Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29157

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che A.N., per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 3 marzo 2009, che lo aveva condannato alla pena di giustizia siccome colpevole del reato di cui all’art. 650 c.p., commesso in (OMISSIS);

– che il predetto ricorrente con dichiarazione depositata in data 11 febbraio 2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

– che In forza dell’Intervenuta rinuncia all’Impugnazione a norma dell’art. 589 c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28923

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Svolgimento del processo

L’Avvocato I.P., assumendo di aver vanamente cercato di ottenere il pagamento della prestazione professionale da parte del proprio assistito, ha chiesto al Tribunale di Trento la liquidazione dei compensi per l’attività prestata quale difensore d’ufficio di B.A..

Il Tribunale di Trento, con provvedimento depositato il 3 settembre 2008, ha liquidato in favore del difensore, la somma di Euro 1.100,00, oltre IVA e CPA. Avverso detto provvedimento l’Avvocato I. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Trento, con ordinanza depositata in data 18 dicembre 2008 e comunicata il 19 gennaio 2009, ha dichiarato improcedibile l’opposizione per la mancata comparizione in udienza dell’opponente.

Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato I. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 28 gennaio 2009.

All’esito dell’udienza del 10 giugno 2010, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16161 del 2010, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Il ricorrente hanno quindi proposto ricorso nelle forme del rito civile, notificandolo a B.A. e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 794 del 1942, art. 29), per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 sia improcedibile nel caso in cui il ricorrente non compaia all’udienza camerale di discussione invece di ritenere che il ricorso debba essere comunque deciso come previsto con norma eccezionale dal citato art. 29, comma 7.

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 disciplina il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi facendo riferimento al procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati, delineato dalla L. n. 794 del 1942. Tale procedimento è un procedimento camerale, in relazione al quale deve escludersi che il giudice, rilevata la mancata comparizione delle parti, possa dichiarare improcedibile il ricorso, potendosi porre, al contrario, un’alternativa tra l’esistenza di un obbligo per il giudice di decidere comunque nel merito la causa, ovvero applicare la disciplina della mancata comparizione delle parti nel giudizio ordinario di cognizione.

Questa Corte ha del resto già avuto modo di affermare, proprio con riferimento ad un giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 che nel procedimento in camera di consiglio, soggetto alle norme dell’art. 737 cod. proc. civ. e segg., quale è quello previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29 richiamato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in materia di spese di giustizia, il deposito del ricorso introduttivo è di per sè idoneo ad attivare il procedimento medesimo e ad investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza che siano previsti ulteriori atti d’impulso processuale (Cass. n. 16949 del 2008; Cass. n. 5558 del 1993).

Ne consegue che il giudice del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 nel caso in cui nessuna delle parti compaia, non può dichiarare la improcedibilità del procedimento, ma deve disporre ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ..

Il ricorso, dunque, alla stregua di tale principio, deve essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Trento per nuovo esame.

Il giudice di rinvio avrà anche cura di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34222 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

P.G. chiede la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale in quanto la sentenza del 10 dicembre 2007 della Corte d’appello di Firenze, che ha confermato la pena di anni due di reclusione irrogata nei suoi confronti in primo grado, non le è mai stata notificata e pertanto ella non è stata messa in condizione di proporre formale ricorso per cassazione. Più precisamente, secondo l’allegazione difensiva, la notifica della sentenza veniva inoltrata per posta nel febbraio 2008, ma non perveniva mai all’interessata per come emerge dalla relata dell’ufficio postale, allegata, che ha attestato una mancata consegna per irreperibilità del destinatario. In seguito a ciò, la Corte d’appello di Firenze, senza dichiarare la irreperibilità dell’odierna ricorrente, ha disposto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza presso il difensore, che però ha rifiutato la consegna ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis.

La ricorrente ha inoltre dichiarato di essere venuta a conoscenza della sentenza al momento di richiedere un certificato del casellario giudiziale, in data 30 ottobre 2008 (allegato in copia al ricorso).

Il procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale chiede che venga dichiarata inammissibile la richiesta, in quanto la remissione in termini è possibile solo ove il termine sia legittimamente decorso e non invece qualora la notifica necessaria a far decorrere il termine di decadenza non sia mai stata effettuata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 175, comma 2 (così come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1 convertito, con modifiche, in L. 22 aprile 2005, n. 60), del codice di procedura penale, se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione.

Se è vero, come rilevato dal sig. Procuratore Generale, che è inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale della quale si assuma la nullità della notificazione, in quanto, proprio in ragione dell’asserita nullità, non può essersi verificata la decadenza dal termine, che sola ne legittimerebbe la restituzione (ex pluribus, Cassazione penale, sez. 6, 21 febbraio 2007, n, 145941, Sussiste, infatti, incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell’estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell’atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, l’unico rimedio consentito è l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Cassazione penale, sez. 5, 09 dicembre 2008, n. 4223)), deve peraltro rilevarsi che la richiedente sembra fondare la propria richiesta, quantomeno in via subordinata, su un difetto di conoscenza dell’atto per via di problemi legati alla irreperibilità al suo indirizzo di residenza.

Decidendo in una fattispecie analoga, questa Corte ha affermato, di recente, che l’imputato, condannato in primo grado, che risulti irreperibile, deve essere rimesso nel termine per l’impugnazione della sentenza se risulta che non abbia avuto "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento (cfr. Cassazione penale sez. 2, 08 febbraio 2011 n. 11585).

La sig.ra P. è risultata non reperibile all’indirizzo di residenza, presso il quale era stata indirizzata la notifica a mezzo posta, e ciò è sufficiente per presumere che la stessa non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, la richiesta è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Nel caso di specie, la richiedente ha dichiarato di aver scoperto l’esistenza della sentenza di condanna all’atto di richiedere un certificato del casellario, estratto il 30 ottobre 2008 (e di ciò ha fornito prova mediante produzione di copia del certificato del Casellario).

La richiesta di rimessione in termini risulta depositata presso il tribunale di Pisa (che l’ha successivamente trasmessa a questa Corte, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 4) il 28 novembre 2008, perciò deve ritenersi tempestiva.

Quanto alla richiesta di cancellazione della sentenza dal casellario giudiziale, trattasi di provvedimento non di competenza di questa Corte, ma del giudice del merito.

P.Q.M.

la richiesta deve essere accolta. in accoglimento dell’istanza di P.G. dispone che la stessa sia rimessa in termini per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 10.12.2007 Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 03-10-2011, n. 35757

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il 17.12.2009 la Corte d’appello di Napoli ha condannato N.C. per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2 per la circolazione a bordo di ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo e di cui era stato nominato custode, ricorre personalmente l’imputato denunciando violazione di legge e vizi di motivazione.

2. Il ricorso è fondato per ragioni diverse da quelle dedotte nel succinto motivo. In epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno affermato il principio di diritto (sent. 1963/2011), secondo il quale la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Consegue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Gli atti vanno trasmessi alla competente autorità amministrativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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