T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 780 sanita’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente espone di aver richiesto alla Regione Calabria, con istanza di data 24.4.2009, l’accreditamento della propria struttura dentistica per le discipline e prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale.

A tal fine, il ricorrente precisava alla Regione di essere specializzato in Odontostomatologia, di essere autorizzato dal Comune all’adattamento ed utilizzazione dello studio ambulatoriale, di essere autorizzato all’apertura dello studio dentistico e che l’istanza era formulata anche agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 3.11.2008.

Con nota del 20.5.2009, la Regione Calabria, prendendo atto della sentenza n. 361/2008 della Corte Costituzionale e del DGR n. 94/2007 che fissava in 12 prestazioni annue per abitante il fabbisogno per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di laboratorio, comunicava l’avvio del procedimento di diniego della citata istanza, considerata la mancata approvazione dei regolamenti attuativi della L.R. 24/2008, con conseguente impossibilità di nuovi accreditamenti, e che il Dipartimento avrebbe dovuto provvedere alla definizione del fabbisogno regionale per le prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Il ricorrente produceva, con nota del 1.6.2009, le proprie controdeduzioni, precisando che la ASL n. 7 di Catanzaro aveva certificato la carenza sul territorio delle prestazioni odontoiatriche e che la domanda di accreditamento era stata presentata anche per gli effetti dell’avvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2004.

La Regione Calabria, nonostante le dette controdeduzioni, rigettava l’istanza di accreditamento adducendo quale ulteriore motivo la disposizione di cui alla lettera u) del comma 796, art. 1 della L. 296/2006 -(finanziaria 2007).

Avverso il detto diniego insorge il ricorrente, il quale ne chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, denunciando i seguenti vizi:" Violazione del D.Lgs. 502/92 e della L. 296/06 – mancato rispetto dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361/2008 – violazione della normativa sugli atti amministrativi e della legge n. 241/90 – eccesso di potere per difetto ed erroneità di presupposti – difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà".

Il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno subito.

Resiste in giudizio la Regione Calabria, la quale chiede che il ricorso sia respinto.

Con ordinanza n. 1025 assunta alla Camera di Consiglio del 10 dicembre 2009 è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla Pubblica Udienza del 21 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente, con l’unico e complesso motivo di ricorso, dopo aver premesso cenni sul sistema di erogazione di prestazioni sanitarie come definito dal D.Lgs. n.502/92, rileva come la Regione Calabria, al fine di contenere la spesa sanitaria, ha opposto resistenza alle legittime richieste di accreditamento di nuove strutture sanitarie ed ha emanato la L.R. n. 18/2004, il cui art. 15, comma 3, prevedeva un blocco degli accreditamenti sino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzione con sentenza n. 361/2008. A detta del ricorrente, la Regione Calabria, con il provvedimento di diniego impugnato, pur a fronte della citata sentenza della Corte Costituzionale, insisterebbe nella sua azione illegittima, posta in violazione del vigente sistema normativo, e, da un lato, consentirebbe alle struttura provvisoriamente accreditate di proseguire nell’attività e, dall’altro, negherebbe la possibilità di nuovi accreditamenti. Afferma, pertanto, il ricorrente che la Regione avrebbe dovuto concedere un accreditamento provvisorio, in attesa di compiere la ricognizione del fabbisogno, o, quanto meno, sospendere la procedura di accreditamento. Infine, non vi sarebbe corrispondenza tra le motivazione indicate nella comunicazione di avvio del procedimento di rigetto rispetto a quelle indicate nel rigetto vero e proprio, dal momento che il richiamo alla legge finanziaria del 2007 è stato operato dalla Regione unicamente nel provvedimento di diniego.

Le censure del ricorrente non possono essere accolte.

Il provvedimento impugnato, richiamati sia la sentenza n. 361/2008 della Corte Costituzionale che la DGR n. 94/2007, dispone il rigetto della richiesta di accreditamento sulla considerazione che la Regione ha in corso un provvedimento di ricognizione con conseguente determinazione del fabbisogno per le prestazioni di che trattasi e visto la previsione di cui all’art. 1, comma 796, lettera u), della legge n. 269/2006 (legge finanziaria del 2007), secondo la quale "Le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti ai sensi dell’art. 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 8 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992…..".

Il "blocco" degli accreditamenti, in mancanza di provvedimenti di ricognizione, previsto dalla norma della finanziaria 2007, esprime l’esigenza di rapportare il rilascio degli accreditamenti medesimi al fabbisogno di assistenza, nel chiaro intento di contenere e razionalizzare la spesa sanitaria. Il divieto di concessione di nuovi accreditamenti, anche in considerazione della ratio della disposizione ed in coerenza con essa, riguarda, genericamente, tutti gli accreditamenti, non prevedendo la norma in esame né deroghe né eccezioni, a differenza di quanto stabilito dall’art. 15, comma 3, legge regionale n. 18/2004 -disposizione dichiarata incostituzionale- che nel disporre il blocco degli accreditamenti, esplicitamente prevedeva una deroga, con riferimento alle ipotesi di cui alla legge regionale n. 8/2003.

Proprio tale deroga è stata censurata dalla decisione della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente.

Infatti, l’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 18/2004 prevedeva il divieto di rilascio di nuovi accreditamenti fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio. La norma, peraltro, faceva salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale 8/2003.

La Corte Costituzionale, nel pronunciare l’incostituzionalità della norma de quo, ha rilevato come in Calabria esistano strutture sanitarie che, pur se sprovviste di autorizzazione, "si intendono" aver titolo non solo a quest’ultima, ma anche all’accreditamento, che richiede requisiti ulteriori e, al tempo stesso, strutture sanitarie autorizzate, le quali, pur in possesso dei requisiti ulteriori per essere accreditate, si vedono escluse a causa del blocco previsto dalla norma censurata. Precisa la Corte che tale situazione "è prodotta, per un verso, mediante la proroga sine die di una precedente norma di sanatoria e, per altro verso, collegando soltanto a quest’ultima il titolo ad ottenere anche l’accreditamento. Ne consegue che una struttura potrebbe non avere i requisiti né per l’autorizzazione, né per l’accreditamento e tuttavia avere ottenuto oper legis l’una e l’altro, a differenza di altre strutture che, pur avendo i requisiti previsti dalla legge, non possono ottenere né l’una né l’altro. L’ingiustificata disparità di trattamento si manifesta in modo ancor più rilevante se si considera che la disposizione censurata risale al 2004 e la sanatoria, in essa richiamata, al 2003. L’esigenza di ancorare i criteri per il rilascio di accreditamenti all’individuazione del fabbisogno di assistenza, allo scopo di contenere in modo ragionevole la spesa sanitaria, è dunque stata disattesa dalla Regione Calabria…"

La Corte ricorda come, in materia di strutture sanitarie autorizzate e convenzionate con il SSN, è stato precisato che le ripetute proroghe di situazioni illegali e la sanatoria di queste ultime, operate con leggi regionali, devono ritenersi costituzionalmente illegittime perché, in tal modo, o si sana soltanto la situazione di alcuni e non quella di altri, con violazione del principio di uguaglianza, oppure si proroga indefinitamente una situazione provvisoria, eludendo gli obblighi di adeguamento previsti dalle disposizioni statali (Corte Costituzionale n. 93/1996).

In conclusione, il Giudice delle leggi rileva come "non la semplice subordinazione dei nuovi accreditamenti alla ricognizione e determinazione del fabbisogno (condizione necessaria per evitare sprechi), ma l’effetto congiunto della perpetuazione della sanatoria, in favore di strutture delle quali la norma regionale censurata presume la regolarità, e della sospensione a tempo indeterminato di nuovi accreditamenti ha creato e mantiene un doppio regime giuridico irragionevolmente discriminatorio e pertanto incompatibile con il rispetto del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3, primo comma Cost."

La Corte, quindi, ha espunto dall’ordinamento regionale una norma che disponeva il blocco degli accreditamenti a fronte del mantenimento di situazioni di accreditamento provvisorio o transitorio.

Sotto questo profilo, pertanto, il richiamo operato dal ricorrente alla pronuncia della Corte Costituzionale non ha pregio.

Infatti, nel caso in esame, la Regione, diversamente, fonda il proprio diniego sulla disposizione di cui al comma 796, art.1 della legge n. 296/2006, che vincola la possibilità di concedere nuovi accreditamenti al provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno, che la stessa Corte ritiene necessario allo scopo di evitare un ulteriore aggravio della spesa sanitaria.

Del resto, ai sensi dell’art. 8 quater, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, l’accreditamento di nuove strutture sanitarie ha i caratteri tipici di un atto discrezionale attributivo di compiti pubblici, in quanto manifestazione di un potere che trova i suoi presupposti logicogiuridici, oltre che nell’effettivo fabbisogno assistenziale (quale risulta in concreto dal disposto del piano sanitario regionale), anche nell’ineludibile esigenza di controllo della spesa sanitaria nazionale. Lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che l’accreditamento con il Servizio sanitario regionale deve essere in ogni caso preceduto dalla valutazione, da parte della Regione, degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili, giacché la tesi contraria porterebbe alla conseguenza, inconciliabile con la volontà normativa, di consentire l’ampliamento delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento, senza alcuna previa verifica, sia tecnica che finanziaria, dell’Amministrazione e di esporre la spesa sanitaria regionale ad una crescita fuori controllo (Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1740).

Più precisamente, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che "in materia sanitaria l’accreditamento, lungi dall’atteggiarsi quale mera rimozione di un ostacolo all’esercizio di un’attività che rientra nelle facoltà di un diritto già attribuito ad un privato, costituisce, ai sensi dell’art. 8 bis, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, lo strumento mediante il quale la struttura privata viene inserita nell’ambito dei soggetti operanti per il Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che l’accoglimento dell’istanza presuppone, a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, la verifica della corretta predisposizione di strumenti di carattere normativo e generale che rendano compatibile l’iniziativa del privato con l’assetto del servizio pubblico e l’accesso della predetta struttura privata al servizio, previo esperimento di un confronto concorrenziale" (Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 915).

In tale contesto, è indubbio, che l’accreditamento non costituisce più un diritto, riconosciuto ad ogni struttura in possesso dei requisiti di ordine meramente tecnico, dovendosi ritenere che l’Amministrazione sia titolare di un potere discrezionale, inevitabilmente rapportato all’effettivo fabbisogno assistenziale e all’esigenza di controllo della spesa sanitaria.

Il provvedimento regionale di diniego di accreditamento impugnato, per quanto presenti una motivazione non certo lineare e coerente nella propria esposizione, risulta comunque supportato dall’insuperabile richiamo al blocco degli accreditamenti di cui alla legge finanziaria 2007.

Sulla base di tali considerazioni, anche la pretesa violazione procedimentale in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento di diniego non assume rilievo, in considerazione dell’impossibilità per la Regione, sancita dalla norma di cui all’art. 1, comma 796, lett. u) legge n. 296/2006, di rilasciare nuovi accreditamenti in assenza della ricognizione e determinazione del fabbisogno.

Giova, infine, ricordare che la pronuncia di questo Tribunale n. 801/2010, richiamata dal ricorrente nella propria ultima memoria difensiva, è stata sospesa con ordinanza n. 4345/2010 del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto di concedere la misura cautelare proprio in considerazione della "gravità del danno derivante all’appellante dall’esecuzione della sentenza impugnata in presenza dei limiti ai nuovi accreditamenti stabiliti dall’art. 1, comma 796 L. n. 296/2006 e dagli atti successivi intervenuti in materia".

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5082 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, giacché i provvedimenti oggetto d’impugnazione sono già stati annullati con la sentenza 19 maggio 2011, n. 866, di questa Sezione;

che non resta pertanto al Collegio che dare atto di ciò;

che, quanto alle spese di lite, va riconosciuta la soccombenza virtuale dell’Amministrazione regionale, coincidendo il terzo motivo di ricorso con la censura accolta con la citata sentenza 866/11: peraltro, l’astensione della Regione da qualsiasi attività difensiva nel presente giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa le spese di lite tra le parti per un quinto e condanna la Regione Veneto alla rifusione del residuo, che liquida in Euro 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed all’importo pari al contributo unificato, secondo legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24794

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 14.10.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Locri del 11.3.2005 di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per ricettazione di una vettura rubata alla cui guida veniva sorpreso il ricorrente con numero di telaio alterato e con apposta targa di altra vettura. La Corte rilevava che l’imputato era rimasto contumace e che quindi non aveva reso alcuna giustificazione in ordine al possesso della vettura.

L’imputato allega la contraddittorietà della motivazione della sentenza. Le dichiarazioni rese in istruttoria rese dall’imputato, stante la contumacia di questi, dovevano essere versate in atti e da tale dichiarazioni risultavano le giustificazioni rese in ordine al possesso della vettura.

Con il secondo motivo si deduce, che circa la derubricazione del reato nel capoverso dell’art. 648 c.p., la Corte non aveva offerto una congrua motivazione rinviando al valore della vettura senza specificarlo.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa la prima doglianza il motivo è del tutto generico posto che non si indicano neppure quali sarebbero le giustificazioni rese dall’imputato in istruttoria onde giustificare il suo essere stato trovato in possesso della vettura di provenienza illecita Analogamente generico è il secondo motivo posto che certamente prima facie la ricettazione di una vettura non può ritorni di particolare tenuità. Non si offrono elementi di sorta per "tenere la vettura di un valore compatibile con la previsione di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., non essendo a ciò sufficiente la mera allegazione che si trattasse di vettura usata (peraltro risulta dal capo d’imputazione che la vettura era una Golf Gtl).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4181 Aggiudicazione dei lavori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con deliberazione n. 602 del 13 aprile 2006 l’Azienda OspedalieroUniversitaria Consorziale Policlinico di Bari ha approvato il bando ed indetto il pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del servizio di Rianimazione – Urgenza, da aggiudicare al massimo ribasso con base d’asta di Euro 2.111.550,94.

Con note n. 34077 e 37638 del 14 giugno 2006 e 3 luglio 2006 l’Azienda Ospedaliera ha comunicato e ribadito l’esclusione dalla gara della società G. per mancata documentazione del versamento all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del contributo prescritto, a pena di esclusione, dall’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 febbraio 2005 n. 266 e della deliberazione dell’Autorità del 26 gennaio 2006 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006), che ha determinato le modalità di attuazione del versamento stesso.

Con nota n. 45195 del 12 agosto 2006 l’Azienda ha comunicato alla stessa società di aver aggiudicato l’appalto all’OPRAR s.r.l. con ribasso del 23,79%.

La società G. ha impugnato i predetti atti nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione dell’Azienda n. 1088 del 20 luglio 2006, recante per l’appunto la aggiudicazione, e la predetta deliberazione dell’Autorità.

2. Il Tribunale regionale amministrativo per la Puglia – Sezione I, ha dapprima respinto, in quanto non apparentemente assistita da adeguato fumus, l’istanza cautelare con ordinanza n. 629 del 30 agosto 2006, confermata da questo Consiglio – Sezione V con ordinanza n. 5272 del 10 ottobre 2006, che ha sostenuto l’obbligo del versamento anche per il 2006, quindi, con sentenza n. 247 del 26 gennaio 2011 depositata il 10 febbraio 2011, ha accolto, compensando le spese, il ricorso e ha di conseguenza annullato l’esclusione dalla gara della società ricorrente G. e quindi l’aggiudicazione in favore della società O..

Il giudice di prime cure, in aderenza all’orientamento della VI Sezione di questo Consiglio, di cui alla sentenza n. 3141 del 24 marzo 2009, ha infatti ritenuto che il sistema stabilito dall’Autorità per il predetto versamento avesse efficacia, ai fini dell’esclusione, dal 2007 e non dal 2006, e che, quindi poteva disporsi l’esclusione dalle gare per aver omesso il versamento stesso per le gare bandite nel 2006 solo in caso di esplicita previsione in tale senso nel bando, dovendo viceversa consentirsi la possibilità di pagamento tardivo.

3. L’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, con atto notificato il 23 marzo 2011 e depositato il 31 marzo 2011, ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, con un unico articolato motivo, la legittimità dell’esclusione della società G., posto che l’entrata in vigore al 20 febbraio 2006 della citata delibera dell’Autorità aveva reso obbligatorio l’anzidetto versamento per le gare bandite nel 2006 dopo quella data, facendo discendere l’esclusione per inammissibilità delle offerte presentate senza aver prima adempiuto a detto obbligo contributivo.

Ad avviso dell’Azienda, la previsione dell’obbligo veniva ad integrare il bando in quanto proveniente, come altre, da specifica prescrizione normativa; inoltre ben 36 su 40 imprese partecipanti avevano provveduto al versamento del prescritto contributo; non poteva disporsi il successivo pagamento del contributo per non violare la par condicio; la richiamata sentenza del Consiglio di Stato riconosceva comunque l’entrata in vigore della prescrizione fin dal 20 febbraio 2006 e in ogni caso si riferiva a gara in cui, in relazione alla non definita natura giuridica della stazione appaltante, si era creata una situazione di incertezza in ordine a tale obbligo; da ultimo, la G. – e sul punto il T.A.R. non si è pronunciato – aveva impugnato tardivamente la nominata delibera dell’Autorità, citata nei provvedimenti impugnati, e solo con motivi aggiunti non notificati all’Autorità stessa.

4. La società G. si è costituita con memoria datata 8 aprile 2011 e, con memorie del 7 e 16 maggio 2011, ha sostenuto la legittimità della sentenza dei giudici di primo grado, ribadendo per il 2006 la correttezza dell’interpretazione fornita dal T.A.R. e l’aderenza alle disposizioni regolatorie la fattispecie nel tempo e al principio del favor partecipationis, richiamando anche la successiva deliberazione dell’Autorità 10 gennaio 2007. Eccepisce preliminarmente l’inammissibilità e comunque l’irrilevanza della censura dedotta dall’Azienda circa la tarditività dell’impugnativa proposta avverso la detta delibera dell’Autorità del 26 gennaio 2006 in quanto sollevata solo nel corso del secondo grado di giudizio.

5. L’OPRAR s.r.l., controinteressata in quanto aggiudicataria, con atto datato 19 aprile 2011 e notificato il 21 e 22 aprile 2011, ha presentato memoria di costituzione con appello incidentale, con cui chiede l’annullamento della sentenza del T.A.R. deducendo sostanzialmente i motivi già avanzati dall’appellante Azienda ospedaliera.

6. L’Azienda ospedaliera, con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, ha replicato alle argomentazioni della G., ribadendo sostanzialmente i motivi dell’appello. Ha soggiunto che la deliberazione dell’Autorità 10 gennaio 2007 si riferiva a servizi e forniture e non a lavori pubblici come nel caso di specie.

7. All’udienza pubblica del 27 maggio 2011, relatore il consigliere. Stelo, presenti i legali delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

8.1. Ciò premesso in fatto, l’appello principale è infondato e va respinto, e l’appello incidentale ne segue la sorte.

I giudici di prime cure hanno in effetti basato la propria pronuncia con riferimento alla sentenza n. 3141/2009 della sezione VI del Consiglio, che ha indotto il T.A.R. a modificare l’orientamento emerso in sede cautelare, confermato dalla V Sezione, e quindi in una fase di delibazione sommaria dell’istanza sospensiva proposta.

9. La questione riproposta in appello, attiene all’interpretazione della disciplina che ha introdotto il versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, reso obbligatorio dall’articolo 1, commi 65 e 67, legge n. 266/2005, a pena di esclusione, per l’appunto in caso di mancato versamento, dalla partecipazione alle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

In particolare l’oggetto principale della controversia verte sull’applicazione della delibera dell’Autorità datata 26 gennaio 2006, entrata in vigore il 20 febbraio 2006, recante l’indicazione delle modalità di versamento, e cioè se la stessa disponesse l’obbligo del versamento già per le gare indette dal 20 febbraio 2006 ovvero solo nel 2007, e soprattutto se la sanzione dell’esclusione dalle gare in caso di mancato assolvimento di tale obbligo si rivolgesse anche alle gare in corso nel 2006 ovvero solo nel 2007.

Orbene, è indubbio che il legislatore abbia inteso applicare al sistema di autofinanziamento dell’Autorità, previsto dalla legge n. 266/2005 a regime a decorrere dal 2007 (comma 65), affidando all’Autorità stessa la determinazione anno per anno dell’ammontare delle contribuzioni dovute nonché le relative modalità di riscossione, tramite deliberazione da sottoporre all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, nelle more dell’attivazione del sistema, le risorse necessarie per il funzionamento per il 2006 venivano integrate, in via transitoria, con un’anticipazione di 3.500.000,00 di euro da rimborsare allo Stato entro il 31 dicembre 2006.

E’ altresì oggettivo che il complesso sistema predisposto proprio dalle citate disposizioni, di rango primario e secondario, dovesse naturalmente contemplare un periodo transitorio, di prima applicazione, volto per l’appunto a agevolare la piena, chiara e pacifica loro attuazione, soprattutto per la parte relativa alla rigorosa sanzione dell’esclusione dalla gara, conseguenza particolarmente pregiudizievole e irrimediabile e quindi da collegare a un definitivo, trasparente e inequivoco regime.

Può convenirsi, pertanto, con l’orientamento seguito dal Consiglio, dapprima con l’ordinanza cautelare della V Sezione e poi con la sentenza della VI Sezione, secondo cui l’obbligo del versamento del contributo già poteva ritenersi vigente dal 20 febbraio 2006, data di entrata in vigore della richiamata delibera dell’Autorità.

Da tale assunto però non discendeva, per le suesposte considerazioni esplicitate anche dal Consiglio e dal T.A.R., l’immediata efficacia dell’inammissibilità della partecipazione alle gare bandite nel 2006 in caso di omesso versamento della suddetta contribuzione.

10. Ne consegue che, in tale situazione, non rispondesse a una logica e razionale interpretazione logicogiuridica del sistema così delineato l’esclusione dalla gara, come nella fattispecie, ove non prevista esplicitamente dal bando ovvero in caso di mancato pagamento del contributo richiesto anche in seguito dalla stazione appaltante. Per di più, nella circostanza, neanche nel modello di domanda allegata al disciplinare è contenuta alcuna indicazione al riguardo.

A supporto la VI Sezione richiama anche le proprie ordinanze cautelari 513 e 1725/2007 e la stessa nota dell’Autorità n. 50358 del 20 novembre 2006 che in tal senso si erano orientate, anche se l’Autorità aveva avuto modo poi di correggersi con nota del 5 febbraio 2007.

Di conseguenza, in tale contesto, non ha pregio il richiamo all’autointegrazione del bando trattandosi di prescrizione disposta da disposizione legislativa, che, nel caso di specie, contrasterebbe anche con il principio del favor partecipationis.

11. Le considerazioni che precedono rendono irrilevante l’eccezione – avanzata dagli appellanti – di tardività e inammissibilità del ricorso con motivi aggiunti proposto dalla società G. in primo grado avverso la citata deliberazione dell’Autorità, in quanto ininfluente ai fini dell’esame della questione oggetto del presente contenzioso, posto il suo carattere regolamentare ed essendo le due note dell’Azienda ospedaliera, impugnate, i provvedimenti in concreto direttamente pregiudizievoli per la posizione giuridica della G.; analoga sorte segue quindi la censura proposta da quest’ultima di inammissibilità di detta eccezione in quanto presentata ex novo in appello.

Ne consegue l’infondatezza dell’appello principale e di quello incidentale, disponendosi, per la complessità della fattispecie, la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Respinge l’appello incidentale proposto dalla O. s.r.l..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.