Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5068

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Svolgimento del processo

R.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Sanremo, che aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria svolta dall’attore nei confronti del Condominio (OMISSIS) per infiltrazioni di acqua a seguito della rottura di una tubatura condominiale verificatesi nel gennaio 1999.

Resistono con separati controricorsi sia il Condominio di (OMISSIS), sia la Generali Business Solutions S.C.P.A., mandataria delle Assicurazioni Generali S.p.A., incorporante per fusione la Toro Assicurazioni S.p.A., assicuratrice del Condominio e da questo chiamata in causa in primo grado.

Motivi della decisione

1.- I controricorsi del Condominio e della Generali Business Solution S.C.P.A. sono inammissibili per la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa ( art. 366 cod. proc. civ., n. 3, richiamato dall’art. 370 cod. proc. civ., comma 2). La Generali Business Solutions esordisce infatti con la confutazione dei motivi di ricorso mentre il Condominio di (OMISSIS), sub 1), si richiama in fatto "a quanto già esposto nel ricorso". 2.- Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 1223 cod. civ., si duole della mancata liquidazione dell’IVA e della mancata liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi, richiamando la copiosa giurisprudenza di questa Corte in materia.

2.1.- Il mezzo è inammissibile, non dandosi conto delle (vere) ragioni per le quali il giudice del merito ha rigettato le istanze dell’appellante sia in tema di liquidazione dell’IVA (ritenendo non provata la spettanza del tributo e non perchè l’esborso non era ancora stato affrontato), sia in tema di rivalutazione ed interessi (in quanto la Corte assume che l’odierno ricorrente avesse rifiutato, prima dell’inizio del giudizio, una somma grosso modo pari all’entità dei danni riconosciuti in sentenza). Le effettive rationes deciderteli non sono state d’alto canto censurate.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione dell’art. 1226 cod. civ., che la Corte di Appello abbia escluso la liquidazione equitativa del danno derivante dal disagio.

3.1.- Il secondo motivo è infondato, posto che – come lo stesso ricorrente ricorda – la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia provato nell’an, il che è escluso dal giudice di merito, pur tenuto conto delle diverse conclusioni del CTU, nè questo giudice di legittimità può esaminare il materiale probatorio a lui sottoposto a riguardo per giungere a conclusioni eventualmente difformi.

4.- Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si duole della condanna alle spese sia nei confronti del condominio sia nei confronti della Toro Assicurazioni, assumendo di essere parzialmente vittorioso, di non aver mai ricevuto offerte di risarcimento ante causam e di non aver chiamata in causa la Toro.

4.1.- Il terzo motivo è inammissibile, quanto alla condanna in primo grado, non risultando la proposizione di appello sul punto. E’ infondato, quanto alla condanna in secondo grado, in quanto il ricorrente, essendo totalmente soccombente, legittimamente è stato condannato alle spese anche nei confronti del terzo chiamato dal convenuto (Cass. 21 marzo 2008 n. 7674; Cass. 28 agosto 2007 n. 18205); risulta d’altro canto dalla sentenza, in base al verbale d’udienza del 25/2/02, che prima dell’inizio della causa l’Amministratore del condominio gli aveva offerto L. 4.000.000 e tale accertamento non risulta validamente censurato, fermo restando che se si prospetta un errore percettivo da parte del giudice doveva allora ricorrersi alla revocazione.

5.- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione quanto alla liquidazione del danno.

5.1.- Il quarto motivo è inammissibile, in quanto – premessa la congruità della motivazione della Corte territoriale – il ricorrente, oltre a reiterare censure già formulate (e disattese) nei precedenti motivi, si duole in realtà dell’esito del giudizio quanto alla valutazione del materiale probatorio sottoposto ai giudici di merito e vorrebbe che questo giudice di legittimità si sostituisse ad essi nel valutarle.

6.- Il ricorso va quindi rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la inammissibilità dei controricorsi.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1005

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo ha prestato un periodo di servizio non di ruolo (successivamente è transitata nei ruoli del ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca scientifica).

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 5 ottobre 2007 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 27 gennaio 2011 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 2000); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000 e non rilevando in caso di decadenza le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare non applicandosi le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10199

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il gravame in trattazione la C. s.r.l. espone di operare, nel Comune di Marcianise, munita delle necessarie autorizzazioni sotto il profilo della compatibilità ambientale, nella attività di progettazione e costruzione elettromeccaniche e della loro manutenzione, che non produce inquinanti né tantomeno rifiuti, trattandosi prevalentemente di progettazione, tant’è che il relativo stabilimento non è mai stato sede di eventi determinanti condizioni di imminente potenziale pericolo di inquinamento della falsa acquifera sotterranea, del suolo o del sottosuolo, né la società si è mai trovata nella condizione di dover eseguire interventi di messa in sicurezza.

Tanto premesso, narra la società:

– che con la legge 426/98 l’area definita "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" è stato individuata Sito di interesse nazionale – SIN, poi perimetrato con d.m. 10 gennaio 2000;

– che con d.m. 468/01 sono state approvate le modalità operative del programma di bonifica, anche individuando per ogni SIN le cause dell’inquinamento;

– che, per quanto concerne l’area di interesse, come emerge dall’All. 2 al d.m. 468/01, trattasi di inquinamento derivante dallo smaltimento abusivo di rifiuti, per la presenza di numerose discariche di rifiuti urbani ed industriali.

Ciò posto, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 6137/CD/MP/U del 13 giugno 2007, adottata dalla struttura commissariale di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, ex o.p.c.m. 2425/96 e successive, con le quali si ordina alla società di provvedere ad horas alla caratterizzazione e alla messa in sicurezza dell’area dell’azienda.

L’impugnazione è rivolta anche avverso gli altri atti indicati in epigrafe.

Avverso l’ordinanza impugnata la ricorrente rappresenta in generale che essa è stata adottata sul falso presupposto che tutte le aree rientranti nel perimetro di un SIN debbano essere riconosciute come potenzialmente contaminate, eppertanto assoggettate a interventi di MISE e caratterizzazione, a prescindere dalle forme di inquinamento e da istruttoria sulle relative responsabilità.

In dettaglio, la ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 239 e 240 del d. lgs. 152/06 e degli artt. 3 e 7 della l. 241/90 – eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria ed apodittica – mancato bilanciamento dell’interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti – violazione del principio di proporzionalità e di quello di precauzione – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e per difetto di istruttoria.

Non sussistono le condizioni di cui all’art. 240 del d. lgs. 152/06 per ordinare la messa in sicurezza di emergenza, non essendo mai stata accertata non solo la responsabilità del proprietario dell’area, ma neanche la presupposta situazione di emergenza ambientale, né essendo mai accaduti episodi tali da far scaturire il relativo obbligo. Il sito non è neanche inserito nell’anagrafe dei siti contaminati di cui al Piano regionale di bonifica. La condizione di inquinamento viene apoditticamente presupposta sulla sola scorta della localizzazione dell’azienda all’interno dell’area perimetrata come SIN, ciò che determina un palese abuso dello strumento della MISE, evidente anche per l’assenza del requisito dell’urgenza di provvedere. Il provvedimento non rispetta il principio comunitario di precauzione che apparentemente lo ispira, atteso che tale principio non legittima interventi privi di informazioni particolareggiate ed obiettive di carattere scientifico, sulla base delle quali adottare decisioni proporzionate, coerenti e non discriminanti. Il provvedimento non rispetta i principi generali dell’azione amministrativa in ordine all’obbligo di motivazione ed alle garanzie di partecipazione procedimentale degli interessati;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 252 del d. lgs. 152/06 – eccesso di potere per sviamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/90 – eccesso di potere per motivazione illogica ed apodittica – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 – errore sui presupposti – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione degli artt. 174 (ex 130R), 175 (ex 130S), 176 (ex 130T) Trattato UE – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del Piano regionale delle bonifiche – violazione del d.m. 16 maggio 1989 e del d. lgs. 471/99 – eccesso di potere per ingiustizia, arbitrarietà, illogicità manifeste.

Il provvedimento è illegittimo anche laddove impone, oltre alla MISE, l’obbligo di caratterizzazione in danno indiscriminato sull’intera area, e ciò senza garantire la previa partecipazione dell’interessato ed a prescindere dall’attività svolta dall’azienda e dei relativi processi produttivi e agenti chimici utilizzati. L’inserimento dell’azienda nel SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" non rende l’area automaticamente e potenzialmente contaminata. Le aree non sono state fatte neanche oggetto del censimento di cui all’art. 4 del piano regionale delle bonifiche, attività prodromica all’inserimento del sito tra quelli potenzialmente contaminati. In ogni caso, l’area non rientra tra le tipologie dei siti oggetto di censimento né è stata compiuta qualche attività volta ad appurare lo stato di potenziale contaminazione. Anche applicando la disciplina previgente (d.m. 16 maggio 1989 e d.m. 471/99) il sito non potrebbe mai essere qualificato come potenzialmente contaminato, stante l’assenza di riscontri analitici. Il "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" è stato qualificato SIN per lo sversamento incontrollato dei rifiuti e non per il carattere inquinante delle attività industriali ivi svolte.

Il motivo è rivolto anche avverso la sconosciuta subperimetrazione Arpac, ove in essa fosse inserita l’area di cui trattasi;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 252, comma 3, del d.lgs. 152/06 e degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. 241/90.

Il provvedimento commissariale, ancorchè adottato dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 152/06, interamente applicabile alla fattispecie, ha illegittimamente applicato la disciplina previgente.

Il d. lgs. 152/06, all’art. 252, prescrive che ai fini della perimetrazione del sito devono essere sentiti i comuni, le province le regioni e gli altri enti locali interessati, e che deve essere assicurata la partecipazione dei responsabili e dei proprietari delle aree. Tali garanzie partecipative, che avrebbero dovuto trovare applicazione anche in fase di subperimetrazione, non sono state osservate.

Anche tale motivo è rivolto avverso la subperimetrazione Arpac;

4) eccesso di potere per sviamento e carenza assoluta di istruttoria.

La caratterizzazione in danno e la messa in sicurezza è stata ordinata senza il compimento di alcuna attività di accertamento, sulla scorta della sola equazione: attività industriale=attività inquinante;

5) incompetenza.

Ai sensi delle ordinanze 2425/1996 e 3011/1999, i poteri conferiti al Commissario delegato sono circoscritti alle aree oggetto di discariche nonché ai siti inquinati dall’amianto e non risultano estesi a tutti i fenomeni di inquinamento esistenti in area perimetrata come sito di interesse nazionale.

La bonifica delle aree inquinate è soggetta ad individuazione specifica, ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis del d. lgs. 22/97 (e dei relativi provvedimenti attuativi), il quale non viene derogato dall’ordinanza 2948/99.

Ogni altra attività di bonifica non espressamente indicata nelle ordinanze che individuano i poteri commissariali va compiuta dal Ministero dell’ambiente nel rispetto della normativa nazionale, che non risulta in alcun modo derogata dalla individuazione ex lege 426/98 del SIN;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter commi 6 bis e 9 della l. 241/90.

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad una conferenza di servizi svoltasi presso il Ministero dell’ambiente il 28 febbraio 2006, avente ad oggetto la subperimetrazione del sito, la quale non si è conclusa con un provvedimento;

7) violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 del d. lgs. 152/2006.

A fronte del d. lgs. 152/06, che prevede due soglie di contaminazione ("csc" e "csr"), per qualificare un sito come potenzialmente contaminato va necessariamente espletata indagine volta ad accertare il superamento della prima ed in attesa della procedura di caratterizzazione va espletata indagine volta ad accertare il superamento della seconda: nella fattispecie, nella quale comunque sono state violate tutte le garanzie partecipative, non è stata compiuta né la caratterizzazione né indagini volte ad accertare l’eventuale spandimento di sostanze inquinanti;

8) violazione e falsa applicazione dell’art. 311 del d. lgs. 152/06 e dell’art. 3, comma 1, l. 689/81 – violazione del principio del "chi inquina paga".

L’ordine di messa in sicurezza e di caratterizzazione è rivolto al proprietario dell’area e non al responsabile del preteso comportamento inquinante.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, la ricorrente ne ha domandato l’annullamento, avanzando anche domanda di risarcimento del danno.

2. Costituitisi in resistenza, il Commissario di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania e il Ministero dell’ambiente, eccepita la carenza di legittimazione passiva in capo al Ministero dell’ambiente, domandano il rigetto del ricorso.

3. Il Comune di Marcianise, parimenti costituito in giudizio, oltre a sostenere l’infondatezza del gravame, di cui domanda il rigetto, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per non essere stato notificato né all’Arpac né a tutti i partecipanti alla conferenza di servizi, e per non aver la ricorrente impugnato il Piano regionale di bonifica della Regione Campania.

4. Con ordinanza 9 gennaio 2008, n. 135 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale degli atti impugnati, incidentalmente formulata dalla parte ricorrente.

5. Il gravame è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2011.

6. Nel corso dell’udienza pubblica parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, avendo provveduto ad effettuare nelle more del giudizio le attività portate dall’impugnata ordinanza commissariale.

7. Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46215 Pene accessorie

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p., dal giudice del tribunale di Ascoli Piceno, venne applicata a C. P. la pena concordata tra le parti di anni uno e mesi 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., e art. 609 quater c.p.; furono concesse le attenuanti generiche e ritenuta l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, essendosi trattato di carezze e palpeggiamenti; furono infine concessi i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto contestato in via alternativa perchè, essendo state contemporaneamente contestate le ipotesi tra loro incompatibili di cui all’art. 609 bis c.p. ed all’art. 609 quater c.p., il giudice avrebbe dovuto motivare in modo più specifico sulla individuazione della ipotesi ritenuta.

2) erronea applicazione della legge penale in ordine alla diminuente della minore gravità di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, la quale è stata in sostanza riconosciuta solo perchè si era trattato di atti di libidine e non di congiunzione carnale, senza considerare che i fatti furono due a breve distanza tempo ed il trauma subito dalla vittima e senza tenere conto del fatto che l’imputato aveva offerto alla vittima un modello di sessualità sul terreno puramente carnale e non emotivo o spirituale.

3) omessa applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 609 c.p., comma 2, trattandosi di vittima minorenne.

Nell’imminenza della udienza in camera di consiglio il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

I primi due motivi sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.

E difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia di una sentenza di patteggiamento che ha recepito l’accordo tra le parti e sul quale il giudice ha già esercitato il suo controllo, non è consentito neppure al Procuratore generale porre in discussione con una richiesta di impugnazione il consenso del rappresentante della pubblica accusa alla decisione adottata.

In ogni caso, quanto alla ipotesi di reato di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, ritenuta dal giudice, essa non abbisognava di particolare motivazione, essendo conforme alla volontà manifestata dalle parti, in quanto coincideva con quella prospettata dall’imputato e con una delle ipotesi alternativamente prospettate dal pubblico ministero con il capo di imputazione.

Inoltre, la positiva valutazione del giudice sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 609 quater c.p., comma 4, concordata tra le parti, non può certamente ritenersi viziata da un manifesto errore di diritto – che del resto non viene prospettato neppure dal ricorrente – e quindi non può essere contestata in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, specie dopo che l’organo del PM, nell’ambito della propria competenza, l’ha ritenuta corretta e la ha accettata (nella specie, anzi la aveva proposta).

Analoghe considerazioni valgono per la qualificazione del fatto sotto il profilo della ipotesi attenuata di cui all’art. dell’art. 609 quater c.p., comma 4.

Deve invero ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con il quale si denunciava l’asserita erroneità dell’avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata)" (Sez. 3, 23.10.2007, n. 44278, PG in proc. Benha, m.

238286); "E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poichè l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato" (Sez. 5, 25.3.2010, n. 21287, Legari, m. 247539); "In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai cast in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale princìpio, la S. C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l’asserita erroneità del riconoscimento della continuazione)" (Sez. 4, 11.3.2010, n. 10692, PG in proc. Hernandez, m. 246394); "In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

(Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S. C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui sì deduceva l’asserita erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anzichè come tentata rapina impropria aggravata)" (Sez. 6, 20.11.2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea, m. 241666).

Nel caso di specie, inoltre, non solo non è ravvisabile alcun errore manifesto, ma la configurabilità dell’ipotesi lieve è stata adeguatamente e congruamente motivata dal giudice richiamando la concreta condotta posta in essere dall’imputato (carezze e palpeggiamenti), con ciò facendo riferimento, con tutta evidenza, ad una ritenuta tenuità delle conseguenze dannose provocate alla persona offesa. Pertanto – prescindendo da ogni considerazione sulle valutazioni non propriamente tecnico giuridiche contenute nel ricorso – questo deve ritenersi erroneo nella parte in cui sostiene che l’ipotesi lieve sarebbe stata ravvisata esclusivamente per la circostanza che non vi era stata congiunzione carnale.

E’ invece fondato il terzo motivo, con il quale il Procuratore generale ricorrente lamenta la mancata applicazione – ricorrendone il presupposto della minore età della vittima – delle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 2. E difatti, la pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 609 nonies c.p., comma 2 – qualora il reato sia commesso, come nella specie, nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto – l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice (cfr. Sez. 3, 18.11.2009, n. 44023, P.G. in proc. Ripani, m. 245210; Sez. 3, 16.12.2010, n. 12009, P.G. in proc. R., m. 249598).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui ha omesso di applicare la pena accessoria prevista dall’art. 609 nonies c.p., comma 2, che conseguentemente va applicata da questa Corte.

Va peraltro anche ricordato che "Il beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta per uno dei reati in materia sessuale si estende, di diritto, anche alle pene accessorie previste dall’art. 609 nonies c.p., non necessitando un’esplicita statuizione in tal senso. (Nella specie, il giudice, nel concedere il beneficio di cui all’art. 163 c.p., aveva omesso di specificare che quest’ultimo sì estendesse anche alle pene accessorie)" (Sez. 3, 28.10.2009, n. 763/10, Tomasetti, m. 245898). E’ quindi opportuno evidenziare che il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal giudice conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, si estende anche alla suddetta pena accessoria di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla pena accessoria di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 2 che applica.

Rigetta il ricorso nel resto.

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