Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-07-2012, n. 13116 Tributi locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 12.7.2010 è stato notificato alla Regione Toscana un ricorso del "Cavet – Consorzio alta velocità Emilia e Toscana" per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 13.1.2010), che ha respinto l’appello dallo stesso Consorzio proposto contro la sentenza n. 49/20/2007 della CTP di Firenze che aveva a sua volta integralmente respinto il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso provvedimento di diniego della Regione Toscana in ordine all’istanza di restituzione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi versato per il periodo quarto trimestre 2005.

La Regione Toscana si è difesa con controricorso.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 28.2.2012, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato provvedimento la Regione Toscana ha denegato il rimborso del tributo speciale ex L. n. 549 del 1995 corrisposto dal CAVET per il deposito in discarica delle terre e delle rocce risultanti dai lavori di escavazione effettuati nel corso della realizzazione della tratta "(OMISSIS)" della linea ferroviaria "alta velocità", e ciò sul presupposto che si dovessero considerare "discariche" i siti in cui il predetto materiale è stato ammassato; che si dovessero considerare "rifiuti" i materiali provenienti dalle escavazioni delle gallerie, in ragione della disciplina risultante dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. d) e art. 8, comma 1, lett. f) bis ed infine che si dovesse desumere dallo stoccaggio definitivo effettuato presso le anzidette discariche che il gestore di detti materiali aveva inteso disfarsene, facendoli così automaticamente qualificare come rifiuti.

La CTP di Firenze, adita dal Cavet per l’impugnazione del provvedimento di diniego, aveva rigettato il ricorso per difetto della prova (incombente sul consorzio) dell’esistenza di un progetto di rimodellamento del territorio per il quale sarebbero stati riutilizzati i materiali provenienti dalle attività di scavo, apparendo invece che i siti di sua destinazione fossero stati autorizzati dalle competenti autorità quali discariche, destinati appunto a costituire luogo di deposito dei materiali medesimi.

L’appello interposto dal Consorzio è stato respinto dalla CTR Toscana.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – disattesa l’eccezione di giudicato esterno fatta valere dal consorzio – era risultato dalla documentazione in atti che il sito (deposito (OMISSIS)) nel quale il materiale risultava stoccato era stato autorizzato dalle competenti autorità come discarica, con le conseguenti prescrizioni impartite per il ripristino dei luoghi e la chiusura di detta discarica. D’altronde poi, la natura di interpretazione autentica della L. n. 306 del 2003, art. 23 ne implicava l’effetto retroattivo, sicchè delle rocce e le terre risultanti dallo scavo si sarebbe dovuto dimostrare il riutilizzo. Insomma, in ragione di detta disciplina (che prevede che le terre e le rocce da scavo non costituiscano rifiuto solo se esse siano riutilizzate secondo progetto sottoposto a verifica di impatto ambientale o secondo modalità previste nel progetto approvato dall’autorità amministrativa, sia pure a specifiche condizioni) nella specie di causa non poteva dirsi che ci fosse stata riutilizzazione dei materiali nè progetto del genere di quello appena detto, ma semplici interventi successivi al riempimento della discarica volti al mero recupero dell’area in cui la discarica era stata realizzata. Il rimodellamento, in sostanza, era consistito in una "sapiente collocazione delle terre e delle rocce da scavo" già finite in discarica per il loro smaltimento.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con cinque motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 107.219,46 – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Il primo ed il secondo motivo d’impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato come: "Illegittimità della sentenza impugnata…….per insufficienza della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5"), la parte ricorrente – dopo avere evidenziato che nei giudizi di merito era stato preliminarmente osservato che era passata in giudicato la sentenza n. 95-17-2003 della CTP di Firenze concernente la medesima questione qui controversa (ma con riferimento al tributo per gli anni dal 1997 all’ottobre 2000) ed era stata perciò eccepita la preclusione derivante dall’anzidetto giudicato esterno – si duole del fatto che il giudice del merito abbia disatteso siffatta eccezione sulla superficiale premessa che non era risultato sussistere "effettiva identità di fattispecie" nelle due distinte controversie.

Il giudicante avrebbe invece dovuto – essendo la vicenda sottoposta alla medesima disciplina applicata anche nella menzionata sentenza n. 95; essendo irrilevante che il debito d’imposta si riferisca ad annualità diverse; essendo risultato dalle prodotte "caratterizzazioni" che i materiali oggetto di escavazione nelle due fattispecie avevano omogenea composizione – "esaminare separatamente ogni singola posizione e, soltanto al termine di date esame, affermare eventualmente che nessuna di esse presentava identità di fattispecie con quella decisa nella sentenza definitiva n. 95.

Il motivo appare inammissibilmente formulato.

Ed invero è giurisprudenza costante di questa Corte che il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare non solo il momento e le circostanze processuali in cui l’atto che contiene il giudicato sia stato prodotto in giudizio ma ne deve anche riprodurre il testo che si assume sia stato erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (atteso che il solo dispositivo è insufficiente alla comprensione del contenuto del comando giudiziale), senza di che l’interpretazione di un giudicato esterno non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena (in termini si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 26627 del 13/12/2006).

La parte qui ricorrente si è invece limitata a fare vago riferimento al contenuto dell’invocato giudicato esterno, quasi che sia sufficiente il mero dato dell’esito a sè favorevole del precedente giudiziario passato in cosa giudicata (e con l’ulteriore menda di non avere considerato che altre pronunce definitive risultano avere avuto esito sfavorevole alla parte ricorrente, come apparirà dalla pronuncia di questa Corte di cui si dirà in seguito) e si possa prescindere dalle ragioni per le quali detto provvedimento è stato adottato.

E’ invece insegnamento costante di questa Corte che l’efficacia del giudicato esterno è subordinata alla sussistenza (tra l’altro) di un indefettibile requisito, e cioè che l’accertamento precedentemente compiuto concerna la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, in termini tali che detto accertamento abbia formato la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza. Sicchè è solo questo che preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nell’ambito della controversia venuta successivamente in fase di decisione.

L’avere la parte qui ricorrente eluso l’aspetto centrale della invocata efficacia di giudicato esterno preclude l’esame stesso del motivo di ricorso, che non può essere vagliato nella sua fondatezza ma semplicemente dichiarato inammissibile.

Anche il secondo motivo di impugnazione (che è fondato sulla violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di esistenza di un giudicato esterno) è retto dalla stessa sostanziale doglianza ed incorre nello stesso inemendabile difetto dianzi messo in evidenza, sicchè resta coinvolto nella medesima declaratoria di inammissibilità di cui già si è detto dianzi.

Se è ben vero che la parte ricorrente ha trascritto in detto motivo di ricorso il testo integrale della pronuncia di primo grado donde si desumerebbe l’impedimento costituito dal giudicato esterno ivi maturatosi, non è men vero che a mezzo di detto esercizio di trascrizione la parte ricorrente non ha egualmente assolto all’onere che le incombe, e cioè di porre in chiara evidenza – con modalità originali e illuminanti – in che cosa consista la questio facti et iuris, omologa in entrambe le controversie, che consente di dire che l’accertamento precedente ha formato la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza.

In difetto dell’assolvimento di siffatto onere (omissione che si trasforma nell’irrituale attribuzione a questa Corte di esaminare esplorativamente la sentenza invocata, onde desumerne se esista il presupposto dirimente di cui si è detto) non può che concludersi che anche il diverso taglio della questione prospettata nel quarto motivo non consente a questa Corte di concludere in maniera diversa dalla declaratoria di inammissibilità.

6. Il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione.

Con il terzo motivo di impugnazione (rubricato come: "illegittirnità della sentenza impugnata ….per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 5 maggio 1997, n. 22, artt. 7 e 8 come interpretati autenticamente dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17, 18 e 19 nella versione modificata dalla L. n. 306 del 2005, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3") la parte ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello abbiano asserito che non esiste in atti alcun idoneo progetto esecutivo, sottoposto a VIA con esito positivo (poichè la documentazione prodotta in giudizio era risultata riguardare "non la particolare gestione dei materiali da scavo ma il progetto complessivo dei lavori di costruzione della linea ferroviaria"), omettendo di considerare che le norme dianzi menzionate si limitano a richiedere che vi sia un progetto sottoposto a verifica di impatto ambientale, senza alcuna ulteriore specificazione.

Secondo la parte ricorrente, erroneamente sarebbe stata affermata la necessità di uno specifico progetto per il riutilizzo dei materiali (terre e rocce), pur essendo sufficiente che vi sia un progetto – sottoposto a VIA – che ne regolamenti l’utilizzo, sia pure come opere accessorie. In quest’ottica, il giudicante avrebbe dovuto ritenere sufficiente il progetto relativo all’opera per effetto della quale si producono i materiali di scavo, appunto perchè complessivamente sottoposto a VIA e con esito positivo.

Con il quarto motivo d’impugnazione (intestato come l’illegittimità della sentenza impugnata …per insufficienza di motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5") la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello aveva ritenuto non dimostrato il riutilizzo dei materiali qui in discorso, alla stregua di un progetto sottoposto a VIA, ma ciò con affermazione apodittica e senza avere compiutamente vagliato la documentazione prodotta in giudizio da essa parte ricorrente medesima, ed in particolare "la documentazione amministrativa dalla quale risultava l’approvazione del progetto da parte dell’allora Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali; l’estratto del progetto esecutivo (entrambi identificati con i numeri di allegazione e produzione in causa, ed il secondo dettagliatamente trascritto in ricorso in relazione ai passi salienti). Dall’esame dei documenti in questione (previo il giudizio in ordine all’esito positivo della VIA) il giudicante avrebbe senz’altro dedotto che l’ubicazione dei siti di deposito del materiale da scavo era stata appositamente scelta per consentire l’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico del territorio circostante, e ciò avrebbe consentito di attribuire a dette opere la valenza di attività di rimodellamento territoriale (come parte integrante di un più vasto progetto di opera pubblica) e perciò ritenere dimostrata la qualifica di "riutilizzo" dei materiali prodotto dell’escavazione, ai fini dell’applicazione della disciplina qui in considerazione.

Con il quinto motivo di impugnazione (rubricato come "illegittimità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto del D.Lgs. 13 gennaio 2003, art. 3, comma 2; D.Lgs. 5 maggio 1977, n. 22, artt. 7 e 8 come interpretati autenticamente dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17, 18 e 19 nella versione modificata dalla L. n. 306 del 2005, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3") la parte ricorrente si duole del fatto che – pur avendo essa ricorrente protestato davanti al giudice di appello che i materiali depositati non erano rifiuti e i siti di deposito non erano discariche poichè era la stessa normativa in tema di discariche ad escludere i deposito di terra non inquinata e comunque perchè il termine riutilizzo (a proposito dei detti materiali) aveva valenza neutra, ossia scevra di qualsivoglia valutazione positiva o negativa rispetto all’attività svolta – il giudicante avesse ritenuto inconciliabili le attività di stoccaggio del materiale da scavo "con gli interventi successivi al riempimento della discarica e volti …al recupero dell’area in cui erano state create le discariche", donde era poi derivato il "parziale rimodellamento paesaggistico", che comunque altro non era se non una sapiente collocazione del materiale smaltito, non essendo esistite nella zona in questione "criticità o situazioni di degrado da sanare". In tal modo il giudicante aveva violato le norme anzicitate, le quali avevano recepito il concetto di "rimodellamento" con terminologia neutra e perciò senza richiedere che detta attività pervenga necessariamente ad interventi migliorativi, ma al semplice utilizzo del materiale escavato.

I motivi di impugnazione ora riassunti, tra loro strettamente connessi ed involgenti questioni logiche omogenee e correlate, risultano complessivamente fondati – ad una disamina contestuale – e devono essere accolti.

Appare – tuttavia – utile premettere alla specifica soluzione della questione controversa una digressione di ordine esplicativo, necessaria ad inquadrare anche la presente controversia nel contesto di un quadro interpretativo di insieme che questa Corte ha tenuto presente, anche in occasione di altre decisioni – coeve alla presente – che sono state adottate nella medesima materia e tra le stesse parti.

Ed invero, la considerevole complessità del quadro normativo in ordine al concetto di "rifiuto", alla possibilità di (o le condizioni per) considerare tali le "terre e rocce da scavo", alla ripartizione dell’onere della prova in ordine alla composizione e all’utilizzo dei materiali depositati in discarica ai fini della soggezione a tassazione – venutosi a formare per stratificazioni successive e convulse – obbliga ad una premessa ricostruttiva dello sviluppo ordinamentale, ai quali fini questo collegio ritiene di avvalersi – per economia e praticità – di quello già autorevolmente tracciato con la sentenza n. 19145/2010 di questa stessa sezione.

La norma (L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 24 e 41, applicata, per quel che concerne il giudizio in oggetto, con L.R. Toscana n. 60 del 1996) che istituisce la c.d. ecotassa per il deposito in discarica di rifiuti solidi, cioè il tributo preteso nel caso di specie dalla Regione Toscana, fa riferimento per la disciplina di detti "rifiuti" al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2, il cui comma 2, n. 3, classificava tra i rifiuti speciali "i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi", disposizione abrogata, con l’intero provvedimento, prima, dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 56, comma 1, lett. b), (c.d. Decreto Ronchi), e, poi, anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 264, comma 1, lett. b), (c.d. Codice dell’ambiente).

Il Decreto Ronchi – con il quale veniva data attuazione alle direttive comunitarie nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio – prevedeva:

– all’art. 6, comma 1, lett. a), definiva rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi. Di tale disposizione il legislatore ha, poi, dettato una interpretazione autentica con il D.L. n. 138 del 2002, art. 14, secondo la quale si deve intendere per:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs. n. 22;

b) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs. n. 22, sostanze, materiali o beni;

c) "abbia l’obbligo di disfarsi": l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del D.Lgs. n. 22";

– all’art. 7, comma 3, lettera b), classificava come rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo";

– all’art. 8, comma 2, lett. c), escludeva dalla categoria dei rifiuti, "i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo": il comma 2 era poi interamente abrogato dal D.Lgs. n. 389 del 1997, art. 1, comma 9, emanato per rispondere alla nota della Commissione europea del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale erano state formulate alcune osservazioni sul "Decreto Ronchi" ai sensi e per gli effetti dell’art. 169 del Trattato U.E. L’abrogazione del comma 2 dell’art. 8, non risolveva, tuttavia, quale dovesse essere la effettiva disciplina delle "terre e rocce da scavo", non essendo sufficientemente chiaro se tali materiali dovessero essere considerati rifiuti solo se pericolosi o anche se non pericolosi.

A questo scopo fu emanata la L. n. 93 del 2001 (recante "Disposizioni in campo ambientale"), con il cui art. 10, comma 1, veniva inserita nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, comma 1, lett. f bis), secondo la quale erano da escludersi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, "le terre e le rocce da scavo destinai all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti". Questa modifica era chiaramente intesa a "restringere", in qualche misura, l’area di esclusione delle "terre e rocce da scavo" dalla disciplina dei rifiuti (recependo così, in qualche modo, l’indirizzo europeo sul "divieto" di una interpretazione restrittiva della nozione di "rifiuto"), condizionando l’esclusione ad un "effettivo utilizzo" dei materiali e ad una composizione dei medesimi priva di una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalla legge.

L’incertezza del legislatore nazionale di fronte alle norme comunitarie era, tuttavia, evidente, in quanto:

– da un lato, la nuova norma era inserita in un contesto (art. 8, comma del "decreto Ronchi"), funzionale ad escludere dalla disciplina del decreto stesso determinati materiali in ragione del fatto che questi fossero regolati da norme speciali, norme quest’ultime inesistenti per quanto riguarda le "terre e rocce da scavo";

– dall’altro, non era fatta chiarezza sulla circostanza se l’utilizzo delle "terre e rocce da scavo" potesse avvenire, con le medesime conseguenze (sull’esclusione dalla nozione di "rifiuto"), in luogo diverso da quello di provenienza dei materiali e su come potesse essere accertata la contaminazione dei materiali.

Di qui l’esigenza di dettare una norma di interpretazione autentica, alla quale il legislatore provvede con la L. n. 443 del 2001, art. 1, commi 17, 18 e 19 (c.d. "Legge Lunardi" o "legge obiettivo"), i quali stabiliscono come debbano intendersi le disposizioni di cui al Decreto Ronchi, art. 7, comma 3, lett. b) e art. 8, comma 1, lett. f- bis):

– il comma 17 stabilisce: "Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7 comma 3, lett. b), ed art. 8, comma 1, lett. f bis, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, semprechè la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti";

– il comma 18 stabilisce: "Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall’allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M. Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore";

– il comma 19 stabilisce: "Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave, coltivate, nonchè la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato".

Mediante la richiamata norma interpretativa il legislatore intende chiarire meglio le condizioni, ricorrendo le quali, le "terre e le rocce da scavo" non costituiscono un rifiuto (come, invece, di norma è): ciò accade quando tali materiali, pur contaminati, ma senza eccedere i limiti di accettabilità di concentrazione delle sostanze inquinanti (riferiti all’intera massa), siano destinate all’effettivo riutilizzo "per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati", in tale concetto ricompresa anche "la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonchè la ricollocazione in altro sito", ove quest’ultima sia a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente.

Due sembrano emergere come elementi essenziali della fattispecie:

a) il primo, concerne la concreta ed effettiva destinazione dei materiali.

– la discarica (nel qual caso essi vanno definiti e trattati come "rifiuti") o, – riutilizzo per le finalità descritte dalla legge (nel qual caso essi sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti);

b) il secondo, è la qualità dei materiali stessi, ossia il grado della loro contaminazione da agenti inquinanti.

La disciplina non riesce, tuttavia, a trovare una sua "tranquillità", perchè la predetta disposizione viene modificata con la L. n. 306 del 2003, art. 23 (c.d. Legge comunitaria 2003), per effetto della quale la L. n. 443 del 2001, art. 1, commi 17, 18 e 19, vengono ad assumere i seguenti contenuti:

– comma 17: art. 7, comma 3, lett. b), ed del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, comma 1, lett. f bis si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente previo parere dell’ARPA, semprechè la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

– comma 18: Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall’allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M. ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

– comma 19: Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purchè sia progettualmente previsto l’utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonchè la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell’ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l’effettuazione di controlli periodici, l’effettiva destinazione all’uso autorizzato dei materiali; a tal fine l’utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione".

Le modifiche del 2003, pur essendo apportate da una norma di interpretazione autentica, presentano notevoli e consistenti "novità", in quanto agli elementi essenziali dell’effettivo utilizzo delle terre e rocce da scavo e ai limiti dei loro componenti inquinanti, aggiunge ulteriori significativi elementi: – assenza di trasformazioni preliminari per l’utilizzo dei materiali; – utilizzazione dei medesimi secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente previo parere dell’ARPA;

– controllo sull’effettiva destinazione dei materiali, con obbligo per l’utilizzatore di documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

La portata di dette "novità" – soprattutto quella che condiziona l’utilizzo dei materiali a modalità stabilite nel progetto sottoposto a VIA o dall’autorità amministrativa competente previo parere dell’ARPA – è tale, che la loro automatica applicazione retroattiva, perchè modifiche apportate da una norma di interpretazione autentica, potrebbe avere effetti non indifferenti per gli operatori del settore: sicchè il legislatore vara una "moratoria" con il D.L. n. 355 del 2003, art. 23 octies (introdotto dalla Legge di Conversione n. 47 del 2004), stabilendo che "la L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004".

Il contenuto della "nuova" norma "interpretativa", successivamente confluiva sostanzialmente inalterato, sia pur in quadro di regole più ampio, nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, che sarebbe stato a sua volta modificato, una prima volta, mediante integrale sostituzione, con il D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 23, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 18 dicembre 2007 in causa C-194/05 su procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, e, poi, con il D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 2009.

Alla luce della descritta evoluzione del quadro normativo, va considerato che la disciplina applicabile nel caso di specie ora in esame (appunto perchè riferita a presupposto d’imposta che si è realizzato in epoca successiva alla scadenza della "moratoria" di cui dianzi si è detto) è quella emergente del "Decreto Ronchi, art. 8, comma 1, lett. f-bis)", così come interpretato autenticamente dalla "Legge Obiettivo", art. 1, commi 17, 18 e 19, e come successivamente modificato/interpretato dalla L. n. 306 del 2003, art. 23.

In specie, per effetto delle "modifiche" introdotte dalla norma dell’art. 23 ultimo menzionato, ciò che rileva in termini preliminari ai fini della soluzione della questione ora in rassegna è il requisito normativo (esimente) secondo cui "le terre e rocce da scavo ……….siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA", requisito che il giudicante ha ritenuto insussistente in difetto di una apposito progetto relativo alla "particolare gestione dei materiali da scavo", non potendosi a questo fine ritenere idoneo "il progetto complessivo dei lavori di costruzione della linea ferroviaria".

Ma, la disciplina di cui si discute – nel riferirsi al "progetto sottoposto a VIA" – non può che avere considerato qualsivoglia strumento nel quale la realizzazione delle opere è prevista e disciplinata, ovunque e comunque ciò sia avvenuto. Ed invero, la necessità di un apposito progetto relativo alla gestione dei materiali da scavo non emerge in alcun punto della normativa vigente al momento dei fatti di causa e dianzi analiticamente menzionata, nella quale è scolpito soltanto l’onere che le opere finalizzate al riutilizzo dei materiali da scavo siano state "previste nel progetto", senza ulteriore specificazione o connotazione, sicchè non vi è ragione di supporre che detta previsione non possa essere stata contenuta all’interno di un documento progettuale di più ampia portata e non specificamente destinato a regolamentare e programmare le opere di riutilizzo, così come appare essere avvenuto nella specie di causa, per come si desume dalla analitica trascrizione che la parte qui ricorrente ha fatto dei passi salienti del progetto esecutivo prodotto in giudizio. Si deve in definitiva concludere nel senso che l’originaria "valutazione di impatto ambientale" riferita all’intero progetto dell’opera che implica l’escavo (inclusivo anche di quelle di rimodellazione ambientale, collegate e connesse) costituisce la corretta e sufficiente premessa per giudicare della sussistenza della condizione esonerativa consistente nel "riutilizzo" dei materiali di scavo.

Per effetto di questa erronea esegesi della lettera della disciplina normativa, il giudice del merito – negando l’idoneità dell’elaborato progettuale prodotto in giudizio dalla parte ricorrente – si è pure precluso di tenere conto del materiale istruttorio dotato di decisiva valenza ai fini della considerazione del thema decidendum, con conseguente inadeguata considerazione e motivazione della sentenza in ordine ai fatti controversi di causa.

Ed invero, le opere di "(ri)utilizzo" che – a mente del richiamato art. 23 – esonerano le rocce e le terre da scavo dall’applicazione della disciplina sui rifiuti (nell’ottica tributaria di cui qui si discute) sono proprio ed esattamente quelle "progettualmente previste", sicchè una risposta alla questione qui controversa non può prescindere dallo specifico esame della concreta disciplina progettuale che ha presieduto alla realizzazione dell’opera, onde acclarare se dette opere vi corrispondono e ne costituiscano pedissequa attuazione.

Tutto ciò, ovviamente, in accordo con i limiti espressamente previsti nella specifica disposizione dell’art. 23 dianzi trascritta (che nella specie recupera alla lettera la previsione della L. n. 443 del 2001, art. 1, comma 19), nella quale la categorie delle opere rilevanti ai fini dell’esenzione (purchè progettualmente previste) sono solo quelle concernenti dei "reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche (con) destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ………., intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonchè la ricollocazione in altro sito".

E dunque, al fine di valutare la sussistenza delle predette cause di esenzione dal tributo, il giudicante del merito avrebbe dovuto ineludibilmente apprezzare (se necessario avvalendosi di una specifica collaborazione tecnica) la sussistenza delle condizioni di legge dianzi evidenziate, previo ed a mezzo dello specifico esame del documento progettuale che nella specie risulta non essere stato debitamente esaminato.

D’altronde, muovendo dalla premessa che – alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 19145/2010 di questa Corte e trattandosi di prova relativa ad una causa di esenzione o di esclusione da un determinato tributo – compete senz’altro alla parte contribuente fornire la prova dell’effettivo riutilizzo dei materiali, in nessun altro modo alla parte contribuente sarebbe possibile dare la prova della sussistenza dei caratteri normativamente prescritti dell’effettivo "riutilizzo" se non a mezzo della produzione del progetto approvato, nel quale dette opere siano (come nella specie si assume) contemplate e disciplinate.

Nella pronuncia di appello peraltro- si da atto (in evidente contraddizione con l’assunto che il progetto prodotto in causa non ne avesse fatto previsione, ciò che lascerebbe da intendere sulla scorta di quale autorizzazione dette opere siano state poi realizzate) del fatto che il Consorzio contribuente aveva allegato e dimostrato di avere comunque effettuato "interventi successivi al riempimento della discarica volti…al recupero dell’area in cui erano state create le discariche", con conseguente "parziale rimodellamento paesaggistico". Detta constatazione è però ritenuta – da un canto – logicamente incompatibile con la pregressa attività di stoccaggio e – d’altro canto – irrilevante, alla luce del fatto che giustificazione causale del detto rimodellamento doveva rinvenirsi proprio nel riempimento della discarica.

In tal modo il giudicante finisce – per un verso – per aprioristicamente escludere che le "attività di stoccaggio del materiale da scavo"(adeguatamente disciplinate dalle prescrizioni amministrative a ciò specificamente finalizzate) e le conseguenti opere di rimodellamento che ad esse hanno fatto seguito possano contemporaneamente soddisfare (in termini oggettivi, ed indipendentemente dall’intenzione del progettista, che ovviamente non poteva tenere conto della disciplina sopravvenuta e delle conseguenze di genere tributario a cui ciò avrebbe dato luogo) anche alle condizioni previste nella disciplina risultante dal combinato disposto degli art. 23 ed art. 1, comma 19 dianzi richiamati, e possano dunque costituire ragione obiettiva per l’esenzione dal tributo di cui qui si discute. Apriorismo logico che appare tanto più radicale alla luce della previsione dell’art. 1, comma 19 citato che fa espresso riferimento a "reinterri, riempimenti"; al "riempimento delle cave coltivate" ed alla "ricollocazione in altro sito", ciò che consente di escludere che non sia possibile fare contemporaneo esercizio di attività di stoccaggio dei materiali e di rimodellamento paesaggistico, se la sapiente disciplina del concreto progetto ambientale connesso con la realizzazione dell’opera di escavo lo consente ed adeguatamente lo prescrive.

Per altro verso, il giudicante ha pure finito per attribuire al concetto di "rimodellamento" una connotazione valutativa che nella legge non è affatto implicata, sicchè non può avere alcun rilievo (agli effetti dell’esenzione di cui qui si discute) se il rimodellamento sia stato effettuato proprio al fine di "recuperare l’originaria fisionomia dei luoghi ed il loro equilibrio naturale" a seguito dell’effettuazione dell’opera o dello stoccaggio dei materiali di risulta. Ciò che in definitiva rileva nella disciplina di cui occorre fare applicazione è che i materiali risultati dalla escavazione siano stati essi stessi strumento della nuova connotazione paesaggistica progettualmente prevista, sicchè l’onere di provvedervi non ricada sull’amministrazione ma sia sostenuto direttamente da chi ha esercitato l’attività di escavo il quale – riutilizzando il medesimo materiale – soddisfa con ciò stesso alla finalità ambientale cui il progetto è informato. Da qui la correlazione con l’esenzione dal tributo che costituisce il nucleo della questione nella presente sede oggetto di controversia.

Si impone quindi da parte del giudice del merito un riesame del materiale probatorio versato agli atti di causa affinchè, alla luce della corretta interpretazione del quadro normativo dianzi tracciato, torni a valutare la fondatezza dell’appello proposto dal Consorzio.

Le spese di lite di questo grado saranno regolate dal medesimo giudice di rinvio.

P.Q.M.

la Corte – riconvocata in data 23.5.2012 – accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana che – in diversa composizione – esaminerà le censure di appello alla luce dei principi contenuti nella presente decisione, regolando anche le spese di lite relative al presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-09-2012, n. 15160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che dall’unione di L.R.G. e di C.G. C. nacque, in data (OMISSIS), L.R.F.;

che il Tribunale per i minorenni di Catania, con la sentenza n. 75/08 del 19 luglio 2008, dichiarò che C.G.C. è padre naturale di L.R.F., affidò il figlio minore alla madre, disciplinò il diritto di visita del padre e stabilì che quest’ultimo contribuisse al mantenimento del figlio con la somma mensile di Euro 400,00, condannandolo altresì a pagare alla madre la somma di Euro 12.500,00, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il mantenimento del figlio dal febbraio 2003;

che avverso tale sentenza – nella sola parte concernente le disposizioni di carattere economico propose appello il C., chiedendo, tra l’altro, che detto contributo mensile fosse ridotto;

che la Corte d’Appello di Catania, sezione per i minorenni, in contraddittorio con la L.R. – la quale chiese la conferma della sentenza impugnata, deducendo che essa era priva di redditi e di occupazione lavorativa -, dopo aver invitato le parti a documentare la loro rispettiva situazione economico-patrimoniale, con la sentenza n. 861/10 del 12 luglio 2010, ha rigettato l’appello;

che, in particolare, la Corte di Catania, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) come già ritenuto dal Tribunale, occorre sottolineare che, nella specie, si tratta di un bambino di pochi anni, che il padre svolge attività lavorativa essendo anche proprietario di immobili e che lo stesso non ha altri obblighi di mantenimento, circostanze che non sono state minimamente contestate dal C.; b) quest’ultimo, pur criticando la decisione del Tribunale, "non ha poi fornito neanche in questo grado del giudizio utili e concreti elementi per la revisione dell’ammontare del contributo che su di lui grava. Ed invero, l’ordinanza della Corte 11 novembre 2009 che invitava le parti a documentare la propria situazione economico-reddituale ha trovato, da parte del C., un’ottemperanza meramente apparente, per la semplice ed evidente ragione che sono stati versati in atti prospetti concernenti la situazione reddituale dell’appellante, costituiti da copie informali (verosimilmente semplici minute di provenienza informatica), del tutto prive non solo dell’attestazione di ricezione dei competenti uffici finanziari, ma anche della sottoscrizione del dichiarante e/o del compilatore (professionista abilitato, c.a.f., etc.) ed in quanto tali, quindi, assolutamente privi di attendibilità e comunque non identificabili come dichiarazioni fiscali, di cui nella specie non sussistono ì requisiti minimi"; c) quanto alla situazione economico- patrimoniale della L.R.: "Le valutazioni del primo decidente trovano… piena conferma in questa sede di gravame, essendo sufficiente, al riguardo, aggiungere soltanto che il suindicato quadro di riferimento non appare suscettibile di diverso apprezzamento per la sola circostanza che l’appellata non abbia a sua volta effettuato alcuna produzione concernente la sua situazione reddituale ed economica: trattasi invero, in questo caso, di un atteggiamento processuale che appare pienamente coerente con la prospettazione spesa al riguardo durante l’intero corso del giudizio (la L.R. ha sempre affermato di essere impossidente e senza occupazione lavorativa), non suscettibile in quanto tale di prova documentale positiva, nè di particolari indagini officiose, in mancanza di contrarie allegazione di una qualche consistenza";

che avverso tale sentenza C.G.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che resiste, con controricorso, L.R.G.;

che il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Considerato che, in via preliminare, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perchè la copia di questo a lei notificata non reca la trascrizione della procura ad litem;

che l’eccezione non è fondata;

che, al riguardo, è sufficiente menzionare il condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14967 del 2007).

che, nella specie, il ricorso è certamente ammissibile sotto tale profilo, perchè – conformemente a detto orientamento – deve considerarsi sufficiente, ai fini della prova dell’anteriorità della procura, l’apposizione della stessa a margine dell’originale dell’atto;

che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la omessa produzione, da parte della L.R., di documenti concernenti la sua situazione economico-patrimoniale nonostante l’ordinanza della Corte d’appello, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto valutare tale comportamento ai fini della decisione circa la revisione della misura del contributo al mantenimento del minore;

che tale motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata;

che, infatti – posto che i Giudici a quibus hanno affermato che l’omessa produzione, da parte della controricorrente, delle proprie dichiarazioni dei redditi è coerente con le circostanze di impossidenza e di disoccupazione dalla stessa sempre dedotte e mai seriamente contestate dal ricorrente -, è del tutto evidente che quest’ultimo, anche a prescindere dall’erroneo richiamo dell’art. 118 c.p.c. (che riguarda non l’ordine di esibizione di documenti, di cui all’art. 210 c.p.c. e ss., bensì l’ordine di ispezione di persone e di cose, nella specie non applicato), non ha tenuto in alcun conto tale ratio deciderteli ed inoltre ha censurato, in sostanza, una valutazione probatoria operata dagli stessi Giudici a quibus con motivazione congrua e scevra da errori logico – giuridici;

che, con il secondo (con cui deduce: "Mancata valutazione di una prova scritta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c.") e con il terzo motivo (con cui deduce: "Motivazione assente posta l’autenticità dei documenti prodotti ed il loro mancato disconoscimento ex art. 2112 c.c.") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta ft1 connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, e, sulla premessa che i documenti prodotti non sono semplici minute, ma copie delle dichiarazioni dei redditi inviate telematicamente come prescritto dalla legge, sostiene che i Giudici a quibus: a) non hanno considerato che dette scritture non erano state disconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2712 c.c.; b) avrebbero quantomeno dovuto disporre l’acquisizione officiosa delle dichiarazioni dei redditi prodotte in copia; c) hanno omesso di considerare che tali copie contenevano tutti gli elementi (compilazione da parte di professionista abilitato, spedizione, ricezione da parte degli uffici fiscali) erroneamente ritenuti mancanti ai fini della loro qualificazione come dichiarazioni dei redditi;

che anche tali motivi sono inammissibili per la decisiva ragione che il ricorrente – a fronte degli accertamenti in fatto, già operati dal Tribunale e ribaditi dalla Corte di Catania, secondo cui lo stesso svolge attività lavorativa, è anche proprietario di immobili e non ha altri obblighi di mantenimento, "elementi (dedotti dalla ricorrente) che non risultano in alcun modo contestati dal C." – svolge censure meramente formali, omettendo di criticare le affermazioni concernenti detti accertamenti, e soprattutto, in contrasto con i principi di autosufficienza del ricorso e della "decisività" delle dichiarazioni dei redditi prodotte, omette di indicare nel ricorso a quanto ammontassero i redditi dichiarati per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, asseritamente inferiori a quelli conseguiti negli anni precedenti;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass., sez. III, sent. 25 maggio 2010, n. 12699 La prescrizione quinquennale del danno alla persona prodotto da incidenti stradali assurge a «diritto vivente»

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto notificato il 25.5.2002, la sig.ra D.N.G. conveniva innanzi a questa Corte la s.p.a. "ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA", proponendo appello avverso la sentenza indicata in oggetto, che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento danni da lei azionato nei confronti della società appellata, quale impresa designata dal F.G.V.S., avverso un automobilista rimasto non identificato, che in (OMISSIS), fra le ore 18,30 e le ore 19,00 del (OMISSIS), l’aveva investita, mentre procedeva a piedi su (OMISSIS), facendola cadere nel canale che costeggiava la carreggiata e procurandole lesioni personali.
La sentenza aveva ritenuto che l’azione era stata proposta oltre il termine biennale dal verificarsi dell’incidente, di cui all’art. 2947 c.c., comma 2. Fondava l’appello sui seguenti motivi:
1)-il dies a qua della decorrenza della prescrizione andava individuato nel giorno del verificarsi del danno stesso e non dal compimento dell’atto che lo aveva generato:
la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi su di una questione da essa sollevata nel corso del giudizio di primo grado, concernente il dies a quo di decorrenza della prescrizione civile, da individuarsi non dal giorno in cui si era verificato il sinistro (OMISSIS)), ma dal giorno in cui essa esponente aveva avuto definitiva coscienza dell’ormai permanente ridotta funzionalità del braccio lesionato. Ciò perchè quando vi fosse stato uno iato temporale fra il verificarsi de fatto illecito e l’insorgenza del danno, la prescrizione del diritto al risarcimento non decorreva dal compimento dell’atto, che lo aveva generato, ma dal verificarsi del danno stesso; e tale danno era stato definitivamente diagnosticato dai medici come "rottura della cuffia dei rotatori" con postumi invalidanti solo nel (OMISSIS); fino a tale data essa esponente noti aveva avuto consapevolezza del danno subito in concreto. La raccomandata di messa in mora risaliva al (OMISSIS) e quindi, anche a voler ritenere la prescrizione applicabile alla specie biennale, essa non si era ancora compiuta.
La sentenza impugnata aveva omesso di statuire sul punto; comunque essa esponente aveva chiesto alla società appellata il risarcimento dei danni per le lesioni di cui è causa anche con altra raccomandata a.r. ricevuta il (OMISSIS);
2)-il fatto illecito occorso costituiva reato, per il quale era applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3 e che, per sua natura, era perseguibile d’ufficio; la sentenza impugnata aveva ritenuto che per fatto considerato dalla legge come reato doveva intendersi il fatto penalmente perseguibile e tale non era il reato in mancanza di querela. La tesi non era condivisibile in quanto, al momento de la sua richiesta di risarcimento, non sussisteva l’attualità della pretesa punitiva dello Stato, atteso che il reato in esame non poteva considerarsi perseguibile d’ufficio; ed infatti la norma in questione non parlava di reato perseguibile, ma di fatto costituente reato; cd. un fatto, pur essendo penalmente non perseguibile, ben poteva corrispondere all’astratta fattispecie indicata dal codice penale.
Altrimenti vi sarebbe stata una disparità di trattamento fra chi, penalmente offeso da un fatto perseguibile su istanza di parte, non sporgeva querela e vedeva decorrere il termine breve di prescrizione biennale e chi, offeso penalmente da un fatto perseguibile d’ufficio, pur disinteressandosi dal presentare richieste, godeva del più ampio termine prescrizionale quinquennale; era quindi chiaro l’intento del legislatore di garantire alla persona offesa da un fatto costituente reato una tutela più forte, con termine prescrizionale quinquennale, a prescindere se il soggetto avesse o meno iniziato un procedimento penale.
Peraltro nella specie trattavasi di reato perseguibile d’ufficio, in quanto il reato di lesioni personali a carico dell’automobilista rimasto sconosciuto era doloso (dolo eventuale), in quanto quest’ultimo aveva proceduto a velocità elevata in una stradina che a stento consentiva il passaggio di una sola auto, pur avendo avvistato essa esponente, che trovavasi alla fine di un rettilineo;
quindi l’automobilista rimasto sconosciuto aveva agito prevedendo come possibile l’evento ed accettando il rischio del sua verificarsi.
Doveva quindi essere approfondita la dinamica dell’incidente per esaminare se l’evento poteva considerarsi doloso.
C’era poi il reato di omissione di soccorso, perseguibile d’ufficio e doveva esaminarsi se della omissione avesse contribuito alla causazione de lei sue lesioni;
3)-erronea mancata applicazione della norma di cui all’art. 2947 c.c., comma 3:
doveva essere applicata la norma di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, in quanto il reato commesso dall’automobilista rimasto non identificato integrava il reato di lesioni gravissime, con pena da sei mesi a due anni di reclusione; e per esso l’art. 157 c.p., n. 4 prevedeva la prescrizione quinquennale.
La tesi della mancata applicabilità dell’art. 2947 c.c., comma 3, sostenuta da controparte per non essere stata presentata querela non era condivisibile in quanto il difetto di querela non eliminava l’antigiuridicità del comportamento penalmente rilevante, atteso che la mancanza di querela costituiva una condizione di procedibilità e non un elemento costitutivo del reato, si che, anche in tale ipotesi, il fatto era da ritenere astrattamente considerato dalla legge come reato, con conseguente applicabilità all’azione civile risarcitoria del più lungo periodo prescrizionale previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3 applicabile nei confronti di lutti i soggetti tenuti a rispondere del fatto generatore del danno e quindi anche nei confronti della società appellata, designata dal F.G.V.S..
Chiedeva pertanto che, in riforma dell’impugnata sentenza, la società appellata, quale impresa designata dal F.G.V.S., venisse condannata a risarcirle il danno subito nell’incidente stradale, di cui era causa, nella misura di L. 65.659.000, od in quella diversa che sarebbe stata accertata in corso di causa.
La s.p.a. "ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA" si costituiva ritualmente in giudizio, contestando il fondamento dell’avverso appello. Faceva presente che, contrariamente all’assunto dell’appellante, la sentenza impugnata aveva chiaramente indicato il dies a qua di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria, facendolo coincidere con il giorno in cui si era verificato il sinistro.
La sentenza impugnata aveva poi chiaramente rigettato la tesi dell’appellante, secondo cui il reato ascrivibile all’automobilista rimasto non identificato potesse essere di lesione personale grave dolosa, con conseguente perseguibilità d’ufficio del delitto ed applicabilità della prescrizione decennale.
Era infatti arduo sostenere che l’automobilista avesse agito nella consapevolezza e con l’intenzione di cagionare lesioni gravi all’appellante.
Non era poi applicabile alla specie la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3 atteso che, in caso di reato perseguibile a querela, se questa non veniva proposta, decorso il termine per proporre querela, lo Stato non avrebbe mai più potuto avere alcuna pretesa punitiva nei confronti dell’autore dell’illecito, per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per estendere al diritto al risarcimento il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.
Proponeva infine appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato compensate le spese del primo grado.
La causa, istruita documentalmente, veniva (rattenuta in decisione, dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta all’udienza collegiale del 27.4.04.
Su richiesta delle parti ex art. 352 c.p.c., aveva luogo la discussione orale della causa all’udienza collegiale del 19.10.04".
Con sentenza 19.10 – 3.12.04 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla sig.ra D.N.G.; e condannava l’appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del grado, che, "… l’assenza di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per spese; Euro 700,00 per competenze ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione D.N. G..
Ha resistito con controricorso l’ASSTTALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia "VIOLAZIONE degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c. IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., n. 3 OMESSA E CARENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DECISIVO ex art. 360 c.p.c., n. 5 DIES A QUO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE (da individuare nel giorno del verificarsi del danno stesso e non dal compimento dell’atto che lo ha generato)" esponendo doglianze da riassumere come segue. La sentenza è apodittica; tra l’altro circa la doglianza secondo la quale il dies a qua di decorrenza della prescrizione civile va individuato, non come fa controparte nel giorno in cui si è verificato il sinistro ((OMISSIS)), ma nel giorno in cui la sig.ra D.N. ha avuto piena e definitiva coscienza della ormai permanentemente ridotta funzionalità del braccio in cui aveva riportato lesioni. Solo in seguito ad accurati accertamenti ( (OMISSIS)) veniva prescritta intensa terapia riabilitativa quale rimedio definitivo. Infine, sottoposta a visita dal dr. L.M. di (OMISSIS) la sig.ra D.N. effettuava ulteriore intensa terapia riabilitativa all’esito della quale ((OMISSIS)) veniva rilasciata la diagnosi definitiva "rottura della cuffia dei rotatori" con postumi invalidanti. Fino a tale data, quindi, la sig.ra D. N. non ha avuto coscienza e consapevolezza del danno. Ad ogni buon conto la sig.ra D.N. risulta aver inviato alla Compagnia Assitalia Le Assicurazioni d’Italia altra nota A.R. in data (OMISSIS) ricevuta il (OMISSIS) con la richiesta di risarcimento danni per le lesioni di cui è causa, della cui esistenza agli atti da conto anche il Giudice d’Appello.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSE APPLICAZIONE degli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. – VIOLAZIONE dell’art. 2947 c.c., comma 2 – OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5".
Lamentando che i giudici d’appello, infatti, pur dando atto nel proprio provvedimento che risultava dagli atti la nota del 20.11.1996, non contestata da controparte, con la quale la ricorrente sosteneva di avere interrotto la prescrizione breve biennale, motivavano il rigetto dell’appello senza nulla dire sul punto ed anzi facendo solo ed esclusivo riferimento ad altre circostanze e alla sola raccomandata del (OMISSIS).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE DEGLI artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., artt. 187 e 184 c.p.c. – OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – FATTO – ILLECITO COSTITUENTE REATO, PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ex art. 2947 c.c., comma 3; – PERSEGUIBILITA’ D’UFFICIO DEL REATO (FATTO ILLECITO) DE QUO" esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Erroneamente la Corte ha ritenuto che nella specie non fosse applicabile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato per il solo fatto che non era stata presentata querela, equiparando la mancata proposizione della querela ad una causa di estinzione del reato. In ordine alla perseguibilità d’ufficio del reato de quo la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente oltre che contraddittoria. Infatti, se gli elementi agli atti sono scarni (solo la dichiarazione giurata) non si comprende come si fa sugli stessi a basare il rigetto delle richieste della ricorrente, Anche nell’ipotesi che si fosse disposti ad accettare le argomentazioni del Giudice d’appello circa la necessità della attuale perseguibilità del fatto reato – illecito civile, il Tribunale avrebbe dovuto porsi la questione dell’eventuale perseguibilità d’ufficio del fatto de quo; e porsi l’ulteriore questione circa la qualificazione dell’elemento soggettivo dell’evento de quo.
Con l’ultimo motivo le parti ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" esponendo che la sentenza impugnata merita censura anche per la sola parte che riguarda la condanna alle spese del secondo grado di giudizio.
Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti seguenti.
Costituisce giurisprudenza ormai sostanzialmente consolidata che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito (così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale) il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 19022 del 11/09/2007; Cass. Sentenza n. 16148 del 20/07/2007; e Cass. Sentenza n. 12666 del 29/08/2003).
Ma la vera questione nella fattispecie è stabilire quando la produzione del danno si è manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Soccorre sul punto quanto affermato da questa Corte Suprema nella sentenza n. 27337 del 18/11/2008 ove si afferma che il termine iniziale "…decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabili là causale del danno lamentato". Si consideri anche quanto rilevato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 27337 del 18/11/2008:
"Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed aggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato nello stesso senso: Cass. Sentenza n. 23930 del 12/11/2009.
Quest’ultimo principio di diritto, nella sua prima parte (sopra riportata in corsivo grassetto), risolve anche la questione in ordine al difetto di querela in senso diverso (pure in tal caso) da quello affermato nell’impugnata sentenza.
L’impugnata sentenza va dunque cassata non avendo correttamente applicato i principi di diritto in questione; ed il giudice del rinvio dovrà rivalutare TUTTE le risultanze processuali in tema di prescrizione alla luce dei principi di diritto sopra ribaditi.
Quanto esposto ha efficacia assorbente rispetto alle ulteriori doglianze; che potranno essere riproposte in sede di rinvio ed in tale sede andranno in tal caso rivalutate sulla base dei principi predetti.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e l’impugnata sentenza conseguente cassata in relazione.
La causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 325 del 2005 VIOLENZA SESSUALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), «nella parte in cui non è prevista l’applicabilità dell’attenuante dei casi di minore gravità».

Il rimettente premette che due soggetti, imputati dei delitti previsti dagli artt. 609-octies, 582 e 337 cod. pen., avevano chiesto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena nella misura, rispettivamente, di un anno e sei mesi e di un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione, e che il pubblico ministero aveva prestato il proprio consenso, sul presupposto che l’attenuante per i “casi di minore gravità”, prevista con riferimento ai reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., fosse applicabile anche alla fattispecie in esame.

La pena base individuata dalle parti per il reato di violenza sessuale di gruppo (fattispecie per cui è prevista una pena minima di sei anni di reclusione) era stata infatti diminuita a due anni e otto mesi di reclusione grazie alla ritenuta applicabilità della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.; su tale pena base erano state applicate le attenuanti generiche, disposto l’aumento per la continuazione e, infine, apportata la diminuzione per il patteggiamento.

Ad avviso del Tribunale rimettente, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – i due imputati, in evidente stato di ebbrezza all’interno di uno stabilimento balneare affollato, si erano avvicinati alla persona offesa, le avevano toccato i glutei; uno dei due aveva tentato di baciarla, non riuscendo nell’intento per la reazione della vittima che veniva infatti soccorsa dalle numerose persone presenti sul luogo – sarebbe configurabile l’attenuante in questione, ove normativamente prevista, posto che, tenuto conto della modestia della «qualità e quantità della violenza sessuale posta in essere», la «condotta delittuosa ha avuto conseguenze lievi sotto il profilo della violazione della libertà sessuale» e del «danno fisico e psichico subito» dalla persona offesa.

Il giudice a quo afferma di concordare con la giurisprudenza di legittimità sia quando esclude che l’attenuante ad effetto speciale possa estendersi alla fattispecie di cui all’art. 609-octies cod. pen., sia quando sostiene che «la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore della partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso»; ritiene, invece, non condivisibili le argomentazioni con le quali la medesima Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale della norma censurata.

Ad avviso del giudice a quo, infatti, proprio l’ampia nozione di «atto sessuale» contenuta nell’art. 609-bis cod. pen. consente di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies cod. pen, nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante per i casi di minore gravità.

Alla stregua della giurisprudenza di legittimità, atto sessuale è infatti – prosegue il rimettente – qualsiasi atto, anche di breve durata, diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente; non vi sarebbe quindi dubbio che in mancanza di un reato di «molestie sessuali», anche un «palpeggiamento» dei glutei, per quanto di brevissima durata, rientrando nella nozione di atto sessuale, può integrare il delitto di violenza sessuale.

In caso di violenza sessuale di gruppo, l’omessa previsione di un’attenuante in relazione alle ipotesi di minore gravità e la conseguente applicazione di una pena sproporzionata determinerebbero pertanto una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla medesima condotta di ridotta offensività realizzata da un solo agente e punita in modo sensibilmente più lieve dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.

L’incoerenza del sistema sarebbe ancora più evidente ove si consideri che la circostanza attenuante della minore gravità opera anche nei casi di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima, anche se inferiore a dieci anni (art. 609-ter, secondo comma, cod. pen.), e di atti sessuali con minorenne, anche se di età inferiore a dieci anni (art. 609-quater, quarto comma, cod. pen.). Lo stesso «atto sessuale» di ridotta offensività potrebbe cioè essere sanzionato con la pena di un anno e otto mesi di reclusione se compiuto da una sola persona, e con la pena minima di sei anni di reclusione se posto in essere da due persone.

Ad avviso del rimettente, la sproporzione e l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio si pone altresì in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.).

2. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell’Avvocatura, la mancata previsione della circostanza attenuante dei “casi di minore gravità” prevista dall’art. 609-bis cod. pen. è frutto di una ragionevole e condivisibile scelta del legislatore, alla luce della particolare gravità del reato di violenza sessuale di gruppo che, proprio perché posto in essere da più persone riunite, può «ingenerare più violenti traumi psichici nella vittima» e desta maggiore allarme sociale.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Ravenna dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l’art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, relativo al delitto di violenza sessuale, non prevede l’applicabilità dell’attenuante dei “casi di minore gravità”.

Il rimettente, dopo avere sommariamente descritto i fatti di causa, precisa che le modalità e le circostanze della condotta e la modesta entità, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, degli atti di violenza sessuale posti in essere in danno della persona offesa renderebbero configurabile, ove fosse applicabile anche alla violenza sessuale di gruppo, l’attenuante dei casi di minore gravità. Sulla base di tale premessa, il giudice a quo rileva che la nozione assai ampia di atto sessuale, tale da comprendere, alla stregua di una costante giurisprudenza di legittimità, qualsiasi atto lesivo della libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale, nonché l’assenza di uno specifico reato di «molestie sessuali», nel quale potrebbero essere comprese le ipotesi di minore gravità, rendono la disciplina censurata irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza, essendo evidente la disparità di trattamento riservata al medesimo atto sessuale di “minore gravità” a seconda che la condotta venga realizzata da un solo soggetto ovvero da più persone riunite.

L’incoerenza del sistema risulterebbe ancora più evidente tenendo presente che la circostanza attenuante della “minore gravità” – che comporta una diminuzione di pena sino a due terzi – opera anche nei confronti delle ipotesi di violenza sessuale aggravate dall’età della vittima, inferiore a quattordici o a dieci anni, per le quali l’art. 609-ter, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen. prevede, rispettivamente, la pena da sei a dodici anni e da sette a quattordici anni di reclusione, e del delitto di atti sessuali con minorenne, per il quale l’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen. prevede la pena da sette a quattordici anni di reclusione ove l’età della persona offesa sia inferiore a dieci anni.

Ad avviso del rimettente, la sproporzione e l’irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio, a seconda che la medesima condotta sia posta in essere da una persona singola o da più persone riunite, sarebbe talmente rilevante da porsi in contrasto anche con il principio della funzione rieducativa della pena.

2. – La questione non è fondata.

3. – L’originaria disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, inseriti nel capo I del titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del libro secondo del codice penale, è stata interamente abrogata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha al contempo inserito gli articoli da 609-bis a 609-decies nella sezione del codice dedicata ai delitti contro la libertà personale, facente parte del titolo relativo ai delitti contro la persona.

Ai fini della presente decisione assume rilievo in primo luogo la concentrazione nell’unico delitto di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti, rispettivamente previste negli artt. 519 e 521 del testo originario del codice penale. La condotta del nuovo delitto di violenza sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o subire, con violenza, minaccia o abuso di autorità, atti sessuali, i quali abbracciano ora una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall’idoneità a incidere comunque sulle facoltà della persona offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale.

A fronte di una nozione di atto sessuale che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzione carnale e dall’altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale, il legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.). Mediante una consistente diminuzione (in misura non eccedente i due terzi) della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (fissata, nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L’attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato.

In particolare, la presente questione di legittimità costituzionale ha per oggetto la nuova fattispecie della violenza sessuale di gruppo, introdotta dalla legge n. 66 del 1996 nell’art. 609-octies cod. pen. La violenza sessuale di gruppo, costruita come un autonomo titolo di reato, è definita dalla norma in esame come «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis» ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni.

L’esigenza di prevedere un’autonoma ipotesi di reato rispetto alla violenza sessuale monosoggettiva e di sanzionarla con una pena più severa trova ragione, sul terreno della politica criminale, nella constatazione che l’aggressione commessa da più persone riunite, oltre a comportare una più intensa lesione del bene della libertà sessuale a causa della prevedibile reiterazione degli atti di violenza, vanifica le possibilità di difesa e di resistenza della vittima e la espone a forme di degradazione e di reificazione che rendono più grave e profondo il trauma psichico che comunque consegue a qualsiasi episodio di violenza sessuale.

Con riferimento al delitto in esame operano la circostanza attenuante speciale «per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato», relativa al contributo marginale prestato da un singolo concorrente nel reato, nonché le altre attenuanti previste dal quarto comma dell’art. 609-octies cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità non trova invece applicazione l’attenuante dei “casi di minore gravità”, contemplata dal terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., sia perché non richiamata dalla norma incriminatrice, sia perché, quando il legislatore ha voluto estenderla a fattispecie diverse dall’ipotesi base della violenza sessuale, lo ha espressamente previsto (vedi il terzo comma dell’art. 609-quater cod. pen., che descrive il delitto di atti sessuali con minorenne).

Le medesime ragioni che hanno ispirato l’introduzione della nuova fattispecie della violenza sessuale di gruppo giustificano, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’omessa previsione dell’attenuante dei “casi di minore gravità”; in particolare, sussisterebbe un’evidente incompatibilità dell’attenuante in parola con l’oggettiva, eccezionale gravità di una ipotesi criminosa cui si accompagna una aggressione particolarmente intensa della sfera della libertà sessuale. Come emerge dai lavori preparatori della legge n. 66 del 1996, il delitto in esame presuppone comportamenti talmente violenti e un livello così intenso di costrizione della libertà sessuale della vittima da precludere l’applicazione dell’attenuante dei “casi di minore gravità”.

4. – Venendo ad esaminare le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente in riferimento all’art. 3 Cost., questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla sentenza n. 26 del 1979, che la determinazione della qualità e della quantità delle sanzioni, e quindi la congruità della pena rispetto alla gravità del reato, rientrano nella discrezionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte normative palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, ovvero contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, che si traducono in un uso distorto della discrezionalità (v. anche, tra le decisioni più recenti, sentenze n. 313 del 1995, n. 217 del 1996 e n. 287 del 2001, nonché ordinanze numeri 110 e 323 del 2002, n. 172 del 2003 e n. 158 del 2004). In particolare, questo indirizzo ha trovato applicazione anche con riferimento a questioni relative alla determinazione del minimo edittale della sanzione (sentenza di accoglimento n. 341 del 1994 e ordinanza di manifesta infondatezza n. 163 del 1996), nonché in caso di mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo (ordinanza n. 456 del 1997).

Dalle decisioni sopra menzionate emerge, in particolare, che le sentenze di accoglimento per avere il legislatore superato il limite della ragionevolezza sono state pronunciate in situazioni in cui l’arbitrarietà delle scelte legislative derivava dal diretto confronto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (sentenze n. 102 del 1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi in cui era prevista la medesima pena sia per il delitto consumato (omicidio), sia per il tentativo del medesimo delitto (commesso da un militare contro un superiore: sentenza n. 26 del 1979).

5. – La presente questione di legittimità costituzionale non rientra all’evidenza nell’ambito dei limiti entro cui la Corte ha ritenuto di essere legittimata a sindacare l’esercizio del potere discrezionale del legislatore in tema di corrispondenza tra entità della pena e gravità del reato. E’ infatti ragionevole ritenere, come già esposto in precedenza, che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagioni una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima: tali caratteristiche differenziano anche sul terreno qualitativo la violenza di gruppo dagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e giustificano la maggior severità del relativo trattamento sanzionatorio.

Ne emerge dunque una sostanziale diversità rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale da rendere non proponibile una diretta comparazione, rilevante ai fini dell’art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due reati.

Malgrado la latitudine dei comportamenti in astratto idonei ad integrare gli atti sessuali che costituiscono l’elemento materiale di entrambi i reati, l’omessa previsione dell’attenuante dei “casi di minore gravità” non può quindi essere ritenuta espressione di una scelta del legislatore palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, contrastante con l’art. 3 Cost.

L’infondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost. rende altresì infondata la censura sollevata sotto il profilo della violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.