Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2013) 11-02-2013, n. 6592 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

1. Il pubblico ministero di Viterbo aveva richiesto al locale GIP l’applicazione di misura custodiale carceraria nei confronti di L. G. e O.F., per i reati di concorso nell’aver posto in essere una piantagione di 3/400 piante di marijuana alte sino ad oltre 4 metri (capo A), porto di fucile con matricola abrasa (capo B), resistenza e lesioni (il solo O., capo D).

Con ordinanza del 20.9.12 il GIP applicava ad entrambi la misura degli arresti domiciliari, con esclusione del capo A, giudicato non sorretto da adeguato compendio indiziario.

Dopo ulteriori accertamenti, il pubblico ministero rinnovava la richiesta di misura carceraria per il capo A. Con ordinanza del 27.9.12 il GIP giudicava sussistente la gravità indiziaria ed emetteva misura cautelare anche per tale titolo di reato, tuttavia confermando gli arresti domiciliari.

Solo il pubblico ministero proponeva appello avverso tale seconda ordinanza, richiedendo l’applicazione della custodia carceraria.

Il Tribunale di Roma deliberava conformemente in data 9-21.11.12, sospendendo l’esecuzione del provvedimento alla sua definitività.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale ricorrono L. e O., a mezzo del comune difensore e con unico atto, enunciando quattro motivi:

1- violazione degli artt. 273, 292, 125 c.p.p. per "totale insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine "ai reati" rispettivamente contestati". I ricorrenti svolgono deduzioni a sostegno dell’inesistenza della gravità indiziaria, rivendicando la tempestività della doglianza (negata dal Tribunale) in ragione della libera scelta difensiva di non contestare prima il punto, per la ritenuta opportunità di anticipare in sede cautelare domiciliare l’esecuzione di eventuale pena finale (va osservato che il motivo, la cui enunciazione è idonea a porre incertezze sui reati cui si riferisce, alla luce delle argomentazioni svolte pare attenere esclusivamente al reato di cui al capo A, oggetto specifico dell’ordinanza 27.9: se è vero che la "confessione" è richiamata solo per il reato sub B e non anche per quello sub D, oggetto entrambi della prima ordinanza – nota 2 p.4 del ricorso -, tuttavia a p. 7 il ricorso richiama le censure proposte al riesame solo in relazione al capo A);

2- omessa, contraddittoria e "illogica" motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione agli artt. 274 e 292 c.p.p.. Sulla pericolosità sociale il Tribunale si sarebbe limitato a indicare elementi in maniera seriale senza che si potesse cogliere il percorso logico seguito; quanto in particolare al possesso del fucile con matricola abrasa i Giudici dell’appello cautelare avrebbero ignorato la pertinenza dello stesso all’esigenza di difendere l’orto dai cinghiali; il rilevante spessore criminale e il collegamento con fenomeni associativi sarebbe frutto di sole congetture; i precedenti penali sarebbero stati interpretati in modo improprio;

3- medesimo vizio in relazione agli artt. 275 e 292 c.p.p., sulla ritenuta non adeguatezza della misura domiciliare già in atto, con trattazione unitaria delle due distinte posizioni. Non sarebbe vero che la piantagione, comunque rimossa dalla polizia giudiziaria, fosse nelle adiacenze dell’abitazione del L.; O. si troverebbe agli arresti domiciliari in Sardegna e pertanto in un contesto del tutto inidoneo ad alcuna reiterazione specifica; non vi sarebbe motivazione sulla proporzionalità della misura carceraria rispetto ai fatti ed al tempo trascorso;

4 – vizi cumulativi della motivazione in relazione al travisamento della prova afferente il sacco di concime con la scritta Coop. Agricola Palermo rinvenuto all’interno della piantagione, considerato uno dei due elementi indiziari.

Motivi della decisione

3. La prima questione che deve essere affrontata è quella dell’ammissibilità delle doglianze dei ricorrenti relative ai punti della decisione diversi da quelli dell’adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell’art. 275 c.p.p. (motivi primo, secondo e quarto).

3.1 Come prima riferito, la fattispecie concreta all’esame della Corte suprema è quella di una misura cautelare emessa dal GIP (con argomentato apprezzamento della sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un determinato reato che delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.), che viene contestata, con rituale e tempestivo appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., solo dalla parte pubblica e solo in relazione al punto della decisione relativo all’adeguatezza della misura in concreto applicata. In sede di appello, e ora con il ricorso, le parti private chiedono siano rimesse in discussione e riesaminate anche le valutazioni del GIP in ordine ai punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, non contestati con tempestiva richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., per dichiarata strategia difensiva volta a privilegiare comunque gli effetti della custodia domiciliare sulla successiva esecuzione della pena.

3.2.1 Le scelte difensive sulla ritenuta miglior strategia complessiva, nell’interesse concreto dell’assistito, sono ovviamente libere ed insindacabili, rispondendo anche a ragioni di mera contingente opportunità, tipico ambito ed esito di una valutazione propria della parte. Ma tali scelte debbono confrontarsi con la puntuale disciplina codicistica, che prevede tempi e limiti per l’esercizio di taluni diritti e facoltà nel procedimento : la scelta difensiva di privilegiare alcuni aspetti su altri si risolve, pertanto, anche nella selezione di tempi e modi di esercizio dei diritti e delle facoltà che la disciplina processuale attribuisce, con le conseguenti eventuali e ritenute opportune rinunzie.

Nel caso concreto, l’impugnazione davanti al Giudice collegiale della sussistenza, nel provvedimento cautelare genetico, di idonea gravità indiziaria e di esigenze cautelari sarebbe stata possibile solo con la tempestiva richiesta di riesame, dopo la scadenza del relativo termine rimanendo aperta solo la via della richiesta di revoca della misura, con le corrispondenti eventuali successive impugnazioni.

Nella deliberazione di applicazione di una misura cautelare personale vengono infatti in rilievo punti diversi: l’imputazione provvisoria di reato che la consente, la relativa gravità indiziaria, la sussistenza di una delle esigenze cautelari indicate nell’art. 274 c.p.p., adeguatezza e proporzione della misura in concreto deliberata. Si tratta di punti autonomi e del tutto distinti, ciascuno dei quali, quando la misura è emessa, può, e deve in ipotesi, essere oggetto di specifica impugnazione, in assenza della quale la successiva sua trattazione nelle fasi dell’eventuale procedimento incidentale cautelare di impugnazione risulta preclusa.

3.2.2 All’appello ex art. 310 c.p.p., infatti, quale atto di impugnazione (rubrica del capo 6^ del primo titolo del Libro 4^) si applica la disciplina generale dettata per le impugnazioni nel Libro 9^, titolo 1 e 2, per quanto non disciplinato specificamente in modo diverso. In particolare viene in rilievo il carattere devolutivo dell’istituto dell’appello (art. 597 c.p.p., comma 1), secondo il quale tale tipologia di impugnazione devolve al giudice collegiale una cognizione piena ma limitata al punto della decisione "attaccato" con lo specifico motivo; con la conseguenza che solo quel punto può poi essere oggetto delle doglianze poste in eventuali successivi gradi del procedimento incidentale, salve le eccezioni espressamente previste secondo la struttura dei vari procedimenti.

3.2.3 Nel senso indicato è la giurisprudenza di questa Corte suprema, a partire da SU sent. 8/1997 (secondo cui la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art. 310 c.p.p., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame ed a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti, con la precisazione che altro è il punto della decisione altro sono le contingenti deduzioni, di argomenti e fatti, a sostegno delle richieste afferenti quel punto, deduzioni rispetto alle quali va esclusa alcuna preclusione da effetto devolutivo). Nello stesso senso, tra le altre, Sez. 3 sent. 28253/2010 (sulla differenza tra l’effetto totalmente devolutivo, del riesame, e quello limitato ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi, dell’appello), Sez. 1^ sent. 46262/2008, Sez. 6 sent. 15855/2004.

Nè costituisce insegnamento diverso quello che attiene alla del tutto differente fattispecie dell’appello della parte pubblica avverso il diniego di emissione dell’ordinanza cautelare – di cui a Sez. 6, sent. 10032/2010, massimata nel senso che "l’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi Indizi di colpevolezza devolve al giudice d’appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione delle misure cautelari e dunque questi, quando intenda accogliere l’impugnazione, è tenuto a pronunciarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice"; infatti, richiamando anche SU sent. 18339/2004, la motivazione chiarisce che l’esame del punto non espressamente devoluto, ma la cui positiva valutazione è necessaria perchè sussistano le condizioni di emissione del provvedimento cautelare, è previsto per i soli casi in cui il GIP non si sia già espresso compiutamente su tale diverso punto. Nello stesso senso Sez. 1, sent. 27792/2006 e Sez. 2 sent 2000/1993.

3.3 In definitiva, se vi è stato un diniego della richiesta di misura cautelare e questa viene, in accoglimento dell’appello della parte pubblica ai sensi dell’art. 310 c.p.p., emessa dal tribunale, il giudice collegiale "emettendo ex novo" la misura deve dar conto della sussistenza di tutte le condizioni legittimanti l’emissione della misura, costituendo queste "punti strettamente connessi e dipendenti".

Ma se la misura è già stata emessa, con specifica motivazione del giudice sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, non impugnata, viene meno ogni ragione (in particolare l’esigenza di una complessiva originaria valutazione giurisdizionale di tutti gli elementi che legittimano l’adozione di una misura cautelare) perchè tali due punti della decisione possano essere qualificati come "punti strettamente connessi e dipendentì, rispetto al diverso punto afferente la sola adeguatezza della misura in concreto adottata: la trattazione di quest’ultimo, quindi, non impone in alcun modo la ridiscussione degli altri due, così preclusa.

Va pertanto affermato il principio di diritto, secondo cui nel caso di avvenuta emissione di ordinanza cautelare da parte del GIP, l’effetto devolutivo dell’appello proposto, ex art. 310 c.p.p., dalla parte pubblica sul solo punto dell’adeguatezza della misura emessa non attribuisce al tribunale la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (fatta sempre salva l’applicazione dell’art. 299 c.p.p., comma 1, in ordine a elementi diversi non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura : Sez. 6, sent. 34970/2012; Sez. 6, sent. 19008/2012; Sez.l, sent. 961/1996).

Conseguentemente i motivi primo secondo e quarto sono inammissibili, non essendo stati dedotti elementi diversi da quelli precedentemente valutati dal GIP con apprezzamento non tempestivamente impugnato.

4. Il quarto motivo è fondato, nei termini che seguono.

Come in precedenza esposto, con la prima ordinanza (20.9) il GIP aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui al capo B (avente ad oggetto il porto del fucile con matricola abrasa, contestato ad entrambi) ed al capo D (la resistenza con lesioni, contestata al solo O.). Tale ordinanza non è stata impugnata, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto la custodia carceraria.

Con la seconda ordinanza (27.9) il GIP ha applicato la medesima misura domiciliare anche per il capo A (la coltivazione delle piante di marijuana). Questa ordinanza è stata impugnata dal pubblico ministero, che aveva chiesto la custodia carceraria.

Il Tribunale ha accolto l’impugnazione, disponendo la custodia in carcere. Ha argomentato della spiccata pericolosità degli indagati, che ha ritenuto non contenibile con la misura domiciliare in ragione:

delle dimensioni (qualificate "del tutto eccezionali") della piantagione e della struttura pianificata della stessa; della contiguità a circuiti delinquenziali di sicuro spessore criminale (in ragione del necessario collegamento della loro iniziativa con altri soggetti, per la gestione e destinazione della marijuana); del possesso di fucile con matricola abrasa, per sè fonte di elevatissimo allarme sociale ed usato in concreto per minacciare i vari interlocutori dopo la scoperta della piantagione; del tentativo di fuga; dei precedenti penali consistenti in una ricettazione e violazione della normativa armi ed in una introduzione in fondo altrui, per L., e in un decreto penale per minaccia e danneggiamento, quanto ad O..

Per parte sua il ricorrente in definitiva contesta il carattere sostanzialmente assertivo della giudicata inadeguatezza cautelare degli arresti domiciliari (invece confermati dal GIP) quanto al pericolo di ulteriori contatti efficaci con persone dedite al crimine, l’approccio indifferenziato ai due Indagati (di diversa personalità) e la mancanza di un confronto argomentativo con la situazione reale in atto ( O. allo stato ristretto al domicilio in Sardegna; la piantagione rimossa dalla polizia giudiziaria e comunque il luogo di coltivazione non posto nelle immediate vicinanze della residenza, quanto a L.).

4.1 Vanno innanzitutto richiamate alcune considerazioni di ordine sistematico.

L’art. 275 c.p.p., comma 3, afferma il principio che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.

E’ significativo che la presunzione legale di adeguatezza della misura carceraria per alcune delle tipologie di reati richiamati espressamente dalla seconda parte del medesimo comma 3 sia stata, in tempi recenti, "colpita" da ripetute pronunce della Corte costituzionale (Sentenze 21.7.2010 n. 265, 12.5.2011 n. 164, 22.7.2011 n. 231), che anche per talune di tali tipologie ha imposto una verifica in concreto dell’effettiva adeguatezza della sola misura carceraria.

E’ stato osservato che il percorso logico che dovrebbe essere seguito nella individuazione della misura cautelare adeguata, e proporzionata (ex art. 275 c.p.p., comma 2), non potrebbe che muovere dalla misura meno gravosa, seguendo, del resto, l’ordine della significativa sequela che lo stesso codice di rito contiene, agli artt. dal 281 al 286 bis (ancorchè ciò non comporti l’obbligo di motivare specificamente l’inadeguatezza di ogni singola misura meno grave :

Sez.6, sent. 17313/2011).

Le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno, sempre in tempi recenti, ribadito il carattere residuale e di extrema ratio della misura cautelare detentiva, precisando contestualmente che in nessun caso essa può essere utilizzata per realizzare le finalità proprie della pena (Sent. 16085/2011, paragrafo 3).

Che la custodia carceraria costituisca la "soluzione estrema" è stato pure affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (richiamata dalle citate Sezioni unite), secondo la quale, In riferimento alla previsione dell’art. 5, paragrafo 3, della Convenzione, la carcerazione preventiva "deve apparire come la soluzione estrema che si giustifica solamente allorchè tutte le altre opzioni disponibili si rivelino insufficienti" (sentenze 2 luglio 2009, Vafiadis contro Grecia, e 8 novembre 2007, Lelievre contro Belgio).

Ancora significativo è che le Sezioni unite, nel respingere la tesi di una sorta di presunzione di sopravvenuta mancanza di proporzionalità al protrarsi della custodia carceraria oltre i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato per il quale si procede (recuperando così, sia pure con valenza dichiaratamente tendenziale, un criterio tratto da altra disciplina:

l’art. 304 c.p.p., comma 6, nel testo attuale), abbiano evidenziato che l’obbligo di valutare proporzionalità ed adeguatezza della misura pendente è permanente, ad evitare compressioni della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguate (Sent.

16085/2011 citata, par. 4).

A questo contesto omogeneo e convergente non possono dirsi estranee le stesse attuali e note condizioni di eclatante drammaticità delle condizioni di vita carceraria (di, tra l’altro, sovraffollamento degli istituti detentivi, condizioni di vita degradanti che ne derivano, sostanziale inattuazione delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie Europee, condanne per situazioni simili ad opera della Corte Edu che aveva già stigmatizzato come esse fossero contrarie ad umanità oltre che lesive dei diritti fondamentali e indegne di uno Stato democratico, parla espressamente anche la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012 del Primo presidente di questa Corte di cassazione, p. 64 s.). Tali condizioni hanno appena determinato la Corte Edu (Sez. 2^, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia) ad ingiungere al nostro Stato, tra l’altro, di prevedere "un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte".

Si tratta, in definitiva, di una pluralità di dati normativi e giurisprudenziali, nazionali ed Europei, che, indicando inequivocamente ed in termini radicali la custodia cautelare detentiva come soluzione davvero estrema e residuale, certamente impongono un coerente peculiare obbligo di specifica motivazione, efficacemente attenta ai vari aspetti che possono rilevare nel caso concreto e rifuggente ogni locuzione assertiva o clausola di stile.

4.2 Tutto ciò premesso, osserva la Corte di cassazione che gli elementi di fatto costituiti dal possesso di fucile con matricola abrasa, dalla sua utilizzazione nei confronti delle persone intervenute sul posto e dai precedenti penali sopra indicati erano stati espressamente considerati dal GIP dell’ordinanza 20.9 e giudicati non idonei, per sè, ad imporre la custodia in carcere, con apprezzamento non impugnato dalla parte pubblica. Anche il dato del tentativo di fuga era comune ai reati sub B e D. Quanto alle ragioni specificamente afferenti il reato sub A, assumono autonomo rilievo gli articolati commenti del Tribunale sulla gravità del fatto e sulla sua sintomaticità di contatti criminali organizzati con altre persone. Per contro il Giudice collegiale non si è confrontato con il dato del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari di O., pur avendo invece valorizzato per L. la vicinanza tra la piantagione e l’abitazione dove la misura domiciliare era in esecuzione (e tuttavia senza confrontarsi con i fatti oggetto dei rilievi difensivi circa la rimozione della stessa e la non stretta adiacenza dei due luoghi).

Va poi osservato che è certamente indubbio che, a fronte di una nuova e ulteriore imputazione provvisoria, non sussista un’assoluta preclusione a rivalutare gli elementi di fatto già considerati nella precedente ordinanza come compatibili agli arresti domiciliari, con un autonomo apprezzamento complessivo. Tuttavia, la motivazione che sorregga la rivisitazione deve essere particolarmente puntuale nello spiegarne pertinenza e relazione con il nuovo e ulteriore capo di imputazione, unico oggetto della successiva e diversa misura, pena altrimenti una sostanziale violazione del divieto di rivalutare un apprezzamento cautelare non oggetto di tempestiva impugnazione. Nel caso di specie, come ricordato, il possesso di arma con matricola abrasa, la sua utilizzazione per minacciare terzi, i precedenti penali ed il tentativo di fuga, sono elementi di fatto già apprezzati in occasione della prima misura e giudicati compatibili con gli arresti domiciliari. Il Tribunale deve pertanto spiegare se gli altri elementi indicati nella propria ordinanza sono per sè sufficienti ad imporre il giudizio di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto dei principi richiamati sub 4.1, della sola misura cautelare carceraria ovvero quale sia la pertinenza al nuovo reato che giustifichi la rivalutazione degli altri elementi, già oggetto di apprezzamento di compatibilità con gli arresti domiciliari, imponendo il superamento del precedente non tempestivamente contestato apprezzamento.

Risultando quindi allo stato, anche alla luce delle considerazioni sistematiche svolte nel paragrafo 4.1 e per quanto appena argomentato, di fatto apparente la motivazione sulla indispensabilità della custodia carceraria, l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuova valutazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuova deliberazione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44494

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Bari, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 5.12.2011 rigettava l’istanza proposta da C. G. volta ad ottenere l’indennizzo a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia giudiziale in carcere dal 30.01.02 al 28.03.02 perchè sospettato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 81 cpv. c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3 e art. 687 c.p., reati da cui veniva assolto per non avere commesso il fatto con sentenza n. 1173/06 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2007.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione C.G., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare. Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che il sorgere del diritto ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^, 10/3/2000 n. 1705; Cass., SU, sent.

n.34559 del 2002).

Il giudice, pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4^, Sent.

n. 17552 del 2009).

Tanto premesso si osserva che non appare adeguata e congrua la motivazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Bari che ha ritenuto che il comportamento del C. dovesse considerarsi ostativo ex art. 314 c.p.p., dal momento che egli, titolare del capannone ed esercente l’attività di custode negli ambienti ristretti in cui vennero rinvenute la droga e le armi, aveva tollerato che altri ivi detenessero tali oggetti illeciti, "di cui è fondato ritenere che egli avesse conoscenza".

Tale iter argomentativo inficia in termini radicali la motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata, atteso che la tolleranza di cui parlano i giudici della Corte territoriale viene posta in dubbio dalla stessa sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia in data 3.10.2006, secondo cui non poteva escludersi "che altri soggetti avessero abitualmente accesso ai luoghi dove sono state rinvenute le armi e le sostanze stupefacenti o, anche, che avessero posto in essere tale condotta occasionalmente, quella sera, approfittando dell’assenza del C.G. (il quale al momento dell’intervento dei Carabinieri non era presente nella struttura, cfr. verb. Arresto di C.G. 27.01.2002)".

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, dovendo i giudici della Corte territoriale accertare da quali specifici elementi deducano la sussistenza della colpa grave a carico del C..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 262 ORDINANZA 07 – 21 luglio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2009 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici); che il ricorrente premette che l’art. 1 della suddetta legge regionale stabilisce che il dipartimento dei lavori pubblici e l’Autorita’ del bacino regionale sono autorizzati a stipulare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche per la definizione: dell’entita’ e delle modalita’ delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici; dell’organizzazione e del funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l’utilizzo di personale specializzato; dell’organizzazione e del funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d’acqua e dei versanti da attuare mediante l’utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali; che, secondo il successivo art. 2, «il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sara’ individuato nell’ambito del personale di ruolo della Regione Calabria anche tra quello dei bacini LSU e LPU»; che l’art. 3 della stessa legge regionale n. 31 del 2009 dispone che, al fine di garantire la continuita’ del servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale, l’Azienda Foreste Regionali (AFOR) e’ autorizzata ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di due mesi il personale gia’ utilizzato per lo stesso servizio dalla societa’ affidataria dell’appalto di cui al bando di gara del 30 gennaio 2008, nelle more che la medesima AFOR provveda all’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a tempo indeterminato, del personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici necessario per lo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) presso le competenti sedi decentrate per l’impiego di ogni singola provincia ricadenti, in funzione del relativo fabbisogno, nei singoli presidi idraulici; che il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l’art. 2 prevedrebbe l’inclusione del personale dei bacini LSU e LPU in quello di ruolo della Regione Calabria e, pertanto, consentirebbe una forma di inquadramento riservato, in violazione del principio espresso dall’art. 97, terzo comma, Cost., secondo il quale il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, la cui eventuale deroga deve essere giustificata da peculiari situazioni individuate dal legislatore; che – ad avviso della difesa dello Stato – l’art. 3 della legge della Regione Calabria n. 31 del 2009, sarebbe illegittimo perche’, consentendo l’assunzione da parte dell’AFOR del personale utilizzato dalla societa’ affidataria dell’appalto del servizio di monitoraggio della rete idrografica regionale al fine di garantire la continuita’ di detto servizio, autorizzerebbe il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato in difetto del requisito dell’eccezionalita’ al quale l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), subordina il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; che pertanto la norma, violando l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; che la Regione Calabria si e’ costituita in giudizio e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere; che la resistente deduce, al riguardo, che la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale − Presidi idraulici»), ha modificato l’art. 2 della legge regionale n. 31 del 2009, abrogando le parole «anche tra quello dei bacini LSU e LPU» e ha integralmente sostituito l’art. 3 della precedente legge regionale n. 31 del 2009 il quale, nella sua attuale versione, non contiene piu’ la previsione dell’assunzione a tempo determinato del personale gia’ utilizzato per lo stesso servizio dalla societa’ affidataria dell’appalto, ma fa direttamente riferimento alle procedure selettive di cui all’art. 16 della legge n. 56 del 1987, conformemente a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001; che la Regione aggiunge che le norme denunciate non hanno avuto alcuna applicazione nelle more delle modificazioni apportate dalla legge regionale n. 52 del 2009; che, nella seduta del 1° marzo 2010, il Consiglio dei ministri, tenuto conto del venir meno delle motivazioni del ricorso, ha rinunciato alla propria impugnazione; che la rinuncia e’ stata accettata dalla Regione Calabria con delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici); che, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione, ritenendo essere venute meno le motivazioni del ricorso; che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione Calabria con delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010; che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta l’estinzione del processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 386 del 2005, In tema di conflitto di attribuzioni nei confronti di un atto attuativo di una norma assoggettabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso per conflitto di attribuzioni notificato il 10 settembre 2004, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste e, conseguentemente, di annullare il decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, per violazione della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione; degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Premette la ricorrente che la proposizione del conflitto segue a quella di un ricorso per impugnativa, in via principale, dell’art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), il quale consente, a certe condizioni, di prescindere dall’intesa con la Regione, richiesta dall’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per la nomina del Presidente dell’Autorità portuale; ricorso del quale ricapitola le ragioni essenziali addotte a sostegno della ritenuta illegittimità.

Ricordato che, in base a quanto stabilito dall’art. 70, ultimo comma, dello statuto speciale, è stato costituito, con legge del 19 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell’Ente autonomo del porto di Trieste), l’Ente Autonomo del porto di Trieste, quale ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, la ricorrente osserva che l’art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nella sua originaria formulazione, attribuiva un ruolo di codeterminazione alla Regione nella nomina del Presidente dell’Autorità portuale e coinvolgeva nella relativa procedura le Province, i Comuni e le Camere di commercio territorialmente competenti. Sennonché l’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 ha inserito un ulteriore capoverso, in base al quale, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Sarebbero stati così palesemente ristretti e sminuiti gli spazi di intervento della Regione, e per giunta in un assetto costituzionale che, a seguito della riforma del Titolo V, ha visto l’espansione delle competenze di tale ente.

In realtà la disposizione censurata, pur avendo carattere generale ed astratto, si inserisce – sostiene la Regione – in modo specifico nel quadro della vicenda che, da oltre un anno, impedisce la nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, vicenda della quale la ricorrente ripercorre i tratti essenziali nei termini che seguono.

Alla richiesta di designazione della terna di esperti tra i quali effettuare la scelta del candidato da officiare nell’incarico – richiesta avanzata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 22 aprile 2003 – la Provincia e il Comune di Trieste, quello di Muggia e la locale Camera di commercio rispondevano indicando un unico nominativo.

Malgrado la plateale violazione della legge insita, a giudizio dell’esponente, in questa unilaterale designazione, il Ministro, in data 4 luglio 2003, comunicava alla Regione di concordare con la volontà espressa dagli enti locali, dichiarandosi in attesa di conoscere le sue determinazioni.

Con nota del successivo 8 luglio, la Regione esplicitava e motivava il proprio dissenso, di guisa che il Ministro, sia pure attraverso l’uso dell’impropria formula «designazione del candidato», sollecitava gli enti locali a procedere ad una nuova indicazione.

Peraltro, ancora una volta, questi reiteravano la medesima designazione.

Avuta notizia di ciò, il Presidente della Regione, con nota del 7 agosto, chiedeva al Ministro di attivare, entro il termine di scadenza dell’organo uscente, «la procedura di nomina prevista dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 84 del 1994».

Il capo di gabinetto del Ministro rispondeva che il riferimento alla «terna», contenuto nella norma innanzi citata, non doveva ritenersi funzionale all’esplicazione di una possibilità di scelta, tra più candidati, degli organi competenti alla nomina, ma determinato piuttosto dalla appartenenza degli enti proponenti a tre «tipi» diversi, di modo che la terna stessa ben poteva consistere nell’indicazione di un unico candidato.

Conseguentemente, il 17 settembre successivo il Ministro riproponeva per la nomina il nominativo designato da Provincia, Comuni e Camera di commercio interessati.

La Regione, con nota di due giorni dopo, ribadiva la propria valutazione negativa, sottolineando la mancanza nel candidato designato dei requisiti di legge, e segnatamente di quella «massima e comprovata qualificazione professionale nel settore dell’economia dei trasporti e portuali» richiesta dalla legge. Confermava, peraltro, il proprio intendimento di giungere, entro i termini di scadenza previsti dalla legge, alla nomina.

A tanto non seguiva alcuna risposta. Inopinatamente, il 10 ottobre successivo il Ministro, senza consultare la Regione, procedeva alla nomina di un Commissario dell’Autorità portuale di Trieste, con decorrenza dal 14 ottobre 2003, giorno successivo alla scadenza del mandato del Presidente in carica (e, pertanto, senza utilizzare il termine di ordinaria prorogatio, consentita dalla normativa vigente).

Nel frattempo la Regione elaborava una nuova disciplina del settore che, approvata, diventava la legge 24 maggio 2004 n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali): con essa la competenza a procedere alla nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste viene attribuita al Presidente della Regione, sia pure d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a seguito di designazione, da parte della Provincia e del Comune di Trieste, di quello di Muggia e della locale Camera di commercio, di «tre nominativi di esperti […] nei settori dell’economia dei trasporti e portuale», e di altri «tre soggetti», qualora, con atto motivato, il Presidente della Regione solleciti l’indicazione di un’ulteriore terna. Al medesimo Presidente della Regione, ferma la necessità dell’intesa con il Ministro, viene altresì riconosciuto il potere di revocare il Presidente dell’Autorità portuale, di sciogliere il comitato portuale e di procedere ad eventuali nomine commissariali.

Con tale normativa la Regione, in attuazione del nuovo riparto di competenze sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, viene in sostanza ad invertire i ruoli assegnati dalla legge n. 84 del 1994 al Presidente della Regione e al Ministro, conferendo al primo la responsabilità del procedimento e il compito finale della nomina; al secondo la funzione di dare la propria intesa, a salvaguardia degli interessi generali del sistema portuale.

Orbene – prosegue l’esponente – a soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale n. 17 del 2004, il Governo adottava il decreto-legge n. 136 del 2004, in base al quale, come si è detto, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata. E ciò benché il 27 maggio 2004 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, venuta a conoscenza delle intenzioni del Governo, l’avesse invitato a desistere, contestualmente sollecitando un incontro che consentisse di arrivare ad una soluzione condivisa della questione.

Venendo, quindi, alle vicende successive al decreto-legge n. 136 del 2004, la Regione ricorrente deduce che – dopo aver proceduto alla nomina del Commissario, a decorrere dal 14 ottobre 2003 – il Ministro, in attuazione del menzionato art. 6, richiedeva al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, il quale, in data 3 giugno 2004, deliberava nel senso di consentire al Ministro di procedere, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Trieste del soggetto in relazione al quale la Regione aveva espresso il suo motivato dissenso: e ciò «considerata la necessità di evitare l’ulteriore prosecuzione della gestione commissariale […] e […] altresì l’univocità della designazione da parte degli enti esponenziali degli interessi maggiormente coinvolti nella nomina».

La Regione contestava, in un telegramma inviato al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mancato rispetto delle procedure previste per il raggiungimento dell’intesa nonché la violazione dell’art. 44 del suo statuto, che fa obbligo di convocare innanzi al Consiglio dei ministri il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia quando debbano essere trattate questioni che riguardano in modo particolare la Regione stessa: rilievi rimasti, in pratica, senza riscontro in un contesto in cui i rapporti con l’autorità governativa giungevano a livelli di tensione tali che, per ottenere copia della deliberazione assunta dal Consiglio, la Regione era costretta ad attivare il procedimento di accesso, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990.

E infatti, malgrado tali rimostranze, il 15 luglio del 2004 il Ministro nominava il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste.

Peraltro, il decreto-legge n. 136 del 2004 veniva convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse): l’art. 6, modificato, diventava l’art. 8, comma 1-bis della legge n. 84 del 1994, in base al quale, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell’ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati», segnatamente prevedendosi che solo laddove l’esponente della Regione non provveda alla predetta indicazione, il Ministro possa chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Tuttavia – espone la ricorrente – all’operatività della nuova normativa, notevolmente migliorativa rispetto a quella contenuta nel decreto, è stata sottratta proprio la vicenda relativa al porto di Trieste, perché, con l’art. 1, comma 2, della legge di conversione, sono stati «fatti salvi gli effetti degli atti compiuti» in base al modificato art. 6 del decreto, «fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

Posto, allora, che l’unico provvedimento di tal tipo adottato dal Ministro è la nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, deve dedursene – argomenta la ricorrente – che lo Stato ha emanato il decreto-legge n. 136 del 2004 al solo fine di superare il dissenso della Regione sul nome del soggetto poi officiato della carica.

In ordine alla questione del diritto applicabile in parte qua, la ricorrente sostiene che, in base al principio di specialità, la nomina debba ora essere regolata dalla legge regionale.

Peraltro, anche in caso di ritenuta, perdurante vigenza della legislazione statale, gli atti impugnati sarebbero, a suo avviso, ugualmente illegittimi, arbitrari e lesivi delle competenze regionali, in quanto affetti, in via derivata, dai medesimi vizi denunciati nel ricorso proposto contro l’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 (R.R. n. 79 del 2004), e cioè:

1) violazione dell’art. 117, comma terzo, e dell’art. 118 della Costituzione, in collegamento con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all’eventuale ripristino nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale alla nomina;

2) violazione dei medesimi parametri nonché del principio di leale collaborazione, in relazione alla possibilità che si proceda alla nomina senza intesa della Regione;

3) in subordine, rispetto al punto 2, violazione delle norme e dei principî costituzionali evocati, in relazione alla previsione che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti nonché, in via ulteriormente gradata, in relazione alla previsione «che il semplice passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all’intesa».

Ma, oltre alla «illegittimità derivata per incostituzionalità dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004», i provvedimenti contro i quali si appunta il conflitto sarebbero affetti da autonomi profili di illegittimità:

a) per violazione dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, stante l’omessa designazione della terna di candidati e il mancato esperimento del tentativo di accordo diretto con la Regione;

b) per violazione dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in relazione alla decorrenza del termine;

c) per violazione dell’art. 44 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, in base al quale il Presidente della Regione deve essere invitato a intervenire alle sedute del Consiglio dei ministri, per essere sentito, tutte le volte in cui debbano essere trattate questioni che riguardano in modo particolare la Regione.

d) per violazione del principio di leale collaborazione.

e) per investitura dell’unico candidato sul quale la Regione aveva espressamente dissentito;

f) per inapplicabilità nella Regione Friuli-Venezia Giulia del decreto-legge n. 136 del 2004, in forza della legge regionale n. 17 del 2004, entrata in vigore prima del citato decreto-legge.

Con riguardo al primo profilo, rileva la ricorrente che l’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, nella formulazione risultante dall’art. 6 del decreto-legge, prima delle modifiche apportate in sede di conversione, prevedeva la sottoposizione della questione al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora, «esperite le procedure di cui al comma 1», non venisse raggiunta entro trenta giorni l’intesa con la regione interessata.

Ad avviso della Regione, le procedure di cui al comma 1 prevedono che Ministro e Regione raggiungano l’intesa scrutinando l’idoneità non già di un solo nominativo, ma di una terna di esperti, senza che possa sensatamente ritenersi che il riferimento alla «terna» sia semplicemente collegato alla appartenenza degli enti proponenti a tre tipi diversi; essendo evidente che sia la lettera della norma sia la sua trasparente ratio impongono di considerare la terna funzionale all’esplicazione di una possibilità di scelta, tra più candidati, degli organi competenti alla nomina, in modo che essi abbiano un sufficiente margine di trattativa.

Del resto, l’interpretazione che esclude che la terna possa ridursi alla indicazione di un solo candidato è stata condivisa dal TAR del Lazio nella sentenza n. 4891 del 2003, relativa proprio all’Autorità portuale di Trieste, ove è stata altresì sottolineata la necessità che essa sia composta da tecnici «consensualmente individuati dai diversi livelli di governo», al di fuori di logiche di schieramento, e che la nomina dell’organo di vertice avvenga d’intesa con la Regione.

Peraltro, anche a voler ritenere legittimo che la prima indicazione della terna sia costituita da una designazione unica, sarebbe comunque inaccettabile che gli enti locali, sollecitati dal Ministro a procedere ad una nuova formulazione, ribadiscano la precedente scelta, già rifiutata; non a caso «le procedure di cui al comma 1», preliminari all’attivazione dell’intervento del Consiglio dei ministri, prevedono anche il tentativo di accordo diretto tra Regione e Ministro, «qualora non pervenga nei termini alcuna designazione», e cioè una designazione conforme alla legge.

Sotto il secondo profilo (violazione dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in relazione alla decorrenza del termine), la Regione rileva che la norma statale censurata è entrata in vigore il 29 maggio 2004, laddove il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro a procedere alla nomina il 3 giugno successivo, quasi che il termine di trenta giorni, introdotto ex novo dal decreto-legge n. 136 del 2004, fosse già cominciato a decorrere prima che l’atto normativo acquistasse giuridica esistenza nel nostro ordinamento.

Quanto alla violazione dell’art. 44 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, osserva la Regione che l’incontestabile inerenza della delibera impugnata a un suo interesse, differenziato e particolarmente rilevante, impone di ravvisare nell’omessa convocazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei ministri, nel corso della quale venne adottata la delibera relativa alla nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, una palese disapplicazione della norma statutaria innanzi richiamata nonché del principio di leale collaborazione, con conseguente, ulteriore illegittimità sia della delibera del 3 giugno 2004, sia del d.m. del successivo 15 luglio.

Con particolare riguardo, poi, al principio di leale collaborazione, rileva la Regione che, mentre essa si sarebbe in ogni modo prodigata per addivenire ad un accordo col Ministro, questi avrebbe tenuto un comportamento ispirato a intendimenti di segno opposto, per non aver sollevato obiezioni di sorta alla proposizione di una candidatura unica, né replicato alle argomentate obiezioni della Regione in ordine alla competenza della persona designata, né, ancora, ipotizzato una candidatura alternativa; per avere, inoltre, effettuato direttamente la nomina, prima del Commissario, e poi del Presidente, senza più tentare alcuna trattativa; per averla, infine, costretta ad attivare addirittura il diritto di accesso per avere copia degli atti ora impugnati.

Posto, poi, che il livello minimo del potere regionale di dare o negare l’intesa dovrebbe ritenersi costituito almeno dal potere di escludere le candidature ritenute non idonee alla copertura dell’ufficio, costituirebbe un autonomo profilo di illegittimità dell’atto impugnato la circostanza che, con esso, il Ministro abbia officiato della carica il solo candidato sul quale la Regione aveva espressamente dissentito.

Infine il provvedimento di nomina dell’Autorità portuale di Trieste, emanato in base all’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, sarebbe illegittimo a causa dell’inapplicabilità di tale norma nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto questa, con la citata legge regionale n. 17 del 2004, entrata in vigore prima del decreto d’urgenza, ha esercitato la potestà legislativa attribuitale dalla Costituzione in materia di porti, salvaguardando i principî fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, e segnatamente dalla legge n. 84 del 1994, ma assumendo su di sé, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, la responsabilità del procedimento e il potere di nomina, da effettuarsi pur sempre d’intesa con il competente Ministro.

Tale disciplina – autonoma e speciale – avrebbe a suo avviso determinato la cessazione dell’applicazione, in parte qua e, nell’ambito del territorio del Friuli-Venezia Giulia, dell’art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994.

Pertanto la delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004 e il decreto ministeriale del 15 luglio successivo, sarebbero stati assunti in carenza di potere per inapplicabilità delle disposizioni legislative statali sulle quali essi si fondano, con conseguente violazione degli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente conferma del decreto ministeriale di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste del 15 luglio 2004 e della pregressa delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004.

In ordine ai motivi di censura volti a far valere l’illegittimità derivata degli atti impugnati, in conseguenza di quella dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, nonché per inapplicabilità della relativa disciplina nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia (in conseguenza dell’emanazione della legge regionale n. 17 del 2004), osserva la difesa erariale che, da un lato, sono pendenti innanzi alla Corte sia il giudizio per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma statale, proposto dalla stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, sia quello per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri; dall’altro, che il contestato disposto dell’art. 6 è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 186 del 2004.

Ricorda quindi che, a seguito di tale vicenda normativa, l’art. 8, comma 1-bis della legge n. 84 del 1994 prevede ora che, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la Regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell’ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali, e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda all’indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata».

Con specifica disposizione transitoria, contenuta nel comma 2 dell’articolo 1, è stata poi fatta salva la validità e l’efficacia degli atti posti in essere fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Conseguentemente – conclude l’Avvocatura – rimane confermata la legittimità della procedura di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste.

Quanto alla censura relativa alla indicazione di un solo candidato, da parte degli enti locali chiamati a designare la terna di esperti entro la quale operare la scelta del nominando Presidente, rileva l’Avvocatura che l’art. 8 della legge n. 84 del 1994 si limita a richiedere la designazione di un candidato da parte di ciascuno dei componenti della terna, liberi peraltro questi di indicare la medesima persona.

3.– Nel giudizio è intervenuta anche l’Autorità portuale di Trieste che, riservata «ad ulteriori atti una più ampia prospettazione delle proprie argomentazioni», ha chiesto dichiararsi l’improponibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4.– Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ribadisce l’illegittimità derivata della nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, avvalorata, piuttosto che smentita, dal fatto che l’art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, ha salvato gli effetti degli atti compiuti in forza dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, «fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

Nel ribadire inoltre l’illegittimità del decreto di nomina sotto il profilo della mancata designazione, da parte degli enti locali, della terna di esperti e della riproposizione del medesimo candidato già rifiutato in precedenza, segnala la deducente che l’illegittimità, in parte qua, del decreto di nomina è stata sostenuta anche dal giudice penale, nel decreto di archiviazione del procedimento intentato contro tutti coloro che avevano provveduto alla designazione del candidato, ed inoltre dal TAR Lazio, nella sentenza n. 4891 del 2003.

5.– Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato – eccepita l’inammissibilità della censura relativa alla «illegittimità derivata dal decreto-legge» – osserva che le altre riguardano esclusivamente profili privi di tono costituzionale; profili, comunque, infondati.

Quanto alla pretesa necessità che siano indicati tre nominativi (e non già uno comune), deduce che la contraria tesi porterebbe all’assurdo di ritenere viziata una procedura di designazione solo perché, parallelamente, un altro ente ne adotterebbe una di identico contenuto.

Quanto alla inosservanza del termine di trenta giorni introdotto dal decreto-legge, osserva che tale termine non poteva che riferirsi – questa essendo la ratio del ricorso alla decretazione d’urgenza – al momento in cui si era accertata l’impossibilità del raggiungimento dell’intesa.

Quanto all’inapplicabilità, infine, della disciplina statale nella Regione, ribadisce l’Avvocatura che, legiferando in materia, la Regione aveva violato l’art. 117, comma terzo, Cost.

6.– L’Autorità portuale di Trieste sottolinea l’ammissibilità del suo intervento richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla possibilità che partecipino al conflitto soggetti diversi dalle parti originarie, rispetto ai quali l’esito del conflitto stesso sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo».

Peraltro, secondo la deducente, il proposto conflitto sarebbe esso stesso inammissibile, non essendo l’atto che ne è oggetto immediatamente lesivo della competenza assunta come propria della Regione: i motivi sui quali esso si fonda si risolverebbero, infatti, interamente in una censura di incostituzionalità delle norme di legge, alle quali il decreto di nomina impugnato ha dato attuazione.

Sotto altro, concorrente profilo sostiene l’interveniente che il disposto dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, nel far salvi gli effetti degli atti adottati sulla base dell’art. 6 del decreto-legge, nella versione originaria, avrebbe prodotto «la legificazione dei decreti di nomina adottati sulla base del decreto legge», donde un ulteriore profilo di inammissibilità del conflitto.

In ogni caso, alla vicenda de qua sarebbe pienamente applicabile non già la legge regionale n. 17 del 2004, ma l’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, come del resto avrebbe mostrato di ritenere la stessa ricorrente chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste». In particolare la norma statale si presterebbe a disciplinare la fattispecie in quanto norma competente in materia; in quanto disposizione volta ad enunciare un principio fondamentale; in quanto, infine, disposizione successiva alla legge regionale; mentre, rispetto alle modifiche introdotte dalla legge di conversione, la norma del decreto-legge, nella sua originaria versione, sarebbe applicabile in considerazione dell’operatività ex nunc di tali modifiche e dell’espressa salvezza degli effetti del decreto-legge.

La deducente sostiene la piena legittimità della indicazione di un solo nominativo, da parte degli enti chiamati a indicare la terna, essendo la previsione normativa meramente funzionale alla possibilità, che si vuole garantire ai diversi soggetti coinvolti nella procedura, di esprimere (eventualmente) ognuno un candidato diverso.

Del resto la piena compatibilità con i principî di buona amministrazione, di leale collaborazione e di lealtà della proposizione di un unico candidato sarebbe convalidata dalla diffusione della prassi della designazione unica, seguita in numerose procedure di nomina di Presidente di Autorità portuale, procedure dettagliatamente indicate e in ordine alle quali la Corte viene sollecitata ad assumere informazioni.

Peraltro, una simile irregolarità procedurale, quand’anche esistente – e al pari di quella relativa al mancato decorso del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, nel momento in cui la questione era stata sottoposta al Consiglio dei ministri – avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in sede di impugnativa dell’atto amministrativo, non involgendo all’evidenza censure di rango costituzionale.

Quanto poi alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, sostiene l’interveniente che sarebbe stata la Regione a violarlo, con la provocatoria iniziativa di approvazione della legge regionale n. 17 del 2004, e ciò benché l’autorità governativa avesse atteso l’esito delle elezioni del 2003 per concordare il nome del Presidente dell’Autorità portuale col nuovo organo regionale.

Assolutamente pretestuosa, e smentita dalla sua ventennale esperienza nel settore, sarebbe altresì l’asserita mancanza, nel Presidente nominato, dei necessari requisiti professionali.

Né, infine, sussisterebbe la lamentata violazione dell’art. 44 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia perché, a prescindere dai profili di inammissibilità della censura per mancata indicazione delle norme di attuazione asseritamente violate, non sarebbe ravvisabile nella fattispecie la condizione dell’interesse differenziato della Regione rispetto alla questione trattata nella seduta del Consiglio dei ministri, alla quale il suo Presidente non venne invitato a partecipare. Peraltro, non sussisterebbe alcuna incidenza della questione stessa sull’indirizzo politico della Regione, e quindi alcuna necessità della sua partecipazione alla seduta del Consiglio dei ministri; senza dire che la nomina del Presidente dell’Autorità portuale ricadrebbe nella materia «organizzazione degli enti pubblici nazionali», che l’art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. attribuisce in via esclusiva allo Stato.

Considerato in diritto

1.– Preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l’intervento spiegato nel presente giudizio dall’Autorità portuale di Trieste: essendo questa, pacificamente, parte di giudizi pendenti davanti al TAR del Friuli-Venezia Giulia, aventi ad oggetto la legittimità del provvedimento di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, trova applicazione il principio, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo il quale il potere di intervento non può essere precluso quando «l’esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 225 e n. 76 del 2001; sentenza n. 154 del 2004).

2.– Il ricorso è inammissibile.

2.1.– La Regione Friuli-Venezia Giulia solleva conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato chiedendo a questa Corte di dichiarare «che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste» e, conseguentemente, di annullare il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.

La Regione – ricordato che il Ministro, a seguito della mancata intesa prevista dall’art. 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) aveva proceduto, con decreto 10 ottobre 2003, alla nomina del Commissario dell’Autorità portuale di Trieste – ravvisa la menomazione delle sue attribuzioni nel decreto 15 luglio 2004 con il quale il Ministro – a ciò autorizzato, previo interpello delle competenti Commissioni parlamentari, dalla delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri – ha proceduto alla nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste.

Di tale decreto la Regione deduce l’illegittimità a) perché esso si fonda su una norma viziata da illegittimità costituzionale, e cioè sull’art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione); b) perché il procedimento, dal quale è scaturito il decreto ministeriale, non è neanche conforme a quello prescritto dalla norma viziata di incostituzionalità, e ciò sotto più profili; infine, c) per l’inapplicabilità, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in quanto nella Regione vigerebbe, in materia, soltanto la citata legge regionale n. 17 del 2004.

2.2.– La parti danno concordemente atto che le questioni prospettate sub a) e c) sono oggetto di ricorsi proposti in via principale sia dallo Stato (n. 78 del 2004) avverso l’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 17 del 2004, sia dalla Regione (n. 79 e 92 del 2004) avverso l’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e la legge di conversione n. 186 del 2004; tanto che la Regione ricorrente dichiaratamente riproduce, a fondamento di dette questioni, le medesime argomentazioni svolte negli scritti difensivi relativi ai citati giudizi.

Per incidens va detto che, con sentenza n. 378 del 2005, questa Corte ha deciso tali questioni dichiarando l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 17 del 2004, sia dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 186 del 2004.

2.3.– La circostanza che un conflitto di attribuzioni sia sollevato nei confronti di un provvedimento amministrativo contestualmente al ricorso proposto in via principale avverso un atto avente forza di legge non è, di per sé, ostativa all’esame nel merito del conflitto, purché il soggetto che lo solleva lamenti che la menomazione delle sue attribuzioni è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità (sentenza n. 206 del 1975; sentenza n. 245 del 1985), dovendosi escludere che il conflitto di attribuzione costituisca sede idonea per lamentare l’illegittimità costituzionale di leggi delle quali il provvedimento amministrativo costituisce applicazione (sentenza n. 472 del 1995).

E’ appena il caso di rilevare che, altrimenti ritenendo, il ricorso per conflitto di attribuzioni si risolverebbe, da un lato, in strumento attraverso il quale si eluderebbero i termini perentori previsti dall’art. 127 Cost. per promuovere in via principale le questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali o statali e, dall’altro lato, in mezzo utilizzabile per sottrarre al giudice a quo il potere-dovere di sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell’atto avente forza di legge, sul quale si fonda il provvedimento davanti ad esso giudice impugnato.

2.4.– Nel caso di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia assume, come primo motivo di ricorso, che la lamentata menomazione delle sue attribuzioni sarebbe effetto della «illegittimità derivata per incostituzionalità dell’art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004», e cioè individua, quale causa della illegittimità del provvedimento da annullare e della menomazione delle sue attribuzioni, il contenuto della disposizione di cui al decreto-legge; contenuto incostituzionale, a suo avviso, non solo per il potere che tale disposizione attribuisce al Ministro ma anche, e soprattutto, per le modalità di esercizio di tale potere da essa consentite.

La Regione, peraltro, contesta anche, esplicitamente, la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste assumendo «l’inapplicabilità del decreto-legge n. 136 del 2004 nella Regione Friuli-Venezia Giulia»: ma non solo tale contestazione è dedotta anche come un profilo del primo motivo; non solo tale profilo è oggetto del giudizio in via principale proposto dallo Stato avverso la legge regionale; non solo esso è prospettato dalla Regione in via gradata rispetto al primo motivo, ma, soprattutto, esso è incompatibile con il petitum del ricorso per conflitto.

Dovendosi, infatti, interpretare tale ricorso – quale atto di parte – per cogliere il contenuto sostanziale della domanda proposta a questa Corte, non può prescindersi dal rilevare che la Regione – chiedendo dichiararsi che «non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste» – individua inequivocabilmente la menomazione delle sue attribuzioni non già nella circostanza che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe alla Regione, ma esclusivamente nella circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente tale potere in danno della Regione, e cioè «senza previa intesa» con essa.

E’ evidente, allora, che poiché – sia oggettivamente, sia ex ore della Regione – tali modalità di esercizio del potere di nomina, lesive delle attribuzioni regionali, sono prescritte dalla norma censurata di illegittimità costituzionale, in via principale, a questa – e non già, autonomamente, al provvedimento di nomina – è imputabile, come effetto derivato dalla sua illegittimità costituzionale, la lamentata menomazione delle attribuzioni regionali: donde l’inammissibilità del conflitto in quanto sollevato nei confronti di provvedimento meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 15 luglio 2004 di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e della deliberazione 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l’11 ottobre 2005.

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

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