 e 14 della legge della Regione Lombardia n. 91/1983 in relazione alla delibera regionale III/2004 ed alla deliberazione CIPE 1995 per inosservanza della disciplina concernente il "subentro";

4) Erronea pronuncia in relazione alla violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 16, 20 e 24 del regolamento regionale n. 1 del 2004: in particolare omessa pronuncia in ordine alla violazione dell’art. 20, comma 5;

5) erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine all’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, che, con ampie memorie, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

All’udienza del 21 gennaio 2001 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce oramai principio recepito che la semplice omissione di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990 ("in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere") non costituisce vizio di legittimità dell’atto amministrativo né giustifica "ex se" la rimessione in termini per errore scusabile. Ciò senza considerare che, nel caso in esame, la ricorrente aveva ben individuato, e tempestivamente, il giudice da adire (Cons. Stato VI, 26 marzo 2010, n. 1751).

Le ulteriori censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto l’odierna appellante fa valere un interesse pretensivo al subentro nel contratto di locazione di cui era titolare la signora Pavesi Carlotta.

La sezione ritiene che in simili fattispecie il ricorrente non può limitarsi a dedurre violazioni di carattere formale, ma deve fornire la prova della ragionevole previsione che, a seguito della rinnovazione del procedimento, egli possa ottenere il bene della vita cui aspira.

Nel caso di specie ciò non può verificarsi.

La disciplina da prendere in esame è quella vigente al momento del decesso della sig.ra Pavesi, ossia la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 16 marzo 1985, n. III/2024, contenente la disciplina dei subentri del nucleo familiare e dell’ospitalità temporanea in attuazione dell’art. 14, quarto comma, della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91.

In particolare il Par. 2, sotto la lettera A), disponeva che l’ampliamento era ammesso altresì nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità quando fossero riscontrabili finalità di reciproca assistenza morale e materiale, nonché il carattere di stabilità, previa dichiarazione resa in forma pubblica dall’assegnatario e dalle persone con cui si intendeva istituire la convivenza.

La domanda di ampliamento del nucleo familiare doveva essere presentata dall’assegnatario all’Ente Gestore degli alloggi.

È pacifico in atti che la signora Pavesi, assegnataria dell’alloggio, non ha presentato alcuna istanza di ampliamento del nucleo familiare, né di ospitalità a favore della ricorrente. Tale circostanza risulta assorbente rispetto alla natura del rapporto che legava la ricorrente all’assegnatario dell’alloggio, cosicché diventa irrilevante accertare se tra le finalità di reciproca assistenza morale e materiale possano rientrare anche i rapporti di lavoro retribuiti.

Alle stesse conclusioni si perviene ove alla fattispecie si applichi il regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (entrato in vigore dopo la morte dell’assegnatario), perché l’art. 20, pure invocato dalla ricorrente, ha contenuto sostanzialmente analogo alla disciplina dettata dalla deliberazione 16 marzo 1985.

Infatti anche il comma 9 del predetto articolo 20 prevede la presentazione di una domanda di ampliamento all’ente gestore dell’alloggio; la ricorrente pertanto non può dedurre l’impossibilità di adempiere tale onere, a causa del decesso del suo datore di lavoro, perché, come già evidenziato, tale obbligo era già previsto nella disciplina del 1985.

E tale adempimento non costituiva un mero formalismo surrogabile mediante altri elementi di prova in quanto era l’unico mezzo per acquisire in modo certo la volontà dell’assegnatario di estendere a soggetti diversi il beneficio dell’alloggio.

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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