T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 761 Piano regolatore

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente, Istituto religioso denominato "Ancelle Francescane del Buon Pastore", espone di avere ricevuto nel 1996 da XX, per atto di liberalità, un bene che è stato oggetto di espropriazione, con il decreto impugnato, da parte del Comune di Limbadi per effettuare "lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione in località Vasì". In particolare, sono stati espropriati 6,150 ettari in cat. al fog. 18, part. 47, 48, 49, 40 e 39.

Rinviando al prosieguo l’analisi dettagliata delle singole censure prospettate, le ricorrenti adducono, in generale, l’illegittimità di tale decreto per violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 327 del 2001, nonché per eccesso di potere.

2.- Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei termini di due atti presupposti, rappresentati dalla deliberazione comunale n. 28 del 30 dicembre 2004 di approvazione della variante urbanistica, nonché dalla deliberazione del 16 agosto 2005, n. 106 di approvazione del progetto definitivo dei lavori.

Nel merito si è dedotta l’infondatezza del ricorso.

3.- Con ordinanza del 20 aprile 2006, n. 282 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, considerata "l’entità del pregiudizio dedotto".

4.- Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

5.- In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione proposta dalla difesa del Comune che rilevato come debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il ricorrente avrebbe rinunciato al procedimento giudiziario di sospensione dell’occupazione e accettato l’indennità di espropriazione.

L’eccezione non è fondata, in quanto, in mancanza di una inequivoca volontà di parte ricorrente, non può ritenersi che non sussista interesse alla decisione nel merito della presente controversia. Né tale volontà può essere desunta dalla sola "rinuncia" a giovarsi degli effetti di sospensione del procedimento espropriativo o dall’accettazione dell’indennità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1476).

6.- Il ricorso non è fondato.

6.1.- Con un primo motivo si adduce la mancanza del vincolo preordinato all’espropriazione. Infatti, la delibera del consiglio comunale n. 28 del 30 dicembre 2004 conterrebbe la variante parziale al programma di fabbricazione ma non anche l’apposizione del vincolo.

La censura non è fondata.

L’art. 9 del d.p.r. n. 327 del 2001 prevede, tra l’altro, che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione della variante al piano regolatore generale, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.

Dalla norma riportata risulta come, in presenza della individuazione determinata dell’area oggetto dell’intervento di pubblica utilità da realizzare, è sufficiente l’approvazione della variante perché nasca il vincolo preordinato all’espropriazione quale effetto automatico derivante direttamente dalla previsione legislativa e dall’adozione dell’indicato atto amministrativo.

Nel caso in esame con la delibera n. 28 del 30 dicembre 2004 il Comune ha approvato una variante con indicazione specifica dell’area ove intendeva realizzare "nuovi insediamenti di carattere produttivo di tipo artigianale, industriale, commerciale e direzionale". Nello stesso provvedimento si indica, in dettaglio, l’area interessata dai predetti interventi censiti al foglio di mappa numeri 18 particelle n. 47, 38, 285, 289 e 291.

Ne consegue che l’autorità espropriante, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha regolarmente iniziato la procedura di espropriazione.

6.2.- Con un secondo motivo si adduce la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo.

La censura non è fondata.

Risulta, infatti, che, con atto n. 6634 del 7 dicembre 2004 è stata data regolare comunicazione di inizio procedimento.

6.3.- Con un terzo motivo si fa valere la mancanza di motivazione e di istruttoria.

In relazione all’asserito difetto motivazionale, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che "le scelte effettuate dalla pubblica amministrazione in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appaiono insindacabili e che sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l’amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano" (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015).

Nel caso in esame l’atto di approvazione della variante, indicando l’esigenza di realizzare "nuovi insediamenti di carattere produttivo di tipo artigianale, industriale, commerciale e direzionale", ha rispettato le condizioni di legittimità poste a base dell’orientamento giurisprudenziale sopra riportato.

In relazione, invece, all’asserito difetto di istruttoria, deve rilevarsi come la doglianza sia generica e in quanto tale inammissibile.

6.4.- Con un’ultima censura si adduce il difetto di competenza dell’organo gestionale ad adottare la determinazione n. 106 del 2005 di approvazione del progetto che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità. Si assume che la competenza spetterebbe al Consiglio comunale ovvero alla Giunta nel caso in cui l’opera rientri nei programmi, piani ed elenchi già adottati dal consiglio.

La censura non è fondata.

L’art. 42 indica tassativamente gli atti fondamentali di competenza consiliare tra i quali rientra l’adozione dei piani territoriali ed urbanistici ma non anche l’approvazione dei singoli progetti che, inseriti nell’ambito di una pianificazione già approvata dal consiglio, sono di competenza gestionale dei dirigenti.

7.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20625

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o Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

La s.a.s. FAEL di Antonino Ferrara & C. ha proposto al Tribunale di Torino domanda di risarcimento dei danni contro la s.p.a. Telecom, a causa dell’interruzione del collegamento ADSL – oggetto del contratto concluso con la società convenuta – e del ritardo di questa nel provvedere alle riparazioni.

Telecom ha resistito alla domanda, affermando che il collegamento era stato interrotto perchè FAEL aveva comunicato il suo recesso dal contratto.

Il Tribunale ha accolto la domanda attrice, condannando Telecom a pagare Eurfo 19.950,48 in risarcimento dei danni.

La Corte di appello, in riforma, ha assolto Telecom da ogni domanda.

FAEL propone un motivo di ricorso per cassazione, illustrato da memoria.

Resiste Telecom con controricorso.

Il Collegio invita l’estensore alla motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.- L’unico motivo, con cui la ricorrente denuncia omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 e art. 366 bis cod. proc. civ., norma quest’ultima applicabile al caso di specie perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27: disposizioni abrogate a decorrere dal 4 luglio 2009 ( L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58).

Il ricorrente censura la sentenza di appello con riguardo all’intera ricostruzione in fatto dei rapporti intercorsi con Telecom; addebita illogicità ed incongruenze alla valutazione delle prove documentali e delle testimonianze e lamenta inadeguatezza della motivazione, senza tuttavia rispettare i requisiti a cui è subordinata la possibilità di riesame delle suddette questioni in questa sede:

senza cioè individuare precisi e specifici vizi logici o giuridici intrinseci alla motivazione della sentenza impugnata – al di là del dissenso dal merito delle valutazioni compiute – e soprattutto senza rispettare il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per cui le censure di vizio di motivazione si debbono concludere, a pena di inammissibilità, con un momento di sintesi (analogo al quesito di diritto), contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione (cfr. per tutte Cass. Sez. Unite, 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897).

Tali requisiti non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione della parte ricorrente – consenta di individuare la natura e l’ammissibilità delle censure (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 18 luglio 2007 n. 16002, fra le altre).

Nella specie il quesito – che conclude le complesse a articolate censure rivolte alla sentenza impugnata – è così formulato: "Da quanto precede, si ritiene la sentenza qui impugnata inficiata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, laddove ha omesso l’esame di prove relative a fatti ed elementi decisivi per la definizione della vertenza, quali le effettive ragioni che hanno determinato la cessazione del servizio fornito da Telecom a Fael in esecuzione del contratto stipulato il 29.3.2001".

La proposizione non indica (in sintesi) quali siano le affermazioni illogiche o contraddittorie contenute nella sentenza impugnata; per quali ragioni la motivazione sia da considerare inidonea a giustificare la decisione; sotto quali aspetti appaia in contrasto con le risultanze probatorie acquisite al giudizio, ecc, limitandosi a rinviare il giudicante alle argomentazioni difensive contenute nell’illustrazione del motivo: il che equivale al mancato rispetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore questione.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5587Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 5 luglio 2007 e depositato il successivo 13 luglio il ricorrente espone di avere prestato il servizio di leva obbligatorio nel Corpo di Polizia Penitenziaria con la qualifica di agente ausiliario nel 2004 e che al termine del detto servizio di leva, nel 2005, veniva inserito nella apposita graduatoria per l’assunzione definitiva nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Espone, altresì, che trascorsi alcuni anni in data 30 marzo 2007 veniva pubblicato dal Ministero un bando di concorso pubblico per l’assunzione di 494 unità nel ruolo degli agenti ed assistenti, al quale egli presentava formale istanza di partecipazione.

A tale istanza l’Amministrazione rispondeva col decreto di esclusione ricevuto dall’interessato in data 11 maggio 2007 e motivato per la circostanza che in capo al ricorrente mancavano i requisiti di moralità e di condotta di cui all’art. 124, u.c. r.d. n. 12/1941, in quanto egli aveva riportato una condanna con sentenza del Tribunale Civile e Penale di Catanzaro n. 42 del 28 marzo 2006, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a seguito del suo coinvolgimento in una rissa.

2. Avverso tale provvedimento l’interessato deduce:

2.1. Violazione di legge; eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. Lamenta che proprio l’applicazione effettuata dal decreto in parola dell’art. 124 del r.d. n. 12/1941 avrebbe richiesto una motivazione più ponderosa in ordine alla scelta operata dall’Amministrazione di non ammetterlo al concorso, atteso che la sola commissione di un reato non può costituire l’unico presupposto, astrattamente considerato di esclusione dalla selezione, essendo mancata ogni considerazione della oggettiva entità dei fatti contestati, al tempo trascorso dai fatti medesimi, all’età del candidato all’epoca degli stessi, al successivo curriculum. Il decreto avrebbe dovuto compiere una valutazione più completa della condotta presuntivamente censurabile dell’interessato, con la conseguenza che il provvedimento appare adottato in assenza di una compiuta istruttoria.

2.2 Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. L’interessato insiste sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato atteso che essa gli appare non corretta, neppure col suo semplice richiamo alla sentenza di condanna da lui subita.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni.

4. Alla Camera di Consiglio del 25 luglio 2007 l’istanza cautelare è stata respinta nella ritenuta insussistenza del fumus, mentre il Consiglio di Stato ha riformato la predetta, nella considerazione che, pur in presenza di una sentenza di patteggiamento, si richiedesse un’autonoma valutazione dei fatti da parte dell’Amministrazione, (sezione IV, ordinanza del 13 novembre 2007, n. 5909/2007).

5. Il ricorso è stato infine trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011, alla quale il Collegio ha ritenuto condivisibile la posizione espressa dal Consiglio di Stato, seppure al sommario esame della sede cautelare.

6. In fatto va rappresentato che il ricorrente, a seguito dell’accoglimento della sospensiva, ha sostenuto tutti gli esami del concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione con data di inizio del 31 marzo 2008 ed è stato assunto agente di ruolo, servizio che sta a tutt’oggi espletando.

7. La norma di cui all’art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 relativa al requisito della condotta incensurabile stabilito per l’accesso ai concorsi in magistratura è espressamente richiamata dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 stante il quale per "l’accesso ai posti nella polizia di stato e nelle altre forze di polizia è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi in magistratura".

Ora è vero che il ricorrente ha subito una condanna con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per lesioni ex art. 582 c.p. in continuazione ed in concorso con altri due soggetti, ma è anche vero che la pena per il ricorrente e per uno degli altri aggressori è stata sospesa dal giudice penale avuto riguardo alle "biografie penali" dei due.

E’ noto al Collegio che se l’ammissione con riserva ad un concorso o ad un corso in via cautelare ha il limitato scopo di non precludere all’interessato, per il mero decorso del tempo, gli eventuali effetti favorevoli di una pronuncia di accoglimento del ricorso è però altrettanto vero che l’oggetto dello scrutinio di merito è costituito dal provvedimento lesivo impugnato e non anche dai fatti e dagli atti successivi, che sono stati consentiti solo per cristallizzare la situazione processuale e non per superarla. (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 ottobre 2010, n. 7582; ma anche Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 2011, n. 2892 ed anche risalente, ma espressiva dello stesso principio: T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 1985, n. 146), sicché, sostanzialmente, la circostanza che il ricorrente sia in servizio da tre anni non può influire sullo scrutinio del decreto impugnato da parte del giudicante.

Nello specifico caso in esame, tuttavia, come sopra accennato, la infondatezza del ricorso e quindi del vizio con esso fatto valere, in ultima analisi, il difetto di motivazione e di istruttoria del ridetto decreto di esclusione, rilevata nella sede cautelare di primo grado, non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, sulla base di quella che, tutto sommato, costituisce affermazione di altro principio giurisprudenziale consolidato e cioè che la rilevanza del fatto penale commesso debba essere valutata autonomamente dall’Amministrazione nel procedimento concorsuale.

Al riguardo vi è un precedente specifico sull’argomento: "Pur potendo la sentenza resa ex art. 444, c.p.p. essere autonomamente valutata dalla p.a. ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti nei confronti di dipendenti pubblici, dovendosi ritenere possibile un’autonoma verifica della sussistenza delle prescritte qualità morali e di condotta sulla base sia della medesima sentenza sia di eventuali informazioni assunte, non si può viceversa procedere alla esclusione del dipendente in applicazione diretta del disposto di cui all’art. 5 comma 2, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 443, essendo escluso che dalla sentenza ex art. 444, c.p.p. possano discendere tutte le conseguenze proprie e tipiche della sentenza di condanna." (T.A.R. Liguria, sez. I, 29 maggio 1997, n. 246).

E’ noto, infatti, che la sentenza di patteggiamento non può dirsi equivalente alla sentenza di condanna e la non equivalenza si desume dalla funzione stessa dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, che non è quella di accertare, con gli effetti propri del giudicato, l’esistenza del reato, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento con l’irrogazione della sanzione derivante dall’accordo fra le parti in giudizio, approvato dall’autorità giudicante.

Si può a questo punto obiettare che proprio perché la sentenza di patteggiamento riguarda una particolare modalità di applicazione della pena e la norma concorsuale di cui all’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 443 del 1992 – citata anch’essa nel provvedimento di esclusione impugnato – non consente la partecipazione ai concorsi in Polizia Penitenziaria a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva, siccome il ricorrente è stato appunto condannato con patteggiamento a due mesi di reclusione, non poteva che essere escluso.

In tal caso è facile obiettare che l’Amministrazione ha omesso di considerare che il ricorrente ha ottenuto il "beneficio della pena sospesa" in considerazione della sua "biografia penale" con la ridetta sentenza del Tribunale Civile e Penale di Catanzaro n. 42 del 2006, circostanze queste delle quali il provvedimento non fa minimamente menzione, appoggiando la motivazione sul puro e semplice dato testuale della norma di cui sopra, con la conseguenza che essa appare del tutto apodittica e sganciata da una accurata lettura della sentenza penale che ne dovrebbe costituire la base.

8. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il decreto del Ministero della Giustizia – DAP in data 10 maggio 2007 di esclusione del ricorrente dalla procedura di assunzione nel CPP bandita con DM pubblicato il 30 marzo 2007, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

9. La delicatezza delle questioni trattate fa ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto del Ministero della Giustizia – DAP in data 10 maggio 2007 di esclusione del ricorrente dalla procedura di assunzione nel CPP bandita con DM pubblicato il 30 marzo 2007, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24927 Accertamento

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Svolgimento del processo

La General Design System ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente, l’appello incidentale della contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato, salvo che nella parte relativa alla determinazione delle sanzioni, una cartella esattoriale per IVA 1996.

Il ricorso della contribuente si fonda su due motivi; con il primo si deduce la nullità del procedimento, con conseguente richiesta di rimessione della causa in primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, nei confronti del concessionario per la riscossione, ritenuto dalla ricorrente litisconsorte necessario; col secondo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 e della L. n. 742 del 1969, art. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inammissibile l’appello incidentale depositato il 16.9.2004 (primo giorno successivo alla sospensione feriale) ancorchè il termine di gg. 60 dalla relativa notifica, fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54, spirasse il 31.7.04 (sabato), ultimo giorno anteriore all’inizio del periodo feriale.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 28.6.011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che, poichè l’importo della cartella esattoriale impugnata ammonta a L. 171.547.790, deve escludersi che la presente causa sia suscettibile di definizione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011.

Tale modalità di definizione opera infatti solo in relazione alle liti di valore non superiore a 20.000 Euro, intendendosi per valore della lite, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso va respinto. Esso infatti si fonda sull’assunto che il concessionario alla riscossione sarebbe litisconsorte necessario, in quanto uno dei motivi di impugnativa della cartella esattoriale consisteva nella denuncia di un vizio procedimentale imputabile al concessionario stesso (la tardività della notifica della cartella esattoriale rispetto al termine di quattro mesi dalla consegna dei ruoli). Detto assunto è errato, perchè, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell’avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto; in tali casi, non è configurarle un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, cosicchè il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08).

Anche il secondo motivo di ricorso va rigettato, giacchè la tesi della ricorrente secondo cui sussisterebbe un continuum, tra l’ultimo giorno antecedente il periodo feriale e il primo giorno successivo alla cessazione di tale periodo è del tutto sfornita di base normativa. La stessa ricorrente da atto che il termine di deposito dell’appello nella segreteria della Commissione Regionale scadeva il 31.7.04 e, conseguentemente, il deposito effettuato il 16.9.04 era tardivo, come correttamente stabilito nella sentenza gravata. Nè rileva che il 31.7.04 cadesse di sabato, perchè il quinto comma dell’articolo 155 epe (introdotto con la L. n. 263 del 2005, in vigore dall’1.3.06) si applica, per il disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, anche ai procedimenti già prendenti alla data dell’1.3.06, ma solo in relazione ai termini in scadenza dopo tale data; alla quale, in ogni caso, sulla statuizione oggetto di appello incidentale si era già formato il giudicato.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.