T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2298 condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, impugna il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio ha annullato il parere positivo espresso dal comune di Cittaducale nell’ambito del procedimento di condono su aree vincolate di cui all’art. 32 l. 47/85, concernente un immobile per civile abitazione abusivamente realizzato.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’avvocatura dello Stato non si è costituta.

Il ricorrente ha depositato una memoria per meglio illustrare le sue ragioni alla luce della sopravvenuta giurisprudenza.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Sostiene il ricorrente, con il primo motivo che il provvedimento della soprintendenza sarebbe nullo per incertezza assoluta dell’autorità emanante e circa l’individuazione del funzionario che lo ha firmato.

Il motivo è infondato.

L’autorità emanante, e cioè la soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, è chiaramente identificata nel provvedimento impugnato, il quale risulta altresì firmato, anche se non dal Soprintendente ma da altro funzionario, la cui identità peraltro non rileva ai fini della imputazione dell’atto all’autorità emanante.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha chiarito che la non leggibilità della firma non determina l’invalidità dell’atto ove concorrano elementi testuali (quali, l’indicazione dell’Ente competente, della qualifica e dell’ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione) che consentano l’identificazione dell’autorità emanante nonché dell’ufficio cui va ricondotto il potere esercitato. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712)

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della l. 241/90, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla fase di controllo che si svolge dinanzi alla soprintendenza. Contestualmente il ricorrente impugna il regolamento ministeriale n. 165 del 2002, che ha escluso questo procedimento da quelli per i quali occorre la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Per poter esaminare compiutamente questa doglianza occorre ripercorrere brevemente il complesso excursus normativo circa la questione della comunicazione ex art. 7 l. 241/90 per la fase del procedimento di autorizzazione paesaggistica che si svolge dinanzi alla Soprintendenza.

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 del d.m. n. 495 del 1994, in ragione dell’unicità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del successivo riesame statale, si affermava l’insussistenza dell’obbligo per il Ministero di comunicare l’avvio del subprocedimento tendente al potenziale annullamento a chi avesse ottenuto l’autorizzazione.

In seguito il citato d.m. n. 495 del 1994 (art. 4) ha introdotto l’obbligo di tale comunicazione a cura dell’autorità statale, anche se una parte della giurisprudenza ha ritenuto sufficiente un meccanismo equipollente alla formale comunicazione d’avvio, che assicurasse comunque il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla comunicazione all’interessato del provvedimento favorevole rilasciato dal Comune ma della contestuale trasmissione degli atti alla Sovrintendenza per le determinazioni di competenza.

Il successivo d.m. n. 165 del 2002 (art. 2) ha invece ripristinato il quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del regolamento ministeriale n. 495 del 1994 e ha previsto che il Ministero (e, per esso, la Sovrintendenza) possa esercitare il potere di annullamento dell’autorizzazione comunale (o parere favorevole) senza la previa comunicazione dell’avvio del subprocedimento di propria competenza, salva comunque la possibilità per l’interessato di presentare memorie o documenti ritenuti utili per quella fase (comma 1 bis, dell’art. 4 del d.m. 495/1994, introdotto dall’art. 2 del d.m. n. 165 del 2002).

Infine, il Codice per i beni culturali ed il paesaggio n. 42 del 2004 (entrato in vigore, ai sensi dell’art. 183, il 1° maggio 2004 e pertanto non applicabile nel caso all’esame, in virtù del principio tempus regit actum) ha espressamente reintrodotto l’obbligo di previa comunicazione dell’avvio del procedimento di competenza della Sovrintendenza, e da quel momento la giurisprudenza ha ritenuto implicitamente abrogato, in base alle regole generali sulla successione delle leggi nel tempo, il d.m. n. 165 del 2002. Da allora si è precisato che l’onere di comunicazione non può essere soddisfatto dalla comunicazione che, a volte, il Comune dà all’interessato dell’avvenuta trasmissione della documentazione alla Sovrintendenza per la successiva fase decisoria, perché detta comunicazione sarebbe comunque incompleta, potendo non indicare con precisione il giorno dell’inizio del subprocedimento, né il responsabile di quel procedimento, né il termine entro il quale far pervenire all’autorità statale eventuali memorie da parte del richiedente la sanatoria.

All’epoca di emanazione del provvedimento impugnato, dunque, in base al principio tempus regit actum vigeva il regolamento n. 165 del 2002. La giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che nei casi soggetti "ratione temporis" al d.m. n. 165 del 2002, il procedimento amministrativo per l’annullamento ad opera della Soprintendenza del nullaosta assentito dal Comune delegato dalla Regione non richiede la previa comunicazione di avvio. (Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2010, n. 1070; Consiglio di Stato, VI, 26 gennaio 2009, n. 343).

La doglianza, dunque, deve essere respinta, in quanto anche per la procedura di cui all’art. 32 l. 47/85 deve applicarsi lo stesso iter previsto per l’autorizzazione paesaggistica, il quale, come si è visto, non prevedeva all’epoca alcun obbligo di dare avviso all’istante dell’avvio del procedimento.

Deduce, infine, il ricorrente, con il terzo motivo, la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione in quanto la Soprintendenza non ha comunicato nemmeno al comune l’avvio del procedimento.

Il motivo non può essere accolto.

Il procedimento dinanzi alla Soprintendenza, infatti, ha inizio proprio con la trasmissione da parte del comune del parere. Non è possibile, quindi, ravvisare alcuna lesione del principio costituzionale di leale collaborazione tra enti pubblici per la mancata comunicazione di avvio del procedimento al comune stesso, essendo esso certamente consapevole dell’avvio del sub procedimento dinanzi all’autorità statale.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 29-03-2011, n. 2768 Bando del concorso

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 17 novembre 2005 il Sig. R.P. impugnava il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di 150 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi) nella parte in cui era richiesto per l’ammissione il possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado.

Il ricorrente, privo di tale titolo di cultura, chiedeva di partecipare in virtù del diploma di licenza elementare conseguito prima dell’entrata in vigore della legge 1962 n. 1859, di istituzione della scuola media unica, anche in base all’iscrizione posseduta nel ruolo provinciale dei conducenti di taxi e del certificato di abilitazione professionale.

Avverso la clausola lesiva del bando deduceva:

eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi della proporzionalità, della par condicio e della massima partecipazione nelle procedure concorsuali. Violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Alla Camera di Consiglio del 22 novembre 2006 l’istanza cautelare era rinviata al merito.

Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la determinazione 26 ottobre 2006, recante l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura, tra i quali egli era inserito perché privo del prescritto titolo di studio.

Con un nuovo atto di motivi aggiunti depositato il 21 giugno 2007 il ricorrente estendeva l’impugnazione ai provvedimenti del dirigente di approvazione della graduatoria di concorso a 300 licenze di taxi nella parte in cui (in applicazione di precedente delibera della giunta comunale) conferiva altri mille posti a tale procedura e non anche a quella parallela per 150 posti. A sostegno della richiesta era dedotto il vizio di eccesso di potere per vari profili di illogicità, disparità di trattamento, carenza di motivazione nonché violazione di principi di rango costituzionale in materia di organizzazione degli uffici e degli impieghi.

Infine con un terzo atto di motivi aggiunti depositato il 5 agosto 2008 il Sig. P., nelle more ammesso con riserva alla procedura di selezione, ha impugnato l’atto definitivo di esclusione adottato con determinazione dirigenziale del 2 luglio 2008 riproponendo, con ulteriori argomentazioni, le censure già dedotte avverso la parte lesiva del bando.

L’Amministrazione resistente ha depositato diffusa memoria, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità dei motivi aggiunti proposti avverso una diversa procedura di selezione nonché il difetto di contraddittorio nei confronti dei controinteressati effettivamente incisi dalle censure di parte ricorrente e, nel merito, l’infondatezza dei motivi dedotti.

Anche il ricorrente ha presentato memoria difensiva.

All’udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato discusso ed è quindi passato in decisione.
Motivi della decisione

La questione di fondo da risolvere attiene alla legittimità di un bando indetto dal Comune di Roma per l’assegnazione di licenze di taxi, nella parte in cui ha prescritto, quale titolo di studio di accesso, il possesso del diploma di scuola media inferiore, escludendo invece chi, come il ricorrente, aveva conseguito la licenza elementare prima della riforma attuata dalla legge n. 1859 del 1962.

Le censure addotte a sostegno dell’istanza sono infondate, non essendo dato ravvisare nella scelta dell’Amministrazione quei profili di illogicità e disparità nonché di violazione di principi generali prospettati dal ricorrente.

Non si scorgono infatti illegittimità nella richiesta, per il conferimento di licenze taxi a mezzo di procedura selettiva, di un minimo di qualificazione culturale, tanto più se a distanza di oltre un quarantennio dall’istituzione della scuola media unica dell’obbligo.

Non viene quindi in rilievo, in questa sede, il consolidato principio per cui i soggetti i quali abbiano concluso gli studi elementari prima della riforma debbano considerarsi quali titolari di diploma conclusivo dell’obbligo scolastico, bensì l’altro e consolidato principio per cui le pubbliche amministrazioni godono di ampia discrezionalità nella formulazione dei bandi di concorso e nella richiesta dei requisiti di accesso, nei limiti dell’osservanza della legislazione di settore.

Al riguardo il giudice amministrativo di appello ha osservato che " Qualora il bando di concorso o la fonte normativa di riferimento prescrivano, quale titolo di studio per l’accesso a un impiego pubblico, il diploma d’istruzione secondaria di primo grado, tale titolo è non già quello conclusivo della carriera scolastica obbligatoria (certificante, cioè, il possesso di quel minimo di cognizioni ritenute, in epoche diverse, sufficienti a promuovere la formazione e la preparazione dell’individuo), bensì come titolo rilasciato in esito al corso di studio corrispondente alla scuola media, ossia quale requisito specifico minimale – o, il che è lo stesso, ulteriore rispetto alla licenza elementare, un tempo corrispondente all’istruzione obbligatoria -, perché l’evoluzione dei tempi e l’esigenza di una migliore preparazione culturale di base di tutti i pubblici dipendenti giustificano la previsione di siffatta regola più restrittiva" (Consiglio Stato Sez. V, 10 marzo 1999 n. 239).

Neppure la contestata previsione della regola di concorso può ritenersi viziata per contraddittorietà con l’iscrizione del ricorrente al ruolo provinciale dei conducenti di servizio pubblico di taxi, trattandosi di atti ad effetti diversi e non apparendo censurabile la scelta di richiedere al soggetto aspirante ad ottenere licenze pubbliche dei requisiti culturali maggiori rispetto a quanto necessario per l’abilitazione alla guida.

Sono di conseguenza infondati il ricorso introduttivo avverso il bando ed i motivi aggiunti in quanto rivolti avverso il conseguente atto di esclusione.

Divengono invece inammissibili gli ulteriori motivi aggiunti, non avendo il ricorrente,. legittimamente escluso dalla procedura, interesse a contestare i provvedimenti di riparto ed incremento dei posti tra due selezioni parallele e la graduatoria finale dei vincitori del concorso.

In definitiva il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Seconda Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 20-04-2011, n. 15729

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale territoriale di Torino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta il 25 gennaio 2010 nei confronti di G.P., imputato del reato di duplice rapina in concorso pluriaggravata, tentata e consumata.

Deduce:

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con specifico riferimento all’erronea applicazione dei principi che sorreggono l’istituto dell’imputabilità e nello specifico l’applicazione dell’art. 98 c.p.; contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato.

Il ricorrente rileva che il Gup ha affermato che " non vi è prova circa la capacità di intendere e volere dell’imputato e tale prova (che deve sempre essere fornita nel processo a carico di minorenni) non può essere acquisita nella fase dibattimentale sia perchè il ragazzo è irreperibile sia perchè in ogni caso non è possibile pervenire a una simile valutazione a una così grande distanza temporale dei fatti. Non essendo pertanto sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere – in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile – va dichiarato il non luogo a procedere… per immaturità al momento del fatto".

Sostiene, il P.G., che la sentenza non applica correttamente i principi in materia di imputabilità ritenendo di dover dichiarare il proscioglimento dell’imputato dai gravissimi fatti contestati sulla base di una asserita mancanza di prova "circa la capacità d’intendere e di volere" e tale mancanza di prove "è dal giudice ricollegata al nulla".

Il ricorso è fondato.

Deve essere subito puntualizzato che l’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne va espletato dal giudice direttamente e con ogni mezzo.

In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, invero, l’incapacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 c.p., derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all’età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso. In tal caso, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonchè dal suo comportamento anche processuale. Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore imputabile, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalità esecutive. Per riconoscere, infatti, l’immoralità di alcuni fatti che si contrappongono alle regole più elementari di condotta è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, sul quale non possono aver influenza specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23006 del 23/04/2009 Rv.

244125; Sez. 4, Sentenza n. 17661 del 15/04/2010 Rv. 247335; Sez. 5, Sentenza n. 18084 del 04/03/2010 Rv. 247141).

Nel caso di specie, come ha esattamente rilevato il ricorrente, il giudice non ha operato nessun vaglio, neppure della fattispecie criminosa, limitandosi ad affermazioni apodittiche. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale dei minorenni di Torino, il quale nel nuovo giudizio si atterrà ai principi di diritto ora enunciati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale per i minorenni di Torino.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 a tutela dell’imputato all’epoca minorenne.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-08-2011, n. 17677 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.S. impugna con ricorso per cassazione affidato a 8 motivi il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 24 marzo 2009 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo amministrativo celebratosi innanzi al TAR Campania, ha determinato in Euro 7.733,00, su base annua di Euro 800,00 il danno non patrimoniale con riguardo a segmento eccedente di 5 anni la ragionevole durata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato non si è costituito.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia con i primi quattro motivi violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, e richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, vincolante in sede nazionale lamentando inadeguata liquidazione del quantum debeatur, difforme dallo standard Europeo di riferimento. Lamenta inoltre omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00.

I motivi, logicamente connessi, sono inammissibili. Richiamano l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, confusamente citando astratti e tautologici principi ricavabili dai precedenti richiamati che riconoscono indennizzo per tutta la durata del processo ed in misura maggiore per ciascun anno di ritardo, ed espongono critica, e correlato quesito di diritto, generici e privi di collegamento con la fattispecie in esame. Evocano in senso assoluto e generico uno standard più favorevole del tutto avulso dalla controversia in esame, senza neppure rappresentare omesso vaglio di elementi di prova, della cui allegazione l’istante era onerato, che avrebbero determinato una liquidazione più favorevole, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale che non si discosta affatto dal parametro medio Europeo, ma lo applica ragionevolmente. Sono infondati nel resto siccome l’indennizzo deve essere correlato al solo segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – la cui ratio ispiratrice riscontra in sede applicativa il principio, interno al nostro ordinamento, enunciato nell’art. 111 Cost., che prevede che "il giusto processo" abbia comunque una sua connaturata durata, seppur contenuta entro il limite della ragionevolezza.

Le restanti censure che deducono, e quindi chiedono con conclusivo quesito di diritto, se al caso di specie si applichi la tariffa prevista per i procedimenti contenziosi, meritano la medesima sorte.

Con analoga astrattezza e genericità denunciano insufficiente liquidazione delle spese giudiziali sull’assunto che il giudice di merito si sarebbe immotivatamente distaccato dalla nota spese depositata, ma non specificano le singole voci delle competenze e/o degli onorari spettanti in relazione alle singole prestazioni effettuate, che sarebbero state liquidate in misura inferiore rispetto alla tariffa applicabile ed in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. nn. 18086/2009, 19419/2009) con l’autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione, limitandosi ad esporre voci applicabili al caso in via meramente esemplificativa. I motivi si risolvono insomma in una generica doglianza che non specifica neppure l’importo preteso a titolo di spese ed onorari nella fase di merito, trasfusa nel quesito di diritto che, articolato in forma meramente interrogativa, è privo di concretezza siccome pone questione astratta che non consente di quantificare in concreto le competenze reclamate.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.