T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 2006 Esercizi pubblici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente è titolare della licenza per l’esercizio di intrattenimenti danzanti presso il locale denominato "Q" con sede in Milano, Via Padova n. 21.

1.1. Con il provvedimento in epigrafe impugnato, il Questore della Provincia di Milano ha decretato la sospensione della predetta licenza per un periodo di giorni 180.

1.2. La sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 100 del TULPS, in quanto presso il locale si sono verificati diversi episodi che, a dire dell’Autorità Amministrativa, costituirebbero indice di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

1.3. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

1.4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

1.5. La Questura di Milano ha depositato documentazione, cui ha replicato il ricorrente con note depositate alla camera di consiglio del 20 maggio 2010.

1.6. La Sezione, con ordinanza n. 474 del 21 maggio 2010, ha accolto l’istanza cautelare.

1.7. Tenutasi la pubblica udienza in data 26 maggio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 9, comma terzo, della legge n. 287/91 e 100 del TULPS, posto che, secondo la sua prospettazione, l’Autorità non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla necessità di disporre la sospensione della licenza per un periodo di tempo così di gran lunga superiore rispetto a quello ordinario previsto dalla legge, pari a quindici giorni.

2.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e tipicità dell’azione amministrativa. In particolare, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe deciso di applicare una misura eccessivamente gravosa, non proporzionata alle esigenze che la stessa intendeva soddisfare: tali finalità, secondo il ricorrente, avrebbero potuto essere perseguite anche mediante una sospensione meno prolungata nel tempo, con minore aggravio per i propri interessi.

2.2. Infine, con il terzo motivo, viene dedotto l’eccesso di potere per sviamento della causa tipica. A dire dell’interessato, infatti, l’Amministrazione, nell’applicare la misura qui impugnata, non avrebbe perseguito finalità cautelari ma la finalità di determinare la chiusura del locale di cui egli è titolare.

3. In sede cautelare il Collegio ha accolto l’istanza formulata dal ricorrente. Si deve tuttavia ritenere, ad un più meditato esame, che il ricorso sia infondato.

3.1. I motivi sono strettamente connessi e, per questo motivo, possono essere trattati congiuntamente.

3.2. In base all’art. 100, primo comma, del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) "il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".

3.3. Come si è affermato in una recente sentenza della Sezione, la ratio della norma risiede nella necessità di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale: il provvedimento ha quindi prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i pericoli che la norma intende prevenire sono quelli connessi alla frequentazione malavitosa del locale che proprio la chiusura temporanea dello stesso dovrebbe contribuire a dissuadere: da un lato, infatti, i frequentanti pericolosi sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 febbraio 2011 n. 325).

3.4. In base all’art. 9, comma terzo, della legge 25 agosto 1991 n. 287, la sospensione prevista dall’art. 100, primo comma, del TULPS può essere disposta per un periodo massimo di quindici giorni, "salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate".

3.5. La norma prevede dunque che, qualora l’Amministrazione intenda disporre una sospensione della licenza per un periodo superiore a quindici giorni, è necessario che la stessa motivi specificatamente in merito alle ragioni che la determinano ad adottare una misura più gravosa di quella ordinariamente prevista.

3.6. Ritiene tuttavia il Collegio che, qualora il livello di gravità dei fatti rilevato dall’Amministrazione sia particolarmente elevato, la motivazione possa ricavarsi in re ipsa dalla stessa enunciazione dei fatti. Invero, in tali ipotesi, sarebbe assurdo pretendere dall’Autorità un onere motivazionale ulteriore, atteso che è la stessa natura delle circostanze enunciate che rivela le ragioni per le quali si ritiene che la sospensione della licenza – per un periodo pari od inferiore a quindici giorni – sia misura insufficiente ai fini del soddisfacimento delle specifiche esigenze cautelari sottese al provvedimento che si intende emanare.

3.7. Ciò premesso va osservato che, nel caso concreto, l’Autorità di pubblica sicurezza ha rilevato le seguenti circostanze:

a) Nella notte fra il 15 e il 16 gennaio 2010, nel corso di un controllo presso il locale, la Guardia di Finanza rinveniva diversi involucri di sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di 3,7 grammi di hascisc e 1,9 grammi di cocaina; oltre ulteriori grammi 1,3 di sostanza stupefacente detenuta da un avventore;

b) Nel corso del medesimo controllo venivano altresì ritrovati e sequestrati due coltelli a serramanico;

c) In precedenza il locale era stato frequente oggetto di ulteriori interventi, effettuati in data 8 novembre 2008 (lite passata alle vie di fatto conclusasi con il ferimento di una donna), 13 novembre 2008 (denuncia di una donna che accusava il proprietario del locale di averla spintonata e percossa), 21 febbraio 2009 (lite in strada tra più avventori uno dei quali armato di coltello, che veniva bloccato ed indagato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi), 21 febbraio 2009 (denuncia di un cliente che affermava di essere stato derubato del proprio cellulare all’interno del locale e di essere stato colpito violentemente dai complici dell’autore del reato);

3.8. L’Autorità ha altresì rilevato la sussistenza di molteplici contravvenzioni ai sensi dell’art. 688 c.p. irrogate nei confronti di avventori del locale colti in stato di manifesta ubriachezza, resisi protagonisti di comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti di incolpevoli passanti.

3.9. Il provvedimento impugnato dà infine atto che, in data 11 agosto 2008, la licenza di cui il ricorrente è titolare era stata già oggetto di sospensione, disposta ai sensi dell’art. 100 del TULPS.

4.0. Come si vede emerge, dall’insieme delle circostanze enunciate, un quadro particolarmente preoccupante dal quale traspaiono con estrema chiarezza le ragioni per le quali l’Amministrazione ha tratto il convincimento secondo il quale locale in oggetto è luogo di attrazione di persone particolarmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica; nonché le ragioni per le quali si è ritenuto che la sospensione della licenza per un periodo pari a quello ordinario previsto dalla legge costituisce misura non adeguata per soddisfare le esigenze di prevenzione cui la stessa è deputata.

4.1. Risulta particolarmente significativo al riguardo il fatto che, nonostante fosse già stata disposta una precedente sospensione, il locale ha costantemente continuato ad attrarre persone pericolose e a costituire teatro di episodi criminosi; circostanze queste che testimoniano emblematicamente come la valenza dissuasiva della precedente sospensione nella misura ordinaria si fosse rivelata del tutto inadeguata.

4.2. Per queste ragioni l’Amministrazione, compiendo un ragionamento che al Collegio appare del tutto logico e, quindi, non affetto dal vizio di eccesso di potere, ha ritenuto che, a fronte di un quadro allarmante di pervicace inosservanza delle regole poste a presidio della sicurezza pubblica, solo la sospensione della licenza per un periodo particolarmente prolungato potesse costituire misura adeguata alle esigenze di prevenzione di ulteriori pericoli per l’ordine pubblico.

5. Si deve pertanto ritenere che i motivi dedotti nel ricorso sono tutti infondati.

6. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza; nella relativa liquidazione il Collegio ha doverosamente tenuto conto che l’attività difensiva dell’amministrazione si è esaurita con l’atto di costituzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 600,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 04-08-2011, n. 31075

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 14.7.2010 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale di Pisa che, in data 3.6.2009, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato P.G., alle pene ritenute di giustizia, per concorso in rapina aggravata, porto e detenzione di armi, lesioni personale . La Corte distrettuale riteneva provata la responsabilità dell’imputato, a titolo di concorso, sulla scorta delle chiamate in correità rese in sede i indagini, da D.I. che aveva attribuito al P. l’iniziativa dell’azione delittuosa e da P.C. che ha riconosciuto di avere fatto uso nel corso della rapina delle armi procurate dall’imputato. Dichiarazioni riscontrate da conversazioni intercettate nell’ambito di indagini avviate prima ancora della commissione del fatto. Dell’organizzazione di una rapina al Supermercato Eurospin di (OMISSIS) i CC. del Reparto Nucleo investigativo di Pisa erano infatti stati informati dal novembre 2007 . Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) per inosservanza, erronea applicazione di legge nonchè per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.. Contesta il ricorrente l’attendibilità dei chiamanti e sottolinea il fatto che in sede di incidente probatorio gli stessi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si duole della mancanza di riscontri esterni evidenziando che non può considerarsi tale l’intercettazione ambientale del 28.12.2007 non essendo certo che il P. di cui parlano gli interlocutori sia il P..

Il ricorso è inammissibile perchè i motivi riproducono i motivi d’appello E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio con riguardo alle censure sollevate dal ricorrente.

Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamele travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4 n. 19710/2009 Rv 243636; Cass. Sez. 1 n. 24667/07; Cass. Sez. 2 n. 5223/2007 rv. 236130).

Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

Aderendo a tali principi deve perciò affermarsi che la sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità. Il ricorrente infatti attraverso lo schermo del travisamento chiede una rivalutazione complessiva delle prove non consentita in questa fase di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 05-10-2011, n. 776 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto, l’atto notificato in data 23 maggio 2011 e depositato il successivo 9 giugno, con cui la società D.F.R.C. sas – premesso di essere proprietaria di un terreno situato nel Comune di Aquino individuato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 2, ricompreso in zona "D2" industriale e artigianale di espansione nella quale l’edificazione è disciplinata da Piani particolareggiati di iniziativa pubblica – ha proposto ricorso ai sensi degli articoli. 117 e 31 D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Aquino di provvedere sulla domanda di costruire un fabbricato artigianale sul terreno sopra descritto, presentata in data 4 giugno 2010;

Visto, l’atto di costituzione del Comune di Aquino;

Rilevato, che alla camera di consiglio del 28 luglio 2011, la società ricorrente ha depositato memoria in cui rappresenta che "l’amministrazione, in data 22 luglio 2011, ha notificato alla ditta ricorrente la determina dirigenziale n. 6748/11 di diniego del richiesto permesso di costruire";

Ritenuto, che l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento determina il sopravvenuto difetto di interesse della società ricorrente alla coltivazione del ricorso e che sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 597/11 lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 1858 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il provvedimento n. 1971/2009 il Comune di Copertino ha respinto l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 avanzata dal sig. P. relativa ad opere di recupero, restauro e risanamento di un complesso masserizio in località Rizzi, nel Comune di Copertino.

Avverso il suddetto diniego il ricorrente ha proposto l’impugnazione principale, deducendo i seguenti motivi:

– travisamento dei fatti, errata rappresentazione della realtà, difetto di istruttoria, violazione art. 36 DPR 380/2001, eccesso di potere;

– eccesso di potere, irrazionalità manifesta, violazione art. 1, comma 1 D.lgs. 99/2004;

– eccesso di potere, violazione PUTT;

– eccesso di potere, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione.

1.1 – Con ordinanza 15/2009, gravata con motivi aggiunti, è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.

1.2 – Con ulteriori motivi aggiunti è stata impugnata la nota 29338/2009 con cui il Comune ha disatteso la richiesta di riesame della pratica di sanatoria.

2. – Si è costituito il Comune di Copertino chiedendo la reiezione del ricorso.

3. – All’udienza del 13 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4.1 – Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso la nota 29338/2009, con cui gli uffici comunali hanno concluso il procedimento di riesame del diniego di accertamento di conformità.

Con tale nota il Responsabile di Settore si limita dichiarare che l’iter amministrativo della pratica di sanatoria è stato, a suo tempo, concluso con il citato provvedimento n. 1971/2009, già impugnato con il ricorso principale.

Appare evidente dunque che si tratta di atto meramente confermativo che non contempla alcun riesame della fattispecie e dunque non sostituisce il precedente diniego; lo stesso atto non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso.

Non si ritiene di condividere, dato il chiaro tenore della nota impugnata, la tesi della mancata definizione del procedimento di riesame, dedotto dal ricorrente con la memoria conclusiva.

Non ha rilievo essenziale a tal fine la nota comunale del 23 settembre 2010 secondo cui sarebbe ancora pendente il procedimento di riesame, atteso che per orientamento pacifico la qualificazione giuridica dell’atto amministrativo impugnato spetta al giudice; ci si limita ad osservare peraltro che in ogni caso la pronuncia di inammissibilità sarebbe ugualmente doverosa trattandosi, nell’ipotesi del ricorrente, di impugnativa rivolta ad atto non definitivo, privo dunque di effettiva capacità lesiva.

4.2 – Nel merito il ricorso principale è infondato.

Il ricorrente ha presentato un progetto avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia, il restauro, la ricostruzione e il risanamento igienico edilizio di un complesso masserizio, composto di un fabbricato già accatasto e altre cinque unità edilizie, qualificate come "collabenti", ovvero ridotte allo stato di rudere; in particolare il progetto prevede, "previa demolizione delle rimanenti strutture fatiscenti", la ricostruzione degli immobili originari risalenti all’inizio del secolo scorso e quasi totalmente crollati, come attestato dalla stesso ricorrente nella domanda di sanatoria.

Il diniego di sanatoria poggia su una motivazione plurima; nella specie, ai fini del decidere, assume valore assorbente la questione della mancata dimostrazione della preesistenza delle unità immobiliari oggetto dell’istanza.

Va al riguardo rilevato che l’istruttoria procedimentale ha sostanzialmente constatato l’impossibilità di appurare non solo le caratteristiche edilizie dei manufatti da recuperare ma anche la reale preesistenza dei manufatti oggetto di ricostruzione.

Il ricorrente contesta la correttezza di tale istruttoria.

4.2.1 – Il motivo non coglie nel segno.

Ciò che contraddistingue la ristrutturazione, rispetto ad un progetto di nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso un’edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, con ricostruzione comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. art. 3, lett. d) DPR 380/2001 "nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica").

Occorre quindi dare conto dell’effettiva consistenza degli immobili oggetto di ricostruzione anche al fine di consentire all’Amministrazione di verificare che la ricostruzione avvenga in maniera, se non "fedele" (termine espunto dall’attuale disciplina), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. sul punto da ultimo Cons. Stato 802/2011).

Secondo l’indirizzo dominante della giurisprudenza, da cui non si ritiene di discostarsi, incombe sul richiedente la sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 l’onere di documentare l’esatto stato dei luoghi prima dell’intervento di ricostruzione; in particolare modo quando il titolo edilizio è chiesto in via successiva come accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 è necessario provare – in contraddittorio tra le parti e non con una mera certificazione di un tecnico di fiducia – l’effettiva riproduzione del fabbricato preesistente (cfr. Cons. Stato, 1350/2010, Tar Lazio 4782/2005).

Tale onere non può dunque ritenersi assolto con il deposito della perizia predisposta dal Geom. De Bartolomeo, tecnico di fiducia del ricorrente, posto tra l’altro che tale perizia è stata redatta in data 17 marzo 2009, ovvero in epoca successiva al provvedimento impugnato e che la stessa si fonda su documentazione fotografica priva di data certa.

Tale perizia risulta poi smentita da diversi indizi di segno contrario, che portano a ritenere che i manufatti da ristrutturare non siano di fabbricazione risalente come sostenuto dal ricorrente.

Va infatti evidenziato che:

– dalle tavole grafiche catastali allegate al progetto non risultano le cinque unità immobiliari, definite "collabenti"; risulta censita soltanto un’unità immobiliare, presente nel catasto originale; le stesse unità sono state accatastate solo in data successiva alla domanda di sanatoria;

– nel titolo di proprietà rogato in data 7 febbraio 2006, atto con cui il ricorrente ha acquistato il terreno, viene citato, quale oggetto di trasferimento un solo fabbricato rurale e non vengono menzionate le restanti unità "collabenti";

– le stesse strutture "collabenti" non risultano nell’aerofotogrammetria del 1990, prodotta in giudizio dall’Amministrazione.

A ciò si aggiunga che, quanto alle doglianze relative all’insufficienza dell’istruttoria procedimentale, questa è stata certamente resa più difficoltosa dagli interventi abusivi realizzati dal ricorrente e che, presumibilmente, hanno alterato irrimediabilmente lo stato dei luoghi.

In questa prospettiva è significativo che gli interventi sul complesso edilizio avviati in assenza di titolo abilitativo – secondo quanto accertato dai tecnici comunali con il sopralluogo effettuato il 16 novembre 2007 e dunque prima della richiesta ex art. 36 DPR 380/2001 – non siano stati qualificati come interventi di recupero o risanamento di entità preesistenti, della cui esistenza non si fa cenno nella relazione di sopralluogo del 22 novembre 2007; anzi la stessa relazione considera l’intervento abusivo del ricorrente implicitamente come opera di edificazione pura e semplice essendosi compiuta ex novo la"costruzione di cinque corpi di fabbrica, relativamente al piano delle fondazioni".

Si precisa infine che non è invocabile, in ordine ad un’eventuale inversione dell’onere probatorio, il precedente di questa Sezione (sentenza 1023/2011) in quanto, nella vicenda de qua rispetto al caso citato, non è applicabile la L.R. 20/1998 che disciplina la valorizzazione a fini agrituristici di beni immobili caratteristici dell’architettura rurale, non si tratta di un permesso richiesto in via ordinaria ma in sanatoria per opere già parzialmente realizzate e non sono stati offerti indizi minimi da cui evincere la preesistenza delle entità edilizie.

L’istanza dunque non poteva essere accolta, attesa la questione, di natura assorbente, della mancata dimostrazione della preesistenza delle richiamate unità immobiliari.

5.- Di conseguenza, vista l’infondatezza del ricorso principale, deve essere dichiarata l’infondatezza dei motivi aggiunti depositati il 17 aprile 2009, con cui si è contestata l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione 15/2009.

5.1 – In ragione di quanto precede, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.