Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 17-10-2011, n. 37381

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22 febbraio 2010 il giudice di pace di Senigallia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.S. in ordine al reato di lesione personale lievissima in danno di N.E., per essere il reato estinto per remissione di querela. Ha ritenuto il giudicante di dover attribuire il valore di tacita remissione di querela alla mancata comparizione della querelante, per sette udienze consecutive, non giustificata da alcun impedimento.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale che nega il valore di tacita remissione di querela alla mancata comparizione in udienza del querelante.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo un indirizzo da tempo prevalente nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. per tutte Cass. 12 dicembre 2005 n. 22724), recentemente ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 46088 in data 30 ottobre 2008 (imp. Viele), la remissione tacita di querela può concretarsi soltanto in un comportamento extraprocessuale, che si segnali per l’univoca incompatibilità con la volontà di persistere nell’istanza di punizione. Ambedue i requisiti sono del tutto carenti nell’ipotesi di mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale: si tratta, invero, di condotta esauritasi nell’ambito del processo e tutt’altro che univoca, ben potendo l’assenza, anche se reiterata, essere dipesa da fattori causali del tutto estranei al sopravvenuto disinteresse per il processo.

Nè a diversa valutazione è lecito pervenire in base alla disposta notifica alla persona offesa dell’avvertimento che l’eventuale sua mancata comparizione sarebbe stata intesa come rinuncia a mantenere la querela, non rientrando fra i poteri del giudice quello di porre a carico delle parti un onere processuale non previsto dalla legge (v. ancora Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2008 n. 46088).

L’unica eccezione contemplata dalla legge al sistema ora descritto è quella stabilita dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 28, comma 3, a norma del quale "la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata"; ma tale disposizione si riferisce esclusivamente all’ipotesi, qui non ricorrente, in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato rivolto al giudice dalla persona offesa.

La sentenza del giudice di pace di Senigallia, che non ha tenuto conto dei suesposti principi, va conseguentemente annullata con rinvio allo stesso giudice, in persona di altro magistrato onorario, affinchè proceda al giudizio.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Senigallia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-05-2012, n. 7088

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ricorso notificato il 29 luglio 2010, M.E., operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 2 marzo 2010, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda del 20 ottobre 2005, di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 1999, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

II rigetto della domanda era stato motivato dalla Corte territoriale ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.

Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 nonchè il vizio di motivazione al riguardo (vizio quest’ultimo, peraltro irrilevante, riguardando l’interpretazione data alle norme di legge indicate: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

2- Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 459 e ss. cod. proc. civ..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Col D.L. 29 marzo 1991, n. 103, successivo art. 6, convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, venne poi stabilito:

"1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, i commi 2 e 3, del citato art. 47 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47, un u.c., del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al quarto comma che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491-, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 01-06-2012, n. 8827 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Marche con sentenza 2.10.2009 n. 158 ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Ancona della Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che aveva riconosciuto spettante alla Università Politecnica delle Marche il rimborso della somma complessiva di Euro 275.687,97 indebitamente corrisposta a titolo IRPEG per gli anni d’imposta 2002 e 2003.

I Giudici territoriali hanno ritenuto che l’autonoma soggettività giuridica della Università, ente pubblico non economico, non era di impedimento alla fruizione della originaria agevolazione, accordata dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5, e quindi della esenzione dall’IRPEG successivamente disposta dal D.P.R. 22 dicembre 19876, n. 917, art. 88 ( T.U.I.R.) espressamente a favore anche di organi od amministrazioni statali sebbene "dotati di personalità giuridica", rilevando altresì che la L. n. 168 del 1989, non aveva immutato il rapporto organizzativo tra Università e Stato -come affermato nel precedente di questa Corte n. 16169/2000- ed inoltre che, diversamente opinando, si sarebbe determinata un’aporia tra le disposizioni del comma 1 e comma 2, art. 88 cit. T.U.I.R., in quanto, ritenendo la Università soggetto estraneo allo Stato, la stessa sarebbe stata assoggettata, ai sensi del comma 1, alla imposta per quanto concerneva i redditi fondiari, mentre in quanto competente a svolgere funzioni statali, ai sensi del secondo comma, sarebbe andata esente dalla imposta (IRPEG).

Avverso la sentenza di appello ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi.

Ha resistito la Università statale con controricorso.

Motivi della decisione

1. La Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello censurandola con tre mezzi, corredati dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c. e deducendo:

– violazione della L. n. 168 del 1989, art. 6, comma 1, e art. 53 Cost. nonchè falsa applicazione dell’art. 88 cit. T.U.I.R. (primo motivo) -falsa applicazione dell’art. 88, comma 2, lett. a) T.U.I.R. (secondo motivo) -omessa motivazione (terzo motivo).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’errore interpretativo in cui è incorsa la CTR sostenendo -in contrasto con la normativa che disciplina le competenze degli enti universitari e la più recente giurisprudenza di legittimità che afferma la autonomia soggettiva delle Università statali- che queste ultime debbano ancora considerarsi inserite nell’apparato organizzativo statale; con il secondo motivo sostiene che la CTR ha inesattamente sussunto la fattispecie inerente la produzione del reddito fondiario nella disciplina della esenzione d’imposta riservata all’esercizio delle funzioni statali; con il terzo motivo -che è logicamente condizionato all’eventuale mancato accoglimento del secondo- censura, in quanto priva di supporto argomentativo adeguato, la affermazione della sentenza secondo cui il reddito degli immobili non sarebbe assoggettabiie ad imposta in quanto tali beni devono intendersi destinati alla funzione didattica, senza tuttavia svolgere alcun accertamento in concreto in ordine all’impiego del bene immobile.

2. La Università statale resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La resistente facendo leva sulla rilevanza costituzionale della funzione didattica ( art. 33 Cost.) deduce la doppia conseguenza dell’inserimento dell’ente universitario nella organizzazione dello Stato e la non assoggettabilità ad imposta delle funzioni "statali" esercitate da tali enti in quanto espressamente definite dalla legge come attività non commerciali. Deduce inoltre che la questione relativa alla effettiva destinazione dell’immobile all’attività didattica non era mai stata contestata dalla Amministrazione finanziaria.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso appaiono fondati.

3.1 Le norme di legge -nel testo vigente al tempo dei fatti- che vengono in esame ai fini della risoluzione della questione di diritto sottoposta alla Corte sono le seguenti:

– del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 22 e 23 T.U.I.R., secondo cui costituiscono redditi fondiari quelli inerenti a terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato iscritti od iscrivendi nel catasto con attribuzione di rendita; tali redditi concorrono – indipendentemente dalla effettiva percezione- a formare il reddito imponibile dei soggetti che, nel periodo di imposta, possiedono gli immobili a titolo di proprietà od altro diritto reale;

– D.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5 (recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie"), rubricato "Immobili degli enti pubblici territoriali": "1. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi. 2. Nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, comma 2, è aggiunto il seguente numero: "3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi destinali ad usi o servizi di pubblico interesse".

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88 T.U.I.R. (attuale art. 74), collocato sotto il Titolo 2^ "Imposta sul reddito delle persone giuridichè", rubricato "Stato ed enti pubblici": "1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. 2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali, e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali". 3.2 Relativamente alla questione concernente l’assoggettamento ad imposta (IRPEG) dei redditi fondiari degli immobili appartenenti agli enti universitari destinati allo svolgimento delle funzioni didattiche, l’esame delle norme richiamate impone alcune premesse di carattere metodologico ed alcune considerazioni preliminari volte a circoscrivere il thema decidendum:

a) in seguito alla abolizione dell’ILOR disposta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36, comma 1, lett. b), a decorrere dall’1 gennaio 1998, deve ritenersi venuto definitivamente meno un ambito differenziato di operatività della norma agevolati va di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5 (riferita ai soli redditi fondiari ed in funzione della concreta destinazione ad uso o servizio pubblico del bene immobile) rispetto alla norma di esenzione generale dall’IRPEG di cui all’art. 88, comma 1 T.U.I.R. (che trova applicazione esclusivamente in relazione alla qualificazione della figura giuridica soggettiva, indipendentemente dalla attività svolta -e per quanto interessa, dalla concreta destinazione dell’immobile all’uso o servizio pubblico-). Deve infatti ritenersi escluso che la norma del 1973 possa ancora continuare ad esplicare una propria funzione agevolativa in relazione alla diversa imposta (IRAP) introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, atteso che tale decreto legislativo reca una disciplina specifica in ordine ai medesimi soggetti indicati nell’art. 88 TUIR (considerati soggetti passivi IRAP dal del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c)), prevedendo all’art. 10 comma 1 e 3 -con riferimento allo svolgimento di attività non commerciale- un particolare criterio di determinazione della base imponibile;

b) le norme in esame in quanto prevedono agevolazioni od esenzione d’imposta (ovvero, secondo parte della dottrina, una esclusione dalla applicazione del tributo) sono di stretta interpretazione, con conseguente impedimento alla estensione dei benefici in via analogica a casi diversi da quelli in esse espressamente contemplati (art. 14 disp. prel. c.c.): ne consegue che essendo entrambe le norme agevolativa e di esenzione rivolte esclusivamente a favore di soggetti di diritto pubblico connotati dal requisito costitutivo della territorialità, le Università, in tanto possono fruire dei benefici, in quanto vengano ricondotte nell’ambito della medesima organizzazione dell’ente territoriale (nella specie dello Stato- persona).

3.3 Tanto premesso la questione relativa alla configurazione giuridica come organi dell’Amministrazione statale, dotati di ampia autonomia ordinamentale, gestionale e di bilancio, ovvero come enti pubblici (c.d. istituzionali) delle Università è stata ripetutamente esaminata da questa Corte (con riferimento prevalentemente alla questione della rappresentanza processuale obbligatoria o facoltativa della Avvocatura dello Stato) che, originariamente si era espressa per la qualificazione della Università statale come organo dello Stato dotato di autonoma personalità giuridica (cfr. Corte Cass. SU 28.6.1975 n. 2546. Gli argomenti addotti a sostegno di tale tesi venivano mutuati da alcuni indicatori normativi quali la imputazione degli effetti giuridici di parte dell’attività provvedimentale, lo status giuridico del personale, la dotazione di bilancio costituita in assoluta prevalenza dal finanziamento statale, l’assoggettamento alla normativa statale sugli appalti pubblici: cfr. Corte cass. 1 sez. 12.1.1981 n. 256), essendo, successivamente insorto contrasto, nelle sezioni semplici della Corte, a seguito della riforma dell’ordinamento universitario introdotta con L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica (che agli artt. 6 e 7 reca la disciplina della autonomia universitaria, conferendo, tra l’altro, alle Università poteri di assunzione e gestione del personale non docente, potestà regolamentare organizzativa, autonomia contrattuale contabile anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici) e degli interventi di riforma dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e del pubblico impiego attuati con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (che delineando i confini della nozione di "amministrazioni pubbliche" distingue tra "le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative" e "le istituzioni universitarie": la definizione è stata riprodotta nell’art. 1, comma 2, del TU sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), tra chi riteneva di aderire ancora al precedente orientamento, sostenendo che le riforme in questione non aveva immutato il rapporto tra Sto ed Università (cfr. Corte cass. 1^ sez. 2.3.1994 n. 2061; id. 1^ sez. 10.9.1997 n. 8877; id. sez. lav. 27.11.1999 n. 13292; id. 5^ sez. 23.12.2009 n. 16169), e chi, invece, riteneva che il mutato quadro normativo, imponesse una diversa qualificazione giuridica degli enti universitari come "amministrazioni pubbliche non statali" (cfr. Corte cass. sez. lav. 5.1.1999 n. 12346 secondo cui "o decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, le istituzioni universitarie – pur facendo parte della pubblica amministrazione – non sono annoverabili fra le amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che per esse non può trovare applicazione la regola del foro erariale di cui al R.D. n. 1661 del 1933, art. 7, comma 2", id.

1^ sez. 26.1.2001 n. 1086; id. 1^ sez. ord. 5.12.2002 n. 17311).

Tale contrasto è stato risolto dalle SS.UU. con la sentenza 10.5.2006 n. 10700 (seguita dalle sez. semplici: cfr. Corte cass. Sez. lav. 29.7.2008 n. 20582; id. 1^ sez. 3.9.2009 n. 19128; id. 5^ sez. 21.4.2010 n. 9495) che hanno individuato nelle Università un ente di diritto pubblico distinto dalle Amministrazioni dello Stato.

Le Sezioni Unite hanno, in proposito, rilevato che "la L. 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ha dettato, nel titolo 2^, nuove norme sulla autonomia delle Università. La legge, all’art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; all’art. 7, nel comma 1, prevede che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme di autonome di finanziamento (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni); nel comma 7, dispone che le università possono adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Si tratta di una disciplina che, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l’autonomia, con l’attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia normativa statutaria e regolamentare. Potestà, quest’ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato. Ed in tal senso depone anche la mutata natura del rapporto di lavoro dei dipendenti, dal momento che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi ( D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6, comma 5), sia anche i docenti e ricercatori (L. 24 dicembre 1993, n. 937, art. 5, commi 9 e 10) sono da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell’Ente-Università. Viene così meno, infatti, uno dei principali elementi considerati dalla sentenza n. 2546/75 a sostegno della tesi che qualificava le università come organi dello Stato.

Nè vale in contrario la persistenza del prevalente finanziamento da parte dello Stato (anch’esso valorizzato dalla citata decisione), che, mentre è coerente con la confermata qualificazione dell’Ente – Università come amministrazione pubblica, non è di per sè determinante ai fini della pretesa natura di ente-organo dello Stato…..". Tali argomenti, condivisi dal Collegio e non incrinati dagli argomenti svolti dalla Università resistente -meramente reiterativi di quelli addotti dal precedente orientamento giurisprudenziale e sottoposti a critica dalle SS.UU., consentono di dirimere la questione di diritto sottoposta alla Corte, dovendo pertanto escludersi una estensione agli enti universitari dei benefici previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5 e dall’art. 88, comma 1 T.U.I.R..

Conclusioni analoghe a quelle cui sono pervenute le SS.UU. erano state raggiunte anche dal Giudice delle Leggi con la sentenza emessa il 4.6.1992 n. 281 che -in relazione alla L. 2 dicembre 1991, n. 390 concernente la disciplina de diritto agli studi universitari, attuativa degli artt. 3 e 34 Cost., aveva rilevato che la legge mira al reciproco contemperamento dei diversi interessi di rilievo costituzionale che entrano in gioco nel settore del diritto agli studi universitari, quali quello dello Stato (volti alla realizzazione, in condizione di parità sull’intero territorio nazionale, del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, art. 34 Cost., commi 3 e 4), quelli delle Regioni (connessi alla competenza in tema di assistenza universitaria. quale parte dell’assistenza scolastica, ex art. 117 Cost.) e quelli delle Università (relativi al diritto di disciplinare, in condizioni di autonomia ed entro i soli limiti fissati dalla leggi statali, le attività didattiche e formative, ai sensi dell’art. 33 Cost., u.c.) ed a tali fini ha affidato -in un quadro di reciproca collaborazione tra i diversi soggetti- allo Stato l’indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, alle Regioni l’attivazione di tali interventi e alle Università l’organizzazione dei propri servizi, destinati a rendere effettivo e proficuo lo studio universitario, con ciò evidenziando chiaramente come a ciascuno di tali soggetti di diritto pubblico fosse attribuita, proprio in considerazione dei rispettivi fini istituzionali, la cura di un diverso interesse pubblico che, in quanto potenzialmente suscettibile di entrare in conflitto con gli interessi degli altri soggetti – in relazione all’ambito di estensione delle rispettive competenze e funzioni, richiedeva un impegno diretto al coordinamento delle attività riservate a ciascuno di tali soggetti, venendo la Corte costituzionale, quindi, a considerare "istituzionalmente" distinti gli enti universitari, portatori di propri autonomi interessi, dalla Amministrazione dello Stato.

Il primo motivo risulta, pertanto, fondato essendo incorsa in errore di diritto la CTR marchigiana interpretando le norme che disciplinano la autonomia universitaria, indicate in rubrica, in modo difforme dal significato ad esse attribuito da questa Corte con la pronuncia risolutiva del contrasto di giurisprudenza.

3.4 Anche il secondo motivo è fondato.

Diversamente da quanto ritenuto dalla CTR delle Marche la questione concernente la esenzione della Università dall’IRPEG relativamente ai redditi fondiari, non trova soluzione nella riconducibilità della funzione didattica delle Università tra le "funzioni statali" esercitate da "enti pubblici" ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. a) T.U.I.R..

L’argomento svolto dalla CTR delle Marche secondo cui la disposizione indicata, sottraendo alla imposta sulle persone giuridiche le funzioni "statali" svolte dall’Università, non potrebbe non ripercuotersi sulla applicazione alle medesime Università della generale esenzione dall’IRPEG prevista dal comma 1 dell’art. 88 T.U.I.R. per le Amministrazioni dello Stato (e gli enti pubblici territoriali) che svolgono funzioni pubbliche non costituenti esercizio di attività commerciali, risulta capzioso in quanto volto ad individuare nella disposizione del secondo comma un significato eccedente quello che alla disposizione deve essere riconosciuto al stregua del criterio ermeneutico letterale ( art. 12 preleggi, comma 1). La disposizione non intende, infatti, "aggiungere altre figure soggettive" a quelle già individuate (in relazione all’elemento delle territorialità) al comma 1 in base al criterio della qualificazione giuridica del soggetto, ma utilizza il diverso criterio della natura oggettiva dell’attività (funzioni statali) per sottrarre tali attività alla categoria di reddito, quello d’impresa, altrimenti imponibile anche per gli enti pubblici non commerciali (art. 87, comma 1, lett. c) e art. 108, comma 1 T.U.I.R.).

Ne consegue che la assenza di commercialità delle funzioni pubbliche esercitate dalle Università (in quanto enti pubblici), consente a queste di non assoggettare ad IRPEG i redditi prodotti in conseguenza della attività didattica (non considerati redditi di impresa), ma non consente anche di sottrarre dal reddito imponibile individuato dall’art. 108 T.U.I.R., le altre categorie reddituali, e specificamente i redditi fondiari, non potendo trovare applicazione, proprio in difetto della natura commerciale dell’attività svolta, la presunzione legale assoluta, ex art. 40 T.U.I.R., di assorbimento nel reddito di impresa del reddito fondiario degli immobili "strumentali" all’esercizio delle attività commerciali (cfr. Corte cass. 5^ sez. 30.12.2009 n. 28023 secondo cui "In tema di IRPEG, una fondazione avente natura di ente pubblico, istituita esclusivamente per l’esercizio di attività assistenziali in favore di minori abbandonati (nella specie, la "Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia abbandonata"), rientra fra i soggetti non imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 2, avendo ad oggetto lo svolgimento di attività non commerciale;

pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali, utilizzati in relazione a tale attività, non subisce, neppure parzialmente, la trasformazione in reddito d’impresa, ex art. 40 del D.P.R. cit., con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 103 del D.P.R. cit., non essendo essi assimilabili ai redditi di impresa": id. 5^ sez. 5.5.2011 n. 9875).

Pertanto è incorsa in errore di diritto la CTR delle Marche ritenendo che la disposizione dell’art. 88, comma 2, lett. a) T.U.I.R., riferita agli enti pubblici (evidentemente diversi dai soggetti pubblici contraddistinti dal requisito della territorialità di cui al comma 1, che beneficiano già della completa esenzione dall’IRPEG) potesse estendersi a ricomprendere, oltre le attività non commerciali (escluse dal reddito di impresa altrimenti imponibile ai sensi dell’art. 108 T.U.I.R.), anche i redditi fondiari derivanti dalla titolarità di un diritto reale sull’immobile, che vengono a confluire nell’imponibile indipendentemente dalla qualità di ente pubblico non commerciale che deve essere riconosciuta alle Università statali.

4. In conseguenza dichiarati fondati il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto in primo grado. La risoluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alla qualificazione giuridica delle Università statali, intervenuta soltanto in pendenza del giudizio, configura i giusti motivi che legittimano la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

– accoglie il ricorso (quanto al primo e secondo motivo, assorbito il terzo), per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall’ente universitario in primo grado, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 166 spese del giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso gli atti relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Monterotondo;
Rilevato che parte appellante censura la decisione in esame nella porte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio nonostante l’integrale soccombenza del Comune intimato,
Ritenuto che l’appello merita favorevole considerazione in quanto, a fronte dell’integrale soccombenza del Comune resistente, non si ravvisano ragioni, legate alla complessità ed all’opinabilità delle questioni giuridiche trattate, idonee a giustificare, in deroga alla regola stabilita dall’art. 91 del codice di rito civile, la compensazione delle spese di giudizio,Reputato pertanto che, in riforma della sentenza gravata, il Comune intimato deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, condanna il Comune di Monterotondo al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative al doppio grado di giudizio che liquida nella misura di 5.000//00 (cinquemila//00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.