Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, impugna il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio ha annullato il parere positivo espresso dal comune di Cittaducale nell’ambito del procedimento di condono su aree vincolate di cui all’art. 32 l. 47/85, concernente un immobile per civile abitazione abusivamente realizzato.
Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’avvocatura dello Stato non si è costituta.
Il ricorrente ha depositato una memoria per meglio illustrare le sue ragioni alla luce della sopravvenuta giurisprudenza.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sostiene il ricorrente, con il primo motivo che il provvedimento della soprintendenza sarebbe nullo per incertezza assoluta dell’autorità emanante e circa l’individuazione del funzionario che lo ha firmato.
Il motivo è infondato.
L’autorità emanante, e cioè la soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, è chiaramente identificata nel provvedimento impugnato, il quale risulta altresì firmato, anche se non dal Soprintendente ma da altro funzionario, la cui identità peraltro non rileva ai fini della imputazione dell’atto all’autorità emanante.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha chiarito che la non leggibilità della firma non determina l’invalidità dell’atto ove concorrano elementi testuali (quali, l’indicazione dell’Ente competente, della qualifica e dell’ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione) che consentano l’identificazione dell’autorità emanante nonché dell’ufficio cui va ricondotto il potere esercitato. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712)
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della l. 241/90, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla fase di controllo che si svolge dinanzi alla soprintendenza. Contestualmente il ricorrente impugna il regolamento ministeriale n. 165 del 2002, che ha escluso questo procedimento da quelli per i quali occorre la previa comunicazione di avvio del procedimento.
Per poter esaminare compiutamente questa doglianza occorre ripercorrere brevemente il complesso excursus normativo circa la questione della comunicazione ex art. 7 l. 241/90 per la fase del procedimento di autorizzazione paesaggistica che si svolge dinanzi alla Soprintendenza.
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 del d.m. n. 495 del 1994, in ragione dell’unicità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del successivo riesame statale, si affermava l’insussistenza dell’obbligo per il Ministero di comunicare l’avvio del subprocedimento tendente al potenziale annullamento a chi avesse ottenuto l’autorizzazione.
In seguito il citato d.m. n. 495 del 1994 (art. 4) ha introdotto l’obbligo di tale comunicazione a cura dell’autorità statale, anche se una parte della giurisprudenza ha ritenuto sufficiente un meccanismo equipollente alla formale comunicazione d’avvio, che assicurasse comunque il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla comunicazione all’interessato del provvedimento favorevole rilasciato dal Comune ma della contestuale trasmissione degli atti alla Sovrintendenza per le determinazioni di competenza.
Il successivo d.m. n. 165 del 2002 (art. 2) ha invece ripristinato il quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del regolamento ministeriale n. 495 del 1994 e ha previsto che il Ministero (e, per esso, la Sovrintendenza) possa esercitare il potere di annullamento dell’autorizzazione comunale (o parere favorevole) senza la previa comunicazione dell’avvio del subprocedimento di propria competenza, salva comunque la possibilità per l’interessato di presentare memorie o documenti ritenuti utili per quella fase (comma 1 bis, dell’art. 4 del d.m. 495/1994, introdotto dall’art. 2 del d.m. n. 165 del 2002).
Infine, il Codice per i beni culturali ed il paesaggio n. 42 del 2004 (entrato in vigore, ai sensi dell’art. 183, il 1° maggio 2004 e pertanto non applicabile nel caso all’esame, in virtù del principio tempus regit actum) ha espressamente reintrodotto l’obbligo di previa comunicazione dell’avvio del procedimento di competenza della Sovrintendenza, e da quel momento la giurisprudenza ha ritenuto implicitamente abrogato, in base alle regole generali sulla successione delle leggi nel tempo, il d.m. n. 165 del 2002. Da allora si è precisato che l’onere di comunicazione non può essere soddisfatto dalla comunicazione che, a volte, il Comune dà all’interessato dell’avvenuta trasmissione della documentazione alla Sovrintendenza per la successiva fase decisoria, perché detta comunicazione sarebbe comunque incompleta, potendo non indicare con precisione il giorno dell’inizio del subprocedimento, né il responsabile di quel procedimento, né il termine entro il quale far pervenire all’autorità statale eventuali memorie da parte del richiedente la sanatoria.
All’epoca di emanazione del provvedimento impugnato, dunque, in base al principio tempus regit actum vigeva il regolamento n. 165 del 2002. La giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che nei casi soggetti "ratione temporis" al d.m. n. 165 del 2002, il procedimento amministrativo per l’annullamento ad opera della Soprintendenza del nullaosta assentito dal Comune delegato dalla Regione non richiede la previa comunicazione di avvio. (Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2010, n. 1070; Consiglio di Stato, VI, 26 gennaio 2009, n. 343).
La doglianza, dunque, deve essere respinta, in quanto anche per la procedura di cui all’art. 32 l. 47/85 deve applicarsi lo stesso iter previsto per l’autorizzazione paesaggistica, il quale, come si è visto, non prevedeva all’epoca alcun obbligo di dare avviso all’istante dell’avvio del procedimento.
Deduce, infine, il ricorrente, con il terzo motivo, la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione in quanto la Soprintendenza non ha comunicato nemmeno al comune l’avvio del procedimento.
Il motivo non può essere accolto.
Il procedimento dinanzi alla Soprintendenza, infatti, ha inizio proprio con la trasmissione da parte del comune del parere. Non è possibile, quindi, ravvisare alcuna lesione del principio costituzionale di leale collaborazione tra enti pubblici per la mancata comunicazione di avvio del procedimento al comune stesso, essendo esso certamente consapevole dell’avvio del sub procedimento dinanzi all’autorità statale.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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