Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2010) 12-01-2011, n. 625 Nullità e inesistenza

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

La prima sezione di questa corte, con sentenza 12.2.2009, ha annullato con rinvio la sentenza 6.5.2008 della corte di assise di appello, sezione minorenni, di Reggio Calabria, che aveva confermato la sentenza 13.4.04 del tribunale per i minorenni della stessa sede, con la quale P.A. era stato condannato alla pena di venti anni di reclusione, perchè ritenuto responsabile, quale esecutore materiale, in concorso con G.G. – successivamente deceduto – dell’omicidio di C.F., commesso, su mandato di M.D. e M.G., il (OMISSIS).

La S.C. aveva rilevato che R.A. era l’unica fonte che aveva rappresentato fatti sulla base di rievocazione di interazioni personali con l’imputato e aveva riferito di notizie apprese direttamente dal medesimo. Il R., nella dichiarazioni effettuate nel processo denominato "(OMISSIS)" aveva indicato sia i mandanti sia gli esecutori dell’omicidio, specificando di avere consegnato le pistole ai killer P. e a tale Pe. di (OMISSIS) (cioè a G.G.A.). Aveva narrato anche della cilindrata e della marca della moto stilizzata dagli esecutori dell’omicidio e guidata dal P. e dello specifico ruolo svolto da questi nella fase finale dell’omicidio.

All’udienza 5.3.04 del presente processo aveva invece dichiarato di aver consegnato le armi e la moto al correo Pe. di (OMISSIS), negando la presenza del P..

Secondo la Corte, l’omessa valutazione del motivo di appello relativo alla ritrattazione, da parte del dichiarante, dell’affermazione di aver consegnato l’arma del delitto a P., immediatamente prima dell’omicidio, aveva inficiato di nullità la sentenza, trattandosi di elemento di indubitabile ed evidente rilevanza.

La corte di assise di appello di Messina, sezione minorenni, ha confermato la condanna del P., avendo escluso un originario intento calunniatorio e avendo ritenuto che la ritrattazione del R. – costellata di incertezze e di strumentali amnesie – è stata un maldestro tentativo di intorpidire le acque, non meritevole di considerazione, per la mancanza di oggettivi riscontri idonei ad intaccare l’acclarata consistenza e robustezza dell’impianto accusatorio.

Il difensore del P. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in riferimento all’art. 546 c.p.p., comma 3:

la sentenza è nulla in quanto manca la firma dell’estensore e manca la sua firma sia nel dispositivo della sentenza sia nei singoli fogli intercalari, che non sono stati vistati; pertanto non è possibile l’individuazione certa del giudice che l’ha redatta. Inoltre la sentenza non è numerata e in parte è scritta con l’ausilio di mezzo meccanico e in parte è scritta a mano.

2. vizio di motivazione: la sentenza, nel definire la deposizione del R., resa all’udienza 5.3.2004, dinanzi al tribunale dei minorenni, come non veritiera e diretta a intorpidire le acque, non tiene conto dei seguenti elementi:

a) la deposizione del R., quale imputato di reato connesso , è stata disposta, ex art. 507 c.p.p., dal presidente del collegio e quindi non su richiesta dell’imputato, ed è stata effettuata nel periodo in cui era affidato al programma di protezione e quindi nessuno poteva condizionare la sua deposizione;

b) nel presente processo, il R. ha effettuato una serie di dichiarazioni in danno del P. (lo ha accusato di aver collocato, su suo ordine, un ordigno per sollecitare la vittima di un’estorsione a pagare; di essere nell’auto utilizzata per l’omicidio Pr. – Mo., non escludendo che avesse fatto da staffetta; ha precisato che nell’omicidio di L.C. vi fosse un interesse del P., in quanto era stato ucciso per aver importunato la madre del P.);

c) le accuse del R. nei confronti del P. erano state formulate nel processo a carico dei mandanti dell’omicidio C. nel quale l’odierno imputato non era assistito da alcuna difesa tecnica;

d) il R. ha precisato che non aveva compiuto alcuna azione delittuosa con il P., in quanto lo riteneva capace di porre in essere alcuna azione di rilievo, quale l’omicidio del C., essendo un ragazzino di appena 16 anni.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al motivo di carattere procedurale, si rileva la sua infondatezza, in quanto dalla stessa intestazione della sentenza si ricava che il presidente e l’estensore si identificano nello stesso giudice, la cui firma è stata apposta in calce al documento.

Non è prevista poi alcuna nullità per la mancata sottoscrizione delle singole pagine della sentenza.

Gli altri rilievi formulati dal ricorrente sono del tutto estranei a vizi della regolarità formale della sentenza.

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del R.A., la sentenza impugnata si è soffermata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore, nel corso del processo svoltosi dinanzi alla corte di assise concluso con sentenza irrevocabile, nelle udienze 12.6.1996 , 15.7.1996, 7.10.1996 con le quali aveva indicato la motivazione dell’omicidio, gli autori della "condanna a morte" del C., la consegna, da parte del R. di una pistola cal 9 a Pe. di (OMISSIS), che aveva il compito di sparare e di una pistola col.

7,65 al P., il cui compito era di guidare la motocicletta.

Al di là di questi fatti direttamente percepiti, il R. ha riferito del racconto degli specifici particolari della dinamica dell’omicidio, narrati dagli stessi protagonisti del crimine.

La corte territoriale si è poi soffermata sulle dichiarazioni rese all’udienza 5.3.04 dinanzi al tribunale dei minorenni di Reggio Calabria e ne ha rilevato la non credibilità con articolata argomentazione ha messo in rilievo la non credibilità del dichiarante, in virtù della non acquisibile ricostruzione razionale dell’evoluzione del R. da un’iniziale posizione di mendacio calunniatorio a una cristallina conversione alla leale ricostruzione del ruolo del P. nella vicenda omicidiaria.

Il collegio ha messo in luce – con valutazione incensurabile in sede di giudizio di legittimità – l’intrinseca fragilità persuasiva della nuova versione dei fatti, caratterizzata dall’esposizione di imprecisioni e vuoti mnemonici, nonchè la carenza di dati storici indicativi delle origini, degli interessi, delle finalità della scelta del R. di fornire ai all’autorità procedente una fitta serie di accuse false in danno del P.. Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado – caratterizzate da uniforme apparato storico – giuridico e costituenti un unico apparato argomentativi – emerge la molteplicità di udienze, nel corso delle quali il R. ha narrato, ripetuto, integrato, precisato nei minimi particolari il ruolo del P. negli atti preparatori ed esecutivi dell’omicidio. A fronte di tanta narrazione non è stata riconosciuta forza screditante a un fragile e ingiustificato rovesciamento di ricostruzione storica.

Le critiche formulate dal ricorrente alle iniziali dichiarazioni accusatorie attengono a valutazioni fattuali incompatibili con il perimetro valutativo delimitato dal legislatore per il giudizi di legittimità.

Le sentenze di merito hanno inoltre messo in luce il complessivo impianto accusatorio a carico del P., fondato su risultanze processuali legittimamente formate ed acquisite nell’istruttoria dibattimentale (conferma delle dichiarazioni accusatorie del R., da parte delle dichiarazioni di Mo.Gi.; conferma, da parte della acquisita sentenza definitiva, dei motivi e dei mandanti dell’omicidio; accertamento della collocazione del P. nel contesto criminoso in cui è stato ideato e realizzato il delitto).

Quanto alle censure su violazione del diritto di difesa, si rileva che esse non sono state mosse nei giudizi di merito e che comunque le dichiarazioni del R. sono stati utilizzate nei limiti e con le garanzie di legge, attraverso il lineare confronto e la esaustiva comparazione tra i fatti accertati con la sentenza irrevocabile della corte di assise di appello e tutte le prove dichiarative formate nel contraddittorio tra le parti, nel presente processo.

Il ricorso va quindi rigettato ,con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 26-01-2011, n. 743 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto il rifiuto del permesso di soggiorno per asilo politico in base alla decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha ritenuto di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale nella seduta del 18 marzo 2010.

Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 – "la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall’art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario".

A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale – essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status – il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7478 Litispendenza

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6 maggio 1996, L.V. esponeva: – che con contratto preliminare del 9 ottobre 1990 si era obbligato ad acquistare da D.T.N. la quota indivisa di sua proprietà relativa al complesso immobiliare sito in (OMISSIS), esteso complessivamente mq. 3854 (in catasto al foglio 25, particelle 50, 380 e 500), per il prezzo complessivo di L. 140.000.000, versato integralmente all’atto della sottoscrizione dello stesso preliminare; – che, in conseguenza dell’inadempimento del suddetto promittente venditore, aveva proposto domanda giudiziale dinanzi al Tribunale di Trani ai sensi dell’art. 2932 c.c.; – che, nelle more dell’intrapreso giudizio, era venuto a conoscenza che l’immobile oggetto del preliminare di vendita, era stato sottoposto a pignoramento nel corso di una procedura esecutiva immobiliare iniziata da un istituto di credito, in conseguenza del quale l’indicato immobile era stato posto in vendita forzata, al cui incanto esso attore – in quanto già proprietario di altre quote indivise – era stato costretto a partecipare, nella qualità di amministratore unico dell’Edilizia Lettini di Lettini Vincenzo & C. s.a.s., aggiudicandosi il bene, già oggetto del preliminare, con il versamento del prezzo dì L. 160.000.000, maggiore rispetto a quello convenuto e versato direttamente al promittente alienante; – che, con sentenza n. 1001 del 24.10/9.11.1995, l’adito Tribunale di Trani, prendendo atto della giuridica impossibilità di dare attuazione in forma specifica al regolamento negoziale contenuto nel preliminare di vendita a seguito dell’intervenuta vendita all’incanto dell’immobile costituente l’oggetto ed accertato l’inadempimento del convenuto, accoglieva la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento della pattuita penale di L. 40.000.000, ma non si pronunciava sulla domanda di restituzione del prezzo a suo tempo corrisposto al promittente venditore, trattandosi di domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale; – che, in virtù di apposito procedimento cautelare esperito da esso attore, con ordinanza del 9 aprile 1996 il competente giudice designato lo aveva autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti del D.T. sino alla concorrenza di L. 200.000.000, che veniva eseguito nell’ambito del procedimento di espropriazione e del prezzo incassato dalla vendita coatta; – che esso attore, stante l’inadempimento totale ed in mala fede del D.T., aveva diritto alla restituzione del prezzo versato al momento della stipula del menzionato preliminare, maggiorato degli accessori di legge. Sulla scorta di tali premesse il L. conveniva in altro giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di Trani, il D.T.N. per sentir dichiarare risolto, per esclusiva responsabilità dello stesso, il richiamato contratto preliminare, con la consequenziale condanna del D.T. alla restituzione della somma di L. 140.000.000, incassata a titolo di prezzo, oltre agli accessori di legge e al rimborso delle spese processuali.

Nella costituzione e nella resistenza del predetto convenuto (che instava per la declaratoria di litispendenza o continenza di cause, in virtù della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1001 del 1995 del medesimo Tribunale, oltre ad insistere per il rigetto, nel merito, della proposta domanda), il Tribunale adito, con sentenza n. 845 del 3-15.7.1999, accoglieva la domanda attorea e, dichiarato risolto per grave inadempimento imputabile al D.T. il preliminare intercorso tra le parti il 9 ottobre 1990, condannava il convenuto alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di L. 140.000.000, già corrisposta all’atto della stipula dello stesso preliminare, quale prezzo infatti già interamente versato per l’acquisto dell’immobile che il D.T. avrebbe dovuto trasferire al L. con il contratto definitivo mai concluso. Con la stessa decisione il suddetto Tribunale dichiarava inammissibile una domanda riconvenzionale proposta dal D.T., perchè tardiva, condannandolo alla rifusione delle spese giudiziali.

A seguito di interposto appello avverso la suddetta sentenza da parte del D.T., nella resistenza dell’appellato L.V., l’adita Corte di appello di Bari, con sentenza n. 459 del 2004, depositata il 25 maggio 2004, rigettava il formulato gravame, confermando l’impugnata sentenza, con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava l’infondatezza dei motivi pregiudiziali riconducibili alle eccezioni di giudicato e di litispendenza o continenza tra cause (non sussistendone i rispettivi presupposti), del motivo propriamente afferente al merito dell’azione e confermava la correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, siccome intempestiva. Nei confronti di tale sentenza (non notificata) ha proposto rituale ricorso per cassazione (notificato il 7 luglio 2005) il D.T.N., articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso il L.V.. Il solo difensore del controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla formazione del giudicato sul rigetto della domanda di restituzione della somma di L. 140.000.000.

Secondo la prospettazione del D.T. la Corte territoriale avrebbe errato nel respingere l’eccezione di giudicato esterno dallo stesso formulata sul presupposto che la domanda di risoluzione del contratto e la connessa domanda di risarcimento danni (o meglio: di restituzione del prezzo di L. 140.000.000) avanzata in quel giudizio fosse stata dichiarata inammissibile, non tenendosi conto che questa Corte, con la sentenza n. 15883 del 2003, aveva escluso che fosse intervenuta una pronuncia del Tribunale dichiarativa dell’inammissibilità sulla domanda ex art. 1453 c.c. di restituzione della predetta somma.

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Sul piano generale si ricorda che, ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, considerandosi, altresì, che può formare oggetto di un giudicato interno, in conseguenza della mancata impugnazione ad opera della parte interessata, solo una questione suscettibile di autonoma e specifica decisione ad opera del giudice. Pertanto non è configurabile un potenziale giudicato – nè, quindi, sussiste un onere della parte interessata di proporre impugnazione al riguardo – in relazione ad argomentazioni che il giudice adopera nella sentenza solo per chiarire il percorso logico della propria motivazione, ma che non si traducono in un accertamento isolabile dal contesto dell’argomentazione stessa, logicamente indispensabile per sorreggere la decisione vertente su una questione diversa.

Orbene, nella fattispecie, la Corte di appello barese, nella sentenza impugnata, ha dato conto, in modo corretto, che l’azione di risoluzione per inadempimento con la correlata azione di restituzione del prezzo anticipato dal L., siccome ritenuta intempestivamente introdotta nel precedente giudizio, senza che sulla stessa fosse intervenuta una statuizione di merito, avrebbe potuto essere introdotta in altro diverso giudizio (come, oltretutto, sostenuto dallo stesso Tribunale di Trani nella sentenza n. 1001 del 1995, con la quale si era pronunciato sulla sola domanda, qualificata ammissibile, relativa alla condanna del D.T. al pagamento della penale conseguente alla violazione degli obblighi assunti con il contratto preliminare del 9 ottobre 1990). Del resto, questa Corte, decidendo con la sentenza (a cui fa riferimento il ricorrente) n. 15886 del 2003 sul ricorso formulato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 79 del 2000 (inerente appunto il gravame avverso la citata sentenza di primo grado del Tribunale di Trani n. 1001 del 1995), l’ha cassata (J ritenendo che il giudice di appello aveva errato nel dare una diversa interpretazione del "decisum" e nell’individuare una "ratio decidendi" non corrispondente a quella che era stata posta effettivamente a base della decisione di prime cure e che, invece, aveva, in via esclusiva, investito correttamente la domanda concernente il pagamento della penale. Da ciò, nella stessa richiamata sentenza di questa Corte di cassazione con rinvio (al fine della rivalutazione sulla sussistenza o meno del diritto del L. ad ottenere il pagamento della penale) viene univocamente attestato (v. pag. 11) che non si era formato alcun giudicato per mancata impugnazione, da parte del precedente appellato L., di una pronuncia del tribunale di declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. e di quella connessa concernente la restituzione del prezzo anticipatamente corrisposto, che, in realtà, non vi era mai stata.

Pertanto, in virtù dell’appena richiamata statuizione di questa Corte con cui è stato escluso che si fosse formato un giudicato (anche implicito) sulla domanda risolutoria e di restituzione del prezzo in favore del L. (aderendosi all’impostazione della sentenza di prima istanza), il primo motivo dedotto dal D.T. va respinto.

2. Con il secondo motivo ha prospettato, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., congiuntamente all’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad avviso del ricorrente il giudizio instaurato con l’atto di citazione del 6 maggio 1996 aveva identico contenuto rispetto al precedente giudizio promosso dal L. con l’atto di citazione del 14 settembre 1991, poichè, in entrambi, risultava essere stata richiesta la restituzione dell’importo di L. 140.000.000. Pertanto, la Corte barese sarebbe incorsa in errore nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il rapporto di litispendenza denunciato sul rilievo che la declaratoria di rigetto della menzionata domanda di restituzione, in quanto tardivamente proposta, aveva valore esclusivamente endoprocessuale e non precludeva, conseguentemente, la riproposizione della stessa domanda in altro giudizio.

2.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento e deve, perciò, essere respinto. E’ risaputo (cfr., ad es., Cass. 20 settembre 2004, n. 18854; Cass. 25 novembre 2004, n. 22252; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1218) che la litispendenza postula la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi e la relativa questione (che è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità) deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, con l’individuazione dell’onere, a carico della parte che la eccepisce, di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione fino all’udienza di discussione.

Ciò posto, la Corte territoriale ha esattamente rilevato, sulla scorta della valutazione delle domande effettivamente proposte e in base alle argomentazioni riferite al primo motivo, che nel giudizio pendente dinanzi ad essa si discuteva della sola risoluzione del contratto preliminare stipulato fra le parti il 9 ottobre 1990 con relativa richiesta della restituzione del prezzo pagato anticipatamente dal L. (quale promissario acquirente), mentre nel giudizio pendente in cassazione si controverteva unicamente dell’attribuzione della penale e non della restituzione del prezzo, ragion per cui le domande in questione (pur essendo relative agli stessi soggetti) riguardavano "petita" diversi. Ed è stata questa stessa Corte, con la già richiamata sentenza n. 15886 del 2003, che ha avvalorato la riportata impostazione della Corte territoriale, avendo definito e delimitato i confini della prima domanda da intendersi rivolta alla sola esistenza o meno dell’obbligo del D. T. al pagamento della penale con riferimento al suo dedotto inadempimento, sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi, in sede di rinvio, altra Sezione della Corte di appello di Bari (dinanzi al quale sembrerebbe tuttora pendente il relativo giudizio per quanto dedotto dal D.T. in ricorso), senza che la stessa, quindi, includesse anche la domanda di risoluzione e restituzione del prezzo.

3. Con il terzo motivo ha denunciato – in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1218 e 1253 c.c., nonchè degli artt. 159, 343, 436, 447 bis e 416 c.p.c., unitamente all’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Secondo la deduzione del ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nella parte in cui aveva apoditticamente escluso la configurabilità, nella fattispecie, di un’eccezione riconvenzionale solo in quanto egli l’aveva qualificata "domanda riconvenzionale".

Invero, anche a voler considerare pacifica la circostanza della decadenza dalla domanda riconvenzionale avanzata dallo stesso D. T., si sarebbe dovuto considerare altrettanto certo che, in forza del principio di conversione dell’atto processuale nullo, quella domanda riconvenzionale, colpita, in quanto tale, dalla preclusione, aveva prodotto l’effetto di una mera eccezione di annullabilità come prevista dall’art. 1442 c.c., avente l’unico scopo di conseguire il rigetto della domanda di esecuzione del contratto avanzata dalla società, ragion per cui, non essendo stata detta eccezione esaminata dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto trovare operatività il disposto dell’art. 346 c.p.c..

3.1. Anche questo motivo è privo di pregio e va respinto.

Rileva il collegio, innanzitutto, che si profila corretta (e lo ammette lo stesso ricorrente) la statuizione della Corte barese che ha qualificato come domanda riconvenzionale la richiesta del D. T. diretta non solo ad ottenere il rigetto dell’avversa domanda ma anche una pronuncia propriamente costitutiva in suo favore di inefficacia del contratto preliminare, con la sua conseguente inammissibilità in difetto di tempestività della costituzione del medesimo D.T.. Tuttavia, se pur si fosse voluta ritenere convertita (cfr. Cass. 7 ottobre 2004, n. 19985) tale richiesta in (ammissibile) eccezione riconvenzionale di annullabilità del contratto rispetto a quella di esecuzione formulata dall’attore, la Corte territoriale ha, con motivazione logica ed adeguata, comunque statuito sulla stessa in virtù di idonei accertamenti di merito relativi all’interpretazione del contratto e al comportamento delle parti che sfuggono, pertanto, al sindacato di legittimità, sul presupposto generale che, nei contratti bilaterali, le reciproche prestazioni integrano gli elementi essenziali del contratto medesimo, per cui l’accordo in ordine ad essi non può essere assunto come condizione in senso tecnico, dato che questa costituisce un elemento accidentale estraneo alla struttura tipica del negozio, mentre le prestazioni reciproche attengono all’esistenza stessa del negozio, in quanto ne costituiscono la causa in senso tecnico-giuridico. Sulla scorta di tanto, il giudice di appello ha correttamente rilevato che l’obbligo del D.T. di liberare l’immobile da pesi pregiudizievoli doveva ritenersi stipulato in favore del promissario acquirente e del diritto di costui di acquisire l’immobile libero da vincoli, con la conseguenza che non poteva essere possibile, nell’economia e nell’inquadramento funzionale del contratto concluso, che questa previsione si sarebbe potuta trasformare in una condizione risolutiva del preliminare (rilevante ai sensi dell’art. 1353 c.c. e non dell’art. 1253 c.c., come inesattamente riportato nella rubrica del motivo) stipulata in favore del promittente venditore, di cui avrebbe premiato l’inadempimento (relativo, appunto, all’assolvimento dell’indicato obbligo). Inoltre, la stessa Corte barese – con valutazione di merito altrettanto insindacabile in questa sede in quanto congruamente giustificata sul piano dell’argomentazione logica – giuridica – ha correttamente ritenuto che l’inadempimento, da parte del D.T., dell’obbligo di stipulare il preliminare non avrebbe potuto trovare alcun giuridico fondamento nella mera circostanza che altri creditori insoddisfatti avevano agito esecutivamente, sulla base di altri titoli, sullo stesso immobile promesso in vendita in favore del L..

4. Con il quarto ed ultimo motivo, anch’esso riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ha assunto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c. oltre l’omessa motivazione su un punto decisivo della causa.

Con la relativa doglianza il ricorrente censura la sentenza impugnata nel passaggio argomentativo in cui ha ritenuto assorbite, in conseguenza della ravvisata decadenza dalle eccezioni di nullità ed inefficacia del contratto preliminare di vendita del 9 ottobre 1990 per sussistenza di una condizione implicita o inespressa e per esclusione di un inadempimento colposo, le richieste di ammissione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale articolate da esso ricorrente già in primo grado con la memoria difensiva del 29 dicembre 1997 (i cui relativi capitoli risultano riportati nello stesso ricorso) e relative, essenzialmente, all’eventuale consapevolezza del promittente acquirente del vincolo esistente sull’immobile al momento della stipulazione del contratto preliminare.

4.1 Anche quest’ultimo motivo è infondato e va respinto.

Costituisce principio costante della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (se ritenuti necessari), nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

La Corte territoriale, nell’esercizio del suo potere valutativo discrezionale, in virtù di una correlazione logico – sistematica con le precedenti argomentazioni operate rapportate alle circostanze dedotte con le istanze istruttorie, ha congruamente ritenuto irrilevante l’accertamento delle circostanze medesime perchè, appunto, relative a fatti ininfluenti ai fini della decisione, già fondata sul rigetto (anche nel merito) delle precedenti difese dell’appellante sulla scorta di valutazioni giuridiche (reputate corrette per quanto esposto in ordine al terzo motivo) da ritenersi assorbenti con riferimento all’inconfigurabilità della condizione supposta dallo stesso D.T. e alla rilevanza della modalità di assoggettamento dell’immobile, oggetto del preliminare, alla procedura esecutiva. In tal modo, quindi, sulla scorta di quanto osservato appunto anche con riferimento al terzo motivo, la Corte barese ha escluso, con motivazione essenziale ma logica e sufficiente, ogni decisività delle circostanze che il D.T. avrebbe voluto provare e, quindi, l’indispensabilità dei relativi accertamenti istruttori, così restando insussistente anche ogni violazione dell’art. 2697 c.c..

5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto e al suo rigetto consegue la condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 02-03-2011, n. 7999

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 4.6.2010 con la quale il Tribunale del riesame di Catania escludendo il ruolo di organizzatore, confermava nei suoi confronti il provvedimento di custodia cautelare emesso il 8.6.2009 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città, per la violazione dell’art. 416 bis c.p..

La difesa del ricorrente richiede insta per l’annullamento del provvedimento impugnato e deduce:

1) Vizio di manifesta illogicità della motivazione e travisamento del compendio indiziario in relazione alla accusa mossa.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince quanto segue.

In data 8.6.2009 il GIP del Tribunale di Catania emetteva nei confronti di M.A. ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione dell’art. 416 c.p. per avere fatto parte dell’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata dei "caragnusi" (fatti commessi dal (OMISSIS)).

Il 2.7.2009 il Tribunale del riesame confermava la suddetta ordinanza cautelare, che a seguito di ricorso per Cassazione veniva annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio sul punto. In particolare il giudice di legittimità rilevava che: 1) dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato risultava che dalle conversazioni captate era coinvolto M.S.; 2) non era dato rinvenire alcuna spiegazione per identificare il predetto M.S. in M.A. (il cui nome completo risultava essere M.A.C.); 3) in maniera del tutto apodittica tale " A.A." veniva identificato nel M.A.; 4) mancava qualsiasi spiegazione per ritenere attendibile il collaboratore di giustizia S.C. in riferimento all’odierno ricorrente; 5) mancavano riferimenti da parte di altri collaboranti in relazione all’indagato; 6) mancava ogni indicazione in ordine alla partecipazione dell’indagato alla partecipazione all’associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame riesaminando la questione pronunciava l’ordinanza qui impugnata e, dopo avere chiarito il contenuto della precedente ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione, in termini di differenziazione del M.S. rispetto alla diversa posizione del M. A., escludeva valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal collaboratore S., ed individuava indizi di responsabilità a carico dell’odierno prevenuto sulla scorta della analisi della conversazione ambientale intercettata in data 24.9.2002 dalla Polizia Giudiziaria presso la toto-ricevitoria dei fratelli C., indicando da una lato gli elementi in base ai quali riteneva che il M.A. era da considerarsi come partecipante della suddetta conversazione; dall’altro gli elementi in base ai quali riteneva la conversazione intercettata come registrazione di un incontro fra esponenti di organizzazione mafiosa e il ruolo attivo dell’indagato nell’ambito dell’incontro, traendo quindi elementi di fatto per ritenere la esistenza di elementi di prova sufficienti (ex art. 273 c.p.p.) per ritenere il M.A. compartecipe di una associazione di cui all’art. 416 bis c.p..

La difesa dell’indagato censura il provvedimento impugnato rilevando la insufficienza dell’elemento di prova rappresentato dalla intercettazione della conversazione del 24.9.2009. Segnala altresì la difesa che le proposizioni estrapolate dalla suddetta conversazione, dal Tribunale del riesame per sostenere la tesi del concorso del M., appaiono inidonee a rappresentare prova univoca e sufficiente. La difesa segnala altresì che altro collaboratore di giustizia ( R.A.) non ha fornito indicazione alcuna circa la partecipazione dell’indagato alla associazione mafiosa per la quale è processo. A sostegno della propria tesi la difesa riportando la trascrizione di altra conversazione (del 30.5.2002) intercorsa tra C.A. e M.S. intende dimostrare come il M. sarebbe estraneo al clan dei carcagnusi, mostrando di neppure conoscere il capo di detta organizzazione identificabile, nel corso della conversazione, in P.A.. Aggiunge altresì la difesa che dal complesso delle intercettazioni emergerebbe che il M. sarebbe persona sottoposta ad usura. La difesa infine censura la mancanza di ogni indicazione sulla condotta dell’indagato alla associazione mafiosa.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata, scevra da contraddizioni o manifeste illogicità e insindacabile, in questa sede, nel merito, ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratto il convincimento della fondatezza della accusa.

In particolare, con procedimento analitico-descrittivo il giudice del merito ha indicato il dato fattuale in forza del quale afferma la sussistenza della prova della partecipazione del M.A. all’incontro del (OMISSIS) presso la toto-ricevitoria dei fratelli C., richiamando a tal proposito: 1) le risultanze dell’attività di osservazione svolta dai Carabinieri all’esterno del locale al momento dell’arrivo del M.A. all’incontro; 2) le risultanze dell’attività di osservazione svolta dai Carabinieri che registrano l’uscita dal locale di P.A., PI. F., M.A., G.C., nonchè la partenza del M.A. dal luogo della riunione a bordo di un motociclo tg. (OMISSIS) intestato alla moglie dell’indagato.

La motivazione sul luogo dell’incontro e della partecipazione dell’indagato a detto incontro appare immune da vizi e la ricostruzione in fatto non è oggetto di censura specifica da parte della difesa.

Il Tribunale nel proprio provvedimento indica il ruolo attivo della partecipazione del M.A. alla conversazione intercorrente fra le persone indicate, riportando le proposizioni in base alle quali ha fondato il proprio convincimento. In particolare il Tribunale riferisce come sia desumibile che il P.A., nel corso della conversazione si rivolgesse proprio al M. A. (v. pag. 4 della ordinanza impugnata) riferisce (pag. 6 dell’ordinanza) come il M. partecipasse attivamente alla conversazione assumendo posizione critica nei confronti del C. A. rimproverato per la gestione degli investimenti fatti e come, infine formulasse giudizi nei confronti di L.R.S. (detto (OMISSIS)) per iniziative espansionistiche assunte in modo autonomo (pagg. 7 ed 8 della ordinanza).

Il Tribunale pertanto, con un giudizio non manifestamente illogico da quanto sopra ritrae la prova della partecipazione "attiva" del M.A. alle iniziative del gruppo, esprimendo anche le proprie osservazioni su singoli affari posti in essere da altri partecipanti del gruppo ( C.A. e L.R.S.).

Il Tribunale infine (pag. 5 dell’ordinanza) rileva come la intercettazione riprenda in diretta una riunione alla quale partecipavano i rappresentati di diverse famiglie: P.A. per il clan carcagnusi, PI.Fr. rappresentante del clan Laudani, nonchè S.C., C.S. e C. A., il quale è stato destinatario di misura cautelare in carcere (connotata da giudicato interno), in questo stesso processo, per il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. per avere impiegato in attività commerciali denaro proveniente dalle attività illecite sovvenienti dalle associazioni carcagnusi e Laudani. Da ultimo il tribunale individua in termini concreti l’oggetto e la ragioni della riunione riguardante la gestione di alcuni appalti spartiti all’interno del clan. Premesso che la interpretazione del contenuto e della portata delle intercettazioni di conversazioni è oggetto di valutazione che, essendo attinente al merito, come tale non è sindacabile in sede di legittimità, si deve rilevare comunque che gli elementi portati a sostegno della decisione della ordinanza impugnata appaiono sufficienti e fra loro coerenti e la motivazione ex se non presenta alcuno dei vizi segnalati riconducibili a talune delle ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Nel contempo va osservato ancora quanto segue. La difesa propone a sostegno della tesi della estraneità del M.A. alla attività della associazione, il contenuto della registrazione della conversazione 30.5.2002 affermando essere intervenuta tra il M. S. e C.A.. Trattandosi di conversazione che, come afferma la stessa difesa, sarebbe intercorsa tra soggetti diversi, rispetto al M.A., risulta essere priva di rilievo ai fini del presente giudizio. La censura infine, per la quale il Tribunale sarebbe incorso in un generale travisamento del compendio probatorio appare del tutto generica ed indefinita, poichè non viene messa in specifica evidenza l’atto o il passo oggetto di travisamento e la sua rilevanza ai fini del risultato del giudizio. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, dandosi nel contempo disposizione che il sign. C. provveda alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che il cancelliere effettui le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.