Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11827

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Svolgimento del processo

L.R. e S.M. convenivano in giudizio La.Ro. esponendo: che essi istanti erano nudi proprietari di un immobile sito in (OMISSIS); che la nuda proprietà era stata loro donata dallo zio La.Ro. previa riserva di usufrutto;

che il donante aveva convenuto con essi attori, con scrittura privata 18/1/1985, la rinuncia al diritto di usufrutto a fronte della corresponsione di una rendita vitalizia di L. 200.000 mensili.

L.R. e S.M. chiedevano quindi che venisse dichiarata la titolarità del diritto di usufrutto in capo ad essi attori.

La.Ro., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda rilevando di aver promosso separato giudizio nei confronti degli attori per sentir dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità del "contratto di transazione" 18/1/1985 o, in via subordinata, la nullità di detto contratto per difetto di alea e, quindi, di causa non avendo le parti convenuto alcuna indicizzazione del pagamento mensile di L. 200.000.

Le due cause venivano riunite.

Con sentenza 29/5/2002 l’adito tribunale di Venezia rigettava la domanda di L.R. e S.M. e, in accoglimento di quella di La.Ro., dichiarava la nullità per difetto di causa del negozio di cui alla scrittura privata 18/1/1985.

Avverso la detta sentenza L.R. e S.M. proponevano appello al quale resisteva La.Ro..

Con sentenza 25/7/2007 la corte di appello di Venezia rigettava il gravame osservando: che, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, dal contesto della convenzione in esame non emergeva alcun elemento tale da poter conferire ad essa la natura di atto di liberalità risultando la natura sinallagmatica del rapporto originato dalla scrittura 18/1/1985; che infatti, a fronte della rinuncia al diritto di usufrutto, L.R. e S.M. si erano impegnati a corrispondere al rinunziante la rendita mensile di L. 200.000 e di prestare assistenza "nei limiti delle loro possibilità"; che il solo richiamo alla precedente donazione non permetteva di considerare l’atto stesso attuato in esecuzione di quella donazione anche perchè l’espressa previsione di un corrispettivo per la cessione di usufrutto rendeva l’atto a titolo oneroso; che andava confermata la decisione del tribunale di assimilare l’atto in questione ad una rendita vitalizia anche se i vitalizianti si erano impegnati a fornire al cedente l’assistenza necessaria facendo assumere l’atto, per tale parte, la natura di vitalizio ed, alimentare; che la denominazione della somma di L. 200,000 come "rendita mensile" evidenziava l’intenzione delle parti di dare origine al contratto di cui all’art. 1872 c.c. e segg.; che anche il vitalizio "alimentare" era un contratto aleatorio; che l’obbligo degli appellanti di prestare allo zio l’assistenza necessaria appariva un impegno generico e privo di specificità; che l’unica obbligazione gravante sui vitalizianti era rappresentata dal versamento mensile di L. 200.000 per cui si era in presenza di un contratto di rendita vitalizia del quale mancava però l’elemento dell’alea rendendo nullo il negozio per difetto di causa, posto che la rendita assicurata era inferiore o uguale ai frutti ed agli utili ricavabili dal cespite ceduto; che la somma mensile di L. 200.000, quale corrispettivo della cessione di usufrutto dell’immobile, in assenza di un meccanismo automatico di rivalutazione, era da considerare inferiore o non superiore al canone di locazione ricavatole dall’immobile stesso; che, pur in mancanza di un accertamento tecnico sulla misura del valore locativo dell’immobile al tempo della stipulazione del vitalizio, appariva condivisibile il rilievo che l’assenza di una clausola di indicizzazione del detto importo avrebbe determinato la svalutazione della rendita rendendola ben presto inferiore al canone di locazione dell’immobile; che mancava quindi l’alea del contratto che andava dichiarato nullo per difetto di causa.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da L.R. e S.M. con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. La.Ro. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso L.R. e S.M. denunciano: "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – qualificazione del contratto quale rendita vitalizia tout court – erroneità – contratto misto con donazione e/o donazione indiretta – correttezza – artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. – canoni ermeneutici – violazione – rendita vitalizia art. 1872 c.c. – contratto di donazione art. 769 c.c. – violazione". I ricorrenti deducono che la corte di appello ha errato nell’applicare le norme di ermeneutica contrattuale e nel qualificare la fattispecie negoziale esaminata ritenuta rendita vitalizia e non donazione indiretta o rendita mista con donazione. Al termine del motivo i ricorrenti – applicandosi nella specie l’art. 366 bis c.p.c. per essere stata pubblicata la sentenza impugnata dopo la data (2/3/2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e prima della data (4/7/2009) di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che ha abrogato senza effetto retroattivo il citato art. 366 bis c.p.c. – hanno così formulato il quesito di diritto: "Se sia vero che la corretta applicazione dei criteri ermeneutici interpretativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., avrebbe dovuto condurre alla qualificazione del chirografo 28/01/85 come contratto di donazione indiretta e/o di rendita onerosa mista con donazione, anzichè di rendita onerosa tour court".

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – qualificazione del contratto quale rendita vitalizia tour court – erroneità – contratto di vitalizio atipico – correttezza – artt. 1362-1363-1371 c.c. – canoni ermeneutici – violazione – impegno a prestare assistenza – validità ed efficacia – alea – presenza". Ad avviso dei ricorrenti la corte di appello ha erroneamente applicato le norme di ermeneutica contrattuale dovendosi la fattispecie essere qualificata contratto di vitalizio atipico atteso che il principio di conservazione del contratto, di cui all’art. 1367 c.c., avrebbe dovuto condurre a ritenere valida la clausola inerente l’obbligo assistenziale. Al termine del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto:

"Se sia vero che, ritenendo valido ed efficace l’impegno dei signori L. – S. a prestare assistenza al sig. R. L., il contratto 28/01/85 doveva qualificarsi quale rendita vitalizia atipica, valida ed efficace essendo non prevedibile al momento della stipula a favore di quale parte sarebbe caduta l’alea, in ragione della non quantificabilità della quantità e qualità dell’assistenza e della durata in vita del beneficiato, il tutto rapportato al valore del bene ceduto".

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – qualificazione del contratto quale rendita vitalizia – erroneità – contratto di vitalizio atipico – correttezza – impegno a prestare assistenza – validità ed efficacia – alea – presenza – esclusione – motivazione su tale fatto – contraddittorietà – decisività e contro versità – sussistenza". I ricorrenti si dolgono dei vizi di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sancisce l’inattuabilità dell’obbligo di assistenza assunto da essi L. – S., sostenendo che la corte di appello non ha riferito in base a quale percorso argomentativo è giunta a definire non attuabile l’impegno dì assistenza omettendo di considerare i bisogni tipici di un anziano anche di carattere morale.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – qualificazione del contratto quale rendita – alea – mancanza – erroneità – valore locativo del bene ceduto -prova – mancanza – applicazione delle norme sull’onere e sulla disponibilità delle prove art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. – …..omessa od insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio – valore locativo del bene ceduto – allegazione e prova – mancanza – valorizzazione in primo grado – impugnazione in appello di tale punto – sussistenza – decisione della Corte". Al termine del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Se la Corte abbia errato nel dichiarare nullo il contratto di rendita 28/01/85 per mancanza di alea, valutando la rendita di L. 200.00 inferiore ai frutti civili del bene ceduto, pari al canone di locazione il cui ammontare non ha formato oggetto di allegazione e, soprattutto, di prova, così violando le norme in materia di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c.". Con riferimento al vizio di motivazione in fatto controverso è indicato nella mancata prova del valore locativo del bene ceduto.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – contratto di rendita – alea – incertezza circa la vita del beneficiario – tabelle di mortalità – fatto notorio – sufficienza – artt. 1872 c.c. e segg. – art. 116 c.p.c. – violazione" e formulano il seguente quesito di diritto: "Se l’alea in un contratto di rendita vitalizia, quale essenziale elemento del negozio, sia sussistente quando, al momento della stipulazione, si prospetti una ragionevole incertezza sulle possibilità di vita del vitaliziando, impedendo una ragionevole valutazione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti andranno incontro, il tutto tenendo conto della vita media statisticamente accertata dalle ed. tabelle di mortalità".

La Corte rileva l’infondatezza delle dette numerose censure (in parte ripetitive e che in buona parte si risolvono essenzialmente in una critica ad attività riservate al giudice del merito) che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte – quale più quale meno e sia pur sotto profili diversi – le stesse problematiche (interpretazione e qualificazione dei contratti, collegamento negoziale, principi in tema di rendita vitalizia e di contratti aleatori, onere della prova, vizi di motivazione) e la violazione delle stesse norme o di norme collegate.

Occorre innanzitutto richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accertamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. L’identificazione della volontà contrattuale – che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

Questa Corte ha altresì costantemente affermato che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, essendo insufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante; la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente -risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.

Va inoltre ribadito il fermo orientamento di questa Corte secondo cui accertare l’esistenza, la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti costituisce apprezzamento del giudice del merito che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi connessi, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo causalmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicchè la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è invece funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia. Quindi, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, occorre far riferimento alla volontà delle parti, la cui interpretazione costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da violazione delle norme ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. e segg..

Va altresì posto in evidenza che la rendita vitalizia ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (riscontrabile tutte le volte in cui l’entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età) rende nullo il contratto per difetto di causa. In tema di accertamento dell’alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della " equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell’entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario. Ne consegue che l’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite. In particolare, come precisato da questa Corte, la costituzione di una rendita vitalizia, realizzata mediante il trasferimento di un bene immobile in favore dell’obbligato al versamento periodico, è nulla quando non sia riscontrabile l’aleatorietà del contratto perchè il valore della rendita ricavabile dall’immobile e quello della prestazione assicurata sono sostanzialmente equivalenti, anche in considerazione dell’età avanzata del beneficiario del vitalizio, non essendo ravvisabile alcun rischio, ma esclusivamente una sproporzionata posizione di vantaggio, nel contraente che ha acquistato la proprietà dell’immobile (tra le tante, sentenza 24/4/2008 n. 10798).

Va infine aggiunto che il contratto di vitalizio alimentare (o di mantenimento, detto anche vitalizio improprio) è un contratto innominato ed atipico, espressione dell’autonomia contrattuale, che va tenuto distinto dal contratto di rendita vitalizia descritto ed individuato nei suoi elementi costitutivi essenziali, indispensabili per la sua configurabilità, nell’art. 1872 c.c. e segg.. Il contratto di vitalizio alimentare si differenzia da quello tipico per il corrispettivo dovuto dal vitaliziante al vitaliziato a seguito dell’alienazione di un immobile o dell’attribuzione di altri beni o utilità. Corrispettivo che consiste, anzichè in una somma predeterminata nel contratto (o da una determinata quantità di altre cose fungibili) da erogare periodicamente al vitaliziato per tutta la durata della sua vita, nell’obbligazione di mantenimento del vitaliziato, comprensivo sia dell’assistenza morale che delle prestazioni alimentari e dei servizi di assistenza necessari, anche qui per tutta la durata della sua vita. Il vitalizio improprio è sicuramente un contratto aleatorio: l’alea è ravvisabile ogni volta che le concrete pattuizioni realizzino una situazione di incertezza circa il vantaggio economico e, correlativamente, circa le perdite che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento e nell’effettiva durata del contratto. Alea che ovviamente non è elemento caratterizzante della donazione, anzi in quella modale è espressamente escluso che l’onerato sia tenuto all’adempimento dell’onere oltre i limiti del valore della cosa donata. La corretta qualificazione del contratto oggetto di causa, da effettuarsi secondo i canoni interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e segg., va fatta in base alla comune intenzione dei contraenti.

Ciò premesso va osservato che nella specie la corte di appello si è attenuta ai detti principi giurisprudenziali: la sentenza impugnata è quindi del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure mosse dai ricorrenti con i motivi in esame.

La corte di merito, come risulta della motivazione dell’impugnata sentenza sopra ampiamente riportata, ha esaminato il contenuto della scrittura privata del 28/1/1985 intercorsa tra le parti ed ha ritenuto in essa racchiuso, confermando la decisione del primo giudice, il contratto di cui all’art. 1872 c.c. e segg. – e precisamente il contratto oneroso ed essenzialmente aleatorio c.d. vitalizio alimentare – escludendo la possibilità di attribuire al negozio la natura di atto di liberalità o a titolo gratuito (nonchè il collegamento del contratto con la precedente donazione del 22/1/1982) e ponendo in evidenza la sinallagmaticità del rapporto.

Il giudice del merito è pervenuto a tale ineccepibile qualificazione giuridica del negozio stipulato dalle parti interpretandone il contenuto sostanziale, dopo la precisazione della varie clausole contrattuali e dopo l’inquadramento della volontà delle parti nell’ambito dello schema negoziale della rendita vitalizia e dando al riguardo una motivazione ineccepibile ed immune da vizi logici e da errori di diritto.

Nella sentenza impugnata risultano chiariti i principali elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice dei merito il quale ha insindacabilmente accertato le circostanze emergenti dal contratto come stipulato dalle parti ed ha poi proceduto – in base a quanto accertato -all’inquadramento nel negozio in questione nello schema del contratto di vitalizio.

Dopo tale qualificazione la corte territoriale ha analiticamente esaminato e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte e, alla luce del risultato di detto esame, ha rilevato un’evidente ed assoluta sproporzione tra tali prestazioni non derivante dall’alea, ma esistente e sicura sin dal momento della conclusione della convenzione, allorchè la misura del vantaggio e l’entità del rischio cui ciascun contraente era esposto erano facilmente valutabili a favore esclusivo dei L. – S. i quali avevano acquistato il diritto di usufrutto di un fabbricato di due piani e di un terreno annesso, a fronte della corresponsione di una rendita mensile di L. 200.000 non soggetta ad alcun meccanismo di rivalutazione monetaria, nonchè dell’impegno nei limiti delle loro disponibilità ("del tutto generico e privo di specificità destinato a rimanere di fatto inattuato": pagina 12 sentenza impugnata) di prestare assistenza a La.Ro. ove ne avesse avuto necessità.

Anche il detto giudizio di fatto della corte di appello – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – è incensurabile in sede di legittimità. La corte territoriale ha considerato le contrapposte prestazioni comparandole con riferimento al momento della conclusione del contratto ed apprezzando sia l’entità della rendita assicurata, sia i frutti e gli utili ricavabili dall’immobile in questione rapportati al canone di locazione applicabile per detto immobile all’epoca di stipulazione del vitalizio. Le argomentazioni della corte di appello al riguardo sono complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonchè frutto di un’indagine analitica ed attenta, condotta con rigore e precisione, degli elementi di fatto della particolare fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice del merito e tenendo conto dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di rendita vitalizia con riferimento anche ai limiti di obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali ed alla possibilità di sopravvivenza del vitaliziati.

La corte veneziana ha poi ravvisato nella specie gli estremi per dichiarare la nullità del contratto per difetto di causa mancando l’alea "in presenza di una rendita di valore obiettivamente inferiore, o non superiore, ai frutti civili ricavabili dal cespite immobiliare ceduto.

La corte di merito è giunta alle dette conclusioni attraverso un ragionamento coerente e con argomenti adeguati e congrui, improntati a retti criteri logici e giuridici, dando conto dell’interpretazione data al contenuto della scrittura privata del 28/1/1985.

Alle valutazioni operate dalla corte di appello i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

L’opposta tesi dei ricorrenti, sviluppata nei vari motivi di ricorso, non è sorretta da alcun elemento in fatto e in diritto convincente che valga a superare il diverso inquadramento operata dalla corte di merito all’esito del suo giudizio insindacabile perchè espresso in maniera completa e logica e rispettoso del modello legale del contratto di rendita vitalizia: la corte territoriale ha posto in risalto gli elementi essenziali della pattuizione e ne ha interpretato oggettivamente il tenore per giungere poi all’operata qualificazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi di La.Ro., ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei L. – S..

Il procedimento logico – giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione del contenuto della convenzione è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica (ivi compreso quelli ai quali hanno fatto specifico riferimento i ricorrenti) e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denunciati.

In particolare va segnalato che deve escludersi la violazione del canone interpretativo di cui all’art. 1367 c.c. – più volte richiamato dai ricorrenti – posto che il principio della conservazione del contratto costituisce un criterio interpretativo sussidiario utilizzabile solo quando il senso del contratto sia rimasto incerto o oscuro o ambiguo con il conseguente sorgere di dubbi non dissipabili attraverso una indagine interpretativa secondo le regole fondamentali dettate dall’art. 1362 c.c. e segg.: la sussistenza dei detti presupposti è da escludere nella specie avendo la corte di appello ritenuto chiara l’interpretazione da dare alle varie clausole del contratto in questione.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuta la corte di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dai ricorrenti devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione della più volte menzionata norma regolamentare: i L. – S. contrappongono all’interpretazione della detta norma ritenuta dalla corte di appello la sua interpretazione.

Deve pertanto ritenersi corretta l’operazione ermeneutica compiuta dalla corte di appello – la quale non è incorsa nella violazione dei criteri interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e segg. – ed anche se i ricorrenti lamentano la violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte dei giudice di secondo grado, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il che non è consentito in questa sede.

Va infine rilevato che, come è noto, il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.

Nella specie la corte di appello ha correttamente ritenuto superfluo un accertamento tecnico sulla misura del valore locativo dell’immobile in questione ritenendo tale canone di valore superiore alla rendita assicurata al vitaliziato e ciò, evidentemente, ritenendo notoria la conoscenza dell’ammontare dei canoni di locazione alla luce delle rilevazioni statistiche elaborate in materia e sulla base delle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti al pagamento in via solidale delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14049

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardiva notifica.

MOTIVAZIONE:

La sentenza impugnata è stata depositata il 22 giugno 2005. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è stato notificato il 29 settembre 2006, con consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica il 27 settembre 2006, quindi oltre il termine di un anno e 46 giorni.
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 2402

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v. Sanino, Colarizi, Montanari e dello Stato De Felice;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Azienda ospedaliera San Paolo di Milano stabiliva di non ammettere l’odierna ricorrente in revocazione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e raccolta, trasporto di rifiuti del presidio ospedaliero e delle strutture territoriali indetta nel 2007.

Negli atti che statuivano l’esclusione della gara veniva ravvisata la carenza dei requisiti di ordine generale di ammissione ex art. 38, co. 1 lettera 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Le determinazioni così assunte e gli esiti della procedura venivano impugnati dalla Cooperativa C. avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, che, con la sentenza della I Sez. n. 3503 del 2009, respingeva la domanda relativa all’esclusione dalla gara e dichiarava l’improcedibilità del gravame rivolto avverso l’aggiudicazione e le operazioni selettive.

La sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato con tre ordini di motivi, diretti ad affermare principalmente la scissione di ogni nesso tra l’appellante e l’amministratore che era risultato privo dei requisiti imposti dal citato articolo 38.

In particolare l’appellante si riferiva anche a una lettera del 20 dicembre 2004, connessa temporalmente alla seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2004, che prendeva atto della fine del rapporto con il sopra indicato amministratore, che avrebbe esposto la piena dissociazione della cooperativa dal comportamento dello stesso.

Con ordinanza collegiale n. 85 del 2010 il Consiglio di Stato, non rinvenendo tale atto tra le carte processuali trasmesse dal Tar, ne disponeva la acquisizione.

In riscontro, venivano quindi depositati dalla ricorrente i seguenti documenti: la lettera di dimissioni sottoscritta dall’amministratore Luca Discardi in data 15.1.2004, il verbale della seduta del 22.12.2004 nella quale il consiglio di amministrazione di Cooperativa scarl prendeva atto delle dimissioni del suddetto amministratore e disponeva la revoca della procura conferita ringraziandolo per la proficua opera svolta in favore delle cooperativa.

Nulla depositava C. con riferimento alla nota asseritamente datata 20 dicembre 2004.

Con la decisione del Consiglio di Stato n.6514 del 6.7.2010 oggetto dell’odierno ricorso in revocazione la Quinta Sezione respingeva l’appello.

2. Nel ricorso in revocazione proposto la ricorrente sostiene che la sentenza d’appello sia frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa non avendo la decisione considerato la lettera di dissociazione del 20 dicembre 2004 prodotta in primo grado da parte del ricorrente al n.4 dei suoi documenti.

Si sono costituiti sia la Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, Polo Universitario, sia la Cooperativa T. S. soc. ampiamente argomentando per una pronunzia di inammissibilità del ricorso e nel merito di rigetto dello stesso.

Dopo la discussione orale alla udienza del 4 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. La Sezione ritiene che il ricorso in revocazione sia inammissibile.

L’errore di fatto revocatorio deve essere elemento determinante della decisione la quale è l’effetto del primo e può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria tra l’erronea od omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal giudice. Con la conseguenza della non rilevanza dell’errore quando la sentenza si fondi su fatti che non siano determinanti in sé stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un ampio e complesso quadro probatorio (Cons. Stato sez. VI, 24 gennaio 2011 n.503).

Nel caso in esame emerge dalla lettura della sentenza in revocazione che la raccomandata a mano del 20 dicembre 2004 sia stata ritenuta ininfluente e non decisiva nel contesto più ampio dell’apprezzamento e della interpretazione delle risultanze processuali effettuato dal giudice di appello. Ciò anche prescindendo dal fatto che la nota di cui sopra è stata oggetto di specifica ordinanza istruttoria dal parte del Consiglio di Stato alla quale la ricorrente non ha ottemperato.

Il giudice di appello ha ritenuto infatti, decidendo il punto controverso dell’appello, che dalla documentazione prodotta non si evidenziasse la idonea volontà di completa dissociazione da parte della C. alla stregua dell’art. 38, co.1 lett. c del d.lgs. 163 del 2006, dovendosi dare preponderante rilievo al verbale del 22 dicembre 2004 nel quale il Presidente della Cooperativa, all’esito di un dibattito con gli altri membri del Consiglio, ringraziava a nome di tutti i membri "..Discordi Luca per la sua attività svolta con capacità e passione in questi anni come Consigliere..".

La sentenza ha infatti ritenuto che "..è sufficiente la trascrizione del brano per accertare in modo incontrovertibile la carenza di qualsivoglia dissociazione rispetto all’operato di un consigliere del quale si sono solo lodate la capacità e la passione per l’attività svolta", ed ancora "il senso delle parole è di contiguità e simpatia nei confronti del dimissionario senza che il minimo cenno alla gravità dei fatti e, quanto meno, a un giudizio etico e di diversa volontà sia non solo espresso, ma neppure rintracciabile in tutta la documentazione".

Il ragionamento del giudice di appello è evidente in quanto il verbale del 22.12.2004, lungi dal richiamare la nota di due giorni prima e comunque in aperta contraddizione con la stessa temporalmente anteriore, era prodiga di comprensione, complimenti e ringraziamenti nei confronti del suo amministratore dimissionario.

In conclusione, la questione nodale della vicenda contenziosa, relativa alle misure dissociative poste in essere dalla appellante, è stata oggetto di esame da parte della sentenza in revocazione che ne ha escluso nettamente la esistenza. Con l’effetto che va escluso l’errore revocatorio atteso che questo non è ravvisabile quando è lamentata una presunta erronea valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ciò integrando gli estremi dell’errore di giudizio

Nè la revocazione può trasformarsi in un ulteriore, terzo grado di giudizio sicchè non è suscettibile di sindacato, ai sensi dell’articolo 395, n. 4 c.p.c., una decisione fondata su di una lettura ed interpretazione dei documenti di causa difforme da quella proposta da una delle parti (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5630).

4. Il ricorso in revocazione pertanto è inammissibile.

5. Spese ed onorari seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente Cooperativa alle spese ed onorari del giudizio che liquida in parti uguali nei confronti delle parti costituite, Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano Polo Universitario e T. S. Soc. Coop a r.l. nella misura di complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 05-05-2011, n. 17391 Istruzione penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 12 gennaio 2010 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli del 15 gennaio 2009 con la quale C.A. – imputato del reato di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari ad otto dosi per gr. 1,25 di cocaina pura – era stato ritenuto colpevole del detto reato e,con la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5 equivalente alla recidiva reiterata specifica nel quinquennio contestata – condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa oltre pene accessorie di legge (interdizione in perpetuo). Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello aveva anzitutto disatteso la doglianza relativa all’indebita acquisizione ed utilizzazione in violazione dell’art. 513 c.p.p., delle dichiarazioni spontanee rese dal C. dinnanzi al Tribunale del Riesame (nel corso delle quali aveva ammesso il fatto rettificando il precedente diniego di responsabilità manifestato all’atto della convalida dell’arresto), rilevando come si trattasse di dichiarazioni comunque rese dall’imputato, soggette a lettura laddove (come si era verificato) l’imputato si rifiuti di sottoporsi all’esame in sede dibattimentale.

Aveva, ancora, respinto la doglianza di merito mirante all’assoluzione per carenza di prova della responsabilità, desunta invece (oltre che dalle ricordate dichiarazioni, anche da quelle rese in sede dibattimentale, parzialmente modificative di quelle rese nel corso dell’udienza dinnanzi al Tribunale del Riesame) e da altri elementi quali: a) la percezione diretta della Polizia che aveva notato il C. indirizzare verso il D.L. alcuni giovani che gli si rivolgevano; b) alcune frasi pronunciate sia dal C. che dal D.L. al momento dell’arrivo della Polizia;

c) il sequestro dei cilindretti contenenti le dosi spacciate dal D. L.; aveva, conseguentemente ed implicitamente disatteso la tesi del favoreggiamento personale (sostenuto dall’appellante in quanto secondi la prospettazione difensiva il C. avrebbe cooperato con il D.L. solo dopo che quest’ultimo aveva commesso il reato;

aveva, ancora, disatteso la tesi della esclusione della recidiva (ritenuta dall’appellante facoltativa e non obbligatoria non essendo stato formulato un giudizio di pericolosità collegato alla pregressa commissione di reati similari); aveva, infine, disatteso le doglianze sull’entità della pena ricordando che il giudizio di comparazione tra attenuante speciale e recidiva poteva essere formulato solo in termini di equivalenza e che l’imputato era immeritevole delle circostanze attenuanti generiche in quanto più volte condannato per fatti analoghi ed in ultimo aveva respinto la doglianza riguardo all’entità della pena in quanto concretamente applicata – una volta effettuata la comparazione in termini di equivalenza – nel minimo.

Propone ricorso il difensore dell’imputato affidando il ricorso a quattro motivi: motivi, peraltro, già presi in esame dalla Corte di Appello che ha dato risposta coerente, completa e logica a ciascuno di essi.

Ora prescindendo dal rilievo di ordine generale che nessuno dei motivi di ricorso presenta profili nuovi o diversi rispetto a quelli caratterizzanti i motivi di appello, va ulteriormente ribadito in questa sede – con riguardo alla riferita omessa motivazione circa l’indebita utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’udienza dinnanzi al Tribunale di Riesame, che la dedotta violazione dell’art. 513 c.p.p., comma 1 non sussiste. Invero, come correttamente ricordato dalla Corte, nel momento in cui l’imputato rifiuti in sede dibattimentale di sottoporsi all’esame chiesto dal difensore, ben possono essere adoperate processualmente le dichiarazioni rese dallo stesso imputato sia al P.M. che al giudice:

ed in questo senso il recupero della dichiarazioni confessorie rese dal C. nel corso dell’udienza del Tribunale del Riesame appare assolutamente in linea con il precetto normativo di cui all’art. 513 c.p.p., comma 1.

Invero in siffatta ipotesi la lettura in sede dibattimentale dei verbali contenenti dichiarazioni precedenti rese in altra sede (e per quanto qui rileva, in una fase incidentale come è quella davanti al Giudice del Riesame) in forma spontanea, è pienamente consentita, così come esplicitamente previsto dall’art. 513 c.p.p., comma 1 senza che si configuri alcuna nullità (Cass. Sez. 1, 9.9.2002 n. 30286 Rv. 222586).

Ciò senza dire che, come ricordato dal primo giudice, il C. ha reso ulteriori parziali confessioni anche nel corso del dibattimento sia pure sotto forma, ancora una volta, di dichiarazioni spontanee.

Peraltro la Corte non si è limitata, per confermare il giudizio di colpevolezza, a tale dato proveniente dall’imputato, ma ha valorizzato altri elementi ritenuti ben a ragione decisivi ripresi dalla informativa di reato e dal verbale di arresto: ne consegue che nessun vuoto motivazionale è riscontrabile nel giudizio espresso dalla Corte territoriale. Ed in questo senso va ricordato il principio in forza del quale la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova poste a base delle rispettive decisioni, si salda ed integra con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1, 26.6.2000 n. 8886; Cass. Sez. 1, 2.10.2003 n. 46350).

Anche il motivo dedotto in relazione alla inosservanza della legge penale ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) ed erronea applicazione della stessa è infondato, avendo, anche in questo caso, la Corte descritto in modo congruo e logico quale fosse il ruolo dell’imputato e quale quello del suo correo ( D.L.), sottolineando alcuni fondamentali passaggi contenuti nel verbale di arresto denotanti quell’accordo criminoso tra i due imputati e soprattutto il contributo in termini fattuali della condotta del C. che la Corte, in modo esaustivo e convincente, ha ricordato avere il compito di indirizzare i vari tossicodipendenti acquirenti dal D.L. (poi trovato in possesso dei cilindretti contenenti la cocaina sequestrata). Peraltro le deduzioni contenute nel ricorso prospettano una ricostruzione alternativa della vicenda processuale non consentita in sede di legittimità laddove si sottopone all’attenzione di questa Corte una diversa interpretazione della condotta dell’imputato sulla base di quelle circostanze di fatto già ampiamente passate in rassegna dalla Corte di merito, in questo senso non merita accoglimento la tesi del favoreggiamento personale che la Corte, in modo del tutto convincente – seppur in forma implicita – ha escluso. Con riferimento all’ultimo motivo del ricorso afferente ad una omessa motivazione sul diverso bilanciamento della recidiva, la Corte territoriale, diversamente da quanto rappresentato dalla difesa del ricorrente ha, sia pur sinteticamente (attraverso il richiamo ai plurimi precedenti penali specifici dell’imputato), motivato la sussistenza della contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale in aderenza ai principi più volte illustrati da questa Corte in proposito, secondo i quali solo ove la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4 – della quale viene riconfermata la natura facoltativa – sia stata ritenuta idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio, di essa si deve tenere conto nel giudizio di bilanciamento che non può che essere espresso in termini di mera equivalenza in ossequio al disposto di cui all’art. 69 bis c.p., comma 4 (tra le tante, Cass. Sez. 4, 23.4.2009 n. 21523, P.G. in proc. c. Pinna Rv. 244010; Cass. Sez. 3, 25.9.2008 n. 45065; P.G. in proc. c. Pellegrino, Rv. 241779). Non appare quindi fondato il rilievo difensivo secondo il quale la Corte di merito si sarebbe limitata all’applicazione del principio del divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto in presenza della c.d. "recidiva qualificata" ex art. 99 c.p., comma 4, avendo comunque esercitato quel potere discrezionale di tipo valutativo sulla incidenza della recidiva ai fini di un aumento della pena. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.