Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2011, n. 2568 Opposizione; Onorari

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Svolgimento del processo

La Spinozzi Alfredo, di Maurizio Michelina e Figlie s.d.f. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Campobasso il 9.12.1993, su ricorso di C.F., col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 11.979.651 a titolo di compensi per prestazioni professionali. A sostegno dell’opposizione la società opposta deduceva che il ricorrente non aveva specificato le prestazioni di cui domandava la remunerazione, e di aver già pagato quanto dovuto per le consulenze contabili svolte dal C. per gli anni 1989, 1990 e 1991, giusta fatture n. (OMISSIS) per L. 1.600.000, n. (OMISSIS) per L. 1.800.000 e n. (OMISSIS) per L. 1.800.000, debitamente quietanzate. Precisava, quindi, che avendo la società Spinozzi manifestato la volontà di non avvalersi più dell’opera professionale del C., questi aveva preteso una somma (pari a L. 39.308.171) del tutto sproporzionata e in ogni caso non dovuta, essendo stata saldata ogni sua spettanza.

L’opposto nel costituirsi in giudizio sosteneva che i pagamenti delle fatture indicate dalla società opponente erano imputabili soltanto alle prestazioni di consulenza contabile, non anche alla redazione dei bilanci, all’impianto della contabilità e a tutte le dichiarazioni fiscali, attività cui si riferiva, invece, la domanda proposta in via monitoria.

Il Tribunale, con sentenza dell’11.8.2000 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

Proposto gravame, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 5.4.2004 rigettava l’impugnazione, ritenendo che le fatture quietanzate non recassero la specificazione che il pagamento ricevuto fosse in acconto, e che, sebbene non sussistesse l’obbligo giuridico di indicare nelle stesse se il pagamento fosse a saldo o in acconto di un maggior credito, dalla mancata apposizione delle diciture suddette potevano comunque trarsi elementi di prova a favore della fondatezza dell’eccezione di adempimento, di talchè la sentenza impugnata, anche in punto di rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla parie opposta, non meritava censura.

Per la cassazione di detta sentenza C.F. propone ricorso, basato su un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società intimata.

Il ricorrente ha presentato osservazioni scritte, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c., alle conclusioni del Procuratore generale.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo – articolato in sei proposizioni, di cui le prime cinque sostanzialmente ripetitive di una medesima censura – il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1181 c.c. e dell’art. 1191 c.c. (rectius, art. 1199), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene che la quietanza è atto unilaterale recettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di aver riscosso la somma indicata. Ne consegue che il rilascio della quietanza non esclude che il creditore stesso possa comunque pretendere l’integrale pagamento di quanto spettantegli, sia per il titolo cui è imputabile il pagamento, sia e a maggior ragione per titoli diversi.

1.1. – In considerazione di ciò, e nello specifico, la Corte d’appello non poteva trarre dalla quietanza delle fatture incontestate la prova nè del saldo delle prestazioni professionali controverse, nè di una volontà transattiva o di rinuncia al pagamento integrale di quant’altro dovuto al C., in quanto non risulta dagli atti che questi abbia mai dichiarato di non vantare altre pretese verso la società Spinozzi.

Pertanto, la sentenza impugnata, lì dove ha attribuito rilievo al fatto che le quietanze delle fatture pagate dalla ridetta società non recassero la dizione "in acconto" o altra formula di riserva del maggior credito, è in palese contrasto con i principi espressi dagli artt. 1181 e 1199 c.c., atteso che per poter affermare l’esistenza di una volontà di rinuncia del creditore sono necessari elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli che sono tipici e normali di una ricevuta di pagamento.

1.2. – Poichè – sostiene il ricorrente con il sesto punto del motivo – le fatture quietanzate non dimostrano altro che la società Spinozzi ha pagato le somme ivi indicate, mentre non provano, altresì, che tutte le altre attività professionali svolte dal C. siano state retribuite, si imponeva di accertare quali prestazioni quest’ultimo avesse effettuato in favore della società opponente e quale fosse l’entità del complessivo credito. Ne deriva che il giudice di secondo grado, sull’erroneo presupposto che vi fosse comunque la prova del pagamento di tutte le attività svolte, non ha ammesso l’attore in senso sostanziale a provare le prestazioni eseguite.

2. – Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art 366 cod. proc. civ., n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 6937/10; analogamente, Cass. n. 1707/09, secondo cui gli elementi dedotti con il ricorso, che non siano rilevabili d’ufficio, assumono rilievo in quanto siano stati ritualmente acquisiti nel dibattito processuale nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione e nella loro processuale rilevanza, quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa soluzione, ed in sede di legittimità siano rievocati in modo autosufficiente).

In particolare, allorchè nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorie, è necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma invece specifichi gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria. Più in particolare, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza (Cass. n. 5479/06), e senza possibilità di integrare il ricorso con altri atti (Cass. n. 4684/99).

2.1. – Nella specie, tutte le proposizioni in cui si articola il ricorso avrebbero rilievo ed efficienza nel contestare la corretta applicazione da parte de giudice di merito dei principi di diritto valevoli in tema di quietanza e di imputazione di pagamento, se ed in quanto la parte ricorrente avesse riprodotto integralmente le prove testimoniali di cui ha lamentato la mancata ammissione.

2.2. – La replica del ricorrente, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. e nelle osservazioni scritte alle conclusioni del P.M, secondo cui i motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello non perchè questa abbia ritenuto inammissibili o irrilevanti le prove dedotte, ma in quanto queste ultime sono state ritenute inutili avendo la società opponente fornito, a giudizio della Corte territoriale, una prova di per sè idonea a dimostrare il pagamento di tutte le prestazioni professionali eseguite, non coglie nel segno.

Nel punto 1.6 del motivo il ricorrente, sul presupposto dell’errata affermazione della Corte territoriale per cui le fatture quietanzate si riferirebbero a tutta l’attività spiegata dal C., sicchè non avrebbe alcuna utilità provarne oggi l’esatto contenuto, essendovi prova del pagamento integrale, sostiene che era necessario, invece, accertare le prestazioni effettivamente svolte, la loro rispondenza alle voci della tariffa riportate nella parcella e la loro non esorbitanza economica, dando luogo all’attività istruttoria destinata a chiarire appunto, in cosa sia consistita l’attività posta in essere dal professionista.

Orbene, dall’ammissibilità di tale censura dipende logicamente la sorte dell’intero motivo posto a base del ricorso, ove si consideri che il dedotto malgoverno delle norme di cui agli artt. 1181 e 1199 c.c. in tanto avrebbe rilievo in concreto, in quanto le prove testimoniali non ammesse a cagione dell’asserita sufficienza delle quietanze apposte sulle fatture prodotte, fossero idonee a provare l’assunto difensivo del ricorrente, ossia che il C. avrebbe eseguito anche prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle pacificamente remunerate.

Non essendo state fornite le indicazioni necessarie a valutare l’idoneità dei mezzi di prova dedotti (il cui contenuto non è stato neppure ritrascritto nel ricorso), il motivo pecca quanto al requisito di autosufficienza.

3. – Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per spese vive.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 31-01-2011, n. 3324 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha assolto ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p. P.C. dall’accusa di tentata estorsione in danno di G.R., ricorre la difesa del P. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo che non sono stati compiutamente valutati gli elementi del fatto sicchè è viziato il giudizio dubitativo sulla responsabilità. In particolare il Giudice non ha valutato nè la sentenza del giudice di Pace di Ronciglione nè la sentenza del Tribunale del riesame di Roma che ha scarcerato il P.. Le prove raccolte ed in particolare la conversazione registrata il 12.12.2003,intercorsa tra P. e G., non avvalorano le considerazioni fatte dal giudice di prime cure perchè di tale conversazione può essere data la lettura alternativamente prospettata dalla difesa e soprattutto perchè l’accordo tra le due parti, di natura economica, è frutto di una libera determinazione paritaria dei due soggetti, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico.

Evidenzia ancora la difesa che sussistente l’interesse ad impugnare la sentenza perchè la formula dubitativa dell’assoluzione pregiudica il diritto dell’imputato a richiedere l’indennizzo per ingiusta detenzione e la possibilità di chiedere al denunciante il risarcimento dei danni.

MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente deduce il vizio della motivazione sia sotto l’aspetto del travisamento della prova sia per la mancata valutazione degli elementi probatori addotti dalla difesa.

2.2 Sotto il primo profilo va rilevato che se viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ragione della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), che consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", è necessario innanzitutto che dalla esposizione del ricorrente emerga il fumus della illogicità del provvedimento e che tale vizio sia ricollegabile ad un atto del processo specificamente indicato.

2.3 Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza del ricorso, non solo le argomentazioni in fatto ed in diritto sottese alla censura di travisamento degli elementi probatori,ma anche la trascrizione integrale ovvero la allegazione,degli atti sulla base dei quali il vizio di travisamento è invocato, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dell’elemento probatorio che si adduce non valutato (o insufficientemente valutato). Occorre, ossia, che la Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, sia posta in condizione di deliberare autonomamente sulla decisività della questione proposta, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti. Ne consegue che è inammissibile il ricorso, che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto travisato, di guisa da rendere il ricorso autosufficiente, con riferimento alle relative specifiche doglianze (Rv. 234115; Rv. 241023).

2.4 A tali principi giurisprudenziali il ricorrente non si è conformato, essendo limitato a richiamare,nel corpo delle argomentazioni, gli atti,senza allegarli e così impedendo alla Corte di apprendere il contenuto delle doglianze.

2.5 Anche il profilo della incompletezza della motivazione è infondato perchè si risolve, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione delle prove e più favorevole all’imputato, Valutazione che, comunque, non è consentita nel giudizio di legittimità. 2.5 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – trattandosi di ricorso sicuramente pretestuoso, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 943 Pubblicità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 582/2005 il Tar per la Puglia ha accolto il ricorso proposto da N.D.T., n.q. di legale rappresentante della D&D&C s.a.s., per l’annullamento di alcuni atti, adottati dal comune di Bisceglie per la rimozione di impianti pubblicitari e per il risarcimento del danno.

Il comune di Bisceglie ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

N.D.T. si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e proponendo appello incidentale.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare, si rileva che non sussistono i presupposti per disporre l’interruzione del processo, in quanto lo scioglimento della s.a.s. ricorrente in primo grado e la sua cancellazione dal registro delle imprese non interegra i presupposti per l’interruzione, di cui all’art. 79, coma 2, cod. proc. amm., che rinvia alle disposizioni del c.p.c..

Infatti, la liquidazione di una società non comporta la sua estinzione, né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi. Ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l’interruzione dei processi pendenti (Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3279).

3. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte della ricorrente di primo grado di una serie di atti adottati dal comune di Bisceglie al fine di annullare d’ufficio alcune autorizzazioni rilasciate per l’installazione di impianti pubblicitari e rimuovere gli impianti stessi.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, rilevando che:

a) la mancanza del piano comunale degli impianti pubblicitari, previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 507/93, non è motivo idoneo a sorreggere il potere di annullamento in autotutela di autorizzazioni già rilasciate;

b) il potere di annullamento in autotutela presuppone la valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto che si assume illegittimo, nonché il raffronto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato contrapposto (valutazioni mancanti nel caso di specie);

c) gli impianti in questione non potevano ritenersi privi di autorizzazione, essendo stata presentata istanza di rinnovo, non decisa dall’amministrazione e da ritenersi tacitamente assentita;

d) sussistono i presupposti per condannare il comune al risarcimento dei danni.

Il comune appellante ha in primo luogo sostenuto che la società ricorrente aveva in realtà installato solo quattro degli otto impianti autorizzati; i restanti quattro impianti non erano, invece, stati installati né entro l’anno dal rilascio dell’autorizzazione, né nel successivo triennio di durata dell’autorizzazione stessa.

Per questi quattro impianti si tratterebbe di una autorizzazione decaduta, e non scaduta.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte privo di fondamento.

L’inammissibilità deriva dal fatto che si tratta di una argomentazione nuova, non presente nella motivazione degli atti impugnati e, come tale, inidonea a dimostrare la legittimità degli stessi, oltre che inammissibile in sede di appello.

Peraltro, il comune ha annullato in autotutela la precedente autorizzazione, che ha quindi considerato valida, perché altrimenti avrebbe dovuto limitarsi, per i quattro impianti, ad accertare l’avvenuta decadenza dell’autorizzazione.

4. Chiarito tale profilo, i motivi di ricorso, concernenti l’annullamento d’ufficio anche degli altri impianti installati, sono pure privi di fondamento.

Il richiamo da parte del Comune della sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2002 poteva essere utile se si fosse trattato di autorizzare per la prima volta gli impianti, mentre nel caso di specie si era in presenza di impianti già autorizzati e i principi affermati dalla Consulta (legittimità della disciplina che condiziona il rilascio delle autorizzazione all’approvazione del piano generale degli impianti) potevano al più costituire un elemento di valutazione nell’ambito dell’esercizio dei poteri di autotutela, il cui presupposto non è unicamente l’eventuale illegittimità dei provvedimenti da annullare d’ufficio.

Nel caso di specie, il Comune ha annullato d’ufficio le autorizzazione senza valutare in alcun modo l’affidamento riposto dal privato nei titoli abilitativi e la sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione di atti, la cui eventuale illegittimità sarebbe stata comunque connessa ad un ritardo della stessa p.a. ad adottare il presupposto piano generale degli impianti.

Deve, quindi, essere confermata l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte del comune, senza che possa assumere rilievo la questione della decadenza dell’autorizzazione per alcuni impianti per le ragioni, anche processuali, indicate in precedenza.

Le considerazioni svolte dal Comune appellante in relazione alla data di adozione delle misure cautelari da parte del Tar, posteriore rispetto alla scadenza delle autorizzazioni, sono del tutto irrilevanti, in quanto l’ordinanza cautelare andava comunque eseguita e ogni questione avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di appello cautelare (peraltro, le autorizzazioni sono state annullate prima ancora della loro scadenza e l’illegittimità di tale atto non può che ripercuotersi su quanto successivamente avvenuto).

5. Premesso che il ricorso in appello non contesta la statuizione con cui il Tar ha ritenuto illegittimo anche l’ordine di rimozione degli impianti (limitandosi l’appellante ad alcune considerazioni sulla competenza del comune a procedere alla rimozione), si osserva che la questione del mancato rinnovo delle autorizzazioni risulta in parte definita in altro giudizio proposto dalla stessa società ricorrente in primo grado avverso il silenzio formatosi sulla domanda di rinnovo.

Tale ricorso è stato respinto dal Tar con sentenza n. 3471/2004. confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1535/2006, con cui il giudice di appello ha anche affermato che la mancanza del piano precludeva il rinnovo.

La motivazione dell’impugnata sentenza deve, quindi, essere corretta nella parte in cui è affermata la formazione di un tacito assenso sulla domanda di rinnovo.

6. La precedente statuizione non ha tuttavia un effetto risolutivo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, accolta dal Tar, in quanto il comune aveva deliberato la permanenza in via transitoria – fino alla approvazione del piano generale – degli impianti pubblicitari già autorizzati e la continuità delle affissioni dei privati (delibera G.M. 158 del 24.7.2003).

Pertanto, anche a prescindere dall’accoglimento dell’istanza di rinnovo, al pari di ogni altro impianto autorizzato, anche quelli della società ricorrente dovevano essere inclusi nella prosecuzione transitoria fino all’approvazione del piano, poi avvenuta il

Tali impianti non sono stati, invece, considerati dal Comune perché annullati prima di tale delibera, quando le autorizzazioni non erano ancora venute a scadenza e tale elemento è sufficiente per ritenere che l’illegittimità del disposto annullamento d’ufficio non può che riverberarsi sull’illegittimità della pretesa del comune di considerare tali impianti non autorizzati e, quindi, non ammessi alla prosecuzione (tale affermazione prescinde dalla necessità di accertare la data di scadenza delle autorizzazioni dei singoli impianti, su cui anche andrebbe comunque considerato l’effetto dell’annullamento dell’atto di autotutela).

7 Si può, quindi, passare ad esaminare il ricorso in appello nella parte relativa al risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado ha disposto il risarcimento del danno, rilevando che a causa della rimozione autoritativa degli impianti pubblicitari, la D.& D. & C. s.a.s. ha subito danni sia in termini di danno emergente che di lucro cessante per l’interruzione dei contratti in corso, per l’impossibilità di far fronte agli impegni contrattuali già assunti a partire dal mese di giugno 2004, nonché per l’impossibilità di conseguire il reddito di impresa per il quale aveva affrontato notevoli investimenti.

Il Tar ha anche ritenuto non possibile la reintegrazione in forma specifica, atteso che la approvazione a far data dal 30.7.2004 del Piano Generale degli impianti, "comporta che la installazione dei cartelli pubblicitari dovrà conformarsi alle nuove prescrizioni".

Il risarcimento del danno per equivalente è stato disposto secondo i seguenti criteri:

a) spese di prelievo degli impianti dal deposito (comprensive di trasporto, noleggio autogrù, smontaggio e manodopera), pari a euro 4.380,00 giusto preventivo della ditta "Media Sistemi" s.r.l. del 25.6.2004;

b) spese per il rifacimento di pali danneggiati pari a euro 2.200,00 +IVA (preventivo della Media Sistemi del 25.6.2004);

c) spese di custodia degli impianti rimossi e depositati presso la ditta Ferrucci Giuseppe di Bisceglie pari a euro 10,00 + IVA al 20% per ogni giorno di deposito a partire dal 26.5.2004 fino al prelievo;

d) spese di installazione degli impianti pari a euro 7.000,00 (preventivo della Media Sistemi del 25.6.2004);

e) corrispettivo dei contratti risolti per un totale di euro 5.544,00;

f) perdita del fatturato mensile pari a euro 3.019,60;

g) importo di euro 2.604,53 pagato a titolo di imposta sulla pubblicità per il periodo luglio- dicembre 2004;

h) danno all’immagine, liquidato nella misura del 10% del fatturato annuale della ricorrente.

Il Comune appellante contesta in radice la sussistenza del danno, affermando che nessun danno può essere riconosciuto, in quanto la rimozione degli impianti pubblicitari costituisce atto dovuto e legittimo; tale censura cade ovviamente a seguito della conferma della illegittimità degli atti impugnati.

Il Comune passa poi a confutare nel dettaglio alcune delle voci di danno, riconosciute dal Tar.

Tale censura è solo parzialmente fondata.

In primo luogo, va evidenziato come a fronte dei documenti probatori prodotti in primo grado dalla ricorrente, il Comune si sia in parte limitato a contestarli, senza fornire una adeguata prova contraria e formulando richieste istruttorie non compatibili con il limite dell’acquisizione di prove in appello.

Tale prova contraria non può certamente essere costituita dalla mera constatazione che il preventivo, prodotto dalla ricorrente di primo grado e richiamato dal Tar, farebbe riferimento ad un importo superiore a quello di alcune voci di danno, riconosciute in sentenza; infatti, la ricorrente di primo grado potrebbe dolersi della riduzione di alcune voci, non potendo tale riduzione costituire indice dell’inattendibilità della quantificazione effettuata dal Tar.

Pertanto, l’impugnata sentenza va confermata con riferimento al danno riconosciuto sub a) in relazione alle spese di prelievo degli impianti dal deposito e sub b) con riguardo alle spese per il rifacimento di pali, trattandosi di spese documentate, che la ricorrente non avrebbe sostenuto in assenza dei provvedimenti annullati.

Nè può essere sostenuto che il giudice avrebbe dovuto ordinare all’amministrazione di provvedere alla riapposizone degli impianti, restando nella facoltà dell’amministrazione procedere ad ogni attività idonea a ridurre il danno causato e non dovendo certo la p.a. attendere un ordine del giudice, che nel caso concreto esulerebbe dalle domande proposte dalle parti.

Con riguardo alle spese di custodia degli impianti rimossi (sub c), l’importo di euro 10,00 + IVA al 20% per ogni giorno di deposito a partire dal 26.5.2004 va comunque riconosciuto fino all’effettivo prelievo, come disposto dal Tar, trattandosi anche in questo caso di una spesa direttamente conseguente dagli annullati provvedimenti e dalla illegittima rimozione degli impianti.

Non possono, invece, essere riconosciute le spese di installazione degli impianti pari a euro 7.000,00 (sub d), in quanto la tesi del Tar si fonda sulla quantificazione del risarcimento per equivalente in alternativa all’esecuzione in forma specifica del giudicato di annullamento e presuppone, quindi, che tale reinstallazione non sia una conseguenza del giudicato di annullamento, a nulla rilevando che il nuovo posizionamento degli impianti sia successivamente comunque avvenuto sulla base di sopravvenuti atti amministrativi (non essendo invocabile la continuità rispetto alle autorizzazioni annullate a causa del già richiamato giudicato sul silenzio serbato dalla p.a. sull’istanza di rinnovo).

Va confermata la voce di danno sub e), inerente il corrispettivo dei contratti risolti per un totale di euro 5.544,00, in quanto, in assenza dei provvedimenti annullati, l’impresa avrebbe percepito tale corrispettivo per ordinativi comunque relativi al 2004 e non incisi, se non per un non apprezzabile periodo temporale, dalla approvazione del Piano generale degli impianti del 30.7.2004, che entr comunque in vigore il 1 gennaio successivo, come chiarito oltre.

Deve, di conseguenza, essere esclusa la voce di danno sub f), relativa alla perdita del fatturato mensile pari a euro 3.019,60, trattandosi di una evidente duplicazione della voce precedentemente esaminata.

Per l’importo sub g) di euro 2.604,53 pagato a titolo di imposta sulla pubblicità per il periodo luglio- dicembre 2004, la condanna al risarcimento del danno va confermata, in quanto l’imposta sulla pubblicità è stata richiesta dal Comune e il limite del 30.7.2004, invocato dallo stesso comune, va valutato con riguardo all’effettiva entrata in vigore del nuovo piano degli impianti, fissata al 1 gennaio 2005 (ai sensi dell’art. 3, comma 4, d. lgs. n. 507/1993).

Non sono stati, infine, mossi rilievi dal comune appellante alla voce sub h), inerente il danno all’immagine liquidato nella misura del 10% del fatturato annuale della ricorrente.

8. In conclusione, il ricorso in appello va solo in parte accolto e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere in parte accolto, sulla base di una motivazione differente con riferimento alla questione del mancato rinnovo delle autorizzazioni e con le limitazioni del risarcimento del danno, indicate in precedenza.

Il ricorso in appello incidentale, proposto dalla N.D.T., deve essere dichiarato improcedibile, avendo quest’ultimo rappresentato di non avere più interesse alla decisione di tale profilo.

La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del solo grado di appello.

Non sussistono, infine, i presupposti per procedere alla cancellazione di alcune frasi dagli atti difensivi, come chiesto dalla parte appellata, trattandosi di espressioni che non esorbitano dall’esercizio delle facoltà difensive.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso proposto in primo grado nei limiti indicati in parte motiva.

Dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale, proposto da N.D.T..

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9525 Accertamento

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Svolgimento del processo

D.V.L. impugnava in sede giurisdizionale la cartella di pagamento, relativa ad IRPEF dell’anno 1988, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di L. 5.515.000 a titolo di sanzione. L’adita CTP di Rieti accoglieva il ricorso, giusta decisione che, sull’appello dell’Agenzia Entrate, veniva confermata dai Giudici di Secondo Grado, con il provvedimento in questa sede impugnato.

Con ricorso, consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 25.03.2006 Cron. N. 11808, notificato tramite posta il 27/30 marzo 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

L’impugnata decisione ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato l’operato dei Giudici di primo grado, ritenendo che, con la decisione 09.02.1999, resa in precedente diverso giudizio, non impugnata e passata in giudicato, la CTP di Rieti, nel riconoscere legittima la ripresa dei costi, in quanto non imputati all’anno di competenza, e nel dichiarare illegittimo l’accertamento sintetico ai fini Irpef ed Ilor, in quella sede impugnato, utilizzando, poi, l’espressione "annullando per il resto l’avviso di accertamento" abbia inteso includervi anche la sanzione irrogata.

L’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46, comma 4 e art. 51, nonchè art. 112 c.p.c., deducendo che la stessa sarebbe affetta dal vizio di ultrapetizione, tenuto conto che l’eccezione relativa alle sanzioni attinenti alla irregolare tenuta della contabilità non era oggetto del contendere, non risultando essere stata prospettata in sede di ricorso contro l’accertamento. Ritiene il Collegio che il ricorso dell’Agenzia vada rigettato per inammissibilità dei motivi. Un primo profilo di inammissibilità, della denunciata censura di ultrapetizione, è ricollegabile al fatto che la questione relativa all’interpretazione della portata del giudicato, e segnatamente se lo stesso riguardasse anche le sanzioni, era stata affrontata e decisa, come è pacifico e desumibile dallo stesso ricorso (Pag. 5, rigo 11 e seguenti) dalla sentenza dì primo grado.

Il vizio di ultrapetizione andava, dunque, denunciato con l’appello, non potendosi rimettere in discussione, in sede di legittimità, questioni trattate e decise in primo grado, se sulle stesse non sia stato proposto appello, (Cass. n. 2905/1996, n. 1102/1999, n. 13819/1999) mentre in questa sede la censura, – che non può che riguardare la sentenza di secondo grado,- avrebbe dovuta essere prospettata, ricorrendone i presupposti, sotto altri profili.

Infatti, dal principio per cui col ricorso in Cassazione si impugna la sentenza di appello, si evince la necessità di contestare un errore commesso nella sentenza di appello che ha sostituito integralmente quella di primo grado e che "costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità" (Cass. n. 5714/1996, n. 5083/1998, n. 6163/1999, n. 5671/2000). La censura, inoltre, non sembra, sufficientemente specifica in relazione alla ratio decidendi.

Tenuto conto, infatti, che la decisione impugnata ha confermato quella di primo grado, nella considerazione che il giudicato dovesse interpretarsi nel senso di comprendere anche le sanzioni, non sussiste la denunciata violazione di norme sostanziali e, d’altronde, le doglianze non risultano idonee ad incrinare, sotto il profilo logico-formale, il tessuto argomentativo della decisione, sembrando, solo, sottese a sostenere una diversa interpretazione del giudicato, portato dalla precedente sentenza.

In buona sostanza, le doglianze formulate con il ricorso, risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione della portata della precedente decisione, passata in giudicato, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, non possono trovare ingresso in questa sede, ostandovi il condiviso e consolidato principio secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito (Cass. n. 11462/04, n. 2090/04, n. 12446/2006).

Va, altresì, rilevato che i motivi dell’impugnazione dell’Agenzia, avuto riguardo alla ratio dell’impugnata sentenza, – secondo la quale, non sussistevano dubbi sul fatto che "la prima Commissione con la locuzione "annullando per il resto l’avviso di accertamento" -, risultano privi della necessaria specificità e conferenza (Cass. n. 20454/2005, n. 6225/2005, n. 5148/2003, n. 14075/2002).

Infatti, il ricorrente per cassazione "deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo"(Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

Considerato che i motivi del ricorso non risultano formulati in coerenza ai richiamati principi, l’impugnazione va rigettata, per inammissibilità dei motivi.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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